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Decisione

INC.2002.5106

Reclamo contro il rifiuto del PP di dissequestro

13 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per quanto concerne i fatti

essenziali del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente

decisione di questo ufficio (12 ottobre 2005, GIAR 51.2002.4):

"A.

Nell'ambito del procedimento penale inerente la

concessione illecita di permessi di soggiorno in __________ (inchiesta __________)

è emerso che __________, unitamente all'ex funzionario della __________,

avrebbe fatto ottenere ad __________, cittadina __________, contro pagamento di

fr. 254'000.-- circa, un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un

permesso di soggiorno. In particolare, detto importo è stato versato su di un

conto, appositamente aperto da __________ presso il __________, da __________,

amministratore del patrimonio di __________ in __________, per conto di __________.

Da qui l'arresto il 30 gennaio 2002 di __________ con

contestuale promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva, complicità

in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti e, tra l'altro, il

sequestro presso la sua abitazione di fr. 47'000.-- il 30 gennaio 2002 e di fr.

70'000.-- il 28 febbraio 2002.

Il 9 agosto 2005 il PG ha esteso l'accusa nei

confronti di __________ anche al reato di conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione (AI 128).

B.

Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________,

per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.

- In relazione ai medesimi fatti

il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti per titolo di corruzione

attiva (art. 288 vCP) anche nei confronti di __________ e __________, persona

che, come detto sopra, ha effettuato i versamenti per conto di __________ a

favore del conto presso il __________ nella titolarità di __________.

- In data 8 aprile 2002 il

magistrato inquirente aveva proceduto al dissequestro di parte della

somma sequestrata presso l'abitazione di __________ e meglio di fr. 32'4000.--

(AI 62).

- Con decisione 8 agosto

2002 l'allora GIAR Luca Marazzi ha accolto il reclamo presentato da __________

contro il dissequestro, rilevando sostanzialmente che "in mancanza

di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che l'importo

di fr. 70'000.-- sequestrato a casa di __________ in data 28 febbraio 2002

rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L'intero

importo soggiace dunque a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e

non, come ammesso dal magistrato inquirente, a mero sequestro risarcitorio":

in tale decisione veniva pure rilevato che gli attivi pervenuti sul

conto presso il __________ nella titolarità di __________ erano beni

di illecita provenienza che davano origine ad un obbligo confiscatorio con restituzione

diretta ad __________ in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CP,

se parte lesa, oppure con attribuzione allo Stato, in applicazione dell'art. 59

cfr. 1 prima frase CP se la macchinazione messa in atto da __________ e __________

le era nota ed era d'accordo a parteciparvi (inc. GIAR 51.2002.2; AI 75).

- Con sentenza 6 settembre

2002 la CRP ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la suddetta

decisione del GIAR (inc. CRP 60.2002.00250; AI 81).

- In data 20 febbraio 2003

il PG ha decretato il non luogo a procedere - decisione cresciuta in giudicato

- nei confronti di __________, argomentando non "può essere ritenuto a

carico di __________ un dolo eventuale, che pure deve portare su tutti gli

elementi oggettivi del reato" (non essendovi prove che la stessa fosse

a conoscenza dell'intervento di __________ per l'ottenimento del permesso, del

fatto che il conto sul quale per il tramite di __________ ha versato l'importo

complessivo di circa fr. 254'000.-- fosse intestato a __________ ed inoltre

essendosi accertato che le firme a suo nome sui documenti relativi alla pratica

di ottenimenti del permesso erano state apposte da __________; cfr. NLP __________).

- Il 16 maggio 2003 __________

e __________ hanno presentato congiuntamente per il tramite dei rispettivi

patrocinatori istanza di dissequestro con richiesta di restituzione

dell'importo a suo tempo sequestrato presso il domicilio dell'accusato,

rilevando di avere raggiunto un accordo nel senso che fr. 47'000.--

(sequestrati il 28.2.2002) fossero restituiti ad __________ unitamente alla

somma di fr. 23'000.-- (sequestrata il 30.01.2002) ed i rimanenti fr. 47'000.--

fossero invece restituiti a __________; nell'istanza viene pure precisato "qualora

questa ripartizione dovesse essere così effettuata la parte lesa si riterrà

tacitata in ogni sua pretesa civile e si disinteresserà del procedimento

penale" (AI 98).

- La suddetta istanza è

stata respinta dal PG il 30 giugno 2003, in quanto prematura dovendosi ancora

procedere all'assunzione di nuove prove, atte a chiarire il ruolo di ciascuna

delle parti (AI 101).

- Il 3 settembre 2004 il PG

ha decretato il non luogo a procedere anche nei confronti di __________ per il

reato di corruzione attiva, per insufficienza di prove, in particolare in

relazione al requisito soggettivo (NLP __________).

B.

__________ aveva già inoltrato

reclamo contro la decisione 9 agosto 2005 con la quale il Procuratore pubblico

aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la restituzione della somma di fr.

70'000.-- con riferimento all'accordo intercorso con __________ nel maggio 2003

(cfr. inc. GIAR 51.2002.4).

Con decisione 12 ottobre 2005,

questo ufficio, ha parzialmente accolto il reclamo, e meglio, ha annullato la

decisione 9 agosto 2005 e rinviato l'incarto al Procuratore generale con

l'invito ad emanare indilatamente nuova decisione debitamente motivata.

C.

Con decisione 29 novembre 2005 il

Procuratore generale ha nuovamente deciso il diniego della richiesta di

restituzione dell'importo di fr. 70'000.-- avanzata da __________. Anche contro

tale decisione __________ ha presentato reclamo, reclamo che è stato

parzialmente accolto da questo giudice con sentenza 7 febbraio 2006 (inc. GIAR

51.2002.5), e meglio:

"

In conclusione, la decisione 29 novembre 2005 del PG è

annullata per carenza di motivazione

Compito di questo giudice (quale autorità di reclamo),

lo si ribadisce, è quello di verificare la conformità delle decisioni alla

legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello di emanare

decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le eccezioni previste

dal CPP); di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata per carenza

di motivazione non ha necessariamente quale conseguenza l’emanazione di una

decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto

al Procuratore pubblico con invito a provvedere indilatamente

all’emanazione di una decisione debitamente motivata di rifiuto del

dissequestro o, se del caso, al dissequestro (cfr. per analogia: REP 1994 p.

463).”

D.

Con decisione 21 aprile 2006 il

Procuratore generale ha emanato un’ulteriore decisione di rifiuto di

restituzione della somma di fr. 70'000.--, decisione tempestivamente impugnata

il 3 maggio 2006 da __________, la quale si è sostanzialmente riconfermata nei

precedenti gravami, chiedendo pure il riconoscimento di parte lesa e parte

civile nel procedimento a carico di __________, nonchè l'invio di eventuali

decisioni di condanna emanate nei confronti di quest'ultimo. Dopo aver

evidenziato di aver presentato proposta di atto d'accusa ed istanza di promozione

dell'accusa contro il decreto di abbandono emanato dal Procuratore generale nei

confronti di __________ per titolo di truffa, rispettivamente contro il decreto

di non luogo a procedere per titolo di appropriazione indebita, la reclamante

censura la carenza di motivazione della decisione impugnata. In particolare, il

Procuratore generale non avrebbe spiegato il motivo per il quale egli reputa

che gli averi sequestrati siano destinati a determinare o a ricompensare

l'autore e neppure perché egli non restituisca l'importo in questione, pur

riconoscendo essere di proprietà della reclamante, né sarebbe dato sapere il

destino di tale importo. Ritenuto il consenso di __________ alla restituzione e

la convenzione conclusa da quest'ultimo con la reclamante nel maggio 2003, il

rifiuto di restituzione da parte del magistrato inquirente risulterebbe

incomprensibile e comunque non porterebbe ad una modifica del risultato, ma

soltanto ad una dilatazione di tempo e di spese di patrocinio per la

reclamante: infatti, anche nel caso in cui __________ dovesse essere condannato

ad un risarcimento compensatorio, i beni di __________ rimarrebbero comunque di

proprietà di terzi, non potrebbero essere confiscati, e l'avvio di una

procedura esecutiva permetterebbe comunque alla reclamante di (ri)ottenere

l'importo, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP

(ora art. 70 cifra 1 cpv. 2 CP).

E.

In sede di osservazioni __________

si è rimesso al giudizio di questo giudice, mentre il Procuratore generale si è

riconfermato nella decisione impugnata.

Delle relative allegazioni, si

dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi

in diritto.

F.

Con decisioni 14 agosto 2006 la

CRP ha respinto sia la proposta di atto d'accusa presentata da __________

contro la decisione 21 aprile 2006 con la quale il Procuratore generale

decretato l'abbandono nei confronti di __________ per titolo di truffa, sia

l'istanza di promozione dell'accusa presentata da __________ contro il decreto

di non luogo a procedere 21 aprile 2006 emanato dal Procuratore generale nei

confronti di __________ per titolo di appropriazione indebita (Inc. CRP

60.2006.153 e 155).

E considerato,

Considerandi

1.

La legittimazione di ____________________

è data (destinataria della decisione impugnata; cfr. anche sentenze GIAR

7.8

, inc. cit., consid. 3d e GIAR 12.10.2005, inc. 51.2002.4, consid. 1 e

702.

, inc. 51.2002.5).

Il reclamo tempestivo è quindi

ricevibile in ordine.

2.

In data 1° gennaio 2007 è entrato

in vigore il nuovo CP. Le norme sulla confisca, sono rimaste le medesime,

essendo unicamente cambiata la numerazione degli articoli (ora art. 69-73).

Valgono quindi ancora le seguenti

considerazioni:

"

l’obbligo di confisca

di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la

definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS

riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht

nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota

45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

Sottostanno a tale tipo

di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori

sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid,

RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi

dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di

ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva

assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur

essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i

valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). Infine,

la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche

di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino

applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr.

2.

cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, RPS, pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non

vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può

ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio

(art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio

(art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la

confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti

di un terzo".

3.

Per principio, sequestro (e

dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per

l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere

confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino

dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di

una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono

del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni

eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350

CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza

dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR

286.98.2

consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le

condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del

giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel

frattempo i presupposti del sequestro).

In vista della revisione totale

del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori

sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la

sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima

con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv.

2.

Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto

alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il

deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile”

(ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR

1047.98

, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro

il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc.

cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere

possibile, diversamente da quanto previsto nell’avanprogetto Schultz, “quando

il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità, invece, che non

trova riscontro nel testo della norma commentata.

Nell’ambito dell’esame di detta

norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto

dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento

di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte

lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione

all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una

sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e

dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é

manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti

a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il

consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP

(art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in

virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a

seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare

principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza

dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in

questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5;

come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359).

Presupposto del dissequestro

senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto”

(v. Messaggio, loc. cit., nota 3). Con tale termine occorre intendere che il

diritto della parte lesa appaia chiaro e liquido, senza contestazioni tali da

poterne porre in dubbio l’esistenza. Trattandosi di giudizio di verosimiglianza

occorre porre attenzione di volta in volta alla specificità del caso ed al

cospetto di dubbio si deve optare per il mantenimento dello status quo

al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la

decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito

stesso (così, verbatim, in decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc.

GIAR 457.99.1, consid. 2.2 p. 5-6; v. anche decisione 21 aprile 1997 in re S.C.,

GIAR 207.97.1, e la citata Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 360).

4.

Nella decisione impugnata il

Procuratore generale ha precisato che i valori patrimoniali rivendicati non

rappresentano il prodotto di reati commessi ai danni di __________: in

particolare, in considerazione delle decisioni di abbandono rispettivamente di

non luogo a procedere e ritenuto che per gli importi sequestrati di cui è

chiesta la restituzione vi sarebbe il sospetto di essere soggetti a confisca ex

art. 59 CP (ora art. 70 CP), quale prodotto destinato a ricompensare o

determinare l'autore dei reati di corruzione attiva e falsità in documenti, in

difetto di legittimazione ha respinto la richiesta di dissequestro.

Preliminarmente occorre ricordare

che è da considerarsi parte lesa con possibilità di costituirsi parte civile il

titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente applicabile

intende tutelare: dottrina e giurisprudenza hanno più volte ribadito che può

costituirsi parte civile unicamente la persona fisica o giuridica attualmente,

direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (DTF 120 Ia 220; Rusca/Verda/Salmina,

Commento del CPP. ad art. 69 n. 1 con rinvii; Schmid, Kommentar Einziehung, organiziertes

Verbrechen und Gelwäscherei, n. 50 ad art. 59 CP; G. Piquerez, Procedure penale

suisse, ed. 2000, ad 1309 e ss.).

Nel caso in esame, il

procedimento nei confronti di __________ rimane aperto unicamente per i reati

di corruzione attiva e complicità in corruzione passiva, falsità in documenti e

conseguimento di una falsa attestazione, per le altre ipotesi di reato, cioè

truffa ed appropriazione indebita, come evidenziato sopra, il Procuratore

generale ha emanato decreto di abbandono, rispettivamente di non luogo a procedere,

decisioni confermate dalla CRP con sentenze 14 agosto 2006. Nelle suddette

decisioni la Camera dei ricorsi penali ha evidenziato, per quanto riguarda il

reato di truffa, che "La qui proponente, persona facoltosa, avrebbe

potuto e dovuto (…) chiedere delucidazioni in merito alla portata del suo

permesso e accertarsi quale fosse l'effettivo destino dei soldi versati,

chiedendo ad esempio il rilascio della notifica di tassazione, ciò che era

ragionevolmente esigibile da parte sua. Non avendo __________ osservato questa

misura fondamentale di prudenza, nel caso di specie viene esclusa l'astuzia da

parte di __________ ", e relativamente a quello di appropriazione

indebita "non si può ritenere che __________ abbia impiegato

illecitamente il denaro versato da __________ per il tramite di __________

utilizzandolo contrariamente alle istruzioni ricevute (…) e tantomeno che egli

abbia agito intenzionalmente ed in un progetto di indebito arricchimento ai

sensi dell'art. 138 CP (…), in considerazione del fatto che le deposizioni rese

dalle parti divergono a tal punto che non è possibile stabilire quale sia stato

l'effettivo accordo inerente al destino dei soldi e dell'atteggiamento di

noncuranza assunto sia da __________ sia da __________ sulla destinazione della

somma versata" (cfr. sentenze di cui agli inc. CRP cit.).

Ne discende che gli importi di

cui viene chiesto il dissequestro non possono essere ritenuti il provento di

reati commessi (truffa ed appropriazione indebita) ai danni della reclamante:

sembrerebbe, semmai, come indicato nella decisione impugnata, trattarsi di

importi che potrebbero essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 vCP/70

cpv. 1 CP quale prodotto del reato di corruzione attiva (ex art. 288 vvCP),

rispettivamente in quanto destinati a ricompensare l'autore di detto reato, ed

in questo senso sugli stessi la reclamante non potrebbe vantare alcuna pretesa.

In sostanza, il sequestro dipende direttamente ed in modo causale dal reato di

corruzione attiva - __________ avrebbe infatti procurato e consegnato denaro a __________,

allora capo ufficio della __________ affinché violasse i propri doveri

nell'ambito della procedura di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno di __________

- e soltanto indirettamente da quelli di conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione e falsità in documenti - __________ è infatti accusato di avere

attestato nelle richieste formali di permesso di soggiorno a favore della qui

reclamante contrariamente al vero l'impiego di quest'ultima quale ricercatrice

storica presso la __________, di cui era amministratore, rendendo così

possibile il rilascio dei relativi permessi.

In concreto, come peraltro

evidenziato dal Procuratore generale in sede di osservazioni, non si tratta

pertanto della possibilità di ristabilire i diritti della reclamante, in quanto

la stessa non può "ipso iure" vantare una pretesa diretta sul denaro

sequestrato.

Da un lato, va infatti

evidenziato quanto ritenuto dalla CRP sull'aspetto soggettivo di __________ (cfr.

supra), nonché va considerata la particolare situazione di incertezza

probatoria, quo agli accordi sulla destinazione del denaro consegnato da parte

della reclamante a __________, circostanza che non ha reso indebito

(penalmente) il trasferimento di fondi in quanto tale [ciò che ha condotto per

i reati ipotizzati in tale ambito all'emanazione di un decreto di abbandono per

il reato di truffa, rispettivamente di non luogo a procedere per quello di

appropriazione indebita (decisioni confermate dalla CRP)]. Né del resto, la reclamante

ha corroborato le proprie asserzioni secondo cui ella avrebbe subito un

pregiudizio per rapporto alle ipotesi di reato ancora aperte nei confronti di __________

[basti qui rilevare che grazie all'agire di __________ la stessa ha ottenuto un

permesso di lavoro fittizio e di conseguenza un permesso di soggiorno, cui non

aveva diritto, essendo perfettamente al corrente della situazione indebita di

lavoro di cui ha beneficiato per anni (cfr. verb. 15.01.2002)].

Alla luce di quanto precede, non

è quindi possibile sostenere che __________ possa essere considerata parte lesa

con riferimento alle ipotesi di reato tuttora aperte nei confronti di __________,

né, conseguentemente, l'esistenza di un suo diritto alla restituzione

manifesto. L'esistenza dell'accordo del maggio 2003 tra __________ ed __________

non permette di sovvertire siffatta conclusione. Stando così le cose, allo

stadio attuale dell'inchiesta - che dovrebbe ormai essere in fase conclusiva

(desta qualche perplessità che le decisioni di merito nei confronti delle

persone coinvolte non siano state emanate contestualmente, ma in momenti

diversi) - la richiesta di dissequestro non può essere accolta, apparendo

opportuno optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare

un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale)

rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (cfr. consid. 3

in fondo).

In virtù di quanto precede il

reclamo deve essere respinto con la presente decisione impugnabile alla CRP.

Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 59ss. vCP, 70ss nCP 138, 146, 251, 253 CP e 288vv CP, 6,

161.

CPP, 29 CF;

decide

1.

Il reclamo 3/5 maggio 2006 è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr. 120.-- sono a

carico di __________.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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