INC.2003.57708
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento
22 febbraio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2003.57708
Data decisione, Autorità:
Fatti
22.02.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.57708
Lugano
28 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza 16/20 febbraio 2006 di
__________, __________, __________, __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
tendente ad ottenere il dissequestro di una somma di
denaro che permetta all’istante di evitare gli imminenti pignoramenti, nonché
di poterle di onorare almeno in parte l’onorario del suo patrocinatore;
considerato che:
-
nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________,
__________, sfociato nell’atto d’accusa __________ del 4 giugno 2004 per titolo
di infrazione aggravata alla LStup, il magistrato inquirente ha posto sotto
sequestro un diamante naturale 3.58 ct., un orologio __________ acciaio/oro n° __________,
un orologio __________ metallo giallo e brillanti n° __________ e il saldo
attivo della relazione n° __________ presso il __________ ammontante a CHF
6'506.10 al 19.09.2003;
-
con istanza 16/20 febbraio 2006 la difesa dell’istante ha chiesto a
questo giudice di “esaminare la possibilità di poter sbloccare una somma di
denaro che permetta alla signora __________ di evitare gli imminenti
pignoramenti, nonché di poter onorare almeno in parte il mio onorario”;
-
nel periodo che intercorre tra l’emanazione dell’atto d’accusa e
l’apertura del dibattimento, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è
competente in prima istanza in materia di perquisizione e sequestro (decisione
CRP 30.07.2002 in re F.B., inc.. 60.2002.174);
-
tale istanza è irricevibile non potendosi questo giudice determinare al
suo proposito non avendo menzionati nel dettaglio i beni di cui si chiede il
dissequestro, e per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non
sussistenza dei motivi che hanno spinto il magistrato inquirente al sequestro
dei beni menzionati sopra;
-
pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;
viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 58 e 59 CP e 161 e 284a CPP;
decide
1. L’istanza 16/20 febbraio
2006 presentata da __________ è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si preleva la tassa di giustizia mentre che le spese di CHF 25.-
sono a carico dell’istante.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10
giorni.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster