INC.2003.59410
Istanza di dissequestro
19 ottobre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.59410
Data decisione, Autorità:
19.10.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 165 cpv. 2 CPP-TI
art. 165 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.59410
Lugano
19 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza presentata il 31
agosto/3 settembre 2007 ed integrata il 28 settembre/1° ottobre 2007 da
__________
che chiede il dissequestro e l’assegnazione (ex artt. 165
cpv. 2 e 3 CPP) di cartelle ipotecarie nell’ambito del procedimento contro __________,
inc. MP __________;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (3 ottobre 2007), quelle dell’accusato (15/16 ottobre
2007) e quelle del sequestratario (16/17 ottobre 2007);
visto, per quanto necessario,
l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- nei confronti di __________ è pendente dal 2003 un procedimento
penale per le ipotesi di reato di ripetuta appropriazione indebita aggravata,
subordinatamente amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti;
- tra i fatti oggetto d’inchiesta vi erano pure quelli segnalati da
__________ il 2 ottobre 2003 (AI 61) e relativi a 9 (nove) cartelle ipotecarie
che i segnalanti hanno consegnato a __________ e di cui quest’ultimo avrebbe
(indebitamente, secondo i segnalanti) disposto;
- il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro le CI (AI 136)
nelle mani dell’__________ di __________, rappresentante legale di tale __________;
- il 10 aprile 2007, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto
Fatti
di abbandono (__________) in relazione ai fatti segnalati dai signori __________,
ritenendo non esservi sufficienti elementi a sostegno di una indebita
disposizione dei titoli; l’abbandono del procedimento comportava la decadenza
della misura cautelare di sequestro; lo stesso giorno, ha emanato un atto
d’accusa contro __________ per altri fatti e per le ipotesi di reato di cui
agli artt. 138 cifra 2, 138 cifra 1 e 251 CP (__________);
- __________ non si è accomodato alla decisione dell’inquirente ed
ha proposto alla CRP un atto d’accusa privato chiedendo il rinvio a giudizio di
__________ per appropriazione indebita consumata, in relazione ai titoli in
questione; l’atto d’accusa privato, che comprende anche il (mantenimento del)
sequestro delle CI, è stato accettato con decisione del 21 agosto 2007 (CRP
60.2007.150);
- l’apertura del dibattimento nei confronti di __________ (che
concerne entrambi gli atti d’accusa menzionati) è fissato per il 29 ottobre
2007;
- mediante istanza del 28 settembre/1° ottobre 2007 (a valere quale
formalizzazione ed integrazione di precedente scritto indirizzato alla Corte
delle assise criminali di __________) __________ chiede dissequestro e
restituzione delle CI sotto sequestro (in applicazione dei cpv. 2 e 3 dell’art.
165 CPPTI) segnalando che il __________, con sentenza del 23 gennaio 2007
confermata dal Tribunale cantonale grigionese il 15 maggio 2007, ha stabilito il suo buon diritto sui titoli in questione, previa accertamento della
costituzione in pegno (da parte di __________) e della mala fede dell’attuale
possessore (doc. 2 e 6, inc. GIAR 594.2003.10); infatti, parallelamente al
procedimento penale, __________ ha intentato un’azione civile nei confronti
dell’__________ volta alla (ri)consegna delle CI sotto sequestro (__________);
- richiesti di presentare osservazioni all’istanza (doc. 8 e 10,
inc. GIAR 594.2003.10), il Procuratore pubblico ritiene inopportuno formularne
(avendo precedentemente decretato un abbandono) ma segnala che l’applicazione
dell’art. 165 cpv. 2 e/o 3 presuppone l’accertamento (di merito) che i titoli
siano provento di reato, l’accusato chiede il respingimento dell’istanza in
quanto infondata (la decisione __________ non lo concerne e si fonderebbe su di
una sua deposizione non firmata e la cui interpretazione è contestata in quanto
contraria a quanto sempre affermato in corso d’inchiesta) e prematura in quanto
di competenza del merito, il sequestratario (per parte sua) ha comunicato di
rinunciare a prendere posizione (doc. 12, 594.2003.10);
- l’istanza, presentata da persona che si è costituita parte civile
e si pretende avente diritto dei titoli, è ricevibile in ordine ai sensi
dell’art. 280 CPP; la competenza, di principio, di questo ufficio per
esprimersi in merito a sequestri e dissequestri nel lasso temporale tra
l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento risulta dalla
decisione CRP 30.7.2002 (60.2002.174) che ha colmato un vuoto legislativo è
riconosciuta;
- in materia di dissequestro prima della decisione di merito,
questo ufficio ha recentemente avuto modo di ricordare che “Per principio, sequestro (e dissequestro) di tutti gli
oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi
di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (art. 161
cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura
decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente,
quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza
definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una
soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del
mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito
decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre
all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile
procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso,
scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).” (GIAR 6 maggio 1999, 236.1996.2);
- i capoversi 2 e 3 dell’art. 165 CPP non regolamentano il
dissequestro in quanto tale (cioè quale semplice levata della misura
cautelare), bensì la “restituzione” (che , ovviamente, comporta anche formale
decadenza del sequestro) alla parte lesa del provento di reato sequestrato
(praticamente la procedura d’applicazione degli artt. 70 ss. CP); le norme
menzionate stabiliscono una regola e un’eccezione: la prima afferma che
l’eventuale restituzione avviene al momento della crescita in giudicato della
sentenza di merito (cpv. 2 prima frase) e la seconda permette una restituzione
prima di quel momento se vi è il consenso del Procuratore pubblico e
dell’accusato (cpv. 2 seconda frase) o anche senza il consenso di quest’ultimo
se il diritto è manifesto (cpv. 3);
- genesi e finalità delle norme in questione sono state affrontate
in una sentenza del 1999 che val la pena di qui riproporre:
“2.
a)Per principio, sequestro (e dissequestro) “di
tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo
come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato”
(art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale
misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità
competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la
sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige
una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del
mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito
decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre
all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile
procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso,
scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).
b)In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio
11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono
restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli
stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e
dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo
progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é
contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può
rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in
merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, consid. 3 p. 6). A
rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3
(Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe
dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto Schultz,
“quando il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità,
invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.
Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente
Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994
(p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo
terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la
rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente
diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza
cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato.
Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli
oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima
prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”.
Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941),
rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una
restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di
convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla
necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e
quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP
333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui decisione
22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, loc. cit.).
La norma di cui all'art. 165 cpv. 3 CPP ha trovato,
nella recente giurisprudenza di questo ufficio, un unico significativo caso di
applicazione (v. GIAR 207.97.1 del 21 aprile 1997; mentre nella decisione GIAR
292.96.2 del 29 novembre 1996 il magistrato d’accusa competente aveva revocato
la sua decisione di sequestro, e nel precedente caso GIAR 863.93.3 il reclamo
era apparso addirittura temerario a fronte della situazione processuale).
3.
a)Prima di dilettarsi con l’esame, quand’anche
sommario, del merito della questione, ovvero a sapere se nell’evenienza
specifica il diritto della parte lesa sia davvero “manifesto”, come
pretende l’art. 165 cpv. 3 CPP, è opportuno rammentare l’eccezionalità di un
dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti,
segnatamente dell’accusato (supra, consid. 2b). Come detto, la norma
vuole creare i presupposti affinché incarti pendenti da tempo, per i quali
tuttavia - senza colpa del magistrato inquirente o della parte lesa - non si
intravede una prossima risoluzione definitiva, possano venire sbloccati almeno
sul piano pratico del risarcimento, se non sul piano penale: così, essa
permette ad esempio che alla vittima di un furto venga restituita la refurtiva
rinvenuta sul ladro, quando fermato in flagranza, senza attendere la crescita
in giudicato della condanna o un esplicito accordo di lui, se egli si è nel
frattempo reso irreperibile.
b)Tuttavia, se si vuol mantenere il carattere di
eccezionalità che il legislatore ha voluto conferire alla soluzione ex art. 165
cpv. 3 CPP, è necessario evitare che il magistrato inquirente vi faccia ricorso
in modo indiscriminato, segnatamente per evitare di prendere una decisione di merito,
quando questa fosse possibile entro termini ragionevoli. In altre parole,
quando il Procuratore Pubblico, invece che tranciare sul merito, procede al
dissequestro di beni nelle mani della parte lesa sulla scorta di una ponderata
analisi degli elementi di giudizio raccolti durante l’istruttoria, egli
disattende in un certo senso l’ordine temporale naturale della procedura
penale, che vuole che a quel punto il magistrato inquirente proceda al deposito
degli atti, alla chiusura dell’istruttoria ed alla propria decisione di merito
(artt. 196-198 CPP). E tale considerazione si impone a fortiori oggi,
dopo l’introduzione delle semplificazioni di legge che permettono di
soprassedere alle formalità testé menzionate (v. art. 207a CPP in materia di
decreto d’accusa, e artt. 316a ss. per l’atto d’accusa in procedura
abbreviata).
c)Ci si potrebbe chiedere se, al limite, l’art. 165
cpv. 3 CPP permetta anche di fare astrazione da un espresso rifiuto
dell’accusato, quando tale rifiuto si rivelasse manifestamente contrario al
principio della buona fede (quando, ad esempio, egli fosse stato preso in
flagranza). Se si pon mente al fatto che una contestazione del diritto alla
restituzione basta per costringere l’autorità competente al deposito e, semmai,
ad ordinare il rinvio al foro civile (art. 165 cpv. 2 CPP), si deve ammettere
che vi sono ottimi motivi per affermare che la locuzione conclusiva del cpv. 3
della medesima norma (“anche senza il consenso dell’accusato”) debba
essere interpretata in senso letterale, ovvero che essa limiti l’applicazione
del menzionato cpv. 3 ai soli casi in cui non sia materialmente possibile
ottenere l’assenso dell’accusato (ad esempio perché latitante), e dunque
esclusi tutti quei casi in cui egli abbia negato il proprio consenso (che cadrebbero
allora sotto il cpv. 2).
La questione, non sollevata dalle parti, può essere
lasciata indecisa.
(GIAR 6 maggio
1999, 236.1996.2)
- tutto
indica, quindi, da un lato che solo la seconda frase dell’art. 165 cpv. 2
concerne la possibilità di una restituzione anticipata (la prima e la terza
concernono la restituzione con il giudizio di merito, sia esso sentenza del
giudice, decreto d’accusa o abbandono - Mess. 3163 del 11.3.1987 pag. 148 –,
risolta direttamente in sentenza o, sempre in sede di merito, con rinvio al
foro civile se il buon diritto è contestato o dubbio), dall’altro che l’accordo
del Procuratore pubblico è condizione necessaria e non è un caso che solo il
mancato consenso dell’accusato possa essere superato in base alla presenza di
un diritto manifesto (peraltro solo in caso di impossibilità materiale di
ottenere l’assenso dell’accusato e non per superare il dissenso);
- nel
caso in esame non vi è consenso da parte dell’accusato, ma non è presente
neppure quello del Procuratore pubblico (che aveva sì abbandonato il
procedimento, con conseguente decadenza del sequestro in caso di crescita in
giudicato, ma confrontato con l’atto d’accusa privato ha comunicato che spetta
al merito decidere se si tratti di provento di reato) e neppure è certo che ci
si trovi in presenza di oggetti ottenuti con il reato (la circostanza è
contestata dall’accusato, non era stata ritenuta dal Procuratore pubblico ed è
stata demandata al merito dalla CRP con l’accoglimento dell’atto d’accusa
privato);
- in
virtù di quanto sopra, occorre concludere che le condizioni per una
restituzione anticipata non sono presenti;
- abbondanzialmente, e per completezza (vista la –già attuale-
presenza di una sentenza civile), va detto che la decisione del Tribunale grigionese
non è stata emanata a seguito di rinvio da parte dell’autorità penale (d’altra
parte essa stessa riserva il dissequestro penale nel suo dispositivo: cfr. doc.
7, inc. GIAR 594.2003.10) e non è neppure atta a fondare un diritto manifesto
ai sensi dell’art. 163 cpv. 3 CPP; e ciò sia per quanto detto sopra in merito
all’applicabilità di tale norma, sia perché è stata emanata in relazione a
fatti specifici che sono ancora oggetto del procedimento penale (e non
costituiscono questioni pregiudiziali allo stesso ai sensi dell’art. 5 CPP) e,
quindi, non ancora definitivamente accertati in tale sede, (senza contare che
gli accertamenti civili sembrerebbero fondarsi su dichiarazioni delle parti che
contrastano con quelle rese nella fase istruttoria del procedimento penale) e
il giudice penale non è necessariamente legato dagli accertamenti civili (si
veda per analogia, anche se nel caso in esame la sentenza civile è emanata in
un procedimento che non vede l’accusato quale parte, gli artt. 111 a 112 del CPC, nonché la stessa riserva emessa dal giudice civile); l’eventuale conflitto che
potrebbe derivare dalla sentenza di merito penale (che deve ancora accertare se
vi è stata costituzione in pegno e se questa sia costitutiva di reato e,
successivamente porsi il problema dell’una o l’altra norma di cui agli artt. 70
e ss. CP) non è questione che interessa la presente decisione;
- in conclusione, quindi, le condizioni per una restituzione
anticipata ex artt. 165 cpv. 2 e 3 CPPTI alla presunta parte lesa dal reato non
sono date;
- viste le particolarità del caso, la tassa di giustizia rimane a
carico dello Stato e non si assegnano ripetibili;
- formalmente la presente decisione è impugnabile alla CRP entro 10
giorni; tuttavia è opportuno segnalare che con l’apertura del dibattimento,
prevista per il 29 ottobre 2007 (doc. 13, inc. GIAR 594.2003.10), la competenza
passa integralmente alla corte di merito.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 138 e 70 ss. CP, 157 ss., 161, 165 CPP;
decide
1. L’istanza è respinta ai
sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.- e le spese (FRS
150.
-) rimangono a carico dello Stato.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro
10.
giorni (ritenuto comunque che la competenza decade con l’apertura del
dibattimento, al momento prevista per il 29 ottobre 2007).
4.
Intimazione a (con
copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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