INC.2001.52008
Prove
11 aprile 2006Italiano56 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.52008
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
VERBALE
art. 113 CPS
art. 119 CPS
art. 196 CPS
Incarto n.
INC.2001.52008
Lugano
11 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 9/10 gennaio 2006 e
emendato/completato il 16/17 gennaio 2006 da
__________
contro
la
decisione 23 dicembre 2005 emanata dal Procuratore generale Bruno Balestra,
in materia di prove e di validità di atti d'inchiesta già effettuati,
nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________ che lo vede quale
accusato;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27
gennaio 2006) e quelle del co-accusato __________ (25 gennaio 2006);
visto l'incarto MP 6033/2001, nonché quelli
congiunti/connessi di cui agli inc. MP __________ e __________, in tutto
venticinque classificatori numerati ed uno non numerato;
ritenuto
Fatti
A.
Nell'ambito di precedente decisione (14 novembre 2005,
GIAR 520.2001.7) si è già avuto modo di ricordare, in relazione ai fatti alla
base del procedimento, che:
"1.
Nei confronti di __________ è pendente un procedimento
penale i cui tratti essenziali (fatti e diritto) possono essere riassunti con
riferimento a precedenti decisioni di questo ufficio:
"A.
__________, __________, è stato tratto in arresto lo
scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua
competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25
settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è
stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della
promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e
violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già
in decisione 15 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).
B.
Se __________, ancora in occasione della prima istanza
di libertà provvisoria, respingeva ogni addebito, ammettendo unicamente di
avere trattato con occhio benevolo degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata
__________ allo scopo di ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili
per la sua attività professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid.
B p. 2), a partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha
iniziato ad ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In
seguito, l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli
sarebbe intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti
riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre
emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la
falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale
MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10)."
(GIAR 21 dicembre 2001, 520.2001.7)
Il 12 ottobre 2005, l'accusa nei confronti di __________
è stata estesa al reato di cui all'art. 253 CP (AI 206). Lo stesso giorno, il
Procuratore pubblico generale ha comunicato il deposito degli atti del
procedimento (AI 207).
2.
Per quanto concerne l'istruttoria, e per quanto qui può
interessare, scorrendo l'indice degli atti contenuto nell'incarto MP, si può
rilevare che dopo il 31 dicembre 2002 non risultano più audizioni di testi e il
qui reclamante è stato sentito una volta da un Procuratore pubblico "coadiuvante
il Procuratore Generale Bruno Balestra ex art. 54a LOG", alla presenza
del difensore (Verbale 20 febbraio 2004, V48).
Sempre per il periodo indicato, non risultano
particolari atti istruttori (per quanto ricostruibile sulla base dell'inc. MP __________
e ritenuto che per i coaccusati sembrerebbero essere stati aperti incarti
separati - cfr. AI 207), ma vi è un certo volume di corrispondenza fino alla
notifica del presente reclamo per osservazioni, anche tra il legale del
reclamante ed il Procuratore pubblico generale (cfr. AI da 178 a 208 classatore
2 inc. MP __________)."
Va detto, per completezza, che la decisione menzionata
respingeva la richiesta di __________ volta all'annullamento della
comunicazione di deposito degli atti per, sostanzialmente, incompatibilità della
funzione di Procuratore generale con quella di magistrato inquirente e pubblica
accusa. Il reclamo sollevava pure la questione della violazione del principio
di celerità, rispettivamente il fatto che la recente estensione dell'accusa (AI
206) non fosse ancora "cresciuta in giudicato".
B.
Con scritto del 18 novembre 2005 (doc. 8, inc. GIAR
520.2001.8), __________ ha formulato una serie di richieste al magistrato
inquirente (messa a disposizione di verbali in via informatizzata, annullamento
di verbali, altri atti da stralciare ed annullare, atti da richiamare,
audizione testi, verbalizzazioni e contraddittori, nonché diverse altre di
vario genere), segnalando anche la mancanza di riferimento su taluni atti,
ovvero la mancanza di atti o riscontri in merito a taluni (pretesi) passi
procedurali. Si veda, per una più chiara comprensione della
"Istanza", il documento stesso, impossibile da riassumere.
Con decisione del 23 dicembre 2005 (doc. 2, inc. GIAR
520.2001.8), il Procuratore generale ha accolto la richiesta di ulteriore
interrogatorio dell'accusato stesso, e quelle di acquisizione agli atti dei
protocolli dei test psicologici e di duplicazione della documentazione
informatica sequestrata. Nel contempo ha respinto tutte le altre richieste di
complementi istruttori (acquisizione di documentazione e altri mezzi di prova,
nonché audizione di testi e esperimento del contraddittorio). Le richieste
definite dal magistrato quali "censure diverse" sono state evase
(negativamente) con riferimento a scritti precedenti, all'infondatezza della
censura, alla loro illogicità ed assurdità, all'assenza di senso, nonché alla
completezza dell'incarto.
Anche qui è impossibile riassumere meglio il contenuto
della decisione senza riprenderlo per esteso; pertanto, per miglior comprensione
si rinvia alla stessa (n. 225, classificatore non numerato).
C.
Con reclamo del 9 gennaio 2006 (doc. 1, inc. GIAR
520.2001.8), __________ ha impugnato la decisione del 23 dicembre 2005. La
genericità delle conclusioni, che ne limitava la comprensione, ha imposto di
assegnare un termine per emendare il reclamo mediante indicazione delle precise
richieste che si intendevano formulare (doc. 3, inc. GIAR 520.2001.8).
L'esposto completato, prodotto il 16/17 gennaio 2006
(doc. 4, inc. GIAR 520.2001.8), chiede innanzitutto che venga accertato che le
condizioni di detenzione alle quali è stato sottoposto __________ non fossero
rispettose dei criteri della __________ e del Tribunale federale, con
conseguente annullamento, ex artt. 113 e 119 CPP, di tutti gli atti acquisiti
durante tale detenzione (petitum punto 1.2). Inoltre, è chiesto l'annullamento
di tutti i verbali di __________ per violazione dell'art. 142 CPP (petitum,
punto 1.3), l'accoglimento di tutta una serie di mezzi di prova elencati (petitum,
1.4) e, da ultimo, la consegna di tutti i verbali d'inchiesta su supporto
informatico (petitum 1.5).
Delle motivazioni relative alle singole richieste si
dirà nei considerandi di merito, laddove necessario.
D.
Con osservazioni del 27 gennaio 2006 (doc. 7, inc.
520.2001.8), il Procuratore generale ribadisce che i verbali resi dall'accusato
mentre si trovava in carcere non sono annullabili, non essendo date le
condizioni di cui agli artt. 113 e 119 CPP. Analogamente, e sempre per il
magistrato inquirente, non sono nulli i verbali del teste __________ che non ha
ruolo di perito giudiziario.
Per quanto concerne le prove da acquisire, il
Procuratore generale sostiene irricevibilità per carenza di fondamento (e,
comunque, di motivazione nelle finalità del complemento istruttorio) degli atti
che il reclamante pretende esistenti (e assunti) ma non elencati/acquisiti
all'incarto, rispettivamente acquisiti ma non messi a disposizione. Quanto alle
altre prove richieste, l'inquirente propugna il respingimento del reclamo per
carenza di indicazioni circa l'utilità, la pertinenza e la rilevanza delle
stesse e si esprime brevemente in merito ad ognuna.
E.
Il coaccusato __________ (doc. 6, inc. GIAR
520.2001.8), si associa (invero senza particolari indicazioni) alle richieste
di assunzione di taluni testi in contraddittorio ed a quella di ricevere i
verbali su supporto informatico.
F.
Per completezza, è opportuno segnalare che prima di
redigere la presente decisione, questo giudice ha ritenuto di dover verificare,
chiedendo indicazioni e/o conferme al Ministero pubblico, l'esistenza (agli
atti) di determinati mezzi di prova (verbali di alcune persone, documenti
sequestrati, estensioni dell'accusa) la cui esistenza/inesistenza non emergeva
in modo chiaro dall'elenco atti trasmesso (doc. da 9 a 15, inc. GIAR
520.2001.8).
Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti
si dirà se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato e
destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
Quanto alla ricevibilità nel merito, visto il numero
di richieste (non tutte relative all'assunzione di nuove/ulteriori prove) oggetto
dell'istanza, della decisione e del reclamo, si dirà nei considerandi che
seguono.
E' comunque opportuno sottolineare, già a questo
stadio, che il GIAR non è autorità di vigilanza, in senso lato, in relazione
alla conduzione dell'istruttoria (la cui direzione compete al solo Procuratore
pubblico - art. 193 CPP), tantomeno compete a questo ufficio sostituirsi al
magistrato inquirente in questioni di mera opportunità.
Compito di questo ufficio è quello di verificare (di
regola su reclamo) la legalità e l'adeguatezza dei provvedimenti istruttori
emanati dal magistrato inquirente (rispettivamente le omissioni) nella fase predibattimentale
(allorquando il reclamo non sia escluso dalla legge e/o previsto ad altra
autorità) con particolare riferimento ai diritti delle parti (Messaggio CdS 20
marzo 1991, n. 3163 A, pag. 14).
2.
a)
Ancora a titolo per così dire preliminare, va rilevato che parte delle
richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano non tanto complementi
istruttori, bensì l’estromissione di atti dall'incarto. Occorre pertanto
richiamare i principi applicabili ad ognuna delle due tipologie di richiesta.
b)
Per quanto concerne l'estromissione, questo ufficio ha già avuto modo
di affermare che:
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un
atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità
per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione
delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non
siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza
GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più
dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove
nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove
l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con
il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"
(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art.
113.
cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova
in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto
con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117
Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta"
della prova (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare
per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme
regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso
dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio
dell’accusato, che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a
questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che
si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una
prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina
dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe
potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht,
2.
A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma
violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso
scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale
diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo
propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi
dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto
quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il
codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1
recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i
casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”.
c)
Per quanto concerne le richieste di assunzione di
ulteriori prove nella fase predibattimentale:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,
sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre
mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4
Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I
49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial”
ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington
1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato
inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a
considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach
seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato
può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage
nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich
hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con
rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii
a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten
Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice
del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,
loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.
decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se
pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt.
196.
cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,
invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del
giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale
unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia
impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss).
Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca
allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art.
60.
CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che,
di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase
istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale
ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no.
205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase
dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
3.
Il reclamante chiede, in applicazione degli artt. 113
e 119 CPP e previa constatazione dell'illegalità delle condizioni di detenzione
cui è stato sottoposto, l'annullamento di "tutti gli atti acquisiti
durante la detenzione" (petitum 1.2).
Dopo una premessa sulla ricevibilità della richiesta
in sede di deposito atti, invero incomprensibile e priva di riferimenti
specifici alle menzionate "altre procedure" (Reclamo, pag. 2),
il reclamante sostiene illegalità della detenzione nelle celle di __________ e
nelle pretoriali di __________ (illegalità, a suo dire, ammessa dallo stesso
PG, dal Tribunale federale, dal Tribunale penale federale, dalla CRP e dalla
CPT) con particolare riferimento, ma non solo, alla non concessione dell'ora
d'aria (Reclamo pag. 2, 3), con conseguente violazione delle regole minime
stabilite dalla CPT, dalla CEDU e dal TF che giustificano, sempre a suo dire,
l'annullamento di verbali ed atti istruttori, in quanto ottenuti con pressioni
psicologiche (Reclamo, pag. 6). Infatti, sempre a dire del reclamante, il regime
carcerario è stato imposto dal magistrato inquirente, come dimostrano i divieti
di accesso ai media settimanali, quello di portare l'orologio e la fede,
rispettivamente di incontrare i figli per oltre tre mesi (Reclamo pag. 6).
4.
a)
Giusta gli artt. 280 e 281 CPP, il reclamo a questo
ufficio è dato contro tutti gli atti (entro 10 giorni) e le omissioni (fintanto
che dura) del Procuratore pubblico. Da queste norme discende che la richiesta
di accertamento dell'illegalità della detenzione o delle modalità della stessa,
a quasi quattro anni dalla sua cessazione è irricevibile in questa sede (se del
caso deve essere oggetto di una azione in responsabilità dello Stato e/o dei
suoi agenti).
Infatti, sebbene questo ufficio abbia già avuto modo
di trattare la tematica delle condizioni di detenzione presso le strutture
messe a disposizione dall'autorità politica/amministrativa quale carcere
giudiziario, rispettivamente circa le restrizioni ammesse dalle norme
applicabili e dalla giurisprudenza federale (DTF 95 I 45; DTF 101 Ia 46; DTF
118.
Ia 64;DTF 122 II 299; DTF 122 I 222; 124 I 203), ciò è avvenuto unicamente
nell'ambito di reclami concernenti istanze di messa in libertà provvisoria,
rispettivamente di reclami contro il rifiuto di trasferimento al PCT (GIAR 5 luglio
2000, 1002.1998.9; GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.2), o di reclami contro
determinate e specifiche restrizioni imposte dal magistrato inquirente per
ragioni d'inchiesta (GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5) e con la precisazione
che, di principio e laddove non dettate da specifiche ragioni d'inchiesta,
questioni attinenti l'attuazione pratica della carcerazione sono di competenza
dell'autorità amministrativa (GIAR 11 febbraio 1993, 17.1993.2; GIAR 24 luglio
2002, 54.2002.2).
Da quanto sopra consegue che la richiesta di
accertamento dell'illegalità delle modalità di detenzione è, in sé, irricevibile.
Nulla cambia a questa conclusione il fatto che la CRP abbia ritenuto che il
trasferimento dalle pretoriali al PCT, rispettivamente la scarcerazione, non
rendano privo d'oggetto un reclamo relativo alle modalità/condizioni di
detenzione (CRP 19 agosto 2002, 60.2001.00313) presentato durante la
carcerazione stessa (si veda anche, per analogia, CRP 22 novembre
2002,60.2002.300, cons. 1.2).
b)
Con riferimento alle stesse norme del CPP citate al
considerando precedente, il reclamo deve essere dichiarato tardivo laddove
chiede l'annullamento (quindi motivi di annullabilità) degli atti d'inchiesta
acquisiti durante il periodo di carcerazione, ritenuta illegale. Solo motivi di
nullità, questione che sfugge all'apprezzamento del giudice circa la
proporzionalità, possono essere qui considerati.
Nel caso in esame, l'unico motivo di nullità invocato
è quello di cui all'art. 119 cpv. 2 CPP che concerne le sole deposizioni (i
verbali). Pertanto, nella misura in cui è rivolta contro altri atti istruttori,
la richiesta di constatazione di nullità è irricevibile (e comunque carente
nella motivazione).
c)
Se è fuori dubbio che le modalità di esecuzione di un
interrogatorio, comprese quelle che lo "circondano", possono
assurgere a motivo di nullità del verbale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 (cfr.
Assise criminali Lugano 13 maggio 2005, __________, pag. 33; Assise criminali Locarno
4.
dicembre 1973, citata in N. Salvioni, Codice di Procedura Penale annotato,
1999, ad art. 119) non è altrettanto certo che le modalità di esecuzione della
detenzione in generale, rispettivamente la violazione dei dettami della CEDU e
costituzionali in materia (come lo è la "negazione del passeggio
giornaliero o perlomeno surrogato dello stesso", CRP 19 agosto 2002, __________)
siano automaticamente causa di nullità dei verbali resi durante il relativo
periodo di detenzione in quanto pregiudicanti (appunto automaticamente) la
"libertà di decisione e manifestazione della volontà dell'indiziato o
accusato" (art. 119 cpv. 1 CPP).
I due casi citati sopra concernono singoli
interrogatori avvenuti in circostanze particolari senza che la persona
interrogata potesse in qualche modo sottrarvisi (interrogatorio di 17 ore
ininterrotte, primo interrogatorio dopo traduzione forzata). In altri casi,
concernenti più specificamente le condizioni di detenzione presso le carceri pretorili
e l'ora d'aria, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:
"È
innegabile che le condizioni di detenzione nelle carceri pretoriali siano dure,
ciò è, comunque, dovuto più alla condizione di isolamento/segregazione del
detenuto in quel luogo che non a fattori quali la fatiscenza delle strutture
(relativa), l'assenza (parziale o totale) di luce naturale durante il giorno,
il rumore notturno conseguente agli spostamenti delle pattuglie di polizia
(disturbo sopportato anche da persone non detenute ) o l'assenza di ore d'aria
(a giudizio di chi scrive sindacabile davanti all'autorità amministrativa). La
situazione delle carceri pretoriali non è tale da permettere di definire, in
modo automatico, disumano o degradante ogni detenzione in queste strutture
(vedi anche sentenza GIAR 28 settembre 2001, citata, cons. 4. B.).
Ciò sia detto senza voler minimizzare la situazione
oggettiva delle pretoriali ed il loro influsso sulla situazione del detenuto,
nota all'autorità politica (non solo per
le critiche espresse a suo tempo dal CPT a seguito di
alcune visite) che ha provveduto a dare il via ai lavori di costruzione di un
nuovo carcere giudiziario che dovrebbe permettere di ovviare, almeno in parte,
ai disagi oggettivi derivanti dalle strutture, e ad alcune restrizioni imposte
dalle circostanze di fatto presso le carceri pretoriali.
In ogni caso, questo ufficio ha sempre tenuto conto di
questa situazione allorquando, chiamato a pronunciarsi sulla permanenza presso
le carceri pretoriali, ne verifica la legittimità per rapporto alla durata ed
ai concreti bisogni dell'istruzione, secondo criteri di proporzionalità sempre
più stretti in conseguenza al trascorrere del tempo (cfr. la giurisprudenza
citata al considerando 2. della presente decisione)."
(GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.3)
E, per quanto concerne limitazioni della libertà di
movimento imposte dopo il trasferimento al __________, dichiarate vessatorie
dal reclamante (Reclamo, pag. 6):
"il
fatto che una persona in detenzione preventiva debba rimanere in cella per la
maggior parte del tempo non appare, in sé, una costrizione particolare ed
ulteriore per rapporto all'inevitabile conseguenza della misura dell'arresto;
non esiste un diritto a circolare liberamente per lo stabilimento carcerario
(fatta salva la garanzia di un periodo d'aria giornaliero), così come non
esiste un diritto ad intrattenere relazioni con altri detenuti (Donatsch/Schmid,
Kommentar zur Stpo des Kantons Zürich, nos. 10, 11, 43, 44 ad art. 71; DTF 122
II 299);
le persone in stato di detenzione preventiva, di
principio, sono assegnate alla sezione del penitenziario denominata carcere
giudiziario cantonale, di cui le carceri pretoriali sono delle sezioni (art. 4
cpv. 1 lett a. LEPMS), ospitati in celle individuali e separati dai detenuti in
espiazione di pena (art. 40 cpv. 3 REPMS; art. 48 PPF); la permanenza in cella
è la norma e la garanzia della libertà personale, nella forma della libertà di
movimento, è rispettata quando al detenuto è garantito un periodo giornaliero
d'aria e di movimento fuori dalla cella (CRP 19 agosto 2002 in re S.; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, nos. 2410 a 2412);
in virtù dei principi e delle disposizioni di legge
esposti nei paragrafi precedenti, nel caso specifico il fatto di dover rimanere
la maggior parte del tempo in cella e di non avere contatti giornalieri con
altri detenuti, non costituisce limitazione della libertà personale che va
oltre le normali conseguenze della detenzione preventiva (legale), né
costituisce una forma di isolamento/segregazione;"
(GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5; confermata dal TF
il 24 febbraio 2003: DTF 1P.25/2003)
Né la CRP né il TF hanno mai stabilito un automatismo
tra le condizioni di detenzione, eventualmente illegali, e la nullità dei
verbali (o altri atti d'istruzione/inchiesta) effettuati nel periodo
corrispondente (cfr. CRP 19 agosto 2002 già citata, nonché le stesse sentenze
citate dal reclamante alle pagine 3 ss. del reclamo; si veda anche J. Bénédict,
La sort des preuves illégales dans le procès pénal, tesi, Losanna 1994, pag.
107.
ss., pag 110 in particolare).
Quanto al TpF ed alla sua sentenza dell’8 ottobre 2004
(Reclamo pag. 2) non è privo di rilevanza (in merito alla questione della
automatica nullità) constatare che dopo aver accertato che presso le carceri
pretoriali di __________ la concessione dell'ora d'aria veniva di fatto
sistematicamente limitata, ha accolto il reclamo solo in via subordinata non
accogliendo neppure la richiesta di trasferimento.
d)
Nel caso in esame, e sulla base di quanto può essere
immediatamente dedotto dall'incarto, si constata che __________ è stato sentito
in cinquanta occasioni, dal magistrato inquirente o da altro funzionario del
Ministero pubblico (eccettuati i doc. 9a e 9b classificatore 4). Quattro volte
prima dell'arresto, avvenuto il 25 settembre 2001 (doc. 17 classificatore 1), e
tre volte dopo la scarcerazione avvenuta il 18 marzo 2002 (doc. 146
classificatore 2). Per quanto concerne i verbali effettuati nel periodo di
carcerazione, diciotto sono avvenuti durante la permanenza alle celle di __________
o alle pretoriali di __________ ed i restanti venticinque mentre si trovava al __________.
Durante il periodo di detenzione, __________ ha anche
redatto e prodotto dei memoriali e degli scritti con precisazione di quanto
asserito a verbale (doc. 50, 60, 62, classificatore 1).
Ad eccezione delle audizioni di cui ai numeri da 36 a
40.
del classificatore 6, relativi al marzo 2002, e delle due di polizia, il
difensore (che, lo si ricorda, in materia procedurale ha un diritto di reclamo
e ricorso autonomo - art. 66 cpv. 1 CPP) è sempre stato presente (DTF 130 I 126
cons. 3.1, per analogia).
Non risulta (né il reclamante lo afferma) che
nell'ambito dei verbali in questione sia stata in qualche modo sollevata la
questione della legalità delle condizioni di detenzione e dell'effetto di tali
condizioni sulla verbalizzazione.
La questione, invero, non è neppure stata sollevata o
avanzata nelle tre istanze di libertà provvisoria (una delle quali ritirata
prima della decisione del GIAR - cfr. AI 91), né nel ricorso alla CRP contro
l'arresto (anch'esso ritirato - AI 63), né in quello (sempre alla CRP), contro
una decisione di rifiuto della libertà provvisoria, tantomeno nel memoriale e
nelle precisazioni a verbale. Forse per questo motivo, né il GIAR né la CRP,
nelle decisioni relative alla libertà personale, si sono espressi esplicitamente
sulle condizioni di detenzione, rispettivamente sulla validità/nullità dei
verbali effettuati perdurando la stessa.
Unicamente il 29 settembre 2001 (quattro giorni dopo
l'arresto), il qui reclamante ha posto il problema dell'ora d'aria, ma non ha
replicato alla risposta del magistrato inquirente; tantomeno l'ha impugnata.
Quanto alla contestazione dei verbali che il prevenuto
avrebbe effettuato "già nel 2002" (Reclamo pag. 8), l'assenza
di indicazione circa l'atto istruttorio o il verbale nel quale la contestazione
sarebbe stata effettuata non ha permesso di reperirla (e non spetta a questo
giudice scartabellare incarti voluminosi alla ricerca di elementi genericamente
indicati). Comunque, la lettura dell'elenco atti relativi al 2002 (forzatamente
sommaria vista l'indicazione logicamente riassuntiva; cfr. pag. da 1 a 7
dell'elenco atti) e dei verbali resi dopo la scarcerazione, non ha permesso di
individuare tale "contestazione" (di contro è emersa la richiesta di
una procedura abbreviata, anch'essa priva di rilievi sulla correttezza dei
verbali - AI 193).
e)
Alla luce di tutto quanto sopra espresso occorre
concludere che la richiesta di cui al punto 1.2 del petitum, laddove
ricevibile, deve essere (a questo stadio della procedura e senza pregiudizio
per le competenze dell'eventuale giudice del merito) respinta.
5.
a)
Il reclamante chiede pure l'annullamento di tutti i
verbali resi da __________ (petitum punto 1.3) in quanto assunti senza il
rispetto delle formalità di cui all'art. 142 CPP.
A dire del reclamante lo stesso Procuratore generale
ammette la qualità di perito di __________ laddove, nella decisione impugnata,
precisa che le audizioni servono a miglior comprensione dell' "iter
amministrativo delle singole procedure amministrative", quindi, sempre
a dire del reclamante, non per fatti a lui noti.
Lamenta, poi, di non aver potuto partecipare alle
deposizioni e conclude (dopo un passaggio poco comprensibile circa ipotesi
passate: cfr. Reclamo pag. 9, ultimo capoverso) segnalando che, comunque, __________
deve essere sentito sui casi a lui noti, sulla sicurezza negli uffici, nonché
per spiegare "le modalità, la prassi e le direttive sulle informazioni
a terzi" e "le competenze interne", elementi
essenziali, a dire del reclamante, nell'ambito dell'accertamento dei reati di
violazione del segreto d'ufficio e di corruzione passiva.
b)
E` manifestamente contraddittorio postulare
l'annullamento dei verbali di una persona perché sentita come teste e non
nominata quale perito, per poi affermare che la persona in questione deve
essere interrogata (anche) quale teste; analogamente, è contraddittorio
asserire che la prova della qualità di perito sta nella volontà degli
inquirenti di chiarire l'"iter amministrativo" per poi dire
che la stessa persona deve essere sentita per spiegare "la modalità, la
prassi e le direttive …".
Ora, tale contraddizione, sommata al fatto che il
reclamate non spiega (se non in modo apodittico) per quale motivo
l'accertamento della prassi di un ufficio non possa avvenire tramite
l'audizione del responsabile (o altro membro) dell'ufficio stesso nella forma
dell'audizione testimoniale (a giudizio di questo giudice si tratta infatti di
un'audizione su fatti), bensì debba avvenire solo previa nomina della persona
in questione quale perito (quindi dotata di quelle cognizioni speciali cui si
riferisce l'art. 142 CPP), fanno sì che la motivazione della richiesta di
annullamento è carente e la richiesta (in questa sede e senza pregiudizio per
le decisioni dell'eventuale giudice del merito) deve essere respinta già per
questo motivo.
c)
Abbondanzialmente, va pure detto che in un sistema in
cui vige la libertà di scelta dei mezzi di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; Schmid,
op. cit. n. 600), con conseguente ampia libertà (nella scelta) riconosciuta al
magistrato inquirente, non pare a questo giudice che quella del Procuratore
pubblico di optare per l'accertamento delle procedure adottate da un ufficio
mediante l'audizione di un teste, in luogo della perizia, opinabile sin che si
vuole, sia sindacabile dal profilo della nullità. La scelta non risulta infatti
volta ad aggirare un qualche divieto del mezzo di prova, né viola formalità che
costituiscono requisito (ineludibile) di validità della prova (Schmid, op. cit.,
n. 608). Molto più semplicemente, gli accertamenti in questione non hanno
valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice
del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione, può anche
ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR
9.9
, 209.1993.3).
d)
Da tutto quanto sopra non risulta (non è motivato in
tal senso né emerge dall'incarto) che mediante l'audizione di __________ si
siano intese aggirare norme imperative sulla modalità di assunzione di prove.
Anche su questo punto, il reclamo deve essere
respinto.
6.
6.1
a)
Al punto 1.4 del petitum, il reclamante elenca tutte
le prove di cui chiede l'assunzione, a titolo di complemento istruttorio, e che
il magistrato inquirente avrebbe respinto.
Le richieste sono, sostanzialmente, suddivise in tre
tipologie: acquisizione agli atti di documenti, interrogatorio dell'accusato
sui fatti a lui imputati e audizione (nel rispetto del diritto al
contraddittorio, ritenuto sin qui illecitamente negato; cfr. Reclamo, pag. 2)
di testimoni.
Nell'ambito di tali richieste la competenza di questo
giudice è quella di verificare se le condizioni menzionate al considerando
2.
c). sono presenti in relazione alle prove richieste. La puntualizzazione è
d'obbligo in quanto nel reclamo alcune richieste concernono atti che secondo il
reclamante dovrebbero essere nell'incarto ma che in realtà non ci sono (cfr.
Reclamo, pag. 10), mentre per il magistrato inquirente trattasi di atti
"presunti" e non correlati agli addebiti mossi all'accusato e reclamante
(cfr. Osservazioni, pag. 3).
Va anche sottolineato come nella procedura di reclamo
né il reclamante né il magistrato inquirente hanno in qualche modo riassunto i
fatti oggetto d'inchiesta, con la conseguenza che lo scrivente non può che far
riferimento alle promozioni/estensione dell'accusa risultanti dagli atti,
rispettivamente alle indicazioni contenute nella comunicazione di deposito, non
essendo suo compito studiarsi l'intero incarto nel dettaglio per interpretare
le tesi dell'una o della altre parti al procedimento o i fatti ai quali, sempre
l'una e le altre, si riferiscono; infatti :
"4.
a)
… omissis…
È quindi opportuno ricordare che l'obbligo di
sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a
dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) non concerne
unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i gravami e serve
a consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione,
rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi
penali in re D.T., CRP 249/94).
b)
In materia di prove, occorre spiegarne
l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva
rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non
bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo
connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La
motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in
materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi,
la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. della
presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo
esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che il testimone, di cui
si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto
(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).
c)
Inoltre, in fattispecie di una certa complessità è
alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di
"riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta,
rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o
affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in
modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando
che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi
esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione
l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997
in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003
in re G., GIAR 39.2002.8).
Da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che
l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato
diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e
gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a
autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come tale)."
(GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2)
Quindi, per quanto è già stato accertato nella
precedente decisione (ripresa nel considerando A. della presente), il
reclamante è accusato di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione
del segreto d'ufficio (doc. 18, classificatore 1), in relazione alla gestione
di incarti di sua competenza, quale __________ (v. rapporto di arresto 25
settembre 2001), falsità in documenti e soppressione di documenti (come da
verbale 22 ottobre 2001), nonché ripetuto conseguimento di una falsa
attestazione in relazione alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di
lavoro e soggiorno in favore di una cittadina __________ e di un cittadino __________
(doc. 206, classificatore 2).
Nella comunicazione di deposito atti si constata la
presenza del reato di cui all'art. 317 cifra 1 CP e la scomparsa di quello relativo
all'accettazione di doni; la lettura dell'elenco atti non ha permesso di
individuare il momento della relativa estensione, rispettivamente abbandono. Il
magistrato inquirente ha poi indicato, a richiesta di questo giudice,
nell'annotazione a pag. 10 del verbale PP __________ del 6.12.2001 l'estensione
dell'accusa al reato di cui all'art. 317 CP.
6.2
acquisizione
atti
a)
La richiesta di acquisizione atti è, a sua volta,
suddivisa in tre capitoli per quanto concerne la motivazione delle richieste
(Reclamo, pag. 10, 12 e 13).
Il primo ed il secondo capitolo sono relativi ad atti
che, a giudizio del reclamante, dovrebbero esistere, rispettivamente trovarsi
nell'incarto, ma che non risultano agli atti.
Per il magistrato inquirente le richieste sono prive
di fondamento in quanto concernono questioni che non hanno alcuna connessione
con la fattispecie inquisita o che non esistono (Osservazioni, pag. 3 e 4).
Questo giudice, qualora dall'incarto emergesse in modo
chiaro (liquido) che una prova, se si preferisce un'operazione (formale)
istruttoria, sia stata effettuata ed il suo esito non annesso agli atti,
potrebbe certamente ordinarne l'acquisizione (se si preferisce immissione) in
applicazione, oltre che dei principi menzionati agli artt. 57 ss. CPP, del
principio della buona fede processuale e di quello di cui all'art. 193 CPP (il
magistrato è, di principio, libero di decidere se e quali prove assumere, non
di decidere se la prova assunta sia utile o meno al procedimento dopo averla
assunta). Nel contempo, tuttavia, non ha gli strumenti (né la competenza) per
indagare circa la completezza o incompletezza della registrazione di tutte le
operazioni di istruzione formale (che, per prassi, si confonde con l'elenco
atti), rispettivamente sull'esistenza o inesistenza di determinati atti che non
figurano annessi all'incarto. Ora, per nessuno degli "atti" elencati
al punto 3 del reclamo vi è un'indicazione chiara (e non ipotetica)
dell'effettiva esistenza quale atto istruttorio nel procedimento in questione.
Inoltre, ammesso e non concesso che il magistrato
inquirente abbia avuto un colloquio con un Consigliere di Stato in relazione
(dal profilo strettamente istruttorio) con l'inchiesta che concerne il
reclamante, se di questo colloquio non vi è stata verbalizzazione è evidente
che la verbalizzazione non possa essere acquisita agli atti. Lo stesso vale per
gli altri (presunti) colloqui e/o contatti telefonici menzionati (CIA, CAN,
ecc.) così come per "documenti che autorizzano o parlano di queste
assurde ricerche". Incomprensibile, perlomeno a questo giudice, la
richiesta di acquisizione agli atti di un una dichiarazione (quale? quella
contestata come assente, quella del PP, quella del sig. __________), senza
alcun riferimento al verbale o atto nell'ambito del quale la contestazione
sarebbe stata effettuata.
Idem per la richiesta di edizione della "pretesa
del PIN" (Reclamo, pag. 12 primo punto) che sarebbe stata effettuata
verbalmente da un agente di polizia ed alla quale l'accusato (e qui reclamante)
avrebbe aderito (peraltro rendendo in tal modo inutile, se si preferisce non
necessaria, la stesura di un ordine scritto; cfr. per analogia art. 157 CPP).
b)
Oltre a quanto sopra, che già costituisce un vizio
nella motivazione in quanto non permette di comprendere con chiarezza l'oggetto
(e la sua esistenza) della richiesta di acquisizione, va pure detto che per
nessuno degli atti di cui si chiede l'acquisizione il reclamo indica, anche
solo brevemente, pertinenza e rilevanza degli stessi per rapporto alle
conclusioni di competenza del magistrato inquirente. Ne consegue che il
reclamo, laddove concerne le prime nove richieste del punto 1.4 del petitum,
non permette a questo giudice di
verificare fondatezza e effettiva necessità (di merito) delle prove proposte e deve pertanto essere respinto (laddove ricevibile) per
carenza di motivazione (GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2, cons. 7).
c)
La richiesta di acquisizione degli estratti del ccp
dell'accusato per il periodo 1993-1996 (decima richiesta del punto 1.4 del petitum)
è stata accolta dal magistrato inquirente nella forma subordinata proposta dal
reclamante (cfr. Reclamo pagina 12, ultimo paragrafo del punto 3; Osservazioni
PG pag. 4, primo paragrafo) e può quindi considerarsi evasa.
d)
Per quanto concerne gli atti definiti come "non
a disposizione" benché oggetto di sequestro (Reclamo, punto 4 pag. 13,
nonché Istanza pag. 6), il reclamante si riferisce (petitum 1.4, undicesima e
dodicesima richiesta) agli incarti della __________ presso la __________ e
presso l'__________.
Nelle motivazioni della richiesta (di acquisizione
effettiva e messa a disposizione) il reclamante afferma che "dagli atti
risulta che sarebbero stati sequestrati", ma non li indica (Reclamo,
pag. 13). Il magistrato inquirente, dal canto suo, afferma sostanzialmente che
quanto sequestrato risulta dai relativi verbali di sequestro e/o che l'elenco
atti riporta (con rinvio alla pagina 12 dell'elenco atti), quali annessi, gli
incarti originali sequestrati presso gli uffici statali (Decisione, pag. 2); in
sede di reclamo ribadisce le precedenti affermazioni, precisando che ciò vale
per il materiale "non ritornato", e sollevando dubbi sulla ricevibilità
della questione in sede di complementi istruttori.
Quest'ultimo argomento non merita grandi
disquisizioni, l'(eventuale) assenza dall'incarto depositato di atti assunti
nell'ambito di uno specifico procedimento (e nell'esercizio della relativa
giurisdizione) è un'omissione che può toccare i diritti della difesa; quindi
sindacabile davanti al GIAR.
Nel caso in esame, se non è d'ausilio per il
chiarimento della situazione effettiva l'assenza di riferimenti contenuta nel
reclamo (e prima ancora nell'istanza), non lo è stato neppure il riferimento
fornito dal Procuratore generale nella decisione e nelle osservazioni. Infatti
a pagina 12 dell'elenco atti fornito a questo giudice sono elencati gli atti
del procedimento __________ e, "in fondo", è sì riportato un
ordine di perquisizione e sequestro presso la __________ (doc. 15
classificatore 19), ma senza alcuna indicazione di annessi. L'indicazione degli
annessi (cioè di quanto effettivamente sequestrato) non risulta neppure
dall'atto stesso. La situazione è stata poi parzialmente chiarita dalla
trasmissione (anche qui a richiesta di questo giudice) di una ulteriore copia
dell'elenco atti sulla quale figura una nota generica (incarti originali a
disposizione) che in quello precedentemente trasmesso figurava su altro foglio,
causa diversa impaginazione (cfr. doc. 9 e 14, inc. GIAR 520.2001.8).
Scorrendo l'elenco atti (sia quello dell'incarto
intestato a __________, sia quelli relativi ai correi __________ e __________),
sono stati individuati numerosi ordini di perquisizione e sequestro indirizzati
alla __________ e/o all'__________ (n. 15, 26, 28, 30, 35, 79, 85, 86, 87, 113,
114, 115, 116, 117, 122, classificatore 1) e in uno di questi, ma solo in uno,
figura una richiesta di sequestro dell'inc. __________: si tratta dell'ordine
di sequestro del 17 gennaio 2002 indirizzato all'__________ (doc. 116
classificatore 1). Dal verbale di sequestro (qui effettivamente annesso) si
evince l'acquisizione dell'incarto "__________". Nel contempo (sulla
base delle decisioni di dissequestro individuate nell'elenco atti: doc. 156 e
157, classificatore 2) non risulta che l'incarto in questione sia stato
dissequestrato e dovrebbe trovarsi negli "incarti originali" a
disposizione (il condizionale è dovuto al fatto che né gli incarti in
questione, né una lista, sono stati oggetto di trasmissione).
Da tutto quanto sopra consegue che per quanto è stato
possibile appurare l'incarto __________ __________ presso la __________ non è
stato oggetto di un ordine di sequestro e, quindi, non può dirsi "non a
disposizione" e non oggetto di deposito ai sensi dell'art. 196 CPP.
Mentre che l'incarto della __________ n. __________ dell’__________ è
(dovrebbe) annesso agli atti e messo a disposizione dell'accusato (e dei
correi) nell'ambito del deposito.
e)
Il terzo capitolo concerne (altri) atti che dovrebbero
esistere e che, a quanto par di comprendere, non sono assenti dall'incarto
benché acquisiti, ma proprio perché non acquisiti (atti concernenti le minacce
ricevute, incarto personale presso le risorse umane e la __________, gli e-mails
spediti e ricevuti in relazione ad altre persone interne all'amministrazione,
atti di un'inchiesta preliminare, tabulati telefonici, all'incarto presso un
legale, atti penali concernenti altre due persone, nonché i bollettini
parrocchiali di __________ dal 1998 al 2001; richieste da 13 a 21 del punto 1.4
del petitum).
Per quanto concerne i tabulati telefonici, si prende
atto che il reclamante chiede (nelle motivazioni del Reclamo: punto 5 ultimo
paragrafo) di essere autorizzato a produrre autonomamente i tabulati relativi
al (solo) 2000, dimostrando di fatto di poter procedere autonomamente (e non
spiegando perché non ha ritenuto di procedere in tal senso fino ad ora). Ora, a
prescindere da ogni considerazione circa la novità, rilevanza e pertinenza dei
tabulati in questione, nonché sull'art. 5 cpv. LSCPT e forme alternative di
acquisizione, va detto che per produrre tale documentazione (al Procuratore
pubblico o al giudice del merito), il reclamante non ha bisogno di alcuna
autorizzazione da parte di questo giudice: lo faccia.
La richiesta formulata nel petitum (comunque priva di
sufficiente motivazione) è da considerare priva d'oggetto.
Per quanto concerne le altre richieste occorre
constatare quanto segue:
Ø Come segnalato dall'inquirente, atti del procedimento
penale __________ e __________ sono già stati acquisiti (cfr. atti dell'inc. __________
in classatori 11 e 12) e che l'interpretazione giuridica di fatti (presunti
analoghi) concernenti terzi non è questione probatoria relativa all'istruttoria
nei confronti del reclamante (ai sensi degli artt. 193 e 196 CPP), bensì questione
di merito (applicazione del diritto materiale).
Ø Troppo generiche, quando non indiscriminate, le
richieste di acquisizione di tutti gli e-mails inviati e ricevuti a/da altri
funzionari (motivate unicamente con la necessità di osservare come in diversi
casi -quali? oggetto di imputazione?- i permessi erano rilasciati con il
beneplacito dei superiori) e degli interi incarti personali dell'accusato
presso le risorse umane e la __________ (il reclamante non spiega in che modo
tali incarti personali possano permettere di distinguere tra l'accettazione di
vantaggi e la corruzione passiva, più e meglio di quanto non già deducibile
dalla descrizione della funzione già agli atti - AI 186).
Ø In merito alla richiesta dei "preliminari
dell'inchiesta __________ " (così definita senza ulteriori dettagli
e/o riferimenti all'incarto), a prescindere dalla contraddizione sui motivi
della richiesta tra istanza e reclamo (là per chiarire l'estraneità del
reclamante dai "casi __________ " e "__________", qui per
dimostrare che l'attivazione non indipendente nel caso "__________"),
non si può non prendere atto del fatto che il magistrato inquirente dichiara
esplicitamente che nulla è imputato al reclamante in relazione ai due
personaggi menzionati (Decisione pag. 3 e Osservazioni pag. 5) e che per quanto
concerne la sua collaborazione con la polizia in relazione a tale caso ed a
quello __________ sono agli atti le dichiarazioni dei funzionari (di polizia)
in qualche modo interessati. Preso atto di quanto sopra e del fatto che agli
atti, su questa questione, sono presenti oltre ai verbali di almeno quattro
funzionari di polizia (VI testi 1, 2, 3, 4 in classatore 10), un rapporto
informativo del 30 gennaio 2001 ed alcuni e-mails tra l'accusato e la polizia
cantonale, tutti indicanti il ruolo dell'accusato nella vicenda (e di cui il
reclamante non fa neppure menzione nelle motivazioni) occorre anche qui
concludere che la richiesta di acquisire ulteriori elementi (i non meglio
definiti preliminari) dell'incarto definito "__________" non è né
comprensibile nell'oggetto né sufficientemente motivata (novità, rilevanza e
pertinenza per le successive conclusioni del magistrato inquirente) per
permettere seria analisi circa il suo accoglimento nell'ambito della procedura
di cui all'art. 196.
Ø Di contro, e per completezza dell'incarto così come
costituito, deve essere acquisito agli atti il verbale di __________ di cui
parla (senza indicare il riferimento istruttorio) il magistrato inquirente
(Osservazioni pag. 5 primo capoverso) che questo giudice non ha reperito
nell'indice prodotto (cfr. elenco contenuto classificatori con verbali, pag. 8
a 11 e 4, 5, 6, 7, 8, 9) nonostante dal VI 5 del classificatore 22 risulta in
modo evidente che un verbale __________ è stato effettuato la mattina del 12
settembre 2001 (cfr. atto citato, pag. 4). A questo proposito, il magistrato
inquirente (sempre dando seguito alle richieste di delucidazione da parte di
questo giudice) ha comunicato il recupero e l'acquisizione dei verbali di
interrogatorio dal procedimento contro __________ (doc.12, inc. GIAR
520.2001
) che dovranno, quindi, essere oggetto di nuovo deposito
contestualmente a quello che interesserà i complementi ammessi con la decisione
del 23 dicembre 2005.
Ø Da ultimo, risulta francamente assurda la richiesta di
edizione (perquisizione e sequestro?) di 4 (quattro !) anni di bollettini
parrocchiali (pubblicazioni che non risultano essere segrete o inaccessibili e
di cui le parrocchie conservano solitamente copie anche in ragione delle
capacità di conservazione e archiviazione dimostrate, per fortuna degli
storici, nei secoli) per dimostrare che un versamento anonimo é riconducibile
all'accusato e che questi abbia utilizzato una somma proveniente da tale __________.
Senza voler negare l'importanza della determinazione dei motivi (elemento di
fatto) a delinquere (art. 63 CP), e senza voler limitare la facoltà
dell'accusato di postulare che i motivi così determinati vengano considerati
onorevoli o determinati da situazione di dipendenza (art. 64 CP), è di
meridiana evidenza che l'acquisizione dei bollettini parrocchiali per un
periodo di 4 anni non è atta a dimostrare la provenienza di un versamento
anonimo (quindi verosimilmente registrato come tale), tantomeno la provenienza
dei fondi utilizzati dall'anonimo (neppure per ipotesi desumibile dalla
tempistica delle varie operazioni, visto che si chiede l'accertamento su di un
periodo di 4 anni).
f)
Per tutti i motivi esposti, sostanzialmente per
carenza di motivazione (sull'oggetto della richiesta, sulla fattispecie
imputata, sulla novità, pertinenza e rilevanza), ma anche, a seconda dei casi e
delle circostanze indicate, perché divenute prive d'oggetto, ovvero perché
risulta impossibilità materiale o non pertinenza e rilevanza per le successive
conclusioni del magistrato inquirente, le richieste di acquisizione atti
elencate al punto 1.4 del petitum sono respinte, con la sola eccezione del/dei
verbale/i __________ recentemente acquisiti agli atti.
6.3
interrogatorio
__________
Incomprensibile, se non nell'ottica della già
accennata mancanza di chiarezza (se si preferisce confusione) dell'intero
allegato di reclamo, la seconda richiesta (per tipologia, cfr. considerando 6
della presente) del punto 1.4. del petitum. Infatti, la richiesta di una nuova
audizione del reclamante è stata accolta dal Procuratore generale con la
decisione del 23 dicembre 2005 (cfr. pag. 7).
6.4
audizione
testi
a)
La terza tipologia di prova richiesta a titolo di
complemento istruttorio, concerne l'audizione di, salvo errore nella conta, 57
testi in contraddittorio.
A fondamento della richiesta il reclamante propone,
per ogni persona o gruppo di persone, una motivazione, rispettivamente fa
valere il diritto al contraddittorio che non avrebbe potuto esercitare durante
l'istruttoria.
Il magistrato inquirente ha respinto tutte le
richieste ritenendole prive di sufficiente motivazione, laddove non divenute
prive d'oggetto.
Va preliminarmente constatato che il reclamante ha
rinunciato (non menzionandole nel petitum del reclamo) a chiedere l'audizione
di alcune persone citate nell'istanza (__________).
In secondo luogo è pure opportuno constatare (come
segnalato dal magistrato inquirente) che il reclamante in sede di istanza aveva
asserito di rinunciare all'audizione dei testi chiamati a riferire circa le
(non) pressioni ricevute, qualora il magistrato avesse "ammesso"
(sic!) che pressioni non sono state esercitate (Istanza, pag. 11). Il
magistrato inquirente, già nella decisione impugnata ha affermato che le
pressioni sono "fatto che non è stato assolutamente contestato allo
stesso e di cui nessuno ha mai messo in dubbio"; sebbene la
formulazione sia poco scorrevole è evidente che l'unica deduzione possibile è
che tra i fatti imputati all'accusato non vi sono le pressioni nei confronti di
altri funzionari o di autorità. Ne consegue che tutte le audizioni richieste
all'unico scopo di accertare l'inesistenza di pressioni sono prive d'oggetto.
Si tratta delle seguenti richieste di audizione: __________
b)
Per altre richieste di audizione, le motivazioni sono
carenti (per non dire incomprensibili, come si evincerà da alcune frasi
riportate più sotto), non concernono i fatti imputati al reclamante, indicano
una relazione generica (a volte giuridica e non fattuale) con le imputazioni,
si limitano a asserire apoditticamente la necessità di precisare la deposizione
e, per tutti questi motivi non permettono decisione con cognizione di causa
sulla novità, rilevanza e pertinenza nel chiarimento del fatti imputati
all'accusato reclamante ai fini delle successive decisioni del magistrato
inquirente. Significativo, a questo proposito, anche il fatto che nelle
motivazioni non esiste un solo riferimento a documenti, verbali o altri atti
istruttori.
Trattasi delle richieste di audizione inerenti __________
("spiegare anche questioni mai emerse nel rilascio dei permessi non
poco delicate", "come sia possibile che un frontaliere di __________
si rechi su un'alpe della valle __________ quotidianamente", "delimitare
in particolare il reato di accettazione di doni -come detto più sopra,
reato non ripreso nella comunicazione di deposito atti : n.d.r.- da quello
di corruzione"), __________ ("precisare alcuni punti del
verbale", "ammettere che l'accusato si era rivolto a lui per
verificare la possibilità di lavorare presso il servizio ricorsi, nonché per
altri casi"), __________ (idem), __________ (spiegare decine di
casi "analoghi a quelli della signora __________ "), __________
("ammissione che almeno tre permessi sono stati rilasciati illegalmente"),
__________ ("serve per alcune precisazioni della sua deposizione",
"i rapporti per la richiesta di collaborazione erano lungi nel caso __________
erano ben più stretti", sic!), __________ ("vanno precisati i
suoi inutili commenti soggettivi"), __________ ("per completazione
verbale", mancando la parte finale discussa a voce), __________
("spiegherà molte (ma molte!) cose", "casi analoghi",
"disparità di trattamento"), __________ e __________ (idem),
__________ ("spiegherà alcune sue frasi"), __________ ("questo
personaggio chiede di essere interrogato, di chiedere l'edizione atti presso
l'avvocato", "dimostrare l'estraneità del prevenuto a questo
caso", si rileva che lo stesso inquirente la afferma: cfr. Decisione,
pag. 6).
Va anche detto che, per alcune delle persone indicate,
le motivazioni sembrano (il condizionale è d'obbligo viste le difficoltà di
comprensione del senso di alcune frasi) indicare l'esistenza di comportamenti
illeciti a loro imputabili; ora, a prescindere dal fatto che se il reclamante è
a conoscenza di fatti illeciti non ha che da segnalare in modo preciso quanto
di sua conoscenza all'autorità preposta al perseguimento penale, non si
comprende in che modo l'audizione di tali persone (che verosimilmente non
potrebbero essere sentite in qualità di testi) possa costituire mezzo di prova
in relazione ai fatti a lui imputati.
c)
Per un terzo gruppo di persone indicate nel petitum
quali testi da sentire si rileva che nelle motivazioni del reclamo (punto 5) o
non sono menzionate (__________) oppure sono menzionate nel commento relativo
ad altri testi richiesti senza indicazione precisa della richiesta di una loro
audizione e tantomeno dei motivi di questa (__________e __________: "questo
personaggio (__________: n.d.r.) chiede di essere interrogato, di
chiedere l'edizione presso l'__________, nonché tale signor __________,
sic!).
d)
A prima vista più attinenti all'oggetto dell'inchiesta
la richiesta di audizione di __________, __________ (legale della __________).
Tuttavia, anche per queste richieste, in parte per l'assenza di indicazioni
circa i fatti e gli atti di inchiesta (che, lo si ripete, non è compito di
questo ufficio andare ricostruire - magari ipotizzando posizioni altrui -
scartabellando scatoloni di verbali e atti istruttori per ritrovare riferimenti
utili alla comprensione/interpretazione delle dichiarazioni delle parti), le
motivazioni sono confuse, generiche e, quindi, insufficienti per l'emanazione
di un giudizio con cognizione di causa circa l'utilità della prova proposta.
Ciò, a maggior ragione quando un'audizione è già stata effettuata (magari con prospettazione
della versione dell'accusato - cfr. per es. VI 2, 4 in classificatore 10 - o
con l'assenso dell'accusato stesso e del suo difensore - cfr. VI 13 in
classificatore 10; testi __________), quando servirebbe a dimostrare che un
reato (non imputato: cfr. promozione ed estensioni dell'accusa, nonché
comunicazione di deposito degli atti, che non menzionano la truffa) non c'è
stato (teste __________), quando si chiedono precisazioni generiche (e avanzate
solo in sede di reclamo, quindi irricevibili già per questo motivo) in
relazione ad affermazioni presunte ma non agli atti (__________) o quando si
chiedono accertamenti in merito a fatti (accesso al sistema informatico) senza
dire se tale accesso è stato in qualche modo imputato (__________).
e)
Da ultimo (e ritenuto che sulla richiesta di audizione
di __________ si dirà in seguito), occorre esprimersi sulla richiesta di
audizione di dodici persone (le ultime dodici del punto 1.4 del petitum) definite
dal reclamante "i casi" (Istanza, pag. 12; Reclamo, pag. 22).
Dovrebbe trattarsi di persone il cui "caso"
è tra quelli contestati/imputati a __________, dato che il nome di alcuni è
indicato nell'elenco atti come oggetto d'interrogatorio dell'accusato (cfr.
elenco atti pag. 8 e 9), quello di altri emerge comunque da alcuni verbali
sempre dell'accusato (VI 5 e 6 settembre 2001), e che lo stesso inquirente,
nella decisione impugnata, lo lascia intendere (Decisione, pag. 7).
La richiesta è motivata dal reclamante con l'esigenza
di "precisazioni e contraddittori", in particolare con le
cifre effettivamente pagate agli intermediari (Decisione, pag. 12; Reclamo,
pag. 22) con, ovviamente in sede di reclamo, contestazione dell'argomento posto
alla base della decisione negativa del magistrato inquirente: assenza di
rapporti diretti.
Ora, l'argomento del Procuratore pubblico circa
l'assenza di rapporti diretti tra accusato e le persone indicate (rapporto
contestato ma non smentito dal reclamante) potrebbe anche non essere
sufficiente a giustificare il rifiuto della prova se il reclamante avesse,
nell'istanza e/o in sede di reclamo meglio definito fatti e circostanze che
intende accertare e soprattutto il loro nesso con i fatti oggetto di
imputazione e la rilevanza per le successive decisioni del magistrato
inquirente. Infatti, la finalità di "precisazione" è troppo
generica (e peraltro neppure si comprende a cosa riferita visto che in base
all'elenco atti prodotto per alcune di queste persone non risulta neppure
l'esistenza di precedente verbalizzazione: __________, come confermato dai doc.
10.
e 12 dell'inc. GIAR 520.2001.8), il fatto che l'accusato non abbia mai
chiesto dei soldi a loro non sembra oggetto di contestazione (vista
l'affermazione dell'inquirente circa l'assenza assoluta di contatti diretti) e
la determinazione di quanto eventualmente versato agli intermediari non pare
atta a determinare quanto gli intermediari hanno riversato all'accusato.
f)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il
reclamo contro il rifiuto di audizione dei testi indicati al punto 1.4. del petitum
deve essere respinto per carenza (quando non incomprensibilità) della
motivazione quo all'oggetto specifico della prova, nonché alla sua novità,
rilevanza e pertinenza ai sensi della giurisprudenza sviluppata in materia
probatoria e richiamati al considerando 2.c) (nonché 1) della presente
decisione.
6.5
contraddittorio
Le richieste di audizione sono motivate anche con la
necessità di garantire il diritto al contraddittorio. La questione, concerne il principio dell'equo processo,
rispettivamente della validità della prova ed è teoricamente preliminare a
quella della novità, rilevanza e pertinenza delle prove proposte/richieste. Il
fatto che la questione, che concerne solo una parte dei testi indicati (quelli
già sentiti), venga trattata solo dopo la disamina della novità, pertinenza e
rilevanza delle audizioni richieste non implica sovvertimento del rapporto di
priorità, bensì motivi di economia di giudizio che risulteranno evidenti nel
seguito del considerando.
Detto che per la Corte europea e per il Tribunale
federale la garanzia del contraddittorio contenuta nell'art. 6 cifra 3 lett. d)
della CEDU deve essere rispettata almeno una volta nell'ambito del procedimento
(quindi anche solo al dibattimento: cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
2000, n. 1247/48 e citazioni), questo ufficio ha già avuto modo di precisare
che:
"3.
a)
L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio,
diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare
all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt.
57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).
Questi diritti possono anche essere oggetto di
limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o
contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al
contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di partecipare all'amministrazione delle
prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e
testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un
"processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3
lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;
DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di
procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di
limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può
giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase
istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il
GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34)."
(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1)
Nel
caso in esame (ribadito che non per tutte le persone menzionate nel petitum del
reclamo è stata individuata [tantomeno indicata dal reclamante] una verbalizzazione,
col che la verifica del rispetto del principio del contraddittorio deve essere
limitata a coloro che sono già stati sentiti), risulta che tutti i testi
sentiti dal magistrato inquirente, lo sono stati senza la presenza
dell'accusato o del difensore. Nel contempo, non emerge in modo manifesto
dall'incarto che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è
alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato alla
partecipazione (DTF105 Ia 396), salvo forse per le audizioni di cui ai VI 13 e
15.
del classificatore n. 10. Sulla questione il magistrato inquirente è silente
sia nella decisione che nelle osservazioni.
Ne
consegue che il rifiuto del contraddittorio, con i testi indicati nel reclamo e
già oggetto di audizione da parte del magistrato, non è motivato.
Su
questo punto la decisione deve essere annullata con invito al magistrato
inquirente a nuovamente pronunciarsi con debita motivazione.
6.6
__________
a)
La richiesta di audizione di __________ merita una
discussione specifica. Infatti, il reclamante ha chiesto, sia con l'istanza che
con il reclamo, l'annullamento di tutti i verbali effettuati e nuova audizione
in relazione a non meglio precisati permessi inventati, minacce ai funzionari,
prassi circa l'informazione a terzi e insabbiamenti, nonché su questioni
relative al potenziamento del __________ (Istanza, pag. 4).
b)
Ai fini di una nuova audizione di __________, in caso
di annullamento dei verbali già resi, le motivazioni addotte avrebbero anche
potuto essere ritenute sufficienti (se non addirittura superflue) visto che
l'esigenza di audizione poteva essere desunta dal semplice fatto che il teste è
stato sentito ben ventinove volte (cfr. indice pag. 10, classificatori 7, 8,
9). Non così, invece, nel caso in cui i verbali non sono considerati nulli, né
annullati. Infatti, le motivazioni addotte sono (anche qui) generiche e solo
teoricamente connesse con i fatti oggetto dell'inchiesta nei confronti del
reclamante che omette peraltro di indicare per rapporto a quali fatti (ed in
quali interrogatori) egli abbia già sollevato le questioni indicate ed anche di
semplicemente affermare che nei ventinove verbali resi il teste non si sia mai
espresso su queste questioni (permettendo così al magistrato inquirente di
meglio valutare la richiesta e motivare la decisione), così come di indicare (o
rinviare all'indicazione eventualmente già fornita) quali sono i casi "ben
noti allo stesso __________ " dai quali l'accusato reclamante avrebbe
tratto spunto, rispettivamente quali sono i permessi inventati e le direttive
sull'informazione a terzi di cui parla.
c)
Ancora una volta sembra che il reclamante, più che
chiedere un complemento istruttorio (una specifica prova per determinare o
chiarire un fatto rilevante ai fini delle successive decisioni del magistrato
inquirente), chieda il riesame dettagliato dell'intera inchiesta affinché il
GIAR si sostituisca al Procuratore pubblico (partendo dalle generiche
considerazioni del reclamante) nella determinazione di quanto utile per una
miglior comprensione dei fatti e per la sussunzione al diritto, ciò che non è
nelle competenze di questo ufficio.
Di conseguenza, anche la motivazione per una nuova
audizione di __________ è priva di sufficiente motivazione e deve essere
respinta.
d)
Nel contempo, e nella misura in cui la nuova audizione
è chiesta ai fini del rispetto del diritto al contraddittorio, occorre anche
qui constatare che è la decisione del magistrato inquirente ad essere priva di
motivazione, per gli stessi motivi indicati al considerando 6.4. Si impone,
pertanto, la stessa conclusione di rinvio al Procuratore generale per nuova
decisione debitamente motivata.
7.
Con la richiesta di cui al punto 1.5 del petitum, il
reclamante chiede che venga fatto ordine al Procuratore generale di consegnare
alla difesa tutti i verbali, concernenti il procedimento penale, su supporto
informatico.
Premesso che la richiesta non concerne un nuovo o
ulteriore mezzo di prova da assumere ai sensi dell'art. 196 CPP e che, di
regola, i verbali (perché solo questi sono menzionati nel petitum,
esplicitamente richiesto con il doc. 3 inc. GIAR 520.2001.8) quale mezzo di
prova è quello cartaceo e firmato dalle parti (anche in caso di utilizzo dei
mezzi di registrazione: cfr. artt. 115 e 116 CPP) con garanzia dei diritti
della difesa (in materia di accesso agli atti) mediante la presa di conoscenza
e la ricezione di copie non necessariamente su supporto informatico (che
peraltro non recherebbero le firme), si deve constatare tardività del reclamo
in quanto richiesta analoga era già stata evasa (come segnalato dal magistrato
inquirente nella decisione) con scritto del 2 novembre 2005 (AI 214), non
impugnato.
8.
In conclusione, ed alla luce di tutto quanto esposto
nei considerandi che precedono, il reclamo nella misura in cui è diretto contro
il rifiuto di annullamento e/o constatazione di nullità dei verbali
dell'accusato (petitum 1.2) e di quelli del teste __________ (petitum 1.3) è
respinto; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di messa a
disposizione di tutti i verbali su supporto informatico (petitum 1.5) è irricevibile
già perché tardivo; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di
assunzione di prove è accolto (per adesione di fatto da parte dello stesso
Procuratore generale) limitatamente a una delle prove richieste (acquisizione e
messa a disposizione del/dei verbale/i __________ del 12 settembre 2001) e
respinto per tutte le altre, fondamentalmente per carenza di motivazione; da
ultimo, per quanto concerne la richiesta di contraddittorio (limitatamente ai
testi già assunti nel corso dell'istruttoria), la stessa é rinviata al
magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.
Alla presente decisione, definitiva a livello
cantonale, è giustificato applicare una tassa di giustizia non lontana dal
massimo previsto dalla LTG (art. 39 lett. f) in ragione del numero e
dell'entità delle questioni sottoposte a giudizio nonché della cripticità
nonché delle carenze materiali e sostanziali dell'esposto ricorsuale del
reclamante, comunque assistito da un legale.
Tasse e spese seguono la soccombenza e vengono quindi
poste a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante nella misura di
¾, ritenuto che __________ aderendo al reclamo limitatamente alla questione del
contraddittorio può esserne esentato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt
251, 253, 254, 315 vCP, 317 e 320 CP, 1ss, 57ss, 58, 61, 62, 113ss, 119, 157ss,
159, 188, 189, 193, 196, 280ss, 284 e contrario CPP,
decide
1.
Le
richieste di cui ai punti 1.2, 1.3 del reclamo sono respinte.
2.
La
richiesta di cui al punto 1.5 del reclamo è irricevibile in quanto tardiva.
3.
Le
richieste di assunzione di prove (documenti, interrogatori) di cui al punto 1.4
del reclamo sono respinte, come meglio precisato nei considerandi 6 e 8, con
la sola eccezione dell'acquisizione agli atti del/dei verbale/i __________.
§. Il
magistrato inquirente, avendo già provveduto, in corso di procedura di reclamo,
alla acquisizione dei verbali __________, provvederà a metterli a disposizione
nel rispetto dell'art. 196 CPP.
4.
La
richiesta di nuova audizione dei testi elencati al punto 1.4 del petitum a
garanzia del principio del contraddittorio è rinviata (limitatamente a quelli
già oggetto di una verbalizzazione) al magistrato inquirente per nuova
decisione debitamente motivata.
5.
La
tassa di giustizia, fissata in FRS 4'000.-, e le spese di FRS 380.- sono poste
a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante per gli altri ¾.
Non si assegnano ripetibili.
6.
La
presente decisione è definitiva, a livello cantonale.
7.
Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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