INC.2003.68903
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento
9 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.68903
Data decisione, Autorità:
09.05.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro dopo emanazione atto di accusa e prima dell'apertura del dibattimento
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.68903
Lugano
2 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
Sedente per statuire sull'istanza presentata con lettera
26 aprile 2005 al Procuratore pubblico, da quest'ultimo trasmessa per
competenza a questo giudice con scritto 27 aprile 2005, dall'
Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________
di cui all'ACC __________ - l'autorizzazione alla vendita (e quindi allo
sblocco) della part. n. __________ di __________ (__________), quota di
comproprietà di 2/3;
viste le osservazioni 27 aprile
2005 del Procuratore pubblico, 3 maggio 2005 delle parti civili e 4 maggio 2005
di __________i;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC.__________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di
appropriazione indebita ripetuta qualificata (fatti avvenuti nel periodo maggio
Fatti
1997 - giugno 2002), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il
sequestro, con iscrizione a registro fondiario del fondo n. __________ di __________
(__________), quota di comproprietà di 2/3 di spettanza di __________;
-
il 17 dicembre 2004 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio
di __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno (ACC __________);
-
con lettera 26 aprile 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,
quale beneficiario del blocco a RF, ha chiesto al Procuratore pubblico
l'autorizzazione a procedere alla vendita del suddetto fondo;
-
il 27 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha trasmesso la suddetta richiesta
a questo ufficio per competenza, evidenziando nel contempo che nulla osta
all'accoglimento della richiesta, ritenuto che analogamente è stato disposto in
corso di istruttoria per le particelle n. __________ e __________ di __________ (__________), e precisando che "l'autorizzazione
dovrà tuttavia essere assortita dell'usuale clausola che un'eventuale eccedenza
dovrà essere messa a disposizione del Tribunale penale cantonale";
-
in sede di osservazioni anche le parti civili e l'accusato non si sono
opposti all'accoglimento della richiesta 26 aprile 2005;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
Considerandi
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP
(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e
l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto
detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro.
Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere
(comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione;
cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 26/27 aprile
2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e
prima dell’apertura del dibattimento;
-
in concreto, essendo il blocco del fondo (peraltro già in passato
oggetto di pignoramento) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), nulla si
oppone all'accoglimento della richiesta, tanto più che analogamente è stato
disposto in corso di procedura per le particelle n. __________ e __________ di __________
(__________), l'autorizzazione dovrà tuttavia essere corredata dell'usuale
clausola che un'eventuale eccedenza dovrà essere messa a disposizione del
Tribunale penale cantonale;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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