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Decisione

INC.2001.48906

Prove

10 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2 secondo paragrafo), vengono indicate le dichiarazioni della stessa reclamante

in merito agli importi ricevuti, alle circostanze di tempo e luogo della

ricezione ed al rapporto di impiego (di ________), con rinvio ai relativi

verbali (Decisione, pag. 2 quarto paragrafo primo punto); inoltre, dopo breve

riferimento ai verbali __________ di recente acquisizione, sono ribadite la

validità del confronto avvenuto in polizia e l'impossibilità di individuare

l'attuale residenza della signora __________ (per eventuale citazione, che

ritiene comunque sproporzionata se da effettuarsi all'estero);

- con il presente reclamo (doc. 1,

inc. GIAR 489.2001.6), __________ chiede, innanzitutto, l'annullamento della

decisione perché la stessa non fa chiarezza circa il destino delle ipotesi di

reato oggetto di promozione d'accusa (Reclamo, punto 2, con rinvio alla

decisione del 3 febbraio 2006); successivamente, constatata l'acquisizione agli

atti di ulteriori verbali provenienti da altro incarto e, ritenuto che il fatto

vìoli l'obbligo di rivelare tutte le prove raccolte, chiede l'acquisizione

dell'intero fascicolo processuale relativo a __________, nonché di tutte le

altre persone indagate con lei (la reclamante: Reclamo, punto 3); da ultimo, e

per quanto concerne più specificamente la richiesta nuova audizione, __________

ribadisce la richiesta segnalando di non aver potuto esercitare pienamente il

suo diritto al contraddittorio nell'ambito del confronto avvenuto in polizia,

visto lo stadio dell'inchiesta, la conoscenza limitata degli atti e l'assenza

del difensore; aggiunge, a ulteriore sostegno della richiesta, che

l'acquisizione di ulteriori verbali, di __________, è già di per sé prova di

utilità necessità di nuova audizione in contraddittorio, anche alla luce delle

(non meglio precisate) dichiarazioni della persona in questione risultanti dal

verbale 20 agosto 2001 (Reclamo, punto 5);

- con osservazioni del 4 maggio

2006 (doc. 5, inc. GIAR 489.2001.6), il Procuratore generale rinvia alla

decisione impugnata e afferma, in aggiunta, che la non inclusione agli atti

degli ulteriori verbali __________ (e altra documentazione di quell'incarto) è

dovuta a semplice inavvertenza; a suo dire, inoltre, che la richiesta di

acquisizione di atti da altri procedimenti (__________) è tardiva e priva di

motivazione sufficiente e, in conclusione, asserisce che "nulla toglie

all'accusata la possibilità di essere risentita in merito alle accuse a lei

mosse in merito alla procedura di rilascio di permessi di dimora e di lavoro in

favore della straniera __________ ";

- quest'ultima affermazione è

comprensibile solo se si richiama il fatto (già evidenziato nella sentenza del

3 febbraio 2006) che non per tutte le accuse promosse l'inchiesta si trova

nella fase del deposito atti; mettendo a confronto quest'ultima comunicazione

(AI 67) con le indicazioni fornite dal magistrato inquirente circa le

imputazioni relative ai rapporti dell'accusata con __________ (pagina 2 della

decisione impugnata), risulta che il deposito non concerne l'ipotesi di

infrazione alla LDDS (inoltre, non vi è, stata, prima del deposito, promozione

dell'accusa per il reato di cui all'art. 253 CP), resta comunque di difficile

comprensione, perlomeno per questo giudice, il motivo per cui per lo stesso

complesso di fatti relativi ad un'unica persona - cfr. Decisione pag. 2 secondo

paragrafo secondo punto - con ipotesi di reato, se non in concorso ideale,

strettamente connesse, l'istruttoria sia in parte conclusa ed in parte no;

- il reclamo, tempestivamente

presentato da persona accusata e destinataria della decisione, è ricevibile in

ordine;

- in tema di ricevibilità, si

conferma quanto detto nella precedente sentenza: "… poco importa

determinare se la prova richiesta concerne la parte dell'incarto oggetto del

deposito degli atti o quella ancora (apparentemente) in istruttoria, oppure

entrambe; la competenza di questo ufficio in materia di prove è data in tutte

le eventualità menzionate";

questa affermazione resta, di principio, valida anche se la sua applicazione

non è certo facilitata da quanto detto più sopra;

- sempre in tema di ricevibilità,

va subito detto che sono irricevibili le richieste di acquisizione di atti di

altri incarti (__________), non perché tardive, come sostiene il magistrato

inquirente (dato che la critica di tardività presuppone, come minimo,

indicazione del momento della conoscenza dell'esistenza), bensì perché, per

così dire, "premature" in quanto presentate direttamente all'autorità

di ricorso che non è competente per decidere in luogo e vece di quella di prima

istanza, sostituendosi al titolare dell'inchiesta; si può comprendere che,

avendo notizia (se così è) dell'esistenza di altri incarti contestualmente alla

decisione qui impugnata, l'accusata ne richieda l'acquisizione in sede di

ricorso, ciò nondimeno la reclamante deve essere invitata a presentare tali

richieste all'autorità inquirente, al più tardi in sede di deposito atti per

l'ipotesi di infrazione LDDS, rispettivamente di secondo deposito degli atti

per le altre ipotesi di reato (se l'acquisizione effettuata dal magistrato

inquirente contestualmente alla decisione sia da intendere anche quale

complemento probatorio per tali reati - riservata la soluzione dell'effetto di

principio preclusivo, del deposito degli atti ex art. 196 cpv. 1 CPP,

all'acquisizione di nuove prove: cfr. L. Marazzi, in REP 2000, pag. 39 ss.,

pag. 64/65);

- per, sostanzialmente, gli stessi

motivi appena indicati, si ritiene di non dover analizzare né considerare, per

la valutazione della richiesta di cui si chiede qui accoglimento, la

documentazione di recente acquisizione (chiarite le modalità d'acquisizione e

definito il campo di utilizzabilità, la questione potrà se del caso costituire

fatto nuovo per futura richiesta ex 196 cpv. 1 o 196 cpv. 4 CPP, a seconda

delle circostanze; cfr. L. Marazzi, op. cit., ibidem);

- i principi generali in materia di

prove sono già stati ricordati nella sentenza del 3 febbraio 2006, a cui si

rinvia (DTF 123 I 130);

- e allora, per quanto concerne la

richiesta di nuova audizione della signora __________ si deve constatare che il

magistrato inquirente ha rifiutato la prova proposta, così come motivata,

asserendo che quanto la richiesta si ripropone di chiarire già risulta dalle

dichiarazioni della reclamante rese nei verbali del 10, 24 e 25 settembre 2001;

in effetti, nei verbali citati la reclamante risulta essere di aver richiesto

("sempre adducendo la solita scusa che bisognava pagare i funzionari")

ed ottenuto ("in una sola tranche") da __________ FRS 2000.-

(verbale 10 settembre 2001), con consegna "presso l'__________ di __________

" (Verbale 24 settembre 2001), in relazione con le pratiche relative al

permesso B (verbale 10 settembre 2001), affermando, inoltre, che "effettivamente

avevamo sottoscritto un contratto fittizio con l'__________ ai fini di ottenere

un permesso che attestasse che lei lavorava "(verbale 25 settembre

2001); risulta, ancora e sempre dai verbali citati, che parte della somma (FRS

600.-) sarebbe stata consegnata a __________ "nel parcheggio del__________

di __________ " (verbale 10 settembre 2001 e Verbale 25 settembre

2001) e che, nell'ambito di una telefonata con un poliziotto, la reclamante era

"preoccupata da un lato che con l'__________ emergesse la storia del

permesso, dei ricorsi, dei soldi ricevuti e dei miei rapporti con __________

" (verbale 25 settembre 2001);

- preso atto di tali dichiarazioni,

occorre constatare che la richiesta di audizione presentata dalla reclamante

non indica (e non permette neppure di ipotizzare) cosa questa prova dovrebbe

ulteriormente chiarire (in altre parole quale sia la sua rilevanza e

pertinenza) circa "i rapporti avuti, le modalità di consegna del denaro

e la destinazione dello stesso" (AI 73) ai fini delle successive

conclusioni del magistrato inquirente (REP 1998 n. 122); da questo punto di

vista, la richiesta non merita accoglimento;

- non modifica la conclusione di

cui sopra, il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio,

rispettivamente alla validità di quello avvenuto in polizia senza la presenza

della difesa, contenuto nel reclamo; la reclamante non sostiene una sistematica

violazione del diritto di partecipazione (peraltro, per quanto risulta, non

richiesta in precedenza) all'assunzione delle prove (GIAR 21 settembre

2004,380.2004.1), né indica (come già detto al considerando precedente) in cosa

il contraddittorio sia rilevante e pertinente per le successive conclusioni

dell'inquirente; inoltre, la dichiarata (dal magistrato inquirente) attuale

irreperibilità della persona da sentire non permette di ritenere che la prova

in questione (se si preferisce, il rispetto del principio del contraddittorio)

debba essere assicurata in sede istruttoria per rischio di impossibilità (o di

particolari difficoltà) al dibattimento (REP 1998 n. 122; RDAT 2000 II n. 66);

- di conseguenza, la questione del

contraddittorio, nel caso concreto, non concerne novità, rilevanza e pertinenza

(della prova proposta), bensì l'utilizzabilità delle dichiarazioni di __________

(in assenza di contraddittorio); dato che il rispetto del contraddittorio (se

si preferisce degli artt. 6 cpv. 3 lett. d. CEDU, 32 e 29 CF, nonché 62 CPP)

deve essere garantito almeno una volta prima della decisione di merito, non

può essere questo giudice a determinare, a questo stadio, l'utilizzabilità

delle dichiarazioni __________ (sia quelle già agli atti al momento del

deposito, sia quelle di recente acquisizione), qualora il contraddittorio non

dovesse essere garantito neppure nel seguito della procedura; analoga argomentazione

e conclusione vale per il confronto avvenuto in polizia il 12 settembre 2001;

la questione potrà essere, se del caso, sottoposta al giudizio di merito;

- in conclusione, quindi, laddove

chiede l'audizione di __________, quale complemento dell'istruzione formale, il

reclamo è respinto; laddove formula altre richieste, il reclamo è irricevibile;

- tasse e spese seguono la

soccombenza, con la precisazione che si tratterà comunque di tassa ridotta in

ragione del groviglio procedurale (promozioni, estensione, deposito, ecc. come

segnalato nei considerandi sui fatti) che ha reso relativamente complesso, già

per questo giudice, inquadrare la effettiva situazione (o stato) procedurale

che (col senno di poi) avrebbe forse potuto essere meglio dipanata (e resa più

trasparente) procedendo ex art. 283 cpv. 1 CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146,

24 e 320, 288, 251, 253, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché

gli artt 6, 58 ss., 62, 113, 118, 133, 188, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP,

29, 32 CF e 6 CEDU;

decide

1.

Il reclamo, laddove ricevibile

è respinto ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata

in FRS 150.-, e le spese in FRS 70.- sono a carico della reclamante.

3.

La presente decisione è

definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione (con copia

delle osservazioni presentate dalle parti) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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