INC.2003.64502
Prove
21 settembre 2004Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2003.64502
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, GIAR
Titolo:
Prove
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 6 CEDU
art. 29 COST
art. 31 COST
art. 1 CPP-TI
art. 47 CPP-TI
art. 57 CPP-TI
art. 60 CPP-TI
art. 62 CPP-TI
art. 113 CPP-TI
art. 173 CPP-TI
art. 178 CPP-TI
art. 188 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
art. 207 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 146 CPS
art. 105 LADI
Incarto n.
INC.2003.64502
INC.2003.64602
Lugano
21 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 5/6 luglio 2004 da
__________
e
__________
(entrambi rappr. dall'avv.
__________)
contro
la decisione 22 giugno 2004
del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che ha respinto l'istanza
di complementi istruttori;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (16 luglio 2004);
preso
atto che il coaccusato ha comunicato di non avere osservazioni (7 luglio 2004)
e la parte civile __________, dopo aver chiesto una proroga del termine, non ha
presentato osservazioni;
visto
l'inc. MP __________;
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
A.
Fatti
I
fatti alla base del procedimento e lo svolgimento del procedimento stesso, sono
già stati riassunti in altra decisione, di stessa data, a cui si può far capo:
"A.
Il 31 marzo 2002, a seguito di una denuncia penale
presentata dall'Ufficio del lavoro di Bellinzona, il Ministero Pubblico ha
aperto un procedimento contro __________, __________ e __________, per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 146 e 251 CP, nonché 105 LADI (Atto 1 e
mappetta rosa, inc. MP 2168/2000).
La denuncia in questione segnala che la società
__________, ha beneficiato a più riprese, tra il 1996 ed il 1999, di indennità
per il lavoro ridotto. Sulla base di alcune informazioni in possesso del
menzionato Ufficio, tali indennità sarebbero state percepite allorquando "parte
dei dipendenti avevano comunque lavorato" e riversate sul conto della
Cassa di compensazione AVS a saldo per arretrati; responsabile di tali atti
sarebbe il signor __________ e, presumibilmente, anche __________ e __________
(Atto 1).
B.
L'indagine è proseguita mediante l'acquisizione di
documentazione (Atti 9 e 21) e, nel corso del 2002, l'audizione di alcuni testi
(Atti 15, 16, 18).
Nel 2003 si è dapprima proceduto all'interrogatorio dei
tre indiziati (Atti 23, 26, 28), con comunicazione, per due di essi, della
procedura di cui all'art. 207a CPP.
Successivamente, e sempre nel corso del 2003, sono
stati sentiti numerosi testi (Atti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 49,
50, 51, 52, 53, 55).
Nel 2004 si è proceduto ad una nuova audizione degli
indiziati __________ e __________ al termine della quale, per ognuno, il
magistrato inquirente "Con riferimento alle risultanze istruttorie e
del presente verbale" ha promosso l'accusa, nei confronti di entrambi,
"per truffa sub. violazione della LADI" (cfr. Atti 57 e 64).
Il 5 aprile 2004, agli accusati ed all'indagata, è stato concesso l'accesso
agli atti (AI 78 e 73). Il 5 maggio 2004 è stato sentito un teste richiesto
dalla difesa __________ (AI 67, 70, 74) e l'11 maggio 2004 si è proceduto al
deposito degli atti per quanto concerne __________ e __________ (AI 76 e 77) ed
alla promozione d'accusa (per truffa sub. infrazione alla LF sull'assicurazione
contro la disoccupazione), con contestuale deposito degli atti, nei confronti
di __________ (AI 75)." (GIAR
380.2004.1, in re Piazza)
B.
Con scritto del 15 giugno 2004, la difesa dei signori
__________, ritenendo che le testimonianze agli atti sono state assunte senza
partecipazione della difesa (quindi senza contraddittorio), che le stesse non
chiariscono determinate circostanze (in particolare chi ha verificato che cosa)
e sarebbero discordanti, chiede nuova assunzione a verbale di 17 persone (AI
83) e l'audizione di un nuovo teste.
C.
Il Procuratore pubblico, con decisione 22 giugno 2004
(AI 86), respinge le richieste.
A giudizio del magistrato inquirente le stesse non
rispetterebbero i dettami della giurisprudenza relativa al complemento
istruttorio e il mancato rispetto del contraddittorio sarebbe stato sollevato
tardivamente.
D.
Con il presente reclamo (doc. 1, incarti 645.2003.2 e
646.2003.2), la difesa afferma di aver già preannunciato oralmente, al
Ministero pubblico, la richiesta di nuova audizione dei testi, motivandola.
A suo dire, dall'incarto non emerge quanti e quali lavoratori
fossero in fabbrica, nonostante la richiesta d'indennità per lavoro ridotto, né
per quante ore. I verbali dei testi sono stati prospettati limitatamente ad
alcuni passaggi scelti dall'inquirente e solo con la visione degli atti si è
potuto constatare la sommarietà delle deposizioni. Per il resto, riconferma
quanto contenuto nell'istanza e precisa che l'audizione del funzionario UE
serve a verificare la situazione del magazzino della ditta al momento
dell'apertura del fallimento.
E.
In
sede di osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce inutilità e carenza di
motivazione dell'istanza ex art. 196 CPP.
Quanto
al principio del contraddittorio, viene ribadita tardività e affermato che il
deposito degli atti non è luogo deputato a far valere la violazione di tale
principio (Osservazioni PP 16 luglio 2004).
Per
completezza, e come già anticipato al considerando A. della presente, analoghe
(per contenuto e motivazione) richieste di complemento sono state presentate
dal terzo coaccusato. Anch'esse sono state respinte dal magistrato inquirente e
la relativa decisione è stata impugnata davanti a questo ufficio. In data
odierna è stata emanata la relativa decisione (GIAR 380.2004.1) a cui si farà
ampio riferimento nei considerandi che seguono.
Delle
altre osservazioni/argomentazioni del magistrato inquirente e delle parti si
dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
Considerandi
1.
Il
reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della
decisione, è ricevibile in ordine.
2.
Nella
decisione di cui all'inc. GIAR 380.2004.1, nota a tutte le parti, si è
stabilito che:
"2.
I principi che reggono l'assunzione delle
prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono
essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino
se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
Nel caso in esame, non ci si può riferire unicamente ai
principi sopra esposti in quanto il reclamante fa valere, per la maggior parte
delle prove di cui si chiede l'assunzione, una violazione del diritto al
contraddittorio, rispettivamente confronto, in quanto sia l'audizione dei testi
che quella dei coaccusati è avvenuta, con un'unica eccezione, senza la sua
presenza.
Quest'ultima questione concerne il principio dell'equo
processo, rispettivamente della validità della prova ed è, conseguentemente,
preliminare a quella della novità, rilevanza e pertinenza delle prove
proposte/richieste.
3.
a)
L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio,
diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare
all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57,
58, 60, 62 CPP, in particolare).
Questi diritti possono anche essere oggetto di
limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o
contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al
contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).
Il diritto di partecipare all'amministrazione delle
prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e
testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un
"processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3
lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF;
DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di
procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di
limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può
giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase
istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il
GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).
b)
Nel caso in esame risulta che tutti i testi, tranne
uno, sono stati sentiti da funzionario del Ministero pubblico (quindi non dalla
polizia - art. 61 cpv. 3 CPP). Nello stesso modo si è proceduto all'audizione
(rispettiva) dei tre indagati.
Non risulta, né è sostenuto dal magistrato inquirente
nella decisione impugnata o nelle osservazioni, che ciò sia avvenuto per
specifiche esigenze d'inchiesta (non vi è alcuna decisione in merito) né che
accusato o difensore abbiano rinunciato alla partecipazione (DTF105 Ia 396).
Per quanto concerne i testi, in particolare, non risulta che le relative
citazioni siano state rese note anche al reclamante o al suo difensore (cfr.
per tutti AI 30).
In assenza di chiarimenti su questa circostanza da
parte del magistrato inquirente, non resta che supporre che la mancata
partecipazione della difesa alle audizioni sia dovuta al fatto che praticamente
tutte sono avvenute prima della promozione dell'accusa notificata dopo (o al
termine, se si preferisce) del verbale del 15 marzo 2004. Infatti, il CPP, con
riferimento alla fase predibattimentale, distingue tra informazioni preliminari
ed istruttoria formale (arrt. 178 ss. e 188 ss. CPP) e "limita"
l'esercizio di taluni diritti, come quelli indicati al paragrafo precedente,
all'accusato, cioè a chi é parte all'istruttoria formale (art. 47 cpv. 1 e
ss.). Nella fase delle informazioni preliminari, non essendovi "accusato"
non vi è, di principio, soggetto titolare di tali garanzie (sul termine di
indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000
in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).
Irrilevante, a nel contesto di cui sopra, il fatto che
il precedente difensore del reclamante abbia rimesso il mandato, peraltro con
comunicazione al MP del 5 novembre 2003 (AI 43).
c)
Non essendo sempre possibile determinare con chiarezza
quando si debba passare dalla fase delle indagini preliminari a quella
dell'istruttoria formale (per tutta una serie di ragioni che la giurisprudenza
ha già evidenziato e non è necessario qui, ancora, riprendere), a volte anche
nell'interesse della stessa persona inquisita, la giurisprudenza cantonale (non
ultima quella di questo ufficio: cfr. sentenza 3 novembre 1193 in re G.G., GIAR
862.93
) ha già stabilito che:
"in via giurisprudenziale, viene considerata
"accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un reato, oggetto
di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua
sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi
rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via
anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999 n. 126)
Ciò non costituisce, però, licenza di principio alla
protrazione delle indagini preliminari oltre lo stretto necessario.
Queste debbono essere (e rimanere) limitate e
circoscritte, sia nei contenuti che nel tempo, in quanto la loro dilatazione è
contraria allo spirito della legge; al termine delle stesse, il Procuratore
pubblico deve decidere sollecitamente se non far luogo a procedimento oppure
promuovere l'accusa, creando così una situazione giuridica chiara per le parti
ed i loro diritti (REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109; L. Marazzi, op. cit. pagg.
10/11; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994,
p. 108 ss.; Messaggio CdS 20 marzo 1991, pag. 133; Rapporto della Commissione
speciale del GC del 22 luglio 1992, pag. 63).
d)
Questo giudice non ha competenza per imporre al
titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo, un abbandono
o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104). Ha però competenza
di determinare se l'assenza di uno di questi atti da parte del magistrato
inquirente costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se
sia abusiva e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al
procedimento (L. Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit.,
pag. 271, nota 25).
e)
Nel caso oggetto del presente reclamo, è un fatto che
la promozione d'accusa ha avuto luogo a quattro anni dalla presentazione della
denuncia (cfr. Atto 1 in relazione ad AI 64) e che praticamente tutti gli
elementi probatori (documentazione, interrogatori testi e coaccusati) sono
stati assunti tra questi due momenti, con l'eccezione del verbale del teste
__________ e poco più (cfr. AI da 65 a 74).
È pure un fatto che in sede di primo interrogatorio (10
settembre 2003, AI 23) il qui reclamante è stato reso edotto circa la procedura
di cui all'art. 207a CPP, che prelude (sia per tenore letterale che per
deduzione logica) all'emanazione di un decreto d'accusa senza formalità
ulteriori.
Ora, senza voler entrare nel merito dell'individuazione
degli elementi sufficienti per promuovere l'accusa, pare ovvio concludere che
tali elementi fossero presenti (per lo stesso inquirente) al momento in cui
intravede la possibilità di emanare un decreto d'accusa.
In secondo luogo, il fatto che l'istruttoria, una volta
formalmente aperta, si sia limitata a (per così dire) "acquisire agli
atti" tutto quanto fatto in precedenza (documenti, testimonianze,
audizioni accusati), con la sola eccezione di una testimonianza chiesta dalla
difesa di un coaccusato, conferma (alla luce degli specifici fatti imputati)
che gli elementi per la promozione dell'accusa erano presenti in precedenza.
Sia come sia, la lettura del verbale 10 settembre 2003
evidenzia come l'autorità inquirente, a quel momento, era in chiaro sui fatti che
possono costituire reato (dipendenti che nonostante l'annuncio di lavoro
ridotto lavoravano a tempo pieno - Atto 23 pag. 2), rispettivamente sul fatto
che tra chi si occupava di gestire/ordinare tale modo di agire potesse esservi
il reclamante ( cfr. risposta relativa alla firma sui formulari - Atto 23 pag.
2.
- rispettivamente prospettazione dichiarazioni __________ - Atto 23 pag. 3).
Pertanto, anche qualora vi fossero state valide e sufficienti ragioni per
proseguire nella raccolta di informazioni preliminari (comunque non desumibili
dall'incarto e non indicate dal Procuratore pubblico), è evidente che perlomeno
a far tempo dal 10 settembre 2003, il qui reclamante doveva essere trattato
quale accusato ai sensi della sentenza CRP riportata in REP 1999 n. 126 e
doveva essere messo in condizione di far valere i propri diritti di
partecipazione all'amministrazione delle prove, rispettivamente ai verbali dei
testi e coaccusati (meno importante, se non ai fini di successiva verifica, che
ciò avvenga mediante notifica della copia della citazione - cfr. comunque
sentenza 5 agosto 1999 in re B.A., GIAR 368.1999.2).
f)
Da tutto quanto sopra, si può, e si deve, concludere
che i diritti della difesa ( di partecipare all'amministrazione delle prove,
segnatamente di partecipare all'interrogatorio di testi e coaccusati, cioè di
fruire del contraddittorio) non sono stati rispettati, ovvero ne è stato
impedito l'esercizio, senza giustificati motivi.
Questa constatazione, che può anche condurre
all'annullamento degli atti cosi effettuati (sentenza 5 agosto 1999 in re B.A.,
GIAR 368.1999.2; G. Piquerez, 0p. cit. n. 1218), conseguenza non richiesta dal
reclamante, di certo conduce all'ammissione della riassunzione delle prove
amministrate in violazione di tali diritti, al fine di sanare la violazione
stessa e non "semplicemente in quanto complemento d'inchiesta
meritevole di essere accolto (anche se all'atto pratico, l'esito è il medesimo)"
(sentenza 23 settembre 1998, GIAR 692-1998-1).
4.
a)
Con la decisione impugnata, il magistrato inquirente
nega la riassunzione dei testi perché "la violazione di questo
principio (del contraddittorio) non è mai stata fatta valere"
nonostante l'esistenza delle deposizioni testimoniali fosse nota al momento
dell'interrogatorio del 15 marzo 2004 (invero molto genericamente: cfr. AI 64,
pag. 1) e una prima visione atti sia avvenuta il 3 maggio 2004 (cfr. decisione
22.
giugno 2004, pag. 2). Invero, la tardività sembra essere sollevata (anche)
in relazione allo scopo ed alle finalità dell'art. 196 CPP ed alla tempistica
richiesta dalla giurisprudenza relativa (cfr. decisione 22 giugno 2004, pag.
2); è, quindi, opportuno cercare di fare chiarezza anche su questo punto.
b)
Al
diritto del difensore (e dell’accusato) di partecipare all’assunzione delle
prove e di proporne di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno
idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le
prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re
S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio
1993.
in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito,
non può essere interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con
pretesa di irricevilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in
qualche modo o per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in
precedenza, bensì deve essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in
relazione al principio della buona fede processuale.
Non va dimenticato che l'accusato non ha
oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le
circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel
contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a
qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere;
questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si
ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad
immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della
richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una
determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro
probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per
le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti).
Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste
dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).
Quindi, in questo campo, tardività deve far
rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che manifestamente
potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é palese
l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é immediatamente
evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno indotto la parte ad
attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato seguito ad eventuale
richiesta di esprimersi in merito.
c)
Per quanto concerne il caso in esame, si
rileva come dopo circa quattro anni di informazioni preliminari (peraltro
effettuate senza permettere la partecipazione della difesa) l'istruttoria
formale è durata meno di due mesi (cfr. AI 64 e AI 77) ed è stata chiusa senza
(più) procedere ad un interrogatorio dell'accusato e praticamente dopo
l'assunzione di un teste (questo in contraddittorio). Allora, a giudizio di
questo giudice, non può certo essere considerato in mala fede chi chiede
assunzione dei testi in contraddittorio "solo" in sede di deposito
atti, a meno che sia stato informato chiaramente (ma ciò non risulta dagli atti
né è sostenuto dal magistrato inquirente) del fatto che l'intenzione
dell'inquirente era quella di aprire l'istruttoria unicamente per acquisire
alla stessa l'intera inchiesta preliminare, senza esperire altri atti (la
circostanza è ancora più evidente per quanto concerne la coaccusata __________,
cfr. AI 75). Tantomeno tale "attesa" può essere interpretata quale
rinuncia tacita all'esercizio dei diritti della difesa (DTF 105 Ia 396).
Pertanto la richiesta di riassunzione delle
prove esperite senza garantire l'esercizio dei diritti della difesa non é
lesiva del principio della buona fede processuale, tantomeno tardiva, e ciò sia
che la si voglia valutare come richiesta di complemento d'istruttoria sia come
richiesta di garanzia del contraddittorio.
d)
Novità e utilità delle prove richieste, sono
questioni che concernono il "merito" della prova che, nel caso in
esame e visto quanto concluso ai punti precedenti, non è (più), né può essere,
oggetto di valutazione e giudizio. Infatti, constatato che i diritti della
difesa, che potevano essere limitati (a priori) per determinati motivi (qui non
fatti valere), non sono stati rispettati, non sarebbe corretto rifiutare le
audizioni richieste basandosi su di una valutazione a posteriori, peraltro di
diversa natura, della loro utilità; e ciò in un caso in cui la violazione è
stata sistematica (si vedano, ad esempio, gli AI 3 e 4 con le relative date).
In questa situazione, una decisione fondata sull'attuale delle prove richieste,
costituirebbe avvallo, per ragioni di comodità pratica, di una modalità di
procedere in palese contrasto con lo spirito della legge che, di fatto, pare
costituire un ritorno all'istruttoria segreta anche nei confronti delle parti.
Inoltre, nel caso in esame, la pretesa
carenza di motivazione del reclamante quo all'utilità delle prove richieste, è
bilanciata da un'analoga carenza della decisione (e delle osservazioni) in
merito all'inutilità affermata. Infatti, vanamente si cercherà nella decisione
o nelle osservazioni un chiaro riferimento ai fatti imputati ed ai relativi
riscontri istruttori, nonostante l'affermazione (allora apodittica)
dell'esistenza di un "quadro sufficientemente completo della situazione"
(Decisione impugnata, pag. 2). La laconicità di questa affermazione non
permette a questo giudice (che no è giudice del merito) di valutare con
cognizione di causa l'utilità o meno di quanto richiesto con il complemento e
respinto dal magistrato inquirente.
5.
In conclusione, e per tutti i motivi esposti
ai considerandi che precedono, il reclamo merita totale accoglimento, con
conseguente annullamento della decisione impugnata.
Laddove chiede assunzione/riassunzione di
testi e coaccusati per garantire i diritti della difesa quo alla partecipazione
all'amministrazione delle prove rispettivamente per garantire il
contraddittorio, questo giudice può in questa sede ordinarne l'assunzione
avendo constatato la violazione. Ciò, tuttavia, non è il caso, di principio, né
per il teste indicato dalla difesa e mai sentito in precedenza, né per quelli
di cui agli atti recanti i numeri 15, 16 e 18 (qui può trattarsi effettivamente
e legittimamente di informazioni preliminari). Pertanto, i testi sentiti dopo
il primo interrogatorio del reclamante e prima della promozione d'accusa,
nonché i coaccusati, debbono essere risentiti garantendo alla difesa
l'esercizio dei suoi diritti.
È, invece, poco opportuno esprimersi in
questa sede anche in merito alle altre richieste (teste __________ e testi di
cui agli atti 15, 16 e 18) in quanto molto può dipendere dall'esito dei verbali
che dovranno essere effettuati. Ritenuto che l'istruttoria è comunque ripresa
(art. 196 cpv. 3 CPP) l'annullamento della decisione comporta, per il
magistrato inquirente, l'obbligo di nuovamente decidere, sulle richieste in
questione, entro la fine dell'istruttoria stessa; rispettivamente l'accusato
potrà valutare se rinnovare tale richiesta (debitamente motivata) in sede di
prossimo deposito atti senza vedersi opporre la decisione precedente, qui
annullata (REP 1997 n. 97).
Le argomentazioni di cui sopra sono perfettamente
pertinenti anche nel caso dei coaccusati __________. Le uniche differenze
concernono i riferimenti ai loro propri verbali (AI 26, 28 e 57) ed il fatto che
la promozione d'accusa nei confronti di __________ non è avvenuta al termine di
un verbale, bensì in contemporanea con il deposito atti (AI 75). Pertanto, nei
suoi confronti l'argomento della conoscenza (delle testimonianze) per
prospettazione a verbale, neppure può essere avanzato.
3.
In conclusione, il reclamo (ancorché in pratica
divenuto privo d'oggetto a seguito del parallelo reclamo __________) deve
essere accolto e la decisione del magistrato inquirente integralmente
annullata.
Anche in questo caso è chiesta la riassunzione di
testi già sentiti, del coaccusato e l'audizione di un nuovo teste, per cui vale
quanto affermato nel considerando 5. della decisione riprodotta al considerando
precedente.
Non é dato sapere per quale motivo non è stata richiesta
la riassunzione di tre testi (Atti 49, 50, 51); comunque, questi non saranno
oggetto (formalmente) della presente decisione.
P.Q.M
viste le norme applicabili ed in particolare gli artt.
146.
CP, 105 LADI, 1 ss., 47, 57, 60, 62, 113, 173, 17, 178 ss., 188 ss., 196,
207.
a, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29,
31.
CF, 6 CEDU,
decide:
1.
Il reclamo è accolto.
Di conseguenza la decisione 22
giugno 2004 del magistrato inquirente (Inc. MP __________) è annullata.
§. Il magistrato inquirente procederà
a riassumere i testi di cui agli atti n. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44,
45, 52, 53, 55, nonché del coaccusato, garantendo l'esercizio dei diritti della
difesa, e delle parti in generale.
§§. Sulle altre richieste
(testi di cui agli atti n. 15, 16, 18, nonché teste __________) emanerà
nuova decisione, a tempo debito.
2.
La tassa di giustizia di FRS 800.-, e le spese, FRS
70.
-, sono poste a carico dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 440.- a
titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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