INC.2001.18902
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto di accusa
28 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.18902
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto di accusa
CARENZA DI MOTIVAZIONE
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2001.18902
Lugano
28 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza presentata il 29 luglio
2008, e pervenuta a questo ufficio il 7 agosto 2008, dall'
intesa ad ottenere
il dissequestro di una somma pari a FRS 39'322.- sui beni
sequestrati nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________ nei
confronti di __________, ora oggetto dell’atto d’accusa ACC __________, in
procedura abbreviata;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (14/18 agosto 2008), quelle della parte civile __________
(12/14 agosto 2008 e 18/19 agosto 2008) e constatato che __________ non ha
presentato osservazioni;
potendosi prescindere (per quanto
si dirà in seguito) dalla visione dell’intero incarto penale;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
il 28 aprile 2008, il Procuratore ha posto in stato d’accusa __________
per le ipotesi di reato di truffa, abuso di un impianto di elaborazione dati,
amministrazione infedele e falsità in documenti, per tutta una serie di fatti
avvenuti fino al 2001 (ACC __________);
-
avendo le parti scelto la procedura abbreviata (316a ss. CPP), l’atto di
rinvio a giudizio sottopone già alla Corte (per approvazione) le proposte di
pena e di misure; tra queste vi è la “confisca del conto no. __________”,
con riferimento all’art. 70 CP, e attribuzione alla parte civile quale “parziale
risarcimento” (cfr. proposte di pena, punto 5);
-
con scritto del 29 luglio 2008, indirizzato al Procuratore pubblico,
l’UEF di __________ (richiamato un verbale di pignoramento) chiede che dal
conto no. __________ venga liberata la somma di FRS 39'322.-, valuta 30.9.2008,
onde saldare alcune procedure esecutive;
-
Fatti
il magistrato requirente ha trasmesso lo scritto al TPC invitando
quest’ultimo a valutare se la questione dovesse essere decisa nell’ambito del
dibattimento previsto per il 12 settembre 2009, ovvero sottoposta
preliminarmente al GIAR; il TPC, con comunicazione del 6 agosto 2008, ha trasmesso gli scritti in questione a questo ufficio, per competenza (doc. 1, inc. GIAR
189/2001);
-
con ordinanza del 12 agosto 2008, questo ufficio ha riconosciuto la
propria competenza (in materia di sequestri/dissequestri nel periodo
intercorrente tra l’atto d’accusa ed il dibattimento);
-
con osservazioni del 12 agosto 2008 (doc. 5, inc. GIAR 189/2001), la
parte civile __________ si oppone all’istanza, rilevando che in caso di
condanna dell’accusato, riconoscimento del proprio danno e confisca (meglio, in
caso di conferma delle proposte in tal senso sottoposte alla Corte) il suo
diritto ad essere risarcito sui beni confiscati è prevalente a quelli di
qualsiasi creditore;
-
il magistrato inquirente, con osservazioni del 14 agosto 2008 (doc. 6, inc.
GIAR 189/2001) rileva che la domanda dell’UEF si basa su di un provvedimento
(il pignoramento) di “natura civilistica/amministrativa” e che né l’UEF né i
creditori sono parti al procedimento penale, con la conseguenza che il
pignoramento stesso “non sembra godere di particolare priorità e/o
privilegio, rispetto alla misura coercitiva penale” e, per concludere, si
rimette al giudizio di questo giudice;
-
in ordine, ribadita la competenza di questo ufficio come da ordinanza
12.8.2008, va pure accertata la legittimazione dell’UEF (qui rappresentante i
creditori pignoratizi);
-
in questa sede, e anche in materia di dissequestro, occorre far
riferimento agli artt. 280 ss. CPP che conferiscono legittimazione non solo
alle parti al procedimento, bensì anche ai terzi che dimostrano un interesse
legittimo; a giudizio di questo giudice, in presenza di un pignoramento
l’interesse legittimo a contestare un sequestro, rispettivamente formulare
istanza di dissequestro o contestarne il rifiuto, deve essere riconosciuta;
-
nel merito va detto che lo statuto attuale dei beni di cui è chiesta
liberazione è quello di averi sotto sequestro, quindi soggetti ad una misura
cautelare (ex 161 CPP);
- competenze
e tempistica delle decisioni in merito al destino di valori o oggetti
sequestrati è regolamentata, di principio, dall’art. 165 CPP;
- un
dissequestro, in altri momenti procedurali e per altri motivi, é comunque
possibile (quando non dovuto) in applicazione dei seguenti principi:
“Come tutti gli istituti procedurali che intaccano
eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il
sequestro é legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e
di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli
incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del
principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie
legittimità al sequestro, che deve essere revocato (DTF TF 1P.391/2003;
decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117, REP 1966 n. 107;
Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994,
margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Inoltre, la verifica della fondatezza
di questi presupposti deve essere costante negli incombenti dell’autorità
inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante
approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del
procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli
accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991, 184/91; CRP 17 marzo 1992,
38/92).”
(GIAR 30
aprile 2008, 88.2008.1)
-
nel caso in esame, dall’atto d’accusa del 28 aprile 2008 (e in assenza
di altre indicazioni delle parti) si deve desumere che l’inquirente ritiene che
gli averi sotto sequestro costituiscono il prodotto di reato soggetto a
confisca ex art. 70 CP; infatti, sottopone all’approvazione della Corte una
proposta formulata in tal senso e con riferimento alla norma citata (cfr. ACC __________);
-
in tale contesto, un dissequestro (anche solo parziale) da parte di
questo ufficio (che, lo si ricorda, non ha competenze di merito) prima
dell’apertura della fase di giudizio, potrebbe avvenire unicamente a seguito
della constatazione dell’assenza (o assoluta insufficienza) di indizi di reato
o di connessione tra questi e gli averi sotto sequestro (come indicato più
sopra);
-
tale ipotesi non è neppure ventilata nell’istanza di dissequestro che
risulta, quindi, carente nella motivazione (GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6);
-
abbondanzialmente, si rileva che un’analisi d’ufficio (qualora
ammissibile, cfr. per tutte: CRP 5.12.1997, 60.97.00175 e CRP 20 agosto 2007,
60.2007.174) sarebbe poco opportuna vista l’imminenza del merito (e forse
neppure concretamente fattibile vista l’entità dei fatti menzionati nell’atto
di rinvio a giudizio) che si pronuncerà, con competenza piena, sul fondamento
della proposta di confisca (art. 316g cpv. 1 CPP);
-
in virtù di tutto quanto esposto nei paragrafi precedenti, la richiesta
formulata dall’UEF non può trovare accoglimento positivo in questa sede; l’UEF
resta, ovviamente libero di riformulare le sue richieste all’indirizzo della
Corte giudicante (nell’eventualità che la confisca con assegnazione alla parte
lesa non fosse approvata e/o fosse trasformata in un sequestro a garanzia del
risarcimento compensatorio che, quand’anche assegnato alla parte lesa ex art.
73, non esclude la partecipazione di altri creditori alla procedura esecutiva –
cfr. art. 71 cpv. 3 CP);
-
vista la particolarità della fattispecie (non da ultimo il fatto che lo
scritto che è stato considerato quale istanza di dissequestro poteva forse
essere trattato quale richiesta interlocutoria) non si prelevano tasse e spese;
P.Q.M.
Viste le norme indicate, in
particolare gli artt. 161 ss., 280 ss., 316a ss. CPP, 70, 71,
73 CP,
decide
1.
L’istanza é evasa ai sensi dei considerandi (quindi, sostanzialmente
respinta).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla CRP entro 10 giorni dalla
notifica.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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