INC.2003.59406
Sequestro
17 novembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.59406
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, GIAR
Titolo:
Sequestro
TERRITORIALITÀ
art. 161ss CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.59406
Lugano
17 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire (a seguito del rinvio parziale
ordinato dalla CRP con sentenza 21 ottobre 2005) sul reclamo presentato il 5
aprile 2005 da
__________, __________
(studio legale __________, __________)
contro
l'ordine di sequestro 25 marzo 2005, indirizzato a __________
e __________, inerente gli averi del reclamante ed emanato nel procedimento
di cui all'inc. MP __________ a carico di __________;
vista la sentenza CRP 60.2005.200
del 21 ottobre 2005, nonché l'incarto GIAR 594.2003.5 e ritenuto inutile far
capo ad altra documentazione così come procedere ad ulteriore scambio di allegati
(si vedano i considerandi che seguono);
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
-
Fatti
il 25 marzo 2005, nell'ambito del procedimento penale contro __________,
il Procuratore pubblico ha emanato tre distinti (anche nei destinatari) ordini
di sequestro aventi per oggetto, rispettivamente, delle cartelle ipotecarie al
portatore gravanti particelle del RFD di __________, pigioni incassate (e da
incassare) dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, nel contesto
di una esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, nonché averi
patrimoniali (comprese le cassette di sicurezza) in essere su tutte le
relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario
economico presso la __________ o la __________, succursale di __________,
comprese quelle "gestite da una sede ticinese, anche se formalmente
aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere", e
il blocco a RF di particelle (AI 367, 366, 365 dell'inc. MP);
-
il reclamo presentato da __________ contro questi tre ordini è
stato integralmente respinto da questo giudice con decisione del 16 giugno 2005
(doc. 11, inc. GIAR 594.2003.5);
-
con sentenza del 21 ottobre 2005, la CRP ha accolto il ricorso
presentato da __________, parzialmente e limitatamente all'ordine di cui all'AI
365 (per intenderci quello relativo agli averi patrimoniali in essere su tutte
le relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario
economico presso la __________ o la __________) e più precisamente (se si
preferisce, ancor più limitatamente) all'estensione dell'ordine in questione
"anche alle relazioni gestite da una sede ticinese anche se formalmente
aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere"
(sentenza CRP, considerando 3.5.2);
-
l'accoglimento (parziale) del ricorso non ha comportato
annullamento della decisione di questo ufficio, tantomeno dell'ordine di
perquisizione e sequestro (AI 365), bensì rinvio a questo giudice affinché si
esprima sull'estensione in questione, ritenuta lesiva (dal
reclamante/ricorrente) del principio di territorialità, visto che la decisione
del 16 giugno 2005 non si esprimeva in merito a questa censura (sentenza CRP,
considerandi 3.5.2 e 4);
-
in effetti, al punto n. 60 del reclamo 5 aprile 2005, __________
contesta la fondatezza della parte del dispositivo n. 1 dell'ordine di cui
all'AI 365 che si riferisce alle relazioni gestite dal Ticino ma formalmente
aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere, in particolare (cfr.
Considerandi
Reclamo, punto 60), e la decisione di questo giudice non si esprime su questa
questione, che neppure viene ripresa nei considerandi sui fatti (cfr. cons. A.,
C., della sentenza GIAR 16 giugno 2005);
-
in virtù di quanto sopra, con la presente ci si esprimerà, quindi
e unicamente, sulla clausola di estensione all'estero dell'ordine (cfr.
Reclamo, punto 60: "… nella misura in cui dovessero sussistere averi
patrimoniali fuori dal territorio svizzero") tutte le altre questioni
essendo già state decise, motivate e confermate dalla CRP;
-
sul principio dell'estensione di ordini di perquisizione e
sequestro a succursali, filiali e/o consociate all'estero, questo ufficio si é
già espresso in passato:
"…il
Tribunale federale ha già chiaramente stabilito che l’obbligo della banca di
informare l’autorità inquirente si estende pure alle relazioni detenute da
clienti con le proprie filiali estere (DTF 125 II 450, consid. 2c p. 455). Il
Tribunale federale si è pronunciato in un caso di assistenza internazionale
amministrativa, ed il principio enunciato è dunque a fortiori
applicabile nel caso particolare di un’inchiesta penale autonoma in Svizzera.
Atteso come la gestione in loco di relazioni bancarie formalmente aperte presso
filiali e affiliate estere sia prassi notoria, corroborata da corrispondenti
esperienze dirette del Ministero Pubblico ticinese, l’eccezione sollevata dalla
__________ non merita tutela. Altra questione è, invece, sapere se ciò si
verifichi anche nel caso concreto, ovvero se vi sia a Lugano documentazione
attinente relazioni formalmente aperte all’estero: ma è, quest’ultima,
questione meramente pratica, alla quale potrà essere data risposta unicamente
dopo la consegna della documentazione richiesta.
Riaffermato in tutta forma l’obbligo della banca di dar
seguito all’ordine di edizione impugnato, non è forse inutile rammentare qui
che l’ordine di perquisizione e sequestro intimato per la sola via epistolare
rappresenta misura di riguardo nei confronti del sequestratario,
nell’intendimento di creargli il minor numero di inconvenienti possibili (v.,
giustamente, le osservazioni al secondo reclamo, cit., pto. 2.3 p. 3; supra,
consid. 4a). Tale riguardo, naturalmente, è giustificato solo se
accompagnato dalla certezza che il sequestratario vi dà
seguito senza reticenza né limitazione alcuna; altrimenti, il magistrato
inquirente si vedrebbe suo malgrado costretto ad ordinare una perquisizione
effettuata lege artis (e non per la sola via epistolare), riservate
ulteriori conseguenze di natura penale o amministrativa."
(sentenza GIAR,
27.
aprile 2000 in re B., 47.2000.1/2)
-
il concetto è stato confermato ed affinato dalla CRP (sentenza 12
luglio 2000 in re B., 60.2000.00156), ciò che ha condotto questo ufficio a
ribadirlo, precisandolo nel modo seguente:
"l’ordine avversato si riferisce anche a
“succursali, filiali e/o consociate, estere [...]” (ordine impugnato,
Dispositivo
dispositivo pto. 1 in fine, p. 1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di
rilevare (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. Giar 849.99.1, nota al
Procuratore Pubblico), il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha
giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la
documentazione bancaria sita in Ticino, o qui ricostruibile, sebbene afferente
relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione
cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27
aprile 2000, inc. Giar 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza
CRP 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece
inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la
documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al
sequestro (così, verbatim, la citata sentenza CRP, ibid., nonché la
citata decisione Giar 13 settembre 2000, consid. 5a). Nella misura in cui
l’ordine avversato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro
potrebbe significare la locuzione riportata all’inizio del presente capoverso –
, sia pertanto constatato, abbondanzialmente, che esso sarebbe comunque
nullo;"
(sentenza
GIAR 26 giugno 2002 in re U., 353.2002.1)
-
le decisioni menzionate stabiliscono che la territorialità della
giurisdizione non osta alla perquisizione ed al sequestro di documentazione
sita in Ticino, anche se afferente a relazioni formalmente locate all'estero ma
impedisce il richiamo dall'estero di documentazione o del saldo attivo di un
conto e, quindi, il sequestro di averi e/o documenti situati materialmente
all'estero (anche se "gestiti" dal Ticino);
-
le decisioni menzionate non si esprimono, perlomeno non
esplicitamente, in relazione a situazioni per così dire intermedie, quali
possono essere il fatto che gli averi scritturalmente registrati su di un conto
aperto formalmente all'estero siano stati versati in Ticino e non sono stati
oggetto di un immediato effettivo trasferimento (per es. mediante versamento
sul conto dell'istituto estero presso quello situato in Ticino) alla
filiale/succursale/consociata all'estero, rispettivamente sulla possibilità di
perlomeno "bloccare" la possibilità di operare, dal Ticino, sulla
relazione formalmente aperta e situata all'estero;
-
nel caso in esame, le questioni menzionate al considerando
precedente possono comunque rimanere aperte, ritenuto che l'ordine impugnato si
limita ad ordinare il sequestro degli averi in essere su tutte le relazioni
riconducibili a __________, con estensione anche alle relazioni gestite da una
sede ticinese ma formalmente aperte all'estero; così formulato l'ordine non
concerne documentazione e sembra riferirsi ai saldi attivi di relazioni situate
all'estero (ancorché gestite dal Ticino) e non può essere ammesso;
-
alla luce di quanto sopra, e non spettando a questo ufficio
sostituirsi all'inquirente né lanciarsi in speculazioni interpretative (e
conseguenti specificazioni) l'ordine in questione (AI 365) deve essere
annullato limitatamente alla clausola di estensione (del sequestro) alle "succursali,
filiali e/ o consociate estere"; tutte le altre parti dell'ordine
mantengono la loro validità, come peraltro confermato dalla CRP nella sentenza
più volte citata;
-
a titolo abbondanziale si rileva che l'estensione a succursali,
filiali e/o consociate svizzere non è chiaramente contestata, rispettivamente
motivata, quindi non dovrebbe neppure essere affrontata in questa sede (e, se
del caso, respinta per carenza di motivazione); comunque, quanto vale per
l'estero non vale automaticamente anche per il territorio svizzero
(extracantonale) già per il solo fatto che l'autorità di un cantone può
provvedere direttamente al sequestro in altro cantone (artt. 3 ss. del
Concordato del 5 novembre 1992); inoltre, l'ordine è limitato alle relazioni
"gestite" dalle sedi ticinesi;
-
l'accoglimento del reclamo su questa questione comporta che le
tasse e le spese della presente restino a carico dello Stato e che vengano
assegnate ripetibili (al reclamante) che tengano conto anche del non
riconoscimento di una diminuzione della TG e delle spese nel precedente
giudizio (1/10);
-
trattandosi di decisione in materia di sequestro, é opportuno
determinare che la presente decisione esplicherà i suoi effetti (diverrà
esecutiva) con la sua crescita in giudicato (cioé alla scadenza inutilizzata
del termine ricorsuale);
-
da ultimo, spetterà al magistrato inquirente comunicare la
rettifica dell'ordine impugnato agli istituti di credito destinatari che non
sono parte della presente procedura;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 146, 158, 251, 59 CP, 161 ss., 280 ss, 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo, è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi, e meglio
§ La clausola di estensione alle succursali,
filiali e/o consociate estere, contenuta nell'ordine
25 marzo 2005 (AI 365 dell'inc. MP __________) indirizzato a __________ __________,
__________, e __________, è annullata.
2.
Al Procuratore pubblico è fatto
ordine di provvedere, alla crescita in giudicato della presente (decorrenza
inutilizzata dei termini di ricorso), a rettifica nei confronti dei destinatari
dell'ordine.
3.
La tassa di giustizia, stabilita
in FRS 200.00, e le spese di FRS 80.00 sono poste a carico dello Stato, il
quale rifonderà al reclamante FRS 412.00 a titolo di ripetibili.
4.
Contro la presente è dato ricorso
alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10
giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione (con copia delle
osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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