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Decisione

INC.2002.5105

Istanza di dissequestro

7 febbraio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per quanto concerne i fatti

essenziali del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente

sentenza (12 ottobre 2005, GIAR 51.2002.4):

"A.

Nell'ambito del procedimento penale inerente la

concessione illecita di permessi di soggiorno in Ticino (inchiesta __________)

è emerso che __________, unitamente all'ex funzionario della __________,

avrebbe fatto ottenere ad __________, cittadina germanica, contro pagamento di

fr. 254'000.-- circa, un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un

permesso di soggiorno. In particolare, detto importo è stato versato su di un

conto, appositamente aperto da __________ presso il __________, da __________,

amministratore del patrimonio di __________ in Svizzera, per conto di __________.

Da qui l'arresto il 30 gennaio 2002 di __________ con

contestuale promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva, complicità

in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti e, tra l'altro, il

sequestro presso la sua abitazione di fr. 47'000.-- il 30 gennaio 2002 e di fr.

70'000.-- il 28 febbraio 2002.

Il 9 agosto 2005 il PG ha esteso l'accusa nei

confronti di __________ anche al reato di conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione (AI 128).

B.

Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________,

per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.

- In relazione ai medesimi fatti

il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti per titolo di corruzione

attiva (art. 288 vCP) anche nei confronti di __________ e __________, persona

che, come detto sopra, ha effettuato i versamenti per conto di __________ a

favore del conto presso il __________ nella titolarità di __________.

- In data 8 aprile 2002 il

magistrato inquirente aveva proceduto al dissequestro di parte della

somma sequestrata presso l'abitazione di __________ e meglio di fr. 32'4000.--

(AI 62).

- Con decisione 8 agosto

2002 l'allora GIAR Luca Marazzi ha accolto il reclamo presentato da __________

contro il dissequestro, rilevando sostanzialmente che "in mancanza

di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che l'importo

di fr. 70'000.-- sequestrato a casa di __________ in data 28 febbraio 2002

rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L'intero

importo soggiace dunque a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e

non, come ammesso dal magistrato inquirente, a mero sequestro

risarcitorio": in tale decisione veniva pure rilevato che

gli attivi pervenuti sul conto presso il __________ nella titolarità di __________

erano beni di illecita provenienza che davano origine ad un obbligo

confiscatorio con restituzione diretta ad __________ in applicazione

dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CP, se parte lesa, oppure con

attribuzione allo Stato, in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 prima frase CP se

la macchinazione messa in atto da __________ e __________ le era nota ed era

d'accordo a parteciparvi (inc. GIAR 51.2002.2; AI 75).

- Con sentenza 6 settembre

2002 la CRP ha respinto il reclamo presentato da Fabio _____ contro la suddetta

decisione del GIAR (inc. CRP 60.2002.00250; AI 81).

- In data 20 febbraio 2003

il PG ha decretato il non luogo a procedere - decisione cresciuta in giudicato

- nei confronti di __________, argomentando non "può essere ritenuto a

carico di __________ un dolo eventuale, che pure deve portare su tutti gli

elementi oggettivi del reato" (non essendovi prove che la stessa fosse

a conoscenza dell'intervento di __________ per l'ottenimento del permesso, del

fatto che il conto sul quale per il tramite di __________ ha versato l'importo

complessivo di circa fr. 254'000.-- fosse intestato a __________ ed inoltre

essendosi accertato che le firme a suo nome sui documenti relativi alla pratica

di ottenimenti del permesso erano state apposte da __________; cfr. NLP __________).

- Il 16 maggio 2003 __________

e __________ hanno presentato congiuntamente per il tramite dei rispettivi

patrocinatori istanza di dissequestro con richiesta di restituzione

dell'importo a suo tempo sequestrato presso il domicilio dell'accusato,

rilevando di avere raggiunto un accordo nel senso che fr. 47'000.--

(sequestrati il 28.2.2002) fossero restituiti ad __________ unitamente alla

somma di fr. 23'000.-- (sequestrata il 30.01.2002) ed i rimanenti fr. 47'000.--

fossero invece restituiti a __________; nell'istanza viene pure precisato "qualora

questa ripartizione dovesse essere così effettuata la parte lesa si riterrà

tacitata in ogni sua pretesa civile e si disinteresserà del procedimento

penale" (AI 98).

- La suddetta istanza è

stata respinta dal PG il 30 giugno 2003, in quanto prematura dovendosi ancora

procedere all'assunzione di nuove prove, atte a chiarire il ruolo di ciascuna

delle parti (AI 101).

- Il 3 settembre 2004 il PG

ha decretato il non luogo a procedere anche nei confronti di __________ per il

reato di corruzione attiva, per insufficienza di prove, in particolare in

relazione al requisito soggettivo (NLP __________).

B.

__________ aveva già inoltrato

reclamo contro la decisione 9 agosto 2005 con la quale il Procuratore pubblico

aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la restituzione della somma di fr.

70'000.-- con riferimento all'accordo intercorso con __________ nel maggio 2003

(cfr. inc. GIAR 51.2002.4).

Con decisione 12 ottobre 2005,

questo ufficio, ha parzialmente accolto il reclamo, e meglio, ha annullato la

decisione 9 agosto 2005 e rinviato l'incarto al Procuratore generale con

l'invito ad emanare indilatamente nuova decisione debitamente motivata.

C.

Con decisione 29 novembre 2005 il

Procuratore generale ha nuovamente deciso il diniego della richiesta di

restituzione dell'importo di fr. 70'000.-- avanzata da __________. Delle

relative argomentazioni si dirà nei considerandi in diritto.

D.

Avverso tale decisione è

tempestivamente insorta __________, riconfermandosi nella propria richiesta di

dissequestro dell'importo di fr. 70'000.--. Riassunti i fatti, la reclamante

evidenzia che "restano ancora incomprensibili i motivi" per i

quali i fondi non le vengano restituiti.

Ciò per più motivi. In primo

luogo, per stessa ammissione del magistrato inquirente, il denaro di cui viene

chiesta la restituzione proviene da versamenti effettuati dalla reclamante,

versamenti in connessione diretta con i reati imputati a __________ e che

costituiscono il provento o il guadagno di tali reati, come peraltro già

constatato dal GIAR e dalla CRP (sentenze 8.4.2002 e 6.9.2002). In secondo

luogo, l'emissione di due decreti di non luogo a procedere nei confronti di __________

e della reclamante stessa portano alla conclusione che il denaro posto sotto

sequestro sia il provento di una truffa o eventualmente di un'appropriazione

indebita commesse ai danni della reclamante. In siffatte circostanze sarebbero

quindi dati i presupposti dell'art. 59 cpv. 1 CP, essendo il diritto della

reclamante, parte lesa, manifesto. Inoltre, a torto, nella decisione impugnata

il Procuratore generale, sosterrebbe la necessità di una transazione

giudiziaria, trascurando il fatto che fra __________ e __________ è intervenuto

un accordo in merito, ed omettendo pure di spiegare quale sarebbe il destino

delle somme in questione in caso di proscioglimento di __________ dai reati di

truffa ed eventualmente di appropriazione indebita.

E.

In sede di osservazioni il

Procuratore generale,"ritenuto il contenuto del reclamo inoltrato, che

non solleva nuove eccezioni per rapporto a quelle già contenute nel precedente

di data 22.8.2005, non ritengo di formulare ulteriori osservazioni in merito e

rinvio integralmente alla decisione impugnata, ampiamente motivata";

mentre __________ si è rimesso al giudizio di questo giudice, rilevando nel

contempo il proprio accordo a restituire la somma di fr. 70'000.-- ad __________.

E considerato,

Considerandi

1.

La legittimazione di __________ è

data (destinataria della decisione impugnata; cfr. anche sentenze GIAR

7.8

, inc. cit., consid. 3d e GIAR 12.10.2005, inc. 51.2002.4, consid. 1).

Il reclamo tempestivo è quindi

ricevibile in ordine.

2.

In concreto, anche aderendo alla

tesi del Procuratore generale secondo cui il reclamo in esame non proporrebbe

nuove eccezioni rispetto a quello del 22 agosto 2005, da un esame della

decisione impugnata risulta che essa nulla aggiunge a quella precedente del 9

agosto 2005 - con la quale il Procuratore generale, ricordato che la principale

ipotesi di reato nei confronti di __________ è quella di corruzione attiva, ha ritenuto

che una decisione di dissequestro non potrebbe prescindere da una decisione di

merito relativamente al presunto reato di truffa ai danni di __________, in

quanto il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti

concerne unicamente valori patrimoniali costituenti il prodotto di reati

commessi nei suoi confronti, in concreto unicamente quello di truffa (ma non

quello di corruzione attiva di cui all'art. 288 vCP).

Il Procuratore generale nella

decisione 29 novembre 2005, qui impugnata, ha infatti concluso che:

"Una

decisione di dissequestro in favore dell'istante a questo stadio non può

avvenire perché:

- la

misura cautelare è fondata giuridicamente;

- la richiesta di dissequestro, avanzata dalla presunta parte

lesa prima dell'emanazione di una decisione di merito, non ha il consenso del

Procuratore pubblico;

- il diritto dell'istante non può ritenersi manifesto, e ciò

non tanto per rapporto alla proprietà dei beni confiscati, quanto per rapporto

alla sua qualifica di parte lesa che (…) non può prescindere da una decisione

di merito relativamente ai reati ipotizzati in suo danno.

Considerato

tutto quanto esposto, a questo stadio del procedimento, viste le ipotesi

addebitate a __________ a mente dello scrivente Magistrato, le decisioni di

merito e sul reato e sull'eventuale confisca ai fini di restituzione alla parte

lesa, per coerenza ed opportunità vanno dunque prese unitamente a conclusione

dell'istruzione penale.

Va pur

detto che la decisione impugnata si limita al mancato riconoscimento della

restituzione anticipata ex art. 165 cpv. 5 CPP e non pregiudica i pretesi

diritti della parte lesa, che l'istante potrà far valere pure nell'ambito di

un'eventuale contestazione della relativa decisione di merito".

In sostanza, nella decisione

impugnata, ancora una volta, il magistrato inquirente non spiega perché la

qualificazione dei reati imputati a __________ possa influire sulla qualifica

di parte lesa di __________, non indica altri motivi per i quali essa non possa

essere considerata parte lesa , né tantomeno affronta la questione relativa

alla destinazione del denaro sequestrato in caso di proscioglimento di __________,

ciò seppure proprio il mancato esame di tali questioni abbia condotto (già)

all'annullamento della decisione 9 agosto 2005 per carente e contraddittoria

motivazione.

In siffatte circostanze questo

giudice non può che ribadire le considerazioni già espresse nella precedente

decisione del 12 ottobre 2005 e cioè:

"

5.

In concreto, la

motivazione del diniego del PG appare quantomeno contraddittoria ed in questo

senso insufficiente o comunque carente.

Preliminarmente occorre

ricordare che sia questo ufficio nella decisione 8 agosto 2002 (consid. 3c e d;

inc. GIAR 51.2002.2) sia la CRP in quella del 6 settembre 2002 (consid. 2.2;

inc. CRP 60.2002.00250), avevano ritenuto che l'importo di fr. 254'000.-- circa

versato da __________ per conto di __________ ed accreditato sul conto

intestato a __________ presso il __________ di __________ rappresenta comunque

valori patrimoniali di illecita provenienza e quindi confiscabili ex art. 59

cifra 1 cpv. 1 prima frase CP se __________ sapeva delle macchinazioni, o con

restituzione diretta a quest'ultima ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 ultima frase CP

se parte lesa.

Dagli atti risulta che

nel corso del maggio 2003 __________ e __________ per il tramite dei rispettivi

legali hanno sottoscritto un accordo sulle conseguenze risarcitorie - con la

firma della convenzione 9 maggio 2003 e della congiunta istanza di dissequestro

con __________, __________ ha concretamente riconosciuto la legittimità del

proprio obbligo di risarcimento nei confronti di __________, dando il proprio

accordo alla restituzione di parte della somma a suo tempo sequestrata presso

il proprio domicilio (indipendentemente da ogni questione penale, cfr. scritto

avv. __________ del 22.5.2003, AI 99) -, rispettivamente che il procedimento

nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva (art. 288 vCP) si

è concluso con un decreto di non luogo a procedere, non potendosi ritenere a

suo carico un dolo eventuale. Anche il procedimento nei confronti di __________

si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per insufficienza di

prove, in particolare con riferimento al requisito soggettivo.

In sostanza l'inchiesta,

da ritenersi in fase conclusiva (cfr. osservazioni 5.9.2005 del PG), ha

permesso di accertare che __________, per il tramite di __________, ha versato

un importo complessivo di fr. 254'900.-- su un conto appositamente aperto da __________

presso il __________ di __________, tale denaro è stato utilizzato da __________,

in minima parte per la copertura delle spese amministrative, nonché per le

imposte alla fonte ed i contributi AVS ed in maniera preponderante per la

riattazione di rustici; fr. 5'000.-- sono invece stati consegnati a __________

(cfr. NLP __________ del 20.02.2003). Per quanto concerne __________ dalla

decisione di non luogo a procedere 20 febbraio 2003 risulta che, visto il

rapporto di fiducia instauratosi con __________, amministratore del suo

patrimonio in Svizzera, la stessa non si è mai interessata dell'iter formale ed

amministrativo della pratica relativa all'ottenimento di un permesso di dimora

(e di lavoro) in Svizzera, limitandosi a recepire quanto le riferiva

quest'ultimo (anch'egli prosciolto dal reato di cui all'art. 288 vCP), e che di

conseguenza non vi sono sufficienti indizi per ritenere che ella fosse a

conoscenza o volesse mettere in atto tutti gli elementi costitutivi del reato

di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non vi è alcuna prova che la

reclamante sapesse dell'intervento di __________, allora funzionario della __________,

e di quanto da lui percepito da __________, né che il conto su cui è confluito

l'importo di fr. 254'900.-- fosse intestato a __________ ed inoltre è stato

appurato che le firme a nome __________ apposte sui vari documenti relativi

all'ottenimento del permesso sono state apposte da __________. Circostanze

queste che hanno indotto il PG a decretare, come detto sopra, il non luogo a

procedere, non potendosi ritenere a carico della reclamante un dolo eventuale.

Dalla decisione

impugnata risulta che gli atti istruttori esperiti hanno permesso di accertare

che il denaro rinvenuto presso l'abitazione di __________ (sia l'importo di fr.

47'000.-- che quello di fr. 70'000.--) proveniva da versamenti effettuati da __________

(in parte in forma diretta ed in parte in forma sostitutiva; cfr. decisione

impugnata 9.8.2005, AI 129).

In siffatte circostanze,

la richiesta di restituzione formulata da __________, quale parte lesa,

sembrerebbe, di primo acchito, manifesta.

In particolare, ritenuto

che __________ è stata prosciolta dal reato di corruzione attiva, non si vede

in quale misura, come rettamente evidenziato nel gravame, la qualificazione dei

reati imputati a __________ possa influire sulla sua qualifica di parte lesa,

né tantomeno lo spiega il magistrato inquirente nella decisione impugnata, che

anzi appare in contraddizione proprio con il proscioglimento di __________ dal

reato di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non si capisce per quale motivo

il denaro sequestrato presso il domicilio di __________ e di cui viene

richiesta la restituzione, anche ritenendo che la principale ipotesi di reato

nei confronti di __________ sia quella di corruzione attiva, possa essere

ritenuto come destinato a "determinare o a ricompensare l'autore" del

reato (corruzione attiva) e non invece come provento di reati ai danni della

reclamante (truffa, falsità in documenti o al limite appropriazione indebita).

Stante il proscioglimento di __________ dal reato di cui all'art. 288 vCP, la

stessa è da considerarsi comunque parte lesa (perlomeno per quella parte

eccedente quanto la reclamante avrebbe dovuto versare all'erario pubblico in

conseguenza al rilascio del suo permesso, denaro affluito sul conto __________

sine causa, rispettivamente con finalità illecita) indipendentemente dal reato

imputato a __________, il quale peraltro ha sostanzialmente ammesso le proprie

responsabilità.

Né del resto nella

decisione il PG indica altri motivi per i quali non si debba riconoscere ad __________

la qualità di parte lesa e, di conseguenza, neppure affronta le questioni a

sapere se il suo diritto alla restituzione sia manifesto e quale sarebbe la

destinazione del denaro versato, ad esempio nell'ipotesi di un proscioglimento

di __________ dal reato di truffa per assenza dell'inganno astuto, limitandosi

laconicamente a sostenere che la restituzione potrebbe avvenire soltanto in

caso di condanna di __________ per truffa (ma non per corruzione attiva) e ciò

venendo meno al proprio obbligo di indicare i motivi che l'hanno spinto a

decidere in un senso piuttosto che nell'altro (in proposito cfr. sentenza CRP

24.3.2005

in re D.C.R. consid. 3.3 e 3.4, inc. 60.2005.9)".

3.

In conclusione, la decisione 29 novembre

2005.

del PG è annullata per carenza di motivazione.

Compito di questo giudice (quale

autorità di reclamo), lo si ribadisce, è quello di verificare la conformità

delle decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non

quello di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le

eccezioni previste dal CPP); di conseguenza l’annullamento della decisione

impugnata per carenza di motivazione non ha necessariamente quale conseguenza

l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il

ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere

indilatamente all’emanazione di una decisione debitamente motivata di

rifiuto del dissequestro o, se del caso, al dissequestro (cfr. per analogia:

REP 1994 p. 463).

Da ultimo desta qualche

perplessità il fatto che il procedimento penale (iniziato nel dicembre 2001)

nei confronti di __________, a dire dello stesso magistrato inquirente da

ritenersi "in fase conclusiva" già nel corso del mese di

agosto 2005 (cfr. decisione 9.8.2005, inc. GIAR 51.2002.4, doc. 3), sia ancora

aperto, non ostando alla chiusura dell'inchiesta la presentazione del reclamo

qui in esame.

L’esito del gravame (parziale

accoglimento) comporta esenzione da tasse e spese di giustizia, nonché

l’assegnazione di ripetibili (parziali), a carico dello Stato, per la reclamante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 146, 251, 253 CP e 288vCP, 6, 161 CPP, 59 CP, 29 CF;

decide

1.

Il

reclamo 7 dicembre 2005 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 29 novembre 2005 del Procuratore generale nel

procedimento MP __________ é annullata.

2.

L’incarto è ritornato al Procuratore generale con

l’invito a procedere indilatamente nei suoi incombenti.

3.

Non si prelevano tasse di giustizia e spese, inoltre lo

Stato rifonderà, a titolo di ripetibili parziali, fr. 400.-- alla reclamante.

4.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera

dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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