INC.2003.59409
Sequestro
23 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.59409
Data decisione, Autorità:
Fatti
23.08.2006, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.59409
Lugano
23 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 7/8 agosto 2006 da
__________
contro
la decisione 27 luglio 2006
del Procuratore pubblico Maria Galliani mediante la quale viene posta sotto
sequestro la __________ di nominali FRS 240'000.- gravante la particella __________
di __________, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;
viste
le osservazioni del magistrato inquirente (17 agosto 2006), della parte civile __________
(18/21 agosto 2006) e dell'accusato (14/16 agosto 2006);
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- nei confronti di __________ è in
corso un procedimento penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata,
subordinatamente amministrazione infedele (inc. MP __________);
- tra le altre cose, __________ è
accusato di aver disposto illecitamente della __________ oggetto della
decisione qui impugnata (GIAR 24 luglio 2006, 594.2003.7, cons. 3);
- con decisione del 29 maggio 2006, il magistrato
inquirente ha respinto una richiesta di
sequestro della __________ in
questione, ritenendo comunque accertate, in capo all'attuale detentore (la qui
reclamante), buona fede e prestazione equivalente (le eccezioni alla confisca
di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP);
- con sentenza del 24 luglio 2006
(GIAR 594.2003.7), questo giudice ha annullato tale decisione ritenendo tutt'altro
che accertata la buona fede e concludendo che, in applicazione dell'art. 161
CPP, la CI andava sottoposta alla misura cautelare conservativa (sequestro);
- la
sentenza GIAR citata è nota a tutte le parti (DTF 123 I 130);
- con decisione del 27 luglio 2006,
il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro la __________ menzionata,
mentre qualche giorno dopo la qui reclamante impugnava la sentenza del GIAR
davanti alla CRP;
- con ordinanza del 7 agosto 2006,
assegnando un termine per le osservazioni, la CRP ha rifiutato effetto
sospensivo al ricorso contro la decisione del GIAR (CRP 7 agosto 2006, inc.
60.2006.284);
- il reclamo oggetto della presente
(doc. 1, inc. GIAR 594.2003.9) chiede da un lato la concessione dell'effetto
sospensivo, dall'altro (e nel merito) l'annullamento della decisione di
sequestro; entrambe le richieste si fondano sul fatto che contro il
pronunciamento del GIAR è stato inoltrato ricorso alla CRP, ciò che impedirebbe
la crescita in giudicato della decisione del GIAR e imporrebbe attesa dell'evasione
del ricorso prima di porre (eventualmente) in essere il sequestro;
- magistrato inquirente e parte
civile si oppongono all'accoglimento del reclamo mentre che l'accusato ritiene
di non dover formulare osservazioni;
- il reclamo, tempestivamente presentato
dalla persona direttamente toccata dal provvedimento, è ricevibile in ordine;
- la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo al reclamo (quello contro l'ordine di sequestro della __________)
è stata evasa (negativamente) con ordinanza del 8 agosto 2006 (doc. 4, inc.
GIAR 594.2003.9); alle motivazioni già contenute nell'ordinanza menzionata (che
non va dimenticato concerne una misura cautelare di carattere preminentemente
conservativo), si può aggiungere che la CRP non ha concesso effetto sospensivo
al ricorso contro la decisione emanata dal GIAR il 24 luglio 2006;
- quanto alla richiesta di
annullamento, nel merito, della misura, la reclamante non può essere seguita
laddove sostiene che il magistrato inquirente non poteva decidere il sequestro
sulla base delle sole considerazioni del GIAR in quanto la sentenza (del GIAR,
appunto) non è cresciuta in giudicato;
- la misura (e l'obbligo di porla in
essere) di cui all'art. 161 CPP è di competenza del magistrato inquirente in
ogni stadio della fase istruttoria e per le finalità della stessa;
- da un lato, ancorché non
tecnicamente cresciuta in giudicato, la sentenza 24 luglio 2004 può esplicare i
suoi effetti in assenza di concessione dell'effetto sospensivo da parte della
CRP; dall'altro, mancando (secondo il magistrato inquirente: cfr. Decisione 27
luglio 2006) di elementi per una nuova decisione negativa, non v'è ragione di
ritardare ulteriormente il sequestro lasciando il provento del reato nella
(libera) disponibilità della reclamante: una messa in opera ritardata (se si
preferisce: futura) della misura potrebbe anche comprometterne l'esito (quindi
la finalità assegnatale dal CPP);
- non modifica quanto sopra la
possibilità (o ipotesi) che la CRP annulli la decisione del GIAR; se ciò
dovesse avvenire è evidente che, a dipendenza della motivazione, la decisione
potrà (o dovrà) essere considerata dal Procuratore pubblico ai fini di una
revoca del sequestro, rispettivamente costituire motivazione nell'ambito di
un'istanza di dissequestro;
- in conclusione, viste le
motivazioni addotte, il reclamo deve essere respinto in virtù di tutto quanto
sopra esposto;
- in considerazione della
particolarità della situazione (la reclamante poteva anche ritenere di dover
reclamare contro la misura per coerenza con il ricorso, rispettivamente per
tema che l'accettazione del sequestro potesse condurre a ritenerlo privo
d'oggetto) tasse e spese rimangono a carico dello Stato e non si assegnano
ripetibili.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
138, 59 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,
decide
1. Il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,
entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
3.
La tassa di giustizia fissata
in FRS 150.-- e le spese di FRS 80.-- rimangono a carico dello Stato; non si
assegnano ripetibili.
4.
Intimazione (con copia
delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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