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Decisione

INC.2003.68903

Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento

9 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il

sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ di __________

(__________), quota di comproprietà di 2/3 di spettanza di __________;

-

il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio

di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno (ACC __________);

-

con lettera 26 aprile 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,

quale beneficiario del blocco a RF, ha chiesto al Procuratore pubblico

l'autorizzazione a procedere alla vendita del suddetto fondo;

-

il 27 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta richiesta

a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo che nulla osta

all'accoglimento della richiesta, ritenuto che analogamente è stato disposto in

corso di istruttoria per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), e precisando che "l'autorizzazione

dovrà tuttavia essere assortita dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza

dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale";

-

in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono

opposti all'accoglimento della richiesta 26 aprile 2005;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il

sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione

del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in

quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua

Considerandi

qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le

necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato

requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice

prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle

prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.

359);

-

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra

l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP

(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e

l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto

detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.

Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere

(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un

chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;

cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26/27 aprile

2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e

prima dell’apertura del dibattimento;

-

in concreto, essendo il blocco del fondo (peraltro già in passato

oggetto di pignoramento) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), nulla si

oppone all'accoglimento della richiesta, tanto più che analogamente è stato

disposto in corso di procedura per le particelle n. __________ e __________ di __________

(__________), l'autorizzazione dovrà tuttavia essere corredata dell'usuale

clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del

Tribunale penale cantonale;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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