INC.2003.61503
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa e prima dell'inizio del processo
13 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.61503
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto d'accusa e prima dell'inizio del processo
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.61503
Lugano
13 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza presentata
personalmente il 19/25 aprile 2005 da
__________, __________, __________, __________
(patr. d’ufficio dall’avv. __________)
intesa ad
ottenere il dissequestro di una mappa in pelle marrone, di una rubrica
telefonica nera, di un’agenda nera, di due cellulari, di due pistole e di un
fucile di piccolo calibro tutti posti sotto sequestro nell’ambito del
procedimento a suo carico per infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti di cui all’ACC __________ del Procuratore pubblico Antonio
Perugini;
viste le
osservazioni 26 aprile 2005 del magistrato inquirente;
visto che il
difensore non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati
gli atti dell’inc. ACC __________ messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e
considerato
in
fatto e in diritto:
che:
-
nell’ambito del procedimento a carico di __________,
per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, il
Procuratore pubblico Antonio Perugini ha sequestrato, tra gli atri, una rubrica
telefonica di colore nero, una mappetta in pelle marrone con materiale cartaceo
e contatti, un’agenda 2003 di colore nero, una pistola beretta mod. __________,
calibro __________, una pistola __________ n° __________ calibro __________, un
fucile marca __________ calibro __________ (mod. __________) con silenziatore
(cfr. rapporto d’arresto 25 settembre 2003 della Polizia cantonale. Pure risultano
sequestrati, su ordine del Ministero pubblico di Basilea città – dal momento
che il procedimento penale contro il qui istante è iniziato a Basilea con il
fermo di __________ e solo successivamente assunto dal Ministero pubblico
ticinese – due telefoni cellulari marca Nokia, modello __________ e __________,
corrispondenti ai numeri telefonici __________ rispettivamente __________ (cfr.
verbale di perquisizione e sequestro 24 settembre 2003 della Staatsanwaltschaft
di Basel-Stadt); tutti oggetti rinvenuti in possesso dell’accusato al momento
del suo arresto a Basilea, rispettivamente in Ticino;
-
nel corso dell’inchiesta il difensore del qui
istante ha chiesto al Magistrato inquirente, con lettera 9 ottobre 2003, il
“dissequestro dell’agenda telefonica nera, della mappa in pelle e del quaderno
nero...documenti che contengono i suoi appunti di lavoro e le sue note
necessarie per svolgere la sua attività professionale ...nonché il telefono che
corrisponde al n° __________... . Detto apparecchio o la sua carta SIM
contengono i numeri dei clienti e fornitori”; questa richiesta non ha ottenuto
risposta alcuna; il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli
atti il 28 ottobre 2003 e nel frattempo, su richiesta del patrocinatore del qui
istante, ha proceduto al dissequestro della chiave dell’ufficio di __________ e
della cassaforte, di diverse chiavi che si trovavano in ufficio e della
cassetta video che si trovava in cassaforte, sollecitando nel contempo le
Autorità Basilesi al dissequestro del veicolo di __________ e degli effetti
personali ancora ivi contenuti (cfr. AI 5, 11 e 12 nella separazione 7,
Corrispondenza varia);
-
con istanza 19/25 aprile 2005, __________
personalmente chiede nuovamente il dissequestro di degli oggetti già richiesti
con lettera 9 ottobre 2003 del suo difensore e ne aggiunge di nuovi quali un
telefonino in più e le armi senza particolari motivazioni se non per gli
indirizzi, necessari alla sua attività lavorativa, che non potrebbe più trovare
altrimenti (GIAR 615.2003.3, doc. 2);
-
con osservazioni 26 aprile 2005 il Procuratore
pubblico dichiara di opporsi al dissequestro degli oggetti indicati
nell’istanza poiché costituirebbero l’instrumenta sceleris e perciò indicati
come “corpo di reato” in coda all’atto d’accusa n° __________ del 10 dicembre
2003, a mente del Procuratore pubblico spetterà alla Corte del merito valutare
la portata probatoria di tali oggetti e ordinarne, se del caso, la confisca;
-
il difensore dell'istante non ha presentato
osservazioni;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale
di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per
l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova
o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per
la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di
acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e
quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del
magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella
duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione
delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione
o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR
516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che
intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento,
la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto
legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione
perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di
dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza
per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro
presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del
dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato
questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR
268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare
l’istanza 19/25 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione
dell’atto d’accusa;
-
Fatti
i documenti ed i telefonini sequestrati hanno
eminentemente valore probatorio contenendo indirizzi ed annotazioni di sicuro
interesse probatorio per la celebrazione del processo e peraltro l’istante non
motiva assolutamente il perché questa documentazione dovrebbe venire
dissequestrata, non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice
proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di questi oggetti, dovendo
essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato
requirente e del giudice del merito; semmai il qui istante potrà chiedere al
Presidente del Tribunale penale cantonale di prendere visione di tali documenti
al fine di ricopiare i numeri di telefono e gli indirizzi utili per la sua
professione;
-
diverso invece è il discorso per quanto riguarda le
tre armi sequestrate: questo giudice osserva che l’atto d’accusa non prevede
nessuna imputazione per infrazione alla LArm e per il resto __________ non
viene accusato di avere utilizzato le armi menzionate per la commissione dei
Considerandi
reati imputatigli o di averle acquistate con il provento degli stessi;
d’altronde egli stesso ha dichiarato alla Polizia che la pistola marca __________
sarebbe di suo padre – consegnatagli dalla madre che temeva un gesto insano da
parte del consorte – mentre che la pistola marca __________ sarebbe stata
acquistata da __________ in Germania tramite un catalogo (cfr. verbale di
Polizia di __________ del 25 settembre 2003, p. 5 in alto, Inc. MP __________,
AI 2.1); nulla si sa a proposito del fucile marca __________, se non che a
questo giudice ne sembra illegale il possesso se dotato di silenziatore, ma che
la questione può rimanere irrisolta visto l’esito della presente istanza a
questo proposito; non potendosi sostenere un interesse probatorio nell’ambito
del procedimento penale in questione per le armi summenzionate e neppure che le
stesse potrebbero essere oggetto di confisca a qualsiasi titolo questo giudice
ne ordina il dissequestro;
-
vista la particolare natura degli oggetti di qui si
è ordinato il dissequestro, lo stesso avverrà per il tramite dell’Ufficio
permessi e passaporti, Sezione armi, per quanto di sua competenza, in
particolare per vagliare se il richiedente è persona degna di fiducia ai sensi
della LArm e se __________ ha acquisito e detenuto dette armi nel rispetto
della legge.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1.
L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:
§ di conseguenza
è ordinato il dissequestro delle pistole marca __________, mod. __________,
calibro __________ e marca __________ n° __________ calibro __________ con
inseriti nel tamburo __________ colpi di cui __________ già esplosi e di
un fucile marca __________ cal 22 (mod. __________) con silenziatore, lo stesso
avverrà con la consegna di dette armi all’Ufficio permessi, servizio Armi,
per quanto di sua competenza;
§ è invece
confermato il sequestro degli atri oggetti menzionati nell’istanza.
2.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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