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Decisione

INC.2001.31404

Reclamo contro il parziale respingimento di complemento istruttorio

13 ottobre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nel

febbraio del 2002, il Ministero pubblico ha avviato un’indagine per sospetto

riciclaggio a seguito di una segnalazione dell'Ufficio federale di giustizia

(AI 1).

La

successiva raccolta di informazioni preliminari (che ha interessato anche una

denuncia per truffa da parte della __________, oggetto dell'inc. MP __________

- cfr. AI 101) ha avuto quale sbocco la promozione dell'accusa nei confronti di

__________ per le ipotesi di reato di ricettazione e truffa (il 23 giugno 2004:

AI 114) e, successivamente (il 23 marzo 2006: AI 141), l'estensione all'ipotesi

di falsità in documenti.

Il

22 giugno 2006, il magistrato inquirente ha depositato gli atti per le tre

ipotesi di reato formulate (AI 150).

B.

I

fatti alla base delle ipotesi di reato sono descritti nella promozione,

rispettivamente estensione, dell'accusa in modo sufficientemente dettagliato

(tenuto conto anche del contenuto della decisione CRP 9 maggio 2006 - AI 147)

da permettere, in questa sede, il semplice rinvio trattandosi di atti noti alle

parti (DTF 123 I 130).

Comunque,

sostanzialmente "l'ipotesi di ricettazione è connessa con

l'acquisizione di titoli obbligazionari che sapeva o doveva presumere essere di

provenienza da un reato patrimoniale; l'ipotesi di truffa riguarda una

fideiussione interbancaria di un miliardo di lire italiane" (CRP,

sentenza citata, cons. b.) ottenuta anche con l'ausilio dei titoli

obbligazionari in questione (AI 114, pag. 2).

C.

Con

istanza del 20 luglio 2006 (AI 152), l'accusato chiede che si proceda

all'audizione in qualità di testi di __________ (funzionario __________ che ha

aperto le sue relazioni e avrebbe ricevuto richiesta di verificare la qualità

dei titoli depositati) e di un alto funzionario della sede centrale di __________

(per conferma o smentita di quanto contenuto in un atto istruttorio: danno

patito dalla banca in questione), nonché l'acquisizione di eventuali atti

giudiziari, relativi alla "scomparsa" dei titoli dalla sede __________,

cresciuti in giudicato.

D.

Con

la decisione qui impugnata (AI 153), il magistrato inquirente ha accolto la

richiesta di audizione di __________ e respinto le altre due. A suo dire, sono

già stati acquisiti numerosi atti che concernono gli "antefatti

olandesi" relativi a"i reati commessi in relazione ai titoli __________

" (AI 62, 73, 77bis). Inoltre, le richieste dell'accusato sono ritenute,

sempre dal Procuratore pubblico, prive di sufficiente motivazione quo alla

rilevanza e pertinenza per rapporto alle successive conclusioni, quando non

riferite a elementi indeterminati e di cui neppure è dato sapere se esistano

(Decisione, pag. 3).

E.

Mediante

il reclamo in oggetto (doc. 1, inc. MP ____), __________ dopo aver sostenuto

tempestività del reclamo (punto 1), ripercorso le fasi del procedimento (non

senza sottolineare come questo si trascini da anni; punti 2 e 3) ed affermato

che il magistrato inquirente ha operato "esclusivamente nell'interesse

della parte civile" (punto 3), chiede accoglimento delle sue richieste

di prova limitando quella di acquisizione degli atti di "altri

procedimenti penali riguardanti la stessa fattispecie" alla sola __________.

A

dire del reclamante, il reato "a monte" della ricettazione (quindi

anche l'elemento d'inganno della truffa) ed i suoi contorni sarebbero, a

tutt'oggi, misterioso; e ciò nonostante quanto risulta dagli atti acquisiti in

via rogatoriale (punto 3).

Le

richieste formulate hanno, sempre a suo dire, lo scopo di meglio accertare se

il reato è stato effettivamente commesso, con quali modalità e da chi, allo

scopo di meglio accertare gli elementi sia oggettivi (provento di reato) sia

soggettivi (dolo nella ricezione) dei reati a lui imputati (punti 4, 5, 6).

F.

Con

osservazioni del 21 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 314.2001.4), il Procuratore

riprende (per non dire ricopia) quanto detto nella decisione. Non spende parole

in relazione alle ulteriori argomentazioni/motivazioni contenute nel reclamo,

tant'è che (riprendono quanto detto al punto 3 della decisione impugnata)

neppure sembra avvedersi che il reclamante ha ridotto la seconda richiesta alla

sola __________.

G.

Per

la parte civile __________ (Osservazioni, doc. 5 dell'inc. GIAR 314.2001.4),

premesso che le considerazioni di merito non sarebbero pertinenti in questa

sede, le prove richieste difettano dei requisiti di pertinenza, rilevanza e

novità necessari per ammetterne l'assunzione in sede di istruttoria formale.

La

documentazione agli atti, in particolare i rapporti 8 marzo e 27 aprile 2000

della polizia __________, comprovano il furto dei titoli (poi risultati in

possesso del reclamante) e le modalità, nonché paternità, del furto sono

irrilevanti ai fini dell'inchiesta sul reato di ricettazione (per il fatto che

l'accusato avrebbe tentato di "realizzarli" mediante l'utilizzo di

documentazione falsa, par di comprendere).

Inoltre,

la conoscenza della copertura e/o risarcimento assicurativo non modificherebbe

nulla al reato dato che il danno procurato alla banca dall'accusato dipende dai

titoli concretamente realizzati da lui e non recuperati.

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti,

si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

Verificata la legittimazione del reclamante (accusato

nel procedimento) nonché tempestività del reclamo (ricezione della decisione il

7.08

, cfr. all. B e C al reclamo stesso), non è inutile ribadire i

principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi

siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere

motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta

connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i

requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive

conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se

promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo

conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o

abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima

evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al

dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra

l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR

135.93

; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in

re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di

proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da

ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del

“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,

EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6

CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in

applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare

rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem

richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato

può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw.

Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht

für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6

CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.

Aufl. Zürich 1997, margin. 270,

con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich

relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU

se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la

pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con

rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F.,

inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a

permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere

l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se

pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente

artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,

invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del

giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase

predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede

dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro

applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV

85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229

ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non

conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui

all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema

processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli

accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla

riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU

24.

maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il

rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004,

237.2003

)

2.

2.1

Nel

caso in esame, due sono le richieste: audizione di un funzionario di __________

e acquisizione di atti processuali __________ di condanna nell'inchiesta "__________"

(relativa alla scomparsa dei titoli oggetto della presente indagine).

La

prima richiesta è volta a sapere se la banca allo stato attuale ha subito un

danno (circostanza che, per il reclamante, risulta smentita dal contenuto

dell'AI 77) e se tale danno è coperto da assicurazione (cfr. Istanza, pag. 2).

In sede di reclamo, alla motivazione di cui sopra vengono aggiunte

considerazioni relative all'art. 60 CP ed alla necessità di desumere dai "fatti

assicurativi" delucidazioni circa la modalità dei furti di titoli dal

forziere della sede centrale della banca __________ (Reclamo, pag. 6 prima

parte e 7 ultima parte).

La

seconda ha lo scopo di ottenere condanne penali definitive in relazione ai

reati connessi con la scomparsa dei titoli dal caveau (Istanza, pag. 2) in

relazione al capo d'accusa di ricettazione. In sede di reclamo viene aggiunta

la considerazione che in assenza di condanna per i furti non esiste la prova

che tali reati siano stati commessi, quindi i titoli sarebbero pervenuti a __________

in modo legittimo, con conseguente inconsistenza sia dell'accusa di

ricettazione che di quella (per fatti temporalmente successivi) di truffa

(Reclamo, pag. 6).

2.2

La

decisione del magistrato inquirente è, invece, fondata sul fatto che in merito

ai furti sono già stati richiesti ed ottenuti i relativi atti giudiziari dalle

autorità __________. Quindi la richiesta formulata in sede di complemento,

nella misura in cui chiede l'acquisizione di atti "__________"

sarebbe, in realtà già stata esperita e nella misura in cui chiede l'audizione

(sempre per accertare gli "antefatti") di un funzionario della banca

neppure sufficientemente motivata (Decisione 31 luglio 2006). Come già detto,

le osservazioni al reclamo non aggiungono alcuna considerazione ulteriore.

2.3

2.3.1

Occorre

innanzitutto constatare che entrambe le richieste di complemento oggetto di

reclamo, sono analoghe ad altrettante richieste formulate dal Procuratore

pubblico nella rogatoria indirizzata alle autorità __________ nell'aprile 2002

(AI 62). Infatti, mediante l'atto in questione, il magistrato inquirente ha

chiesto gli "atti giudiziari (in particolare verbali d'interrogatorio e

sentenze di merito) o rapporti di polizia concernenti i reati commessi in

relazione ai titoli __________ " nonché l’ "audizione di un

responsabile dell'istituto bancario __________, in merito alla scomparsa dei

titoli" (AI 62 pag. 4 ultime due richieste). Le autorità __________

hanno trasmesso gli atti in evasione della richiesta nel corso del mese di

settembre 2002 (AI 73, 77, 77bis).

2.3.2

Non

si tratta, quindi per nessuna delle due, di una prova nuova, bensì della

riproposizione (neppure della richiesta di completazione) di una prova che il

magistrato ha già esperito (o cercato di esperire) ed il cui esito é agli atti.

Di conseguenza la motivazione della richiesta non può prescindere dalle

risultanze di quanto già esperito e/o limitarsi a chiederne conferma.

Inoltre,

il principio della buona fede processuale, applicabile anche nella procedura

penale (DTF 107 Ia 206; DTF 24 marzo 1994, G.6/1994), vuole che le parti, pur

nei limiti del possibile, notifichino le prove che ritengono rilevanti e

pertinenti senza attendere il momento del deposito degli atti (REP 1999 n. 116;

GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4).

2.3.3

Il

reclamante ha avuto conoscenza della rogatoria e del suo esito (di cui aveva

chiesto fin dal 2002: AI 63 e 72), perlomeno nell'ottobre del 2003 (AI 101).

Sebbene non si possa ragionevolmente pretendere particolare attivazione

dell'indagato in sede di informazioni preliminari (anche se di lunga durata

pluriennale), si deve constatare che la promozione dell'accusa ha avuto luogo

nel giugno del 2004; a partire da quel momento è ragionevole ritenere che per

richiedere prove (o loro completazione) relative o connesse a quanto già

esperito e già agli atti non si attendano due anni. Ciò a maggior ragione se

quanto si intende chiedere non è di facile ed immediata acquisizione e se nulla

può indurre a pensare che il magistrato inquirente non ritenga sufficiente

quanto già acquisito, rispettivamente se ciò risulta evidente da atti

successivi (cfr. complemento di rogatoria alle autorità olandesi del 10 giugno

2005.

-AI 115-, nel quale non ritorna più sulle richieste precedenti).

Senza

dire del fatto che tali richieste potevano essere (eventualmente) proposte come

da inserire appunto nella rogatoria del 10 giugno 2005 (quanto appena detto lo

è con beneficio del dubbio in quanto non è dato sapere sulla base degli atti, e

nel silenzio delle parti sulla questione, se sia stata offerta possibilità

concreta di partecipare a tale prova come già richiesto con scritto del 30

aprile 2002 - AI 63).

Sia

come sia, su tutte queste questioni l'istanza di complemento ed il reclamo sono

silenti. Pertanto non si può che constatare oggettiva carenza di motivazione

circa la novità delle richieste, nonché la loro tardività.

2.4

2.4.1

Inoltre,

se si preferisce abbondanzialmente, le prove richieste difettano pure del

requisito della rilevanza per le successive conclusioni del Procuratore

pubblico (come sostenuto dalla parte civile), rispettivamente della sufficiente

motivazione in merito a tale requisito.

2.4.2

L'ipotesi

di reato che le prove richieste dovrebbero aiutare a chiarire è la ricettazione

(art. 160 CP). Trattasi di un reato formale (DTF 109 IV 1) che presuppone sì

l'esistenza di una infrazione (contro il patrimonio in senso lato: DTF 112 Ib

225) a monte, ma non che tale infrazione sia constatata giudiziariamente con

sentenza definitiva; basta che "la chose recelée ait été obtenue par

une activité présentat, du point de vue objectif, les caractéristiques d'une

infraction" (BJP 1996 n. 59). La condanna per ricettazione non

presuppone quella dell'autore del reato "a monte". Un legame

(procedurale/formale) tra i due reati è dato solo qualora dovessero emergere le

condizioni di cui all'art. 160 cifra 1 cpv. 3 CP. Inoltre, la ricettazione non

presuppone che la persona accusata di tale reato conosca l'esatta natura e le

circostanze del reato "a monte" (DTF 119 IV 247) e neppure che

conosca e/o abbia avuto una relazione "diretta" con l'autore del

reato "a monte" (DTF 112 IV 77).

Pertanto,

la richiesta di "atti giudiziari cresciuti in giudicato che comprovino

la condanna penale di qualsivoglia persona" (cfr. Istanza) in

relazione ai reati connessi alla scomparsa dei titoli, al fine di avere "la

prova che qualcuno sia mai stato condannato" (Reclamo, pag. 7) non

adempie il requisito della rilevanza per le conclusioni del magistrato

inquirente, quantomeno non è motivata in relazione a tale requisito (anche in

considerazione i quanto già acquisito agli atti).

2.4.3

Anche

la questione del danno attuale patito dall'istituto di credito, che si vorrebbe

accertare mediante l'audizione di un alto funzionario a conferma di quanto

emerge dall'AI 77, non adempie il requisito della rilevanza (invero appare

pretestuosa).

Come

detto la ricettazione è un delitto formale di messa in pericolo astratta (DTF

109.

IV 1; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 1997, p.

244) che si realizza indipendentemente da considerazioni di tipo economico,

come risultato dell'atto, per l'autore ma anche per la vittima che, di fatto

subisce il danno patrimoniale a seguito del reato a monte; il danno causato

dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il diritto di recuperare

ciò che le è stato "tolto" in modo delittuoso (DTF 116 IV 199). In

sostanza il danno é la privazione del possesso, causata dal reato a monte, che

la ricettazione tende a perpetuare.

Nel

contempo, è evidente che le affermazioni secondo cui la banca "fino ad

oggi non ha subito nessun danno" contenute in numerosi passaggi

dell'AI 77 (in riferimento a vari titoli "scomparsi"), si riferiscono

ad un danno ulteriore (per così dire aggiuntivo, o successivo/conseguente, allo

spossessamento) costituito dagli effetti di un’eventuale messa all'incasso dei

titoli tramite sistemi convenzionali, circostanza comunque successiva alla

ricettazione in quanto tale.

2.4.4

Inoltre,

e da ultimo, incombe alla eventuale vittima del reato (se del caso con

l'ausilio del magistrato inquirente e non dimenticando che, nel caso in esame,

la __________ è parte al procedimento) fornire gli elementi concreti e completi

del danno per ottenere condanna a risarcimento nell'ambito della procedura

civile che affianca quella penale, rispettivamente per ottenere applicazione

dell'art. 60 CP, qualora siano state erogate multe, confiscati beni o erogati

crediti compensatori.

3.

In

conclusione, così come formulate, le richieste di acquisizione di atti

processuali di condanna definitiva di (eventuali) persone coinvolte nei fatti a

monte della ricettazione e di audizione di un funzionario della __________,

sono tardive, insufficientemente motivate per rapporto alle finalità

dell'istruttoria e, comunque, non adempiono i requisiti di novità e rilevanza

necessari a giustificarne l'assunzione in sede predibattimentale, con

conseguente respingimento del reclamo mediante la presente decisione definitiva

a livello cantonale.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste

le norme applicabili, in particolare gli artt. 60, 146, 160 CP, 196, 280 ss.

CPP, 29 CF,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.- e le spese

(FRS 150.-) sono a carico del reclamante che, inoltre, rifonderà alla PC __________

FRS 600.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione (con le

osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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