INC.2000.50503
Accesso agli atti negato
15 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2000.50503
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, GIAR
Titolo:
Accesso agli atti negato
ACCESSO AGLI ATTI
art. 60 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 320 CPS
Incarto n.
INC.2000.50503
Lugano,
15 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 novembre
2004 da
__________ e_RECL1 __________
rappr.ti dall'_DIFF1
contro
la decisione emanata il 9 novembre 2004 dal Procuratore
pubblico Maria Galliani che nega alla difesa l'accesso agli atti dell'inc. MP
__________;
premesso che per l'emanazione
della decisione, visto l'oggetto del reclamo, non è necessario assegnare al
magistrato inquirente un termine per le osservazioni, rispettivamente visionare
l'inc. MP __________, bastando quelli già in possesso di questo ufficio (GIAR
505.2000.1/2);
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
a seguito delle segnalazioni 20 settembre e 14 novembre 2001 da parte
dell'on. __________ è stato aperto un procedimento nei confronti di per titolo
di violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP);
-
nel corso del verbale 21 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha
promosso l'accusa nei confronti di; il verbale è stato poi sospeso in
considerazione della preannunciata ricusa del magistrato inquirente da parte
della difesa dell'accusato;
-
preso atto della richiesta 22 settembre 2004 dell'avv. _DIFF1 volta ad
ottenere l'accesso agli atti del procedimento, con scritto 23 settembre 2004 il
Procuratore generale ha comunicato alla difesa di non ritenere fondata la
motivazione addotta nel contesto della procedura di ricusa, che per quanto riferito
all'istruttoria non sarebbe stata fornita motivazione alcuna e che, in ogni
caso, la consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi siano
prospettati all'accusato sarebbe lesiva del principio dell'immediatezza e tale
da compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetiche
collusioni; il magistrato inquirente ha inoltre precisato "stante
comunque la ricusa da lei anticipata, la presente non pretende di avere
carattere formale ma è semplicemente, come di prassi, una trasparente
comunicazione sui motivi. Ciò che le permette, se del caso, di meglio formulare
la richiesta giustificando l'urgenza e la necessità di decisione di altro
magistrato";
-
il 27 settembre 2004 ha presentato reclamo per denegata giustizia - tra
l'altro - per rapporto al rifiuto di fatto di accesso agli atti del
procedimento di cui all'inc. MP __________;
-
con decisione 3 novembre 2004 questo giudice ha constatato denegata
giustizia in relazione alla mancata emanazione da parte del magistrato
inquirente di una decisione formale di diniego, ciò che ha comportato una
limitazione di fatto del diritto del reclamante sancito dall'art. 60 CPP, con
conseguente obbligo per il Ministero pubblico di garantire al reclamante
l'esercizio del diritto di visione degli atti, non risultando lo stesso
limitato da decisione contraria (consid. 6);
-
preso atto della suddetta decisione, segnatamente del consid. 6, in data
4 novembre 2004 l'avv. __________ ha chiesto al Ministero pubblico di poter
ottenere al più presto copia dell'intero incarto;
-
con decisione 9 novembre 2004 il Procuratore pubblico Maria Galliani ha
respinto la suddetta richiesta, con la seguente motivazione "considerato
che gli atti di cui all'incarto in oggetto non sono stati ancora contestati né
all'accusato né alla moglie dello stesso (stante la sospensione dei relativi
verbali di interrogatorio 21.9.2004 a seguito di domanda di ricusa, tuttora
pendente dinnanzi alla competente autorità), per preminenti motivi istruttori,
allo stadio attuale del procedimento, si giustifica il diniego al loro
accesso";
-
ha fatto seguito il reclamo 10 novembre 2004, con il quale la difesa di
riconferma la propria richiesta di accesso agli atti, evidenziando nel contempo
che il Procuratore pubblico avrebbe disatteso il consid. 6 della sentenza 3
novembre 2004 di questo ufficio;
-
il reclamo in esame, presentato da persona legittimata -_RECL1 accusato
nel procedimento di cui all'inc. MP __________ - e tempestivo è ricevibile in
ordine;
-
giusta l'art. 60 cpv. 2 CPP il difensore può sempre prendere conoscenza
degli atti e dei documenti e riceverne copia, salvo contrarie esigenze di
inchiesta;
-
la questione dell'accesso agli atti fino a quel momento parte dell'inc.
MP __________ è già stata esaminata (e decisa) da questo ufficio nella sentenza
3 novembre 2004:
"
In sostanza nel nostro ordinamento vale il principio
(la garanzia) che l'accusato ed il suo difensore hanno completo accesso agli
atti per legge in istruzione formale e con estensione giurisprudenziale anche
precedentemente; eventuali limitazioni costituiscono l'eccezione. L'accusato ed
il suo difensore hanno quindi il diritto di chiedere la concretizzazione di
tale diritto in qualsiasi forma, per fax, telefonicamente o per iscritto (in
analogia con quanto avviene per la richiesta dei permessi di colloquio con gli
accusati in stato di detenzione), senza che sia necessario motivare la propria
richiesta. Nell'ipotesi in cui il magistrato inquirente non si limiti a
confermare il principio, ma lo ribalti applicando l'eccezione (in caso, contrarie
esigenze d'inchiesta) deve emanare una formale decisione motivata.
(omissis)
Ciò che non è avvenuto.
In concreto, il Procuratore generale ha risposto
personalmente alla richiesta 22.9.2004 con lo scritto 23.9.2004, precisando che
si trattava di una semplice comunicazione informale, in quanto tale non
impugnabile, e meglio "stante comunque la ricusa da lei anticipata, la
presente non pretende di avere carattere formale ma semplicemente, come di
prassi, una trasparente comunicazione sui motivi". In sede di osservazioni
è stato ribadito che lo scritto 23.9.2004 del Procuratore generale non è una
decisione ai sensi dell'art. 6 CPP e quindi non è impugnabile.
Non essendovi agli atti una decisione formale di
diniego, per stessa ammissione del Procuratore generale - irrilevante a tale
proposito che nello scritto 23.9.2004 il Procuratore generale sia comunque
entrato nel merito della richiesta 22.9.2004, respingendola in quanto "la
consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi possano essere
debitamente prospettati viola il principio dell'immediatezza e rischia di
compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetiche
collusioni" - la mancata concessione dell'accesso agli atti appare
ingiustificata. Proprio nell'assenza di una decisione formale di diniego e
quindi nell'ostacolare la concretizzazione del diritto è ravvisabile denegata
giustizia. In tal modo il diritto del reclamante è stato, infatti, di fatto
limitato: in particolare, il magistrato inquirente non ha permesso al reclamante
di esercitare il proprio diritto di visione degli atti, impedendogli di fatto
l'accesso agli atti e contestualmente rifiutandosi di emanare decisione formale
motivata.
(omissis)
E' constatata (omissis)
denegata giustizia in relazione alla mancata emanazione di una decisione
formale di rifiuto di accesso agli atti dell'inc. MP __________, con
conseguente obbligo di garantire al reclamante l'esercizio del diritto di
visione degli atti non risultando lo stesso limitato da decisione contraria."
-
questo giudice ha quindi constatato denegata giustizia in relazione
all'assenza nell'incarto di una decisione di rifiuto/limitazione di accesso
agli atti: in particolare, questo giudice ha ritenuto che il Procuratore
generale, non permettendo di fatto al reclamante di visionare gli atti e
contestualmente rifiutandosi di emanare formale decisione in tal senso (seppure
al momento della comunicazione informale 23.9.2004 la ricusa non fosse ancora
formalizzata, ma soltanto preannunciata) o di delegare l'eventuale competenza
decisionale ad altro collega ex art. 192 cpv. 2 CPP, ha di fatto limitato
(ingiustificatamente) il diritto del reclamante e che pertanto ad dovesse
essere obbligatoriamente garantito dal Ministero pubblico l'esercizio del
diritto di visione degli atti, non essendo stato lo stesso limitato da
decisione contraria;
-
in siffatte circostanze, l'emanazione di una decisione di diniego dopo
aver avuto ampia possibilità di farlo a tempo debito e dopo che questo giudice
aveva già statuito in merito, oltre ad essere contraria alla decisione 3
novembre 2004 di questo giudice, costituisce un abuso di diritto; per quanto
concerne invece eventuali atti acquisiti (o che verranno acquisiti)
successivamente, rimane intatta la facoltà del magistrato inquirente di emanare
eventuale decisione motivata di rifiuto;
-
alla luce di quanto sopra espresso, il reclamo deve essere accolto, con
la presente decisione definitiva; la tassa di giustizia e le spese rimangono a
carico dello Stato, mentre non si assegnano ripetibili, in quanto non
richieste;
P.Q.M.
visti gli artt. 320 CP, 60, 280
ss., 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo 10 novembre
2004 è accolto ai sensi dei considerandi.
Fatti
Di conseguenza
al reclamante conformemente a quanto stabilito da questo giudice con decisione
3 novembre 2004 (consid. 6) è garantito l'accesso agli atti, fino a quel
momento acquisiti, dell'inc. MP __________.
2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di
FRS 50.-- sono a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è
Considerandi
definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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