INC.2001.64503
Revoca delle misure sostitutive dell'arresto
21 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.64503
Data decisione, Autorità:
Fatti
21.02.2005, GIAR
Titolo:
Revoca delle misure sostitutive dell'arresto
REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2001.64503
Lugano
21 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sull'istanza di revoca di misure sostitutive dell'arresto,
presentata il 4 febbraio 2005 (ancorché datata 4 gennaio 2005) da
__________
e
qui trasmessa il 18/21 febbraio 2005, per competenza, dal Tribunale penale
cantonale;
visto lo scritto 14 febbraio 2005 del Procuratore
pubblico Mario Branda;
sentito, telefonicamente, il Presidente delle assise
correzionali competente per il giudizio in merito all'A/A __________;
potendosi prescindere dalla visione dell'intero
incarto penale;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è
stato arrestato il 27 novembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per
complicità in rapina (inc. GIAR 645.200.1, doc. 1 e 2);
- con decisione
del 6 febbraio 2002, il GIAR concedeva a ________ la libertà provvisoria (anche
alla luce del "coinvolgimento ridotto … nella fattispecie inquisita,
con sostanzial chiarimento della sua partecipazione, come ai rilievi del
magistrato inquirente"), previa versamento di una cauzione (FRS
25'000.--), deposito dei documenti di legittimazione, divieto di contattare
terzi coinvolti e obbligo di presentarsi settimanalmente presso un ufficio
scelto dal Procuratore pubblico (sentenza 6 febbraio 2002, inc. GIAR
645.2001.2);
- il 13 novembre
2002, il magistrato inquirente ha rinviato a giudizio __________, per rapina
(cfr. atto d'accusa ____, doc. 7 inc. GIAR 645.2001.1);
- in data 19
aprile 2002, il magistrato inquirente ha autorizzato __________ a far rientro
in Italia (verosimilmente restituendo i documenti di legittimazione),
mantenendo però l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso gli uffici di
polizia di Chiasso (doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3);
- con scritto del
4 gennaio 2005, ma introdotto in febbraio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.1),
__________ ha chiesto al magistrato inquirente che l'obbligo di presenza
settimanale, presso il posto di polizia di Chiasso, venga soppresso o,
perlomeno, modificato;
- il Procuratore
pubblico ha trasmesso la richiesta al Presidente delle Assise correzionali
competenti per il giudizio (esprimendo preavviso favorevole per un allentamento
della misura - doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3) e quest'ultimo, a sua volta, l'ha
trasmessa (per competenza) a questo ufficio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);
- dopo
l'emanazione dell'atto d'accusa questo giudice è (direttamente, ancorché su
istanza di parte) competente in materia d'arresto (art. 97 lett. b CPP),
libertà provvisoria (art. 108 cpv. 3 CPP), sequestro/dissequestro (CRP
60.2002.00174; GIAR 268.1997.2); per analogia, quando non in combinata
applicazione degli artt. 97, 107 e 108 cpv. 2 CPP (cfr. Rusca/Salmina/Verda,
Commento, n. 6 e 7 ad art. 96, n. 3 ad art. 107), è data la competenza di
questo giudice (sempre dopo l'emanazione dell'atto d'accusa) per la decisione
in materia di revoca delle misure sostitutive dell'arresto;
- nel caso in
esame, non appare necessario chiedere osservazioni (all'istanza) ad altre
autorità; il Procuratore pubblico si è già espresso con lo scritto del 14
febbraio 2005 ed il Presidente delle assise correzionali competenti, sentito
telefonicamente, ha trasmesso l'istanza (e il preavviso del PP) senza segnalare
nulla di particolare (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);
- nel merito, va
detto che la misura (così come ordinata: presenza settimanale) poteva avere un
senso fintanto che l'inchiesta era in corso, rispettivamente nel primo periodo
dopo il rinvio a giudizio, nell'eventualità di una tempestiva citazione al
dibattimento; ad oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa (con
l'obbligo costantemente rispettato, visto che nessuno sostiene il contrario) la
misura non sembra conservare il suo scopo e la sua finalità originari;
- anche le misure
sostitutive dell'arresto possono (debbono) essere modificate, o soppresse, se
la situazione si modifica (sentenza 20.03.1996 in re Z., GIAR 767.1994.25);
esse debbono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità;
- nel caso in
esame, l'obbligo di presentarsi settimanalmente ad un posto di polizia, ad
oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa, non appare più rispettoso
del principio di proporzionalità, neppure trattandosi di cittadino italiano
residente in Italia e accusato di un crimine; la presenza di una cauzione di
FRS 25'000.-- (anche alla luce dell'atteggiamento dell'accusato che non risulta
aver violato in questi due anni l'obbligo di presentarsi settimanalmente)
appare, oggi, misura sufficiente a garantire presenza al dibattimento;
- la misura può,
quindi, essere revocata; non si vede (né il magistrato inquirente lo motiva)
quale possa essere la necessità (o anche solo l'utilità) di un semplice
allentamento della misura;
P.Q.M.
visti gli artt. 95 ss., 96, 97, 102, 107, 108, 284
CPP, 10 cpv. 2, 29, 31 CF,
decide
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, l'obbligo fatto a
__________ di presentarsi una volta alla settimana presso un ufficio
scelto dal Procuratore pubblico, è revocato.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
La presente decisione è impugnabile (da chi ne fosse
legittimato) davanti alla CRP entro dieci (10) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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