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Decisione

INC.2003.57708

Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento

22 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

22.02.2006, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro dopo emanazione dell'atto d'accusa e prima dell'apertura del dibattimento

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 161 CPP-TI

Incarto n.

INC.2003.57708

Lugano

28 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza 16/20 febbraio 2006 di

__________, __________, __________, __________

(patr. dall’avv. __________, __________)

tendente ad ottenere il dissequestro di una somma di

denaro che permetta all’istante di evitare gli imminenti pignoramenti, nonché

di poterle di onorare almeno in parte l’onorario del suo patrocinatore;

considerato che:

-

nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________,

__________, sfociato nell’atto d’accusa __________ del 4 giugno 2004 per titolo

di infrazione aggravata alla LStup, il magistrato inquirente ha posto sotto

sequestro un diamante naturale 3.58 ct., un orologio __________ acciaio/oro n° __________,

un orologio __________ metallo giallo e brillanti n° __________ e il saldo

attivo della relazione n° __________ presso il __________ ammontante a CHF

6'506.10 al 19.09.2003;

-

con istanza 16/20 febbraio 2006 la difesa dell’istante ha chiesto a

questo giudice di “esaminare la possibilità di poter sbloccare una somma di

denaro che permetta alla signora __________ di evitare gli imminenti

pignoramenti, nonché di poter onorare almeno in parte il mio onorario”;

-

nel periodo che intercorre tra l’emanazione dell’atto d’accusa e

l’apertura del dibattimento, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è

competente in prima istanza in materia di perquisizione e sequestro (decisione

CRP 30.07.2002 in re F.B., inc.. 60.2002.174);

-

tale istanza è irricevibile non potendosi questo giudice determinare al

suo proposito non avendo menzionati nel dettaglio i beni di cui si chiede il

dissequestro, e per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non

sussistenza dei motivi che hanno spinto il magistrato inquirente al sequestro

dei beni menzionati sopra;

-

pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;

viste le norme applicabili, in

particolare gli art. 58 e 59 CP e 161 e 284a CPP;

decide

1. L’istanza 16/20 febbraio

2006 presentata da __________ è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si preleva la tassa di giustizia mentre che le spese di CHF 25.-

sono a carico dell’istante.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10

giorni.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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