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Decisione

INC.2003.59406

Sequestro

17 novembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il 25 marzo 2005, nell'ambito del procedimento penale contro __________,

il Procuratore pubblico ha emanato tre distinti (anche nei destinatari) ordini

di sequestro aventi per oggetto, rispettivamente, delle cartelle ipotecarie al

portatore gravanti particelle del RFD di __________, pigioni incassate (e da

incassare) dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, nel contesto

di una esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, nonché averi

patrimoniali (comprese le cassette di sicurezza) in essere su tutte le

relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario

economico presso la __________ o la __________, succursale di __________,

comprese quelle "gestite da una sede ticinese, anche se formalmente

aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere", e

il blocco a RF di particelle (AI 367, 366, 365 dell'inc. MP);

-

il reclamo presentato da __________ contro questi tre ordini è

stato integralmente respinto da questo giudice con decisione del 16 giugno 2005

(doc. 11, inc. GIAR 594.2003.5);

-

con sentenza del 21 ottobre 2005, la CRP ha accolto il ricorso

presentato da __________, parzialmente e limitatamente all'ordine di cui all'AI

365 (per intenderci quello relativo agli averi patrimoniali in essere su tutte

le relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario

economico presso la __________ o la __________) e più precisamente (se si

preferisce, ancor più limitatamente) all'estensione dell'ordine in questione

"anche alle relazioni gestite da una sede ticinese anche se formalmente

aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere"

(sentenza CRP, considerando 3.5.2);

-

l'accoglimento (parziale) del ricorso non ha comportato

annullamento della decisione di questo ufficio, tantomeno dell'ordine di

perquisizione e sequestro (AI 365), bensì rinvio a questo giudice affinché si

esprima sull'estensione in questione, ritenuta lesiva (dal

reclamante/ricorrente) del principio di territorialità, visto che la decisione

del 16 giugno 2005 non si esprimeva in merito a questa censura (sentenza CRP,

considerandi 3.5.2 e 4);

-

in effetti, al punto n. 60 del reclamo 5 aprile 2005, __________

contesta la fondatezza della parte del dispositivo n. 1 dell'ordine di cui

all'AI 365 che si riferisce alle relazioni gestite dal Ticino ma formalmente

aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere, in particolare (cfr.

Considerandi

Reclamo, punto 60), e la decisione di questo giudice non si esprime su questa

questione, che neppure viene ripresa nei considerandi sui fatti (cfr. cons. A.,

C., della sentenza GIAR 16 giugno 2005);

-

in virtù di quanto sopra, con la presente ci si esprimerà, quindi

e unicamente, sulla clausola di estensione all'estero dell'ordine (cfr.

Reclamo, punto 60: "… nella misura in cui dovessero sussistere averi

patrimoniali fuori dal territorio svizzero") tutte le altre questioni

essendo già state decise, motivate e confermate dalla CRP;

-

sul principio dell'estensione di ordini di perquisizione e

sequestro a succursali, filiali e/o consociate all'estero, questo ufficio si é

già espresso in passato:

"…il

Tribunale federale ha già chiaramente stabilito che l’obbligo della banca di

informare l’autorità inquirente si estende pure alle relazioni detenute da

clienti con le proprie filiali estere (DTF 125 II 450, consid. 2c p. 455). Il

Tribunale federale si è pronunciato in un caso di assistenza internazionale

amministrativa, ed il principio enunciato è dunque a fortiori

applicabile nel caso particolare di un’inchiesta penale autonoma in Svizzera.

Atteso come la gestione in loco di relazioni bancarie formalmente aperte presso

filiali e affiliate estere sia prassi notoria, corroborata da corrispondenti

esperienze dirette del Ministero Pubblico ticinese, l’eccezione sollevata dalla

__________ non merita tutela. Altra questione è, invece, sapere se ciò si

verifichi anche nel caso concreto, ovvero se vi sia a Lugano documentazione

attinente relazioni formalmente aperte all’estero: ma è, quest’ultima,

questione meramente pratica, alla quale potrà essere data risposta unicamente

dopo la consegna della documentazione richiesta.

Riaffermato in tutta forma l’obbligo della banca di dar

seguito all’ordine di edizione impugnato, non è forse inutile rammentare qui

che l’ordine di perquisizione e sequestro intimato per la sola via epistolare

rappresenta misura di riguardo nei confronti del sequestratario,

nell’intendimento di creargli il minor numero di inconvenienti possibili (v.,

giustamente, le osservazioni al secondo reclamo, cit., pto. 2.3 p. 3; supra,

consid. 4a). Tale riguardo, naturalmente, è giustificato solo se

accompagnato dalla certezza che il sequestratario vi dà

seguito senza reticenza né limitazione alcuna; altrimenti, il magistrato

inquirente si vedrebbe suo malgrado costretto ad ordinare una perquisizione

effettuata lege artis (e non per la sola via epistolare), riservate

ulteriori conseguenze di natura penale o amministrativa."

(sentenza GIAR,

27.

aprile 2000 in re B., 47.2000.1/2)

-

il concetto è stato confermato ed affinato dalla CRP (sentenza 12

luglio 2000 in re B., 60.2000.00156), ciò che ha condotto questo ufficio a

ribadirlo, precisandolo nel modo seguente:

"l’ordine avversato si riferisce anche a

“succursali, filiali e/o consociate, estere [...]” (ordine impugnato,

Dispositivo

dispositivo pto. 1 in fine, p. 1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di

rilevare (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. Giar 849.99.1, nota al

Procuratore Pubblico), il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha

giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la

documentazione bancaria sita in Ticino, o qui ricostruibile, sebbene afferente

relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione

cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27

aprile 2000, inc. Giar 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza

CRP 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece

inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la

documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al

sequestro (così, verbatim, la citata sentenza CRP, ibid., nonché la

citata decisione Giar 13 settembre 2000, consid. 5a). Nella misura in cui

l’ordine avversato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro

potrebbe significare la locuzione riportata all’inizio del presente capoverso –

, sia pertanto constatato, abbondanzialmente, che esso sarebbe comunque

nullo;"

(sentenza

GIAR 26 giugno 2002 in re U., 353.2002.1)

-

le decisioni menzionate stabiliscono che la territorialità della

giurisdizione non osta alla perquisizione ed al sequestro di documentazione

sita in Ticino, anche se afferente a relazioni formalmente locate all'estero ma

impedisce il richiamo dall'estero di documentazione o del saldo attivo di un

conto e, quindi, il sequestro di averi e/o documenti situati materialmente

all'estero (anche se "gestiti" dal Ticino);

-

le decisioni menzionate non si esprimono, perlomeno non

esplicitamente, in relazione a situazioni per così dire intermedie, quali

possono essere il fatto che gli averi scritturalmente registrati su di un conto

aperto formalmente all'estero siano stati versati in Ticino e non sono stati

oggetto di un immediato effettivo trasferimento (per es. mediante versamento

sul conto dell'istituto estero presso quello situato in Ticino) alla

filiale/succursale/consociata all'estero, rispettivamente sulla possibilità di

perlomeno "bloccare" la possibilità di operare, dal Ticino, sulla

relazione formalmente aperta e situata all'estero;

-

nel caso in esame, le questioni menzionate al considerando

precedente possono comunque rimanere aperte, ritenuto che l'ordine impugnato si

limita ad ordinare il sequestro degli averi in essere su tutte le relazioni

riconducibili a __________, con estensione anche alle relazioni gestite da una

sede ticinese ma formalmente aperte all'estero; così formulato l'ordine non

concerne documentazione e sembra riferirsi ai saldi attivi di relazioni situate

all'estero (ancorché gestite dal Ticino) e non può essere ammesso;

-

alla luce di quanto sopra, e non spettando a questo ufficio

sostituirsi all'inquirente né lanciarsi in speculazioni interpretative (e

conseguenti specificazioni) l'ordine in questione (AI 365) deve essere

annullato limitatamente alla clausola di estensione (del sequestro) alle "succursali,

filiali e/ o consociate estere"; tutte le altre parti dell'ordine

mantengono la loro validità, come peraltro confermato dalla CRP nella sentenza

più volte citata;

-

a titolo abbondanziale si rileva che l'estensione a succursali,

filiali e/o consociate svizzere non è chiaramente contestata, rispettivamente

motivata, quindi non dovrebbe neppure essere affrontata in questa sede (e, se

del caso, respinta per carenza di motivazione); comunque, quanto vale per

l'estero non vale automaticamente anche per il territorio svizzero

(extracantonale) già per il solo fatto che l'autorità di un cantone può

provvedere direttamente al sequestro in altro cantone (artt. 3 ss. del

Concordato del 5 novembre 1992); inoltre, l'ordine è limitato alle relazioni

"gestite" dalle sedi ticinesi;

-

l'accoglimento del reclamo su questa questione comporta che le

tasse e le spese della presente restino a carico dello Stato e che vengano

assegnate ripetibili (al reclamante) che tengano conto anche del non

riconoscimento di una diminuzione della TG e delle spese nel precedente

giudizio (1/10);

-

trattandosi di decisione in materia di sequestro, é opportuno

determinare che la presente decisione esplicherà i suoi effetti (diverrà

esecutiva) con la sua crescita in giudicato (cioé alla scadenza inutilizzata

del termine ricorsuale);

-

da ultimo, spetterà al magistrato inquirente comunicare la

rettifica dell'ordine impugnato agli istituti di credito destinatari che non

sono parte della presente procedura;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 146, 158, 251, 59 CP, 161 ss., 280 ss, 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo, è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi, e meglio

§ La clausola di estensione alle succursali,

filiali e/o consociate estere, contenuta nell'ordine

25 marzo 2005 (AI 365 dell'inc. MP __________) indirizzato a __________ __________,

__________, e __________, è annullata.

2.

Al Procuratore pubblico è fatto

ordine di provvedere, alla crescita in giudicato della presente (decorrenza

inutilizzata dei termini di ricorso), a rettifica nei confronti dei destinatari

dell'ordine.

3.

La tassa di giustizia, stabilita

in FRS 200.00, e le spese di FRS 80.00 sono poste a carico dello Stato, il

quale rifonderà al reclamante FRS 412.00 a titolo di ripetibili.

4.

Contro la presente è dato ricorso

alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10

giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione (con copia delle

osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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