INC.2001.48906
Prove
10 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.48906
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 62 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2001.48906
Lugano
10 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 21/24
aprile 2006 da
__________
Contro
la decisione 11 aprile 2006 del
Procuratore generale Bruno Balestra, mediante la quale viene respinta la
richiesta di complemento istruttorio presentata nell'ambito del procedimento
di cui all'incarto MP __________;
viste le osservazioni del Procuratore generale (4
maggio 2006) e preso atto che le altre parti al procedimento (così come già
comunicate dal MP con e-mail del 3 gennaio 2006 in inc. GIAR 489.2001.5) non
hanno presentato osservazioni;
visto l'incarto MP __________ (5 classificatori);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- il presente
reclamo concerne una decisione di rifiuto di complemento istruttorio (AI 80)
emanata dal Procuratore generale a seguito dell'annullamento per carenza di
motivazione (e relativo rinvio) della precedente (AI 74);
- con sentenza
del 3 febbraio 2006 (nota alle parti ed a cui si rinvia -DTF 123 I 130- per i
dettagli: doc.5, inc. GIAR 489.2001.5) questo giudice aveva annullato per
carenza di motivazione il rifiuto del Procuratore generale di procedere ad una
ulteriore audizione, in contraddittorio, di __________; ciò in ragione del
fatto che la relativa decisione si limitava ad indicare che un confronto (di
perlomeno dubbia validità, come detto nella sentenza del 3 febbraio 2006) aveva
già avuto luogo davanti alla polizia, ad affermare che __________ non risultava
più risiedere in __________ e che l'audizione non era necessaria;
- invero, come
rileva il Procuratore generale nella decisione ora impugnata, il dispositivo
della sentenza 3 febbraio 2006 non precisava che l'annullamento concerneva solo
la parte della decisione relativa all'audizione __________, unica ad essere
impugnata (come accertato nei considerandi di detta sentenza: cfr. pag. 3);
comunque sia, anche l'attuale reclamo concerne unicamente tale rifiuto e non
quello (anch'esso ribadito) di acquisizione dell'incarto AI;
- dagli atti
risulta che, a seguito del rinvio del 3 febbraio 2006, l'autorità inquirente ha
chiesto informazioni alla SPI circa l'attuale residenza della signora __________
(ricevendo risposta di una partenza per l'estero il 31 ottobre 1999 - AI 78 e
79) e ha acquisito, da altro incarto, ulteriori verbali di __________ (anche
posteriori al "confronto" del 12 settembre 2001), nonché altra
documentazione relativa al soggiorno di questa persona (documentazione dalla
quale si evince presenza, nota anche alla SPI, fino all'autunno del 2001, con
conseguente ipotesi di errore di data nello scritto di cui all'AI 79 - altre
ipotesi essendo francamente eccessive);
- con decisione
dell'11 aprile 2006, il Procuratore generale ha nuovamente respinto la
richiesta di nuova audizione di __________ (AI 80);
- a fondamento del rifiuto, dopo
indicazione e precisazione delle imputazioni (in fatto ed in diritto) nei
confronti della reclamante (relative al rapporto con la _______ Decisione, pag.
Fatti
2 secondo paragrafo), vengono indicate le dichiarazioni della stessa reclamante
in merito agli importi ricevuti, alle circostanze di tempo e luogo della
ricezione ed al rapporto di impiego (di ________), con rinvio ai relativi
verbali (Decisione, pag. 2 quarto paragrafo primo punto); inoltre, dopo breve
riferimento ai verbali __________ di recente acquisizione, sono ribadite la
validità del confronto avvenuto in polizia e l'impossibilità di individuare
l'attuale residenza della signora __________ (per eventuale citazione, che
ritiene comunque sproporzionata se da effettuarsi all'estero);
- con il presente reclamo (doc. 1,
inc. GIAR 489.2001.6), __________ chiede, innanzitutto, l'annullamento della
decisione perché la stessa non fa chiarezza circa il destino delle ipotesi di
reato oggetto di promozione d'accusa (Reclamo, punto 2, con rinvio alla
decisione del 3 febbraio 2006); successivamente, constatata l'acquisizione agli
atti di ulteriori verbali provenienti da altro incarto e, ritenuto che il fatto
vìoli l'obbligo di rivelare tutte le prove raccolte, chiede l'acquisizione
dell'intero fascicolo processuale relativo a __________, nonché di tutte le
altre persone indagate con lei (la reclamante: Reclamo, punto 3); da ultimo, e
per quanto concerne più specificamente la richiesta nuova audizione, __________
ribadisce la richiesta segnalando di non aver potuto esercitare pienamente il
suo diritto al contraddittorio nell'ambito del confronto avvenuto in polizia,
visto lo stadio dell'inchiesta, la conoscenza limitata degli atti e l'assenza
del difensore; aggiunge, a ulteriore sostegno della richiesta, che
l'acquisizione di ulteriori verbali, di __________, è già di per sé prova di
utilità necessità di nuova audizione in contraddittorio, anche alla luce delle
(non meglio precisate) dichiarazioni della persona in questione risultanti dal
verbale 20 agosto 2001 (Reclamo, punto 5);
- con osservazioni del 4 maggio
2006 (doc. 5, inc. GIAR 489.2001.6), il Procuratore generale rinvia alla
decisione impugnata e afferma, in aggiunta, che la non inclusione agli atti
degli ulteriori verbali __________ (e altra documentazione di quell'incarto) è
dovuta a semplice inavvertenza; a suo dire, inoltre, che la richiesta di
acquisizione di atti da altri procedimenti (__________) è tardiva e priva di
motivazione sufficiente e, in conclusione, asserisce che "nulla toglie
all'accusata la possibilità di essere risentita in merito alle accuse a lei
mosse in merito alla procedura di rilascio di permessi di dimora e di lavoro in
favore della straniera __________ ";
- quest'ultima affermazione è
comprensibile solo se si richiama il fatto (già evidenziato nella sentenza del
3 febbraio 2006) che non per tutte le accuse promosse l'inchiesta si trova
nella fase del deposito atti; mettendo a confronto quest'ultima comunicazione
(AI 67) con le indicazioni fornite dal magistrato inquirente circa le
imputazioni relative ai rapporti dell'accusata con __________ (pagina 2 della
decisione impugnata), risulta che il deposito non concerne l'ipotesi di
infrazione alla LDDS (inoltre, non vi è, stata, prima del deposito, promozione
dell'accusa per il reato di cui all'art. 253 CP), resta comunque di difficile
comprensione, perlomeno per questo giudice, il motivo per cui per lo stesso
complesso di fatti relativi ad un'unica persona - cfr. Decisione pag. 2 secondo
paragrafo secondo punto - con ipotesi di reato, se non in concorso ideale,
strettamente connesse, l'istruttoria sia in parte conclusa ed in parte no;
- il reclamo, tempestivamente
presentato da persona accusata e destinataria della decisione, è ricevibile in
ordine;
- in tema di ricevibilità, si
conferma quanto detto nella precedente sentenza: "… poco importa
determinare se la prova richiesta concerne la parte dell'incarto oggetto del
deposito degli atti o quella ancora (apparentemente) in istruttoria, oppure
entrambe; la competenza di questo ufficio in materia di prove è data in tutte
le eventualità menzionate";
questa affermazione resta, di principio, valida anche se la sua applicazione
non è certo facilitata da quanto detto più sopra;
- sempre in tema di ricevibilità,
va subito detto che sono irricevibili le richieste di acquisizione di atti di
altri incarti (__________), non perché tardive, come sostiene il magistrato
inquirente (dato che la critica di tardività presuppone, come minimo,
indicazione del momento della conoscenza dell'esistenza), bensì perché, per
così dire, "premature" in quanto presentate direttamente all'autorità
di ricorso che non è competente per decidere in luogo e vece di quella di prima
istanza, sostituendosi al titolare dell'inchiesta; si può comprendere che,
avendo notizia (se così è) dell'esistenza di altri incarti contestualmente alla
decisione qui impugnata, l'accusata ne richieda l'acquisizione in sede di
ricorso, ciò nondimeno la reclamante deve essere invitata a presentare tali
richieste all'autorità inquirente, al più tardi in sede di deposito atti per
l'ipotesi di infrazione LDDS, rispettivamente di secondo deposito degli atti
per le altre ipotesi di reato (se l'acquisizione effettuata dal magistrato
inquirente contestualmente alla decisione sia da intendere anche quale
complemento probatorio per tali reati - riservata la soluzione dell'effetto di
principio preclusivo, del deposito degli atti ex art. 196 cpv. 1 CPP,
all'acquisizione di nuove prove: cfr. L. Marazzi, in REP 2000, pag. 39 ss.,
pag. 64/65);
- per, sostanzialmente, gli stessi
motivi appena indicati, si ritiene di non dover analizzare né considerare, per
la valutazione della richiesta di cui si chiede qui accoglimento, la
documentazione di recente acquisizione (chiarite le modalità d'acquisizione e
definito il campo di utilizzabilità, la questione potrà se del caso costituire
fatto nuovo per futura richiesta ex 196 cpv. 1 o 196 cpv. 4 CPP, a seconda
delle circostanze; cfr. L. Marazzi, op. cit., ibidem);
- i principi generali in materia di
prove sono già stati ricordati nella sentenza del 3 febbraio 2006, a cui si
rinvia (DTF 123 I 130);
- e allora, per quanto concerne la
richiesta di nuova audizione della signora __________ si deve constatare che il
magistrato inquirente ha rifiutato la prova proposta, così come motivata,
asserendo che quanto la richiesta si ripropone di chiarire già risulta dalle
dichiarazioni della reclamante rese nei verbali del 10, 24 e 25 settembre 2001;
in effetti, nei verbali citati la reclamante risulta essere di aver richiesto
("sempre adducendo la solita scusa che bisognava pagare i funzionari")
ed ottenuto ("in una sola tranche") da __________ FRS 2000.-
(verbale 10 settembre 2001), con consegna "presso l'__________ di __________
" (Verbale 24 settembre 2001), in relazione con le pratiche relative al
permesso B (verbale 10 settembre 2001), affermando, inoltre, che "effettivamente
avevamo sottoscritto un contratto fittizio con l'__________ ai fini di ottenere
un permesso che attestasse che lei lavorava "(verbale 25 settembre
2001); risulta, ancora e sempre dai verbali citati, che parte della somma (FRS
600.-) sarebbe stata consegnata a __________ "nel parcheggio del__________
di __________ " (verbale 10 settembre 2001 e Verbale 25 settembre
2001) e che, nell'ambito di una telefonata con un poliziotto, la reclamante era
"preoccupata da un lato che con l'__________ emergesse la storia del
permesso, dei ricorsi, dei soldi ricevuti e dei miei rapporti con __________
" (verbale 25 settembre 2001);
- preso atto di tali dichiarazioni,
occorre constatare che la richiesta di audizione presentata dalla reclamante
non indica (e non permette neppure di ipotizzare) cosa questa prova dovrebbe
ulteriormente chiarire (in altre parole quale sia la sua rilevanza e
pertinenza) circa "i rapporti avuti, le modalità di consegna del denaro
e la destinazione dello stesso" (AI 73) ai fini delle successive
conclusioni del magistrato inquirente (REP 1998 n. 122); da questo punto di
vista, la richiesta non merita accoglimento;
- non modifica la conclusione di
cui sopra, il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio,
rispettivamente alla validità di quello avvenuto in polizia senza la presenza
della difesa, contenuto nel reclamo; la reclamante non sostiene una sistematica
violazione del diritto di partecipazione (peraltro, per quanto risulta, non
richiesta in precedenza) all'assunzione delle prove (GIAR 21 settembre
2004,380.2004.1), né indica (come già detto al considerando precedente) in cosa
il contraddittorio sia rilevante e pertinente per le successive conclusioni
dell'inquirente; inoltre, la dichiarata (dal magistrato inquirente) attuale
irreperibilità della persona da sentire non permette di ritenere che la prova
in questione (se si preferisce, il rispetto del principio del contraddittorio)
debba essere assicurata in sede istruttoria per rischio di impossibilità (o di
particolari difficoltà) al dibattimento (REP 1998 n. 122; RDAT 2000 II n. 66);
- di conseguenza, la questione del
contraddittorio, nel caso concreto, non concerne novità, rilevanza e pertinenza
(della prova proposta), bensì l'utilizzabilità delle dichiarazioni di __________
(in assenza di contraddittorio); dato che il rispetto del contraddittorio (se
si preferisce degli artt. 6 cpv. 3 lett. d. CEDU, 32 e 29 CF, nonché 62 CPP)
deve essere garantito almeno una volta prima della decisione di merito, non
può essere questo giudice a determinare, a questo stadio, l'utilizzabilità
delle dichiarazioni __________ (sia quelle già agli atti al momento del
deposito, sia quelle di recente acquisizione), qualora il contraddittorio non
dovesse essere garantito neppure nel seguito della procedura; analoga argomentazione
e conclusione vale per il confronto avvenuto in polizia il 12 settembre 2001;
la questione potrà essere, se del caso, sottoposta al giudizio di merito;
- in conclusione, quindi, laddove
chiede l'audizione di __________, quale complemento dell'istruzione formale, il
reclamo è respinto; laddove formula altre richieste, il reclamo è irricevibile;
- tasse e spese seguono la
soccombenza, con la precisazione che si tratterà comunque di tassa ridotta in
ragione del groviglio procedurale (promozioni, estensione, deposito, ecc. come
segnalato nei considerandi sui fatti) che ha reso relativamente complesso, già
per questo giudice, inquadrare la effettiva situazione (o stato) procedurale
che (col senno di poi) avrebbe forse potuto essere meglio dipanata (e resa più
trasparente) procedendo ex art. 283 cpv. 1 CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146,
24 e 320, 288, 251, 253, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché
gli artt 6, 58 ss., 62, 113, 118, 133, 188, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP,
29, 32 CF e 6 CEDU;
decide
1.
Il reclamo, laddove ricevibile
è respinto ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata
in FRS 150.-, e le spese in FRS 70.- sono a carico della reclamante.
3.
La presente decisione è
definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione (con copia
delle osservazioni presentate dalle parti) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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