INC.2003.59408
Sequestro
24 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.59408
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
STRUMENTO DI REATO
art. 161 CPP-TI
art. 58 CPS
art. 59 CPS
Incarto n.
INC.2003.59408
Lugano
24 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 9/12 giugno 2006 da
__________,
__________
e
__________,
__________
(entrambe
rappresentate dall'avv. __________)
contro
la
decisione 29 maggio 2006 del Procuratore pubblico Maria Galliani, emanata
nell'ambito del procedimento penale di cui all'incarto MP __________ nei
confronti di __________, mediante la quale è rifiutato il sequestro di un
mutuo ipotecario di nominali FRS 1,6 Mio, gravante in IV rango la part. __________
RFD __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (16
giugno 2006), quelle del detentore attuale del mutuo ipotecario signor __________
(23 giugno 2006) e quelle dell'accusato __________ (28 giugno 2006);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Nei confronti di __________ è in corso un procedimento
penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata, subordinatamente
amministrazione infedele, con promozione d'accusa e arresto il 16 settembre
2003 (cfr. Verbale PP 16 settembre 2003). La scarcerazione è avvenuta il 17
ottobre successivo.
2.
__________, tra le altre cose, è accusato dal
magistrato inquirente di aver disposto illecitamente del mutuo in questione
(Decisione 29 maggio 2006, pag. 3) che costituirebbe, quindi e sempre secondo
il magistrato inquirente, provento di reato.
3.
Con la decisione qui impugnata, il magistrato
inquirente ha comunque respinto la richiesta di sequestro ritenendo accertate,
in capo all'attuale detentore, buona fede e prestazione equivalente (le
eccezioni alla confisca di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP).
4.
Con
il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 594.2003.8), __________ e __________
chiedono che si proceda al sequestro del mutuo.
Le reclamanti, dopo aver sottolineato la differenza
tra il mutuo ipotecario e la CI, affermano che la consegna del mutuo non
costituisce ancora danno per la __________ (Reclamo, pag. 4) e il documento di
cui si chiede il sequestro non è provento di reato, bensì strumento atto a
perfezionarlo (Reclamo, pag. 5). Pertanto, il sequestro dovrebbe essere
ordinato in applicazione dell'art. 58 CP.
Successivamente, le reclamanti contestano la buona
fede dell'attuale detentore e mettono in dubbio l'esistenza di una
controprestazione equivalente (Reclamo, pag. 5 ss.).
5.
Con osservazioni del 16 giugno 2006 (doc. 4, inc. GIAR
594.2003.7) il Procuratore pubblico ribadisce correttezza della decisione
impugnata, in particolare quo alla determinazione della buona fede e della
controprestazione equivalente.
Dal canto suo, il signor __________ (doc. 5, inc. GIAR
594.2003.8), non senza sottolineare la sua buona fede e la controprestazione
fornita, contesta la legittimazione delle reclamanti in quanto nessuna delle
due può essere considerata parte lesa/parte civile: la signora __________ in
quanto semplice azionista al 50% della società (al momento della consegna del
titolo ipotecario) e la società in quanto debitrice della somma che il mutuo
garantisce ma non (necessariamente) proprietaria e/o possessore del mutuo
all'epoca della "disposizione" da parte dell'accusato.
L'accusato, visti i rapporti personali e famigliari
avuti con una delle reclamanti, non presenta osservazioni e si limita a
ribadire quanto detto nel corso dell'inchiesta (doc. 6, inc. GIAR 594.2003.8).
6.
In merito alla legittimazione delle due reclamanti va
subito detto che le argomentazioni del resistente __________ sono tutt'altro
che prive di consistenze. Infatti, leso direttamente (quindi possibile parte
civile: art. 69 cpv. 1 CPP, Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. da 1 a 9 ad art.
69) dall'atto di disposizione dell'accusato (se illecito) è il legittimo
proprietario del mutuo al momento dei fatti (rispettivamente il legittimo
possessore originario, per rapporto all'accusato, se questi lo deteneva a
titolo fiduciario) e, inoltre, se il proprietario/possessore fosse una società
anonima, non necessariamente potrebbe considerarsi direttamente leso
l'azionista (o uno degli azionisti).
Inoltre, il danno deve essere attuale (art. 69 cpv. 1
CPP, Rusca/Salmina/Verda, Commento, n. 2 ad art. 69) e, nel caso in esame, sono
gli stessi reclamanti a negare tale condizione (Reclamo pag. 4).
Fatti
7.
Comunque, nel caso in esame, le reclamanti non
sostanziano minimamente la loro legittimazione (cfr. le considerazioni d'ordine
contenute dal reclamo), né rinviano a specifici atti d'inchiesta che l'avrebbero
accertata. La danno semplicemente per scontata (invero come sembra fare anche
il magistrato inquirente nella decisione).
Ricordato che non basta costituirsi parte civile (ex
art. 70 CPP) per esserlo, e che:
- le parti al
procedimento e le altre interessate possono contestare tale qualità (e la
legittimazione che ne deriverebbe) quando ne hanno formalmente conoscenza
(perlomeno in assenza di decisione formale da parte dell'inquirente),
- la costituzione di
parte civile, e relativa conseguente legittimazione può (forse) essere
"data per scontata" solo quando è manifesta ed immediatamente
evidente,
- non è compito di questo
giudice indagare d'ufficio tra gli atti del procedimento penale alla ricerca
degli elementi utili ad una o ad altra parte (per analogia si veda CRP 5
dicembre 1997, 60.1997.00175),
- l'obbligo di
sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all'autorità
decisionale (CRP 20 luglio 1994, 249/94; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6), e
concerne sia le questioni d'ordine che quelle di merito,
occorre concludere che nel caso in esame, la
legittimazione delle reclamanti (peraltro rappresentate da un legale),
tutt'altro che evidente, non è né indicata né motivata.
Il reclamo deve pertanto essere dichiarato
irricevibile per carenza (assenza) di motivazione sulla legittimazione.
8.
Abbondanzialmente si rileva pure che, così come
formulato e motivato, il reclamo non potrebbe essere accolto neppure nel
merito.
Infatti, le reclamanti affermano che il mutuo
ipotecario non è provento di reato e non può, quindi, essere sequestrato ai
fini dell'applicazione (eventuale) dell'art. 59 CP; a loro dire, il sequestro
dovrebbe avvenire ex art. 58 quale strumento atto a perfezionare un (eventuale)
reato. Da queste affermazioni consegue, in primo luogo, che la questione della
buona fede e della controprestazione equivalente sono irrilevanti in quanto
concernono unicamente le condizioni d'applicazione dell'art. 59 CP (e del
sequestro che eventualmente la precede) e non quelle dell'art. 58 CP.
In secondo luogo, l'applicazione dell'art. 58
presuppone che l'oggetto comprometta la sicurezza delle persone, della morale o
dell'ordine pubblico (DTF 125 IV 185; BJP 1982 n. 284); ora, perlomeno prima
facie e a giudizio di questo giudice, un mutuo ipotecario non sembra realizzare
tali caratteristiche né il reclamo le indica e ne motiva la realizzazione.
In terzo luogo, l'applicazione dell'art. 58 deve
avvenire avuto riguardo anche al principio di proporzionalità (DTF 124 IV 121);
se, come affermano i reclamanti (Reclamo, pag. 5), la costituzione in pegno è
nulla (dal profilo del diritto civile), quindi inutilizzabile per causare il
danno futuro "temuto", il suo sequestro potrebbe non rispettare tale
principio (sarebbe come sequestrare un'arma non funzionante e la cui
funzionalità non potrebbe essere ripristinata).
9.
In conclusione, il reclamo appare irricevibile sia in
ordine, per carenza di legittimazione (ovvero assenza di motivazione), sia nel
merito e deve essere respinto con la presente decisione impugnabile alla Camera
dei ricorsi penali (trattandosi comunque di materia di sequestro).
Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 58, 59 CP, 69, 70, 161 ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1. Il
reclamo è irricevibile in ordine e, comunque, respinto nel merito come meglio detto
nei considerandi.
Considerandi
2.
Contro la presente decisone è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di Appello, Lugano, entro dieci
(10) giorni dall'intimazione.
3.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-- e le
spese di FRS 150.--, sono poste a carico delle reclamanti, in solido, le quali
rifonderanno, sempre in solido, al resistente __________, FRS 500.-- a titolo
di ripetibili.
4.
Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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