Lexipedia

Decisione

INC.2001.52008

Prove

11 aprile 2006Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell'ambito di precedente decisione (14 novembre 2005,

GIAR 520.2001.7) si è già avuto modo di ricordare, in relazione ai fatti alla

base del procedimento, che:

"1.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento

penale i cui tratti essenziali (fatti e diritto) possono essere riassunti con

riferimento a precedenti decisioni di questo ufficio:

"A.

__________, __________, è stato tratto in arresto lo

scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua

competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25

settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è

stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della

promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e

violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già

in decisione 15 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).

B.

Se __________, ancora in occasione della prima istanza

di libertà provvisoria, respingeva ogni addebito, ammettendo unicamente di

avere trattato con occhio benevolo degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata

__________ allo scopo di ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili

per la sua attività professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid.

B p. 2), a partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha

iniziato ad ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In

seguito, l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli

sarebbe intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti

riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre

emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la

falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale

MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10)."

(GIAR 21 dicembre 2001, 520.2001.7)

Il 12 ottobre 2005, l'accusa nei confronti di __________

è stata estesa al reato di cui all'art. 253 CP (AI 206). Lo stesso giorno, il

Procuratore pubblico generale ha comunicato il deposito degli atti del

procedimento (AI 207).

2.

Per quanto concerne l'istruttoria, e per quanto qui può

interessare, scorrendo l'indice degli atti contenuto nell'incarto MP, si può

rilevare che dopo il 31 dicembre 2002 non risultano più audizioni di testi e il

qui reclamante è stato sentito una volta da un Procuratore pubblico "coadiuvante

il Procuratore Generale Bruno Balestra ex art. 54a LOG", alla presenza

del difensore (Verbale 20 febbraio 2004, V48).

Sempre per il periodo indicato, non risultano

particolari atti istruttori (per quanto ricostruibile sulla base dell'inc. MP __________

e ritenuto che per i coaccusati sembrerebbero essere stati aperti incarti

separati - cfr. AI 207), ma vi è un certo volume di corrispondenza fino alla

notifica del presente reclamo per osservazioni, anche tra il legale del

reclamante ed il Procuratore pubblico generale (cfr. AI da 178 a 208 classatore

2 inc. MP __________)."

Va detto, per completezza, che la decisione menzionata

respingeva la richiesta di __________ volta all'annullamento della

comunicazione di deposito degli atti per, sostanzialmente, incompatibilità della

funzione di Procuratore generale con quella di magistrato inquirente e pubblica

accusa. Il reclamo sollevava pure la questione della violazione del principio

di celerità, rispettivamente il fatto che la recente estensione dell'accusa (AI

206) non fosse ancora "cresciuta in giudicato".

B.

Con scritto del 18 novembre 2005 (doc. 8, inc. GIAR

520.2001.8), __________ ha formulato una serie di richieste al magistrato

inquirente (messa a disposizione di verbali in via informatizzata, annullamento

di verbali, altri atti da stralciare ed annullare, atti da richiamare,

audizione testi, verbalizzazioni e contraddittori, nonché diverse altre di

vario genere), segnalando anche la mancanza di riferimento su taluni atti,

ovvero la mancanza di atti o riscontri in merito a taluni (pretesi) passi

procedurali. Si veda, per una più chiara comprensione della

"Istanza", il documento stesso, impossibile da riassumere.

Con decisione del 23 dicembre 2005 (doc. 2, inc. GIAR

520.2001.8), il Procuratore generale ha accolto la richiesta di ulteriore

interrogatorio dell'accusato stesso, e quelle di acquisizione agli atti dei

protocolli dei test psicologici e di duplicazione della documentazione

informatica sequestrata. Nel contempo ha respinto tutte le altre richieste di

complementi istruttori (acquisizione di documentazione e altri mezzi di prova,

nonché audizione di testi e esperimento del contraddittorio). Le richieste

definite dal magistrato quali "censure diverse" sono state evase

(negativamente) con riferimento a scritti precedenti, all'infondatezza della

censura, alla loro illogicità ed assurdità, all'assenza di senso, nonché alla

completezza dell'incarto.

Anche qui è impossibile riassumere meglio il contenuto

della decisione senza riprenderlo per esteso; pertanto, per miglior comprensione

si rinvia alla stessa (n. 225, classificatore non numerato).

C.

Con reclamo del 9 gennaio 2006 (doc. 1, inc. GIAR

520.2001.8), __________ ha impugnato la decisione del 23 dicembre 2005. La

genericità delle conclusioni, che ne limitava la comprensione, ha imposto di

assegnare un termine per emendare il reclamo mediante indicazione delle precise

richieste che si intendevano formulare (doc. 3, inc. GIAR 520.2001.8).

L'esposto completato, prodotto il 16/17 gennaio 2006

(doc. 4, inc. GIAR 520.2001.8), chiede innanzitutto che venga accertato che le

condizioni di detenzione alle quali è stato sottoposto __________ non fossero

rispettose dei criteri della __________ e del Tribunale federale, con

conseguente annullamento, ex artt. 113 e 119 CPP, di tutti gli atti acquisiti

durante tale detenzione (petitum punto 1.2). Inoltre, è chiesto l'annullamento

di tutti i verbali di __________ per violazione dell'art. 142 CPP (petitum,

punto 1.3), l'accoglimento di tutta una serie di mezzi di prova elencati (petitum,

1.4) e, da ultimo, la consegna di tutti i verbali d'inchiesta su supporto

informatico (petitum 1.5).

Delle motivazioni relative alle singole richieste si

dirà nei considerandi di merito, laddove necessario.

D.

Con osservazioni del 27 gennaio 2006 (doc. 7, inc.

520.2001.8), il Procuratore generale ribadisce che i verbali resi dall'accusato

mentre si trovava in carcere non sono annullabili, non essendo date le

condizioni di cui agli artt. 113 e 119 CPP. Analogamente, e sempre per il

magistrato inquirente, non sono nulli i verbali del teste __________ che non ha

ruolo di perito giudiziario.

Per quanto concerne le prove da acquisire, il

Procuratore generale sostiene irricevibilità per carenza di fondamento (e,

comunque, di motivazione nelle finalità del complemento istruttorio) degli atti

che il reclamante pretende esistenti (e assunti) ma non elencati/acquisiti

all'incarto, rispettivamente acquisiti ma non messi a disposizione. Quanto alle

altre prove richieste, l'inquirente propugna il respingimento del reclamo per

carenza di indicazioni circa l'utilità, la pertinenza e la rilevanza delle

stesse e si esprime brevemente in merito ad ognuna.

E.

Il coaccusato __________ (doc. 6, inc. GIAR

520.2001.8), si associa (invero senza particolari indicazioni) alle richieste

di assunzione di taluni testi in contraddittorio ed a quella di ricevere i

verbali su supporto informatico.

F.

Per completezza, è opportuno segnalare che prima di

redigere la presente decisione, questo giudice ha ritenuto di dover verificare,

chiedendo indicazioni e/o conferme al Ministero pubblico, l'esistenza (agli

atti) di determinati mezzi di prova (verbali di alcune persone, documenti

sequestrati, estensioni dell'accusa) la cui esistenza/inesistenza non emergeva

in modo chiaro dall'elenco atti trasmesso (doc. da 9 a 15, inc. GIAR

520.2001.8).

Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti

si dirà se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

Considerandi

1.

Il reclamo, tempestivamente presentato dall'accusato e

destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.

Quanto alla ricevibilità nel merito, visto il numero

di richieste (non tutte relative all'assunzione di nuove/ulteriori prove) oggetto

dell'istanza, della decisione e del reclamo, si dirà nei considerandi che

seguono.

E' comunque opportuno sottolineare, già a questo

stadio, che il GIAR non è autorità di vigilanza, in senso lato, in relazione

alla conduzione dell'istruttoria (la cui direzione compete al solo Procuratore

pubblico - art. 193 CPP), tantomeno compete a questo ufficio sostituirsi al

magistrato inquirente in questioni di mera opportunità.

Compito di questo ufficio è quello di verificare (di

regola su reclamo) la legalità e l'adeguatezza dei provvedimenti istruttori

emanati dal magistrato inquirente (rispettivamente le omissioni) nella fase predibattimentale

(allorquando il reclamo non sia escluso dalla legge e/o previsto ad altra

autorità) con particolare riferimento ai diritti delle parti (Messaggio CdS 20

marzo 1991, n. 3163 A, pag. 14).

2.

a)

Ancora a titolo per così dire preliminare, va rilevato che parte delle

richieste respinte (e oggetto di reclamo) riguardano non tanto complementi

istruttori, bensì l’estromissione di atti dall'incarto. Occorre pertanto

richiamare i principi applicabili ad ognuna delle due tipologie di richiesta.

b)

Per quanto concerne l'estromissione, questo ufficio ha già avuto modo

di affermare che:

"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un

atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità

per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione

delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non

siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza

GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più

dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove

nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove

l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con

il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"

(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)

Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art.

113.

cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova

in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto

con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117

Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta"

della prova (legalità formale e amministrazione della prova). In particolare

per ciò che riguarda la seconda limitazione, va detto che talune norme

regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro violazione: è il caso

dell’art. 119 CPP, relativo al divieto di mezzi coercitivi nell’interrogatorio

dell’accusato, che prevede la nullità di deposizioni ottenute in deroga a

questo divieto (ibid., cpv. 2). Quando ciò non avviene, la dottrina esige che

si analizzi la norma violata e si stabilisca se essa rappresenti una

prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità: per la dottrina

dominante, la prova in questione può essere validamente utilizzata se sarebbe

potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma violata (v. Schmid, Strafprozessrecht,

2.

A., Zürich 1993, margin. 608, con rinvii). In caso contrario, la norma

violata rappresenta un requisito di validità della prova assunta (caso

scolastico, l’audizione di un teste senza preventivo richiamo dell’eventuale

diritto di rifiutare la testimonianza, v. Schmid ibid.). Schmid medesimo

propone di esaminare se la norma violata intenda proteggere degli interessi

dell’accusato (o di terzi) di portata tale da esigere la nullità di tutto

quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc. cit., margin. 609). Il

codice di rito ticinese si rifà proprio a questo principio; l’art. 113 cpv. 1

recita infatti: “Non hanno valore le prove conseguite illecitamente, salvo i

casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione”.

c)

Per quanto concerne le richieste di assunzione di

ulteriori prove nella fase predibattimentale:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,

sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3

novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.

GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre

mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4

Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I

49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial”

ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington

1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato

inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a

considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach

seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato

può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage

nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich

hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con

rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii

a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten

Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice

del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert,

loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v.

decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a

permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere

l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se

pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt.

196.

cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza,

invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del

giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro

applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV

85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss).

Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca

allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art.

60.

CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che,

di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase

istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale

ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no.

205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase

dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

3.

Il reclamante chiede, in applicazione degli artt. 113

e 119 CPP e previa constatazione dell'illegalità delle condizioni di detenzione

cui è stato sottoposto, l'annullamento di "tutti gli atti acquisiti

durante la detenzione" (petitum 1.2).

Dopo una premessa sulla ricevibilità della richiesta

in sede di deposito atti, invero incomprensibile e priva di riferimenti

specifici alle menzionate "altre procedure" (Reclamo, pag. 2),

il reclamante sostiene illegalità della detenzione nelle celle di __________ e

nelle pretoriali di __________ (illegalità, a suo dire, ammessa dallo stesso

PG, dal Tribunale federale, dal Tribunale penale federale, dalla CRP e dalla

CPT) con particolare riferimento, ma non solo, alla non concessione dell'ora

d'aria (Reclamo pag. 2, 3), con conseguente violazione delle regole minime

stabilite dalla CPT, dalla CEDU e dal TF che giustificano, sempre a suo dire,

l'annullamento di verbali ed atti istruttori, in quanto ottenuti con pressioni

psicologiche (Reclamo, pag. 6). Infatti, sempre a dire del reclamante, il regime

carcerario è stato imposto dal magistrato inquirente, come dimostrano i divieti

di accesso ai media settimanali, quello di portare l'orologio e la fede,

rispettivamente di incontrare i figli per oltre tre mesi (Reclamo pag. 6).

4.

a)

Giusta gli artt. 280 e 281 CPP, il reclamo a questo

ufficio è dato contro tutti gli atti (entro 10 giorni) e le omissioni (fintanto

che dura) del Procuratore pubblico. Da queste norme discende che la richiesta

di accertamento dell'illegalità della detenzione o delle modalità della stessa,

a quasi quattro anni dalla sua cessazione è irricevibile in questa sede (se del

caso deve essere oggetto di una azione in responsabilità dello Stato e/o dei

suoi agenti).

Infatti, sebbene questo ufficio abbia già avuto modo

di trattare la tematica delle condizioni di detenzione presso le strutture

messe a disposizione dall'autorità politica/amministrativa quale carcere

giudiziario, rispettivamente circa le restrizioni ammesse dalle norme

applicabili e dalla giurisprudenza federale (DTF 95 I 45; DTF 101 Ia 46; DTF

118.

Ia 64;DTF 122 II 299; DTF 122 I 222; 124 I 203), ciò è avvenuto unicamente

nell'ambito di reclami concernenti istanze di messa in libertà provvisoria,

rispettivamente di reclami contro il rifiuto di trasferimento al PCT (GIAR 5 luglio

2000, 1002.1998.9; GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.2), o di reclami contro

determinate e specifiche restrizioni imposte dal magistrato inquirente per

ragioni d'inchiesta (GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5) e con la precisazione

che, di principio e laddove non dettate da specifiche ragioni d'inchiesta,

questioni attinenti l'attuazione pratica della carcerazione sono di competenza

dell'autorità amministrativa (GIAR 11 febbraio 1993, 17.1993.2; GIAR 24 luglio

2002, 54.2002.2).

Da quanto sopra consegue che la richiesta di

accertamento dell'illegalità delle modalità di detenzione è, in sé, irricevibile.

Nulla cambia a questa conclusione il fatto che la CRP abbia ritenuto che il

trasferimento dalle pretoriali al PCT, rispettivamente la scarcerazione, non

rendano privo d'oggetto un reclamo relativo alle modalità/condizioni di

detenzione (CRP 19 agosto 2002, 60.2001.00313) presentato durante la

carcerazione stessa (si veda anche, per analogia, CRP 22 novembre

2002,60.2002.300, cons. 1.2).

b)

Con riferimento alle stesse norme del CPP citate al

considerando precedente, il reclamo deve essere dichiarato tardivo laddove

chiede l'annullamento (quindi motivi di annullabilità) degli atti d'inchiesta

acquisiti durante il periodo di carcerazione, ritenuta illegale. Solo motivi di

nullità, questione che sfugge all'apprezzamento del giudice circa la

proporzionalità, possono essere qui considerati.

Nel caso in esame, l'unico motivo di nullità invocato

è quello di cui all'art. 119 cpv. 2 CPP che concerne le sole deposizioni (i

verbali). Pertanto, nella misura in cui è rivolta contro altri atti istruttori,

la richiesta di constatazione di nullità è irricevibile (e comunque carente

nella motivazione).

c)

Se è fuori dubbio che le modalità di esecuzione di un

interrogatorio, comprese quelle che lo "circondano", possono

assurgere a motivo di nullità del verbale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 (cfr.

Assise criminali Lugano 13 maggio 2005, __________, pag. 33; Assise criminali Locarno

4.

dicembre 1973, citata in N. Salvioni, Codice di Procedura Penale annotato,

1999, ad art. 119) non è altrettanto certo che le modalità di esecuzione della

detenzione in generale, rispettivamente la violazione dei dettami della CEDU e

costituzionali in materia (come lo è la "negazione del passeggio

giornaliero o perlomeno surrogato dello stesso", CRP 19 agosto 2002, __________)

siano automaticamente causa di nullità dei verbali resi durante il relativo

periodo di detenzione in quanto pregiudicanti (appunto automaticamente) la

"libertà di decisione e manifestazione della volontà dell'indiziato o

accusato" (art. 119 cpv. 1 CPP).

I due casi citati sopra concernono singoli

interrogatori avvenuti in circostanze particolari senza che la persona

interrogata potesse in qualche modo sottrarvisi (interrogatorio di 17 ore

ininterrotte, primo interrogatorio dopo traduzione forzata). In altri casi,

concernenti più specificamente le condizioni di detenzione presso le carceri pretorili

e l'ora d'aria, questo ufficio ha già avuto modo di affermare che:

innegabile che le condizioni di detenzione nelle carceri pretoriali siano dure,

ciò è, comunque, dovuto più alla condizione di isolamento/segregazione del

detenuto in quel luogo che non a fattori quali la fatiscenza delle strutture

(relativa), l'assenza (parziale o totale) di luce naturale durante il giorno,

il rumore notturno conseguente agli spostamenti delle pattuglie di polizia

(disturbo sopportato anche da persone non detenute ) o l'assenza di ore d'aria

(a giudizio di chi scrive sindacabile davanti all'autorità amministrativa). La

situazione delle carceri pretoriali non è tale da permettere di definire, in

modo automatico, disumano o degradante ogni detenzione in queste strutture

(vedi anche sentenza GIAR 28 settembre 2001, citata, cons. 4. B.).

Ciò sia detto senza voler minimizzare la situazione

oggettiva delle pretoriali ed il loro influsso sulla situazione del detenuto,

nota all'autorità politica (non solo per

le critiche espresse a suo tempo dal CPT a seguito di

alcune visite) che ha provveduto a dare il via ai lavori di costruzione di un

nuovo carcere giudiziario che dovrebbe permettere di ovviare, almeno in parte,

ai disagi oggettivi derivanti dalle strutture, e ad alcune restrizioni imposte

dalle circostanze di fatto presso le carceri pretoriali.

In ogni caso, questo ufficio ha sempre tenuto conto di

questa situazione allorquando, chiamato a pronunciarsi sulla permanenza presso

le carceri pretoriali, ne verifica la legittimità per rapporto alla durata ed

ai concreti bisogni dell'istruzione, secondo criteri di proporzionalità sempre

più stretti in conseguenza al trascorrere del tempo (cfr. la giurisprudenza

citata al considerando 2. della presente decisione)."

(GIAR 24 luglio 2002, 54.2002.3)

E, per quanto concerne limitazioni della libertà di

movimento imposte dopo il trasferimento al __________, dichiarate vessatorie

dal reclamante (Reclamo, pag. 6):

"il

fatto che una persona in detenzione preventiva debba rimanere in cella per la

maggior parte del tempo non appare, in sé, una costrizione particolare ed

ulteriore per rapporto all'inevitabile conseguenza della misura dell'arresto;

non esiste un diritto a circolare liberamente per lo stabilimento carcerario

(fatta salva la garanzia di un periodo d'aria giornaliero), così come non

esiste un diritto ad intrattenere relazioni con altri detenuti (Donatsch/Schmid,

Kommentar zur Stpo des Kantons Zürich, nos. 10, 11, 43, 44 ad art. 71; DTF 122

II 299);

le persone in stato di detenzione preventiva, di

principio, sono assegnate alla sezione del penitenziario denominata carcere

giudiziario cantonale, di cui le carceri pretoriali sono delle sezioni (art. 4

cpv. 1 lett a. LEPMS), ospitati in celle individuali e separati dai detenuti in

espiazione di pena (art. 40 cpv. 3 REPMS; art. 48 PPF); la permanenza in cella

è la norma e la garanzia della libertà personale, nella forma della libertà di

movimento, è rispettata quando al detenuto è garantito un periodo giornaliero

d'aria e di movimento fuori dalla cella (CRP 19 agosto 2002 in re S.; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, nos. 2410 a 2412);

in virtù dei principi e delle disposizioni di legge

esposti nei paragrafi precedenti, nel caso specifico il fatto di dover rimanere

la maggior parte del tempo in cella e di non avere contatti giornalieri con

altri detenuti, non costituisce limitazione della libertà personale che va

oltre le normali conseguenze della detenzione preventiva (legale), né

costituisce una forma di isolamento/segregazione;"

(GIAR 26 settembre 2002, 54.2002.5; confermata dal TF

il 24 febbraio 2003: DTF 1P.25/2003)

Né la CRP né il TF hanno mai stabilito un automatismo

tra le condizioni di detenzione, eventualmente illegali, e la nullità dei

verbali (o altri atti d'istruzione/inchiesta) effettuati nel periodo

corrispondente (cfr. CRP 19 agosto 2002 già citata, nonché le stesse sentenze

citate dal reclamante alle pagine 3 ss. del reclamo; si veda anche J. Bénédict,

La sort des preuves illégales dans le procès pénal, tesi, Losanna 1994, pag.

107.

ss., pag 110 in particolare).

Quanto al TpF ed alla sua sentenza dell’8 ottobre 2004

(Reclamo pag. 2) non è privo di rilevanza (in merito alla questione della

automatica nullità) constatare che dopo aver accertato che presso le carceri

pretoriali di __________ la concessione dell'ora d'aria veniva di fatto

sistematicamente limitata, ha accolto il reclamo solo in via subordinata non

accogliendo neppure la richiesta di trasferimento.

d)

Nel caso in esame, e sulla base di quanto può essere

immediatamente dedotto dall'incarto, si constata che __________ è stato sentito

in cinquanta occasioni, dal magistrato inquirente o da altro funzionario del

Ministero pubblico (eccettuati i doc. 9a e 9b classificatore 4). Quattro volte

prima dell'arresto, avvenuto il 25 settembre 2001 (doc. 17 classificatore 1), e

tre volte dopo la scarcerazione avvenuta il 18 marzo 2002 (doc. 146

classificatore 2). Per quanto concerne i verbali effettuati nel periodo di

carcerazione, diciotto sono avvenuti durante la permanenza alle celle di __________

o alle pretoriali di __________ ed i restanti venticinque mentre si trovava al __________.

Durante il periodo di detenzione, __________ ha anche

redatto e prodotto dei memoriali e degli scritti con precisazione di quanto

asserito a verbale (doc. 50, 60, 62, classificatore 1).

Ad eccezione delle audizioni di cui ai numeri da 36 a

40.

del classificatore 6, relativi al marzo 2002, e delle due di polizia, il

difensore (che, lo si ricorda, in materia procedurale ha un diritto di reclamo

e ricorso autonomo - art. 66 cpv. 1 CPP) è sempre stato presente (DTF 130 I 126

cons. 3.1, per analogia).

Non risulta (né il reclamante lo afferma) che

nell'ambito dei verbali in questione sia stata in qualche modo sollevata la

questione della legalità delle condizioni di detenzione e dell'effetto di tali

condizioni sulla verbalizzazione.

La questione, invero, non è neppure stata sollevata o

avanzata nelle tre istanze di libertà provvisoria (una delle quali ritirata

prima della decisione del GIAR - cfr. AI 91), né nel ricorso alla CRP contro

l'arresto (anch'esso ritirato - AI 63), né in quello (sempre alla CRP), contro

una decisione di rifiuto della libertà provvisoria, tantomeno nel memoriale e

nelle precisazioni a verbale. Forse per questo motivo, né il GIAR né la CRP,

nelle decisioni relative alla libertà personale, si sono espressi esplicitamente

sulle condizioni di detenzione, rispettivamente sulla validità/nullità dei

verbali effettuati perdurando la stessa.

Unicamente il 29 settembre 2001 (quattro giorni dopo

l'arresto), il qui reclamante ha posto il problema dell'ora d'aria, ma non ha

replicato alla risposta del magistrato inquirente; tantomeno l'ha impugnata.

Quanto alla contestazione dei verbali che il prevenuto

avrebbe effettuato "già nel 2002" (Reclamo pag. 8), l'assenza

di indicazione circa l'atto istruttorio o il verbale nel quale la contestazione

sarebbe stata effettuata non ha permesso di reperirla (e non spetta a questo

giudice scartabellare incarti voluminosi alla ricerca di elementi genericamente

indicati). Comunque, la lettura dell'elenco atti relativi al 2002 (forzatamente

sommaria vista l'indicazione logicamente riassuntiva; cfr. pag. da 1 a 7

dell'elenco atti) e dei verbali resi dopo la scarcerazione, non ha permesso di

individuare tale "contestazione" (di contro è emersa la richiesta di

una procedura abbreviata, anch'essa priva di rilievi sulla correttezza dei

verbali - AI 193).

e)

Alla luce di tutto quanto sopra espresso occorre

concludere che la richiesta di cui al punto 1.2 del petitum, laddove

ricevibile, deve essere (a questo stadio della procedura e senza pregiudizio

per le competenze dell'eventuale giudice del merito) respinta.

5.

a)

Il reclamante chiede pure l'annullamento di tutti i

verbali resi da __________ (petitum punto 1.3) in quanto assunti senza il

rispetto delle formalità di cui all'art. 142 CPP.

A dire del reclamante lo stesso Procuratore generale

ammette la qualità di perito di __________ laddove, nella decisione impugnata,

precisa che le audizioni servono a miglior comprensione dell' "iter

amministrativo delle singole procedure amministrative", quindi, sempre

a dire del reclamante, non per fatti a lui noti.

Lamenta, poi, di non aver potuto partecipare alle

deposizioni e conclude (dopo un passaggio poco comprensibile circa ipotesi

passate: cfr. Reclamo pag. 9, ultimo capoverso) segnalando che, comunque, __________

deve essere sentito sui casi a lui noti, sulla sicurezza negli uffici, nonché

per spiegare "le modalità, la prassi e le direttive sulle informazioni

a terzi" e "le competenze interne", elementi

essenziali, a dire del reclamante, nell'ambito dell'accertamento dei reati di

violazione del segreto d'ufficio e di corruzione passiva.

b)

E` manifestamente contraddittorio postulare

l'annullamento dei verbali di una persona perché sentita come teste e non

nominata quale perito, per poi affermare che la persona in questione deve

essere interrogata (anche) quale teste; analogamente, è contraddittorio

asserire che la prova della qualità di perito sta nella volontà degli

inquirenti di chiarire l'"iter amministrativo" per poi dire

che la stessa persona deve essere sentita per spiegare "la modalità, la

prassi e le direttive …".

Ora, tale contraddizione, sommata al fatto che il

reclamate non spiega (se non in modo apodittico) per quale motivo

l'accertamento della prassi di un ufficio non possa avvenire tramite

l'audizione del responsabile (o altro membro) dell'ufficio stesso nella forma

dell'audizione testimoniale (a giudizio di questo giudice si tratta infatti di

un'audizione su fatti), bensì debba avvenire solo previa nomina della persona

in questione quale perito (quindi dotata di quelle cognizioni speciali cui si

riferisce l'art. 142 CPP), fanno sì che la motivazione della richiesta di

annullamento è carente e la richiesta (in questa sede e senza pregiudizio per

le decisioni dell'eventuale giudice del merito) deve essere respinta già per

questo motivo.

c)

Abbondanzialmente, va pure detto che in un sistema in

cui vige la libertà di scelta dei mezzi di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; Schmid,

op. cit. n. 600), con conseguente ampia libertà (nella scelta) riconosciuta al

magistrato inquirente, non pare a questo giudice che quella del Procuratore

pubblico di optare per l'accertamento delle procedure adottate da un ufficio

mediante l'audizione di un teste, in luogo della perizia, opinabile sin che si

vuole, sia sindacabile dal profilo della nullità. La scelta non risulta infatti

volta ad aggirare un qualche divieto del mezzo di prova, né viola formalità che

costituiscono requisito (ineludibile) di validità della prova (Schmid, op. cit.,

n. 608). Molto più semplicemente, gli accertamenti in questione non hanno

valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice

del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione, può anche

ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR

9.9

, 209.1993.3).

d)

Da tutto quanto sopra non risulta (non è motivato in

tal senso né emerge dall'incarto) che mediante l'audizione di __________ si

siano intese aggirare norme imperative sulla modalità di assunzione di prove.

Anche su questo punto, il reclamo deve essere

respinto.

6.

6.1

a)

Al punto 1.4 del petitum, il reclamante elenca tutte

le prove di cui chiede l'assunzione, a titolo di complemento istruttorio, e che

il magistrato inquirente avrebbe respinto.

Le richieste sono, sostanzialmente, suddivise in tre

tipologie: acquisizione agli atti di documenti, interrogatorio dell'accusato

sui fatti a lui imputati e audizione (nel rispetto del diritto al

contraddittorio, ritenuto sin qui illecitamente negato; cfr. Reclamo, pag. 2)

di testimoni.

Nell'ambito di tali richieste la competenza di questo

giudice è quella di verificare se le condizioni menzionate al considerando

2.

c). sono presenti in relazione alle prove richieste. La puntualizzazione è

d'obbligo in quanto nel reclamo alcune richieste concernono atti che secondo il

reclamante dovrebbero essere nell'incarto ma che in realtà non ci sono (cfr.

Reclamo, pag. 10), mentre per il magistrato inquirente trattasi di atti

"presunti" e non correlati agli addebiti mossi all'accusato e reclamante

(cfr. Osservazioni, pag. 3).

Va anche sottolineato come nella procedura di reclamo

né il reclamante né il magistrato inquirente hanno in qualche modo riassunto i

fatti oggetto d'inchiesta, con la conseguenza che lo scrivente non può che far

riferimento alle promozioni/estensione dell'accusa risultanti dagli atti,

rispettivamente alle indicazioni contenute nella comunicazione di deposito, non

essendo suo compito studiarsi l'intero incarto nel dettaglio per interpretare

le tesi dell'una o della altre parti al procedimento o i fatti ai quali, sempre

l'una e le altre, si riferiscono; infatti :

"4.

a)

… omissis…

È quindi opportuno ricordare che l'obbligo di

sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a

dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) non concerne

unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i gravami e serve

a consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione,

rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi

penali in re D.T., CRP 249/94).

b)

In materia di prove, occorre spiegarne

l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva

rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non

bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo

connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122). La

motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in

materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi,

la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati al considerando 2. della

presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo

esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che il testimone, di cui

si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a conoscenza di un fatto

(decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

c)

Inoltre, in fattispecie di una certa complessità è

alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di

"riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta,

rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o

affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in

modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando

che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi

esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione

l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997

in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003

in re G., GIAR 39.2002.8).

Da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che

l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato

diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e

gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a

autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come tale)."

(GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2)

Quindi, per quanto è già stato accertato nella

precedente decisione (ripresa nel considerando A. della presente), il

reclamante è accusato di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione

del segreto d'ufficio (doc. 18, classificatore 1), in relazione alla gestione

di incarti di sua competenza, quale __________ (v. rapporto di arresto 25

settembre 2001), falsità in documenti e soppressione di documenti (come da

verbale 22 ottobre 2001), nonché ripetuto conseguimento di una falsa

attestazione in relazione alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di

lavoro e soggiorno in favore di una cittadina __________ e di un cittadino __________

(doc. 206, classificatore 2).

Nella comunicazione di deposito atti si constata la

presenza del reato di cui all'art. 317 cifra 1 CP e la scomparsa di quello relativo

all'accettazione di doni; la lettura dell'elenco atti non ha permesso di

individuare il momento della relativa estensione, rispettivamente abbandono. Il

magistrato inquirente ha poi indicato, a richiesta di questo giudice,

nell'annotazione a pag. 10 del verbale PP __________ del 6.12.2001 l'estensione

dell'accusa al reato di cui all'art. 317 CP.

6.2

acquisizione

atti

a)

La richiesta di acquisizione atti è, a sua volta,

suddivisa in tre capitoli per quanto concerne la motivazione delle richieste

(Reclamo, pag. 10, 12 e 13).

Il primo ed il secondo capitolo sono relativi ad atti

che, a giudizio del reclamante, dovrebbero esistere, rispettivamente trovarsi

nell'incarto, ma che non risultano agli atti.

Per il magistrato inquirente le richieste sono prive

di fondamento in quanto concernono questioni che non hanno alcuna connessione

con la fattispecie inquisita o che non esistono (Osservazioni, pag. 3 e 4).

Questo giudice, qualora dall'incarto emergesse in modo

chiaro (liquido) che una prova, se si preferisce un'operazione (formale)

istruttoria, sia stata effettuata ed il suo esito non annesso agli atti,

potrebbe certamente ordinarne l'acquisizione (se si preferisce immissione) in

applicazione, oltre che dei principi menzionati agli artt. 57 ss. CPP, del

principio della buona fede processuale e di quello di cui all'art. 193 CPP (il

magistrato è, di principio, libero di decidere se e quali prove assumere, non

di decidere se la prova assunta sia utile o meno al procedimento dopo averla

assunta). Nel contempo, tuttavia, non ha gli strumenti (né la competenza) per

indagare circa la completezza o incompletezza della registrazione di tutte le

operazioni di istruzione formale (che, per prassi, si confonde con l'elenco

atti), rispettivamente sull'esistenza o inesistenza di determinati atti che non

figurano annessi all'incarto. Ora, per nessuno degli "atti" elencati

al punto 3 del reclamo vi è un'indicazione chiara (e non ipotetica)

dell'effettiva esistenza quale atto istruttorio nel procedimento in questione.

Inoltre, ammesso e non concesso che il magistrato

inquirente abbia avuto un colloquio con un Consigliere di Stato in relazione

(dal profilo strettamente istruttorio) con l'inchiesta che concerne il

reclamante, se di questo colloquio non vi è stata verbalizzazione è evidente

che la verbalizzazione non possa essere acquisita agli atti. Lo stesso vale per

gli altri (presunti) colloqui e/o contatti telefonici menzionati (CIA, CAN,

ecc.) così come per "documenti che autorizzano o parlano di queste

assurde ricerche". Incomprensibile, perlomeno a questo giudice, la

richiesta di acquisizione agli atti di un una dichiarazione (quale? quella

contestata come assente, quella del PP, quella del sig. __________), senza

alcun riferimento al verbale o atto nell'ambito del quale la contestazione

sarebbe stata effettuata.

Idem per la richiesta di edizione della "pretesa

del PIN" (Reclamo, pag. 12 primo punto) che sarebbe stata effettuata

verbalmente da un agente di polizia ed alla quale l'accusato (e qui reclamante)

avrebbe aderito (peraltro rendendo in tal modo inutile, se si preferisce non

necessaria, la stesura di un ordine scritto; cfr. per analogia art. 157 CPP).

b)

Oltre a quanto sopra, che già costituisce un vizio

nella motivazione in quanto non permette di comprendere con chiarezza l'oggetto

(e la sua esistenza) della richiesta di acquisizione, va pure detto che per

nessuno degli atti di cui si chiede l'acquisizione il reclamo indica, anche

solo brevemente, pertinenza e rilevanza degli stessi per rapporto alle

conclusioni di competenza del magistrato inquirente. Ne consegue che il

reclamo, laddove concerne le prime nove richieste del punto 1.4 del petitum,

non permette a questo giudice di

verificare fondatezza e effettiva necessità (di merito) delle prove proposte e deve pertanto essere respinto (laddove ricevibile) per

carenza di motivazione (GIAR 22 giugno 2004, 591.1996.2, cons. 7).

c)

La richiesta di acquisizione degli estratti del ccp

dell'accusato per il periodo 1993-1996 (decima richiesta del punto 1.4 del petitum)

è stata accolta dal magistrato inquirente nella forma subordinata proposta dal

reclamante (cfr. Reclamo pagina 12, ultimo paragrafo del punto 3; Osservazioni

PG pag. 4, primo paragrafo) e può quindi considerarsi evasa.

d)

Per quanto concerne gli atti definiti come "non

a disposizione" benché oggetto di sequestro (Reclamo, punto 4 pag. 13,

nonché Istanza pag. 6), il reclamante si riferisce (petitum 1.4, undicesima e

dodicesima richiesta) agli incarti della __________ presso la __________ e

presso l'__________.

Nelle motivazioni della richiesta (di acquisizione

effettiva e messa a disposizione) il reclamante afferma che "dagli atti

risulta che sarebbero stati sequestrati", ma non li indica (Reclamo,

pag. 13). Il magistrato inquirente, dal canto suo, afferma sostanzialmente che

quanto sequestrato risulta dai relativi verbali di sequestro e/o che l'elenco

atti riporta (con rinvio alla pagina 12 dell'elenco atti), quali annessi, gli

incarti originali sequestrati presso gli uffici statali (Decisione, pag. 2); in

sede di reclamo ribadisce le precedenti affermazioni, precisando che ciò vale

per il materiale "non ritornato", e sollevando dubbi sulla ricevibilità

della questione in sede di complementi istruttori.

Quest'ultimo argomento non merita grandi

disquisizioni, l'(eventuale) assenza dall'incarto depositato di atti assunti

nell'ambito di uno specifico procedimento (e nell'esercizio della relativa

giurisdizione) è un'omissione che può toccare i diritti della difesa; quindi

sindacabile davanti al GIAR.

Nel caso in esame, se non è d'ausilio per il

chiarimento della situazione effettiva l'assenza di riferimenti contenuta nel

reclamo (e prima ancora nell'istanza), non lo è stato neppure il riferimento

fornito dal Procuratore generale nella decisione e nelle osservazioni. Infatti

a pagina 12 dell'elenco atti fornito a questo giudice sono elencati gli atti

del procedimento __________ e, "in fondo", è sì riportato un

ordine di perquisizione e sequestro presso la __________ (doc. 15

classificatore 19), ma senza alcuna indicazione di annessi. L'indicazione degli

annessi (cioè di quanto effettivamente sequestrato) non risulta neppure

dall'atto stesso. La situazione è stata poi parzialmente chiarita dalla

trasmissione (anche qui a richiesta di questo giudice) di una ulteriore copia

dell'elenco atti sulla quale figura una nota generica (incarti originali a

disposizione) che in quello precedentemente trasmesso figurava su altro foglio,

causa diversa impaginazione (cfr. doc. 9 e 14, inc. GIAR 520.2001.8).

Scorrendo l'elenco atti (sia quello dell'incarto

intestato a __________, sia quelli relativi ai correi __________ e __________),

sono stati individuati numerosi ordini di perquisizione e sequestro indirizzati

alla __________ e/o all'__________ (n. 15, 26, 28, 30, 35, 79, 85, 86, 87, 113,

114, 115, 116, 117, 122, classificatore 1) e in uno di questi, ma solo in uno,

figura una richiesta di sequestro dell'inc. __________: si tratta dell'ordine

di sequestro del 17 gennaio 2002 indirizzato all'__________ (doc. 116

classificatore 1). Dal verbale di sequestro (qui effettivamente annesso) si

evince l'acquisizione dell'incarto "__________". Nel contempo (sulla

base delle decisioni di dissequestro individuate nell'elenco atti: doc. 156 e

157, classificatore 2) non risulta che l'incarto in questione sia stato

dissequestrato e dovrebbe trovarsi negli "incarti originali" a

disposizione (il condizionale è dovuto al fatto che né gli incarti in

questione, né una lista, sono stati oggetto di trasmissione).

Da tutto quanto sopra consegue che per quanto è stato

possibile appurare l'incarto __________ __________ presso la __________ non è

stato oggetto di un ordine di sequestro e, quindi, non può dirsi "non a

disposizione" e non oggetto di deposito ai sensi dell'art. 196 CPP.

Mentre che l'incarto della __________ n. __________ dell’__________ è

(dovrebbe) annesso agli atti e messo a disposizione dell'accusato (e dei

correi) nell'ambito del deposito.

e)

Il terzo capitolo concerne (altri) atti che dovrebbero

esistere e che, a quanto par di comprendere, non sono assenti dall'incarto

benché acquisiti, ma proprio perché non acquisiti (atti concernenti le minacce

ricevute, incarto personale presso le risorse umane e la __________, gli e-mails

spediti e ricevuti in relazione ad altre persone interne all'amministrazione,

atti di un'inchiesta preliminare, tabulati telefonici, all'incarto presso un

legale, atti penali concernenti altre due persone, nonché i bollettini

parrocchiali di __________ dal 1998 al 2001; richieste da 13 a 21 del punto 1.4

del petitum).

Per quanto concerne i tabulati telefonici, si prende

atto che il reclamante chiede (nelle motivazioni del Reclamo: punto 5 ultimo

paragrafo) di essere autorizzato a produrre autonomamente i tabulati relativi

al (solo) 2000, dimostrando di fatto di poter procedere autonomamente (e non

spiegando perché non ha ritenuto di procedere in tal senso fino ad ora). Ora, a

prescindere da ogni considerazione circa la novità, rilevanza e pertinenza dei

tabulati in questione, nonché sull'art. 5 cpv. LSCPT e forme alternative di

acquisizione, va detto che per produrre tale documentazione (al Procuratore

pubblico o al giudice del merito), il reclamante non ha bisogno di alcuna

autorizzazione da parte di questo giudice: lo faccia.

La richiesta formulata nel petitum (comunque priva di

sufficiente motivazione) è da considerare priva d'oggetto.

Per quanto concerne le altre richieste occorre

constatare quanto segue:

Ø Come segnalato dall'inquirente, atti del procedimento

penale __________ e __________ sono già stati acquisiti (cfr. atti dell'inc. __________

in classatori 11 e 12) e che l'interpretazione giuridica di fatti (presunti

analoghi) concernenti terzi non è questione probatoria relativa all'istruttoria

nei confronti del reclamante (ai sensi degli artt. 193 e 196 CPP), bensì questione

di merito (applicazione del diritto materiale).

Ø Troppo generiche, quando non indiscriminate, le

richieste di acquisizione di tutti gli e-mails inviati e ricevuti a/da altri

funzionari (motivate unicamente con la necessità di osservare come in diversi

casi -quali? oggetto di imputazione?- i permessi erano rilasciati con il

beneplacito dei superiori) e degli interi incarti personali dell'accusato

presso le risorse umane e la __________ (il reclamante non spiega in che modo

tali incarti personali possano permettere di distinguere tra l'accettazione di

vantaggi e la corruzione passiva, più e meglio di quanto non già deducibile

dalla descrizione della funzione già agli atti - AI 186).

Ø In merito alla richiesta dei "preliminari

dell'inchiesta __________ " (così definita senza ulteriori dettagli

e/o riferimenti all'incarto), a prescindere dalla contraddizione sui motivi

della richiesta tra istanza e reclamo (là per chiarire l'estraneità del

reclamante dai "casi __________ " e "__________", qui per

dimostrare che l'attivazione non indipendente nel caso "__________"),

non si può non prendere atto del fatto che il magistrato inquirente dichiara

esplicitamente che nulla è imputato al reclamante in relazione ai due

personaggi menzionati (Decisione pag. 3 e Osservazioni pag. 5) e che per quanto

concerne la sua collaborazione con la polizia in relazione a tale caso ed a

quello __________ sono agli atti le dichiarazioni dei funzionari (di polizia)

in qualche modo interessati. Preso atto di quanto sopra e del fatto che agli

atti, su questa questione, sono presenti oltre ai verbali di almeno quattro

funzionari di polizia (VI testi 1, 2, 3, 4 in classatore 10), un rapporto

informativo del 30 gennaio 2001 ed alcuni e-mails tra l'accusato e la polizia

cantonale, tutti indicanti il ruolo dell'accusato nella vicenda (e di cui il

reclamante non fa neppure menzione nelle motivazioni) occorre anche qui

concludere che la richiesta di acquisire ulteriori elementi (i non meglio

definiti preliminari) dell'incarto definito "__________" non è né

comprensibile nell'oggetto né sufficientemente motivata (novità, rilevanza e

pertinenza per le successive conclusioni del magistrato inquirente) per

permettere seria analisi circa il suo accoglimento nell'ambito della procedura

di cui all'art. 196.

Ø Di contro, e per completezza dell'incarto così come

costituito, deve essere acquisito agli atti il verbale di __________ di cui

parla (senza indicare il riferimento istruttorio) il magistrato inquirente

(Osservazioni pag. 5 primo capoverso) che questo giudice non ha reperito

nell'indice prodotto (cfr. elenco contenuto classificatori con verbali, pag. 8

a 11 e 4, 5, 6, 7, 8, 9) nonostante dal VI 5 del classificatore 22 risulta in

modo evidente che un verbale __________ è stato effettuato la mattina del 12

settembre 2001 (cfr. atto citato, pag. 4). A questo proposito, il magistrato

inquirente (sempre dando seguito alle richieste di delucidazione da parte di

questo giudice) ha comunicato il recupero e l'acquisizione dei verbali di

interrogatorio dal procedimento contro __________ (doc.12, inc. GIAR

520.2001

) che dovranno, quindi, essere oggetto di nuovo deposito

contestualmente a quello che interesserà i complementi ammessi con la decisione

del 23 dicembre 2005.

Ø Da ultimo, risulta francamente assurda la richiesta di

edizione (perquisizione e sequestro?) di 4 (quattro !) anni di bollettini

parrocchiali (pubblicazioni che non risultano essere segrete o inaccessibili e

di cui le parrocchie conservano solitamente copie anche in ragione delle

capacità di conservazione e archiviazione dimostrate, per fortuna degli

storici, nei secoli) per dimostrare che un versamento anonimo é riconducibile

all'accusato e che questi abbia utilizzato una somma proveniente da tale __________.

Senza voler negare l'importanza della determinazione dei motivi (elemento di

fatto) a delinquere (art. 63 CP), e senza voler limitare la facoltà

dell'accusato di postulare che i motivi così determinati vengano considerati

onorevoli o determinati da situazione di dipendenza (art. 64 CP), è di

meridiana evidenza che l'acquisizione dei bollettini parrocchiali per un

periodo di 4 anni non è atta a dimostrare la provenienza di un versamento

anonimo (quindi verosimilmente registrato come tale), tantomeno la provenienza

dei fondi utilizzati dall'anonimo (neppure per ipotesi desumibile dalla

tempistica delle varie operazioni, visto che si chiede l'accertamento su di un

periodo di 4 anni).

f)

Per tutti i motivi esposti, sostanzialmente per

carenza di motivazione (sull'oggetto della richiesta, sulla fattispecie

imputata, sulla novità, pertinenza e rilevanza), ma anche, a seconda dei casi e

delle circostanze indicate, perché divenute prive d'oggetto, ovvero perché

risulta impossibilità materiale o non pertinenza e rilevanza per le successive

conclusioni del magistrato inquirente, le richieste di acquisizione atti

elencate al punto 1.4 del petitum sono respinte, con la sola eccezione del/dei

verbale/i __________ recentemente acquisiti agli atti.

6.3

interrogatorio

__________

Incomprensibile, se non nell'ottica della già

accennata mancanza di chiarezza (se si preferisce confusione) dell'intero

allegato di reclamo, la seconda richiesta (per tipologia, cfr. considerando 6

della presente) del punto 1.4. del petitum. Infatti, la richiesta di una nuova

audizione del reclamante è stata accolta dal Procuratore generale con la

decisione del 23 dicembre 2005 (cfr. pag. 7).

6.4

audizione

testi

a)

La terza tipologia di prova richiesta a titolo di

complemento istruttorio, concerne l'audizione di, salvo errore nella conta, 57

testi in contraddittorio.

A fondamento della richiesta il reclamante propone,

per ogni persona o gruppo di persone, una motivazione, rispettivamente fa

valere il diritto al contraddittorio che non avrebbe potuto esercitare durante

l'istruttoria.

Il magistrato inquirente ha respinto tutte le

richieste ritenendole prive di sufficiente motivazione, laddove non divenute

prive d'oggetto.

Va preliminarmente constatato che il reclamante ha

rinunciato (non menzionandole nel petitum del reclamo) a chiedere l'audizione

di alcune persone citate nell'istanza (__________).

In secondo luogo è pure opportuno constatare (come

segnalato dal magistrato inquirente) che il reclamante in sede di istanza aveva

asserito di rinunciare all'audizione dei testi chiamati a riferire circa le

(non) pressioni ricevute, qualora il magistrato avesse "ammesso"

(sic!) che pressioni non sono state esercitate (Istanza, pag. 11). Il

magistrato inquirente, già nella decisione impugnata ha affermato che le

pressioni sono "fatto che non è stato assolutamente contestato allo

stesso e di cui nessuno ha mai messo in dubbio"; sebbene la

formulazione sia poco scorrevole è evidente che l'unica deduzione possibile è

che tra i fatti imputati all'accusato non vi sono le pressioni nei confronti di

altri funzionari o di autorità. Ne consegue che tutte le audizioni richieste

all'unico scopo di accertare l'inesistenza di pressioni sono prive d'oggetto.

Si tratta delle seguenti richieste di audizione: __________

b)

Per altre richieste di audizione, le motivazioni sono

carenti (per non dire incomprensibili, come si evincerà da alcune frasi

riportate più sotto), non concernono i fatti imputati al reclamante, indicano

una relazione generica (a volte giuridica e non fattuale) con le imputazioni,

si limitano a asserire apoditticamente la necessità di precisare la deposizione

e, per tutti questi motivi non permettono decisione con cognizione di causa

sulla novità, rilevanza e pertinenza nel chiarimento del fatti imputati

all'accusato reclamante ai fini delle successive decisioni del magistrato

inquirente. Significativo, a questo proposito, anche il fatto che nelle

motivazioni non esiste un solo riferimento a documenti, verbali o altri atti

istruttori.

Trattasi delle richieste di audizione inerenti __________

("spiegare anche questioni mai emerse nel rilascio dei permessi non

poco delicate", "come sia possibile che un frontaliere di __________

si rechi su un'alpe della valle __________ quotidianamente", "delimitare

in particolare il reato di accettazione di doni -come detto più sopra,

reato non ripreso nella comunicazione di deposito atti : n.d.r.- da quello

di corruzione"), __________ ("precisare alcuni punti del

verbale", "ammettere che l'accusato si era rivolto a lui per

verificare la possibilità di lavorare presso il servizio ricorsi, nonché per

altri casi"), __________ (idem), __________ (spiegare decine di

casi "analoghi a quelli della signora __________ "), __________

("ammissione che almeno tre permessi sono stati rilasciati illegalmente"),

__________ ("serve per alcune precisazioni della sua deposizione",

"i rapporti per la richiesta di collaborazione erano lungi nel caso __________

erano ben più stretti", sic!), __________ ("vanno precisati i

suoi inutili commenti soggettivi"), __________ ("per completazione

verbale", mancando la parte finale discussa a voce), __________

("spiegherà molte (ma molte!) cose", "casi analoghi",

"disparità di trattamento"), __________ e __________ (idem),

__________ ("spiegherà alcune sue frasi"), __________ ("questo

personaggio chiede di essere interrogato, di chiedere l'edizione atti presso

l'avvocato", "dimostrare l'estraneità del prevenuto a questo

caso", si rileva che lo stesso inquirente la afferma: cfr. Decisione,

pag. 6).

Va anche detto che, per alcune delle persone indicate,

le motivazioni sembrano (il condizionale è d'obbligo viste le difficoltà di

comprensione del senso di alcune frasi) indicare l'esistenza di comportamenti

illeciti a loro imputabili; ora, a prescindere dal fatto che se il reclamante è

a conoscenza di fatti illeciti non ha che da segnalare in modo preciso quanto

di sua conoscenza all'autorità preposta al perseguimento penale, non si

comprende in che modo l'audizione di tali persone (che verosimilmente non

potrebbero essere sentite in qualità di testi) possa costituire mezzo di prova

in relazione ai fatti a lui imputati.

c)

Per un terzo gruppo di persone indicate nel petitum

quali testi da sentire si rileva che nelle motivazioni del reclamo (punto 5) o

non sono menzionate (__________) oppure sono menzionate nel commento relativo

ad altri testi richiesti senza indicazione precisa della richiesta di una loro

audizione e tantomeno dei motivi di questa (__________e __________: "questo

personaggio (__________: n.d.r.) chiede di essere interrogato, di

chiedere l'edizione presso l'__________, nonché tale signor __________,

sic!).

d)

A prima vista più attinenti all'oggetto dell'inchiesta

la richiesta di audizione di __________, __________ (legale della __________).

Tuttavia, anche per queste richieste, in parte per l'assenza di indicazioni

circa i fatti e gli atti di inchiesta (che, lo si ripete, non è compito di

questo ufficio andare ricostruire - magari ipotizzando posizioni altrui -

scartabellando scatoloni di verbali e atti istruttori per ritrovare riferimenti

utili alla comprensione/interpretazione delle dichiarazioni delle parti), le

motivazioni sono confuse, generiche e, quindi, insufficienti per l'emanazione

di un giudizio con cognizione di causa circa l'utilità della prova proposta.

Ciò, a maggior ragione quando un'audizione è già stata effettuata (magari con prospettazione

della versione dell'accusato - cfr. per es. VI 2, 4 in classificatore 10 - o

con l'assenso dell'accusato stesso e del suo difensore - cfr. VI 13 in

classificatore 10; testi __________), quando servirebbe a dimostrare che un

reato (non imputato: cfr. promozione ed estensioni dell'accusa, nonché

comunicazione di deposito degli atti, che non menzionano la truffa) non c'è

stato (teste __________), quando si chiedono precisazioni generiche (e avanzate

solo in sede di reclamo, quindi irricevibili già per questo motivo) in

relazione ad affermazioni presunte ma non agli atti (__________) o quando si

chiedono accertamenti in merito a fatti (accesso al sistema informatico) senza

dire se tale accesso è stato in qualche modo imputato (__________).

e)

Da ultimo (e ritenuto che sulla richiesta di audizione

di __________ si dirà in seguito), occorre esprimersi sulla richiesta di

audizione di dodici persone (le ultime dodici del punto 1.4 del petitum) definite

dal reclamante "i casi" (Istanza, pag. 12; Reclamo, pag. 22).

Dovrebbe trattarsi di persone il cui "caso"

è tra quelli contestati/imputati a __________, dato che il nome di alcuni è

indicato nell'elenco atti come oggetto d'interrogatorio dell'accusato (cfr.

elenco atti pag. 8 e 9), quello di altri emerge comunque da alcuni verbali

sempre dell'accusato (VI 5 e 6 settembre 2001), e che lo stesso inquirente,

nella decisione impugnata, lo lascia intendere (Decisione, pag. 7).

La richiesta è motivata dal reclamante con l'esigenza

di "precisazioni e contraddittori", in particolare con le

cifre effettivamente pagate agli intermediari (Decisione, pag. 12; Reclamo,

pag. 22) con, ovviamente in sede di reclamo, contestazione dell'argomento posto

alla base della decisione negativa del magistrato inquirente: assenza di

rapporti diretti.

Ora, l'argomento del Procuratore pubblico circa

l'assenza di rapporti diretti tra accusato e le persone indicate (rapporto

contestato ma non smentito dal reclamante) potrebbe anche non essere

sufficiente a giustificare il rifiuto della prova se il reclamante avesse,

nell'istanza e/o in sede di reclamo meglio definito fatti e circostanze che

intende accertare e soprattutto il loro nesso con i fatti oggetto di

imputazione e la rilevanza per le successive decisioni del magistrato

inquirente. Infatti, la finalità di "precisazione" è troppo

generica (e peraltro neppure si comprende a cosa riferita visto che in base

all'elenco atti prodotto per alcune di queste persone non risulta neppure

l'esistenza di precedente verbalizzazione: __________, come confermato dai doc.

10.

e 12 dell'inc. GIAR 520.2001.8), il fatto che l'accusato non abbia mai

chiesto dei soldi a loro non sembra oggetto di contestazione (vista

l'affermazione dell'inquirente circa l'assenza assoluta di contatti diretti) e

la determinazione di quanto eventualmente versato agli intermediari non pare

atta a determinare quanto gli intermediari hanno riversato all'accusato.

f)

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche il

reclamo contro il rifiuto di audizione dei testi indicati al punto 1.4. del petitum

deve essere respinto per carenza (quando non incomprensibilità) della

motivazione quo all'oggetto specifico della prova, nonché alla sua novità,

rilevanza e pertinenza ai sensi della giurisprudenza sviluppata in materia

probatoria e richiamati al considerando 2.c) (nonché 1) della presente

decisione.

6.5

contraddittorio

Le richieste di audizione sono motivate anche con la

necessità di garantire il diritto al contraddittorio. La questione, concerne il principio dell'equo processo,

rispettivamente della validità della prova ed è teoricamente preliminare a

quella della novità, rilevanza e pertinenza delle prove proposte/richieste. Il

fatto che la questione, che concerne solo una parte dei testi indicati (quelli

già sentiti), venga trattata solo dopo la disamina della novità, pertinenza e

rilevanza delle audizioni richieste non implica sovvertimento del rapporto di

priorità, bensì motivi di economia di giudizio che risulteranno evidenti nel

seguito del considerando.

Detto che per la Corte europea e per il Tribunale

federale la garanzia del contraddittorio contenuta nell'art. 6 cifra 3 lett. d)

della CEDU deve essere rispettata almeno una volta nell'ambito del procedimento

(quindi anche solo al dibattimento: cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

2000, n. 1247/48 e citazioni), questo ufficio ha già avuto modo di precisare

che:

"3.

a)

L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio,

diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare

all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt.

57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).

Questi diritti possono anche essere oggetto di

limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o

contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al

contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

Il diritto di partecipare all'amministrazione delle

prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e

testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un

"processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3

lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;

DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di

procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di

limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può

giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase

istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il

GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34)."

(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1)

Nel

caso in esame (ribadito che non per tutte le persone menzionate nel petitum del

reclamo è stata individuata [tantomeno indicata dal reclamante] una verbalizzazione,

col che la verifica del rispetto del principio del contraddittorio deve essere

limitata a coloro che sono già stati sentiti), risulta che tutti i testi

sentiti dal magistrato inquirente, lo sono stati senza la presenza

dell'accusato o del difensore. Nel contempo, non emerge in modo manifesto

dall'incarto che ciò sia avvenuto per specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è

alcuna decisione in merito) né che accusato o difensore abbiano rinunciato alla

partecipazione (DTF105 Ia 396), salvo forse per le audizioni di cui ai VI 13 e

15.

del classificatore n. 10. Sulla questione il magistrato inquirente è silente

sia nella decisione che nelle osservazioni.

Ne

consegue che il rifiuto del contraddittorio, con i testi indicati nel reclamo e

già oggetto di audizione da parte del magistrato, non è motivato.

Su

questo punto la decisione deve essere annullata con invito al magistrato

inquirente a nuovamente pronunciarsi con debita motivazione.

6.6

__________

a)

La richiesta di audizione di __________ merita una

discussione specifica. Infatti, il reclamante ha chiesto, sia con l'istanza che

con il reclamo, l'annullamento di tutti i verbali effettuati e nuova audizione

in relazione a non meglio precisati permessi inventati, minacce ai funzionari,

prassi circa l'informazione a terzi e insabbiamenti, nonché su questioni

relative al potenziamento del __________ (Istanza, pag. 4).

b)

Ai fini di una nuova audizione di __________, in caso

di annullamento dei verbali già resi, le motivazioni addotte avrebbero anche

potuto essere ritenute sufficienti (se non addirittura superflue) visto che

l'esigenza di audizione poteva essere desunta dal semplice fatto che il teste è

stato sentito ben ventinove volte (cfr. indice pag. 10, classificatori 7, 8,

9). Non così, invece, nel caso in cui i verbali non sono considerati nulli, né

annullati. Infatti, le motivazioni addotte sono (anche qui) generiche e solo

teoricamente connesse con i fatti oggetto dell'inchiesta nei confronti del

reclamante che omette peraltro di indicare per rapporto a quali fatti (ed in

quali interrogatori) egli abbia già sollevato le questioni indicate ed anche di

semplicemente affermare che nei ventinove verbali resi il teste non si sia mai

espresso su queste questioni (permettendo così al magistrato inquirente di

meglio valutare la richiesta e motivare la decisione), così come di indicare (o

rinviare all'indicazione eventualmente già fornita) quali sono i casi "ben

noti allo stesso __________ " dai quali l'accusato reclamante avrebbe

tratto spunto, rispettivamente quali sono i permessi inventati e le direttive

sull'informazione a terzi di cui parla.

c)

Ancora una volta sembra che il reclamante, più che

chiedere un complemento istruttorio (una specifica prova per determinare o

chiarire un fatto rilevante ai fini delle successive decisioni del magistrato

inquirente), chieda il riesame dettagliato dell'intera inchiesta affinché il

GIAR si sostituisca al Procuratore pubblico (partendo dalle generiche

considerazioni del reclamante) nella determinazione di quanto utile per una

miglior comprensione dei fatti e per la sussunzione al diritto, ciò che non è

nelle competenze di questo ufficio.

Di conseguenza, anche la motivazione per una nuova

audizione di __________ è priva di sufficiente motivazione e deve essere

respinta.

d)

Nel contempo, e nella misura in cui la nuova audizione

è chiesta ai fini del rispetto del diritto al contraddittorio, occorre anche

qui constatare che è la decisione del magistrato inquirente ad essere priva di

motivazione, per gli stessi motivi indicati al considerando 6.4. Si impone,

pertanto, la stessa conclusione di rinvio al Procuratore generale per nuova

decisione debitamente motivata.

7.

Con la richiesta di cui al punto 1.5 del petitum, il

reclamante chiede che venga fatto ordine al Procuratore generale di consegnare

alla difesa tutti i verbali, concernenti il procedimento penale, su supporto

informatico.

Premesso che la richiesta non concerne un nuovo o

ulteriore mezzo di prova da assumere ai sensi dell'art. 196 CPP e che, di

regola, i verbali (perché solo questi sono menzionati nel petitum,

esplicitamente richiesto con il doc. 3 inc. GIAR 520.2001.8) quale mezzo di

prova è quello cartaceo e firmato dalle parti (anche in caso di utilizzo dei

mezzi di registrazione: cfr. artt. 115 e 116 CPP) con garanzia dei diritti

della difesa (in materia di accesso agli atti) mediante la presa di conoscenza

e la ricezione di copie non necessariamente su supporto informatico (che

peraltro non recherebbero le firme), si deve constatare tardività del reclamo

in quanto richiesta analoga era già stata evasa (come segnalato dal magistrato

inquirente nella decisione) con scritto del 2 novembre 2005 (AI 214), non

impugnato.

8.

In conclusione, ed alla luce di tutto quanto esposto

nei considerandi che precedono, il reclamo nella misura in cui è diretto contro

il rifiuto di annullamento e/o constatazione di nullità dei verbali

dell'accusato (petitum 1.2) e di quelli del teste __________ (petitum 1.3) è

respinto; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di messa a

disposizione di tutti i verbali su supporto informatico (petitum 1.5) è irricevibile

già perché tardivo; nella misura in cui è rivolto contro il rifiuto di

assunzione di prove è accolto (per adesione di fatto da parte dello stesso

Procuratore generale) limitatamente a una delle prove richieste (acquisizione e

messa a disposizione del/dei verbale/i __________ del 12 settembre 2001) e

respinto per tutte le altre, fondamentalmente per carenza di motivazione; da

ultimo, per quanto concerne la richiesta di contraddittorio (limitatamente ai

testi già assunti nel corso dell'istruttoria), la stessa é rinviata al

magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.

Alla presente decisione, definitiva a livello

cantonale, è giustificato applicare una tassa di giustizia non lontana dal

massimo previsto dalla LTG (art. 39 lett. f) in ragione del numero e

dell'entità delle questioni sottoposte a giudizio nonché della cripticità

nonché delle carenze materiali e sostanziali dell'esposto ricorsuale del

reclamante, comunque assistito da un legale.

Tasse e spese seguono la soccombenza e vengono quindi

poste a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante nella misura di

¾, ritenuto che __________ aderendo al reclamo limitatamente alla questione del

contraddittorio può esserne esentato.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt

251, 253, 254, 315 vCP, 317 e 320 CP, 1ss, 57ss, 58, 61, 62, 113ss, 119, 157ss,

159, 188, 189, 193, 196, 280ss, 284 e contrario CPP,

decide

1.

Le

richieste di cui ai punti 1.2, 1.3 del reclamo sono respinte.

2.

La

richiesta di cui al punto 1.5 del reclamo è irricevibile in quanto tardiva.

3.

Le

richieste di assunzione di prove (documenti, interrogatori) di cui al punto 1.4

del reclamo sono respinte, come meglio precisato nei considerandi 6 e 8, con

la sola eccezione dell'acquisizione agli atti del/dei verbale/i __________.

§. Il

magistrato inquirente, avendo già provveduto, in corso di procedura di reclamo,

alla acquisizione dei verbali __________, provvederà a metterli a disposizione

nel rispetto dell'art. 196 CPP.

4.

La

richiesta di nuova audizione dei testi elencati al punto 1.4 del petitum a

garanzia del principio del contraddittorio è rinviata (limitatamente a quelli

già oggetto di una verbalizzazione) al magistrato inquirente per nuova

decisione debitamente motivata.

5.

La

tassa di giustizia, fissata in FRS 4'000.-, e le spese di FRS 380.- sono poste

a carico dello Stato nella misura di ¼ e del reclamante per gli altri ¾.

Non si assegnano ripetibili.

6.

La

presente decisione è definitiva, a livello cantonale.

7.

Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster