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Decisione

INC.2003.66609

Proroga del carcere preventivo

14 ottobre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per i fatti essenziali e, per

quanto qui necessario, si può rinviare a precedente decisione di proroga della

carcerazione preventiva cui è astretto __________:

"A.

(….)

"__________ - asseritamente direttore di

un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in - è

stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti,

favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel

procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata

15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione

procedurale di __________

L'arresto è stato confermato da questo giudice il

giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e

bisogni dell'istruzione).

Il 28 ottobre 2003 il ha esteso l'accusa anche per

titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi

penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di

conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".

(sentenza 12

febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).

B.

Con decisione

12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di

libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da ___________ACCU1 decisione

confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).

In data 17

marzo 2004 il ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di

correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro aggravato,

sub. semplice (cfr. AI 4.19).

Successivamente

con decisione 8 aprile 2004 questo giudice ha, accogliendo parzialmente

l'istanza del prorogato la detenzione preventiva di _ACCU1 di quattro mesi,

cioè fino al 15 agosto 2004.

Per quanto

concerne lo stadio dell'istruttoria risulta che gli atti sono stati depositati

il 4 giugno 2004. L'istanza di complementi istruttori 2 luglio 2004 è stata

integralmente respinta dal magistrato inquirente. Avverso tale decisione la

difesa di __________ ha presentato reclamo a questo giudice (inc. GIAR

666.2003.7)".

(sentenza

12 agosto 2004, GIAR 666.2003.8)

B.

Con decisione 10 agosto 2004

questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da _ACCU1 contro la

decisione 12 luglio 2004, con la quale il ha respinto tutti i complementi di

prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere

accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle

rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e Marocco (decisione 10 agosto 2004,

inc. GIAR 2003.666.07).

Con decisione 12 agosto 2003

questo giudice ha prorogato di ulteriori due mesi (cioè fino al 15 ottobre

2004) la detenzione preventiva cui è astretto ___________ACCU1.

C.

Con l'istanza qui in discussione

il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di

due mesi, cioè sino al 15 dicembre 2004 compreso. Il dopo aver rinviato per i

gravi e concreti indizi di colpevolezza, a precedenti decisioni di questo

ufficio, della CRP e del Tribunale federale, ribadita l'esistenza di un pericolo

di fuga e di recidiva, rileva che nella fattispecie vi sono ancora bisogni

istruttori, da identificarsi nell'espletazione delle rogatorie in Olanda e

nella contestazione delle relative risultanze all'accusato e nella procedura di

deposito degli atti acquisiti, soggetti a pericolo di inquinamento e collusione

delle prove - come peraltro riconosciuto da questo ufficio e dalle Autorità

superiori - in relazione alle informazioni oggetto delle suddette rogatorie. Il

carcere preventivo sofferto, alla cui durata, secondo il magistrato inquirente,

non è certo estraneo l'accusato visto il suo atteggiamento processuale, e

quello ancora da soffrire sarebbe comunque rispettoso del principio di

proporzionalità, tenuto conto, da un lato, che l'accusa è stata ulteriormente

estesa al titolo di correità, sub complicità, sub istigazione, di riciclaggio

di aro aggravato, sub. semplice per cui __________ è stato condannato a due

anni di detenzione e, dall'altro, che l'acquisizione agli atti delle risultanze

rogatoriali, debitamente sollecitata, da ultimo in data 8 settembre 2004 (AI

6.56), dovrebbe essere prossima.

D.

In data 8 ottobre 2004 il ha

trasmesso a questo giudice la risposta delle Autorità marocchine 29 settembre/8

ottobre 2004, il verbale di interrogatorio 8 ottobre 2004 di ___________ACCU1 e

lo scritto 6/8 ottobre 2004 dell'UFG da cui risulta che la rogatoria olandese è

stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono previsti per

la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già acquisito non è

possibile, ritenuto che le parti interessate (verosimilmente le società di cui

è stata chiesta documentazione) hanno interposto ricorso.

E.

Con osservazioni 11 ottobre 2004

la difesa di __________ si è opposta alla proroga della carcerazione

preventiva.

In via principale, chiede

l'immediata scarcerazione dell'accusato. Contestata l'esistenza di seri e

concreti indizi di colpevolezza, la difesa evidenzia che non vi sarebbe più

pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, ritenuto che lo stesso

sarebbe "del tutto superato vuoi dalla natura sproporzionata della

carcerazione preventiva, vuoi dal fatto che da tempo ori il signor __________

non è più in isolamento e quindi potrebbe avere occasione di avere contatti con

l'esterno". Un ulteriore proroga della carcerazione preventiva

violerebbe il principio di proporzionalità: unico reato che dovrebbe entrare in

considerazione è infatti quello di favoreggiamento ed inoltre la presumibile

pena in caso di condanna non potrebbe essere superiore a quella di due anni

inflitta a __________ (per il reato riciclaggio nella forma aggravata quale

membro di un'organizzazione criminale), ritenuto che __________ "nulla

c'entra con i traffici di stupefacenti e non appartiene a nessuna

organizzazione criminale" .Il rischio di fuga, peraltro motivato in

maniera del tutto generica dal non sarebbe concreto, mentre quello di recidiva,

neppure motivato dal magistrato inquirente, inesistente.

In via subordinata, la difesa di

__________ chiede la scarcerazione previo deposito di una cauzione di Euro

10'000.--, importo certamente sufficiente per garantire la presenza

dell'accusato al processo.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata prima del

termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15

ottobre 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto

di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne l'esistenza

di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ___________ACCU1 valgono

le considerazioni già espresse in precedente decisione di proroga della

carcerazione preventiva (decisione 8 aprile 2004, inc. GIAR 666.2003.6):

“Per quanto

concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di

___________ACCU1 tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può

senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP

nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice

alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non

emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi

atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza,

qui riprodotte:

"2.2.

Il primo

presupposto per il mantenimento del carcere preventivo - ossia l'esistenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza per titolo di infrazione aggravata,

sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti,

favoreggiamento e truffa - è nella fattispecie pacifico, il coinvolgimento del

ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovando riscontro agli atti,

come già esposto con giudizio 14.11.2003:

"__________

è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di aro,

eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli

stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di

plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.--

circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della

vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto

8.7

, AI 1.1 e rapporto d'expertise 18.7.2003, AI 1.2).Ritenuto che - con

riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti

versioni - __________ aveva afferto che l'importo in questione sarebbe stato di

pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p.

3.

ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al - tramite il legale di __________

- una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società

__________, autorizzava __________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1,

verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di ___________ACCU1 AI 4.5). Al

proposito, in sede di interrogatorio __________ ha quindi sostenuto che "(…)

ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto

tale procura nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di

interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho

iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente

il compito di __________ è quello di raccogliere il mio aro e di portarlo in

Olanda, solamente presso la ditta __________ ", che "(…) il

aro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla

ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI

4.

) e che "(…) l'ufficio di cambio (in) si è occupato del

trasferimento in Europa del mio aro e ha contattato __________, dandogli dei

numeri di telefono da contattare per ritirare il aro così giunto in Europa"

(verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini

- esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in Italia - hanno

permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico

internazionale di stupefacenti tra il e l'Italia, via Olanda e Svizzera (cfr.

risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha

discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta

organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento

inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al

proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il

documento in Olanda, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l'

__________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5),

e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione

della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto

io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura

nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP

15.10

, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il

ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso

siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP

28.10

, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI

1.

) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della

legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli

sarebbe stata prestata da tale __________ u e che l'avrebbe ritirata presso

un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9):

ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura

sarebbe di proprietà di __________, fratello del citato __________ (cfr.

verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9)" (considerando 3,

inc. 60.2003.349).

Al

proposito, i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il

predetto veicolo - intestato ad __________ - è stato utilizzato anche da

__________ (cfr. risposta 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Lecco, p. 44, AI 6.17), la cui utenza telefonica emerge

ripetutamente in relazione ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP

17.9

, p. 2, AI 4.2, e 20.10.2003, p. 3 e 4, AI 4.7) - condannato dalla

Corte delle assise correzionali alla pena di due anni di detenzione, alla multa

di fr. 5'000.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per sette anni, siccome

riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato di aro (cfr. sentenza

25.2

, cresciuta in giudicato, inc. 72.2004.11) - ed al ricorrente (cfr.

verbale di interrogatorio PP 16.12.2003, AI 4.14).In particolare, le indagini

esperite tramite commissione rogatoria hanno evidenziato che "(…) tre

suoi (di __________ u) numeri di telefono sono memorizzati nel cellulare

di __________, mentre l'utenza cellulare italiana __________ risulta

memorizzata nella scheda telefonica italiana __________ trovata nel mio

portamonete, numero che viene memorizzato quale "__________", utenza

cellulare corrispondente a quella memorizzata nel cellulare in uso a __________

con la dicitura "__________" " (verbale di interrogatorio PP

16.12.2003

di ___________ACCU1 p. 1, AI 4.14); dalla documentazione acquisita

agli atti (cfr. risposta rogatoriale 28.11.2003 della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Lecco, p. 30, AI 6.17) risulta inoltre una corrispondenza

fra l'utenza __________ (inerente una delle schede telefoniche rinvenute al momento

dell'arresto) ed il cellulare Samsung, in suo possesso, a partire dal 6.10.2003

ore 22.41, quando è giunto in Italia [cfr. anche verbale di interrogatorio PO

15.10.2003

di ___________ACCU1 moglie del ricorrente, p. 7, AI 5.1: "(…)

quello (telefonino) spento è di mio rito; ha una tessera svizzera; non

so il numero che però posso dire che termina con il …25"]. Non appare

pertanto credibile che il ricorrente abbia trovato le schede telefoniche

__________5 - che ha in memoria, tra l'altro, un numero riconducibile ad un

collaboratore di __________, tale __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP

16.12.2003

di ___________ACCU1 p. 4, AI 4.14) - e __________ il 13.10.2003 nel

veicolo intestato ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 4.11.2003,

p. 1, AI 4.10, e 16.12.2003, p. 4 e 5, AI 4.14).Ciò posto, il fatto che

__________ abbia afferto che il ricorrente non sia "(...) per nulla

coinvolto nelle questioni riguardanti il traffico di stupefacenti"

(ricorso 19/20.2.2004, p. 9; cfr. verbale di interrogatorio 24.1.2004 di

__________, allegato alla risposta 26.1.2004 della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Lecco, AI 6.25) non è quindi sufficiente - allo stato

attuale del procedimento - per ritenere che __________ sia estraneo alle

attività illecite che interessano il citato __________ u, tanto più che questi

ha asserito che l'avrebbe incaricato di ottenere la liberazione di __________ e

la restituzione del aro sequestratogli al momento dell'arresto, affermazioni

che il ricorrente decisamente contesta (cfr. verbale di interrogatorio PP

6.2

, AI 4.18; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 5.2.2004, AI 5.9).

Al proposito, l si comprende - come ha rilevato il giudice dell'istruzione e

dell'arresto - perché "(…) fra tutte le dichiarazioni fatte da

__________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a

vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i

due si conoscerebbero bene, sono contestate (…)" (decisione

12.2

, p. 6).La circostanza che il ricorrente ometta di confrontarsi con le

pertinenti motivazioni del giudizio impugnato inerenti, per esempio, il ritrovamento

di schede telefoniche con i numeri di __________, persona che conoscerebbe

appena (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18), o di suoi

collaboratori - limitandosi a sostenere che la conclusione del giudice

dell'istruzione e dell'arresto in merito alla credibilità di __________ sia

"(…) sbrigativa e per nulla motivata (…)" (ricorso

19/20.2.2004, p. 9) - non depone peraltro a sostegno della sua tesi, secondo

cui gli elementi evidenziati nella predetta decisione "(…) trovano

facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette

che (…) non ha i negato con per es. __________ e __________ " (ricorso

19/20.2.2004, p. 10)."

Anche per quanto concerne il

titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro

aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004,

dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di

___________ACCU1. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver

dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5,

4.

, 4.11 e 4.17) e che con sentenza 25 febbraio 2004 la Corte delle Assise correzionali

di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di

crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza

condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di aro, segnatamente

per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti

suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la

confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di

provento di crimine”.

__________, interrogato dalle

Autorità marocchine, ha asserito di non avere i effettuato operazioni di

trasferimento di aro verso l'Italia tramite l'ufficio cambi di cui è gerente

per conto di _ACCU1, che preso atto delle suddette dichiarazioni, ha ribadito

la propria versione dei fatti (cfr. risposta rogatoria e verbale PP 8 ottobre

2004).

Giova rilevare che l’esistenza di

gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ è stata riconosciuta anche

dal Tribunale federale (sentenza 7 maggio 2004, inc. 1P.223.2004) e che nel

corso del verbale di interrogatorio 14 maggio 2004, tenutosi a Sondrio alla

presenza del e del difensore di _ACCU1 __________ ha sostanzialmente confermato

quanto dichiarato nel precedente verbale del 24 gennaio 2004.

4.

Per quanto concerne l'istruttoria,

dopo la decisione 10 agosto 2004, con la quale questo giudice ha accolto le

richieste della difesa di __________ di avere accesso all’incarto MP di

__________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate

in Olanda e sono intervenuti i seguenti fatti:

-

decisione 12 agosto 2004 di questo giudice relativa ad un ulteriore

proroga della detenzione preventiva di due mesi (cioè fino al 15 ottobre 2004),

essendo dati seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori,

pericolo di collusione e inquinamento delle prove e pericolo di fuga;

-

il ha messo gli atti del procedimento nei confronti di __________ a

disposizione della difesa di ___________ACCU1 che con scritto 7 settembre 2004,

ne ha estratta documentazione che è stata raccolta in un classatore separato e

versata agli atti (AI 2.77, 2.78. 2.79 e 2.83);

-

in data 11 agosto 2004 il magistrato inquirente ha nuovamente

sollecitato l'evasione delle due rogatorie, evidenziando l'urgenza e chiedo

pure alle Autorità rogate di indicare "quando saranno in grado di

trasmettere le risultanze" (AI 6.52);

-

scritto 1 settembre 2004 del che, preso atto dello scritto 27/31 agosto

2004.

dell'Ambasciata svizzera a Rabat, secondo cui nel periodo estivo

l'amministrazione marocchina "va a rilento" e quindi sarebbe

necessario attendere la fine dell'estate per un nuovo sollecito, ha chiesto

alla difesa di __________ se intendesse perseverare nel voler attendere l'esito

delle rogatorie, ricevendone risposta affermativa (scritto 7 settembre 2004, AI

2.

);

-

l'8 settembre 2004 il ha nuovamente sollecitato le commissioni rogatorie

in oggetto (AI 6.56);

-

l'8 ottobre 2004 è pervenuta la risposta delle Autorità marocchine -

verbale audizione __________ 21.6.2004

ed impossibilità di procedere agli altri atti richiesti - in pari data il

magistrato inquirente ha proceduto alla contestazione delle risultanze della

rogatoria marocchina a __________;

-

con scritto 6/8 ottobre 2004 l'UFG ha comunicato al che la rogatoria

olandese è stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono

previsti per la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già

acquisito non è possibile, ritenuto che le parti interessate hanno interposto

ricorso.

In concreto, sussistono quindi

tuttora esigenze istruttorie, legate in particolare all'evasione della

rogatoria inoltrata alle autorità olandesi - più volte sollecitata dal

magistrato inquirente - e alla successiva contestazione delle relative

risultanze all'accusato. Giova inoltre ricordare che l'esistenza di un pericolo

di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle informazioni

oggetto di entrambe le rogatorie, quindi anche di quella olandese, è già stato

riconosciuto sia da questo giudice che dalla CRP e dal Tribunale federale (cfr.

da ultimo decisioni GIAR 12 agosto 2004, TF 7 maggio 2004 e CRP 8 marzo 2004 e

26.

maggio 2004). Non può quindi entrare in considerazione l'applicazione di una

misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione, come proposto dalla

difesa, essendo tale misura notoriamente inadatta a scongiurare il pericolo di

inquinamento e collusione delle prove.

5.

La detenzione di __________ è

giustificata anche in considerazione dell'esistenza, contestata dalla difesa,

di un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già

espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004 e riprese in quella

12.

agosto 2004:

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista

pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua

professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui

egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del

Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e

l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di

fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono

all'accusato come un le minore rispetto a quello derivante per lui

dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati

comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo

senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati;

sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

L'imputato è cittadino straniero, titolare di un

passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa

Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera.

L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità

svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente

in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante

sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di

riparare all'estero, in o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence

status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto."

Tale pericolo, a questo stadio

della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura

sostitutiva, quale il versamento di una cauzione di soli Euro 10'000.--, come

proposto dalla difesa, apparendo tale importo insufficiente, tenuto conto della

gravità dei reati di cui è accusato ___________ACCU1 a garantire la sua

presenza al dibattimento.

6.

Considerato che

presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento

e collusione delle prove e quello di fuga, può qui rimanere indeciso il

pericolo di recidiva.

7.

Tutto ciò premesso occorre ora

stabilire se la proroga del carcere preventivo sia (ancora) rispettosa di

proporzionalità e celerità.

Con particolare riferimento alle

necessità istruttorie, giova preliminarmente ribadire quanto già evidenziato

nelle precedenti decisioni di proroga della carcerazione preventiva (decisioni

GIAR 8 aprile 2004 e 12 agosto 2004, inc. 666.2003.6 e 666.2003.8):

"Il deve

prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente

al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale

(acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è

allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di

trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102

CPP), anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la

situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di

inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli

accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità

locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità

con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che

valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua

personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio,

quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione

preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere,

anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L.,

inc. 386.99.9)".

Nella decisione 12 agosto 2004

questo giudice aveva ritenuto:

"In

concreto, una proroga del carcere preventivo di due mesi (a far tempo dal 15

ottobre 2004) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità, in

considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente

rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della

complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora,

condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto

dell'atteggiamento processuale, sostanzialmente negatorio, di __________ (in

proposito si rinvia a quanto già evidenziato nella decisione di proroga 8

aprile 2004 (consid. 4) e ribadito in quella del 12 agosto 2004), del fatto che

l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo

tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in Olanda e

all'inizio di quest'anno il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto

che le stesse, come già evidenziato da questo giudice nella decisione 8 aprile

2004, sono state inoltrate non appena il è giunto in possesso delle

informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie

in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale) e che la loro evasione

è stata sollecitata dal magistrato inquirente.

Il magistrato

inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo

l'imputato in detenzione e rilevato comunque che una carcerazione superiore a

quella ora accordata potrebbe porre problemi dal profilo della proporzionalità

(cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP)."

(GIAR

666.2003

, consid. 7)

Successivamente alla decisione 10

agosto 2004, il ha sollecitato, rispettivamente in data 11 agosto 2004 ed 8

settembre 2004 l'evasione delle rogatorie (AI 6.52 e 6.56).Non appena ricevuta

la risposta dalle Autorità marocchine, il magistrato inquirente ha

tempestivamente proceduto all'interrogatorio di __________ per le necessarie contestazioni

(verbale PP 8 ottobre 2004).Per quanto riguarda invece la rogatoria in Olanda,

la relativa evasione dovrebbe essere prossima (cfr. scritto 6 ottobre 2004

UFG). Ne consegue che anche in questa fase l'inchiesta è stata condotta dal nel

rispetto dell'art. 102 CPP.

Per quanto concerne la pena

prospettabile in caso di condanna, il fatto che __________ sia stato condannato

ad una pena di due anni di detenzione non è affatto determinante. Quest'ultimo

è stato infatti condannato unicamente per il reato di riciclaggio aggravato;

mentre nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa, non soltanto per

correità sub. complicità, sub. istigazione in riciclaggio di aro aggravato sub.

semplice, anche per altri reati di indubbia gravità, segnatamente infrazione

aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti e truffa, per i

quali, come detto sopra (consid. 3), sono dati gravi e concreti indizi di

colpevolezza. Qualora tutte le suddette accuse dovessero essere confermate,

potrebbe quindi entrare in considerazione per __________ una pena superiore a

quella inflitta a __________.

In siffatte circostanze, la

richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge

per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi indizi di

reato, bisogni dell'istruzione, pericolo di inquinamento e collusione delle

prove, nonché concreto pericolo di fuga - sono presenti nel caso in esame, un

ulteriore proroga nei limiti di due mesi della carcerazione preventiva, tenuto

conto della gravità dei reati addebitati a ___________ACCU1 della pena

prospettabile in caso di condanna e della complessità del caso, è ancora

rispettosa del principio di proporzionalità, anche se ci stiamo avvicinando al

limite.

8.

Conformemente a quanto sopra

espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto

l’accusato è prorogato fino al 15 dicembre 2004 (compreso), con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284.

cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 146, 251, 305, 305 bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 102,

103, 279 e 284 CPP,

decide:

1.

L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto

__________ è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2004

(compreso).

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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