INC.2001.31404
Reclamo contro il parziale respingimento di complemento istruttorio
13 ottobre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.31404
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, GIAR
Titolo:
Reclamo contro il parziale respingimento di complemento istruttorio
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2001.31404
Lugano
13 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 17/18 agosto 2006 da
__________ (rappr. dall’avv. __________)
contro
la
decisione 31 luglio 2006 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti,
mediante la quale vengono parzialmente respinte delle richieste di
complemento istruttorio;
viste
le osservazioni del magistrato inquirente (21/22 agosto 2006) e quelle della
parte civile __________ (29/30 agosto 2006);
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Nel
febbraio del 2002, il Ministero pubblico ha avviato un’indagine per sospetto
riciclaggio a seguito di una segnalazione dell'Ufficio federale di giustizia
(AI 1).
La
successiva raccolta di informazioni preliminari (che ha interessato anche una
denuncia per truffa da parte della __________, oggetto dell'inc. MP __________
- cfr. AI 101) ha avuto quale sbocco la promozione dell'accusa nei confronti di
__________ per le ipotesi di reato di ricettazione e truffa (il 23 giugno 2004:
AI 114) e, successivamente (il 23 marzo 2006: AI 141), l'estensione all'ipotesi
di falsità in documenti.
Il
22 giugno 2006, il magistrato inquirente ha depositato gli atti per le tre
ipotesi di reato formulate (AI 150).
B.
I
fatti alla base delle ipotesi di reato sono descritti nella promozione,
rispettivamente estensione, dell'accusa in modo sufficientemente dettagliato
(tenuto conto anche del contenuto della decisione CRP 9 maggio 2006 - AI 147)
da permettere, in questa sede, il semplice rinvio trattandosi di atti noti alle
parti (DTF 123 I 130).
Comunque,
sostanzialmente "l'ipotesi di ricettazione è connessa con
l'acquisizione di titoli obbligazionari che sapeva o doveva presumere essere di
provenienza da un reato patrimoniale; l'ipotesi di truffa riguarda una
fideiussione interbancaria di un miliardo di lire italiane" (CRP,
sentenza citata, cons. b.) ottenuta anche con l'ausilio dei titoli
obbligazionari in questione (AI 114, pag. 2).
C.
Con
istanza del 20 luglio 2006 (AI 152), l'accusato chiede che si proceda
all'audizione in qualità di testi di __________ (funzionario __________ che ha
aperto le sue relazioni e avrebbe ricevuto richiesta di verificare la qualità
dei titoli depositati) e di un alto funzionario della sede centrale di __________
(per conferma o smentita di quanto contenuto in un atto istruttorio: danno
patito dalla banca in questione), nonché l'acquisizione di eventuali atti
giudiziari, relativi alla "scomparsa" dei titoli dalla sede __________,
cresciuti in giudicato.
D.
Con
la decisione qui impugnata (AI 153), il magistrato inquirente ha accolto la
richiesta di audizione di __________ e respinto le altre due. A suo dire, sono
già stati acquisiti numerosi atti che concernono gli "antefatti
olandesi" relativi a"i reati commessi in relazione ai titoli __________
" (AI 62, 73, 77bis). Inoltre, le richieste dell'accusato sono ritenute,
sempre dal Procuratore pubblico, prive di sufficiente motivazione quo alla
rilevanza e pertinenza per rapporto alle successive conclusioni, quando non
riferite a elementi indeterminati e di cui neppure è dato sapere se esistano
(Decisione, pag. 3).
E.
Mediante
il reclamo in oggetto (doc. 1, inc. MP ____), __________ dopo aver sostenuto
tempestività del reclamo (punto 1), ripercorso le fasi del procedimento (non
senza sottolineare come questo si trascini da anni; punti 2 e 3) ed affermato
che il magistrato inquirente ha operato "esclusivamente nell'interesse
della parte civile" (punto 3), chiede accoglimento delle sue richieste
di prova limitando quella di acquisizione degli atti di "altri
procedimenti penali riguardanti la stessa fattispecie" alla sola __________.
A
dire del reclamante, il reato "a monte" della ricettazione (quindi
anche l'elemento d'inganno della truffa) ed i suoi contorni sarebbero, a
tutt'oggi, misterioso; e ciò nonostante quanto risulta dagli atti acquisiti in
via rogatoriale (punto 3).
Le
richieste formulate hanno, sempre a suo dire, lo scopo di meglio accertare se
il reato è stato effettivamente commesso, con quali modalità e da chi, allo
scopo di meglio accertare gli elementi sia oggettivi (provento di reato) sia
soggettivi (dolo nella ricezione) dei reati a lui imputati (punti 4, 5, 6).
F.
Con
osservazioni del 21 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 314.2001.4), il Procuratore
riprende (per non dire ricopia) quanto detto nella decisione. Non spende parole
in relazione alle ulteriori argomentazioni/motivazioni contenute nel reclamo,
tant'è che (riprendono quanto detto al punto 3 della decisione impugnata)
neppure sembra avvedersi che il reclamante ha ridotto la seconda richiesta alla
sola __________.
G.
Per
la parte civile __________ (Osservazioni, doc. 5 dell'inc. GIAR 314.2001.4),
premesso che le considerazioni di merito non sarebbero pertinenti in questa
sede, le prove richieste difettano dei requisiti di pertinenza, rilevanza e
novità necessari per ammetterne l'assunzione in sede di istruttoria formale.
La
documentazione agli atti, in particolare i rapporti 8 marzo e 27 aprile 2000
della polizia __________, comprovano il furto dei titoli (poi risultati in
possesso del reclamante) e le modalità, nonché paternità, del furto sono
irrilevanti ai fini dell'inchiesta sul reato di ricettazione (per il fatto che
l'accusato avrebbe tentato di "realizzarli" mediante l'utilizzo di
documentazione falsa, par di comprendere).
Inoltre,
la conoscenza della copertura e/o risarcimento assicurativo non modificherebbe
nulla al reato dato che il danno procurato alla banca dall'accusato dipende dai
titoli concretamente realizzati da lui e non recuperati.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti,
si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
Verificata la legittimazione del reclamante (accusato
nel procedimento) nonché tempestività del reclamo (ricezione della decisione il
7.08
, cfr. all. B e C al reclamo stesso), non è inutile ribadire i
principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi
siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove
proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in
altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono
rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere
motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta
connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i
requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive
conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se
promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo
conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o
abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima
evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al
dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra
l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR
135.93
; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in
re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di
proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi
dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da
ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del
“fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6
CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in
applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare
rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem
richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato
può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw.
Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht
für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6
CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.
Aufl. Zürich 1997, margin. 270,
con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich
relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU
se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la
pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con
rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F.,
inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se
pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente
artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,
invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del
giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase
predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede
dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229
ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non
conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui
all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema
processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli
accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla
riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU
24.
maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il
rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004,
237.2003
)
2.
2.1
Nel
caso in esame, due sono le richieste: audizione di un funzionario di __________
e acquisizione di atti processuali __________ di condanna nell'inchiesta "__________"
(relativa alla scomparsa dei titoli oggetto della presente indagine).
La
prima richiesta è volta a sapere se la banca allo stato attuale ha subito un
danno (circostanza che, per il reclamante, risulta smentita dal contenuto
dell'AI 77) e se tale danno è coperto da assicurazione (cfr. Istanza, pag. 2).
In sede di reclamo, alla motivazione di cui sopra vengono aggiunte
considerazioni relative all'art. 60 CP ed alla necessità di desumere dai "fatti
assicurativi" delucidazioni circa la modalità dei furti di titoli dal
forziere della sede centrale della banca __________ (Reclamo, pag. 6 prima
parte e 7 ultima parte).
La
seconda ha lo scopo di ottenere condanne penali definitive in relazione ai
reati connessi con la scomparsa dei titoli dal caveau (Istanza, pag. 2) in
relazione al capo d'accusa di ricettazione. In sede di reclamo viene aggiunta
la considerazione che in assenza di condanna per i furti non esiste la prova
che tali reati siano stati commessi, quindi i titoli sarebbero pervenuti a __________
in modo legittimo, con conseguente inconsistenza sia dell'accusa di
ricettazione che di quella (per fatti temporalmente successivi) di truffa
(Reclamo, pag. 6).
2.2
La
decisione del magistrato inquirente è, invece, fondata sul fatto che in merito
ai furti sono già stati richiesti ed ottenuti i relativi atti giudiziari dalle
autorità __________. Quindi la richiesta formulata in sede di complemento,
nella misura in cui chiede l'acquisizione di atti "__________"
sarebbe, in realtà già stata esperita e nella misura in cui chiede l'audizione
(sempre per accertare gli "antefatti") di un funzionario della banca
neppure sufficientemente motivata (Decisione 31 luglio 2006). Come già detto,
le osservazioni al reclamo non aggiungono alcuna considerazione ulteriore.
2.3
2.3.1
Occorre
innanzitutto constatare che entrambe le richieste di complemento oggetto di
reclamo, sono analoghe ad altrettante richieste formulate dal Procuratore
pubblico nella rogatoria indirizzata alle autorità __________ nell'aprile 2002
(AI 62). Infatti, mediante l'atto in questione, il magistrato inquirente ha
chiesto gli "atti giudiziari (in particolare verbali d'interrogatorio e
sentenze di merito) o rapporti di polizia concernenti i reati commessi in
relazione ai titoli __________ " nonché l’ "audizione di un
responsabile dell'istituto bancario __________, in merito alla scomparsa dei
titoli" (AI 62 pag. 4 ultime due richieste). Le autorità __________
hanno trasmesso gli atti in evasione della richiesta nel corso del mese di
settembre 2002 (AI 73, 77, 77bis).
2.3.2
Non
si tratta, quindi per nessuna delle due, di una prova nuova, bensì della
riproposizione (neppure della richiesta di completazione) di una prova che il
magistrato ha già esperito (o cercato di esperire) ed il cui esito é agli atti.
Di conseguenza la motivazione della richiesta non può prescindere dalle
risultanze di quanto già esperito e/o limitarsi a chiederne conferma.
Inoltre,
il principio della buona fede processuale, applicabile anche nella procedura
penale (DTF 107 Ia 206; DTF 24 marzo 1994, G.6/1994), vuole che le parti, pur
nei limiti del possibile, notifichino le prove che ritengono rilevanti e
pertinenti senza attendere il momento del deposito degli atti (REP 1999 n. 116;
GIAR 6 agosto 1999, 205.1999.4).
2.3.3
Il
reclamante ha avuto conoscenza della rogatoria e del suo esito (di cui aveva
chiesto fin dal 2002: AI 63 e 72), perlomeno nell'ottobre del 2003 (AI 101).
Sebbene non si possa ragionevolmente pretendere particolare attivazione
dell'indagato in sede di informazioni preliminari (anche se di lunga durata
pluriennale), si deve constatare che la promozione dell'accusa ha avuto luogo
nel giugno del 2004; a partire da quel momento è ragionevole ritenere che per
richiedere prove (o loro completazione) relative o connesse a quanto già
esperito e già agli atti non si attendano due anni. Ciò a maggior ragione se
quanto si intende chiedere non è di facile ed immediata acquisizione e se nulla
può indurre a pensare che il magistrato inquirente non ritenga sufficiente
quanto già acquisito, rispettivamente se ciò risulta evidente da atti
successivi (cfr. complemento di rogatoria alle autorità olandesi del 10 giugno
2005.
-AI 115-, nel quale non ritorna più sulle richieste precedenti).
Senza
dire del fatto che tali richieste potevano essere (eventualmente) proposte come
da inserire appunto nella rogatoria del 10 giugno 2005 (quanto appena detto lo
è con beneficio del dubbio in quanto non è dato sapere sulla base degli atti, e
nel silenzio delle parti sulla questione, se sia stata offerta possibilità
concreta di partecipare a tale prova come già richiesto con scritto del 30
aprile 2002 - AI 63).
Sia
come sia, su tutte queste questioni l'istanza di complemento ed il reclamo sono
silenti. Pertanto non si può che constatare oggettiva carenza di motivazione
circa la novità delle richieste, nonché la loro tardività.
2.4
2.4.1
Inoltre,
se si preferisce abbondanzialmente, le prove richieste difettano pure del
requisito della rilevanza per le successive conclusioni del Procuratore
pubblico (come sostenuto dalla parte civile), rispettivamente della sufficiente
motivazione in merito a tale requisito.
2.4.2
L'ipotesi
di reato che le prove richieste dovrebbero aiutare a chiarire è la ricettazione
(art. 160 CP). Trattasi di un reato formale (DTF 109 IV 1) che presuppone sì
l'esistenza di una infrazione (contro il patrimonio in senso lato: DTF 112 Ib
225) a monte, ma non che tale infrazione sia constatata giudiziariamente con
sentenza definitiva; basta che "la chose recelée ait été obtenue par
une activité présentat, du point de vue objectif, les caractéristiques d'une
infraction" (BJP 1996 n. 59). La condanna per ricettazione non
presuppone quella dell'autore del reato "a monte". Un legame
(procedurale/formale) tra i due reati è dato solo qualora dovessero emergere le
condizioni di cui all'art. 160 cifra 1 cpv. 3 CP. Inoltre, la ricettazione non
presuppone che la persona accusata di tale reato conosca l'esatta natura e le
circostanze del reato "a monte" (DTF 119 IV 247) e neppure che
conosca e/o abbia avuto una relazione "diretta" con l'autore del
reato "a monte" (DTF 112 IV 77).
Pertanto,
la richiesta di "atti giudiziari cresciuti in giudicato che comprovino
la condanna penale di qualsivoglia persona" (cfr. Istanza) in
relazione ai reati connessi alla scomparsa dei titoli, al fine di avere "la
prova che qualcuno sia mai stato condannato" (Reclamo, pag. 7) non
adempie il requisito della rilevanza per le conclusioni del magistrato
inquirente, quantomeno non è motivata in relazione a tale requisito (anche in
considerazione i quanto già acquisito agli atti).
2.4.3
Anche
la questione del danno attuale patito dall'istituto di credito, che si vorrebbe
accertare mediante l'audizione di un alto funzionario a conferma di quanto
emerge dall'AI 77, non adempie il requisito della rilevanza (invero appare
pretestuosa).
Come
detto la ricettazione è un delitto formale di messa in pericolo astratta (DTF
109.
IV 1; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 1997, p.
244) che si realizza indipendentemente da considerazioni di tipo economico,
come risultato dell'atto, per l'autore ma anche per la vittima che, di fatto
subisce il danno patrimoniale a seguito del reato a monte; il danno causato
dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il diritto di recuperare
ciò che le è stato "tolto" in modo delittuoso (DTF 116 IV 199). In
sostanza il danno é la privazione del possesso, causata dal reato a monte, che
la ricettazione tende a perpetuare.
Nel
contempo, è evidente che le affermazioni secondo cui la banca "fino ad
oggi non ha subito nessun danno" contenute in numerosi passaggi
dell'AI 77 (in riferimento a vari titoli "scomparsi"), si riferiscono
ad un danno ulteriore (per così dire aggiuntivo, o successivo/conseguente, allo
spossessamento) costituito dagli effetti di un’eventuale messa all'incasso dei
titoli tramite sistemi convenzionali, circostanza comunque successiva alla
ricettazione in quanto tale.
2.4.4
Inoltre,
e da ultimo, incombe alla eventuale vittima del reato (se del caso con
l'ausilio del magistrato inquirente e non dimenticando che, nel caso in esame,
la __________ è parte al procedimento) fornire gli elementi concreti e completi
del danno per ottenere condanna a risarcimento nell'ambito della procedura
civile che affianca quella penale, rispettivamente per ottenere applicazione
dell'art. 60 CP, qualora siano state erogate multe, confiscati beni o erogati
crediti compensatori.
3.
In
conclusione, così come formulate, le richieste di acquisizione di atti
processuali di condanna definitiva di (eventuali) persone coinvolte nei fatti a
monte della ricettazione e di audizione di un funzionario della __________,
sono tardive, insufficientemente motivate per rapporto alle finalità
dell'istruttoria e, comunque, non adempiono i requisiti di novità e rilevanza
necessari a giustificarne l'assunzione in sede predibattimentale, con
conseguente respingimento del reclamo mediante la presente decisione definitiva
a livello cantonale.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste
le norme applicabili, in particolare gli artt. 60, 146, 160 CP, 196, 280 ss.
CPP, 29 CF,
decide
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.- e le spese
(FRS 150.-) sono a carico del reclamante che, inoltre, rifonderà alla PC __________
FRS 600.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione (con le
osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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