Lexipedia

Decisione

INC.2003.59407

Sequestro

24 luglio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nei confronti di __________ è in corso un procedimento

penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata, subordinatamente

amministrazione infedele, con promozione d’accusa e arresto il 16 settembre

2003 (cfr. Verbale PP 16 settembre 2003). La scarcerazione è avvenuta il 17

ottobre successivo.

B.

__________ (tra le altre cose, all’epoca pubblico

ufficiale) è accusato di aver ripetutamente disposto di valori a lui affidati

nel periodo 1999/2003.

L’elenco atti trasmesso non evidenzia estensioni

dell’accusa per altri titoli di reato, sebbene siano state inoltrate denunce

che li comprendono (cfr. ad esempio AI 226, AI 244). Dall’incarto trasmesso si

desume l’apertura di altri incarti perlomeno per alcune delle fattispecie (cfr.

Verbale PP __________ 26 luglio 2004), qui non trasmessi.

Per quanto concerne la qui reclamante, risulta una

segnalazione di ipotesi di reato (presunte commesse da __________ a suo danno)

con costituzione di parte civile (AI 259). Risulta, inoltre, che le fattispecie

segnalate sono state prospettate/contestate all’accusato il 26 luglio 2004

(pag. 5/6 del relativo verbale) e hanno dato luogo all’apertura di un ulteriore

incarto (__________) che, in base a comunicazione telefonica del Ministero

pubblico, sarebbe comunque privo di atti (valgono quelli contenuti nell’incarto

MP __________).

C.

Con la segnalazione, la signora __________ afferma che

l’accusato ha disposto, senza esserne autorizzato e nel suo proprio interesse,

della __________ di nominali FRS 240'000.- gravante in primo rango la __________

del __________ che ella (proprietaria dell’immobile e della __________) aveva

lasciato in deposito presso il notaio accusato.

Il 24 agosto 2004 (AI 280), la parte civile __________

ha chiesto all’inquirente il sequestro della __________ gravante il foglio __________,

in quanto impossibilitata ad ottenere la restituzione da parte dell’attuale, e

per lei abusivo, possessore (signora __________).

D.

Con la decisione qui impugnata, il magistrato

inquirente ha respinto la richiesta di sequestro.

Dopo aver segnalato che l’accusa nei confronti di __________

è stata estesa (verbale del 14 febbraio 2005) anche ai fatti relativi all'atto

di disposizione della __________ (e conferma che la __________ deve essere

considerata provento di reato) il magistrato inquirente rifiuta la misura

cautelare ritenendo che il terzo (attuale possessore) abbia acquisito la __________

in buona fede. In particolare, secondo il magistrato inquirente, non è stato

possibile accertare il momento della "disposizione" della __________

(viste le divergenti versioni tra __________ e __________). Tuttavia, alcuni

elementi circostanziali fanno presumere, all'inquirente, una consegna

precedente alla convenzione (connessa a tale consegna), datata 10 dicembre

2003, e anche alla data dell’arresto di __________, con conseguente ipotesi di

ricezione in buona fede da parte dell’attuale detentrice del titolo.

In secondo luogo, sarebbe pure rispettata la seconda

condizione dell’eccezione di cui all’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP

(controprestazione equivalente): la signora __________ ha ricevuto la __________

a garanzia del rimborso di un prestito.

E.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.

GIAR 594.2003.7), la parte civile __________ chiede l'annullamento della

decisione impugnata e il sequestro __________ in questione.

A suo dire, il fatto che la signora __________ non

abbia prestato attenzione alla circostanza che la __________ non gravava un

immobile di proprietà dell’accusato e la determinazione della data di consegna

effettuata dal Procuratore pubblico essendo in contrasto con le dichiarazioni

della stessa __________ (che la situa in epoca posteriore all’arresto

dell’accusato), non provano la buona fede, quantomeno non ne permettono una

determinazione certa.

F.

Con osservazioni del 16 giugno 2006 (doc. 4, inc. GIAR

594.2003.7) il Procuratore pubblico ribadisce correttezza della decisione

impugnata.

Per ciò che concerne la data della consegna della __________

al “terzo”, il magistrato inquirente sottolinea l’accertamento secondo cui, al

momento dell’arresto dell'accusato, la __________ in oggetto risultava già

essere stata prelevata dalla cassaforte dello studio legale __________, senza

che risultino altri utilizzi oltre a quello qui in discussione. Da ciò la

presunzione di una consegna precedente (all’arresto) e in un momento in cui la

ricevente, e attuale detentrice, non disponeva di elementi di sospetto circa la

correttezza dell’agire dell’accusato.

Dal canto suo, la signora __________ (doc. 5, inc.

GIAR 594.2003.7), sottolinea innanzitutto come sia incontestato che la consegna

della __________ sia avvenuta al fine di garantire un debito contratto (nei

suoi confronti) dall’accusato. Per quanto concerne la data della consegna, si

limita a riprendere quanto detto dal magistrato inquirente, senza esprimersi su

quanto da lei affermato (in vcontrasto) nel verbale del dicembre 2004.

Sempre secondo l’osservante, che protesta la sua buona

fede anche in base alla fiducia riposta nel legale, è nel corso del 2003 (e

prima dell’arresto) che l’accusato ha chiesto ed ottenuto diversi prestiti al

fine di disporre di ingenti somme di denaro “mettendo a pegno tutto quanto a

sua disposizione”; anche questa circostanza concorderebbe con le

dichiarazioni di quest’ultimo circa una consegna nei “primi mesi del 2003”.

L’accusato, visti i rapporti personali e famigliari

avuti con la reclamante, non presenta osservazioni e si limita a ribadire

quanto detto nel corso dell’inchiesta (doc. 6, inc. GIAR 594.2003.7).

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti e

del magistrato inquirente si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerandi

1.

Il reclamo è tempestivo. La decisione del 29 maggio

2006.

è stata notificata il giorno stesso e ricevuta in data 30 maggio 2006; il

termine di 10 giorni previsto dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 9 giugno 2006

ed è stato rispettato.

La signora __________, parte civile nel procedimento,

proprietaria della __________ (all’epoca della consegna all’accusato) e del

bene gravato, nonché destinataria della decisione, è legittimata al reclamo.

2.

a)

I principi che reggono la materia del sequestro quale

misura cautelare, sebbene noti al magistrato inquirente ed ai patrocinatori

delle parti, possono essere così riassunti:

“L’art. 161 CPP, impone al Procuratore

pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere

qualche importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia

perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.

Il sequestro, per la sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare

gli oggetti per il dispiegamento delal procedura e quindi per le nece3ssità

dell’istruttoria formale, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o

cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58

ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (R. HAUSER/E. SCHWERI/K.

HARTMENN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.;

N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.;

G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.). Come tutti gli

istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per

prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e seqeustro sono legittimi

unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra

questo e l’o9ggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti

processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di

proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al

sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003; decisioni del

giudice dell’istruzione e dell’arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2

(pubblicata in REP 1999 n. 131, 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in

REP 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP

1966.

n. 107)].

(sentenza CRP 24 marzo 2005, inc.

60.2005

)

b)

Trattandosi, nel caso in esame, di richiesta di

sequestro ai fini dell’applicazione (eventuale) dell’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP,

è opportuno ricordare che:

Ø

le norme sulla confisca penale (artt.

58.

ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio

patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori

patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina

e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art.

58.

ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con

rinvii); sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv.

1.

CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit.,

pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106);

Ø

"valori patrimoniali"

non sono solo beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori

e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi

abbiano un proprio (determinabile) valore economico (v. N. Schmid, nota 19 ad

art. 59 CPS, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei,

Band I, Zürich 1998) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del

reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione

dei suoi passivi (idem, nota 17 ad art. 59 CPS);

Ø

la misura può essere ordinata non

solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato

dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni

contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase

CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.).

Ø per non vanificare la portata delle norme sulla confisca,

il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono

(art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p.

362; come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche

nei confronti di un terzo;

Nel contempo, se è vero che un ordine di sequestro può

rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio e,

quindi, come ogni misura di inchiesta deve soddisfare 3 presupposti

sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve

apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere

connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e

di giudizio, vedi decisione 17 agosto 1998 in re E.F., incarto GIAR 501.1998.2 consid.

2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, 2.éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454,

1469, con rinvii), è altrettanto vero che trattandosi comunque di una misura

processuale cautelare, basta la “presenza di sufficiente sospetto di reato,

concreto ed oggettivamente fondato” non spettando all’autorità del

sequestro “risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure

definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti. Né occorre

vagliare in questo ambito se siano realizzate tutte le condizioni per una

confisca, che non può di regola essere compiutamente esaminata fintanto che

l’istruzione della causa non è conclusa” (DTF 20 marzo 2006,1P.779/2005).

3.

Nel caso in esame, l’esistenza di seri e sufficienti

indizi di reato a carico di __________, in particolare per l’atto di

disposizione della cartella ipotecaria al portatore oggetto della decisione qui

impugnata, non è contestata da alcuno. La __________ è, quindi, provento di

(eventuale) reato ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP.

Incontestato (ed incontestabile) pure il fatto che

l’attuale possessore della __________ (e qui resistente) ha beneficiato

(ricevendola in pegno quale garanzia per un prestito fatto all’accusato) di

tale provento.

Di conseguenza, l’oggetto di cui è chiesto (dalla

reclamante) il sequestro, rifiutato dal Procuratore pubblico, è da considerare

in rapporto di connessione con l’ipotesi di reato, in quanto si tratta, appunto,

del relativo provento.

Neppure l’esistenza di una controprestazione

equivalente è contestata, in particolare dalla reclamante.

Materia del contendere è l’esistenza della buona fede

in capo alla signora __________.

4.

a)

Come detto, la confisca, ma anche il sequestro ai fini

di garantire il risarcimento compensatorio, non possono essere ordinati nei

confronti di un terzo (per rapporto all’autore del reato) se sono

cumulativamente presenti le eccezioni menzionate al cpv. 2 dell’art. 59 cifra 1

CP (DTF 6s.482/2002; n. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen

und Geldwäscherei, Band 1, Zürich 1998, n. 77 ad art. 59).

b)

La prima (e cumulativa) condizione presuppone, quindi,

che il terzo abbia acquisito i valori patrimoniali in buona fede, ossia non

sapendo e, secondo le circostanze, non dovendo sapere che i valori patrimoniali

acquisiti erano il prodotto di un reato (FF 1993 III 219; BSK StGB, n. 16 ad

art. 59; n. Schmid, op. cit., n. 84 ss ad art. 59; CRP 23 febbraio 2005 in re

B., 60.2004.429 cons. 4), ritenuto che:

"Una conoscenza anche solo generica

della provenienza delittuosa degli attivi equivale a mala fede, sicché un dolo

eventuale circa l’esistenza di motivi di confisca basta per privare il terzo

della protezione della norma penale. Lo stesso vale qualora il terzo abbia

omesso di applicare la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano: la

sua “ignorance de faits qui justifiaient la confiscation [...] doit être non fautive”

(Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, margin.

187; contra, Schmid, eod. loc.). Buona fede deve sussistere al

momento del trasferimento del diritto reale, se non contemporaneo alla

costituzione del titolo alla base della transazione (v. Piotet, op. cit.,

margin. 196)."

(sentenza 5 giugno 2002 in re A., GIAR 213.2000.3)

Inoltre:

"… non è determinante

che l' "acquirente" avesse conoscenza positiva dell'esistenza di un

reato preciso e specifico, se così fosse si porrebbe il problema della

correità/complicità o della ricettazione, con buona pace della qualifica di

"terzo". Ciò che conta è la conoscenza del contesto che potrebbe

essere delittuoso (M. Vouilloz, La confiscation en droit pénal, in AJP/PJA

12/2002, 1387 ss., 1393, 1394; cfr. pure SJ 1997, pag. 192)."

(sentenza 23 marzo 2005 in re U. SA, GIAR 616.2004.6)

e ancora:

“... per determinare perciò la buona

fede o meno in relazione all’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, si può far riferimento,

oltre che al dolo diretto (sapeva) e al dolo eventuale (aveva dei dubbi), anche

alla nozione di negligenza, così come prevista dall’art. 18 cpv. 3 CP (o dal

nuovo art. 12 cpv. 3 nCP, che é identico), con la correzione prevista dall’art.

52.

nCP.

E ciò per evitare che la negligenza

venga premiata quale buona fede in ambito penale, quando non lo sarebbe in sede

civile.

Ciò in conformità a quanto risulta dal

Messaggio del 7.9.1993 (FF 1993 III p. 219), che esclude la buona fede per il

ricettatore, per chi ha agito sapendo (pur non essendo ricettatore), e per chi

avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l’origine delittuosa dei valori

patrimoniali acquisiti.

Questa posizione é chiaramente espressa

da Denis Piotet (op. cit., p. 73): “c’est donc en function des circonstances

objectives du cas que l’on appréciera si le tiers a usé de la diligence volue,

et peut se prévaloir de son ignorance”.

Contro si é espresso Florian Baumann

(in BSK StGB I - F. BAUMANN, op. cit., n. 47 ad art. 59 CP).”

(CRP 22 settembre

2005/60.2005.90)

c)

Si deve inoltre considerare che quanto sopra esposto

si riferisce specificamente al fondamento della (eventuale) confisca (giudizio

di merito), mentre che per quanto qui interessa, va comunque aggiunta la

considerazione relativa al fatto che, in questa sede, non si deve decidere in

merito alla confisca, bensì in merito alla misura cautelare che (se del caso)

la precede.

Quindi, anche in relazione

all'accertamento/valutazione del fondamento delle eccezioni che il terzo può

opporre alla confisca, si deve richiamare quanto esposto al considerando 2.b.

della presente, e meglio:

“allo stadio del provvedimento

provvisionale, l’interessato che pretende la revoca del sequestro invocando la

sua buona fede deve pertanto essere in grado di dimostrarla in modo chiaro e

definitivo”

(DTF 20 marzo

2006,1P.779/2005, citato più sopra, con rinvio a DTF 16 aprile 1999,

1P.129/1999)

Ora, quanto vale per l’eventuale levata della misura

provvisionale deve valere anche per il rifiuto di porla in essere.

5.

Nel caso in esame, il magistrato inquirente ritiene

che l’attuale possessore abbia ricevuto la __________ in buona fede perché,

“verosimilmente”, l’ha ricevuta prima dell’arresto dell’accusato, quindi in un

periodo in cui non era pubblicamente noto il sospetto di malversazioni

patrimoniali commesse da quest’ultimo, in particolare a danno dei suoi clienti.

L’uso di termini probabilistici, ed il fatto che a

tale conclusione si giunga perché “non è stato possibile accertare con

precisione la circostanza”, fanno dubitare che la buona fede possa

realmente essere stata accertata/dimostrata in modo chiaro e definitivo, se si

preferisce, in modo da poterla definire “liquida”.

6.

a)

Il Procuratore pubblico (Decisione, pag. 3 e 4;

Osservazioni pag. 2), per concludere ad una consegna del titolo

(verosimilmente) nel periodo compreso tra il novembre 2001 (data del deposito

nella cassaforte dello studio) e l’ottobre 2003, fa riferimento sostanzialmente

alla dichiarazione del contitolare dello studio legale dell’accusato (AI 321),

alle dichiarazioni dell’accusato (verbali 14 febbraio 2005 e 2 dicembre 2004),

ancorché contrastanti con quanto detto dalla signora __________ (ammonita, lei,

ex art. 307 CP) nel verbale a confronto del 2 dicembre 2004 (e dichiarando la

poca trasparenza della teste in quella sede: cfr. Decisione, pag. 3).

b)

A giudizio di questo giudice, gli elementi indicati

non permettono di escludere una consegna della __________ nel dicembre 2003,

come peraltro asserito dalla stessa signora __________ (Verbale 2.12.2004 pag.

2, pag. 7).

Nella dichiarazione di cui all’AI 321, l’__________ si

limita a comunicare/confermare che al momento del controllo della cassaforte

dello studio avvenuto nell’ottobre 2003 (e questo giudice non comprende se tale

controllo sia avvenuto ad opera o con il concorso degli inquirenti) la busta

recante il n. 247, contenente la __________ di cui si parla, “è stata

trovata vuota” e, aggiunge, “come molte altre”.

L’accusato, dichiarandosi certo di non aver consegnato

la __________ nel dicembre 2003, sottolinea questa sua affermazione con il

fatto che la __________ non risultava trovarsi nella cassaforte all'epoca

dell'arresto e egli non ha più avuto accesso ai locali dello studio

successivamente (in altre parole se l’ha prelevata l’ha fatto prima

dell’arresto).

Ora, quest’ultima considerazione, seppur logica e

suffragata dal contenuto della dichiarazione di cui all’AI 321, concerne il

“prelevamento” e non permette di dedurre (nel modo chiaro e definitivo

necessario) che la consegna alla attuale detentrice sia avvenuta

contestualmente o in momento immediatamente successivo; ciò, a maggior ragione

se i “prelevamenti” dalla cassaforte senza registrazione (le molte altre buste

vuote menzionate nell’AI 321) sono stati più di uno e non vi è indicazione di

atti o elementi che abbiano accertato 8per gli altri casi) contemporaneità tra

il prelevamento e l’utilizzo.

c)

Inoltre, non si può dimenticare che la convenzione che

fa stato della consegna della __________ a garanzia di un prestito è stata

sottoscritta il 10.12.2003 (cfr. allegato 2 al verbale __________ 2.12.2004 e

pag. 2 dello stesso) e che sia __________ che __________ concordano perlomeno

sul fatto che il prestito garantito dalla costituzione in pegno della __________

(e di una polizza assicurativa, consegnata senza dubbio il 10.12.2003: cfr.

doc. 1 e 2 al verbale 2.12.2004) è stato erogato in quei giorni (verbale

citato, pag. 2, 3, 6).

La presunzione di contestualità tra prestito e

consegna (nonché firma della convenzione) se non può dirsi assolutamente

confermata, può ancor meno dirsi smentita dal fatto che non si trattava di

rinnovare o prolungare la scadenza di prestiti effettuati dalla signora __________

in precedenza (che lei stessa dichiara, all’epoca, restituiti), bensì di un

nuovo prestito, peraltro effettuato con denaro detenuto fiduciariamente (stesso

verbale, pag. 3, 4), e chiesto “per risolvere le sue difficoltà penali

presso il MP” (quindi con ricordo solido, prima facie, delle circostanze

della convenzione).

d)

Quanto indicato ai punti precedenti (a prescindere dal

fatto che se il prestito precedentemente garantito dalla CI è stato estinto in

precedenza - per rapporto all’arresto ed al successivo nuovo prestito - non è

inverosimile che l’accusato, vista la situazione “finanziaria” in cui si

trovava, se lo sia fatto restituire nell’eventualità di ulteriore utilizzo -

come peraltro avvenuto per la polizza che garantiva i precedenti prestiti

personali: verbale citato, pag. 4) non solo non permette di escludere una

consegna nel dicembre 2003, bensì permette di ritenerla maggiormente verosimile

(perlomeno a giudizio dello scrivente).

Pertanto la determinazione del momento della consegna,

così come esposta e motivata nella decisione impugnata, non regge e con essa

neppure l’accertamento della buona fede che la stessa decisione ne desume.

7.

Non convince neppure l’affermazione del magistrato

inquirente sull’irrilevanza del momento di stipulazione della convenzione per

la determinazione della buona fede (ammettendo che la consegna della __________

sia avvenuta prima dell’arresto dell’accusato – settembre 2003 – ed il possesso

sia durato ininterrottamente fino al dicembre 2003 (Decisione, pag. 4).

Infatti, e senza volersi addentrare più di tanto in

questioni di diritto civile, con la convenzione del dicembre 2003 la __________

viene “costituita” in pegno a garanzia di un (nuovo) prestito appena erogato,

allorquando il pegno precedentemente costituito era (o poteva essere) “estinto”

e soggetto a restituzione (art. 889 CCS). La connessione tra quello specifico

prestito (che il magistrato inquirente indica quale controprestazione) e la

costituzione della garanzia appare in modo evidente, così come altrettanto

evidente è il fatto che il (nuovo) prestito poteva anche essere rifiutato se la

garanzia non fosse stata ritenuta adeguata. A mente dello scrivente, applicare

ad un simile caso il principio della mala fede susseguente, è quantomeno

azzardato e non conforme allo scopo dell'art. 59 CP.

8.

Anche l’affermazione (aggiuntiva a quella relativa

inerente il momento della consegna) secondo cui la signora __________ non aveva

elementi per dubitare che la consegna del titolo non “rientrasse in un

contesto delittuoso, anche in considerazione del fatto che __________ disponeva

di un titolo di pertinenza di un membro della sua famiglia e non di un cliente

estraneo” (Decisione, pag. 4) non risulta fondata su sufficienti

accertamenti di fatto, anzi appare in contrasto con quanto emerge dagli atti

indicati a fondamento della decisione (nell’ipotesi, ritenuta non accertata, di

una consegna del titolo prima dell’arresto e/o nei primi mesi del 2003).

A prescindere dal fatto che le dichiarazioni

dell’accusato debbono essere utilizzate con una certa cautela (la sua posizione

processuale non migliorerebbe certo se si accertasse non solo un utilizzo della

__________, bensì un vero e proprio atto a disposizione materiale, nel periodo

successivo la concessione della libertà provvisoria), va comunque rilevato che

egli afferma di aver comunicato, alla ricevente al momento della consegna, che

il titolo era della ex-suocera e che (la ricevente, appunto) non "poteva"

disporne (Verbale 2 dicembre 2004, pag. 2).

Per parte sua, la signora __________ ha dichiarato di

conoscere le vicissitudini famigliari dell’accusato e di essere a conoscenza

del fatto che da tempo (dal 2000, a quanto par di capire: Verbale 2 dicembre

2004, pag. 2), la signora __________ non era più “membro della sua

(dell’accusato: n.d.r.) famiglia”. La lettura del verbale citato non

permette di chiarire/comprendere quando la signora __________ abbia acquisito

tale conoscenza; in assenza di tale accertamento, non è corretto concludere

come fa il magistrato inquirente (vedi sopra), tantomeno di ritenere tale

conclusione chiara e definitiva.

Non da ultimo, si rileva che il titolo in questione,

non indica neppure la signora __________ quale proprietaria del fondo gravato.

Analogamente, di poca utilità per l’accertamento della

buona fede ex art. 59 risultano essere le affermazioni della resistente

(Verbale 2 dicembre 2004, pag. 2 e 3) circa la fiducia riposta nell’avvocato __________

per l’atteggiamento sempre corretto nei suoi confronti (in quanto per la

convenzione del dicembre 2003 e l’eventuale contestuale consegna della __________

- non va dimenticato a garanzia di un prestito da restituire entro poche

settimane - quello che si doveva presumere era, nel dicembre 2003, la

correttezza nei confronti anche di “altri”), rispettivamente quelle relative al

fatto che un titolo al portatore può essere trasferito a terzi da chi lo

detiene (per quanto detto nell’inciso precedente, per il fatto che alla resistente

è/era nota la professione dell’accusato e conosce il concetto di detenzione a

titolo fiduciario - Verbale citato, pag. 4).

9.

In conclusione, alla luce di quanto sopra e sulla base

degli accertamenti sin qui effettuati e indicati, la buona fede (ex art. 59 CP)

dell’attuale detentrice del titolo non può dirsi accertata, tantomeno in modo

chiaro e definitivo, contrariamente a quanto affermato nella decisione

impugnata. Questa deve, quindi, essere annullata.

Trattandosi di provento di reato, la __________ deve

essere posto sotto sequestro dal magistrato inquirente ex art. 161 CPP (a meno

che questi abbia a disposizione accertamenti successivi alle osservazioni, o

precedenti e non menzionati, che gli permettano una nuova decisione negativa

debitamente motivata).

Restano ovviamente riservati gli ulteriori necessari

accertamenti per una eventuale futura decisione di dissequestro,

rispettivamente per permettere eventuale decisione di merito ex art. 59 CP.

PQM

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 59 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1

la decisione 29 maggio 2006

del Procuratore pubblico, emanata nell’ambito del procedimento di cui

all’incarto MP __________, è annullata;

1.2

gli incarti sono restituiti al

magistrato inquirente affinché provveda a quanto di

sua competenza, ai sensi dei

considerandi (cons. 11, in particolare).

2.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

3.

La tassa di giustizia fissata

in FRS 600.-- e le spese di FRS 240.-- sono poste a carico dello Stato (2/3) e

della resistente __________ (1/3), lo Stato verserà pure alla reclamante __________

la somma di FRS 500.-- a titolo di ripetibili.

4.

Intimazione (con copia

delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster