INC.2001.48905
Prove
3 febbraio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.48905
Data decisione, Autorità:
03.02.2006, GIAR
Titolo:
Prove
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
art. 6 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2001.48905
Lugano
3 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 2/3 gennaio da
__________, __________
contro
la
decisione 20 dicembre 2005 del Procuratore generale Bruno Balestra, mediante
la quale viene respinta la richiesta di complemento istruttorio presentata
nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore generale (12
gennaio 2006) e preso atto che le altre parti al procedimento (così come
comunicate dal MP con e-mail del 3 gennaio 2006) non hanno presentato
osservazioni;
visto l'incarto MP __________ (5 classificatori);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è
stata arrestata il 5 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i
reati di truffa, istigazione alla violazione dei doveri d'ufficio, corruzione
attiva, infrazione alla LDDS e falsità in documenti;
- la signora __________
è accusata in relazione a fattispecie diverse, non necessariamente tutte tra
loro collegate; riassuntivamente: il versamento a pubblico funzionario della
Sezione stranieri di somme di denaro per l'ottenimento di permessi o comunque
l'acquisizione di vantaggi, il fatto che le somme richieste agli interessati
erano o potevano essere maggiori di quanto effettivamente versato al
funzionario, l'ottenimento di prestazioni assicurative di tipo sociale (LAINF e
LADI) per sé e per le dipendenti del salone __________, la redazione di
documenti non corrispondenti al vero al fine di favorire una cittadina
straniera nell'ottenimento del permesso, l'ottenimento d'informazioni riservate
(coperte dal segreto d'ufficio) da un funzionario di polizia (cfr. sentenza
GIAR 10 ottobre 2001, 489.2001.2, nota alla reclamante ed al magistrato
inquirente);
- dall'incarto MP
trasmesso con le osservazioni, si evince che il procedimento di cui all'inc. __________
era stato aperto anche contro __________ (anch'essa arrestata con promozione
dell'accusa analoga a quella della sorella - cfr. AI 11 e inc. GIAR 409.2001);
- nell'ambito del
verbale (davanti al Procuratore pubblico) del 13 novembre 2001, l'accusa è
stata estesa alle ipotesi di estorsione, coazione, sviamento della giustizia,
istigazione allo sviamento della giustizia e ricettazione, in parte in
relazione a fatti specificamente indicati nel verbale stesso (Verbale citato,
pag. 5);
- posteriormente
a tale data non risultano ulteriori interrogatori e gli atti istruttori
sembrano limitati all'acquisizione di un rapporto di polizia inerente tale __________
(AI 52) ed al rapporto di polizia giudiziaria (in re __________, __________ e __________)
del 7 settembre 2001 (AI 56);
- il 12 ottobre
2005 è stato notificato il deposito degli atti (mediante un atto unico) nei
procedimenti contro __________, __________ e __________ (AI 67); per la qui
reclamante il deposito degli atti concerne le ipotesi di reato di truffa,
falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione,
corruzione attiva e istigazione alla violazione del segreto d'ufficio;
- dagli atti
trasmessi a questo ufficio, non risultano congiunzioni, disgiunzioni, non
luoghi a procedere, abbandoni, decreti d'accusa o rinvii a giudizio che
permettano di comprendere il destino (se si preferisce, la situazione
processuale attuale) delle altre ipotesi di reato oggetto di promozione
dell'accusa, rispettivamente il motivo per cui la notifica non concerne la
(inizialmente) coaccusata __________, mentre sembra accomunare __________ e __________
all'accusata qui reclamante;
- con scritto del
21 novembre 2005 (AI 73), __________ (in quel momento non più rappresentata da
un legale - cfr. AI 71 e 72) ha chiesto l'audizione della signora __________,
in relazione ai loro rapporti, le modalità di consegna del denaro e la
destinazione dello stesso; l'accusata ritiene trattarsi di deposizione
importante per il procedimento e segnala come il precedente confronto sia
avvenuto davanti alla polizia senza la presenza del difensore; in secondo
luogo, l'accusata ha chiesto il richiamo del suo incarto AI;
- il magistrato
inquirente, con decisione del 20 dicembre 2005 (AI 74), ha respinto entrambe le
richieste; per l'incarto AI ha indicato carenza di motivazione e possibilità di
produzione diretta da parte della reclamante stessa; per l'audizione, richiama
il confronto già effettuato, segnala che la persona da sentire non risiede più
in Svizzera e che l'audizione è "non necessaria";
- con il reclamo
(doc. 1, inc. GIAR 489.2001.5), __________ chiede l'annullamento della
decisione impugnata, limitatamente al respingimento dell'audizione della teste
(cfr. petitum); a suo dire, la decisione va annullata già per il fatto che la
motivazione è contraria al diritto ed insufficiente; il confronto sarebbe
avvenuto in modo inusuale (non davanti al magistrato, senza che gli
interroganti la rendessero attenta di questo fatto e senza presenza della
difesa) e all'inizio dell'inchiesta (allorquando tutti i fatti rimproverati non
erano noti); tutto ciò ha reso impossibile la formulazione di domande
pertinenti che oggi si vorrebbero formulare (rapporti con l'accusata, modalità
di consegna del denaro e destinazione dello stesso); da ultimo, e per quanto
concerne il fatto che la teste non risieda più in Svizzera, la reclamante
afferma che ciò rende più difficile il rinvio della prova alla fase
dibattimentale;
- mediante
osservazioni del 12 gennaio 2006, il magistrato inquirente precisa che la
persona di cui si chiede l'audizione non era teste, bensì indiziata in uno dei
fatti oggetto del procedimento contro la reclamante, pertanto l'art. 133 CPP
non sarebbe applicabile (e, comunque, la reclamante non ha contestato il modo
di procedere); inoltre, la richiesta è indicata come carente nella motivazione
(l'oggetto del chiarimento non ha carattere di novità, emerge già dal verbale
12.09.2001 ed é conforme a dichiarazioni successive della stessa reclamante);
da ultimo, la prova sarebbe pure impossibile da assumere in quanto la persona
da sentire risulta partita dalla Svizzera senza precisazione di destinazione;
- il reclamo, formulato dall'accusata tempestivamente
(vista la dichiarazione de La Posta in merito alla consegna), è ricevibile in
ordine;
- di principio, e
sempre per quanto concerne la ricevibilità del reclamo, poco importa
determinare se la prova richiesta concerne la parte dell'incarto oggetto del
deposito degli atti o quella ancora (apparentemente) in istruttoria, oppure
entrambe; la competenza di questo ufficio in materia di prove è data in tutte
le eventualità menzionate;
- sebbene noti
alle parti (cfr. citazione in Reclamo, pag. 2) i principi generali in materia
di prove e/o complementi istruttori, possono essere brevemente richiamati come
segue:
"2.
… omissis …
a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,
sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre
mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4
Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I
49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial”
ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.
Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito
(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali
corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di
prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind”
(Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico
all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn
er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung
für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert,
loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus
Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in
nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend
geklärt erachten”. Di conseguenza,
non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un
mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,
loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.
decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare
l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196
cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,
invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del
giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase
predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede
dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229
ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non
conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui
all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale
che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase
istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento
penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q.,
Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase
dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
- innanzitutto,
va detto che l'argomento secondo cui l'istanza non sarebbe motivata è, di
principio, irricevibile in quanto avanzato solo in sede di osservazioni e non
posto a fondamento della decisione impugnata (mentre che è stato utilizzato già
in sede di decisione per l'altra prova richiesta - cfr. AI 74); comunque, anche
se si volesse prescindere da quanto sopra (ciò che sarebbe scorretto), va detto
che per una persona al momento non assistita da un legale, confrontata con
numerose ipotesi di reato (dalla truffa alla corruzione alla coazione all'aiuto
al soggiorno illegale, per limitarsi a quelle che potrebbero [il condizionale è
d'obbligo in quanto il verbale 12 settembre 2001 le specifica] essere oggetto
d'indagine in relazione ai rapporti tra l'accusata e la __________ - cfr. doc.
4 e 5 classificatore 22), indicare che l'audizione richiesta è volta a
chiarire/approfondire i rapporti con la persona da interrogare, modalità di
consegna del denaro e la (eventuale conoscenza della) destinazione, non appare
come motivazione insufficiente (in particolare in relazione all'eventuale
ipotesi di truffa); alla luce di queste circostanze, l'istanza non può dirsi
manifestamente priva di motivazione;
- di contro,
limitandosi ad affermare che il confronto effettuato in polizia è stato
effettuato "regolarmente" e la richiesta (di prova) non
"necessaria", è la decisione di rifiuto del magistrato inquirente ad
essere palesemente carente nella motivazione; e ciò, come si dirà di seguito,
per più di un motivo;
- la semplice (e
apodittica) affermazione di non necessità, senza alcun riferimento a fatti e
relative ipotesi di reato (che non spetta a questo giudice ipotizzare), nonché
specifici accertamenti già acquisiti non può essere considerata quale
motivazione;
- quanto sopra
vale, a maggior ragione, nel caso in esame che vede, come detto nei
considerandi che precedono, l'accusata confrontata con numerose imputazioni (se
si preferisce, promozioni/estensioni dell'accusa) e non è dato comprendere con
chiarezza e/o certezza sufficiente, né sulla base delle formali promozioni e/o
estensioni, tantomeno sulla base del verbale di confronto, quali sono le
imputazioni relative ai fatti oggetto dell'interrogatorio del 12 settembre
2001; la confusione (se si preferisce, i dubbi) aumenta constatando che il
deposito atti è avvenuto unicamente per alcune delle ipotesi di reato oggetto
dell'istruttoria; in simile situazione il non aver specificato se il verbale
oggetto della richiesta di complemento concerne un'ipotesi di truffa, coazione,
corruzione o altro, non permette a questo giudice (e, ancora prima,
all'accusata di esprimersi in merito) di valutare, con la necessaria cognizione
di causa, novità, rilevanza e pertinenza della prova richiesta, foss'anche solo
per miglior approfondimento delle circostanze, in conformità ai principi sopra
esposti;
- le osservazioni
dell'inquirente, che vuole le circostanze oggetto del complemento già contenute
nel verbale del 12 settembre 2001, non modificano questa conclusione, vuoi
perché ancora senza indicazione di connessione con specifiche imputazioni, vuoi
perché il verbale appare molto sommario e la __________ già in corso di verbale
ha modificato dichiarazioni (luogo di consegna) e fatto riferimento (rinviato)
a sue precedenti verbale che non risultano agli atti;
- la motivazione
è pure carente sulla regolarità formale del confronto, anch'essa
apoditticamente affermata in sede di decisione;
- anche in questo
caso le osservazioni del magistrato inquirente non modificano la conclusione;
la questione dell'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 133 cpv. 2
CPP ai confronti tra indagati, sostenuta in sede d'osservazioni dal Procuratore
generale (discutibile, a mente dello scrivente [comunque a favore della tesi di
non applicabilità cfr. L. Marazzi, in REP 2000, pag. 55], alla luce del fatto
che l'introduzione è stata voluta dal GC senza specificazioni particolari e con
riferimento alle parti in generale, del fatto che il risultato probatorio è più
o meno analogo e di quello che, comunque, non comporta inapplicabilità anche
dell'art. 61 cpv. 3 CPP che, di primo acchito, parrebbe privo di logica
applicare solo ai passaggi del confronto che contengono le dichiarazioni di uno
dei partecipanti e potrebbe costituire violazione degli artt. 62 cpv. 1 CPP)
può rimanere aperta in questa sede dato che occorre rilevare che il verbale in
questione (ex art. 194 CPP) inizia proprio con la riproduzione per esteso
dell'art. 133 CPP, che ora si vorrebbe inapplicabile ma che a quel momento é
indicato quale norma fondante il confronto davanti alla polizia;
- abbondanzialmente,
ed in merito al consenso (anch'esso menzionato solo in sede di osservazioni),
si rileva che lo stesso, soprattutto quando ritenuto implicito, deve essere
preceduto da corretta e completa informazione su ruoli e diritti (GIAR 27
ottobre 2005 in re P., 504.2005.1; Kassationsgericht, Zurigo, 5.12.2005, in
Pädoyer 1/06, pag. 73) e fors'anche confermato dal difensore (artt. 59 ss., 66
CPP), laddove l'accusato ne è provvisto (ed in particolare nel caso di persone
detenute);
- in merito
all'obbligo di motivazione, si ricorda che:
"le decisioni del magistrato inquirente debbono,
comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di
essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU),
che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art.
6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994,
249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore
pubblico, … omissis …; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le
ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro;
la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della
decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di
reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione
costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994,
Fatti
I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR
15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796,
798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento
in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato,
alle necessità probatorie e/o … omissis…;
secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di
essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura
formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119
Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55
no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in
Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.;
GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);
… omissis…
non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della
motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito
delle decisioni giudiziarie;
è in forza della motivazione che le decisioni
giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da asserzioni, in
quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la “validità” delle
sentenze risulta condizionata alla “verità” pur se relativa dei loro argomenti
e il potere giurisdizionale non è più puramente “potestativo”, bensì fondato
sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile
e controllabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società; la
motivazione consente la fondazione e il controllo delle decisioni sia in
diritto, per violazione della legge o difetti di interpretazione o assunzione,
sia in fatto, per difetto o insufficienza di prove ovvero per inadeguata
esplicazione del nesso tra convincimento e prove;
la presenza e l’esposizione a controllo della
motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di
riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione
autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione
ragionata”;
la motivazione può quindi essere considerata il
principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella
esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferraioli,
Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);
va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono
(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento
penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi
essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9
febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.
257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso
che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni)
in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni
incidentali emanate in fase istruttoria;
- di conseguenza,
ed in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra espresso (e impregiudicato il
giudizio, nel merito, sulla fondatezza della richiesta di prova) la decisione 20
dicembre 2005 deve essere annullata per carenza di motivazione, carenza che non
può considerarsi sanata dalle osservazioni;
- l’annullamento
della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (anche per i
motivi di cognizione di causa esposti nei considerandi precedenti), né ha,
quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR,
ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore generale con invito a
provvedere all’emanazione di una decisione motivata (per analogia : REP 1994 p.
463);
- tasse, spese e
ripetibili seguoni l’esito del gravame;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146,
24 e 320, 288, 251, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché gli
artt 6, 58 ss.,113, 118, 133, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP, 29 CF;
decide
1.
Il reclamo é accolto.
Di
conseguenza la decisione 20 dicembre 2005 del Procuratore generale nel
procedimento
di cui all’incarto MP __________ é annullata.
Considerandi
2.
L’incarto è ritornato al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
La tassa di giustizia, fissata
in FRS 400.--, e spese di FRS 180.--, sono a carico
dello
Stato del cantone Ticino che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 300.-- alla
reclamante.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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