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Decisione

INC.2001.52007

Deposito atti

14 novembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i verbali del GC sono accessibili da poco su internet e, soprattutto, perché il

deposito degli atti qui impugnato è il primo atto ufficiale effettuato dal

Procuratore (ora) generale in relazione al reclamante stesso (Reclamo, capitolo

III, punto 2.1).

4.

Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico

generale, contesta l'asserita incompatibilità; a suo dire la LOG non distingue

tra le due funzioni (PP e PG), se non per le competenze puramente organizzative

(con riferimento agli artt. 54, 57 e 58 LOG). Per quanto concerne la

vigilanza/sorveglianza, segnala i limiti della stessa (priva di potere

coercitivo) ed il fatto che viene esercitata con l'ausilio dei tre Procuratori

generali aggiunti (Osservazioni, punto 1.a.). Inoltre, sempre a dire

dell'osservante, è inconsistente il rischio paventato dal reclamante secondo

cui il Procuratore generale, in ragione dei suoi (altri) impegni, potrebbe

limitare i diritti della difesa; questo sia per la possibilità di censura

presso il GIAR, sia per la non veridicità delle affermazioni in tal senso che __________

attribuisce allo stesso osservante (Osservazioni, punto 1.c.).

Sulla questione della celerità (e le apparenti

richieste contenute nel reclamo di procedere a nuovo verbale dell'accusato

sull'aspetto soggettivo, nonché di accedere ai test psichiatrici per eventuali

complementi), l'osservante segnala che il deposito atti non costituisce

decisione sulle richieste di prove (non ancora decise) e che tutte saranno

evase alla scadenza del termine di deposito degli atti (Osservazioni, punto 2).

Il Procuratore pubblico generale segnala anche che le

contestazioni sull'estensione dell'accusa possono essere impugnate presso la

CRP, cosa che il reclamante avrebbe già fatto (Osservazioni, punto 3).

Da ultimo, e sulla possibilità di essere chiamato

quale teste, afferma di non essere in grado di esprimersi non comprendendo le

circostanze a cui il reclamante si riferisce (Osservazioni, punto 1.b.).

Il Procuratore generale conclude chiedendo reiezione

del gravame per infondatezza delle censure avanzate.

5.

Come detto in entrata della presente, le altre parti

al procedimento non hanno presentato osservazioni e la richiesta di effetto

sospensivo al reclamo è stata evasa con decisione del 25 ottobre 2005.

6.

a)

__________, accusato e destinatario dello scritto

oggetto d'impugnativa è, di principio legittimato al reclamo. L'atto ricorsuale

è stato introdotto nel termine di 10 giorni di cui all'art. 281 cpv. 1 CPP.

b)

A giudizio di questo giudice, l'avviso di deposito

degli atti, in quanto tale, non rientra nella categoria degli atti o omissioni

impugnabili ex art. 280 CPP (contra: GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1).

Trattasi infatti di una comunicazione mediante la quale l'inquirente informa le

parti di non aver più atti da esperire prima delle decisioni di sua competenza

(abbandono o rinvio). La comunicazione (comunque soggetta a ricezione) in

quanto tale non sembra avere le caratteristiche di un atto giurisdizionale e

non tocca i diritti delle parti che, proprio in base alla comunicazione,

vengono invitati a presentare (se lo ritengono) proposta di assunzione di

ulteriori prove (cfr. L. Marazzi, in Rep 2000, pp. 64 e 65). L'attività

giurisdizionale prosegue poi con la decisione relativa alle prove proposte.

L'unico elemento che potrebbe toccare in qualche modo

i diritti delle parti è il termine fissato nella comunicazione. Tuttavia,

questo è prorogabile a istanza di parte e la relativa decisione (questa sì) è

impugnabile; un’impugnativa sul termine senza preventiva richiesta di proroga

sarebbe contraria al principio della buona fede processuale, rispettivamente

trasmessa al Ministero pubblico per evasione.

c)

Nel caso in esame la questione può rimanere in

sospeso. Infatti, il reclamante, partendo dalla pretesa incompetenza del

Procuratore generale a sottoscrivere la comunicazione del deposito atti (nonché

da abbondanziali motivi a favore della nullità), fa' valere anche, quale

omissione, il fatto che nessun atto sia stato più esperito nei suoi confronti

da un paio d'anni (sostanzialmente ritardata giustizia). È, quindi, opportuno

entrare nel merito della questione.

7.

a)

Sulla questione della incompatibilità funzionale, si

segnala preliminarmente che il qui reclamante ha avuto in passato altre

occasioni (formali) per sollevare il problema (cfr. AI 191, 199, 2002), ma non

l'ha fatto. Comunque, il fatto non può essere pregiudizievole per la

ricevibilità (in ordine) del presente reclamo in quanto l'eventuale vizio di

incompetenze non può essere sanato con l'accordo (esplicito o implicito) delle

parti.

b)

A mente di questo giudice, non occorrono molte parole

per respingere, siccome infondata, la tesi del reclamante quo

all'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella

di Procuratore pubblico inquirente e, se del caso, di pubblico accusatore.

Basta far riferimento all'art. 54 LOG che al cpv. 1 precisa che il Ministero

pubblico è composto di un Procuratore pubblico generale e di quattordici

Procuratori pubblici, con giurisdizione (tutti) sull'intero

territorio del Cantone, e al cpv. 3 puntualizza (qualora fosse necessario) che

le disposizioni di legge che si applicano al Procuratore pubblico si applicano

a tutti i componenti del Ministero pubblico (cfr. anche art. 56 cpv. 2 LOG).

Che poi vi siano norme che definiscono ulteriori (se si preferisce, le altre)

competenze del Procuratore pubblico generale, ciò non comporta

diminuzione/eliminazione di quelle di cui all'art. 54 LOG.

Se è vero che fino al gennaio 1999 il Procuratore

pubblico generale era considerato (solo, secondo il reclamante) un primo

inter pares, è altrettanto vero che le sue competenze (quelle organizzative

e di vigilanza sull'organizzazione, per intenderci) sono state accresciute,

senza diminuzione di quelle giurisdizionali (d'inchiesta e di rappresentanza

dell'accusa), tantomeno con sostituzione delle nuove con le precedenti

(Messaggio 4764 del 10 giugno 1998, punto 4.2).

c)

A titolo puramente abbondanziale, e a ulteriore

supporto della conclusione enunciata al punto precedente, possono essere

formulate altre considerazioni.

Il fatto che nessuna autorità giudiziaria, esecutiva o

legislativa, fino ad oggi, abbia in qualche modo sollevato il problema

dell'incompatibilità in questione (sebbene l'esercizio di fatto del ruolo di

inquirente e di pubblica accusa da parte del Procuratore pubblico generale sia

avvenuto davanti alla prima e notorio alle altre due), non è certo vincolante

dal profilo strettamente giuridico, ma può avere un peso nell'interpretazione

della volontà del legislatore, rispettivamente dell'interpretazione della legge

ai sensi dell'art. 1 CCS.

Inoltre, la LOG (che utilizza, forse non del tutto

casualmente, il termine Procuratore pubblico generale e non di Procuratore

generale, quest'ultima denominazione essendo utilizzata solo nella

Costituzione -norme sulle competenze elettive del GC, art. 36- del 1997, quindi

entrata in vigore in un momento in cui, anche per il reclamante, la funzione

era quella di primo inter pares) non indica, tra i motivi di

incompatibilità, quello preteso dal reclamante (art. 66 LOG).

Da ultimo, come rilevato dal Procuratore pubblico

generale, anche per altri uffici/tribunali la LOG prevede la designazione di un

Presidente, a volte eletto dal Gran Consiglio (art. 60a LOG), con funzioni

(organizzative) precipue e accresciute, stipendi (recte: indennità, cfr. artt.

1 e 2 Legge onorari magistrati) diversi dagli altri magistrati, senza

limitazione/esclusione alcuna dell'attività giurisdizionale.

8.

a)

Le argomentazioni del reclamante circa la limitazione

dei diritti della difesa (in particolare celerità) che deriverebbero dal cumulo

di fatto delle funzioni e degli obblighi inerenti il ruolo di Procuratore

pubblico generale con quello dell'inquirente, così come quelle sulla pretesa

assurdità di una sua "autovigilanza", non modificano la conclusione

cui si è giunti nel considerando precedente. Anzi, sulla questione

dell'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella

di inquirente/requirente sono prive di rilevanza (e connessione).

b)

Il rispetto dei diritti della difesa, e delle parti in

generale, compreso quello a non sopportare ingiustificato ritardo (principio di

celerità) è obbligo che incombe a tutte le autorità che concorrono al

procedimento penale (inquirenti, requirenti, giudicanti) e in tutti gli stadi

del procedimento (anche se non sempre con la stessa forza). Il rispetto di tali

diritti, rispettivamente la violazione degli obblighi che incombono

all'autorità, è verificabile (e sanzionabile) nello stesso modo (nel caso degli

inquirenti/requirenti), sia che si tratti del Procuratore pubblico generale, di

un Procuratore pubblico generale aggiunto, di un Procuratore pubblico o di un

Sostituto Procuratore pubblico: il CPP non propone alcuna distinzione (cfr. ad

esempio artt. 280 e102 CPP, con il secondo che si riferisce esplicitamente a

"…tutte le autorità che cooperano …") in ragione di eventuali

ulteriori o limitate funzioni. Le considerazioni giurisprudenziali sui carichi

di lavoro, rispettivamente sulle esigenze derivanti dal numero di inchieste

gestite ("…on ne peut pas exiger de

l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire…" DTF 124 I 139), non considerano (né, a

giudizio dello scrivente, permettono di considerare) altre attività

dell'inquirente: spetta quindi a quest'ultimo (forse ancora prima all'ufficio),

e quindi anche al Procuratore pubblico generale, organizzarsi in modo che

attività estranee o collaterali a quella di inquirente non comportino lesioni

dei diritti delle parti e, in particolare, del principio di celerità (d'altro

canto la stessa LOG ed il CPP forniscono adeguati strumenti in merito : 57 cpv.

1, 55 LOG, 192 cpv. 2 CPP).

c)

Quanto alla vigilanza, il reclamante dimentica che

questo compito (comunque privo di potere coercitivo, come indicato dal

Procuratore pubblico generale), anche allorquando esercitato nei confronti

dell'attività degli altri Procuratori pubblici e dei Sostituti, concerne gli aspetti

organizzativi e non in merito delle inchieste (art. 57 cpv. 2 LOG; Messaggio

4764, pag. 20), è esercitato con la collaborazione dei Procuratori pubblici

generali aggiunti (art. 58 cpv. 2 LOG; anche loro incompatibili con la funzione

inquirente?). Inoltre, l'esercizio della menzionata vigilanza, all'interno

dell'ufficio, non sottrae il Procuratore pubblico generale dalla sorveglianza

da parte del Consiglio della magistratura, i cui componenti togati (Presidente

compreso), non sono esclusi dall'esercizio delle attività giurisdizionali,

dell'ufficio o tribunale d'appartenenza, al momento in cui entrano a far parte

del Consiglio.

9.

a)

Alla luce di tutto quanto espresso ai considerandi che

precedono, la pretesa "incompatibilità tra la funzione di Procuratore

pubblico generale con quella di magistrato inquirente e della pubblica accusa"

è priva di fondamento e la richiesta di annullamento della "decisione

di deposito degli atti" con "termine improrogabile"

(ma questo non nei confronti del qui reclamante) deve essere respinta.

b)

Per gli stessi motivi (se si preferisce, di

conseguenza) non può essere considerata (rispettivamente deve essere respinta),

in quanto priva d'oggetto, la doglianza (peraltro priva di conseguente

richiesta nel petitum del reclamo) di omissione da parte di un (non ancora

designato) Procuratore pubblico: il deposito degli atti non essendo nullo né

annullato, non é stato omesso da un Procuratore pubblico.

10.

Tra i motivi di incompetenza, il reclamante ha pure

inserito il fatto che il Procuratore pubblico generale potrebbe essere chiamato

come teste per fatti connessi con la posizione dell'accusato e risalenti al

1994. Ora, ci si potrebbe chiedere se tale indicazione debba essere considerata

ed analizzata in questa sede, oppure se non debba essere dichiarata

irricevibile per il fatto che lo stesso reclamante ne parla come di un motivo

di semplice opportunità e nel petitum sembrerebbe indicare, quale motivo di

annullamento del deposito atti (1.2), solo la questione dell'incompatibilità di

funzione.

Supponendo che tale conclusione possa costituire un

eccesso di formalismo, sulla questione sollevata si deve comunque concludere

per la sua irricevibilità, in questa sede, per più di un motivo.

Innanzitutto le conseguenze dell'eventualità che

l'inquirente sia (o divenga) anche teste nel procedimento è questione

regolamentata dalle norme sull'esclusione (art. 40 lett. g) del CPP); la

relativa procedura (di esclusione o di ricusa per mancata esclusione) non

prevede l'intervento di questo ufficio che è, quindi, incompetente (artt. 41

cpv. 1, 43 cpv. 1 e 44 CPP).

In secondo luogo, ed abbondanzialmente, anche se la

giurisprudenza ha riconosciuto che già la possibilità che il magistrato sia

chiamato a deporre come teste può comportare esclusione ex art. 40 lett. g) CPP

(anche se la norma sembra limitare la stessa al caso in cui il magistrato già

sia stato sentito - cfr. CRP 27 maggio 1998 inc. 60.1998.131), occorre, per

appellarsi a tale normativa, che il magistrato in questione sia effettivamente

teste e, cioè, che la sua audizione sia relativa a fatti "direttamente

relativi all'inchiesta", "direttamente pertinenti a quelli

oggetto del procedimento", "accertati direttamente" e

non "a lui riferiti da persone viventi" (CRP 28 febbraio 2005,

inc. 60.2004.393); quanto sopra anche al fine di evitare una richiesta di

audizione abusiva (ibidem).

Nel caso in esame, il reclamante (limitandosi a

parlare di "fatti della primavera 1994", quindi ben precedenti

quelli oggi oggetto d'inchiesta, "che hanno connessione con la

posizione dell'accusato", quindi non con il procedimento, e che "non

concernono una pratica penale", quindi "?") non ha

minimamente sostanziato/motivato la sua affermazione, così da permettere alle

altre parti ed al giudice, adeguate e pertinenti considerazioni e conclusioni.

Su questo punto il reclamo è irricevibile per

incompetenza di questo giudice e palese assenza di motivazione.

11.

Al punto 2.8.2 del reclamo, __________ sembra

richiedere a questo giudice verifica di "quella che pare essere una

violazione del principio di celerità", anche qui senza ripresa nel

petitum.

Ritenuto che questo ufficio è sì competente per

esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa

la violazione del principio di celerità), ma nell'ambito di reclamo contro

specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera

"sorveglianza" sull'attività del Ministero pubblico, la questione è

divenuta priva d'oggetto (se si preferisce: superata dai fatti)con la

constatazione che non vi è stata omissione (cfr. considerando 9 b) della

presente).

Altre conseguenze della violazione di tale principio

(quali l'attenuazione della pena, o, eccezionalmente, l'improcedibilità - DTF

117 IV 124) competono al merito.

Nel caso in esame, inoltre, va rilevato come la

doglianza di ritardata giustizia (o violazione del principio di celerità) è

sollevata per la prima volta in questa sede. Nella corrispondenza intercorsa

con il Procuratore pubblico generale a partire dal 1 gennaio 2003, il reclamante

non si è mai lamentato dei tempi d'inchiesta, presentando istanze varie (cfr.

ad esempio, AI 178, 187, 189, 191,193, 194, 200) che il magistrato ha (prima

facie tutte quelle non relative a singoli mezzi di prova) evaso, dando seguito

in particolare ad una richiesta di colloquio "per discutere il seguito

della procedura" (cfr. AI 187 e 189) ed emanando decisioni di

dissequestro, di rifiuto di congiunzione e rifiuto di rito abbreviato (AI 191,

199, 2002), peraltro mai contestate neppure in merito alla competenza. Col che,

in merito a questa doglianza, il reclamo (nell'ipotesi, negata, di sua

ricevibilità) sarebbe contrario alla buona fede processuale.

12.

Ancorché segnalata a titolo marginale, è opportuno

spendere due parole anche sul fatto che, al momento della comunicazione del

deposito degli atti, l'estensione dell'accusa per il reato di cui all'art. 253

CP non era (e non è, visto il reclamo pendente alla CRP) cresciuta in

giudicato.

La possibilità di promuovere l'accusa (quindi anche

estendere) e contemporaneamente procedere al deposito degli atti, è stata

oggetto in passato di decisioni anche contrastanti tra questo ufficio e la CRP.

Come segnalato in L. Marazzi, IL GIAR L'arbitro nel processo penale (CFPG

2001), la questione ha perso d'interesse concreto con l'introduzione dell'art.

207a CPP. Comunque, questo ufficio l'aveva già risolta in precedenza (e la CRP,

non risulta aver più messo in dubbio tali conclusioni - cfr. per tutte CRP 17

gennaio 2005, 60.2004.285) :

"3.1

La Camera dei ricorsi penali (sentenza CRP 305/94,

citata) ha avuto modo di osservare che “l’istituto della promozione

dell’accusa con contemporaneo eposito degli atti non è previsto dal CPP” e

che “la prassi instaurata dal Ministero pubblico di promuovere l’accusa e

contemporaneamente depositare gli atti del procedimento, seppur comprensibile

per motivi di ordine pratico e di snellimento dell’onere di lavoro, non

rispetta appieno le norme procedurali introdotte con la revisione parziale in

vigore dal 1.1.1993, che non ha previsto nessuna distinzione in questo ambito,

anche se questo <avviene sempre e soltanto per il penale minore - LCR e

LFStup. > (Risposta 27.4.1994 del Procuratore generale avv. Mordasini

alla Commissione per la riforma del CPP, p. 4)”

Con tutto l’ossequio per l’autorità superiore con

piena giurisdizione (indipendentemente dalla competenza definitiva di questo

giudice in materia di provvedimenti del Procuratore pubblico, quale è il

deposito degli atti: art. 280 cpv. 1 e 284 cpv. 1 lett. 1 CPP e contrario), si

deve qui osservare, che le menzionate affermazioni non trovano riscontro in

positive norme processuali, silenti in particolare ed alquanto ovviamente sui

tempi del convincimento del magistrato inquirente in punto al raggiunto scopo

della sua attività inquisitoria. Di contro i lavori preparatori della revisione

- vuoi parziale, vuoi totale - del CPP, ammettono la “contemporaneità”

(e meglio è dire: l’immediata successione) di promozione dell’accusa e deposito

formale degli atti, e appunto:

“...per fattispecie semplici e immediatamente

accertabili senza necessità di particolare assetto probatorio, la promozione

dell’accusa può avvenire contemporaneamente al deposito degli atti per

l’eventuale completazione a richiesta delle parti, quanto acquisito con le

informazioni preliminari assumendo valore di istruzione formale (qui si può far

semplicemente riferimento ai reati della circolazione stradale, con il già

completo rapporto di polizia trasmesso dall’Ufficio giuridico della

circolazione)”;

(Claudio Lepori, loc. cit., pag. 70)

“Questo stadio dell’istruzione formale non

costituisce però un aggravamento degli oneri per il procuratore pubblico e i

funzionari giudiziari, in quanto le fattispecie semplici e immediatamente

accertabili di reati minori possono persino vedere comunicazione congiunta di

promozione dell’accusa e di deposito degli atti per eventuale completazione ad

istanza di parte, ritenuto che le informazioni preliminari assumono così valore

di istruzione formale (potendo trattarsi dell’incarto trasmesso dall’Ufficio

giuridico della circolazione oppure dell’inchiesta o accertamenti affidati dal

magistrato a propri funzionari o ad agenti di polizia)”;

(Messaggio aggiuntivo, loc. cit., pag. 21)

In sede legislativa (Commissione speciale per l’esame

del CPP e Gran Consiglio) non vi sono stati aggiustamenti o smentite di queste

indicazioni. Il tema venne marginalmente affrontato senza seguito di soluzione

da magistrati, ai quali la Commissione speciale diede udienza il 20 ottobre

1993: il Presidente della Camera dei ricorsi penali giudice Michele Rusca, nel

sottolineare l’importanza dell’istituto della promozione dell’accusa, ebbe ad

accennare alla “prassi” per la quale “l’accusa viene talora promossa

contemporaneamente al deposito degli atti, ragione per cui, in simili casi, si

apre e si chiude l’istruzione formale nello stesso tempo” (verbale

commissionale pag. 16), con la precisazione del Procuratore pubblico generale

avv. Piergiorgio Mordasini di contemporaneità solo “nei casi minori”,

situazione comunque considerata restrittiva dal Presidente Rusca (loc. cit.

pag. 18).

3.2

Quanto riassunto al punto precedente consente di

concludere - in via di massima - che non vi sono ostacoli di legge alla

contemporaneità e meglio all’immediata successione temporale di promozione

dell’accusa e deposito degli atti. Si può in ogni modo anche aggiungere che

questa “prassi” - oltre ad essere utile a snellimento e sollecitudine

processuali - resiste ad un esame degli istituti processuali vigenti, nella

loro valenza, nel loro divenire e nelle loro finalità.

Intanto, impropriamente si parla di “chiusura

dell’istruzione formale”, quando il Procuratore pubblico procede al

deposito degli atti in applicazione dell’art. 196 cpv. 1 CPP, tanto è vero che

la marginale di questa norma la dice intesa alla “completazione

dell’istruzione formale” e che questa potrà essere considerata chiusa a

tutti gli effetti solo una volta esaurita la procedura per i complementi di

inchiesta e l’eventuale assunzione delle nuove proposte di prova ammesse (come

all’art. 197 CPP). E’ infatti solo per il magistrato inquirente che l’assetto

probatorio sarebbe completo e sufficiente per le conclusioni di sua competenza

(deferimento alla Corte del merito o abbandono), tanto da poter - e dover -

tutto mettere a disposizione delle parti, come all’inequivocabile espressione

dell’art. 196 cpv. 1 CPP: “Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto

lo scopo dell’istruzione formale...”. Trattandosi di convinzione personale

di stretta pertinenza funzionale, nulla e nessuno può indicare o imporre al

Procuratore pubblico in quale momento e dopo assunzione di quali prove dovrebbe

“chiudere” (interlocutoriamente) l’istruzione predibattimentale, per suo

raggiunto scopo. Non si vede pertanto perché il Procuratore pubblico non potrebbe

valutare siccome sufficienti le indagini raccolte attraverso le informazioni

preliminari a sostanziare non solo la promozione dell’accusa, ma anche - ed

allora con valore di materiale probatorio istruttorio - un atto o decreto

d’accusa (difficilmente un abbandono del procedimento, invece di un non luogo a

procedere, a meno che non si voglia meglio garantire le parti attraverso

completazione dell’istruzione per loro moto).

Né difesa o parte civile si vedono così diminuiti i

loro diritti di partecipazione al processo, in quanto potranno far capo alla

procedura di completazione disposta dall’art. 196 CPP, non in un unico momento,

ma per così dire “a cascata” (v. Messaggio aggiuntivo concernente la

revisione totale del CPP, ad art. 165 nota 5). Bisogna ricordare in proposito

che nel corso dell’istruzione formale questa facoltà di partecipazione si trova

già limitata in particolare da preminenti esigenze di inchiesta e che - come

già accennato sopra - non è fatto obbligo al Procuratore pubblico di preventivamente

decidere sull’ammissibilità di mezzi di prova, tenuto a pronunciarsi solo a

conclusione dell’inchiesta (decisione GIAR 510.97.1, citata). Impedire al

Procuratore pubblico di determinarsi contestualmente su promozione dell’accusa

e deposito degli atti, quando personalmente non ritiene di avere altre prove da

assumere, porterebbe ad anticipare l’istituto della completazione, forzatamente

con un informale preliminare deposito degli atti né previsto né giustificato."

(GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1)

Quanto sopra, in assenza di altre

argomentazioni/motivazioni da parte del reclamante, basta per ritenere che la

comunicazione del deposito degli atti non è nulla (né annullabile) a

conseguenza della sola contemporaneità con estensione dell'accusa.

13.

In conclusione, il reclamo in parte irricevibile per

carenza di motivazione e incompetenza di questo ufficio e per il resto al

limite della temerarietà, è respinto con la presente decisone definitiva a

livello cantonale (art. 284 lett. a) e contrario).

Tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili e citate, in particolare

gli artt. 1 ss., 40, 196, 280 ss., 284 (e contrario) CPP, 1 ss., 54 ss.,

57, 58, 66 LOG, 36 CC, 31 CF e 5 CEDU, nonché la TG,

decide

1. Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 1'500.- e le

spese di FRS 225.-, sono a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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