INC.2001.52007
Deposito atti
14 novembre 2005Italiano24 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.52007
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, GIAR
Titolo:
Deposito atti
DEPOSITO ATTI
art. 280 CPP-TI
art. 54 LOG
Incarto n.
INC.2001.52007
Lugano
14 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 24/25 ottobre 2005 da
__________, __________
(rappr. dall’avv. __________,
__________)
contro
il deposito degli atti del
12 ottobre 2005 del Procuratore pubblico generale Bruno Balestra e relativa
fissazione di un termine per la richiesta di eventuali complementi;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico generale (7 novembre 2005);
preso
atto che le altre parti al procedimento (coaccusati) non hanno presentato
osservazioni nel termine assegnato con ordinanza del 25 ottobre 2005;
richiamata
la decisione 25 ottobre 2005 sulla richiesta di effetto sospensivo al gravame;
visto
l'incarto MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Nei
confronti di __________ è pendente un procedimento penale i cui tratti
essenziali (fatti e diritto) possono essere riassunti con riferimento a
precedenti decisioni di questo ufficio:
"A.
__________,
__________, è stato tratto in arresto lo scorso 25 settembre 2001, siccome
sospettato di avere gestito incarti di sua competenza accettando denaro dalle
parti interessate (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001, inc. Giar
520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è stato confermato da questo
giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di
corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d’ufficio (v.
inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già in decisione 15 ottobre 2001, inc.
Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).
B.
Se __________,
ancora in occasione della prima istanza di libertà provvisoria, respingeva ogni
addebito, ammettendo unicamente di avere trattato con occhio benevolo degli
incarti che gli aveva segnalato la coaccusata __________ allo scopo di
ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili per la sua attività
professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid. B p. 2), a
partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha iniziato ad
ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In seguito,
l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli sarebbe
intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti
riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre
emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la
falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale
MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10)."
(GIAR 21
dicembre 2001, 520.2001.7)
Il 12 ottobre 2005, l'accusa nei confronti di __________
è stata estesa al reato di cui all'art. 253 CP (AI 206). Lo stesso giorno, il
Procuratore pubblico generale ha comunicato il deposito degli atti del
procedimento (AI 207).
2.
Per quanto concerne l'istruttoria, e per quanto qui
può interessare, scorrendo l'indice degli atti contenuto nell'incarto MP, si
può rilevare che dopo il 31 dicembre 2002 non risultano più audizioni di testi
e il qui reclamante è stato sentito una volta da un Procuratore pubblico "coadiuvante
il Procuratore Generale Bruno Balestra ex art. 54a LOG", alla presenza
del difensore (Verbale 20 febbraio 2004, V48).
Sempre per il periodo indicato, non risultano
particolari atti istruttori (per quanto ricostruibile sulla base dell'inc. MP __________
e ritenuto che per i coaccusati sembrerebbero essere stati aperti incarti
separati - cfr. AI 207), ma vi è un certo volume di corrispondenza fino alla
notifica del presente reclamo per osservazioni, anche tra il legale del
reclamante ed il Procuratore pubblico generale (cfr. AI da 178 a 208 classatore
2 inc. MP __________).
3.
Con reclamo del 24 ottobre 2005 (doc. 1, inc. GIAR
520.2001.7), __________ chiede l'annullamento del deposito atti (e relativo
termine) per (se si preferisce, previo accertamento della) incompetenza del
Procuratore pubblico generale la cui funzione è, a dire del reclamante,
incompatibile con quella di magistrato inquirente e di pubblica accusa.
Il reclamo si esprime, in un primo momento (Reclamo
capitoli I. e II.), in merito alla ricevibilità (contro omissione di un
Procuratore pubblico non ancora designato, rispettivamente decisione da parte
di autorità non competente), all'impugnabilità del deposito atti (in quanto
decisione di "completazione dell'istruttoria") e ai fatti ritenuti
essenziali (assunzione della carica di Procuratore generale da parte del
-allora- Procuratore pubblico Balestra, assenza di coinvolgimento in atti procedurali
dopo la scarcerazione e fino al deposito degli atti).
Successivamente, il reclamo sostiene incompatibilità
della funzione di Procuratore generale con quella di inquirente o requirente,
riproducendo per esteso le norme in questione, i bandi di concorso, passaggi
del Messaggio CdS 4764 del 10 giugno 1998 (Reclamo, capitolo III, punti 2.2,
2.3, 2.5, 2.6), per concludere che nessuna norma permetterebbe di estendere
l'attività inquisitoria che la legge attribuisce ai Procuratori pubblici, anche
al Procuratore generale che, di contro, avrebbe competenze proprie ed esclusive
per rapporto a quelle attribuite ai Procuratori pubblici (tra cui la vigilanza
su questi ultimi). Ciò, perlomeno dalla revisione (non indicata ma
identificabile nella legge 8 ottobre 1998 entrata in vigore l'1 gennaio 1999,
visti i ripetuti riferimenti al Messaggio 4764 del 10 giugno 1998) del CPP e
della LOG a seguito della quale il Procuratore generale non sarebbe più primus
inter pares (Reclamo, capitolo III, punti 2.4, 2.7 e 2.9).
Apparentemente a titolo abbondanziale (vista l'assenza
di specifiche richieste nel petitum del reclamo), rispettivamente ad ulteriore
argomentazione circa l'incompatibilità, il reclamante lamenta lo stallo
dell'inchiesta (violazione del principio di celerità - reclamo, cap. III, punto
2.8.2) per oltre due anni (nonostante le asserite promesse del magistrato)
imputabile, a dire del reclamante viste le reiterate dichiarazioni pubbliche in
tal senso e le analoghe lamentele di legali partecipi ad altre inchieste
gestite dallo stesso magistrato, proprio agli impegni precipui della carica di
Procuratore generale (Reclamo, capitolo III, punto 2.8), nonché il fatto che il
Procuratore pubblico generale potrebbe essere (da lui) citato quale teste
(Reclamo, cap. III, punto 2.1).
Da ultimo, ancorché a titolo "marginale", __________
segnala che il deposito degli atti comprende pure un reato la cui promozione
dell'accusa non è ancora cresciuta in giudicato (Reclamo, cap. III, punto 3).
Va pure rilevato che il reclamante sottolinea
tempestività del reclamo in quanto la questione va stabilita d'ufficio, perché
Fatti
i verbali del GC sono accessibili da poco su internet e, soprattutto, perché il
deposito degli atti qui impugnato è il primo atto ufficiale effettuato dal
Procuratore (ora) generale in relazione al reclamante stesso (Reclamo, capitolo
III, punto 2.1).
4.
Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico
generale, contesta l'asserita incompatibilità; a suo dire la LOG non distingue
tra le due funzioni (PP e PG), se non per le competenze puramente organizzative
(con riferimento agli artt. 54, 57 e 58 LOG). Per quanto concerne la
vigilanza/sorveglianza, segnala i limiti della stessa (priva di potere
coercitivo) ed il fatto che viene esercitata con l'ausilio dei tre Procuratori
generali aggiunti (Osservazioni, punto 1.a.). Inoltre, sempre a dire
dell'osservante, è inconsistente il rischio paventato dal reclamante secondo
cui il Procuratore generale, in ragione dei suoi (altri) impegni, potrebbe
limitare i diritti della difesa; questo sia per la possibilità di censura
presso il GIAR, sia per la non veridicità delle affermazioni in tal senso che __________
attribuisce allo stesso osservante (Osservazioni, punto 1.c.).
Sulla questione della celerità (e le apparenti
richieste contenute nel reclamo di procedere a nuovo verbale dell'accusato
sull'aspetto soggettivo, nonché di accedere ai test psichiatrici per eventuali
complementi), l'osservante segnala che il deposito atti non costituisce
decisione sulle richieste di prove (non ancora decise) e che tutte saranno
evase alla scadenza del termine di deposito degli atti (Osservazioni, punto 2).
Il Procuratore pubblico generale segnala anche che le
contestazioni sull'estensione dell'accusa possono essere impugnate presso la
CRP, cosa che il reclamante avrebbe già fatto (Osservazioni, punto 3).
Da ultimo, e sulla possibilità di essere chiamato
quale teste, afferma di non essere in grado di esprimersi non comprendendo le
circostanze a cui il reclamante si riferisce (Osservazioni, punto 1.b.).
Il Procuratore generale conclude chiedendo reiezione
del gravame per infondatezza delle censure avanzate.
5.
Come detto in entrata della presente, le altre parti
al procedimento non hanno presentato osservazioni e la richiesta di effetto
sospensivo al reclamo è stata evasa con decisione del 25 ottobre 2005.
6.
a)
__________, accusato e destinatario dello scritto
oggetto d'impugnativa è, di principio legittimato al reclamo. L'atto ricorsuale
è stato introdotto nel termine di 10 giorni di cui all'art. 281 cpv. 1 CPP.
b)
A giudizio di questo giudice, l'avviso di deposito
degli atti, in quanto tale, non rientra nella categoria degli atti o omissioni
impugnabili ex art. 280 CPP (contra: GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1).
Trattasi infatti di una comunicazione mediante la quale l'inquirente informa le
parti di non aver più atti da esperire prima delle decisioni di sua competenza
(abbandono o rinvio). La comunicazione (comunque soggetta a ricezione) in
quanto tale non sembra avere le caratteristiche di un atto giurisdizionale e
non tocca i diritti delle parti che, proprio in base alla comunicazione,
vengono invitati a presentare (se lo ritengono) proposta di assunzione di
ulteriori prove (cfr. L. Marazzi, in Rep 2000, pp. 64 e 65). L'attività
giurisdizionale prosegue poi con la decisione relativa alle prove proposte.
L'unico elemento che potrebbe toccare in qualche modo
i diritti delle parti è il termine fissato nella comunicazione. Tuttavia,
questo è prorogabile a istanza di parte e la relativa decisione (questa sì) è
impugnabile; un’impugnativa sul termine senza preventiva richiesta di proroga
sarebbe contraria al principio della buona fede processuale, rispettivamente
trasmessa al Ministero pubblico per evasione.
c)
Nel caso in esame la questione può rimanere in
sospeso. Infatti, il reclamante, partendo dalla pretesa incompetenza del
Procuratore generale a sottoscrivere la comunicazione del deposito atti (nonché
da abbondanziali motivi a favore della nullità), fa' valere anche, quale
omissione, il fatto che nessun atto sia stato più esperito nei suoi confronti
da un paio d'anni (sostanzialmente ritardata giustizia). È, quindi, opportuno
entrare nel merito della questione.
7.
a)
Sulla questione della incompatibilità funzionale, si
segnala preliminarmente che il qui reclamante ha avuto in passato altre
occasioni (formali) per sollevare il problema (cfr. AI 191, 199, 2002), ma non
l'ha fatto. Comunque, il fatto non può essere pregiudizievole per la
ricevibilità (in ordine) del presente reclamo in quanto l'eventuale vizio di
incompetenze non può essere sanato con l'accordo (esplicito o implicito) delle
parti.
b)
A mente di questo giudice, non occorrono molte parole
per respingere, siccome infondata, la tesi del reclamante quo
all'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella
di Procuratore pubblico inquirente e, se del caso, di pubblico accusatore.
Basta far riferimento all'art. 54 LOG che al cpv. 1 precisa che il Ministero
pubblico è composto di un Procuratore pubblico generale e di quattordici
Procuratori pubblici, con giurisdizione (tutti) sull'intero
territorio del Cantone, e al cpv. 3 puntualizza (qualora fosse necessario) che
le disposizioni di legge che si applicano al Procuratore pubblico si applicano
a tutti i componenti del Ministero pubblico (cfr. anche art. 56 cpv. 2 LOG).
Che poi vi siano norme che definiscono ulteriori (se si preferisce, le altre)
competenze del Procuratore pubblico generale, ciò non comporta
diminuzione/eliminazione di quelle di cui all'art. 54 LOG.
Se è vero che fino al gennaio 1999 il Procuratore
pubblico generale era considerato (solo, secondo il reclamante) un primo
inter pares, è altrettanto vero che le sue competenze (quelle organizzative
e di vigilanza sull'organizzazione, per intenderci) sono state accresciute,
senza diminuzione di quelle giurisdizionali (d'inchiesta e di rappresentanza
dell'accusa), tantomeno con sostituzione delle nuove con le precedenti
(Messaggio 4764 del 10 giugno 1998, punto 4.2).
c)
A titolo puramente abbondanziale, e a ulteriore
supporto della conclusione enunciata al punto precedente, possono essere
formulate altre considerazioni.
Il fatto che nessuna autorità giudiziaria, esecutiva o
legislativa, fino ad oggi, abbia in qualche modo sollevato il problema
dell'incompatibilità in questione (sebbene l'esercizio di fatto del ruolo di
inquirente e di pubblica accusa da parte del Procuratore pubblico generale sia
avvenuto davanti alla prima e notorio alle altre due), non è certo vincolante
dal profilo strettamente giuridico, ma può avere un peso nell'interpretazione
della volontà del legislatore, rispettivamente dell'interpretazione della legge
ai sensi dell'art. 1 CCS.
Inoltre, la LOG (che utilizza, forse non del tutto
casualmente, il termine Procuratore pubblico generale e non di Procuratore
generale, quest'ultima denominazione essendo utilizzata solo nella
Costituzione -norme sulle competenze elettive del GC, art. 36- del 1997, quindi
entrata in vigore in un momento in cui, anche per il reclamante, la funzione
era quella di primo inter pares) non indica, tra i motivi di
incompatibilità, quello preteso dal reclamante (art. 66 LOG).
Da ultimo, come rilevato dal Procuratore pubblico
generale, anche per altri uffici/tribunali la LOG prevede la designazione di un
Presidente, a volte eletto dal Gran Consiglio (art. 60a LOG), con funzioni
(organizzative) precipue e accresciute, stipendi (recte: indennità, cfr. artt.
1 e 2 Legge onorari magistrati) diversi dagli altri magistrati, senza
limitazione/esclusione alcuna dell'attività giurisdizionale.
8.
a)
Le argomentazioni del reclamante circa la limitazione
dei diritti della difesa (in particolare celerità) che deriverebbero dal cumulo
di fatto delle funzioni e degli obblighi inerenti il ruolo di Procuratore
pubblico generale con quello dell'inquirente, così come quelle sulla pretesa
assurdità di una sua "autovigilanza", non modificano la conclusione
cui si è giunti nel considerando precedente. Anzi, sulla questione
dell'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella
di inquirente/requirente sono prive di rilevanza (e connessione).
b)
Il rispetto dei diritti della difesa, e delle parti in
generale, compreso quello a non sopportare ingiustificato ritardo (principio di
celerità) è obbligo che incombe a tutte le autorità che concorrono al
procedimento penale (inquirenti, requirenti, giudicanti) e in tutti gli stadi
del procedimento (anche se non sempre con la stessa forza). Il rispetto di tali
diritti, rispettivamente la violazione degli obblighi che incombono
all'autorità, è verificabile (e sanzionabile) nello stesso modo (nel caso degli
inquirenti/requirenti), sia che si tratti del Procuratore pubblico generale, di
un Procuratore pubblico generale aggiunto, di un Procuratore pubblico o di un
Sostituto Procuratore pubblico: il CPP non propone alcuna distinzione (cfr. ad
esempio artt. 280 e102 CPP, con il secondo che si riferisce esplicitamente a
"…tutte le autorità che cooperano …") in ragione di eventuali
ulteriori o limitate funzioni. Le considerazioni giurisprudenziali sui carichi
di lavoro, rispettivamente sulle esigenze derivanti dal numero di inchieste
gestite ("…on ne peut pas exiger de
l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire…" DTF 124 I 139), non considerano (né, a
giudizio dello scrivente, permettono di considerare) altre attività
dell'inquirente: spetta quindi a quest'ultimo (forse ancora prima all'ufficio),
e quindi anche al Procuratore pubblico generale, organizzarsi in modo che
attività estranee o collaterali a quella di inquirente non comportino lesioni
dei diritti delle parti e, in particolare, del principio di celerità (d'altro
canto la stessa LOG ed il CPP forniscono adeguati strumenti in merito : 57 cpv.
1, 55 LOG, 192 cpv. 2 CPP).
c)
Quanto alla vigilanza, il reclamante dimentica che
questo compito (comunque privo di potere coercitivo, come indicato dal
Procuratore pubblico generale), anche allorquando esercitato nei confronti
dell'attività degli altri Procuratori pubblici e dei Sostituti, concerne gli aspetti
organizzativi e non in merito delle inchieste (art. 57 cpv. 2 LOG; Messaggio
4764, pag. 20), è esercitato con la collaborazione dei Procuratori pubblici
generali aggiunti (art. 58 cpv. 2 LOG; anche loro incompatibili con la funzione
inquirente?). Inoltre, l'esercizio della menzionata vigilanza, all'interno
dell'ufficio, non sottrae il Procuratore pubblico generale dalla sorveglianza
da parte del Consiglio della magistratura, i cui componenti togati (Presidente
compreso), non sono esclusi dall'esercizio delle attività giurisdizionali,
dell'ufficio o tribunale d'appartenenza, al momento in cui entrano a far parte
del Consiglio.
9.
a)
Alla luce di tutto quanto espresso ai considerandi che
precedono, la pretesa "incompatibilità tra la funzione di Procuratore
pubblico generale con quella di magistrato inquirente e della pubblica accusa"
è priva di fondamento e la richiesta di annullamento della "decisione
di deposito degli atti" con "termine improrogabile"
(ma questo non nei confronti del qui reclamante) deve essere respinta.
b)
Per gli stessi motivi (se si preferisce, di
conseguenza) non può essere considerata (rispettivamente deve essere respinta),
in quanto priva d'oggetto, la doglianza (peraltro priva di conseguente
richiesta nel petitum del reclamo) di omissione da parte di un (non ancora
designato) Procuratore pubblico: il deposito degli atti non essendo nullo né
annullato, non é stato omesso da un Procuratore pubblico.
10.
Tra i motivi di incompetenza, il reclamante ha pure
inserito il fatto che il Procuratore pubblico generale potrebbe essere chiamato
come teste per fatti connessi con la posizione dell'accusato e risalenti al
1994. Ora, ci si potrebbe chiedere se tale indicazione debba essere considerata
ed analizzata in questa sede, oppure se non debba essere dichiarata
irricevibile per il fatto che lo stesso reclamante ne parla come di un motivo
di semplice opportunità e nel petitum sembrerebbe indicare, quale motivo di
annullamento del deposito atti (1.2), solo la questione dell'incompatibilità di
funzione.
Supponendo che tale conclusione possa costituire un
eccesso di formalismo, sulla questione sollevata si deve comunque concludere
per la sua irricevibilità, in questa sede, per più di un motivo.
Innanzitutto le conseguenze dell'eventualità che
l'inquirente sia (o divenga) anche teste nel procedimento è questione
regolamentata dalle norme sull'esclusione (art. 40 lett. g) del CPP); la
relativa procedura (di esclusione o di ricusa per mancata esclusione) non
prevede l'intervento di questo ufficio che è, quindi, incompetente (artt. 41
cpv. 1, 43 cpv. 1 e 44 CPP).
In secondo luogo, ed abbondanzialmente, anche se la
giurisprudenza ha riconosciuto che già la possibilità che il magistrato sia
chiamato a deporre come teste può comportare esclusione ex art. 40 lett. g) CPP
(anche se la norma sembra limitare la stessa al caso in cui il magistrato già
sia stato sentito - cfr. CRP 27 maggio 1998 inc. 60.1998.131), occorre, per
appellarsi a tale normativa, che il magistrato in questione sia effettivamente
teste e, cioè, che la sua audizione sia relativa a fatti "direttamente
relativi all'inchiesta", "direttamente pertinenti a quelli
oggetto del procedimento", "accertati direttamente" e
non "a lui riferiti da persone viventi" (CRP 28 febbraio 2005,
inc. 60.2004.393); quanto sopra anche al fine di evitare una richiesta di
audizione abusiva (ibidem).
Nel caso in esame, il reclamante (limitandosi a
parlare di "fatti della primavera 1994", quindi ben precedenti
quelli oggi oggetto d'inchiesta, "che hanno connessione con la
posizione dell'accusato", quindi non con il procedimento, e che "non
concernono una pratica penale", quindi "?") non ha
minimamente sostanziato/motivato la sua affermazione, così da permettere alle
altre parti ed al giudice, adeguate e pertinenti considerazioni e conclusioni.
Su questo punto il reclamo è irricevibile per
incompetenza di questo giudice e palese assenza di motivazione.
11.
Al punto 2.8.2 del reclamo, __________ sembra
richiedere a questo giudice verifica di "quella che pare essere una
violazione del principio di celerità", anche qui senza ripresa nel
petitum.
Ritenuto che questo ufficio è sì competente per
esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa
la violazione del principio di celerità), ma nell'ambito di reclamo contro
specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera
"sorveglianza" sull'attività del Ministero pubblico, la questione è
divenuta priva d'oggetto (se si preferisce: superata dai fatti)con la
constatazione che non vi è stata omissione (cfr. considerando 9 b) della
presente).
Altre conseguenze della violazione di tale principio
(quali l'attenuazione della pena, o, eccezionalmente, l'improcedibilità - DTF
117 IV 124) competono al merito.
Nel caso in esame, inoltre, va rilevato come la
doglianza di ritardata giustizia (o violazione del principio di celerità) è
sollevata per la prima volta in questa sede. Nella corrispondenza intercorsa
con il Procuratore pubblico generale a partire dal 1 gennaio 2003, il reclamante
non si è mai lamentato dei tempi d'inchiesta, presentando istanze varie (cfr.
ad esempio, AI 178, 187, 189, 191,193, 194, 200) che il magistrato ha (prima
facie tutte quelle non relative a singoli mezzi di prova) evaso, dando seguito
in particolare ad una richiesta di colloquio "per discutere il seguito
della procedura" (cfr. AI 187 e 189) ed emanando decisioni di
dissequestro, di rifiuto di congiunzione e rifiuto di rito abbreviato (AI 191,
199, 2002), peraltro mai contestate neppure in merito alla competenza. Col che,
in merito a questa doglianza, il reclamo (nell'ipotesi, negata, di sua
ricevibilità) sarebbe contrario alla buona fede processuale.
12.
Ancorché segnalata a titolo marginale, è opportuno
spendere due parole anche sul fatto che, al momento della comunicazione del
deposito degli atti, l'estensione dell'accusa per il reato di cui all'art. 253
CP non era (e non è, visto il reclamo pendente alla CRP) cresciuta in
giudicato.
La possibilità di promuovere l'accusa (quindi anche
estendere) e contemporaneamente procedere al deposito degli atti, è stata
oggetto in passato di decisioni anche contrastanti tra questo ufficio e la CRP.
Come segnalato in L. Marazzi, IL GIAR L'arbitro nel processo penale (CFPG
2001), la questione ha perso d'interesse concreto con l'introduzione dell'art.
207a CPP. Comunque, questo ufficio l'aveva già risolta in precedenza (e la CRP,
non risulta aver più messo in dubbio tali conclusioni - cfr. per tutte CRP 17
gennaio 2005, 60.2004.285) :
"3.1
La Camera dei ricorsi penali (sentenza CRP 305/94,
citata) ha avuto modo di osservare che “l’istituto della promozione
dell’accusa con contemporaneo eposito degli atti non è previsto dal CPP” e
che “la prassi instaurata dal Ministero pubblico di promuovere l’accusa e
contemporaneamente depositare gli atti del procedimento, seppur comprensibile
per motivi di ordine pratico e di snellimento dell’onere di lavoro, non
rispetta appieno le norme procedurali introdotte con la revisione parziale in
vigore dal 1.1.1993, che non ha previsto nessuna distinzione in questo ambito,
anche se questo <avviene sempre e soltanto per il penale minore - LCR e
LFStup. > (Risposta 27.4.1994 del Procuratore generale avv. Mordasini
alla Commissione per la riforma del CPP, p. 4)”
Con tutto l’ossequio per l’autorità superiore con
piena giurisdizione (indipendentemente dalla competenza definitiva di questo
giudice in materia di provvedimenti del Procuratore pubblico, quale è il
deposito degli atti: art. 280 cpv. 1 e 284 cpv. 1 lett. 1 CPP e contrario), si
deve qui osservare, che le menzionate affermazioni non trovano riscontro in
positive norme processuali, silenti in particolare ed alquanto ovviamente sui
tempi del convincimento del magistrato inquirente in punto al raggiunto scopo
della sua attività inquisitoria. Di contro i lavori preparatori della revisione
- vuoi parziale, vuoi totale - del CPP, ammettono la “contemporaneità”
(e meglio è dire: l’immediata successione) di promozione dell’accusa e deposito
formale degli atti, e appunto:
“...per fattispecie semplici e immediatamente
accertabili senza necessità di particolare assetto probatorio, la promozione
dell’accusa può avvenire contemporaneamente al deposito degli atti per
l’eventuale completazione a richiesta delle parti, quanto acquisito con le
informazioni preliminari assumendo valore di istruzione formale (qui si può far
semplicemente riferimento ai reati della circolazione stradale, con il già
completo rapporto di polizia trasmesso dall’Ufficio giuridico della
circolazione)”;
(Claudio Lepori, loc. cit., pag. 70)
“Questo stadio dell’istruzione formale non
costituisce però un aggravamento degli oneri per il procuratore pubblico e i
funzionari giudiziari, in quanto le fattispecie semplici e immediatamente
accertabili di reati minori possono persino vedere comunicazione congiunta di
promozione dell’accusa e di deposito degli atti per eventuale completazione ad
istanza di parte, ritenuto che le informazioni preliminari assumono così valore
di istruzione formale (potendo trattarsi dell’incarto trasmesso dall’Ufficio
giuridico della circolazione oppure dell’inchiesta o accertamenti affidati dal
magistrato a propri funzionari o ad agenti di polizia)”;
(Messaggio aggiuntivo, loc. cit., pag. 21)
In sede legislativa (Commissione speciale per l’esame
del CPP e Gran Consiglio) non vi sono stati aggiustamenti o smentite di queste
indicazioni. Il tema venne marginalmente affrontato senza seguito di soluzione
da magistrati, ai quali la Commissione speciale diede udienza il 20 ottobre
1993: il Presidente della Camera dei ricorsi penali giudice Michele Rusca, nel
sottolineare l’importanza dell’istituto della promozione dell’accusa, ebbe ad
accennare alla “prassi” per la quale “l’accusa viene talora promossa
contemporaneamente al deposito degli atti, ragione per cui, in simili casi, si
apre e si chiude l’istruzione formale nello stesso tempo” (verbale
commissionale pag. 16), con la precisazione del Procuratore pubblico generale
avv. Piergiorgio Mordasini di contemporaneità solo “nei casi minori”,
situazione comunque considerata restrittiva dal Presidente Rusca (loc. cit.
pag. 18).
3.2
Quanto riassunto al punto precedente consente di
concludere - in via di massima - che non vi sono ostacoli di legge alla
contemporaneità e meglio all’immediata successione temporale di promozione
dell’accusa e deposito degli atti. Si può in ogni modo anche aggiungere che
questa “prassi” - oltre ad essere utile a snellimento e sollecitudine
processuali - resiste ad un esame degli istituti processuali vigenti, nella
loro valenza, nel loro divenire e nelle loro finalità.
Intanto, impropriamente si parla di “chiusura
dell’istruzione formale”, quando il Procuratore pubblico procede al
deposito degli atti in applicazione dell’art. 196 cpv. 1 CPP, tanto è vero che
la marginale di questa norma la dice intesa alla “completazione
dell’istruzione formale” e che questa potrà essere considerata chiusa a
tutti gli effetti solo una volta esaurita la procedura per i complementi di
inchiesta e l’eventuale assunzione delle nuove proposte di prova ammesse (come
all’art. 197 CPP). E’ infatti solo per il magistrato inquirente che l’assetto
probatorio sarebbe completo e sufficiente per le conclusioni di sua competenza
(deferimento alla Corte del merito o abbandono), tanto da poter - e dover -
tutto mettere a disposizione delle parti, come all’inequivocabile espressione
dell’art. 196 cpv. 1 CPP: “Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto
lo scopo dell’istruzione formale...”. Trattandosi di convinzione personale
di stretta pertinenza funzionale, nulla e nessuno può indicare o imporre al
Procuratore pubblico in quale momento e dopo assunzione di quali prove dovrebbe
“chiudere” (interlocutoriamente) l’istruzione predibattimentale, per suo
raggiunto scopo. Non si vede pertanto perché il Procuratore pubblico non potrebbe
valutare siccome sufficienti le indagini raccolte attraverso le informazioni
preliminari a sostanziare non solo la promozione dell’accusa, ma anche - ed
allora con valore di materiale probatorio istruttorio - un atto o decreto
d’accusa (difficilmente un abbandono del procedimento, invece di un non luogo a
procedere, a meno che non si voglia meglio garantire le parti attraverso
completazione dell’istruzione per loro moto).
Né difesa o parte civile si vedono così diminuiti i
loro diritti di partecipazione al processo, in quanto potranno far capo alla
procedura di completazione disposta dall’art. 196 CPP, non in un unico momento,
ma per così dire “a cascata” (v. Messaggio aggiuntivo concernente la
revisione totale del CPP, ad art. 165 nota 5). Bisogna ricordare in proposito
che nel corso dell’istruzione formale questa facoltà di partecipazione si trova
già limitata in particolare da preminenti esigenze di inchiesta e che - come
già accennato sopra - non è fatto obbligo al Procuratore pubblico di preventivamente
decidere sull’ammissibilità di mezzi di prova, tenuto a pronunciarsi solo a
conclusione dell’inchiesta (decisione GIAR 510.97.1, citata). Impedire al
Procuratore pubblico di determinarsi contestualmente su promozione dell’accusa
e deposito degli atti, quando personalmente non ritiene di avere altre prove da
assumere, porterebbe ad anticipare l’istituto della completazione, forzatamente
con un informale preliminare deposito degli atti né previsto né giustificato."
(GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1)
Quanto sopra, in assenza di altre
argomentazioni/motivazioni da parte del reclamante, basta per ritenere che la
comunicazione del deposito degli atti non è nulla (né annullabile) a
conseguenza della sola contemporaneità con estensione dell'accusa.
13.
In conclusione, il reclamo in parte irricevibile per
carenza di motivazione e incompetenza di questo ufficio e per il resto al
limite della temerarietà, è respinto con la presente decisone definitiva a
livello cantonale (art. 284 lett. a) e contrario).
Tasse e spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili e citate, in particolare
gli artt. 1 ss., 40, 196, 280 ss., 284 (e contrario) CPP, 1 ss., 54 ss.,
57, 58, 66 LOG, 36 CC, 31 CF e 5 CEDU, nonché la TG,
decide
1. Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 1'500.- e le
spese di FRS 225.-, sono a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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