INC.2003.68902
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento
8 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.68902
Data decisione, Autorità:
08.04.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.68902
Lugano
8 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza presentata con lettera
7/8 marzo 2005 al Procuratore pubblico, da quest'ultimo trasmessa per
competenza a questo giudice con scritto 30 marzo 2005, dall'
__________
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________
di cui all'ACC. __________ - lo sblocco (dissequestro) della part. n. __________,
località __________, __________, quota di comproprietà D di 1/5.
Viste le osservazioni 30 marzo
2005 del Procuratore pubblico, 1. aprile 2005 delle parti civili e 5 aprile
2005 di __________;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di
appropriazione indebita ripetuta qualificata (fatti avvenuti nel periodo maggio
Fatti
1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il
sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ località
__________, quota di comproprietà D di 1/5 di spettanza di __________;
-
il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio
di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ (ACC __________);
-
con lettera 7/8 marzo 2005 l'__________ ha chiesto al Procuratore
pubblico la cancellazione dell'iscrizione di blocco, essendo il fondo in
questione già da tempo in possesso dello Stato a seguito di procedura
espropriativa, senza che la proprietà dello Stato fosse tuttavia iscritta a RF;
-
il 30 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta
richiesta a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo di non
opporsi allo sblocco del fondo, trattandosi di richiesta "legittima;
invero qualora avessi avuto conoscenza della situazione, non avrei disposto a
suo tempo il blocco";
-
in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono
opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
Considerandi
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;
cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 7/8 marzo
2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e
prima dell’apertura del dibattimento;
-
in concreto, essendo il blocco del fondo di natura risarcitoria (art. 59
n. 2 CP), la richiesta appare legittima trattandosi di fondo di proprietà
statale e non dell'accusato: infatti, come detto sopra, a seguito della
procedura espropriativa, il fondo in questione è già da tempo in possesso dello
Stato (1992 e 1995), che ha già versato integralmente l'indennità di
espropriazione, ma la proprietà statale non è stata formalmente iscritta a RF
(per i motivi indicati nello scritto 25 febbraio 2005 dell'istante all'__________
di __________, noto alle parti, cui si rinvia);
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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