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Decisione

INC.2003.68902

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento

8 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il

sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ località

__________, quota di comproprietà D di 1/5 di spettanza di __________;

-

il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio

di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ (ACC __________);

-

con lettera 7/8 marzo 2005 l'__________ ha chiesto al Procuratore

pubblico la cancellazione dell'iscrizione di blocco, essendo il fondo in

questione già da tempo in possesso dello Stato a seguito di procedura

espropriativa, senza che la proprietà dello Stato fosse tuttavia iscritta a RF;

-

il 30 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta

richiesta a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo di non

opporsi allo sblocco del fondo, trattandosi di richiesta "legittima;

invero qualora avessi avuto conoscenza della situazione, non avrei disposto a

suo tempo il blocco";

-

in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono

opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

Considerandi

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP

(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e

l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto

detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.

Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;

cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 7/8 marzo

2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e

prima dell’apertura del dibattimento;

-

in concreto, essendo il blocco del fondo di natura risarcitoria (art. 59

n. 2 CP), la richiesta appare legittima trattandosi di fondo di proprietà

statale e non dell'accusato: infatti, come detto sopra, a seguito della

procedura espropriativa, il fondo in questione è già da tempo in possesso dello

Stato (1992 e 1995), che ha già versato integralmente l'indennità di

espropriazione, ma la proprietà statale non è stata formalmente iscritta a RF

(per i motivi indicati nello scritto 25 febbraio 2005 dell'istante all'__________

di __________, noto alle parti, cui si rinvia);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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