INC.2003.59407
Sequestro
24 luglio 2006Italiano22 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2003.59407
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
art. 59 cpv. 2 cf. 1 CPS
Incarto n.
INC.2003.59407
Lugano
24 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato l'8/9 giugno 2006 da
__________
contro
la
decisione 29 maggio 2006 del Procuratore pubblico Maria Galliani, emanata
nell'ambito del procedimento penale di cui all'incarto MP __________ nei
confronti di __________, mediante la quale è rifiutato il sequestro di una __________
gravante la __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (16
giugno 2006), quelle della detentrice attuale della __________ signora __________
(20 giugno 2006) e quelle dell’accusato __________ (28 giugno 2006);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
Fatti
A.
Nei confronti di __________ è in corso un procedimento
penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata, subordinatamente
amministrazione infedele, con promozione d’accusa e arresto il 16 settembre
2003 (cfr. Verbale PP 16 settembre 2003). La scarcerazione è avvenuta il 17
ottobre successivo.
B.
__________ (tra le altre cose, all’epoca pubblico
ufficiale) è accusato di aver ripetutamente disposto di valori a lui affidati
nel periodo 1999/2003.
L’elenco atti trasmesso non evidenzia estensioni
dell’accusa per altri titoli di reato, sebbene siano state inoltrate denunce
che li comprendono (cfr. ad esempio AI 226, AI 244). Dall’incarto trasmesso si
desume l’apertura di altri incarti perlomeno per alcune delle fattispecie (cfr.
Verbale PP __________ 26 luglio 2004), qui non trasmessi.
Per quanto concerne la qui reclamante, risulta una
segnalazione di ipotesi di reato (presunte commesse da __________ a suo danno)
con costituzione di parte civile (AI 259). Risulta, inoltre, che le fattispecie
segnalate sono state prospettate/contestate all’accusato il 26 luglio 2004
(pag. 5/6 del relativo verbale) e hanno dato luogo all’apertura di un ulteriore
incarto (__________) che, in base a comunicazione telefonica del Ministero
pubblico, sarebbe comunque privo di atti (valgono quelli contenuti nell’incarto
MP __________).
C.
Con la segnalazione, la signora __________ afferma che
l’accusato ha disposto, senza esserne autorizzato e nel suo proprio interesse,
della __________ di nominali FRS 240'000.- gravante in primo rango la __________
del __________ che ella (proprietaria dell’immobile e della __________) aveva
lasciato in deposito presso il notaio accusato.
Il 24 agosto 2004 (AI 280), la parte civile __________
ha chiesto all’inquirente il sequestro della __________ gravante il foglio __________,
in quanto impossibilitata ad ottenere la restituzione da parte dell’attuale, e
per lei abusivo, possessore (signora __________).
D.
Con la decisione qui impugnata, il magistrato
inquirente ha respinto la richiesta di sequestro.
Dopo aver segnalato che l’accusa nei confronti di __________
è stata estesa (verbale del 14 febbraio 2005) anche ai fatti relativi all'atto
di disposizione della __________ (e conferma che la __________ deve essere
considerata provento di reato) il magistrato inquirente rifiuta la misura
cautelare ritenendo che il terzo (attuale possessore) abbia acquisito la __________
in buona fede. In particolare, secondo il magistrato inquirente, non è stato
possibile accertare il momento della "disposizione" della __________
(viste le divergenti versioni tra __________ e __________). Tuttavia, alcuni
elementi circostanziali fanno presumere, all'inquirente, una consegna
precedente alla convenzione (connessa a tale consegna), datata 10 dicembre
2003, e anche alla data dell’arresto di __________, con conseguente ipotesi di
ricezione in buona fede da parte dell’attuale detentrice del titolo.
In secondo luogo, sarebbe pure rispettata la seconda
condizione dell’eccezione di cui all’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP
(controprestazione equivalente): la signora __________ ha ricevuto la __________
a garanzia del rimborso di un prestito.
E.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc.
GIAR 594.2003.7), la parte civile __________ chiede l'annullamento della
decisione impugnata e il sequestro __________ in questione.
A suo dire, il fatto che la signora __________ non
abbia prestato attenzione alla circostanza che la __________ non gravava un
immobile di proprietà dell’accusato e la determinazione della data di consegna
effettuata dal Procuratore pubblico essendo in contrasto con le dichiarazioni
della stessa __________ (che la situa in epoca posteriore all’arresto
dell’accusato), non provano la buona fede, quantomeno non ne permettono una
determinazione certa.
F.
Con osservazioni del 16 giugno 2006 (doc. 4, inc. GIAR
594.2003.7) il Procuratore pubblico ribadisce correttezza della decisione
impugnata.
Per ciò che concerne la data della consegna della __________
al “terzo”, il magistrato inquirente sottolinea l’accertamento secondo cui, al
momento dell’arresto dell'accusato, la __________ in oggetto risultava già
essere stata prelevata dalla cassaforte dello studio legale __________, senza
che risultino altri utilizzi oltre a quello qui in discussione. Da ciò la
presunzione di una consegna precedente (all’arresto) e in un momento in cui la
ricevente, e attuale detentrice, non disponeva di elementi di sospetto circa la
correttezza dell’agire dell’accusato.
Dal canto suo, la signora __________ (doc. 5, inc.
GIAR 594.2003.7), sottolinea innanzitutto come sia incontestato che la consegna
della __________ sia avvenuta al fine di garantire un debito contratto (nei
suoi confronti) dall’accusato. Per quanto concerne la data della consegna, si
limita a riprendere quanto detto dal magistrato inquirente, senza esprimersi su
quanto da lei affermato (in vcontrasto) nel verbale del dicembre 2004.
Sempre secondo l’osservante, che protesta la sua buona
fede anche in base alla fiducia riposta nel legale, è nel corso del 2003 (e
prima dell’arresto) che l’accusato ha chiesto ed ottenuto diversi prestiti al
fine di disporre di ingenti somme di denaro “mettendo a pegno tutto quanto a
sua disposizione”; anche questa circostanza concorderebbe con le
dichiarazioni di quest’ultimo circa una consegna nei “primi mesi del 2003”.
L’accusato, visti i rapporti personali e famigliari
avuti con la reclamante, non presenta osservazioni e si limita a ribadire
quanto detto nel corso dell’inchiesta (doc. 6, inc. GIAR 594.2003.7).
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti e
del magistrato inquirente si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
Considerandi
1.
Il reclamo è tempestivo. La decisione del 29 maggio
2006.
è stata notificata il giorno stesso e ricevuta in data 30 maggio 2006; il
termine di 10 giorni previsto dall’art. 281 cpv. 1 CPP scadeva il 9 giugno 2006
ed è stato rispettato.
La signora __________, parte civile nel procedimento,
proprietaria della __________ (all’epoca della consegna all’accusato) e del
bene gravato, nonché destinataria della decisione, è legittimata al reclamo.
2.
a)
I principi che reggono la materia del sequestro quale
misura cautelare, sebbene noti al magistrato inquirente ed ai patrocinatori
delle parti, possono essere così riassunti:
“L’art. 161 CPP, impone al Procuratore
pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere
qualche importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia
perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.
Il sequestro, per la sua qualità di
provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare
gli oggetti per il dispiegamento delal procedura e quindi per le nece3ssità
dell’istruttoria formale, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58
ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (R. HAUSER/E. SCHWERI/K.
HARTMENN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.;
N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.;
G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.). Come tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e seqeustro sono legittimi
unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra
questo e l’o9ggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti
processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di
proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al
sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003; decisioni del
giudice dell’istruzione e dell’arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2
(pubblicata in REP 1999 n. 131, 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in
REP 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP
1966.
n. 107)].
(sentenza CRP 24 marzo 2005, inc.
60.2005
)
b)
Trattandosi, nel caso in esame, di richiesta di
sequestro ai fini dell’applicazione (eventuale) dell’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP,
è opportuno ricordare che:
Ø
le norme sulla confisca penale (artt.
58.
ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio
patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori
patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina
e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art.
58.
ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con
rinvii); sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv.
1.
CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit.,
pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106);
Ø
"valori patrimoniali"
non sono solo beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori
e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi
abbiano un proprio (determinabile) valore economico (v. N. Schmid, nota 19 ad
art. 59 CPS, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei,
Band I, Zürich 1998) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del
reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione
dei suoi passivi (idem, nota 17 ad art. 59 CPS);
Ø
la misura può essere ordinata non
solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato
dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni
contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase
CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.).
Ø per non vanificare la portata delle norme sulla confisca,
il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono
(art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p.
362; come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche
nei confronti di un terzo;
Nel contempo, se è vero che un ordine di sequestro può
rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio e,
quindi, come ogni misura di inchiesta deve soddisfare 3 presupposti
sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve
apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere
connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e
di giudizio, vedi decisione 17 agosto 1998 in re E.F., incarto GIAR 501.1998.2 consid.
2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2.éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454,
1469, con rinvii), è altrettanto vero che trattandosi comunque di una misura
processuale cautelare, basta la “presenza di sufficiente sospetto di reato,
concreto ed oggettivamente fondato” non spettando all’autorità del
sequestro “risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure
definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti. Né occorre
vagliare in questo ambito se siano realizzate tutte le condizioni per una
confisca, che non può di regola essere compiutamente esaminata fintanto che
l’istruzione della causa non è conclusa” (DTF 20 marzo 2006,1P.779/2005).
3.
Nel caso in esame, l’esistenza di seri e sufficienti
indizi di reato a carico di __________, in particolare per l’atto di
disposizione della cartella ipotecaria al portatore oggetto della decisione qui
impugnata, non è contestata da alcuno. La __________ è, quindi, provento di
(eventuale) reato ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 CP.
Incontestato (ed incontestabile) pure il fatto che
l’attuale possessore della __________ (e qui resistente) ha beneficiato
(ricevendola in pegno quale garanzia per un prestito fatto all’accusato) di
tale provento.
Di conseguenza, l’oggetto di cui è chiesto (dalla
reclamante) il sequestro, rifiutato dal Procuratore pubblico, è da considerare
in rapporto di connessione con l’ipotesi di reato, in quanto si tratta, appunto,
del relativo provento.
Neppure l’esistenza di una controprestazione
equivalente è contestata, in particolare dalla reclamante.
Materia del contendere è l’esistenza della buona fede
in capo alla signora __________.
4.
a)
Come detto, la confisca, ma anche il sequestro ai fini
di garantire il risarcimento compensatorio, non possono essere ordinati nei
confronti di un terzo (per rapporto all’autore del reato) se sono
cumulativamente presenti le eccezioni menzionate al cpv. 2 dell’art. 59 cifra 1
CP (DTF 6s.482/2002; n. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen
und Geldwäscherei, Band 1, Zürich 1998, n. 77 ad art. 59).
b)
La prima (e cumulativa) condizione presuppone, quindi,
che il terzo abbia acquisito i valori patrimoniali in buona fede, ossia non
sapendo e, secondo le circostanze, non dovendo sapere che i valori patrimoniali
acquisiti erano il prodotto di un reato (FF 1993 III 219; BSK StGB, n. 16 ad
art. 59; n. Schmid, op. cit., n. 84 ss ad art. 59; CRP 23 febbraio 2005 in re
B., 60.2004.429 cons. 4), ritenuto che:
"Una conoscenza anche solo generica
della provenienza delittuosa degli attivi equivale a mala fede, sicché un dolo
eventuale circa l’esistenza di motivi di confisca basta per privare il terzo
della protezione della norma penale. Lo stesso vale qualora il terzo abbia
omesso di applicare la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano: la
sua “ignorance de faits qui justifiaient la confiscation [...] doit être non fautive”
(Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, margin.
187; contra, Schmid, eod. loc.). Buona fede deve sussistere al
momento del trasferimento del diritto reale, se non contemporaneo alla
costituzione del titolo alla base della transazione (v. Piotet, op. cit.,
margin. 196)."
(sentenza 5 giugno 2002 in re A., GIAR 213.2000.3)
Inoltre:
"… non è determinante
che l' "acquirente" avesse conoscenza positiva dell'esistenza di un
reato preciso e specifico, se così fosse si porrebbe il problema della
correità/complicità o della ricettazione, con buona pace della qualifica di
"terzo". Ciò che conta è la conoscenza del contesto che potrebbe
essere delittuoso (M. Vouilloz, La confiscation en droit pénal, in AJP/PJA
12/2002, 1387 ss., 1393, 1394; cfr. pure SJ 1997, pag. 192)."
(sentenza 23 marzo 2005 in re U. SA, GIAR 616.2004.6)
e ancora:
“... per determinare perciò la buona
fede o meno in relazione all’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, si può far riferimento,
oltre che al dolo diretto (sapeva) e al dolo eventuale (aveva dei dubbi), anche
alla nozione di negligenza, così come prevista dall’art. 18 cpv. 3 CP (o dal
nuovo art. 12 cpv. 3 nCP, che é identico), con la correzione prevista dall’art.
52.
nCP.
E ciò per evitare che la negligenza
venga premiata quale buona fede in ambito penale, quando non lo sarebbe in sede
civile.
Ciò in conformità a quanto risulta dal
Messaggio del 7.9.1993 (FF 1993 III p. 219), che esclude la buona fede per il
ricettatore, per chi ha agito sapendo (pur non essendo ricettatore), e per chi
avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l’origine delittuosa dei valori
patrimoniali acquisiti.
Questa posizione é chiaramente espressa
da Denis Piotet (op. cit., p. 73): “c’est donc en function des circonstances
objectives du cas que l’on appréciera si le tiers a usé de la diligence volue,
et peut se prévaloir de son ignorance”.
Contro si é espresso Florian Baumann
(in BSK StGB I - F. BAUMANN, op. cit., n. 47 ad art. 59 CP).”
(CRP 22 settembre
2005/60.2005.90)
c)
Si deve inoltre considerare che quanto sopra esposto
si riferisce specificamente al fondamento della (eventuale) confisca (giudizio
di merito), mentre che per quanto qui interessa, va comunque aggiunta la
considerazione relativa al fatto che, in questa sede, non si deve decidere in
merito alla confisca, bensì in merito alla misura cautelare che (se del caso)
la precede.
Quindi, anche in relazione
all'accertamento/valutazione del fondamento delle eccezioni che il terzo può
opporre alla confisca, si deve richiamare quanto esposto al considerando 2.b.
della presente, e meglio:
“allo stadio del provvedimento
provvisionale, l’interessato che pretende la revoca del sequestro invocando la
sua buona fede deve pertanto essere in grado di dimostrarla in modo chiaro e
definitivo”
(DTF 20 marzo
2006,1P.779/2005, citato più sopra, con rinvio a DTF 16 aprile 1999,
1P.129/1999)
Ora, quanto vale per l’eventuale levata della misura
provvisionale deve valere anche per il rifiuto di porla in essere.
5.
Nel caso in esame, il magistrato inquirente ritiene
che l’attuale possessore abbia ricevuto la __________ in buona fede perché,
“verosimilmente”, l’ha ricevuta prima dell’arresto dell’accusato, quindi in un
periodo in cui non era pubblicamente noto il sospetto di malversazioni
patrimoniali commesse da quest’ultimo, in particolare a danno dei suoi clienti.
L’uso di termini probabilistici, ed il fatto che a
tale conclusione si giunga perché “non è stato possibile accertare con
precisione la circostanza”, fanno dubitare che la buona fede possa
realmente essere stata accertata/dimostrata in modo chiaro e definitivo, se si
preferisce, in modo da poterla definire “liquida”.
6.
a)
Il Procuratore pubblico (Decisione, pag. 3 e 4;
Osservazioni pag. 2), per concludere ad una consegna del titolo
(verosimilmente) nel periodo compreso tra il novembre 2001 (data del deposito
nella cassaforte dello studio) e l’ottobre 2003, fa riferimento sostanzialmente
alla dichiarazione del contitolare dello studio legale dell’accusato (AI 321),
alle dichiarazioni dell’accusato (verbali 14 febbraio 2005 e 2 dicembre 2004),
ancorché contrastanti con quanto detto dalla signora __________ (ammonita, lei,
ex art. 307 CP) nel verbale a confronto del 2 dicembre 2004 (e dichiarando la
poca trasparenza della teste in quella sede: cfr. Decisione, pag. 3).
b)
A giudizio di questo giudice, gli elementi indicati
non permettono di escludere una consegna della __________ nel dicembre 2003,
come peraltro asserito dalla stessa signora __________ (Verbale 2.12.2004 pag.
2, pag. 7).
Nella dichiarazione di cui all’AI 321, l’__________ si
limita a comunicare/confermare che al momento del controllo della cassaforte
dello studio avvenuto nell’ottobre 2003 (e questo giudice non comprende se tale
controllo sia avvenuto ad opera o con il concorso degli inquirenti) la busta
recante il n. 247, contenente la __________ di cui si parla, “è stata
trovata vuota” e, aggiunge, “come molte altre”.
L’accusato, dichiarandosi certo di non aver consegnato
la __________ nel dicembre 2003, sottolinea questa sua affermazione con il
fatto che la __________ non risultava trovarsi nella cassaforte all'epoca
dell'arresto e egli non ha più avuto accesso ai locali dello studio
successivamente (in altre parole se l’ha prelevata l’ha fatto prima
dell’arresto).
Ora, quest’ultima considerazione, seppur logica e
suffragata dal contenuto della dichiarazione di cui all’AI 321, concerne il
“prelevamento” e non permette di dedurre (nel modo chiaro e definitivo
necessario) che la consegna alla attuale detentrice sia avvenuta
contestualmente o in momento immediatamente successivo; ciò, a maggior ragione
se i “prelevamenti” dalla cassaforte senza registrazione (le molte altre buste
vuote menzionate nell’AI 321) sono stati più di uno e non vi è indicazione di
atti o elementi che abbiano accertato 8per gli altri casi) contemporaneità tra
il prelevamento e l’utilizzo.
c)
Inoltre, non si può dimenticare che la convenzione che
fa stato della consegna della __________ a garanzia di un prestito è stata
sottoscritta il 10.12.2003 (cfr. allegato 2 al verbale __________ 2.12.2004 e
pag. 2 dello stesso) e che sia __________ che __________ concordano perlomeno
sul fatto che il prestito garantito dalla costituzione in pegno della __________
(e di una polizza assicurativa, consegnata senza dubbio il 10.12.2003: cfr.
doc. 1 e 2 al verbale 2.12.2004) è stato erogato in quei giorni (verbale
citato, pag. 2, 3, 6).
La presunzione di contestualità tra prestito e
consegna (nonché firma della convenzione) se non può dirsi assolutamente
confermata, può ancor meno dirsi smentita dal fatto che non si trattava di
rinnovare o prolungare la scadenza di prestiti effettuati dalla signora __________
in precedenza (che lei stessa dichiara, all’epoca, restituiti), bensì di un
nuovo prestito, peraltro effettuato con denaro detenuto fiduciariamente (stesso
verbale, pag. 3, 4), e chiesto “per risolvere le sue difficoltà penali
presso il MP” (quindi con ricordo solido, prima facie, delle circostanze
della convenzione).
d)
Quanto indicato ai punti precedenti (a prescindere dal
fatto che se il prestito precedentemente garantito dalla CI è stato estinto in
precedenza - per rapporto all’arresto ed al successivo nuovo prestito - non è
inverosimile che l’accusato, vista la situazione “finanziaria” in cui si
trovava, se lo sia fatto restituire nell’eventualità di ulteriore utilizzo -
come peraltro avvenuto per la polizza che garantiva i precedenti prestiti
personali: verbale citato, pag. 4) non solo non permette di escludere una
consegna nel dicembre 2003, bensì permette di ritenerla maggiormente verosimile
(perlomeno a giudizio dello scrivente).
Pertanto la determinazione del momento della consegna,
così come esposta e motivata nella decisione impugnata, non regge e con essa
neppure l’accertamento della buona fede che la stessa decisione ne desume.
7.
Non convince neppure l’affermazione del magistrato
inquirente sull’irrilevanza del momento di stipulazione della convenzione per
la determinazione della buona fede (ammettendo che la consegna della __________
sia avvenuta prima dell’arresto dell’accusato – settembre 2003 – ed il possesso
sia durato ininterrottamente fino al dicembre 2003 (Decisione, pag. 4).
Infatti, e senza volersi addentrare più di tanto in
questioni di diritto civile, con la convenzione del dicembre 2003 la __________
viene “costituita” in pegno a garanzia di un (nuovo) prestito appena erogato,
allorquando il pegno precedentemente costituito era (o poteva essere) “estinto”
e soggetto a restituzione (art. 889 CCS). La connessione tra quello specifico
prestito (che il magistrato inquirente indica quale controprestazione) e la
costituzione della garanzia appare in modo evidente, così come altrettanto
evidente è il fatto che il (nuovo) prestito poteva anche essere rifiutato se la
garanzia non fosse stata ritenuta adeguata. A mente dello scrivente, applicare
ad un simile caso il principio della mala fede susseguente, è quantomeno
azzardato e non conforme allo scopo dell'art. 59 CP.
8.
Anche l’affermazione (aggiuntiva a quella relativa
inerente il momento della consegna) secondo cui la signora __________ non aveva
elementi per dubitare che la consegna del titolo non “rientrasse in un
contesto delittuoso, anche in considerazione del fatto che __________ disponeva
di un titolo di pertinenza di un membro della sua famiglia e non di un cliente
estraneo” (Decisione, pag. 4) non risulta fondata su sufficienti
accertamenti di fatto, anzi appare in contrasto con quanto emerge dagli atti
indicati a fondamento della decisione (nell’ipotesi, ritenuta non accertata, di
una consegna del titolo prima dell’arresto e/o nei primi mesi del 2003).
A prescindere dal fatto che le dichiarazioni
dell’accusato debbono essere utilizzate con una certa cautela (la sua posizione
processuale non migliorerebbe certo se si accertasse non solo un utilizzo della
__________, bensì un vero e proprio atto a disposizione materiale, nel periodo
successivo la concessione della libertà provvisoria), va comunque rilevato che
egli afferma di aver comunicato, alla ricevente al momento della consegna, che
il titolo era della ex-suocera e che (la ricevente, appunto) non "poteva"
disporne (Verbale 2 dicembre 2004, pag. 2).
Per parte sua, la signora __________ ha dichiarato di
conoscere le vicissitudini famigliari dell’accusato e di essere a conoscenza
del fatto che da tempo (dal 2000, a quanto par di capire: Verbale 2 dicembre
2004, pag. 2), la signora __________ non era più “membro della sua
(dell’accusato: n.d.r.) famiglia”. La lettura del verbale citato non
permette di chiarire/comprendere quando la signora __________ abbia acquisito
tale conoscenza; in assenza di tale accertamento, non è corretto concludere
come fa il magistrato inquirente (vedi sopra), tantomeno di ritenere tale
conclusione chiara e definitiva.
Non da ultimo, si rileva che il titolo in questione,
non indica neppure la signora __________ quale proprietaria del fondo gravato.
Analogamente, di poca utilità per l’accertamento della
buona fede ex art. 59 risultano essere le affermazioni della resistente
(Verbale 2 dicembre 2004, pag. 2 e 3) circa la fiducia riposta nell’avvocato __________
per l’atteggiamento sempre corretto nei suoi confronti (in quanto per la
convenzione del dicembre 2003 e l’eventuale contestuale consegna della __________
- non va dimenticato a garanzia di un prestito da restituire entro poche
settimane - quello che si doveva presumere era, nel dicembre 2003, la
correttezza nei confronti anche di “altri”), rispettivamente quelle relative al
fatto che un titolo al portatore può essere trasferito a terzi da chi lo
detiene (per quanto detto nell’inciso precedente, per il fatto che alla resistente
è/era nota la professione dell’accusato e conosce il concetto di detenzione a
titolo fiduciario - Verbale citato, pag. 4).
9.
In conclusione, alla luce di quanto sopra e sulla base
degli accertamenti sin qui effettuati e indicati, la buona fede (ex art. 59 CP)
dell’attuale detentrice del titolo non può dirsi accertata, tantomeno in modo
chiaro e definitivo, contrariamente a quanto affermato nella decisione
impugnata. Questa deve, quindi, essere annullata.
Trattandosi di provento di reato, la __________ deve
essere posto sotto sequestro dal magistrato inquirente ex art. 161 CPP (a meno
che questi abbia a disposizione accertamenti successivi alle osservazioni, o
precedenti e non menzionati, che gli permettano una nuova decisione negativa
debitamente motivata).
Restano ovviamente riservati gli ulteriori necessari
accertamenti per una eventuale futura decisione di dissequestro,
rispettivamente per permettere eventuale decisione di merito ex art. 59 CP.
PQM
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 59 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1
la decisione 29 maggio 2006
del Procuratore pubblico, emanata nell’ambito del procedimento di cui
all’incarto MP __________, è annullata;
1.2
gli incarti sono restituiti al
magistrato inquirente affinché provveda a quanto di
sua competenza, ai sensi dei
considerandi (cons. 11, in particolare).
2.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,
entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
3.
La tassa di giustizia fissata
in FRS 600.-- e le spese di FRS 240.-- sono poste a carico dello Stato (2/3) e
della resistente __________ (1/3), lo Stato verserà pure alla reclamante __________
la somma di FRS 500.-- a titolo di ripetibili.
4.
Intimazione (con copia
delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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