Lexipedia

Decisione

INC.2001.64503

Revoca delle misure sostitutive dell'arresto

21 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

21.02.2005, GIAR

Titolo:

Revoca delle misure sostitutive dell'arresto

REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE

art. 107 CPP-TI

art. 108 CPP-TI

Incarto n.

INC.2001.64503

Lugano

21 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Edy

Meli

sedente

per statuire sull'istanza di revoca di misure sostitutive dell'arresto,

presentata il 4 febbraio 2005 (ancorché datata 4 gennaio 2005) da

__________

e

qui trasmessa il 18/21 febbraio 2005, per competenza, dal Tribunale penale

cantonale;

visto lo scritto 14 febbraio 2005 del Procuratore

pubblico Mario Branda;

sentito, telefonicamente, il Presidente delle assise

correzionali competente per il giudizio in merito all'A/A __________;

potendosi prescindere dalla visione dell'intero

incarto penale;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- __________ è

stato arrestato il 27 novembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per

complicità in rapina (inc. GIAR 645.200.1, doc. 1 e 2);

- con decisione

del 6 febbraio 2002, il GIAR concedeva a ________ la libertà provvisoria (anche

alla luce del "coinvolgimento ridotto … nella fattispecie inquisita,

con sostanzial chiarimento della sua partecipazione, come ai rilievi del

magistrato inquirente"), previa versamento di una cauzione (FRS

25'000.--), deposito dei documenti di legittimazione, divieto di contattare

terzi coinvolti e obbligo di presentarsi settimanalmente presso un ufficio

scelto dal Procuratore pubblico (sentenza 6 febbraio 2002, inc. GIAR

645.2001.2);

- il 13 novembre

2002, il magistrato inquirente ha rinviato a giudizio __________, per rapina

(cfr. atto d'accusa ____, doc. 7 inc. GIAR 645.2001.1);

- in data 19

aprile 2002, il magistrato inquirente ha autorizzato __________ a far rientro

in Italia (verosimilmente restituendo i documenti di legittimazione),

mantenendo però l'obbligo di presentarsi settimanalmente presso gli uffici di

polizia di Chiasso (doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3);

- con scritto del

4 gennaio 2005, ma introdotto in febbraio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.1),

__________ ha chiesto al magistrato inquirente che l'obbligo di presenza

settimanale, presso il posto di polizia di Chiasso, venga soppresso o,

perlomeno, modificato;

- il Procuratore

pubblico ha trasmesso la richiesta al Presidente delle Assise correzionali

competenti per il giudizio (esprimendo preavviso favorevole per un allentamento

della misura - doc. 3, inc. GIAR 645.2001.3) e quest'ultimo, a sua volta, l'ha

trasmessa (per competenza) a questo ufficio (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);

- dopo

l'emanazione dell'atto d'accusa questo giudice è (direttamente, ancorché su

istanza di parte) competente in materia d'arresto (art. 97 lett. b CPP),

libertà provvisoria (art. 108 cpv. 3 CPP), sequestro/dissequestro (CRP

60.2002.00174; GIAR 268.1997.2); per analogia, quando non in combinata

applicazione degli artt. 97, 107 e 108 cpv. 2 CPP (cfr. Rusca/Salmina/Verda,

Commento, n. 6 e 7 ad art. 96, n. 3 ad art. 107), è data la competenza di

questo giudice (sempre dopo l'emanazione dell'atto d'accusa) per la decisione

in materia di revoca delle misure sostitutive dell'arresto;

- nel caso in

esame, non appare necessario chiedere osservazioni (all'istanza) ad altre

autorità; il Procuratore pubblico si è già espresso con lo scritto del 14

febbraio 2005 ed il Presidente delle assise correzionali competenti, sentito

telefonicamente, ha trasmesso l'istanza (e il preavviso del PP) senza segnalare

nulla di particolare (doc. 1, inc. GIAR 645.2001.3);

- nel merito, va

detto che la misura (così come ordinata: presenza settimanale) poteva avere un

senso fintanto che l'inchiesta era in corso, rispettivamente nel primo periodo

dopo il rinvio a giudizio, nell'eventualità di una tempestiva citazione al

dibattimento; ad oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa (con

l'obbligo costantemente rispettato, visto che nessuno sostiene il contrario) la

misura non sembra conservare il suo scopo e la sua finalità originari;

- anche le misure

sostitutive dell'arresto possono (debbono) essere modificate, o soppresse, se

la situazione si modifica (sentenza 20.03.1996 in re Z., GIAR 767.1994.25);

esse debbono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità;

- nel caso in

esame, l'obbligo di presentarsi settimanalmente ad un posto di polizia, ad

oltre due anni dall'emanazione dell'atto d'accusa, non appare più rispettoso

del principio di proporzionalità, neppure trattandosi di cittadino italiano

residente in Italia e accusato di un crimine; la presenza di una cauzione di

FRS 25'000.-- (anche alla luce dell'atteggiamento dell'accusato che non risulta

aver violato in questi due anni l'obbligo di presentarsi settimanalmente)

appare, oggi, misura sufficiente a garantire presenza al dibattimento;

- la misura può,

quindi, essere revocata; non si vede (né il magistrato inquirente lo motiva)

quale possa essere la necessità (o anche solo l'utilità) di un semplice

allentamento della misura;

P.Q.M.

visti gli artt. 95 ss., 96, 97, 102, 107, 108, 284

CPP, 10 cpv. 2, 29, 31 CF,

decide

1.

L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, l'obbligo fatto a

__________ di presentarsi una volta alla settimana presso un ufficio

scelto dal Procuratore pubblico, è revocato.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

La presente decisione è impugnabile (da chi ne fosse

legittimato) davanti alla CRP entro dieci (10) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster