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Decisione

INC.2002.20712

Ordine di perquisizione e sequestro

3 dicembre 2004Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti sono stati informati “che in data 30.01.2002 __________ ha versato

per contanti sulla relazione __________ la somma di Lit. 2.25 miliardi pari a

Euro 1'156'240.-“ e che “è stato accertato che questi fondi sono di illecita

provenienza ed è per questo motivo che la relazione __________ ” è stata posta

sotto sequestro.

C.

Con istanza 2 ottobre 2002 (AI 207), i reclamanti hanno

chiesto alla magistrata inquirente di dissequestrare il conto __________ di

loro pertinenza. L’evasione dell’istanza è stata ripetutamente sollecitata tra

il 29 novembre 2002 e il 9 gennaio 2004 (17 solleciti rimasti inevasi).

D.

Con decisione 2 febbraio 2004, la Procuratrice pubblica

ha respinto l’istanza di dissequestro, motivando il proprio diniego con il

fatto che “__________ ha confermato che ha usato dei contanti che risultano

essere provento di reato” allorquando in data 30 gennaio 2002 ha versato sul

conto __________ l’importo di Lit. 2.25 miliardi (v. decisione punto 1) e che

“dalla documentazione bancaria del conto __________ e dalla ricostruzione

contabile si evince una perdita netta (teorica) per la gestione dei titoli ...

di FRS 1'583'103.38” ed “essendo questa la situazione fattuale, non è possibile

allo stadio attuale emettere una decisione di merito” non avendo la magistrata

inquirente “gli elementi per ricondurre ad un reato imputabile a __________ le

perdite subite dai suoi clienti sul conto __________ ” (v. decisione punto 2).

Dopo generico richiamo alla giurisprudenza di questo ufficio, la Procuratrice

pubblica conclude la motivazione di diniego del dissequestro evidenziando che,

“pur volendo partire dal presupposto della buona fede dei signori __________ ”,

con riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP,

“ribadita l’eccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il

consenso delle parti prima della decisione di merito” il magistrato non

potrebbe far ricorso in modo indiscriminato ad un simile dissequestro, “la

pretesa formulata” dai reclamanti non risulterebbe “essere, allo stadio

attuale, manifesta e liquida, dunque a fronte di dubbio” si dovrebbe “optare

per il mantenimento dello status quo” e “la conclusione della procedura

ordinaria” sarebbe “possibile in tempi ragionevoli” e quindi “nemmeno

l’argomento dell’urgenza” potrebbe “essere richiamato a sostegno della

richiesta di dissequestro” (v. decisione punto 3)."

2.

Con la decisione menzionata nel considerando

precedente, il GIAR, dopo aver precisato che dovrebbe trattarsi di sequestro

confiscatorio (nel silenzio del magistrato inquirente su questo punto),

constatava da un lato l'esistenza di sufficienti indizi per ritenere l'importo

versato il 30 gennaio 2002 da __________ sulla relazione __________ (LIT. 2,25

mia, pari ad EUR 1'156'240.--) come di provenienza illecita, dall'altro che non

emergevano elementi per ritenere i titolari della relazione __________ in

malafede, come peraltro riconosciuto dalla stessa Procuratrice pubblica

(decisione citata, cons. 4, 5 e 6).

Inoltre, sempre il GIAR, rilevava improprio

riferimento alla norma di cui all'art. 165 CPP, segnalava come il nodo da

sciogliere fosse quello della "controprestazione adeguata" ex

art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, anche (se non soprattutto) in riferimento a quanto segnalato

dal perito giudiziario che consigliava ulteriori approfondimenti già nel suo

referto del 14 luglio 2003, per concludere nel modo seguente:

"Nessun approfondimento è stato eseguito dopo la

consegna della suddetta relazione peritale. La decisione impugnata, non si

sofferma né sugli interrogativi sollevati dalla relazione peritale né sui

limiti entro i quali sarebbe adeguata la controprestazione offerta da

__________ con il versamento sul conto __________ del 30 gennaio 2002. La

decisione impugnata, pur partendo dal presupposto della buona fede dei

reclamanti, si limita, a torto, a negare in via generale l’esistenza delle

condizioni per un dissequestro, rinviando alla conclusione della procedura

ordinaria, che sarebbe “possibile in tempi ragionevoli”. Quest’ultima

affermazione della Procuratrice pubblica appare però smentita dalla situazione

di stallo in cui sembra trovarsi l’istruttoria, per lo meno dalla consegna del

referto peritale 14 luglio 2003 del perito __________. Vista l’impossibilità di

questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti che

ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la

controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata

deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere

indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a

definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e

del dissequestro del conto __________."

(sentenza 25 maggio 2004, inc. GIAR 207.2002.11, consid. 7, ultima parte)

Il reclamo è stato, di conseguenza,

accolto e la decisione impugnata annullata.

L'accoglimento del reclamo non ha

comportato il dissequestro della relazione, bensì (come risulta dal

considerando sopra riportato) il ritorno degli atti al titolare dell'inchiesta

per gli accertamenti del caso e nuova decisione debitamente motivata.

3.

Con decisione che reca la data del 22

giugno 2004, ma risulta intimata solo il 30 agosto 2004, il magistrato

inquirente ha dissequestrato la relazione __________ limitatamente alla somma

di EUR 604'158,84, mantenendo il sequestro sul saldo che supera tale importo

(cfr. doc. 2, inc. GIAR 207.2002.12).

Alla determinazione dell'importo in

questione il Procuratore pubblico perviene detraendo addebiti per EUR

307'793,74 (asseritamente effettuati parte per contanti tra il 17.07.01 ed il

15.10.01 e parte per bonifico tra il gennaio ed il marzo 2002) e

EUR 95'023.-- (oggetto di precedente

dissequestro) dall'importo di EUR 1'006'975,58 che risulta da un estratto conto

del 31 dicembre 2000, di cui i clienti avrebbero avuto conoscenza e

corrisponderebbe alla reale situazione del conto a quel momento.

A motivazione della somma dissequestrata

e del mantenimento del sequestro per il rimanente, quindi del calcolo in

questione, il magistrato adduce l'assenza di buona fede per la richiesta di

dissequestro della totalità degli averi attualmente in conto (EUR 1'323'266,18

al 31.03.2002), in quanto "quasi il doppio del loro patrimonio dedotte

le uscite, tanto più che essi non hanno apportato capitali per tale ammontare e

che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto" (Decisione 22

giugno 2004, pag. 2, ultimo paragrafo).

Per completezza (nonché a parziale

spiegazione della tempistica della presente decisione) va rilevato che le

affermazioni del magistrato inquirente sono riportate così come formulate, cioé

prive di riferimenti agli atti e verbali istruttori, con le immaginabili

difficoltà di una verifica "immediata" e puntuale, vista l'entità materiale

dell'incarto.

4.

Mediante l'attuale reclamo (doc. 1, inc.

GIAR 207.2002.12), i titolari della relazione __________ chiedono il

dissequestro integrale della stessa; quindi, anche della somma che, con la

decisione impugnata, è ancora oggetto della misura restrittiva.

Ribadiscono la perfetta buona fede nella

ricezione (sul conto) della somma di

EUR 1'156'240.-- versata da __________

il 30 gennaio 2002, ricordano che prima di tale versamento (il 19 dicembre

2004) avevano ricevuto un estratto conto che indicava un patrimonio di EUR

1'477'757,45 (ancorché non corrispondente alla situazione reale della relazione

a quella data che, causa perdite sottaciute, era di EUR 297'787,29), precisano

che i versamenti effettuati (mai contestati dal Procuratore pubblico ed

accertati anche dal perito) corrispondono a EUR 1'632166,70, mentre gli

addebiti riconosciuti sono globalmente pari a EUR 335'001,23. Contestano,

inoltre, di aver ricevuto/visionato l'estratto del dicembre 2000 (fatto che non

risulterebbe da alcun accertamento istruttorio, oltre che dalla logica visto

che lo stesso evidenziava una differenza di ca. 600'000.-- EURO tra lo stato ed

il versato di quell'anno); a loro dire, in base agli estratti che hanno

visionato (a fine 2001) il loro patrimonio era ancora (causa perdite che il

gestore ha indicato come conseguenti l'11 settembre 2001) di ca. 1,3 mio di

EUR.

Le affermazioni dei reclamanti fanno

riferimento a verbali d'inchiesta ed ai lavori peritali.

5.

Con scritto del 20 settembre 2004, il

magistrato inquirente comunica di rinunciare "a presentare particolari

osservazioni" chiedendo conferma della decisione impugnata. Aggiunge

(ancora senza riferimento alcuno agli atti) che i reclamanti sono stati

informati dall'accusato della diminuzione del loro patrimonio ed avevano

ricevuto una situazione patrimoniale corrispondente alla realtà (doc. 6, inc.

GIAR 207.2002.12).

Due delle parti civili interpellate

hanno comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. 4 e 7, inc. GIAR

207.2002.12) e l'accusato __________ si limita a puntualizzare in merito ad un

bonifico del 6.02.2001 per EUR 77'509,25, a favore di una società a lui

riconducibile, parlando di compensazione (doc. 5, inc. GIAR 207.2002.12).

6.

In diritto, accertata la legittimazione

dei reclamanti, si ricordano preliminarmente (e brevemente) i principi

applicabili alla confisca nei confronti di un terzo:

"

Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere

pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione (n.d.r: provento di reato), indipendentemente dal

fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume

III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato

dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di

persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione.

Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione

“debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti”

(art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue

Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto.

4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi

valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e

portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima

diretta del reato il recupero del provento dell’atto illecito, e apre alla

corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della

confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). La seconda variante, invece, è

da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima

parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti,

un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con

la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il

sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è

stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per

questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca, il legislatore

ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni

legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a

confisca. Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo

detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la

confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un

certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata”

(art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza

rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei

confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). Ne discende, in

conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche

indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in

possesso di un terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la

restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha

invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v.

Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria

buona fede nei modi esposti."

(sentenza 22 gennaio 1999 in re

titolare relazione L., GIAR 167.1995.11)

L'applicazione dell'art. 161 CPP

(rispettivamente il mantenimento della misura), presuppone quindi l'accertamento

dell'esistenza (rispettivamente inesistenza) delle condizioni di cui sopra, con

maggior rigore (e rispetto del principio di proporzionalità) con l'avanzare

delle indagini e dei relativi accertamenti; ritenuto comunque (e sempre)

l'obbligo di motivazione, pur nei limiti ammessi per le decisioni incidentali

(sentenza GIAR 6 luglio 2004 in re B.; sentenza CRP 28 settembre 2004 in re C.,

pag. 6).

7.

L'invito contenuto nella decisione 25

maggio 2004 a "procedere indilatamente alle contestazioni e agli

accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti

della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________

" è stato disatteso. Gli atti istruttori successivi alla sentenza del 25

maggio 2004 (registrata quale AI 341) non concernono la relazione __________,

se non quali solleciti di nuova decisione (AI 342) e, successivamente a questa,

dell'esecuzione del dissequestro parziale (AI 259 a 366). Neppure risultano

verbali resi al Ministero pubblico dagli accusati/indagati (l'ultimo è del 27

aprile 2004: A.22) o da testi (il penultimo è del 10 dicembre 2003, B.15, e

l'ultimo, del 27 luglio 2004, concerne il dissequestro di oggetti a favore di

altra persona: B.16). L'ultimo verbale di polizia che risulta dal "classatore

interrogatori PG 2/2" è del 29 gennaio 2003 (n. 71), mentre quello che

risulta dagli allegati al rapporto di polizia (AI 370) è dell'11 febbraio 2003

(classatore 6, n. 20).

Quindi, forza è constatare che nessun

accertamento sembra essere stato effettuato per sciogliere gli interrogativi

sollevati dalla relazione peritale agli atti, rispettivamente per definire i

limiti della controprestazione adeguata (cfr. sentenza del 25.05.2004, cons. 7

in fine).

Considerandi

8.

La decisione impugnata motiva, come

detto, il mantenimento parziale del dissequestro con il fatto che gli istanti

(qui reclamanti) non potrebbero dirsi in buona fede sulla totalità degli averi

in conto (indicati in EUR 1'323'266,18 al 31.03.2002) che corrisponderebbero al

"doppio del loro patrimonio dedotte le uscite (n.d.r.: indicate in

EUR 307'793,74) tanto più che essi non hanno apportato capitali per un tale

ammontare e che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto"(decisione

22.

giugno/30 agosto 2004, pag. 2 ultimo paragrafo).

Ora, anche volendo prescindere dal fatto

che la questione della buona fede pareva già essere stata risolta (dal

Procuratore pubblico, con avallo del GIAR) al momento della decisione del

25.05.2004

(e l'assenza di ulteriori accertamenti/contestazioni ecc. non

permette neppure di ipotizzare quale eventuale "fatto nuovo" abbia

modificato la precedente posizione dell'inquirente), il calcolo effettuato per

giungere alla conclusione è fonte di alcune perplessità. E ciò per più di un

motivo:

a) "essi non hanno apportato

capitali per un tale ammontare"

La relazione è stata aperta il 29 maggio

2000.

e secondo gli istanti, che si fondano anche sulla relazione peritale del

14.

luglio 2003, già in quell'anno vi sono stati bonifici in entrata superiori

a, globalmente, EUR 1'323'266,18 (Reclamo, pag. 7, con la precisazione che il

totale indicato comprende anche operazioni successive per EUR 56'180,26). Nel

loro verbale (praticamente congiunto, cfr. PS 21 agosto 2002) parlano di un

capitale iniziale di ca. 2,7 mia di LIT ed indicano provenienza per bonifici in

entrata pari a EUR 1'421'514,37, non ricordandosi di un unico bonifico avvenuto

in quel periodo (quello del 31 ottobre 2002 per EUR 154'472,27). L'ammontare

delle entrate risulta dagli estratti bancari e dal riassunto dei bonifici in entrata

effettuato dal perito (Relazione peritale pag. 9; Classatore sequestri bancari

1/25, estratto conto EUR dal 30.05.2000 al 29.12.2000). Pertanto l'affermazione

in questione meritava (meglio necessitava dal profilo dell'obbligo di

motivazione) qualche spiegazione supplementare. Abbondanzialmente, si rileva

che anche l'accusato principale indica l'entità degli apporti in ca. 2,8/3 mia

di LIT (verbale PS 3 maggio 2002, pag. 7) e anche il commercialista dei

titolari della relazione parla di ca. 3 mia di LIT (B31, pag. 2).

b) "il doppio del loro

patrimonio dedotte le uscite"

Questa affermazione si fonda su tre

cifre: gli averi in conto al 31.03.2002 (EUR 1'323'266,18), la totalità degli

addebiti (EUR 307'793,74) e quanto vi era sul conto a dicembre 2000 (EUR

1'006'975,58).

La prima cifra non è contestata. La

seconda (che, nonostante l'avverbio complessivamente, tien conto degli addebiti

solo a partire dal 17.01.2001) è in parte contestata dagli istanti (Verbale

21.08

, pag. 4; Reclamo, pag. 7) senza che vi sia indicazione (neppure in

sede di osservazioni) del perché tale contestazione non viene considerata (e

non risulta che la questione sia stata in qualche modo approfondita nei verbali

dei titolari della relazione o in quelli di __________; cfr. A2, A3, A16, A20),

neppure dopo le indicazioni del perito (relazione peritale, pag. 10), riprese

da questo ufficio nella precedente sentenza. La terza cifra sembrerebbe essere

desunta dall'estratto patrimoniale anonimizzato consegnato da __________ a tale

__________, commercialista dei titolari della relazione. (Verbale B31 e

allegati). A prescindere dal fatto che l'inchiesta ha accertato che __________

forniva ai vari clienti estratti conto fasulli (AI 270, pag. 4 e 5), che nella

documentazione bancaria è reperibile unicamente l'estratto patrimoniale al

17.04.2002

(Classatore sequestri bancari 1/25) e che un raffronto degli averi

in conto corrente risultanti dalla stato patrimoniale e dall'estratto conto

evidenzia piccole differenze per alcune divise (ma forse dipendenti dalla

chiusura al 29.12.2000), non si comprende da dove il magistrato derivi

l'affermazione secondo cui gli istanti sapevano di avere quella somma al

31.12.2000

I titolari affermano che il primo anno il patrimonio è rimasto

stabile e sono state illustrate perdite dopo il settembre 2001 (Verbale PS

21.08.2002

pag. 3), il commercialista (che produce l'estratto anonimizzato e

afferma di essere sempre venuto in Ticino con i titolari) non precisa (e non

gli viene chiesto di farlo: B31 p. 3) né quando ha ricevuto l'estratto in

questione, né quando lo avrebbe mostrato ai clienti ("Non solo non ha

ritenuto di dover informare i clienti delle perdite a fine 2001, perdite di cui

erano informati già da __________, ma non lo ha fatto neppure dopo aver reintegrato

…", così il magistrato inquirente nelle osservazioni al reclamo che ha

dato origine alla sentenza 25 maggio 2004; doc. 2 inc. GIAR 207.2002.11) e a

__________ la domanda non è stata posta (perlomeno nei verbali PP visionati

dallo scrivente). Inoltre, anche volendo dare per accertato che lo stato

patrimoniale al 31.12.2000 fosse corrispondente a realtà e sia stato consegnato

alla data indicata, perché vi sarebbe mala fede per tutto quanto supera quella

somma e quella data, ritenuto che il patrimonio è composto da titoli di vario

genere (anche speculativi) il cui valore di mercato e/o di realizzo può variare

(anche notevolmente) in tempi brevi, è rimasto in gestione per un ulteriore

anno al termine del quale è stato consegnato (sempre al commercialista) un

(nuovo) stato patrimoniale che indicava un valore (a quel momento) di EUR

1'477'757,45 (Decisione, pag. 1)? Forse perché quest'ultimo stato patrimoniale

non corrisponde alla realtà? Ma ciò era noto, o poteva esserlo, ai titolari?

Se vi sono stati bonifici in entrata

(nel 2000, da giugno!) per ca. 1,4/1,5 mio di EUR ed alla fine dell'anno in

questione il patrimonio era di ca. EUR 1'000'000.-- (quindi con perdite di ca.

EUR 500'000.--), è impensabile (dal punto di vista dei titolari della relazione

e in relazione alla buona fede) che un anno dopo, quindi in almeno il doppio

del tempo, lo stesso patrimonio possa aver recuperato EUR 400'000.--, pur

tenendo conto di possibili perdite a seguito dell'11 settembre? Se si perché?

In aggiunta a quanto sopra, va anche

detto che i titolari della relazione hanno denunciato __________ e si sono

costituiti parte civile per le perdite di gestione subite (verbali di polizia

n. 45 e 46, classatore 1 / 2), il perito ha indicato in CHF 1'583'103,38 le

perdite teoriche (verosimilmente nel senso che il calcolo tiene conto anche del

valore di mercato - al momento della determinazione - di titoli ancora in

portafoglio) della gestione titoli sulla relazione __________. La Polizia

Giudiziaria, nel rapporto del 29 ottobre 2004, indica, tra i reati a carico di

__________, l'amministrazione infedele (per aver disatteso le istruzioni e

sottaciuto le perdite) anche in relazione al conto __________ (AI 370, pag. 5 e

6). In assenza di approfondimenti (ma anche solo di indicazioni) sulla gestione

da parte dell'accusato (ed impregiudicato il giudizio sull'esistenza e l'entità

del reato oggetto d'indagine) appare un po' semplicistico affermare mala fede

per tutto quanto "supera" gli importi indicati sull'estratto il

31.12.2000

Pertanto, anche volendo dimenticare che

tutti gli elementi indicati nella decisione erano già noti prima della sentenza

del 25 maggio 2004, nell'ambito della quale la buona fede non è stata messa in

discussione ("pur volendo partire dalla buona fede dei signori

…", così scriveva lo stesso Procuratore pubblico nella precedente

decisione del 2 febbraio 2004, AI 326), la malafede (che, lo si ricorda

concerne l'accredito al 30.01.2002 di EUR 1'156'240,00) non é

(sufficientemente) motivata alla luce di quanto emerge dagli atti (meglio, di

quanto questo giudice ha potuto reperire in assenza di indicazioni da parte

dell'autorità che ha deciso).

9.

Avendo il magistrato inquirente

rifiutato il dissequestro integrale della relazione, con la motivazione

dell'assenza della buona fede, non si è espresso sulla questione della

controprestazione adeguata (ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).

La questione della controprestazione

(che, lo si ricorda, in base alla sentenza 25.5.2004 era la condizione sulla

quale il magistrato doveva pronunciarsi, se del caso dopo approfondimento) non

è oggetto di alcuna argomentazione, neppure lapidaria (con riferimento alle

cifre e circostanze affermate nella decisione stessa). Non può essere questo

giudice a ipotizzare se il magistrato inquirente, prendendo quale base di

calcolo il patrimonio risultante dallo stato patrimoniale al 31.12.2000,

sottointenda che questa è la cifra che considera quale controprestazione

equivalente, oppure, visto che vi è un esplicito riferimento all'apporto in

capitali, se non sia quest'ultimo elemento ad essere considerato. Motivazioni

implicite non sono ammesse (CRP 28 settembre 2004 in re C.) già per il solo

fatto che violano il diritto di essere sentito delle parti interessate al

provvedimento.

Cimentarsi in questo tipo di operazioni

è alquanto aleatorio ed il risultato di fatto sarebbe quello di

"prestare" al magistrato inquirente la propria interpretazione e,

quindi, quella di decidere al suo posto allorquando "Questo giudice non

è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e vece del Procuratore

pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio

dell'azione penale ed alle competenze istruttorie (sentenze: 17 marzo 1994 in

re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7). Se lo

facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione.

Inoltre, non spetta a questo giudice

(che non è giudice del merito), da solo, il compito di ricostruire le tesi

dell'una o dell'altra parte sulla base della (copiosa) documentazione agli atti

(CRP 5 dicembre 1997 in re P.)."

(Sentenza 7 maggio 2004 in re C.)

Nel caso in esame, poi, questo giudice

non potrebbe far astrazione, anche per la eventuale determinazione/valutazione

della controprestazione adeguata, dalle perplessità indicate al considerando

che precede, non certo prive di valenza nella determinazione di entrambe le

condizioni ostative alla confisca degli averi provento di reato nelle mani di

un terzo, ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP (cfr. sentenze GIAR 22 gennaio 1999 in

re Titolare relazione L.; 5 giugno 2002 in re Titolare relazione A.).

Inoltre, ancora, a questo giudice è

preclusa la possibilità di effettuare quegli accertamenti che la sentenza 25

maggio 2004 invitava ad effettuare, e che non sono stati effettuati (non si sa

per quale motivo).

10.

Da ultimo, ma non ultimo, le difficoltà

di comprensione del fondamento (motivazione) della decisione, in particolare in

merito alla questione della controprestazione adeguata, sono confermate

(accentuate) dalla lettura di due altre decisioni di dissequestro posteriori a

quella qui in esame. Trattasi degli AI 371 e 372 del 3, rispettivamente 8

novembre 2004, relativi a due relazioni bancarie con averi conferiti in

gestione a __________ (tramite __________ e __________) e sui quali __________

ha versato, all'inizio del 2002 (in un caso il versamento è avvenuto alla

stessa data di quello a favore __________, nell'altro pochi giorni prima),

somme provenienti da reato asseritamente per coprire perdite di gestione. A

prima vista, quindi, situazioni analoghe a quelle del conto __________ (forse a

prescindere dai movimenti "sensibili" segnalati dal perito per

quest'ultima relazione, comunque non approfonditi/verificati).

Anche queste due decisioni sembrano

considerare unicamente la buona fede. Infatti, non vi è alcun riferimento alla

controprestazione e neppure ai concetti di "patrimonio reale conosciuto"

o "patrimonio massimo raggiunto dal conto", neppure l'entità

globale degli apporti sembra averle in qualche modo indirizzate. Con la decisione

di cui all'AI 371 viene dissequestrato un importo superiore (di ca. ¼) agli

apporti indicati, laddove già il versamento di __________ era superiore (di

poco) agli stessi e il valore reale al momento del versamento illecito di circa

¼ per rapporto alla somma inizialmente versata; si è, inoltre, tenuto conto

degli stati patrimoniali fittizi presentati da __________.

Con la decisione di cui all'AI 372, si è

dissequestrata una somma inferiore (seppur di poco) dagli apporti dichiarati

(la cui entità precisa, trattandosi di un trasferimento titoli) non risulta in

modo chiaro dagli atti, senza tener conto del valore reale della relazione

prima del versamento illecito, né dei prelevamenti noti al titolare.

È evidente come la lettura di queste due

decisioni non sia di alcun ausilio per comprendere i criteri di calcolo (della

sottointesa controprestazione) utilizzati nella decisione qui in esame.

Si rileva, di transenna, che le

decisioni del 3, rispettivamente 8 novembre, sono state notificate (entrambe) a

sette patrocinatori di parti civili (due dei quali nell'una, rispettivamente

nell'altra decisione sono anche istanti) ma non al patrocinatore dei qui

reclamanti, anch'essi parti civili (cfr. verbale di polizia verbali di polizia

n. 45 e 46, classatore 1 / 2; Osservazioni PP al reclamo 13 febbraio 2004, doc.

6.

inc. GIAR 207.2002.12), sebbene sulla decisione sia esplicitamente prevista

comunicazione separata alla banca (evidentemente per esecuzione) alla crescita

in giudicato.

Inspiegabilmente, se si considera che i

qui reclamanti, per ottenere l'esecuzione di quanto parzialmente

dissequestrato, hanno dovuto attendere la notifica alle altre parti civili, e

successiva crescita in giudicato, omessa nella decisione impugnata (AI 362,

365, doc. 15 inc. GIAR 207.2002.12). La notifica è avvenuta il 30.11.2004 ad

opera dell'attuale titolare dell'inchiesta (doc. 16, inc. GIAR 207.2002.12).

11.

In virtù di quanto esposto ai

considerandi che precedono, occorre constatare che la decisione impugnata è,

ancora una volta, carente nella motivazione sia per quanto concerne la

determinazione della controprestazione (nulla è detto in proposito) sia per

quanto concerne la buona fede (ammessa nella precedente decisione e ora negata

senza leggibile indicazione di fatti, rispettivamente degli accertamenti che li

fondano, - successivi o precedenti la decisione del 25.05.2004 - a sostegno,

fatti ed accertamenti che non emergono in modo evidente dal voluminoso

incarto).

Le conclusioni a cui si è giunti nella

precedente decisione ("Vista l’impossibilità

di questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti

che ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la

controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata

deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere

indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a

definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e

del dissequestro del conto __________.")

sono, di principio, tutt'ora valide, con constatazione supplementare di

sostanziale denegata/ritardata giustizia e di disattenzione delle indicazioni

contenute nella sentenza del 25 maggio 2004, circa gli incombenti istruttori da

effettuare per la verifica della misura restrittiva di un diritto

costituzionale (REP 1994, n. 111, per analogia). Anche la decisione del 22

giugno/31 agosto 2004, qui impugnata, deve essere annullata.

12.

L'annullamento della decisione impugnata

(per carente/errata motivazione, rispettivamente per il non approfondimento

degli elementi che dovrebbero fondarla) non comporta automaticamente decisione

positiva di dissequestro da parte di questo giudice che (come detto sopra:

considerando 8) non è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e

vece del Procuratore pubblico (e cui non spetta il compito di ricostruire le

tesi dell'una o dell'altra parte sulla base della copiosa documentazione agli

atti - CRP 5 dicembre 1997 in re P.) Laddove si tratta di questioni

strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze

istruttorie

Compito di questo giudice (quale

autorità di reclamo) è sostanzialmente quello di verificare la conformità delle

decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello

di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le

eccezioni previste dal CPP).

Può rimanere aperta la questione a

sapere se un dissequestro possa essere ordinato da questo giudice allorquando

il suo mantenimento (a seguito, come in casu, dell'annullamento della

decisione di rifiuto di dissequestro) violi il principio di proporzionalità

(cfr. per analogia, trattandosi comunque di limitazione di diritti garantiti

costituzionalmente, REP 1994, n. 111). Infatti, nel caso in esame, sebbene il

sequestro sia in essere da oltre due anni, gli istanti abbiano atteso sedici

mesi la prima decisione e la seconda (conseguente alla decisione 25 maggio 2004

di questo ufficio) è ancora oggetto di rinvio all'autorità inquirente, vi è

comunque stato un parziale dissequestro (per una cifra abbastanza importante in

termini reali e di ca. la metà degli averi in conto, divenuto effettivo il 25

ottobre 2004) che permette di ritenere i tempi necessari per nuova (ovviamente

se sollecita) decisione debitamente motivata, ancora rispettosi del principio

di proporzionalità in relazione al mantenimento della misura.

13.

Alla luce di quanto sopra esposto, la

decisione impugnata, nella sua parte che rifiuta il dissequestro della

relazione __________ per quanto eccede la somma di EUR 604'158,84, va pertanto

annullata, come ai considerandi, con la presente decisione impugnabile alla

Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1

lett. a CPP). La tassa di giustizia e spese rimangono a carico dello Stato;

vengono riconosciute congrue ripetibili ai reclamanti in ragione del

sostanziale accoglimento del reclamo (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati le norme applicabili ed in particolare gli

articoli 305 bis, 158, 138, 251 CP, 7, 78, 157 ss., 161, 193, 281, 284 CPP, 26

e 36 CF,

decide:

1.

Il reclamo è accolto ai sensi dei

considerandi.

1.1 Di conseguenza la decisione 22

giugno/ 30 agosto 2004 è annullata nella sua parte che nega il dissequestro

della relazione __________ per gli averi in conto che superano il valore di EUR

604'158,84.

2.

La tassa di giustizia, fissata in

FRS 800.--, e le spese di FRS 120.--, restano a carico dello Stato, che

rifonderà FRS 800.-- ai reclamanti a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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