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Decisione

INC.2003.59408

Sequestro

24 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

7.

Comunque, nel caso in esame, le reclamanti non

sostanziano minimamente la loro legittimazione (cfr. le considerazioni d'ordine

contenute dal reclamo), né rinviano a specifici atti d'inchiesta che l'avrebbero

accertata. La danno semplicemente per scontata (invero come sembra fare anche

il magistrato inquirente nella decisione).

Ricordato che non basta costituirsi parte civile (ex

art. 70 CPP) per esserlo, e che:

- le parti al

procedimento e le altre interessate possono contestare tale qualità (e la

legittimazione che ne deriverebbe) quando ne hanno formalmente conoscenza

(perlomeno in assenza di decisione formale da parte dell'inquirente),

- la costituzione di

parte civile, e relativa conseguente legittimazione può (forse) essere

"data per scontata" solo quando è manifesta ed immediatamente

evidente,

- non è compito di questo

giudice indagare d'ufficio tra gli atti del procedimento penale alla ricerca

degli elementi utili ad una o ad altra parte (per analogia si veda CRP 5

dicembre 1997, 60.1997.00175),

- l'obbligo di

sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all'autorità

decisionale (CRP 20 luglio 1994, 249/94; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6), e

concerne sia le questioni d'ordine che quelle di merito,

occorre concludere che nel caso in esame, la

legittimazione delle reclamanti (peraltro rappresentate da un legale),

tutt'altro che evidente, non è né indicata né motivata.

Il reclamo deve pertanto essere dichiarato

irricevibile per carenza (assenza) di motivazione sulla legittimazione.

8.

Abbondanzialmente si rileva pure che, così come

formulato e motivato, il reclamo non potrebbe essere accolto neppure nel

merito.

Infatti, le reclamanti affermano che il mutuo

ipotecario non è provento di reato e non può, quindi, essere sequestrato ai

fini dell'applicazione (eventuale) dell'art. 59 CP; a loro dire, il sequestro

dovrebbe avvenire ex art. 58 quale strumento atto a perfezionare un (eventuale)

reato. Da queste affermazioni consegue, in primo luogo, che la questione della

buona fede e della controprestazione equivalente sono irrilevanti in quanto

concernono unicamente le condizioni d'applicazione dell'art. 59 CP (e del

sequestro che eventualmente la precede) e non quelle dell'art. 58 CP.

In secondo luogo, l'applicazione dell'art. 58

presuppone che l'oggetto comprometta la sicurezza delle persone, della morale o

dell'ordine pubblico (DTF 125 IV 185; BJP 1982 n. 284); ora, perlomeno prima

facie e a giudizio di questo giudice, un mutuo ipotecario non sembra realizzare

tali caratteristiche né il reclamo le indica e ne motiva la realizzazione.

In terzo luogo, l'applicazione dell'art. 58 deve

avvenire avuto riguardo anche al principio di proporzionalità (DTF 124 IV 121);

se, come affermano i reclamanti (Reclamo, pag. 5), la costituzione in pegno è

nulla (dal profilo del diritto civile), quindi inutilizzabile per causare il

danno futuro "temuto", il suo sequestro potrebbe non rispettare tale

principio (sarebbe come sequestrare un'arma non funzionante e la cui

funzionalità non potrebbe essere ripristinata).

9.

In conclusione, il reclamo appare irricevibile sia in

ordine, per carenza di legittimazione (ovvero assenza di motivazione), sia nel

merito e deve essere respinto con la presente decisione impugnabile alla Camera

dei ricorsi penali (trattandosi comunque di materia di sequestro).

Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

138, 58, 59 CP, 69, 70, 161 ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1. Il

reclamo è irricevibile in ordine e, comunque, respinto nel merito come meglio detto

nei considerandi.

Considerandi

2.

Contro la presente decisone è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale di Appello, Lugano, entro dieci

(10) giorni dall'intimazione.

3.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-- e le

spese di FRS 150.--, sono poste a carico delle reclamanti, in solido, le quali

rifonderanno, sempre in solido, al resistente __________, FRS 500.-- a titolo

di ripetibili.

4.

Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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