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Decisione

INC.2001.69104

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa

14 luglio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del

dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato

un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non

v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche

in tema di dissequestro;

·

di conseguenza questo giudice ha

riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via

incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto

d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie

autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre

2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

- in diritto si ha che l’art. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di

tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,

alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di

confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare

gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella

duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione

delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione

o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o

quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via

definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che

la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente;

ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni

per l’applicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;

- nel caso in esame occorre

constatare che:

·

gli oggetti/beni/valori in

questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della

cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;

·

la cassetta di sicurezza risulta

essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello

scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta l’ultima volta nel 1998 (cfr.

Rapporto d’esecuzione 11 maggio 2009);

·

il periodo di commissione dei reati

indicati nell’atto d’accusa va dal 1994 al 2001;

·

dal momento in cui la cassetta di

sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono

state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di

restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure l’istante

lo indica, rivendicazioni di proprietà);

·

la proprietà di terzi sul contenuto

della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati

documenti o elementi dell’incarto (che non spetta a questo giudice

scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dell’istante) che

permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;

- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che

l’effettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e

lingotti del figlio (la sola plausibilità dell’ipotesi, trattandosi di gioielli

femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non

basta nella fase predibattimentale), che l’acquisto sia avvenuto da parte di

terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con

il provento degli stessi;

- l’istanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca,

ai sensi dell’art. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del

risarcimento compensatorio, ai sensi dell’art. 71 CP) rinviata al merito per

giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per

l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentata-

ritenuto che questo ufficio non procede all’assunzione di prove- fino

all’apertura del dibattimento);

- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e,

peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);

- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza,

vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi

di materia di sequestro;

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 148, 138, 251, 70 ss. CP,

161 e ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1. L'istanza

di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--,

e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla

Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione

(con copia di tutte le osservazioni) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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