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Decisione

INC.2002.3205

Prove

3 settembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti oggetto d'inchiesta sono

quindi quelli indicati nella menzionata promozione d'accusa e cioè:

"a) ripetuta appropriazione indebita

in relazione alle seguenti operazioni a debito del

conto bancario intestato a __________ presso __________:

-

€ 774'000.-, il 28.06.2000,

bonifico sul conto intestato all'accusato presso __________;

-

USD 150'000.-, l'11.10.2000,

bonifico sul suddetto conto intestato all'accusato;

-

€ 25'052.-, il 18.01.2001,

corrispondenti a un prelievo per cassa di ITL 50'000'000.-;

b) falsità in documenti

in relazione alla sottoscrizione del formulario A della

suddetta relazione bancaria intestata a __________, indicante l'accusato quale

unico avente diritto economico;"

-

a seguito del deposito degli atti

"nel procedimento a carico di __________ " (AI 160), la difesa

ha presentato istanza di complementi istruttori (AI 163) che il magistrato

inquirente ha evaso respingendola (rispettivamente accogliendola) parzialmente

(AI 165); da qui il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR

32.2005.5);

-

la questione verte dunque sulla

richiesta di audizione di tre testi (__________e titolari relazioni __________

e __________) motivata con il fatto che il primo "era referente di

__________ " e potrebbe confermare le lamentele dei clienti "in

merito" a non meglio precisate istruzioni, nonché il fatto che

__________ non vi aveva dato seguito; inoltre, i testi "potranno

attestare l'assoluta estraneità di __________ rispetto a quanto accaduto"

(AI 163, punto 3.); richiesta respinta dal magistrato inquirente che, dopo aver

individuato la connessione tra la richiesta ed il bonifico di USD 150'000.-

dell'11.10.2000, afferma carenza di motivazione per quanto concerne __________

e non invocata pertinenza, da parte dello stesso istante, per gli altri due

testi, beneficiari (mediante contestuali ordini di bonifico a debito della

relazione intestata a __________) della somma di cui si è detto (Ai 165, pag.

2, ad b);

-

con il reclamo in oggetto,

__________ chiede che la decisione del magistrato inquirente venga annullata

con ordine di assunzione delle prove richieste; afferma che l'istanza non può

essere definita carente nella motivazione, né priva di indicazione di rilevanza

delle prove stesse; infatti, da un lato il magistrato inquirente avrebbe individuato

con precisione i fatti in relazione con le prove proposte, dall'altro è stato

indicato che i testi sono in grado di "confermare" l'estraneità di

__________ "rispetto alla causale dei bonifici di cui … hanno

beneficiato" (Reclamo, punto 5);

-

in sede di osservazioni, il

magistrato inquirente ribadisce genericità della motivazione e irrilevanza

dell'audizione dei beneficiari finali della somma in questione in quanto il

reato si sarebbe perfezionato "a monte" e cioè con l'uscita

dell'importo dal conto della società __________ e l'accredito sul conto

intestato a __________ (Osservazioni PP, pag. 2);

-

le parti civili si sono associate

alla decisione del magistrato inquirente (Osservazioni 3 agosto 2004);

-

il reclamo, presentato

tempestivamente dall'accusato nel procedimento e destinatario della decisione,

è ricevibile in ordine;

-

con decisione 2 agosto 2004, lo

scrivente giudice ha rifiutato di concedere l'effetto sospensivo al reclamo;

-

i principi in base ai quali si

deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la

decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione

della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato

ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove

proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in

altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono

rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate

per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con

la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino

se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3

novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.

GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre

mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4

Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I

49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai

sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.

Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito

(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali

corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen

entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con

riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la

prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner

freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich

hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle

parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103

Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als

genügend geklärt erachten”. Di

conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito

rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.

Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso

Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1

consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la

presente discussione del complemento probatorio in questione è quella

predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa

di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire

l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del

procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv.

1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale

utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è

elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale

unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia

impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21

giugno 2001 in re C.)

-

quanto espresso al considerando

che precede evidenzia l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione

della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per

consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione,

rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi

penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne

l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva

rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico,

non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo

connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la

motivazione non può essere sottointesa, bensì deve supportare i requisiti

indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non é

sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede

l'audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994

in re R.A., GIAR 336.94.1) o "potrebbe confermarlo";

-

inoltre, in fattispecie di una

certa complessità, è alquanto rischioso (sia per le parti che per il magistrato

inquirente), nell'ottica della sufficiente motivazione (a favore o contro

l'assunzione della prova), omettere di "riassumere anche solo

brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a

sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti

specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad

alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo

ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni,

neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P.

e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza

4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8);

-

da ultimo, sempre in materia di

prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione)

possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato

inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il

reclamo (diretto a autorità "terza" che non vi partecipa

direttamente);

- nel caso in esame la motivazione dell'istanza, se non

proprio assente, era certamente carente; tuttavia il Procuratore pubblico è

comunque entrato nel merito ed ha respinto le richieste di prova perché

ritenute non pertinenti e/o irrilevanti;

- il reclamo presenta motivazioni maggiori ma, come si

vedrà nel seguito della presente, insufficienti a sostanziare la loro effettiva

pertinenza e rilevanza;

- per quanto si comprende dalla lettura dell'istanza e

del reclamo, i tre testi richiesti dovrebbero aiutare a "chiarire una

volta per tutte quale sia stata dal loro punto di vista, l'effettiva causale dei

bonifici effettuati a loro favore e da chi essi ritengono di aver ricevuto le

somme in questione" avendo __________ contestato in un verbale "di

aver posto in essere sia il prelievo di USD 150'000.- dal conto __________, sia

i successivi bonifici a favore di __________ e __________ " e essendo

inattendibili le dichiarazioni di __________, visto il suo interesse a "stornare

da sé ogni sospetto";

- è indubbio che istanza, decisione, reclamo ed

osservazioni, sono quantomeno parsimoniose nell'esporre i fatti e nel riferirsi

agli accertamenti sin qui esperiti, con evidenti conseguenze sulla motivazione;

- comunque dagli atti visionati da questo giudice emerge

che __________ è accusato di appropriazione indebita (anche) in relazione al

bonifico di USD 150'000.- dal conto __________ (cfr. promozione dell'accusa);

non risulta, né alcuno lo sostiene, che egli avesse formale procura e che

l'ordine di bonifico sia stato da lui sottoscritto (cfr. Rapporto Efin 26

novembre 2001, punto 3.2; Classatore documentazione bancaria di supporto,

separazione 3; Verbale __________ 22.09.2003, p. 5);

- non è chiaro chi abbia, di fatto, ordinato il bonifico

(__________, verbale citato, pag. 2, 4 e 5), ma è agli atti una dichiarazione

di scarico sottoscritta da __________ per le operazioni "firmate" da

__________, avente diritto di firma sulla relazione (AI 125); inoltre, risulta

che __________ ha avuto conoscenza del bonifico in questione a favore della sua

relazione (Verbale __________ 7 febbraio 2002, pag. 4) ed ha sottoscritto i successivi

(e ulteriori) bonifici a favore dei conti Trucciolo e Lupo, ancorché egli

affermi di averlo fatto a posteriori e su richiesta di __________ (Verbale

citato pag. 4 e 7);

- nel verbale del 22 febbraio 2002 __________ afferma

che la somma (di USD 150'000.-) bonificata sul suo conto è stata "dirottata"

a favore di clienti di __________ di cui era (__________stesso) gestore esterno

(verbale menzionato, pag. 4 e 7); parla di più clienti e di uno ricorda,

correttamente, il nome (ibidem; cfr. documenti di apertura relazione

__________), di altri no (cfr. per __________, la pagina 7 del verbale);

- alla luce di questi fatti (conoscenza del bonifico di

USD 150'000.- a suo favore e della provenienza, ratifica scritta delle

operazioni, sottoscrizione dei successivi bonifici della somma dal suo conto a

favore __________ e __________, conoscenza dello scopo dell'operazione e di

almeno uno dei destinatari) e senza pregiudizio per le competenze

dell'eventuale giudice del merito, non si vede, né è esplicitato nell'istanza o

nel reclamo, come l'accertamento della precisa causale dei bonifici possa

influire in modo determinante sulle successive decisioni del magistrato

inquirente; infatti, da un lato la causale, perlomeno dei bonifici a favore

__________, è già stata indicata dallo stesso __________ (sistemazioni di

clienti di __________ di cui era gestore), dall'altro, in particolare per il

bonifico a __________ (se si da credito alla sua dichiarazione di non conoscere

né la relazione né il titolare), l'accertamento della causale non

modificherebbe il fatto che egli abbia ricevuto una somma dal conto __________

(avendone chiara conoscenza e ratificando l'operazione) e l'abbia girata a un

terzo (ancorché ratificando a posteriori l'operazione, come egli pretende) a

lui sconosciuto e per motivi che egli dichiara altrettanto sconosciuti;

- l'accertamento in questione, per come è motivato, pare

quindi suscettibile unicamente di apportare qualche ulteriore chiarimento sullo

scopo dei bonifici a __________ e __________; in proposito va detto che,

sebbene questo giudice non condivida

(in termini generali) l'opinione del magistrato

inquirente secondo cui l'accertamento della causale dei bonifici a __________ e

__________ é comunque priva di pertinenza in quanto il reato si sarebbe perfezionato

a monte (destino ed utilizzo possono servire ad accertare lo scopo di indebito

profitto e, nel caso in esame risultano accertamenti in tal senso per gli altri

due movimenti menzionati nella promozione d'accusa), non risulta (né è

sostenuto dall'istante in corso d'inchiesta o in sede di reclamo) che le somme

siano state (o possano essere state) utilizzate in qualche modo (dal profilo

economico) negli interessi o a favore di __________ (rispettivamente dei suoi

aventi diritto economico); anzi, la motivazione del reclamo permette di

presumere che lo scopo delle audizioni richieste è quello di attribuire (anche)

a __________ l'interesse "economico" dei bonifici in oggetto,

dimenticando che tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 138 CP

vi è anche il procacciare a terzi un indebito profitto;

- di fatto, quindi, pur non volendo affermare che

l'accertamento in questione sia totalmente privo d'interesse per una più

completa visione dei fatti (ma sembra esserlo più per la posizione di terzi quali

__________, anch'egli con informazioni preliminari aperte), occorre concludere

che la richiesta di audizione dei testi __________, __________ e __________,

non è sufficientemente motivata quo alla sua effettiva pertinenza e rilevanza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico in merito all'accusa di

appropriazione indebita formulata nei confronti di __________;

- abbondanzialmente, non è stata neppure dimostrata

impossibilità (o particolare difficoltà) di assunzione delle prove in questione

all'eventuale dibattimento (DTF DTF 6s.559/1998; GIAR 15 settembre 2000 in re

W., 260.2000.1).

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 251 CP, 1 ss, 58, 60, 113 ss., 173 ss., 188 ss., 196, 280, 284 e contrario

CPP,

decide

1. Il

reclamo è integralmente respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia fissata in FRS 500.- e le spese, FRS 70.-, sono a carico del

reclamante, il quale rifonderà alle parti civili (in solido) FRS 250.- a

titolo di ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione

a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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