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Decisione

INC.2001.48905

Prove

3 febbraio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR

15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,

798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento

in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato,

alle necessità probatorie e/o … omissis…;

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di

essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura

formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119

Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55

no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in

Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.;

GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

… omissis…

non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della

motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito

delle decisioni giudiziarie;

è in forza della motivazione che le decisioni

giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da asserzioni, in

quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la “validità” delle

sentenze risulta condizionata alla “verità” pur se relativa dei loro argomenti

e il potere giurisdizionale non è più puramente “potestativo”, bensì fondato

sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile

e controllabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società; la

motivazione consente la fondazione e il controllo delle decisioni sia in

diritto, per violazione della legge o difetti di interpretazione o assunzione,

sia in fatto, per difetto o insufficienza di prove ovvero per inadeguata

esplicazione del nesso tra convincimento e prove;

la presenza e l’esposizione a controllo della

motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di

riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione

autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione

ragionata”;

la motivazione può quindi essere considerata il

principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella

esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferraioli,

Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono

(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento

penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi

essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9

febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.

257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso

che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni)

in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni

incidentali emanate in fase istruttoria;

- di conseguenza,

ed in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra espresso (e impregiudicato il

giudizio, nel merito, sulla fondatezza della richiesta di prova) la decisione 20

dicembre 2005 deve essere annullata per carenza di motivazione, carenza che non

può considerarsi sanata dalle osservazioni;

- l’annullamento

della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (anche per i

motivi di cognizione di causa esposti nei considerandi precedenti), né ha,

quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR,

ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore generale con invito a

provvedere all’emanazione di una decisione motivata (per analogia : REP 1994 p.

463);

- tasse, spese e

ripetibili seguoni l’esito del gravame;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146,

24 e 320, 288, 251, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché gli

artt 6, 58 ss.,113, 118, 133, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP, 29 CF;

decide

1.

Il reclamo é accolto.

Di

conseguenza la decisione 20 dicembre 2005 del Procuratore generale nel

procedimento

di cui all’incarto MP __________ é annullata.

Considerandi

2.

L’incarto è ritornato al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

La tassa di giustizia, fissata

in FRS 400.--, e spese di FRS 180.--, sono a carico

dello

Stato del cantone Ticino che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 300.-- alla

reclamante.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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