INC.2002.20712
Ordine di perquisizione e sequestro
3 dicembre 2004Italiano27 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2002.20712
Data decisione, Autorità:
03.12.2004, GIAR
Titolo:
Ordine di perquisizione e sequestro
SEQUESTRO
art. 59 cpv. 1 cf. 2 CPS
Incarto n.
INC.2002.20712
Lugano
3 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 7 settembre 2004 da
__________, __________,
residente a __________
__________, __________,
residente a __________
(entrambi
rappresentati dall’avv. __________)
contro
la
decisione, datata 22 giugno 2004 e notificata il 30/31 agosto 2004, del
Procuratore pubblico Claudia Solcà, con la quale si dissequestra solo
parzialmente (rispettivamente si rifiuta il dissequestro integrale) la
relazione __________;
viste le osservazioni dell’accusato __________ (17/21
settembre 2004), del magistrato inquirente (20/21 settembre 2004), come pure
delle parti civili __________ __________ (8/9 settembre 2004), __________ e
__________ (20/21 settembre 2004);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Per i fatti essenziali, fino al 25 maggio 2004, si può
far capo a precedente decisione di questo ufficio (sentenza 25 maggio 2004,
inc. GIAR 207.2002.11), relativa alla stessa relazione e sempre in tema di
sequestro/dissequestro:
"A.
Nei confronti di __________ è pendente un procedimento
penale per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele
aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di
denaro, per avere nelle sue attività di fiduciario malversato fondi di clienti
e compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere
che provenivano da crimini commessi da terze persone.
In questo contesto la Procuratrice pubblica ha emanato
diversi ordini di perquisizione e di sequestro bancari. Per quanto qui concerne
si tratta della decisione del 10 aprile 2002, concernente il conto n.
__________ presso il __________ (di seguito: __________), di cui i reclamanti
sono gli aventi diritto economico. La decisione, che non è stata oggetto di
impugnativa da parte di __________ e __________, non esplicita lo scopo del
sequestro e meglio non indica che lo stesso è avvenuto a titolo probatorio,
confiscatorio oppure risarcitorio, limitandosi a decretare in modo generico il
sequestro del conto.
B.
Durante l’interrogatorio di Polizia del 21 agosto 2002,
Fatti
i reclamanti sono stati informati “che in data 30.01.2002 __________ ha versato
per contanti sulla relazione __________ la somma di Lit. 2.25 miliardi pari a
Euro 1'156'240.-“ e che “è stato accertato che questi fondi sono di illecita
provenienza ed è per questo motivo che la relazione __________ ” è stata posta
sotto sequestro.
C.
Con istanza 2 ottobre 2002 (AI 207), i reclamanti hanno
chiesto alla magistrata inquirente di dissequestrare il conto __________ di
loro pertinenza. L’evasione dell’istanza è stata ripetutamente sollecitata tra
il 29 novembre 2002 e il 9 gennaio 2004 (17 solleciti rimasti inevasi).
D.
Con decisione 2 febbraio 2004, la Procuratrice pubblica
ha respinto l’istanza di dissequestro, motivando il proprio diniego con il
fatto che “__________ ha confermato che ha usato dei contanti che risultano
essere provento di reato” allorquando in data 30 gennaio 2002 ha versato sul
conto __________ l’importo di Lit. 2.25 miliardi (v. decisione punto 1) e che
“dalla documentazione bancaria del conto __________ e dalla ricostruzione
contabile si evince una perdita netta (teorica) per la gestione dei titoli ...
di FRS 1'583'103.38” ed “essendo questa la situazione fattuale, non è possibile
allo stadio attuale emettere una decisione di merito” non avendo la magistrata
inquirente “gli elementi per ricondurre ad un reato imputabile a __________ le
perdite subite dai suoi clienti sul conto __________ ” (v. decisione punto 2).
Dopo generico richiamo alla giurisprudenza di questo ufficio, la Procuratrice
pubblica conclude la motivazione di diniego del dissequestro evidenziando che,
“pur volendo partire dal presupposto della buona fede dei signori __________ ”,
con riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP,
“ribadita l’eccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il
consenso delle parti prima della decisione di merito” il magistrato non
potrebbe far ricorso in modo indiscriminato ad un simile dissequestro, “la
pretesa formulata” dai reclamanti non risulterebbe “essere, allo stadio
attuale, manifesta e liquida, dunque a fronte di dubbio” si dovrebbe “optare
per il mantenimento dello status quo” e “la conclusione della procedura
ordinaria” sarebbe “possibile in tempi ragionevoli” e quindi “nemmeno
l’argomento dell’urgenza” potrebbe “essere richiamato a sostegno della
richiesta di dissequestro” (v. decisione punto 3)."
2.
Con la decisione menzionata nel considerando
precedente, il GIAR, dopo aver precisato che dovrebbe trattarsi di sequestro
confiscatorio (nel silenzio del magistrato inquirente su questo punto),
constatava da un lato l'esistenza di sufficienti indizi per ritenere l'importo
versato il 30 gennaio 2002 da __________ sulla relazione __________ (LIT. 2,25
mia, pari ad EUR 1'156'240.--) come di provenienza illecita, dall'altro che non
emergevano elementi per ritenere i titolari della relazione __________ in
malafede, come peraltro riconosciuto dalla stessa Procuratrice pubblica
(decisione citata, cons. 4, 5 e 6).
Inoltre, sempre il GIAR, rilevava improprio
riferimento alla norma di cui all'art. 165 CPP, segnalava come il nodo da
sciogliere fosse quello della "controprestazione adeguata" ex
art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, anche (se non soprattutto) in riferimento a quanto segnalato
dal perito giudiziario che consigliava ulteriori approfondimenti già nel suo
referto del 14 luglio 2003, per concludere nel modo seguente:
"Nessun approfondimento è stato eseguito dopo la
consegna della suddetta relazione peritale. La decisione impugnata, non si
sofferma né sugli interrogativi sollevati dalla relazione peritale né sui
limiti entro i quali sarebbe adeguata la controprestazione offerta da
__________ con il versamento sul conto __________ del 30 gennaio 2002. La
decisione impugnata, pur partendo dal presupposto della buona fede dei
reclamanti, si limita, a torto, a negare in via generale l’esistenza delle
condizioni per un dissequestro, rinviando alla conclusione della procedura
ordinaria, che sarebbe “possibile in tempi ragionevoli”. Quest’ultima
affermazione della Procuratrice pubblica appare però smentita dalla situazione
di stallo in cui sembra trovarsi l’istruttoria, per lo meno dalla consegna del
referto peritale 14 luglio 2003 del perito __________. Vista l’impossibilità di
questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti che
ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la
controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata
deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere
indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a
definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e
del dissequestro del conto __________."
(sentenza 25 maggio 2004, inc. GIAR 207.2002.11, consid. 7, ultima parte)
Il reclamo è stato, di conseguenza,
accolto e la decisione impugnata annullata.
L'accoglimento del reclamo non ha
comportato il dissequestro della relazione, bensì (come risulta dal
considerando sopra riportato) il ritorno degli atti al titolare dell'inchiesta
per gli accertamenti del caso e nuova decisione debitamente motivata.
3.
Con decisione che reca la data del 22
giugno 2004, ma risulta intimata solo il 30 agosto 2004, il magistrato
inquirente ha dissequestrato la relazione __________ limitatamente alla somma
di EUR 604'158,84, mantenendo il sequestro sul saldo che supera tale importo
(cfr. doc. 2, inc. GIAR 207.2002.12).
Alla determinazione dell'importo in
questione il Procuratore pubblico perviene detraendo addebiti per EUR
307'793,74 (asseritamente effettuati parte per contanti tra il 17.07.01 ed il
15.10.01 e parte per bonifico tra il gennaio ed il marzo 2002) e
EUR 95'023.-- (oggetto di precedente
dissequestro) dall'importo di EUR 1'006'975,58 che risulta da un estratto conto
del 31 dicembre 2000, di cui i clienti avrebbero avuto conoscenza e
corrisponderebbe alla reale situazione del conto a quel momento.
A motivazione della somma dissequestrata
e del mantenimento del sequestro per il rimanente, quindi del calcolo in
questione, il magistrato adduce l'assenza di buona fede per la richiesta di
dissequestro della totalità degli averi attualmente in conto (EUR 1'323'266,18
al 31.03.2002), in quanto "quasi il doppio del loro patrimonio dedotte
le uscite, tanto più che essi non hanno apportato capitali per tale ammontare e
che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto" (Decisione 22
giugno 2004, pag. 2, ultimo paragrafo).
Per completezza (nonché a parziale
spiegazione della tempistica della presente decisione) va rilevato che le
affermazioni del magistrato inquirente sono riportate così come formulate, cioé
prive di riferimenti agli atti e verbali istruttori, con le immaginabili
difficoltà di una verifica "immediata" e puntuale, vista l'entità materiale
dell'incarto.
4.
Mediante l'attuale reclamo (doc. 1, inc.
GIAR 207.2002.12), i titolari della relazione __________ chiedono il
dissequestro integrale della stessa; quindi, anche della somma che, con la
decisione impugnata, è ancora oggetto della misura restrittiva.
Ribadiscono la perfetta buona fede nella
ricezione (sul conto) della somma di
EUR 1'156'240.-- versata da __________
il 30 gennaio 2002, ricordano che prima di tale versamento (il 19 dicembre
2004) avevano ricevuto un estratto conto che indicava un patrimonio di EUR
1'477'757,45 (ancorché non corrispondente alla situazione reale della relazione
a quella data che, causa perdite sottaciute, era di EUR 297'787,29), precisano
che i versamenti effettuati (mai contestati dal Procuratore pubblico ed
accertati anche dal perito) corrispondono a EUR 1'632166,70, mentre gli
addebiti riconosciuti sono globalmente pari a EUR 335'001,23. Contestano,
inoltre, di aver ricevuto/visionato l'estratto del dicembre 2000 (fatto che non
risulterebbe da alcun accertamento istruttorio, oltre che dalla logica visto
che lo stesso evidenziava una differenza di ca. 600'000.-- EURO tra lo stato ed
il versato di quell'anno); a loro dire, in base agli estratti che hanno
visionato (a fine 2001) il loro patrimonio era ancora (causa perdite che il
gestore ha indicato come conseguenti l'11 settembre 2001) di ca. 1,3 mio di
EUR.
Le affermazioni dei reclamanti fanno
riferimento a verbali d'inchiesta ed ai lavori peritali.
5.
Con scritto del 20 settembre 2004, il
magistrato inquirente comunica di rinunciare "a presentare particolari
osservazioni" chiedendo conferma della decisione impugnata. Aggiunge
(ancora senza riferimento alcuno agli atti) che i reclamanti sono stati
informati dall'accusato della diminuzione del loro patrimonio ed avevano
ricevuto una situazione patrimoniale corrispondente alla realtà (doc. 6, inc.
GIAR 207.2002.12).
Due delle parti civili interpellate
hanno comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. 4 e 7, inc. GIAR
207.2002.12) e l'accusato __________ si limita a puntualizzare in merito ad un
bonifico del 6.02.2001 per EUR 77'509,25, a favore di una società a lui
riconducibile, parlando di compensazione (doc. 5, inc. GIAR 207.2002.12).
6.
In diritto, accertata la legittimazione
dei reclamanti, si ricordano preliminarmente (e brevemente) i principi
applicabili alla confisca nei confronti di un terzo:
"
Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere
pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione (n.d.r: provento di reato), indipendentemente dal
fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume
III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato
dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di
persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione.
Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione
“debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti”
(art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue
Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto.
4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi
valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e
portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima
diretta del reato il recupero del provento dell’atto illecito, e apre alla
corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della
confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). La seconda variante, invece, è
da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima
parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti,
un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con
la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il
sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è
stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per
questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca, il legislatore
ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni
legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a
confisca. Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo
detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la
confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un
certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata”
(art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza
rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei
confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). Ne discende, in
conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche
indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in
possesso di un terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la
restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha
invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v.
Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria
buona fede nei modi esposti."
(sentenza 22 gennaio 1999 in re
titolare relazione L., GIAR 167.1995.11)
L'applicazione dell'art. 161 CPP
(rispettivamente il mantenimento della misura), presuppone quindi l'accertamento
dell'esistenza (rispettivamente inesistenza) delle condizioni di cui sopra, con
maggior rigore (e rispetto del principio di proporzionalità) con l'avanzare
delle indagini e dei relativi accertamenti; ritenuto comunque (e sempre)
l'obbligo di motivazione, pur nei limiti ammessi per le decisioni incidentali
(sentenza GIAR 6 luglio 2004 in re B.; sentenza CRP 28 settembre 2004 in re C.,
pag. 6).
7.
L'invito contenuto nella decisione 25
maggio 2004 a "procedere indilatamente alle contestazioni e agli
accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti
della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________
" è stato disatteso. Gli atti istruttori successivi alla sentenza del 25
maggio 2004 (registrata quale AI 341) non concernono la relazione __________,
se non quali solleciti di nuova decisione (AI 342) e, successivamente a questa,
dell'esecuzione del dissequestro parziale (AI 259 a 366). Neppure risultano
verbali resi al Ministero pubblico dagli accusati/indagati (l'ultimo è del 27
aprile 2004: A.22) o da testi (il penultimo è del 10 dicembre 2003, B.15, e
l'ultimo, del 27 luglio 2004, concerne il dissequestro di oggetti a favore di
altra persona: B.16). L'ultimo verbale di polizia che risulta dal "classatore
interrogatori PG 2/2" è del 29 gennaio 2003 (n. 71), mentre quello che
risulta dagli allegati al rapporto di polizia (AI 370) è dell'11 febbraio 2003
(classatore 6, n. 20).
Quindi, forza è constatare che nessun
accertamento sembra essere stato effettuato per sciogliere gli interrogativi
sollevati dalla relazione peritale agli atti, rispettivamente per definire i
limiti della controprestazione adeguata (cfr. sentenza del 25.05.2004, cons. 7
in fine).
Considerandi
8.
La decisione impugnata motiva, come
detto, il mantenimento parziale del dissequestro con il fatto che gli istanti
(qui reclamanti) non potrebbero dirsi in buona fede sulla totalità degli averi
in conto (indicati in EUR 1'323'266,18 al 31.03.2002) che corrisponderebbero al
"doppio del loro patrimonio dedotte le uscite (n.d.r.: indicate in
EUR 307'793,74) tanto più che essi non hanno apportato capitali per un tale
ammontare e che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto"(decisione
22.
giugno/30 agosto 2004, pag. 2 ultimo paragrafo).
Ora, anche volendo prescindere dal fatto
che la questione della buona fede pareva già essere stata risolta (dal
Procuratore pubblico, con avallo del GIAR) al momento della decisione del
25.05.2004
(e l'assenza di ulteriori accertamenti/contestazioni ecc. non
permette neppure di ipotizzare quale eventuale "fatto nuovo" abbia
modificato la precedente posizione dell'inquirente), il calcolo effettuato per
giungere alla conclusione è fonte di alcune perplessità. E ciò per più di un
motivo:
a) "essi non hanno apportato
capitali per un tale ammontare"
La relazione è stata aperta il 29 maggio
2000.
e secondo gli istanti, che si fondano anche sulla relazione peritale del
14.
luglio 2003, già in quell'anno vi sono stati bonifici in entrata superiori
a, globalmente, EUR 1'323'266,18 (Reclamo, pag. 7, con la precisazione che il
totale indicato comprende anche operazioni successive per EUR 56'180,26). Nel
loro verbale (praticamente congiunto, cfr. PS 21 agosto 2002) parlano di un
capitale iniziale di ca. 2,7 mia di LIT ed indicano provenienza per bonifici in
entrata pari a EUR 1'421'514,37, non ricordandosi di un unico bonifico avvenuto
in quel periodo (quello del 31 ottobre 2002 per EUR 154'472,27). L'ammontare
delle entrate risulta dagli estratti bancari e dal riassunto dei bonifici in entrata
effettuato dal perito (Relazione peritale pag. 9; Classatore sequestri bancari
1/25, estratto conto EUR dal 30.05.2000 al 29.12.2000). Pertanto l'affermazione
in questione meritava (meglio necessitava dal profilo dell'obbligo di
motivazione) qualche spiegazione supplementare. Abbondanzialmente, si rileva
che anche l'accusato principale indica l'entità degli apporti in ca. 2,8/3 mia
di LIT (verbale PS 3 maggio 2002, pag. 7) e anche il commercialista dei
titolari della relazione parla di ca. 3 mia di LIT (B31, pag. 2).
b) "il doppio del loro
patrimonio dedotte le uscite"
Questa affermazione si fonda su tre
cifre: gli averi in conto al 31.03.2002 (EUR 1'323'266,18), la totalità degli
addebiti (EUR 307'793,74) e quanto vi era sul conto a dicembre 2000 (EUR
1'006'975,58).
La prima cifra non è contestata. La
seconda (che, nonostante l'avverbio complessivamente, tien conto degli addebiti
solo a partire dal 17.01.2001) è in parte contestata dagli istanti (Verbale
21.08
, pag. 4; Reclamo, pag. 7) senza che vi sia indicazione (neppure in
sede di osservazioni) del perché tale contestazione non viene considerata (e
non risulta che la questione sia stata in qualche modo approfondita nei verbali
dei titolari della relazione o in quelli di __________; cfr. A2, A3, A16, A20),
neppure dopo le indicazioni del perito (relazione peritale, pag. 10), riprese
da questo ufficio nella precedente sentenza. La terza cifra sembrerebbe essere
desunta dall'estratto patrimoniale anonimizzato consegnato da __________ a tale
__________, commercialista dei titolari della relazione. (Verbale B31 e
allegati). A prescindere dal fatto che l'inchiesta ha accertato che __________
forniva ai vari clienti estratti conto fasulli (AI 270, pag. 4 e 5), che nella
documentazione bancaria è reperibile unicamente l'estratto patrimoniale al
17.04.2002
(Classatore sequestri bancari 1/25) e che un raffronto degli averi
in conto corrente risultanti dalla stato patrimoniale e dall'estratto conto
evidenzia piccole differenze per alcune divise (ma forse dipendenti dalla
chiusura al 29.12.2000), non si comprende da dove il magistrato derivi
l'affermazione secondo cui gli istanti sapevano di avere quella somma al
31.12.2000
I titolari affermano che il primo anno il patrimonio è rimasto
stabile e sono state illustrate perdite dopo il settembre 2001 (Verbale PS
21.08.2002
pag. 3), il commercialista (che produce l'estratto anonimizzato e
afferma di essere sempre venuto in Ticino con i titolari) non precisa (e non
gli viene chiesto di farlo: B31 p. 3) né quando ha ricevuto l'estratto in
questione, né quando lo avrebbe mostrato ai clienti ("Non solo non ha
ritenuto di dover informare i clienti delle perdite a fine 2001, perdite di cui
erano informati già da __________, ma non lo ha fatto neppure dopo aver reintegrato
…", così il magistrato inquirente nelle osservazioni al reclamo che ha
dato origine alla sentenza 25 maggio 2004; doc. 2 inc. GIAR 207.2002.11) e a
__________ la domanda non è stata posta (perlomeno nei verbali PP visionati
dallo scrivente). Inoltre, anche volendo dare per accertato che lo stato
patrimoniale al 31.12.2000 fosse corrispondente a realtà e sia stato consegnato
alla data indicata, perché vi sarebbe mala fede per tutto quanto supera quella
somma e quella data, ritenuto che il patrimonio è composto da titoli di vario
genere (anche speculativi) il cui valore di mercato e/o di realizzo può variare
(anche notevolmente) in tempi brevi, è rimasto in gestione per un ulteriore
anno al termine del quale è stato consegnato (sempre al commercialista) un
(nuovo) stato patrimoniale che indicava un valore (a quel momento) di EUR
1'477'757,45 (Decisione, pag. 1)? Forse perché quest'ultimo stato patrimoniale
non corrisponde alla realtà? Ma ciò era noto, o poteva esserlo, ai titolari?
Se vi sono stati bonifici in entrata
(nel 2000, da giugno!) per ca. 1,4/1,5 mio di EUR ed alla fine dell'anno in
questione il patrimonio era di ca. EUR 1'000'000.-- (quindi con perdite di ca.
EUR 500'000.--), è impensabile (dal punto di vista dei titolari della relazione
e in relazione alla buona fede) che un anno dopo, quindi in almeno il doppio
del tempo, lo stesso patrimonio possa aver recuperato EUR 400'000.--, pur
tenendo conto di possibili perdite a seguito dell'11 settembre? Se si perché?
In aggiunta a quanto sopra, va anche
detto che i titolari della relazione hanno denunciato __________ e si sono
costituiti parte civile per le perdite di gestione subite (verbali di polizia
n. 45 e 46, classatore 1 / 2), il perito ha indicato in CHF 1'583'103,38 le
perdite teoriche (verosimilmente nel senso che il calcolo tiene conto anche del
valore di mercato - al momento della determinazione - di titoli ancora in
portafoglio) della gestione titoli sulla relazione __________. La Polizia
Giudiziaria, nel rapporto del 29 ottobre 2004, indica, tra i reati a carico di
__________, l'amministrazione infedele (per aver disatteso le istruzioni e
sottaciuto le perdite) anche in relazione al conto __________ (AI 370, pag. 5 e
6). In assenza di approfondimenti (ma anche solo di indicazioni) sulla gestione
da parte dell'accusato (ed impregiudicato il giudizio sull'esistenza e l'entità
del reato oggetto d'indagine) appare un po' semplicistico affermare mala fede
per tutto quanto "supera" gli importi indicati sull'estratto il
31.12.2000
Pertanto, anche volendo dimenticare che
tutti gli elementi indicati nella decisione erano già noti prima della sentenza
del 25 maggio 2004, nell'ambito della quale la buona fede non è stata messa in
discussione ("pur volendo partire dalla buona fede dei signori
…", così scriveva lo stesso Procuratore pubblico nella precedente
decisione del 2 febbraio 2004, AI 326), la malafede (che, lo si ricorda
concerne l'accredito al 30.01.2002 di EUR 1'156'240,00) non é
(sufficientemente) motivata alla luce di quanto emerge dagli atti (meglio, di
quanto questo giudice ha potuto reperire in assenza di indicazioni da parte
dell'autorità che ha deciso).
9.
Avendo il magistrato inquirente
rifiutato il dissequestro integrale della relazione, con la motivazione
dell'assenza della buona fede, non si è espresso sulla questione della
controprestazione adeguata (ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).
La questione della controprestazione
(che, lo si ricorda, in base alla sentenza 25.5.2004 era la condizione sulla
quale il magistrato doveva pronunciarsi, se del caso dopo approfondimento) non
è oggetto di alcuna argomentazione, neppure lapidaria (con riferimento alle
cifre e circostanze affermate nella decisione stessa). Non può essere questo
giudice a ipotizzare se il magistrato inquirente, prendendo quale base di
calcolo il patrimonio risultante dallo stato patrimoniale al 31.12.2000,
sottointenda che questa è la cifra che considera quale controprestazione
equivalente, oppure, visto che vi è un esplicito riferimento all'apporto in
capitali, se non sia quest'ultimo elemento ad essere considerato. Motivazioni
implicite non sono ammesse (CRP 28 settembre 2004 in re C.) già per il solo
fatto che violano il diritto di essere sentito delle parti interessate al
provvedimento.
Cimentarsi in questo tipo di operazioni
è alquanto aleatorio ed il risultato di fatto sarebbe quello di
"prestare" al magistrato inquirente la propria interpretazione e,
quindi, quella di decidere al suo posto allorquando "Questo giudice non
è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e vece del Procuratore
pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio
dell'azione penale ed alle competenze istruttorie (sentenze: 17 marzo 1994 in
re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7). Se lo
facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione.
Inoltre, non spetta a questo giudice
(che non è giudice del merito), da solo, il compito di ricostruire le tesi
dell'una o dell'altra parte sulla base della (copiosa) documentazione agli atti
(CRP 5 dicembre 1997 in re P.)."
(Sentenza 7 maggio 2004 in re C.)
Nel caso in esame, poi, questo giudice
non potrebbe far astrazione, anche per la eventuale determinazione/valutazione
della controprestazione adeguata, dalle perplessità indicate al considerando
che precede, non certo prive di valenza nella determinazione di entrambe le
condizioni ostative alla confisca degli averi provento di reato nelle mani di
un terzo, ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP (cfr. sentenze GIAR 22 gennaio 1999 in
re Titolare relazione L.; 5 giugno 2002 in re Titolare relazione A.).
Inoltre, ancora, a questo giudice è
preclusa la possibilità di effettuare quegli accertamenti che la sentenza 25
maggio 2004 invitava ad effettuare, e che non sono stati effettuati (non si sa
per quale motivo).
10.
Da ultimo, ma non ultimo, le difficoltà
di comprensione del fondamento (motivazione) della decisione, in particolare in
merito alla questione della controprestazione adeguata, sono confermate
(accentuate) dalla lettura di due altre decisioni di dissequestro posteriori a
quella qui in esame. Trattasi degli AI 371 e 372 del 3, rispettivamente 8
novembre 2004, relativi a due relazioni bancarie con averi conferiti in
gestione a __________ (tramite __________ e __________) e sui quali __________
ha versato, all'inizio del 2002 (in un caso il versamento è avvenuto alla
stessa data di quello a favore __________, nell'altro pochi giorni prima),
somme provenienti da reato asseritamente per coprire perdite di gestione. A
prima vista, quindi, situazioni analoghe a quelle del conto __________ (forse a
prescindere dai movimenti "sensibili" segnalati dal perito per
quest'ultima relazione, comunque non approfonditi/verificati).
Anche queste due decisioni sembrano
considerare unicamente la buona fede. Infatti, non vi è alcun riferimento alla
controprestazione e neppure ai concetti di "patrimonio reale conosciuto"
o "patrimonio massimo raggiunto dal conto", neppure l'entità
globale degli apporti sembra averle in qualche modo indirizzate. Con la decisione
di cui all'AI 371 viene dissequestrato un importo superiore (di ca. ¼) agli
apporti indicati, laddove già il versamento di __________ era superiore (di
poco) agli stessi e il valore reale al momento del versamento illecito di circa
¼ per rapporto alla somma inizialmente versata; si è, inoltre, tenuto conto
degli stati patrimoniali fittizi presentati da __________.
Con la decisione di cui all'AI 372, si è
dissequestrata una somma inferiore (seppur di poco) dagli apporti dichiarati
(la cui entità precisa, trattandosi di un trasferimento titoli) non risulta in
modo chiaro dagli atti, senza tener conto del valore reale della relazione
prima del versamento illecito, né dei prelevamenti noti al titolare.
È evidente come la lettura di queste due
decisioni non sia di alcun ausilio per comprendere i criteri di calcolo (della
sottointesa controprestazione) utilizzati nella decisione qui in esame.
Si rileva, di transenna, che le
decisioni del 3, rispettivamente 8 novembre, sono state notificate (entrambe) a
sette patrocinatori di parti civili (due dei quali nell'una, rispettivamente
nell'altra decisione sono anche istanti) ma non al patrocinatore dei qui
reclamanti, anch'essi parti civili (cfr. verbale di polizia verbali di polizia
n. 45 e 46, classatore 1 / 2; Osservazioni PP al reclamo 13 febbraio 2004, doc.
6.
inc. GIAR 207.2002.12), sebbene sulla decisione sia esplicitamente prevista
comunicazione separata alla banca (evidentemente per esecuzione) alla crescita
in giudicato.
Inspiegabilmente, se si considera che i
qui reclamanti, per ottenere l'esecuzione di quanto parzialmente
dissequestrato, hanno dovuto attendere la notifica alle altre parti civili, e
successiva crescita in giudicato, omessa nella decisione impugnata (AI 362,
365, doc. 15 inc. GIAR 207.2002.12). La notifica è avvenuta il 30.11.2004 ad
opera dell'attuale titolare dell'inchiesta (doc. 16, inc. GIAR 207.2002.12).
11.
In virtù di quanto esposto ai
considerandi che precedono, occorre constatare che la decisione impugnata è,
ancora una volta, carente nella motivazione sia per quanto concerne la
determinazione della controprestazione (nulla è detto in proposito) sia per
quanto concerne la buona fede (ammessa nella precedente decisione e ora negata
senza leggibile indicazione di fatti, rispettivamente degli accertamenti che li
fondano, - successivi o precedenti la decisione del 25.05.2004 - a sostegno,
fatti ed accertamenti che non emergono in modo evidente dal voluminoso
incarto).
Le conclusioni a cui si è giunti nella
precedente decisione ("Vista l’impossibilità
di questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti
che ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la
controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata
deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere
indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a
definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e
del dissequestro del conto __________.")
sono, di principio, tutt'ora valide, con constatazione supplementare di
sostanziale denegata/ritardata giustizia e di disattenzione delle indicazioni
contenute nella sentenza del 25 maggio 2004, circa gli incombenti istruttori da
effettuare per la verifica della misura restrittiva di un diritto
costituzionale (REP 1994, n. 111, per analogia). Anche la decisione del 22
giugno/31 agosto 2004, qui impugnata, deve essere annullata.
12.
L'annullamento della decisione impugnata
(per carente/errata motivazione, rispettivamente per il non approfondimento
degli elementi che dovrebbero fondarla) non comporta automaticamente decisione
positiva di dissequestro da parte di questo giudice che (come detto sopra:
considerando 8) non è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e
vece del Procuratore pubblico (e cui non spetta il compito di ricostruire le
tesi dell'una o dell'altra parte sulla base della copiosa documentazione agli
atti - CRP 5 dicembre 1997 in re P.) Laddove si tratta di questioni
strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze
istruttorie
Compito di questo giudice (quale
autorità di reclamo) è sostanzialmente quello di verificare la conformità delle
decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello
di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le
eccezioni previste dal CPP).
Può rimanere aperta la questione a
sapere se un dissequestro possa essere ordinato da questo giudice allorquando
il suo mantenimento (a seguito, come in casu, dell'annullamento della
decisione di rifiuto di dissequestro) violi il principio di proporzionalità
(cfr. per analogia, trattandosi comunque di limitazione di diritti garantiti
costituzionalmente, REP 1994, n. 111). Infatti, nel caso in esame, sebbene il
sequestro sia in essere da oltre due anni, gli istanti abbiano atteso sedici
mesi la prima decisione e la seconda (conseguente alla decisione 25 maggio 2004
di questo ufficio) è ancora oggetto di rinvio all'autorità inquirente, vi è
comunque stato un parziale dissequestro (per una cifra abbastanza importante in
termini reali e di ca. la metà degli averi in conto, divenuto effettivo il 25
ottobre 2004) che permette di ritenere i tempi necessari per nuova (ovviamente
se sollecita) decisione debitamente motivata, ancora rispettosi del principio
di proporzionalità in relazione al mantenimento della misura.
13.
Alla luce di quanto sopra esposto, la
decisione impugnata, nella sua parte che rifiuta il dissequestro della
relazione __________ per quanto eccede la somma di EUR 604'158,84, va pertanto
annullata, come ai considerandi, con la presente decisione impugnabile alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1
lett. a CPP). La tassa di giustizia e spese rimangono a carico dello Stato;
vengono riconosciute congrue ripetibili ai reclamanti in ragione del
sostanziale accoglimento del reclamo (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati le norme applicabili ed in particolare gli
articoli 305 bis, 158, 138, 251 CP, 7, 78, 157 ss., 161, 193, 281, 284 CPP, 26
e 36 CF,
decide:
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei
considerandi.
1.1 Di conseguenza la decisione 22
giugno/ 30 agosto 2004 è annullata nella sua parte che nega il dissequestro
della relazione __________ per gli averi in conto che superano il valore di EUR
604'158,84.
2.
La tassa di giustizia, fissata in
FRS 800.--, e le spese di FRS 120.--, restano a carico dello Stato, che
rifonderà FRS 800.-- ai reclamanti a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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