INC.2003.66609
Proroga del carcere preventivo
14 ottobre 2004Italiano25 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.66609
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PROROGA DEL CARCERE PREVENTIVO
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
art. 305 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 cf. 1 LCSTUP
art. 19 cf. 2 LCSTUP
Incarto n.
INC.2003.66609
Lugano
14 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 1° ottobre 2004 dal
_PP1
nei confronti di
__________
patr. di fiducia __________
Viste le osservazioni 11 ottobre
2004 della difesa;
visto l'inc. __________
ritenuto
Fatti
A.
Per i fatti essenziali e, per
quanto qui necessario, si può rinviare a precedente decisione di proroga della
carcerazione preventiva cui è astretto __________:
"A.
(….)
"__________ - asseritamente direttore di
un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in - è
stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti,
favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel
procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata
15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione
procedurale di __________
L'arresto è stato confermato da questo giudice il
giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e
bisogni dell'istruzione).
Il 28 ottobre 2003 il ha esteso l'accusa anche per
titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.
Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi
penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di
conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".
(sentenza 12
febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).
B.
Con decisione
12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di
libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da ___________ACCU1 decisione
confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).
In data 17
marzo 2004 il ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di
correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro aggravato,
sub. semplice (cfr. AI 4.19).
Successivamente
con decisione 8 aprile 2004 questo giudice ha, accogliendo parzialmente
l'istanza del prorogato la detenzione preventiva di _ACCU1 di quattro mesi,
cioè fino al 15 agosto 2004.
Per quanto
concerne lo stadio dell'istruttoria risulta che gli atti sono stati depositati
il 4 giugno 2004. L'istanza di complementi istruttori 2 luglio 2004 è stata
integralmente respinta dal magistrato inquirente. Avverso tale decisione la
difesa di __________ ha presentato reclamo a questo giudice (inc. GIAR
666.2003.7)".
(sentenza
12 agosto 2004, GIAR 666.2003.8)
B.
Con decisione 10 agosto 2004
questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da _ACCU1 contro la
decisione 12 luglio 2004, con la quale il ha respinto tutti i complementi di
prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere
accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle
rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e Marocco (decisione 10 agosto 2004,
inc. GIAR 2003.666.07).
Con decisione 12 agosto 2003
questo giudice ha prorogato di ulteriori due mesi (cioè fino al 15 ottobre
2004) la detenzione preventiva cui è astretto ___________ACCU1.
C.
Con l'istanza qui in discussione
il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di
due mesi, cioè sino al 15 dicembre 2004 compreso. Il dopo aver rinviato per i
gravi e concreti indizi di colpevolezza, a precedenti decisioni di questo
ufficio, della CRP e del Tribunale federale, ribadita l'esistenza di un pericolo
di fuga e di recidiva, rileva che nella fattispecie vi sono ancora bisogni
istruttori, da identificarsi nell'espletazione delle rogatorie in Olanda e
nella contestazione delle relative risultanze all'accusato e nella procedura di
deposito degli atti acquisiti, soggetti a pericolo di inquinamento e collusione
delle prove - come peraltro riconosciuto da questo ufficio e dalle Autorità
superiori - in relazione alle informazioni oggetto delle suddette rogatorie. Il
carcere preventivo sofferto, alla cui durata, secondo il magistrato inquirente,
non è certo estraneo l'accusato visto il suo atteggiamento processuale, e
quello ancora da soffrire sarebbe comunque rispettoso del principio di
proporzionalità, tenuto conto, da un lato, che l'accusa è stata ulteriormente
estesa al titolo di correità, sub complicità, sub istigazione, di riciclaggio
di aro aggravato, sub. semplice per cui __________ è stato condannato a due
anni di detenzione e, dall'altro, che l'acquisizione agli atti delle risultanze
rogatoriali, debitamente sollecitata, da ultimo in data 8 settembre 2004 (AI
6.56), dovrebbe essere prossima.
D.
In data 8 ottobre 2004 il ha
trasmesso a questo giudice la risposta delle Autorità marocchine 29 settembre/8
ottobre 2004, il verbale di interrogatorio 8 ottobre 2004 di ___________ACCU1 e
lo scritto 6/8 ottobre 2004 dell'UFG da cui risulta che la rogatoria olandese è
stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono previsti per
la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già acquisito non è
possibile, ritenuto che le parti interessate (verosimilmente le società di cui
è stata chiesta documentazione) hanno interposto ricorso.
E.
Con osservazioni 11 ottobre 2004
la difesa di __________ si è opposta alla proroga della carcerazione
preventiva.
In via principale, chiede
l'immediata scarcerazione dell'accusato. Contestata l'esistenza di seri e
concreti indizi di colpevolezza, la difesa evidenzia che non vi sarebbe più
pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, ritenuto che lo stesso
sarebbe "del tutto superato vuoi dalla natura sproporzionata della
carcerazione preventiva, vuoi dal fatto che da tempo ori il signor __________
non è più in isolamento e quindi potrebbe avere occasione di avere contatti con
l'esterno". Un ulteriore proroga della carcerazione preventiva
violerebbe il principio di proporzionalità: unico reato che dovrebbe entrare in
considerazione è infatti quello di favoreggiamento ed inoltre la presumibile
pena in caso di condanna non potrebbe essere superiore a quella di due anni
inflitta a __________ (per il reato riciclaggio nella forma aggravata quale
membro di un'organizzazione criminale), ritenuto che __________ "nulla
c'entra con i traffici di stupefacenti e non appartiene a nessuna
organizzazione criminale" .Il rischio di fuga, peraltro motivato in
maniera del tutto generica dal non sarebbe concreto, mentre quello di recidiva,
neppure motivato dal magistrato inquirente, inesistente.
In via subordinata, la difesa di
__________ chiede la scarcerazione previo deposito di una cauzione di Euro
10'000.--, importo certamente sufficiente per garantire la presenza
dell'accusato al processo.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata prima del
termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15
ottobre 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto
di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Per quanto concerne l'esistenza
di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ___________ACCU1 valgono
le considerazioni già espresse in precedente decisione di proroga della
carcerazione preventiva (decisione 8 aprile 2004, inc. GIAR 666.2003.6):
“Per quanto
concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di
___________ACCU1 tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può
senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP
nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice
alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non
emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi
atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza,
qui riprodotte:
"2.2.
Il primo
presupposto per il mantenimento del carcere preventivo - ossia l'esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza per titolo di infrazione aggravata,
sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti,
favoreggiamento e truffa - è nella fattispecie pacifico, il coinvolgimento del
ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovando riscontro agli atti,
come già esposto con giudizio 14.11.2003:
"__________
è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di aro,
eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli
stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di
plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.--
circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della
vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto
8.7
, AI 1.1 e rapporto d'expertise 18.7.2003, AI 1.2).Ritenuto che - con
riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti
versioni - __________ aveva afferto che l'importo in questione sarebbe stato di
pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p.
3.
ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al - tramite il legale di __________
- una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società
__________, autorizzava __________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1,
verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di ___________ACCU1 AI 4.5). Al
proposito, in sede di interrogatorio __________ ha quindi sostenuto che "(…)
ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto
tale procura nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di
interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho
iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente
il compito di __________ è quello di raccogliere il mio aro e di portarlo in
Olanda, solamente presso la ditta __________ ", che "(…) il
aro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla
ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI
4.
) e che "(…) l'ufficio di cambio (in) si è occupato del
trasferimento in Europa del mio aro e ha contattato __________, dandogli dei
numeri di telefono da contattare per ritirare il aro così giunto in Europa"
(verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini
- esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in Italia - hanno
permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico
internazionale di stupefacenti tra il e l'Italia, via Olanda e Svizzera (cfr.
risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha
discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta
organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento
inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al
proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il
documento in Olanda, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l'
__________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5),
e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione
della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto
io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura
nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP
15.10
, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il
ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso
siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP
28.10
, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI
1.
) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della
legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli
sarebbe stata prestata da tale __________ u e che l'avrebbe ritirata presso
un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9):
ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura
sarebbe di proprietà di __________, fratello del citato __________ (cfr.
verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9)" (considerando 3,
inc. 60.2003.349).
Al
proposito, i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il
predetto veicolo - intestato ad __________ - è stato utilizzato anche da
__________ (cfr. risposta 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco, p. 44, AI 6.17), la cui utenza telefonica emerge
ripetutamente in relazione ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP
17.9
, p. 2, AI 4.2, e 20.10.2003, p. 3 e 4, AI 4.7) - condannato dalla
Corte delle assise correzionali alla pena di due anni di detenzione, alla multa
di fr. 5'000.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per sette anni, siccome
riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato di aro (cfr. sentenza
25.2
, cresciuta in giudicato, inc. 72.2004.11) - ed al ricorrente (cfr.
verbale di interrogatorio PP 16.12.2003, AI 4.14).In particolare, le indagini
esperite tramite commissione rogatoria hanno evidenziato che "(…) tre
suoi (di __________ u) numeri di telefono sono memorizzati nel cellulare
di __________, mentre l'utenza cellulare italiana __________ risulta
memorizzata nella scheda telefonica italiana __________ trovata nel mio
portamonete, numero che viene memorizzato quale "__________", utenza
cellulare corrispondente a quella memorizzata nel cellulare in uso a __________
con la dicitura "__________" " (verbale di interrogatorio PP
16.12.2003
di ___________ACCU1 p. 1, AI 4.14); dalla documentazione acquisita
agli atti (cfr. risposta rogatoriale 28.11.2003 della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lecco, p. 30, AI 6.17) risulta inoltre una corrispondenza
fra l'utenza __________ (inerente una delle schede telefoniche rinvenute al momento
dell'arresto) ed il cellulare Samsung, in suo possesso, a partire dal 6.10.2003
ore 22.41, quando è giunto in Italia [cfr. anche verbale di interrogatorio PO
15.10.2003
di ___________ACCU1 moglie del ricorrente, p. 7, AI 5.1: "(…)
quello (telefonino) spento è di mio rito; ha una tessera svizzera; non
so il numero che però posso dire che termina con il …25"]. Non appare
pertanto credibile che il ricorrente abbia trovato le schede telefoniche
__________5 - che ha in memoria, tra l'altro, un numero riconducibile ad un
collaboratore di __________, tale __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP
16.12.2003
di ___________ACCU1 p. 4, AI 4.14) - e __________ il 13.10.2003 nel
veicolo intestato ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 4.11.2003,
p. 1, AI 4.10, e 16.12.2003, p. 4 e 5, AI 4.14).Ciò posto, il fatto che
__________ abbia afferto che il ricorrente non sia "(...) per nulla
coinvolto nelle questioni riguardanti il traffico di stupefacenti"
(ricorso 19/20.2.2004, p. 9; cfr. verbale di interrogatorio 24.1.2004 di
__________, allegato alla risposta 26.1.2004 della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lecco, AI 6.25) non è quindi sufficiente - allo stato
attuale del procedimento - per ritenere che __________ sia estraneo alle
attività illecite che interessano il citato __________ u, tanto più che questi
ha asserito che l'avrebbe incaricato di ottenere la liberazione di __________ e
la restituzione del aro sequestratogli al momento dell'arresto, affermazioni
che il ricorrente decisamente contesta (cfr. verbale di interrogatorio PP
6.2
, AI 4.18; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 5.2.2004, AI 5.9).
Al proposito, l si comprende - come ha rilevato il giudice dell'istruzione e
dell'arresto - perché "(…) fra tutte le dichiarazioni fatte da
__________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a
vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i
due si conoscerebbero bene, sono contestate (…)" (decisione
12.2
, p. 6).La circostanza che il ricorrente ometta di confrontarsi con le
pertinenti motivazioni del giudizio impugnato inerenti, per esempio, il ritrovamento
di schede telefoniche con i numeri di __________, persona che conoscerebbe
appena (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18), o di suoi
collaboratori - limitandosi a sostenere che la conclusione del giudice
dell'istruzione e dell'arresto in merito alla credibilità di __________ sia
"(…) sbrigativa e per nulla motivata (…)" (ricorso
19/20.2.2004, p. 9) - non depone peraltro a sostegno della sua tesi, secondo
cui gli elementi evidenziati nella predetta decisione "(…) trovano
facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette
che (…) non ha i negato con per es. __________ e __________ " (ricorso
19/20.2.2004, p. 10)."
Anche per quanto concerne il
titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro
aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004,
dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di
___________ACCU1. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver
dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5,
4.
, 4.11 e 4.17) e che con sentenza 25 febbraio 2004 la Corte delle Assise correzionali
di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di
crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza
condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di aro, segnatamente
per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti
suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la
confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di
provento di crimine”.
__________, interrogato dalle
Autorità marocchine, ha asserito di non avere i effettuato operazioni di
trasferimento di aro verso l'Italia tramite l'ufficio cambi di cui è gerente
per conto di _ACCU1, che preso atto delle suddette dichiarazioni, ha ribadito
la propria versione dei fatti (cfr. risposta rogatoria e verbale PP 8 ottobre
2004).
Giova rilevare che l’esistenza di
gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ è stata riconosciuta anche
dal Tribunale federale (sentenza 7 maggio 2004, inc. 1P.223.2004) e che nel
corso del verbale di interrogatorio 14 maggio 2004, tenutosi a Sondrio alla
presenza del e del difensore di _ACCU1 __________ ha sostanzialmente confermato
quanto dichiarato nel precedente verbale del 24 gennaio 2004.
4.
Per quanto concerne l'istruttoria,
dopo la decisione 10 agosto 2004, con la quale questo giudice ha accolto le
richieste della difesa di __________ di avere accesso all’incarto MP di
__________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate
in Olanda e sono intervenuti i seguenti fatti:
-
decisione 12 agosto 2004 di questo giudice relativa ad un ulteriore
proroga della detenzione preventiva di due mesi (cioè fino al 15 ottobre 2004),
essendo dati seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori,
pericolo di collusione e inquinamento delle prove e pericolo di fuga;
-
il ha messo gli atti del procedimento nei confronti di __________ a
disposizione della difesa di ___________ACCU1 che con scritto 7 settembre 2004,
ne ha estratta documentazione che è stata raccolta in un classatore separato e
versata agli atti (AI 2.77, 2.78. 2.79 e 2.83);
-
in data 11 agosto 2004 il magistrato inquirente ha nuovamente
sollecitato l'evasione delle due rogatorie, evidenziando l'urgenza e chiedo
pure alle Autorità rogate di indicare "quando saranno in grado di
trasmettere le risultanze" (AI 6.52);
-
scritto 1 settembre 2004 del che, preso atto dello scritto 27/31 agosto
2004.
dell'Ambasciata svizzera a Rabat, secondo cui nel periodo estivo
l'amministrazione marocchina "va a rilento" e quindi sarebbe
necessario attendere la fine dell'estate per un nuovo sollecito, ha chiesto
alla difesa di __________ se intendesse perseverare nel voler attendere l'esito
delle rogatorie, ricevendone risposta affermativa (scritto 7 settembre 2004, AI
2.
);
-
l'8 settembre 2004 il ha nuovamente sollecitato le commissioni rogatorie
in oggetto (AI 6.56);
-
l'8 ottobre 2004 è pervenuta la risposta delle Autorità marocchine -
verbale audizione __________ 21.6.2004
ed impossibilità di procedere agli altri atti richiesti - in pari data il
magistrato inquirente ha proceduto alla contestazione delle risultanze della
rogatoria marocchina a __________;
-
con scritto 6/8 ottobre 2004 l'UFG ha comunicato al che la rogatoria
olandese è stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono
previsti per la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già
acquisito non è possibile, ritenuto che le parti interessate hanno interposto
ricorso.
In concreto, sussistono quindi
tuttora esigenze istruttorie, legate in particolare all'evasione della
rogatoria inoltrata alle autorità olandesi - più volte sollecitata dal
magistrato inquirente - e alla successiva contestazione delle relative
risultanze all'accusato. Giova inoltre ricordare che l'esistenza di un pericolo
di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle informazioni
oggetto di entrambe le rogatorie, quindi anche di quella olandese, è già stato
riconosciuto sia da questo giudice che dalla CRP e dal Tribunale federale (cfr.
da ultimo decisioni GIAR 12 agosto 2004, TF 7 maggio 2004 e CRP 8 marzo 2004 e
26.
maggio 2004). Non può quindi entrare in considerazione l'applicazione di una
misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione, come proposto dalla
difesa, essendo tale misura notoriamente inadatta a scongiurare il pericolo di
inquinamento e collusione delle prove.
5.
La detenzione di __________ è
giustificata anche in considerazione dell'esistenza, contestata dalla difesa,
di un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già
espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004 e riprese in quella
12.
agosto 2004:
"3.3
I criteri determinanti per stabilire se esista
pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua
professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui
egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del
Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e
l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di
fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono
all'accusato come un le minore rispetto a quello derivante per lui
dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati
comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo
senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati;
sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)
L'imputato è cittadino straniero, titolare di un
passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa
Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera.
L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità
svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente
in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante
sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di
riparare all'estero, in o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence
status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto."
Tale pericolo, a questo stadio
della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura
sostitutiva, quale il versamento di una cauzione di soli Euro 10'000.--, come
proposto dalla difesa, apparendo tale importo insufficiente, tenuto conto della
gravità dei reati di cui è accusato ___________ACCU1 a garantire la sua
presenza al dibattimento.
6.
Considerato che
presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento
e collusione delle prove e quello di fuga, può qui rimanere indeciso il
pericolo di recidiva.
7.
Tutto ciò premesso occorre ora
stabilire se la proroga del carcere preventivo sia (ancora) rispettosa di
proporzionalità e celerità.
Con particolare riferimento alle
necessità istruttorie, giova preliminarmente ribadire quanto già evidenziato
nelle precedenti decisioni di proroga della carcerazione preventiva (decisioni
GIAR 8 aprile 2004 e 12 agosto 2004, inc. 666.2003.6 e 666.2003.8):
"Il deve
prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente
al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale
(acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è
allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di
trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102
CPP), anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la
situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di
inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli
accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità
locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità
con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che
valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua
personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio,
quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione
preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere,
anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L.,
inc. 386.99.9)".
Nella decisione 12 agosto 2004
questo giudice aveva ritenuto:
"In
concreto, una proroga del carcere preventivo di due mesi (a far tempo dal 15
ottobre 2004) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità, in
considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente
rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della
complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora,
condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto
dell'atteggiamento processuale, sostanzialmente negatorio, di __________ (in
proposito si rinvia a quanto già evidenziato nella decisione di proroga 8
aprile 2004 (consid. 4) e ribadito in quella del 12 agosto 2004), del fatto che
l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo
tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in Olanda e
all'inizio di quest'anno il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto
che le stesse, come già evidenziato da questo giudice nella decisione 8 aprile
2004, sono state inoltrate non appena il è giunto in possesso delle
informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie
in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale) e che la loro evasione
è stata sollecitata dal magistrato inquirente.
Il magistrato
inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo
l'imputato in detenzione e rilevato comunque che una carcerazione superiore a
quella ora accordata potrebbe porre problemi dal profilo della proporzionalità
(cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP)."
(GIAR
666.2003
, consid. 7)
Successivamente alla decisione 10
agosto 2004, il ha sollecitato, rispettivamente in data 11 agosto 2004 ed 8
settembre 2004 l'evasione delle rogatorie (AI 6.52 e 6.56).Non appena ricevuta
la risposta dalle Autorità marocchine, il magistrato inquirente ha
tempestivamente proceduto all'interrogatorio di __________ per le necessarie contestazioni
(verbale PP 8 ottobre 2004).Per quanto riguarda invece la rogatoria in Olanda,
la relativa evasione dovrebbe essere prossima (cfr. scritto 6 ottobre 2004
UFG). Ne consegue che anche in questa fase l'inchiesta è stata condotta dal nel
rispetto dell'art. 102 CPP.
Per quanto concerne la pena
prospettabile in caso di condanna, il fatto che __________ sia stato condannato
ad una pena di due anni di detenzione non è affatto determinante. Quest'ultimo
è stato infatti condannato unicamente per il reato di riciclaggio aggravato;
mentre nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa, non soltanto per
correità sub. complicità, sub. istigazione in riciclaggio di aro aggravato sub.
semplice, anche per altri reati di indubbia gravità, segnatamente infrazione
aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti e truffa, per i
quali, come detto sopra (consid. 3), sono dati gravi e concreti indizi di
colpevolezza. Qualora tutte le suddette accuse dovessero essere confermate,
potrebbe quindi entrare in considerazione per __________ una pena superiore a
quella inflitta a __________.
In siffatte circostanze, la
richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge
per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi indizi di
reato, bisogni dell'istruzione, pericolo di inquinamento e collusione delle
prove, nonché concreto pericolo di fuga - sono presenti nel caso in esame, un
ulteriore proroga nei limiti di due mesi della carcerazione preventiva, tenuto
conto della gravità dei reati addebitati a ___________ACCU1 della pena
prospettabile in caso di condanna e della complessità del caso, è ancora
rispettosa del principio di proporzionalità, anche se ci stiamo avvicinando al
limite.
8.
Conformemente a quanto sopra
espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto
l’accusato è prorogato fino al 15 dicembre 2004 (compreso), con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284.
cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 146, 251, 305, 305 bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 102,
103, 279 e 284 CPP,
decide:
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto
__________ è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2004
(compreso).
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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