INC.2001.69104
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
14 luglio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2001.69104
Data decisione, Autorità:
14.07.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
art. 70 CPS
art. 71 CPS
Incarto n.
INC.2001.69104
Lugano
14 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di dissequestro
presentata il 27/29 maggio 2009 da
__________
in relazione a
cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, e
relativo contenuto, sequestrati nell’ambito dell’inc. MP __________ (ora __________);
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (19 giugno 2009), delle parti civili rappresentate dall’__________
(16/17 giugno 2009) e di quelle rappresentate dall’__________ (10/15 giugno
2009);
constatato che le altre parti
civili oggetto di notifica non hanno presentato osservazioni nel termine
assegnato;
visto, per quanto necessario, l’inc.
__________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è oggetto di un procedimento penale sfociato, in data
25 novembre 2008, in un rinvio a giudizio per le ipotesi di truffa,
appropriazione indebita, rispettivamente falsità in documenti, per fatti
avvenuti tra il 1994 ed il 2001 (cfr. __________);
- nel corso del 2001, sono stati emanati ordini di perquisizione e
sequestro che hanno colpito anche la cassetta di sicurezza n. __________ presso
__________ (AI 5 e 7); la cassetta di sicurezza menzionata non figura tra i
sequestri indicati nell’atto d’accusa (cfr. __________, pag. 11 e 12); neppure
risultano (né vengono indicate indicate) decisioni di dissequestro in merito;
- a seguito di un intervento della Presidente del TPC (doc. 2, inc.
GIAR 691.2001.4), il magistrato requirente ha incaricato la polizia di
procedere all’apertura della cassetta ed all’elencazione del suo contenuto,
come meglio si evince dal rapporto d’esecuzione dell’11 maggio 2009 (doc. 2,
inc. GIAR 691.2001.4);
- con istanza del 27 maggio 2009 (doc. 1, inc. GIAR 691.2001.4), __________
chiede il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________
(gioielli, marenghi e lingottini), affermando che questo appartiene alla moglie
(in parte sin da prima della loro conoscenza e per altra parte a seguito di
regali da parte di terzi) e al figlio (regali da parenti e amici);
- il magistrato requirente si oppone al dissequestro (doc. 9, inc.
GIAR 691.2001.4) affermando che non vi sono evidenze circa la proprietà della
moglie e del figlio in relazione agli oggetti in questione, dei quali mai è
stato chiesto il dissequestro prima d’ora (neppure dalle persone qui indicate
come proprietarie);
- analoga posizione è espressa dalle parti civili rappresentate
dall’__________ (doc. 8, inc. GIAR 691.2001.4), che aggiunge ritenere compito
del merito esprimersi compiutamente in punto all’istanza in questione;
- le altre parti civili o non si sono espresse o si rimettono al
presente giudizio (doc. 7, inc. GIAR 691.2001.4);
- l’istanza di dissequestro è ricevibile in ordine, in quanto
presentata dall’accusato, perdurante il sequestro ed all’autorità competente;
infatti:
·
in materia di sequestro, nel lasso
Fatti
di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del
dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato
un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non
v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche
in tema di dissequestro;
·
di conseguenza questo giudice ha
riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via
incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto
d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie
autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre
2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
- in diritto si ha che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di
tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,
alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di
confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare
gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella
duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione
delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione
o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o
quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via
definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che
la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente;
ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni
per l’applicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;
- nel caso in esame occorre
constatare che:
·
gli oggetti/beni/valori in
questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della
cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;
·
la cassetta di sicurezza risulta
essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello
scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta l’ultima volta nel 1998 (cfr.
Rapporto d’esecuzione 11 maggio 2009);
·
il periodo di commissione dei reati
indicati nell’atto d’accusa va dal 1994 al 2001;
·
dal momento in cui la cassetta di
sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono
state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di
restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure l’istante
lo indica, rivendicazioni di proprietà);
·
la proprietà di terzi sul contenuto
della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati
documenti o elementi dell’incarto (che non spetta a questo giudice
scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dell’istante) che
permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;
- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che
l’effettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e
lingotti del figlio (la sola plausibilità dell’ipotesi, trattandosi di gioielli
femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non
basta nella fase predibattimentale), che l’acquisto sia avvenuto da parte di
terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con
il provento degli stessi;
- l’istanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca,
ai sensi dell’art. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del
risarcimento compensatorio, ai sensi dell’art. 71 CP) rinviata al merito per
giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per
l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentata-
ritenuto che questo ufficio non procede all’assunzione di prove- fino
all’apertura del dibattimento);
- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e,
peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);
- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza,
vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi
di materia di sequestro;
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 148, 138, 251, 70 ss. CP,
161 e ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1. L'istanza
di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--,
e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla
Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione
(con copia di tutte le osservazioni) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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