Lexipedia

Decisione

INC.2001.18902

Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto di accusa

28 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il magistrato requirente ha trasmesso lo scritto al TPC invitando

quest’ultimo a valutare se la questione dovesse essere decisa nell’ambito del

dibattimento previsto per il 12 settembre 2009, ovvero sottoposta

preliminarmente al GIAR; il TPC, con comunicazione del 6 agosto 2008, ha trasmesso gli scritti in questione a questo ufficio, per competenza (doc. 1, inc. GIAR

189/2001);

-

con ordinanza del 12 agosto 2008, questo ufficio ha riconosciuto la

propria competenza (in materia di sequestri/dissequestri nel periodo

intercorrente tra l’atto d’accusa ed il dibattimento);

-

con osservazioni del 12 agosto 2008 (doc. 5, inc. GIAR 189/2001), la

parte civile __________ si oppone all’istanza, rilevando che in caso di

condanna dell’accusato, riconoscimento del proprio danno e confisca (meglio, in

caso di conferma delle proposte in tal senso sottoposte alla Corte) il suo

diritto ad essere risarcito sui beni confiscati è prevalente a quelli di

qualsiasi creditore;

-

il magistrato inquirente, con osservazioni del 14 agosto 2008 (doc. 6, inc.

GIAR 189/2001) rileva che la domanda dell’UEF si basa su di un provvedimento

(il pignoramento) di “natura civilistica/amministrativa” e che né l’UEF né i

creditori sono parti al procedimento penale, con la conseguenza che il

pignoramento stesso “non sembra godere di particolare priorità e/o

privilegio, rispetto alla misura coercitiva penale” e, per concludere, si

rimette al giudizio di questo giudice;

-

in ordine, ribadita la competenza di questo ufficio come da ordinanza

12.8.2008, va pure accertata la legittimazione dell’UEF (qui rappresentante i

creditori pignoratizi);

-

in questa sede, e anche in materia di dissequestro, occorre far

riferimento agli artt. 280 ss. CPP che conferiscono legittimazione non solo

alle parti al procedimento, bensì anche ai terzi che dimostrano un interesse

legittimo; a giudizio di questo giudice, in presenza di un pignoramento

l’interesse legittimo a contestare un sequestro, rispettivamente formulare

istanza di dissequestro o contestarne il rifiuto, deve essere riconosciuta;

-

nel merito va detto che lo statuto attuale dei beni di cui è chiesta

liberazione è quello di averi sotto sequestro, quindi soggetti ad una misura

cautelare (ex 161 CPP);

- competenze

e tempistica delle decisioni in merito al destino di valori o oggetti

sequestrati è regolamentata, di principio, dall’art. 165 CPP;

- un

dissequestro, in altri momenti procedurali e per altri motivi, é comunque

possibile (quando non dovuto) in applicazione dei seguenti principi:

“Come tutti gli istituti procedurali che intaccano

eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il

sequestro é legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e

di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli

incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del

principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie

legittimità al sequestro, che deve essere revocato (DTF TF 1P.391/2003;

decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117, REP 1966 n. 107;

Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994,

margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Inoltre, la verifica della fondatezza

di questi presupposti deve essere costante negli incombenti dell’autorità

inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante

approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del

procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli

accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991, 184/91; CRP 17 marzo 1992,

38/92).”

(GIAR 30

aprile 2008, 88.2008.1)

-

nel caso in esame, dall’atto d’accusa del 28 aprile 2008 (e in assenza

di altre indicazioni delle parti) si deve desumere che l’inquirente ritiene che

gli averi sotto sequestro costituiscono il prodotto di reato soggetto a

confisca ex art. 70 CP; infatti, sottopone all’approvazione della Corte una

proposta formulata in tal senso e con riferimento alla norma citata (cfr. ACC __________);

-

in tale contesto, un dissequestro (anche solo parziale) da parte di

questo ufficio (che, lo si ricorda, non ha competenze di merito) prima

dell’apertura della fase di giudizio, potrebbe avvenire unicamente a seguito

della constatazione dell’assenza (o assoluta insufficienza) di indizi di reato

o di connessione tra questi e gli averi sotto sequestro (come indicato più

sopra);

-

tale ipotesi non è neppure ventilata nell’istanza di dissequestro che

risulta, quindi, carente nella motivazione (GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6);

-

abbondanzialmente, si rileva che un’analisi d’ufficio (qualora

ammissibile, cfr. per tutte: CRP 5.12.1997, 60.97.00175 e CRP 20 agosto 2007,

60.2007.174) sarebbe poco opportuna vista l’imminenza del merito (e forse

neppure concretamente fattibile vista l’entità dei fatti menzionati nell’atto

di rinvio a giudizio) che si pronuncerà, con competenza piena, sul fondamento

della proposta di confisca (art. 316g cpv. 1 CPP);

-

in virtù di tutto quanto esposto nei paragrafi precedenti, la richiesta

formulata dall’UEF non può trovare accoglimento positivo in questa sede; l’UEF

resta, ovviamente libero di riformulare le sue richieste all’indirizzo della

Corte giudicante (nell’eventualità che la confisca con assegnazione alla parte

lesa non fosse approvata e/o fosse trasformata in un sequestro a garanzia del

risarcimento compensatorio che, quand’anche assegnato alla parte lesa ex art.

73, non esclude la partecipazione di altri creditori alla procedura esecutiva –

cfr. art. 71 cpv. 3 CP);

-

vista la particolarità della fattispecie (non da ultimo il fatto che lo

scritto che è stato considerato quale istanza di dissequestro poteva forse

essere trattato quale richiesta interlocutoria) non si prelevano tasse e spese;

P.Q.M.

Viste le norme indicate, in

particolare gli artt. 161 ss., 280 ss., 316a ss. CPP, 70, 71,

73 CP,

decide

1.

L’istanza é evasa ai sensi dei considerandi (quindi, sostanzialmente

respinta).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dalla

notifica.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster