INC.2003.66611
Complementi istruttori
16 dicembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.66611
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, GIAR
Titolo:
Complementi istruttori
PROVA DA ASSUMERE
art. 60 CPP-TI
art. 184 CPP-TI
art. 196 CPP-TI
art. 198 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 146 CPS
art. 251 CPS
art. 305 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
INC.2003.66611
Lugano
16 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 10/13
dicembre 2004 da
__________
rappr di fiducia dall'avv. __________
contro
la decisione 26 novembre 2004 del Procuratore pubblico in
materia di complementi istruttori;
viste le osservazioni 14/15
dicembre 2004 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del
gravame;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ - asseritamente
direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società
immobiliare in Marocco - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di
falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato
e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration,
datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la
posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a
quest'ultimo".
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo
di fuga e bisogni dell'istruzione).
Giova rilevare che il 15 ottobre
2003 __________ era accompagnato dalla moglie.
Il 28 ottobre 2003 il Procuratore
pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub.
semplice alla LFStup.
Con sentenza 14 novembre 2003 la
Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________
contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349).
Con decisione 12 febbraio 2004
questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4
febbraio 2004, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP
60.2004.62), avverso la quale __________ ha presentato ricorso al Tribunale
federale, che lo ha respinto con decisione 7 maggio 2004 (1P.223/2004).
Nel corso dell'interrogatorio 17
marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di
__________ anche per "correità/complicità/istigazione a riciclaggio di
denaro aggravato sub. semplice per aver concorso all'occultazione e al
passaggio della frontiera italo-svizzera del denaro sequestrato a __________
".
Con decisione 8 aprile 2004
questo giudice, ha parzialmente accolto (quattro mesi, cioè fino al 15 agosto
compreso) l'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________
(inc. GIAR 666.2003.6).
Con decisione 10 agosto 2004
questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da __________
contro la decisione 12 luglio 2004, con la quale il Procuratore pubblico ha
respinto tutti i complementi di prova richiesti. In particolare, sono state
accolte le richieste di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle
relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e Marocco
(decisione 10 agosto 2004, inc. GIAR 2003.666.07).
Con decisioni 12 agosto 2003 e 13
ottobre 2004 questo giudice ha prorogato ogni volta di ulteriori due mesi la
detenzione preventiva cui è astretto __________ (cioè fino al 15 dicembre
2004).
B.
Il 10 novembre 2004 il
Procuratore pubblico ha ordinato un secondo deposito atti con scadenza al 25
novembre 2004, in relazione a quanto acquisito all'incarto a far tempo dalla
decisione 10 agosto 2004 di questo giudice.
Il 25 novembre 2004 __________ ha
inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di diverse
prove. Con decisione 26 novembre 2004 il magistrato inquirente l'ha respinto
integralmente. Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta
l'acquisizione di tutti i mezzi di prova oggetto dell'istanza 25 novembre 2004.
Si precisa che il 29 novembre
2004 il Procuratore pubblico ha inoltrato a questo giudice un'istanza volta ad
ottenere la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________ di
un mese e mezzo (cioè fino al 31 gennaio 2005); istanza accolta da questo
giudice con decisione 14 dicembre 2004 (inc. GIAR 666.2003.10).
Con osservazioni 14/15 dicembre
2004 il magistrato inquirente ha postulato la reiezione del gravame con
argomentazioni di cui si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo, presentato dal
destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona
legittimata, e tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali, per
l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta, valgono i
seguenti principi.
a)
Gli art. 60 cpv.
1.
(per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la
facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del
magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a
pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto
di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la
revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad
art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento
all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter
risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR
1093.93
, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato
inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP,
ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito
degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in
precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e
contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91,
e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G.,
GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto
1994.
in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in
base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono
identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga
alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti
contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino
se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3
novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc.
GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre
mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4
Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I
49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai
sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl.
Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito
(ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali
corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di
prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind”
(Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di
testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende
Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die
Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota
202.
ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid
(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia
491.
et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als
genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6
CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato
la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con
rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F.,
inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".
c)
Non
va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione
del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata
in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni
se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte
competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1
CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante
dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della
prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua
assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora
l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi
sia concreto rischio che lo diventi.
3.
Seguendo l'ordine
proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi
precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:
A) dalla
documentazione __________
La difesa chiede
di procedere all'interrogatorio dell'isp. __________ e/o dell'isp. __________
in quanto dagli atti risulta che __________ in occasione del colloquio
sorvegliato del 12 settembre 2003 con il suo patrocinatore avv. __________, lo
avrebbe informato in merito ai propri compiti di rappresentanza svolti in
Europa per conto di __________; per i medesimi motivi chiede pure
l'acquisizione dal PCT e dalle Pretoriali del diario relativo a tutte le visite
ricevute da __________. Dette richieste non sono affatto motivate per rilevanza
e pertinenza in relazione al procedimento in corso contro il reclamante ed
inoltre difettano pure del requisito della novità, in quanto __________ è stato
più volte sentito in merito ai suoi rapporti con __________ (pure in sede di
confronto).
Anche la
richiesta di un nuovo interrogatorio/confronto di __________, prova peraltro
già respinta da questo giudice con decisione 10 agosto 2004 (consid. 3B/C), cui
si rinvia, appare insufficientemente motivata per rilevanza e pertinenza: se è
ben vero che a far tempo dal confronto avvenuto il 23 dicembre 2003 l'inchiesta
nei confronti di __________ è proseguita e che sono stati acquisiti ulteriori
atti, è altrettanto vero che il reclamante si limita a genericamente sostenere
che gli dovrebbe essere data la possibilità di un contro
interrogatorio/confronto con __________ in merito alle risultanze dell'ultimo
anno di istruttoria, in quanto "alcuni" degli atti acquisti
riguarderebbero anche __________.
Per quanto
riguarda le richieste di procedere agli interrogatori di __________ e di
__________, fratello di __________, basti qui rilevare che le stesse sono già
state respinte da questo giudice con decisione 10 agosto 2004, alla quale
pertanto si rinvia (consid. 3A e 3C): esse vengono ora riproposte sulla base
delle medesime motivazioni, senza che dagli atti risultino, e neppure li
indichi il reclamante, eventuali nuovi elementi emersi nel prosequio
dell'inchiesta atti a fondarne la rilevanza per il procedimento in corso. Anche
su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.
B)
Rogatorie dal Marocco e dall'Olanda - le attività commerciali dell'accusato in
Europa
__________ chiede
infine che venga data evasione "per intero" alle rogatorie in
Marocco ed Olanda, ritenuto che le Autorità rogate non avrebbero proceduto a
tutti gli atti richiesti.
Per quanto
riguarda la commissione rogatoria in Marocco, il reclamante chiede che si
proceda all'interrogatorio dei coniugi __________ e __________ e
all'acquisizione delle informazioni sull'utenza di __________.
A prescindere dal
fatto che nella risposta le Autorità marocchine precisano "(…) a
l'honneur de lui retorner la commission rogatorie internationale (…) apres son
exécution", le stesse hanno attestato la propria impossibilità a
procedervi, precisandone i motivi e cioè, che non è stato possibile
identificare __________, trattandosi di nominativo molto comune in Marocco, e
di non aver potuto acquisire informazioni sull'utenza telefonica riconducibile
a __________ per incompetenza territoriale. Ne consegue che reiterare le
suddette richieste alle Autorità marocchine, non avrebbe alcun senso, avendo le
stesse già comunicato la propria impossibilità a darvi seguito.
Le medesime
considerazioni valgano anche per quanto concerne la rogatoria olandese. In
proposito il reclamante sostiene che dette autorità non avrebbero proceduto
all'identificazione e alla successiva audizione del/dei dipendente/i della
__________ incaricato/i dei contatti diretti con __________ e con __________, seppure
ciò fosse oggetto di esplicita richiesta.
Dalla risposta
delle Autorità olandesi emerge invece che le stesse hanno effettivamente
chiesto di poter conferire con chi all'interno della __________ aveva avuto
contatti con le persone indicate nella domanda di assistenza, senza successo:
gli inquirenti olandesi hanno comunque proceduto all'audizione di __________,
senior manager operations di tale multinazionale, il quale ha dichiarato (AI
6.
), rispondendo a precisa domanda, che è impossibile indicare la persona che
all'interno della ditta ha avuto contatti con __________, rispettivamente con
il qui reclamante, il quale nel corso del verbale PP 10 novembre 2004 ha
peraltro rilevato di non avere motivo per dubitare dei dati forniti da
__________.
Anche su questo
punto il reclamo deve quindi essere respinto: i suddetti complementi istruttori
devono essere rifiutati per constatata impossibilità di acquisirli, né si
giustifica, come detto sopra, reiterare le richieste alle Autorità rogate,
visto che le stesse hanno già tentato invano di darvi seguito, tanto più che
ciò comporterebbe pure un ulteriore (ed inutile) dilatazione dei tempi
dell'inchiesta con conseguente violazione del principio di proporzionalità,
ritenuto che __________ si trova in detenzione preventiva dall'ottobre 2003. Il
richiamo alla DTF 130 II 14 consid. 4.1 (peraltro indicata erroneamente nel
reclamo quale DTF 130 II 114, rispettivamente DTF 134 II 114, cfr. p. 6 e 8)
non è pertinente, riguardando una fattispecie diversa da quella qui in esame.
4.
In
conclusione, il reclamo è integralmente respinto con la presente decisione
definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con conseguente carico
di tasse e spese al reclamante soccombente.
Per questi
motivi,
visti gli artt. 146, 251, 305,
305.
bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 60, 184, 196, 198, 280ss CPP,
decide
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 450.-- e le spese in fr. 50.--,
sono a carico del reclamante.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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