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Decisione

INC.2003.59405

Sequestro

16 giugno 2005Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 25 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha emanato

tre distinti (anche nei destinatari) ordini di sequestro, aventi per oggetto:

·

la cartella ipotecaria al

portatore (in seguito CI) di nominali fr. 7'500'000.- gravante in

I rango le Part. __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ RFD __________, nonché la CI di nominali fr. 9'500'000.-

gravante in I rango la Part. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD __________;

·

le pigioni incassate, e da

incassare dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti, __________, nel contesto

delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________ e

__________);

·

gli averi patrimoniali

(comprese le cassette di sicurezza) in essere su tutte le relazioni di cui il

reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario economico presso la __________

o la __________, succursale di Lugano, con contestuale blocco a RF delle Part. __________

e __________ RFD __________ (Ubicazione __________ e __________) intestate al

reclamante.

Si vedano, per il dettaglio, gli AI 365, 366, 367

dell'inc. MP __________.

B.

Gli ordini sono stati emanati nell’ambito di un

procedimento penale a carico di __________ per i reati di ripetuta

appropriazione indebita semplice e aggravata sub. amministrazione infedele,

truffa e falsità in documenti (cfr. ordini impugnati, nonché AI 15 e VI __________

14 ottobre 2003) e, sostanzialmente, hanno l'obiettivo di porre nelle mani

dell'autorità inquirente quello che per quest'ultima è il provento di reato (le

CI), il surrogato (rispettivamente accessori o frutti - art. 806 cpv. 1

CCS e 152 LEF) del provento di reato (gli affitti incassati o da incassare a

seguito della procedura esecutiva avviata mediante il possesso delle CI),

nonché altri beni a garanzia di eventuale risarcimento compensatorio. Tutti i

valori oggetto del sequestro si troverebbero, al momento attuale, nelle mani di

terzi per rapporto all'accusato.

In sostanza, il qui ricorrente ha ricevuto i titoli

ipotecari dall'accusato e li avrebbe ceduti alla __________; nel contempo (se

si preferisce prima e dopo la cessione) ha percepito e percepisce gli affitti

derivanti dalla procedura d'esecuzione (da lui) avviata grazie alle CI

menzionate (cfr. inc. UEF __________, P.I. __________ e __________).

Le misure cautelari messe in opera si giustificano,

secondo l'autorità inquirente, in quanto, al momento della ricezione delle

cartelle ipotecarie, il qui reclamante non poteva dirsi in buona fede.

Per completezza, va pure detto che gli ordini qui

impugnati sono stati preceduti da altro ordine, relativo alle sole cartelle ed

indirizzato a __________ (AI 325), rimasto privo di effetti concreti. Infatti,

la procedura di reclamo introdotta dallo stesso sig. __________, è stata

stralciata dai ruoli da questo giudice dopo aver preso atto dello "scritto

2/3 marzo 2005 del patrocinatore di __________ che conferma di non essere più

né proprietario né possessore/detentore delle cartelle in questione"

(sentenza 7 marzo 2005, inc. GIAR 594.2003.4).

C.

Con il reclamo in oggetto (unico per i tre ordini) __________

(parte civile nel procedimento ed in relazione a determinati fatti - VI 3

novembre 2003) chiede, in via preliminare, la concessione dell’effetto

sospensivo ed, in via principale, l’annullamento di tutti e tre gli ordini di

sequestro (doc. 1, inc. GIAR 594.2003.5, pag. 35). In via subordinata chiede di

limitare il sequestro "degli averi patrimoniali (ossia degli immobili e

dei crediti verso banche menzionati nei tre ordini di sequestro) del sig. __________

a concorrenza della somma di fr. ………….., pari al valore effettivo delle due

cartelle ipotecarie di nominali fr. 7500000.- rispettivamente di nominali

9500000.-, dedotte le pigioni già incassate in via di realizzazione del pegno

immobiliare" (idem, pag. 36).

Il reclamante sostiene che l’affermazione secondo la

quale “sono stati raccolti elementi tali da permettere di concretamente

dubitare in merito alla buona fede di __________”, non è stata

sufficientemente sviluppata dal Procuratore pubblico ed è quindi insufficiente

a motivare i sequestri. La motivazione, inficiata da arbitrio, verrebbe a

cadere e, con essa, l’intero castello, che poggia completamente sulla tesi

della malafede del reclamante riguardo all’acquisizione delle CI

(Reclamo, punto 7).

Riassuntivamente, il reclamante sostiene:

·

che i titoli non gli sono

stati consegnati direttamente da __________, ma per il tramite dell’avv. __________;

questa circostanza inficerebbe la tesi della sua malafede: per sostenere che il

reclamante era in malafede bisognerebbe comprovare che l’avv. __________ lo fosse,

ciò che nessuno ha mai sostenuto e che non si potrà mai sostenere (Reclamo,

punto 8);

·

che la nozione di buona

fede secondo il diritto civile e secondo il diritto penale non è uniforme e,

nel diritto penale, la semplice negligenza non basta a privare il terzo della

protezione offertagli dall’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP; egli avrebbe dato prova di

tutta la diligenza (concetto a carattere relativo) richiesta dalle circostanze

e invoca quindi la sua buona fede; sottolinea il rapporto di fiducia esistente

tra lui e __________, precisando che, in base alle circostanze, la fiducia che

riponeva in __________ era perfettamente giustificata (Reclamo, punti 19, 21,

22);

·

di avere versato una

controprestazione adeguata ai sensi dell’art. 59 cfr.1 cpv. 2 CPS (Reclamo, punto

43);

·

che le due cartelle

ipotecarie non sono provento di reato, adducendo a prova il fatto che altri

crediti di __________ vennero garantiti dalle stesse cartelle ipotecarie, che

sono poi state rimesse nella disponibilità di __________; ciò dimostrerebbe che

la __________, che per anni non fece nulla per riaverle, le considerava nel

legittimo possesso di __________ (Reclamo, punto 13);

·

che il sequestro viola il

principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 della Costituzione

federale), in quanto i valori in gioco sono straordinariamente elevati,

specialmente se commisurati alla potenzialità economica di una persona privata;

le conseguenze dell’esecuzione degli ordini di sequestro sarebbero

particolarmente pesanti dal punto di vista personale e patrimoniale nei

confronti del reclamante (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 in fine CPS) con anche il

rischio (se gli ordini dovessero essere mantenuti) che la società a cui il

reclamante ha ceduto i titoli possa rivalersi contro di lui, chiedendo l’annullamento

del contratto di cessione o chiedendo un risarcimento per inadempienza

(Reclamo, punti 38 a 40);

·

di essere vittima di reati

patrimoniali contestati a __________ e lamenta la violazione del suo diritto

prioritario alla restituzione (art. 59 cfr. 1 cpv.1 CP); la confisca e il

sequestro che le è preliminare hanno infatti un carattere sussidiario, che nel

caso in esame non è stato preso in considerazione (Reclamo, punto 47).

Da ultimo e per quanto riguarda in particolare il

sequestro dei suoi (propri) averi patrimoniali, il reclamante sostiene che, in

considerazione della situazione finanziaria altamente precaria degli immobili,

il Procuratore pubblico avrebbe dovuto esaminare e approfondire il valore

venale attuale delle due cartelle ipotecarie. Semmai si sarebbe dovuto indicare

il valore del provento del reato e procedere al sequestro degli averi

patrimoniali del reclamante a concorrenza di questo valore, dedotto il valore

delle pigioni incassate (Reclamo, punto 59).

D.

In sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 594.2003.5)

il Procuratore pubblico si è pronunciato per l’integrale reiezione del gravame

con conseguente conferma delle decisioni di sequestro del 25 marzo 2005.

Il magistrato inquirente afferma che al reclamante

sono perfettamente noti i motivi alla base dell'asserzione di malafede, dato

che una prima decisione tendente a porre sotto sequestro le due CI

(decisione del 24 gennaio 2005, intimata al reclamante) riportava chiaramente

gli elementi che sostengono tale conclusione (Osservazioni, pag. 2).

Non vi è dubbio, sempre secondo il magistrato

(Osservazioni, pag. 2) riguardo alla provenienza illecita delle CI, già

per la cronologia dei fatti che le riguardano:

·

il 22 febbraio 2000 (con

atto aggiuntivo del 15 marzo 2000), __________, __________, acquista per fr.

5,6 Mio il credito, garantito dai titoli oggetto di sequestro, vantato da __________

nei confronti di __________;

·

il 17 aprile 2000 la __________

consegna in pegno le CI e cede i canoni di locazione relativi agli

immobili di __________ alla __________ (in seguito __________), a valere quale

garanzia per un credito in conto corrente di fr. 5 Mio concesso dalla banca

alla società per il pagamento di parte del prezzo di cessione (fr. 4 Mio);

·

il 22 agosto 2000 la __________

trasmette le cartelle ipotecarie “a titolo fiduciario” all’accusato __________

“per la cessione del credito a terzi”;

·

il 25 giugno 2003 __________

consegna al reclamante le CI per garantire un prestito personale

concessogli dal reclamante.

Il Procuratore pubblico ritiene, quindi, evidente che __________

consegnando al reclamante i titoli ipotecari per garantire un prestito

personale, ha indebitamente disposto di beni patrimoniali a lui affidati a

titolo fiduciario (e con un preciso scopo) dalla __________. I titoli ipotecari

consegnati al reclamante rappresentano, pertanto, il provento del reato di

appropriazione indebita imputato a __________ (Osservazioni, pag. 3).

In merito al concetto di diligenza cui si appella __________,

il PP fa notare che non gli si addebita di aver omesso di prendere tutte le

misure necessarie a verificare la situazione di fatto al momento della

ricezione dei titoli, bensì si sostiene che egli aveva già a disposizione tutti

gli elementi per comprendere che il contesto in cui ha ricevuto i titoli in

garanzia poteva essere delittuoso (Osservazioni, pag. 6): il reclamante era

azionista maggioritario e Vice-Presidente della __________, gli era già noto

che le cartelle ipotecarie erano quantomeno di pertinenza della società e,

comunque, che non erano nella disponibilità di __________ personalmente (ibidem).

Inoltre, egli era a conoscenza del credito di fr. 5

Mio concesso dalla __________ alla __________, quindi dell’esistenza di terzi

creditori (in casu la __________) che, con la messa a pegno dei titoli da parte

di __________ a garanzia di un debito personale, venivano lesi nei loro diritti

(Osservazioni, pag. 7).

Sempre a dire del magistrato inquirente, il

reclamante, per sua espressa ammissione, non confidava più nella serietà

professionale di __________ da quando aveva scoperto che quest’ultimo aveva

utilizzato fondi della società senza il suo preventivo consenso. Il rapporto di

fiducia che aveva contrassegnato i precedenti rapporti d’affari con l’accusato

era dunque già irrimediabilmente compromesso prima della consegna delle CI,

tanto da rendere necessaria la sottoscrizione di ben tre convenzioni tendenti a

chiarire i rapporti di dare e avere fra le parti, rispettivamente a debitamente

garantire le pretese del reclamante nei confronti di __________ (ibidem).

Anche il fatto che le parti siano state d’accordo di

sottoscrivere almeno due convenzioni predatate non è segno di trasparenza:

l’avv. __________, in occasione della firma delle tre convenzioni, ha per altro

sollevato dubbi in relazione ai titoli reperiti nelle mani di __________ ed ha

proposto al reclamante di effettuare una verifica presso la __________,

proposta che il reclamante ha respinto non ritenendo “opportuno contattare

la banca perché era convinto che __________ ossequiasse le convenzioni nel

termine”. Ne consegue, secondo il Procuratore pubblico, che il reclamante

non merita la protezione di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2, rispettivamente 59

cifra 2 cpv. 1 ultima frase, CP (ibidem).

Essendo escluso che il reclamante abbia agito in buona

fede, il PP ritiene inutile esprimersi in merito alla eventuale

controprestazione. Per lo stesso motivo, non sarebbe data possibilità di

applicazione della Härteklausel (Osservazioni, pagina 8).

In risposta alla pretesa condizione di vittima dei reati

commessi da __________ nei suoi confronti con conseguente diritto prioritario

ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CP, il PP segnala che la parte personalmente e

direttamente danneggiata dall’agire illecito dell’accusato è la __________, a

cui i titoli verrebbero semmai assegnati (Osservazioni, pagina 9)

Relativamente alle pigioni, il PP rileva che, malgrado

la cessione dei titoli (asseritamente avvenuta il 15 aprile 2004), l’UEF di __________

ha ricevuto comunicazione della modifica del creditore pignoratizio solo il 14

marzo 2005. In data 11 marzo 2005 è stata sottoscritta una convenzione fra la __________

e il reclamante in base alla quale quest’ultimo sarebbe stato autorizzato (e lo

è tuttora) ad incassare le pigioni ripartite dall’UEF. A tutt’oggi il reclamante

avrebbe incassato sul conto a lui intestato presso la __________, __________,

ca. fr. 585'000.- sulla base dei diversi riparti effettuati dall’UEF. Il

sequestro di quanto incassato e di quanto sarà da incassare relativamente alle

pigioni è, per il Procuratore pubblico, più che opportuno anche in previsione

di accertare la fedefacenza, al di là della forma, della documentazione

relativa alla cessione dei titoli ipotecari (Osservazioni, pag. 10).

Da ultimo, ed in relazione al sequestro degli averi

patrimoniali del reclamante, il PP osserva che questo si fonda sulla necessità

di cautelativamente assicurare i beni del reclamante in attesa di conoscere

l’esito della decisione di sequestro dei titoli ipotecari provento di reato

rispettivamente di verificare se dalla posizione di creditore pignoratizio il

reclamante ha ottenuto vantaggi soggetti a confisca (ibidem).

E.

La parte civile (AI 192) __________, con le sue

osservazioni (doc. 7, inc. GIAR 594.2003.5) chiede reiezione del reclamo.

Rileva, innanzitutto, come la cessione dei titoli da __________

alla __________ (recte. __________), __________, sia avvenuta dopo una

comunicazione al legale del reclamante che precisava che la (precedente)

cessione a __________ era avvenuta a titolo fiduciario; segnala, inoltre, una

dichiarazione a verbale del reclamante che si sarebbe dichiarato avente diritto

economico della __________ (Osservazioni, punto 1).

Successivamente, non senza aver ricordato che non si

sta ancora discutendo della confisca, bensì di sequestro ai sensi dell'art. 161

CPP, la parte civile afferma (indicando diffusamente circostanze di fatto e la

logica delle operazioni) che non si può seriamente sostenere che non vi siano

state (in capo ai titoli) malversazioni ai danni della __________, visto che

questi erano stati consegnati a __________ "a titolo fiduciario e per

consentire cessione a terzi" (Osservazioni, punto 2).

In merito al concetto di buona fede ex art. 59 CP

(Osservazioni, punto 3), rinvia a dottrina e giurisprudenza anche cantonale,

segnalando come il reclamante sia probabilmente incorso in un errore di persona

allorquando dichiara civilistiche le considerazioni giuridiche del prof. __________,

precisando che si tratta del prof. __________ e non del prof. __________.

Le osservazioni si soffermano sulle circostanze

particolari del caso in esame che, a dire della parte civile __________,

confermano la mala fede del reclamante o, se si preferisce, ne escludono la

buona fede: persona per nulla sprovveduta, conoscenza di malversazioni commesse

da __________ a suo danno, conoscenza dei debiti della __________ (società di

cui era azionista e vice-presidente del CdA), sottoscrizione di contratti

predatati e "scorretti" anche nel contenuto (uno dei quali

sottoscritto anche a nome della menzionata società), evitato che una verifica

delle posizioni __________ e __________ fosse effettuata dall'avv. __________

al momento dei contratti in questione (Osservazioni, punti 4 e 5).

Da ultimo, e per quanto concerne la controprestazione

(anch'essa, e cumulativamente, prevista dall'art. 59 CP per evitare confisca

e/o risarcimento compensatorio nei confronti di un terzo) e proporzionalità,

contesta che, nel caso in esame, i fondi eventualmente versati nel 1999 e nel

2000, possano diventare, nel 2003 e con la consegna delle CI proventi di

reato, controprestazione ai sensi dell'art. 59, rispettivamente che il

principio di proporzionalità possa essere invocato (ancorché applicabile) da

chi, alle prime avvisaglie del procedimento ha ceduto le cartelle terzi

(formalmente) e, quindi si sarebbe adoperato per prevenire o impedire il

sequestro. Anzi, sempre secondo la parte civile, verificandosi tali

eventualità, altre disposizioni di legge potrebbero risultare applicabili.

F.

Anche l'accusato ha presentato osservazioni (doc. 10,

inc. GIAR 594.2003.5), pur con la premessa di non voler entrare nel merito

delle varie argomentazioni sviluppate dal reclamante (Osservazioni, punto 1).

A dire di __________, il reclamante non può essere

considerato persona sprovveduta (anche perché assistito da collaboratore

competente), né può "seriamente affermare" che l'accusato gli

abbia detto che le CI erano libere ed il debito (presso la __________)

altrimenti garantito (Osservazioni, punto 3). Sempre a dire dell'accusato, __________

conosceva positivamente la situazione dell'__________ per rapporto alla banca

ed alle garanzie (Osservazioni, punto 4).

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti e

del magistrato inquirente si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerandi

1.

La richiesta di effetto sospensivo è stata evasa,

negativamente, con ordinanza del 7 aprile 2005, cresciuta in giudicato (doc. 3,

inc. GIAR 594.2003.5).

2.

Il reclamo è tempestivo. Gli ordini, datati 25 marzo

2005, sono stati notificati il giorno stesso e ricevuti in data 29 marzo 2005;

il termine di 10 giorni previsto dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva l’8 aprile

2005.

ed è quindi stato rispettato.

La legittimazione del reclamante a presentare reclamo

contro gli ordini di sequestro menzionati nel cappello della presente, è

certamente data per due di essi (quello relativo a sue relazioni bancarie e

quello relativo gli affitti percepiti e da percepire tramite UEF) in quanto __________

è, oltre che destinatario, personalmente toccato dagli stessi.

La legittimazione in relazione all'ordine che concerne

le due CI (AI 367) è pure data, ma solo nella misura in cui egli è

ipotizzato quale possessore delle stesse, eventualmente tramite relazione

bancaria di sua pertinenza.

__________ non ha, di contro, alcuna legittimazione

per opporsi all'ordine nella misura in cui lo stesso è indirizzato alla __________

Il fatto di essere colui che avrebbe ceduto proprietà e possesso delle cartelle

a questa società (doc. 9, inc. GIAR 594.2003.4) non ne fa, a giudizio di questo

giudice, un terzo con interesse legittimo al reclamo (Reclamo, punto 5 lett. f

delle motivazioni in ordine). Infatti, il rischio di conferma o mantenimento

del sequestro (ai fini di confisca) nei confronti dell'attuale (se tale si

rivelerà) possessore delle cartelle, dipende dalla buona fede e dalla

controprestazione di quest'ultimo (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP) e non da quella

del reclamante. Non si vede, quindi, su cosa possano fondarsi eventuali azioni

per inadempienza contrattuale (peraltro in relazione ad un contratto, a quanto

par di comprendere, già interamente eseguito), che comunque non sono

eventualità sufficienti, di per sé, a fondare la legittimazione (Schmid

(Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band

I, Zürich 1998, n. 155 e note).

Altrettanto dubbia la legittimazione del reclamante

(sempre in relazione all'ordine di sequestro concernente le cartelle) in base

alla sua costituzione di parte civile nel procedimento. Se è vero che il qui

reclamante si è costituito parte civile "nel procedimento penale nel

procedimento pendente nei confronti dell'Avv. __________ " (VI __________

3.

novembre 2003, pag. 7) è altrettanto vero che simile modalità di costituzione

non può valere per tutti i fatti ed i reati oggetto del procedimento, bensì

solo per quelli per i quali il dichiarante è danneggiato direttamente. Ora, per

i fatti imputati all'accusato __________ in relazione alla cessione

(rispettivamente alle cessioni) delle CI non risulta che il reclamante

abbia subito un danno diretto (non bastando un danno indiretto, quand'anche di

natura patrimoniale: cfr. sentenza 25 marzo 1998 in re B. e A., GIAR797.1997.1

e relative citazioni), né lo sostiene dato che mette in discussione (ancorché

erroneamente, come si dirà in seguito) l'esistenza di sufficienti indizi di

reato in relazione alle cessioni/trasferimenti delle CI (cfr. Reclamo,

punti da 10 a 17). Inoltre, a confermare la conclusione che la costituzione di

parte civile da parte di __________ non si riferiva agli addebiti (all'accusato)

concernenti le CI oggetto degli ordini impugnati, vi è pure la circostanza che

l'accusa, per tali fatti, è stata promossa nel gennaio 2004 (VI __________ 12

gennaio 2004, pag. 2).

Da ultimo, va pure rilevato che, concretamente, il

reclamante non sta agendo, con il presente reclamo e per quanto concerne la

contestazione del sequestro delle cartelle, quale "parte lesa", bensì

quale controparte contrattuale della __________.

Comunque, visto che fatti e argomenti a sostegno e/o a

contestazione degli ordini sono sostanzialmente gli stessi, questa questione

non ha particolare influsso in relazione all'analisi che verrà effettuata nei

considerandi che seguono.

3.

a)

I principi che reggono la materia del sequestro quale

misura cautelare, sebbene noti al magistrato inquirente ed al patrocinatore del

reclamante, possono essere così riassunti:

"L'art. 161 CPP, impone al procuratore pubblico di

ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza

per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a

confisca o a devoluzione allo Stato.

Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per

il dispiegamento della procedura e quindi perle necessità dell'istruttoria

formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice

del merito nella duplice prospettiva -alternativa o cumulativa- della

produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione

di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165,

270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (R. HAUSER/E. SCHWERI/ K.HARTMENN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.; G.

PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, zurigo 2000, n. 2542 ss.). Come tutti gli

istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per

prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi

unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra

questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti

processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di

proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al

sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003; decisioni del

giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2

(pubblicata in REP 1999 n. 131, 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in

REP 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP

1966.

n. 107)].

(sentenza CRP 24 marzo 2005, inc. 60.2005.9)

b)

Trattandosi, nel caso in esame, di sequestri ai fini

dell'applicazione (eventuale) dell'art. 59 CP (cifra 1 cpv. 2 e cifra 2 cpv. 1

in fine, in particolare), è opportuno ricordare anche che:

"Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme

sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di

ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la

definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS

riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue

Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.

4.2.1

p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

“Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti

(depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali

limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore

economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.),

Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I,

Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid, Kommentar) e che il loro illecito

trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento

dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota

17.

ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che

impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334

ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri

possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li

riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi

propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale

(DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere

facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo

beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio

1999.

in re Z., consid. 2b).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca

risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice

(di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale

successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se -

pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS -

i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art.

59.

cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339).

In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza

lecita.

Indipendentemente dalla natura della confisca nel

singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,

bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che

non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS

(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336

ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire

unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in

virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla

confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del

terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca,

dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine;

così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar

141.97

, consid. 5 p. 6.; v. Schmid, Kommentar, nota 82 ad art. 59 CPS).

Per non vanificare la portata delle norme sulla

confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi

soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit.,

pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale

risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche

nei confronti di un terzo.

(sentenza 22 ottobre 2002 in re T., GIAR 39.2002.7)

4.

Nel caso in esame, è data l'esistenza di seri e

sufficienti indizi di reato a carico di __________, in particolare per l'atto

di disposizione delle due cartelle ipotecarie al portatore di cui si è detto

nei considerandi sui fatti (cfr. cons. A.).

Sebbene non risulti chiaramente, dalla documentazione

agli atti, se le cartelle siano state inviate all'accusato quale notaio oppure

quale presidente del CdA della __________, il testo dello scritto di

trasmissione indica che la trasmissione avviene "a titolo fiduciario"

e "per la cessione del credito a terzi" (cfr. doc. 1 allegato al

verbale __________ 12 gennaio 2004). Lo stesso accusato riconosce, a più

riprese, questa circostanza ed il fatto che la consegna non lo autorizzava a

disporre dei dei titoli per motivi diversi da quelli indicati nello scritto del

22.

agosto 2000 (cfr. Verbali __________ 4.12.2003, pag. 2, 12.01.2004, pag. 2;

Osservazioni __________, pag. 2). Non trova, pertanto, riscontro negli atti,

l'affermazione del reclamante secondo cui le cartelle sarebbero state

consegnate senza condizioni da parte della __________ (Reclamo, punto 11).

Non è contestato da nessuno che i due titoli al

portatore fossero, al momento della consegna a __________, di pertinenza della __________,

e che __________ le abbia cedute in pegno al qui ricorrente a garanzia di un

debito personale (cfr. convenzione datata 25 giugno 2003, in AI 134; Verbale __________

4.

giugno 2004, pag. 5), quindi non in relazione alla "cessione del

credito" di cui si parla nella lettera della __________ che accompagna

la trasmissione delle cartelle.

Ritenuto che, di principio, già la messa a pegno della

cosa affidata costituisce un atto di appropriazione (BJP 1973 n. 435), nel caso

in esame è data, in capo all'accusato, la presenza di sufficienti indizi del

reato di appropriazione indebita, a danno della __________ quale legittimo

possessore e/o del proprietario delle cartelle (DTF 119 Iv 128; DTF 120 IV 119;

DTF 121 IV 25), ed avente quale oggetto le cartelle in questione (consumato

mediante la messa a pegno, da parte dell'accusato). Nel contempo, le menzionate

cartelle ipotecarie sono oggetto e provento di reato, indipendentemente dal

fatto che siano in mano a terzi, rispettivamente che siano pervenute nelle mani

di terzi proprio mediante l'atto di appropriazione.

Poco comprensibili, a questo proposito, le argomentazioni

(ed i rinvii) esposti dal reclamante ai punti 11, 12 e 13 del reclamo. Da un

lato non si comprende l'utilità di disquisire sulla rilevanza penale della

trasmissione delle CI dalla __________ all'Avv. __________ (gli indizi

di reato riguardano altro fatto, se si preferisce: altro trapasso),

rispettivamente della qualità del possesso da parte di quest'ultimo (ritenuta,

inoltre, irrilevanza della sua durata), dall'altra la questione a sapere cosa

abbia creduto il reclamante, rispettivamente cosa poteva verosimilmente

credere, concerne (se del caso) la sua buona fede e non l'esistenza o meno

degli indizi di reato.

Da ultimo, il fatto che __________ abbia disposto a

più riprese dei titoli a lui affidati dalla __________ per garantire crediti

concessi a lui personalmente non dimostra affatto che tali atti di disposizione

da parte di __________ (delle cartelle ipotecarie) fossero penalmente

irreprensibili.

5.

Ritenuto quanto asserito al considerando che precede,

non occorrono grandi disquisizioni per affermare, conseguentemente, che le

cartelle ipotecarie sono da considerare valore patrimoniale oggetto/provento di

reato.

Preso atto che le CI non sono (più) in possesso

dell'accusato e che i sequestri impugnati concernono terzi ed hanno per oggetto

sia il provento di reato stesso, sia il preteso surrogato (o i frutti dei

titoli provento di reato), così come altri beni che dovrebbero servire a

(eventualmente) garantire un risarcimento compensatorio, occorre ora analizzare

se sono date, in relazione agli ordini impugnati, le condizioni per il

sequestro (ai fini dell'applicazione dell'art. 59 CP) nei confronti di terzi:

connessione con il reato dapprima, e poi assenza delle eccezioni (cumulative)

di buona fede e controprestazione equivalente.

Pacifico che il qui reclamante ha beneficiato

(ricevendole in pegno quale garanzia per un prestito fatto all'accusato anni

prima) delle due CI, quindi del provento di reato. Pacifico, pure, che grazie

al possesso delle cartelle ha dato avvio ad una procedura esecutiva e personalmente

incassato, continuando a farlo fino all'attuale sequestro, gli affitti

derivanti dalle particelle gravate dalle ipoteche.

Meno pacifico (vista l'assenza di documentazione atta

ad attestarlo ed a chiarirne i motivi, nonché il fatto di aver continuato a

percepire gli affitti), ma comunque dichiarato dallo stesso reclamante e,

quindi, a questo stadio ed in questa procedura dato per verosimile, il fatto

che i titoli siano stati ceduti alla __________ in data 15 aprile 2004 (doc. 9,

inc. GIAR 594.2003.4).

Di conseguenza, gli oggetti dei vari sequestri sono da

considerare in rapporto di connessione con il reato, in quanto si tratta, a

seconda del caso, del provento di reato, di un surrogato del provento di reato

(o di un suo frutto) e di averi di un terzo presso il quale il provento non è

(o sarebbe) più disponibile (CRP 23 febbraio 2005 in re B., cons. 3.1).

6.

a)

Come detto, la confisca, ma anche il sequestro ai fini

di garantire il risarcimento compensatorio, non possono essere ordinati nei

confronti di un terzo (per rapporto all'autore del reato) se questi ha

acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata

e nella misura in cui abbia fornito controprestazione adeguata, o se la

confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (artt.

59.

cifra 1 cpv. 2, cifra 2 cpv.

1, cifra 2 cpv. 2 e 3; DTF 6s.482/2002; N. Schmid, Kommentar Einziehung,

organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, n. 77 ad art.

59).

b)

La prima (e cumulativa) condizione presuppone, quindi,

che il terzo abbia acquisito i valori patrimoniali in buona fede, ossia non

sapendo e secondo le circostanze non dovendo sapere che i valori patrimoniali

acquisiti erano il prodotto di un reato (FF 1993 III219; BSK StGB, n. 16 ad

art. 59; N. Schmid, op. cit., n. 84 ss ad art. 59; CRP 23 febbraio 2005 in re

B., 60.2004.429 cons. 4), ritenuto che:

"Una conoscenza anche solo generica della

provenienza delittuosa degli attivi equivale a mala fede, sicché un dolo

eventuale circa l’esistenza di motivi di confisca basta per privare il terzo

della protezione della norma penale. Lo stesso vale qualora il terzo abbia

omesso di applicare la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano: la

sua “ignorance de faits qui justifiaient la confiscation [...] doit être non

fautive” (Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale,

Berne 1995, margin. 187; contra, Schmid, op. cit. [Kommentar,

Einziehung], n. 84 ad art. 59). Buona fede deve sussistere al momento del

trasferimento del diritto reale, se non contemporaneo alla costituzione del

titolo alla base della transazione (v. Piotet, op. cit., margin. 196)."

(sentenza 5 giugno

2002.

in re A., GIAR 213.2000.3)

E ancora:

"… non è determinante che l' "acquirente"

avesse conoscenza positiva dell'esistenza di un reato preciso e specifico, se

così fosse si porrebbe il problema della correità/complicità o della

ricettazione, con buona pace della qualifica di "terzo". Ciò che

conta è la conoscenza del contesto che potrebbe essere delittuoso (M. Vouilloz,

La confiscation en droit pénal, in AJP/PJA 12/2002, 1387 ss., 1393, 1394; cfr.

pure SJ 1997, pag. 192)."

(sentenza 23

marzo 2005 in re U. SA, GIAR 616.2004.6)

c)

Numerose sono le circostanze di fatto che permettono,

a questo stadio dell'inchiesta, di seriamente dubitare della buona fede del

reclamante.

c.a)

Il reclamante era Vice-Presidente e azionista della

società __________ (VI __________ 3 novembre 2003, pag. 2; VI __________ 28

settembre 2004, pag. 4 e 5). Inoltre, persona assunta dal reclamante (anche per

conto della __________) ha riferito di avergli mostrato bozza di un contratto

di compravendita dal quale risultava chiaramente che la __________ era

creditrice ipotecaria per i fondi gravati dalle cartelle qui in discussione, di

aver discusso direttamente con il reclamante, ma anche con la moglie, di un

debito della __________ nei confronti della __________, che egli ha "presunto

garantito dalle cartelle ipotecarie" (VI __________ 28 settembre 2004,

pag. 3, 4 e 5). Ora, anche se la bozza in questione indicava – in modo

impreciso – che la __________ disponeva dei titoli ipotecari (mentre invece gli

stessi erano probabilmente già stati costituiti in pegno presso la __________),

il reclamante aveva comunque informazioni sufficienti per ritenere (se si

preferisce: dubitare) che le CI non erano nella disponibilità di __________

personalmente e che vi fossero terzi creditori della __________. Ciò anche a

fronte di eventuali garanzie verbali da parte dello stesso __________ (VI. __________

3.

novembre 2003, pag. 5) che, comunque, sono contestate da quest'ultimo (VI __________

26.

luglio 2004, pag. 2).

c.b)

Il reclamante, se non sapeva, aveva tutti gli elementi

per supporre che le cartelle ipotecarie potevano essere state cedute in pegno alla

__________ a garanzia del credito di oltre fr. 4 Mio da quest’ultima concesso

alla __________, dato che è notorio che gli istituti di credito non concedono

crediti senza una qualche forma di garanzia. Ciò è noto anche a persone

"sprovvedute" negli affari, come si pretende il reclamante.

c.c)

Il reclamante ha inoltre riconosciuto di non più

confidare nella serietà professionale di __________ da quando ha scoperto che

quest’ultimo aveva utilizzato fondi della società senza il suo consenso (VI __________

3.

novembre 2003, pag. 5). Il rapporto di fiducia che aveva contrassegnato i

precedenti rapporti di affari tra l’accusato ed il reclamante era venuto a

mancare già prima della consegna dei titoli ipotecari, tanto da rendere

necessaria la sottoscrizione di ben tre convenzioni. Pur dubitando della

serietà professionale di __________, pur prendendo atto dei dubbi sollevati

dall’avv. __________, pur sapendo che la società aveva un debito milionario nei

confronti della __________ e pur essendo a conoscenza che i titoli erano di

pertinenza della __________, il reclamante ne ha accettato la consegna da parte

di __________ in garanzia di un suo debito personale.

c.d)

L’avv. __________ ha sollevato dubbi in relazione ai

titoli reperiti nelle mani di __________ ed ha proposto al reclamante di

effettuare una verifica presso la __________, proposta che il reclamante ha

respinto. Alla luce delle circostanze indicate nei punti che precedono, il

rifiuto di tale semplice verifica appare incomprensibile (per non dire l'esatto

contrario).

c.e)

Anche il fatto che il reclamante abbia (o avrebbe)

ceduto le CI alla __________ il 15 aprile 2004 (doc. 9, inc. GIAR

594.2003

), quindi in contemporanea alla risposta del suo legale ad uno

scritto del patrocinatore della __________ che denunciava l’appropriazione

indebita qualificata commessa da __________ invitando a restituzione (AI 336),

a prescindere dal fondamento della pretesa di restituzione entro 10 giorni

(nonché delle ipotesi di reato menzionate nell'AI appena citato), non milita

certo a favore della buona fede e non solo per la tempistica. Infatti, la

documentazione agli atti non fornisce alcuna indicazione sul "motivo

economico" della cessione, né sui rapporti tra il reclamante e la __________

(cfr. Erklärung 11 e 14 marzo 2005, in inc. UEF __________ e __________).La

questione non può essere considerata irrilevante visto che, nonostante la

cessione, il reclamante ha continuato ad agire (nei confronti dell'UEF) come

detentore legittimo delle cartelle comunicando la cessione, nonché

l'autorizzazione a percepire gli affitti, all'UEF, solo nel marzo del 2005 e

sulla base di un documento datato 11/14 marzo 2005 (cfr. Erklärung menzionata),

poco giorni dopo la dichiarazione d'inefficacia del precedente ordine di

sequestro (doc. 10, inc. 594.2003.4).

c.f)

Inoltre a non confortare la tesi della buona fede del

reclamante si aggiunge anche la circostanza che, due delle tre convenzioni che

il reclamante e __________ hanno sottoscritto in data 25 giugno 2003 sono

predatate al 30 agosto 1999, rispettivamente al 14 febbraio 2000.

d)

Il reclamante trae dal fatto che le due cartelle

ipotecarie non gli sono state consegnate dall'accusato, bensì dall’avv. __________,

la conclusione che per sostenere la tesi delle sua (del reclamante) malafede si

debba dimostrare quella dell’avv. __________. Anche questa tesi non può essere

seguita. Il reclamante sostiene che in una successione di acquisizioni,

l’interposizione di un terzo in buona fede libera i successivi detentori dal

rischio di non essere protetti. Ma per sostenere quest’ipotesi, l’avv. __________

avrebbe dovuto “acquisire” le cartelle ipotecarie ai sensi dell’art. 59

cfr. 1 cpv. 2 CPS, ciò che però non corrisponde alla realtà. Infatti non si può

considerare che l’avv. __________ abbia “acquisito” i titoli in

questione ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS, poiché questa disposizione

contempla unicamente il possesso fondato su diritti reali, eventualmente

limitati. L’avv. __________ non era però possessore dei titoli in questione in

virtù di un diritto reale, neppure limitato, ma ha invece fatto esclusivamente

da tramite fra __________ ed il reclamante, per la consegna.

e)

In

conclusione, ed alla luce dei principi e delle circostanze sopra indicate,

considerato inoltre che in ambito di sequestro il principio in "dubio pro reo" non è applicabile e che -

sebbene l'onere della prova spetti in definitiva allo Stato - l'interessato

deve collaborare all'accertamento di tale condizione, per esempio spiegando le

ragioni dei negozi giuridici correlati all'acquisizione (rispettivamente alla

cessione) degli oggetti ritenuti provento di reato (CRP 23 febbraio 2005 in re

B., 60.2004.429), ciò che nel caso in esame non è praticamente ancora avvenuto,

la buona fede del reclamante non emerge dalla situazione sin qui accertata e

non può, di conseguenza, essere riconosciuta in questa sede ed a questo stadio

del procedimento.

7.

a)

Per essere protetto, il terzo deve, inoltre, avere

fornito una controprestazione, vale a dire un compenso per una prestazione già

ricevuta rispettivamente ancora da ricevere (v. Schmid, Kommentar, nota 89 ad

art. 59 CPS). La controprestazione in questione deve essere adeguata, cioè

economicamente equivalente (v. Schmid, Kommentar, nota 90 ad art. 59 CPS).

Nel

caso in cui il terzo acquisisca i valori patrimoniali provento di reato senza

fornire una tale controprestazione, per quanto in buona fede, non potrà far

valere la protezione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS per opporsi alla confisca

e, prima ancora, al sequestro.

b)

Nel

caso in esame, l'autorità inquirente ha rinunciato ad esprimersi sulla

controprestazione, avendo escluso la buona fede (cioè una delle due condizioni

che, per escludere la confisca e, se del caso, il sequestro che la precede,

devono essere presenti cumulativamente).

In

una recente sentenza (relativa ad un sequestro nei confronti di terzi in

applicazione degli artt. 59 cifra 1 cpv. 2 e 59 cifra 2 cpv. 1) la CRP ha

evidenziato, fondandosi sull'obbligo di motivazione e sul diritto di essere

sentito, la necessità di motivare le decisioni in relazione a tutti gli

elementi che devono concorrere a fondarla (CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9). Va

detto che l'istanza superiore si riferiva in particolare alla condizione

preliminare per il sequestro (provenienza illecita dei fondi - sentenza citata

cons. 3.2 e 3.3), tuttavia la decisone lascia intendere opportunità di non

limitare la motivazione ad una sola delle altre condizioni (buona fede e

controprestazione equivalente la cui singola assenza permette di giustificare

il sequestro) in quanto se l'elemento ritenuto (dall'inquirente) non dovesse

essere confermato, al giudice del reclamo e/o ricorso verrebbero a mancare gli

elementi per la valutazione dell'altro (e alle parti non sarebbe stato

garantito il diritto di essere sentito in prima istanza).

c)

In

assenza di motivazione da parte dell'autorità inquirente, non spetta a questo

giudice esprimersi nel merito della questione, ancorché sollevata dal

reclamante, che la dà per accertata (in particolare per l'equivalenza)

menzionando le convenzioni sottoscritte il 25 maggio (recte: giugno) 2003

(Reclamo, punto 43), due delle quali predatate. Di contro, la parte civile

nelle sue osservazioni (punto 6) contesta il fatto che si possa parlare di

controprestazione ex art. 59 CP.

Ora,

di primo acchito e senza pregiudizio per eventuali future decisioni, appare

perlomeno dubbio che possa essere considerato quale controprestazione

equivalente il contenuto dei contratti sottoscritti (e predatati), in quanto

nella realtà dei fatti le (contro)prestazioni del qui reclamante sono state

effettuate alcuni anni prima, e senza richiesta di garanzia. È evidente che la

messa a pegno, pur essendo in relazione ai menzionati prestiti, non é avvenuta

in stretta relazione con la concessione degli stessi; altri debbono essere

stati i motivi e, quindi, solo la corretta individuazione di questi motivi

permetterebbe di individuare la reale controprestazione e, se del caso,

valutarne l'equivalenza (ammesso che sia chiaro il valore del provento di

reato, ciò che qui non è il caso).

8.

L'ultima

frase dell'art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP, a prescindere dal fatto che sembra

riferirsi alla confisca di averi patrimoniali in possesso dell'accusato, è

rivolta al giudice del merito e concerne il momento della (eventuale) decisione

di confisca. La restituzione di averi, previa dissequestro, è regolata

dall'art. 165 CPP (cpv. 2 seconda frase, rispettivamente cpv. 3).

Nel

caso in esame non sono manifestamente date le condizioni previste dall'una o

dall'altra norma: non è il qui reclamante ad essere leso dal (ipotizzato) reato

di appropriazione indebita delle CIP, vi è un'altra potenziale parte lesa che

ne rivendica la restituzione e non vi è alcun consenso da parte dell'accusato e

del magistrato inquirente.

9.

Per

quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, non va,

innanzitutto, dimenticato che i tre sequestri sono stati preceduti da un ordine

unico (indirizzato al qui reclamante) volto ad assicurare al procedimento le

due cartelle. Preso atto dell'inefficacia dell'ordine in questione, per la

dichiarata cessione dei titoli, il magistrato inquirente ha emanato tre ordini,

allo scopo di recuperare le cartelle da un lato e, dall'altro, con la finalità

di assicurare i frutti del provento di reato (pigioni ancora nelle mani

dell'UEF e/o già incassate) rispettivamente altri beni del reclamante al fine

di garantire l'esecuzione dell'eventuale credito compensatorio, visto che il

reclamante si è spossessato delle cartelle.

Solo

il risultato effettivo dei tre sequestri, una volta conosciuto, e l'esito

presumibile della eventuale procedura di confisca nei tre casi potrà permettere

una valutazione d'insieme concreta ed una eventuale riduzione (o levata)

dell'uno o l'altro dei sequestri ordinati.

Nel

caso in esame, pertanto, la presenza di tre ordini non viola di per sé il

principio di proporzionalità.

Appare,

inoltre, indiscutibile la proporzionalità dell'ordine volto a porre sotto

sequestro l'effettivo e originario provento di reato (e ciò sia detto

indipendentemente dalla legittimazione del reclamante a contestare tale

ordine), così come quello volto a porre sotto sequestro il surrogato (o i

frutti) del provento di reato ancora "nelle mani" dell'UEF o già del

reclamate.

Più

problematica, invece, la valutazione della proporzionalità del sequestro presso

due istituti di credito ed il blocco di due particelle intestate al reclamante

(AI 365). Infatti, l'eventuale risarcimento compensatorio non potrà in ogni

caso superare il valore del provento di reato e relativi frutti, rispettivamente

dell'eventuale risarcimento (art. 59 cifra 2 cpv. 1 e 3 CP; sentenza 20 agosto

2001.

in re Q., GIAR 462.2000.4). Proporzionalità vuole quindi che il sequestro

volto a garantire tale credito sia limitato ab initio all'entità di tale somma, laddove possibile e se del caso

(visto quanto detto al capoverso precedente) per ogni singolo oggetto o valore

che si intende colpire.

Spetta

al magistrato inquirente determinare e motivare in prima battuta il valore in

questione, sulla base degli accertamenti già effettuati (o eventualmente

effettuando quelli necessari). Non può essere questo giudice ad effettuare tale

operazione, sia perché verrebbe a mancare un grado di giurisdizione alle parti

al procedimento, sia perché non gli sono stati forniti i necessari elementi per

la verifica ed il giudizio. Lo stesso reclamante non indica quale sia la somma

massima da considerare e perché (cfr. petitum punto III).

10.

Sempre

in tema di proporzionalità, il reclamante sostiene l'eccessiva severità delle

misure adottate dal magistrato inquirente (Härteklausel ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP- cfr. reclamo punto 39;

N. Schmid, Kommentar, n. 94 ad art. 59 CP).

Innanzitutto,

non va dimenticato che il sequestro ex art. 161 CPP è misura conservativa volta

a permettere il giudizio di merito sulla confisca, rispettivamente il

risarcimento compensatorio. È nell'ambito di tale giudizio che trova

applicazione la clausola del rigore eccessivo di cui all'art. 59 cifra 1 cpv. 2

CP (e rinvio di cui all'ultima frase del cpv. 1 della cifra 2 della stessa

norma). Nella fase che precede il giudizio di merito, le misure conservative

possono (debbono) essere mantenute in presenza di sufficienti indizi di reato e

di connessione dell'oggetto con il reato, nonché di assenza di malafede e/o

prestazione equivalente. Analogo discorso vale per l'applicazione della terza

condizione ostativa alla confisca nei confronti di un terzo, e cioè quella del

rigore eccessivo. Quindi, perché questo giudice (che non è giudice del merito)

possa applicarla occorre che il rigore eccessivo risulti in modo evidente

dall'incarto, rispettivamente sia dimostrato da chi lo pretende.

Nel

caso in esame, tale evidenza non è data. L'importanza dei valori in gioco

(indicata in 17 milioni di FRS corrispondenti al valore nominale delle cartelle,

senza più riferimento al valore effettivo: cfr. Reclamo, punti n. 38 e

richiesta subordinata del petitum) è certamente alta, ma il rigore eccessivo

dipende dall'insieme della situazione economica che non è nota, né indicata;

inoltre, manca totalmente ogni e qualsiasi indicazione della contropartita

della cessione delle cartelle alla __________.

Inoltre,

o meglio prima ancora, la clausola del rigore eccessivo è inapplicabile

(perlomeno di dubbia applicabilità) nei confronti del terzo in malafede (Messaggio

30.

giugno 1993, n. 223.5; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 17 ad art. 59).

11.

In

conclusione, nella misura in cui chiede l'annullamento dell'ordine di sequestro

delle CI indirizzato alla __________ il reclamo è irricevibile, e

andrebbe comunque respinto anche nel merito.

Nella

misura in cui chiede l'annullamento degli ordini (domanda principale), il

reclamo è respinto.

Laddove

chiede (domanda subordinata) di limitare gli ordini ai valori che si intendono

sottoporre all'eventuale risarcimento compensatorio, il reclamo è

(parzialmente) accolto ai sensi dei considerandi.

Tassa

di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza che, nel caso in esame

è calcolata a carico del reclamante nella misura di ¾.

P.Q.M.

viste

le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158, 251, 59 CP, 161

ss., 280 ss, 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo, nella misura in

cui chiede l'annullamento dei tre ordini di perquisizione e sequestro

emanati dal Procuratore pubblico, laddove non irricevibile per carenza di legittimazione,

è respinto.

2.

Il reclamo, laddove chiede

la limitazione degli ordini al valore delle CI provento di reato è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi (cons. 9 in particolare).

§. Di conseguenza,

limitatamente all'ordine di cui all'AI 365, gli atti sono ritornati al magistrato

inquirente con invito a limitare, se possibile globalmente altrimenti per ogni

singolo destinatari, l'entità del sequestro in relazione al valore massimo determinabile

del provento di reato.

3.

La tassa di giustizia,

stabilita in FRS 2000.-, e le spese di FRS 120.- sono poste a carico del

reclamante per FRS 1'500.-, rispettivamente FRS 90.-, il rimanente a carico

dello Stato. Inoltre, il reclamante rifonderà alla parte civile __________ __________,

la somma di FRS 900.- a titolo di (parziali) ripetibili.

4.

Contro la presente è dato

ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione (con copia delle

osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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