INC.2003.72705
Istanza di dissequestro
19 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.72705
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
DISSEQUESTRO
art. 161ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.72705
Lugano
19 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull'istanza presentata il 6/7 dicembre 2005 da
__________, __________
(rappr. dall'Avv. __________,
__________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a
carico di __________ di cui all'ACC 79/2005 - lo sblocco (dissequestro) dei
fondi di cui alle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________
al fine di permetterne la vendita utilizzando l’interessenza di __________
quale risarcimento parziale a favore delle parti civili nel procedimento
penale che lo riguarda;
viste le osservazioni presentate il 13 dicembre 2005
dal magistrato inquirente e il 19 dicembre 2005 dalle parti civili
rappresentate dall'Avv. __________;
preso atto che tutte le altre parti a cui l'istanza è
stata intimata (cfr. doc. 5, inc. GIAR 727.2003.5) non hanno presentato
osservazioni nel termine assegnato;
visto l'inc. MP relativo all'__________;
visto e richiamato l'inc. GIAR 727.2004.4;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________, accusato nell'ambito del procedimento
penale sfociato nel rinvio a giudizio (mediante atto d'accusa) del 16 giugno
2005 (__________e relativo inc. MP), aveva già inoltrato analoga istanza il 1
luglio 2005 (cfr. inc. GIAR 727.2003.4).
Con decisione del 29 settembre 2005, questo ufficio,
pur constatando che l'istanza era divenuta priva d'oggetto, aveva accertato e
affermato che:
"
-
nell'ambito del procedimento penale
a carico di __________, __________ e __________ per titolo di truffa per
mestiere e ripetuta falsità in documenti (fatti avvenuti per quanto riguarda il
qui istante nel periodo giugno 2002 - novembre 2003), il Procuratore pubblico
ha tra l'altro disposto, il 17 febbraio 2004, il sequestro, con iscrizione a
registro fondiario dell’interessenza di pertinenza di __________, dei fondi n° __________,
__________ e __________ RFD di __________ (proprietà in regime comunione
ereditaria con i fratelli __________ e __________ nata __________) e ciò “allo
scopo di assicurare allo Stato la confisca di valori patrimoniali a titolo di
risarcimento compensatorio, rispettivamente la loro assegnazione alle parti
lese” (Inc. __________, AI 6.32);
-
Fatti
il 16 giugno 2005 il Procuratore
pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________, __________ e __________
davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano (__________);
-
con istanza di dissequestro 1°/4
luglio 2005 __________ ha chiesto a questo giudice la cancellazione
dell'iscrizione di blocco dei fondi di cui alle particelle n° __________, __________
e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita ai coniugi __________
per un importo di CHF 520'000.-- (Inc. GIAR 727.2003.4, doc. G allegato al doc.
1); la rimanenza del provento della vendita a favore di __________, una volta
pagati gli oneri ipotecari, i rimborsi per i sussidi cantonali e federali, la
TUI, le spese notarili a carico della C.E. connesse con la vendita del fondo,
le imposte comunali scoperte, rimborsato la sorella dell’importo di CHF
5'000.-- da lei speso a favore del qui istante durante la sua carcerazione e
pagati i debiti garantiti da pignoramento, ammonterebbe a CHF 15'220.55;
-
l’11 luglio 2005 il Procuratore
pubblico non si oppone alla richiesta di sblocco “a condizione che il valore
dell’interessenza riconducibile attualmente all’istante – e ora incorporato nei
suddetti fondi – possa venire traslata, senza svantaggio alcuno per le parti
civili, nell’importo di pertinenza di __________ che scaturirà dall’alienazione
dei mappali in parola e su cui graverebbe poi il sequestro confiscatorio”
in altre parole che si proceda alla vendita ad un prezzo di mercato con l’unica
deduzione delle poste connesse con tale vendita ad esclusione quindi della
tacitazione di crediti non connessi con le pratiche di alienazione;
-
le parti civili e i correi non
hanno presentato osservazioni;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro
confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
-
in materia di sequestro, nel lasso
di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del
dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un
“vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è
ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in
tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua
competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di
dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima
dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte
ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc.
GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente
ad esaminare l’istanza 1°/4 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;
-
con lettere 3 e 12 agosto 2005
(Inc. GIAR 7272.2003.4, doc. 7 e 9) l’istante ha comunicato il disinteresse dei
signori Pini all’acquisto degli immobili e che di conseguenza “l’istanza di
dissequestro perdeva di valore”;
-
malgrado la procedura debba quindi
essere stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, questo giudice
ritiene di dovere ugualmente esprimere alcune considerazioni in vista di
possibili istanze di dissequestro future dei fondi in oggetto;
-
in concreto, essendo il blocco dei
fondi (o meglio delle interessenze di spettanza dell’istante) di natura risarcitoria
(art. 59 n. 2 CP), la richiesta di sblocco ai fini della vendita con
conseguente sequestro del provento appare legittima anche nell’ottica di una
migliore copertura dei crediti delle parti civili;
-
per quanto attiene il prezzo
offerto dagli interessati (CHF 520'000.--), sebbene non sia stato contestato né
dal PP né dalle parti civili, non ne viene valutata l’adeguatezza visto l’esito
della presente istanza; comunque, in caso di accoglimento dell’istanza di
dissequestro, il provento della vendita dei fondi in oggetto avrebbe
sicuramente permesso di far fronte alle spese in stretta connessione con essi;
la rimanenza, in quanto proprietà comune della CE fu __________ e __________
(art. 602 e ss CCS), sarebbe stata posta sotto sequestro penale per quanto di
competenza del giudice del merito, ciò in mancanza di un contratto di divisione
ereditaria (art. 607 CCS e ss) che avrebbe permesso a questo giudice di
valutare dissequestri a favore dei singoli membri della comunione ereditaria,
non potendosi valutare altrimenti le interessenze dei vari membri della CE;
- per
quanto riguarda il pagamento dell’importo di CHF 5'000.-- alla sorella del qui
istante e dell’importo di CHF 22'518.90 a favore dell’UEF di Locarno, che ha
pignorato i diritti del qui istante sui fondi in questione per questo importo
(cfr. doc. A e S dell’istanza, DG 13224 del 3 agosto 2004) successivamente al
blocco ordinato dal Procuratore pubblico, la richiesta dell’istante
difficilmente avrebbe potuto essere accolta per i seguenti motivi; il credito
di CHF 5'000.-- vantato dalla sorella __________ non è infatti connesso con i
fondi posti sotto sequestro, o meglio con la possibilità di realizzo di tali
fondi, e non costituisce credito privilegiato nei confronti dei crediti delle
parti civili; per quanto riguarda poi il pagamento all’UEF di Locarno
dell’importo di CHF 22'518.90, sebbene vi sia un blocco dell’interessenza di __________
sul fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________, di data 3
agosto 2004, lo stesso è successivo a quello ordinato dal Procuratore pubblico
sulla stessa interessenza in data 18 febbraio 2004 e “le conflit entre deux
droits absolus concurrents sur le même objet est nécessairement résolu par la
règle de priorité dans le temps” (Denis Piotet, “Les effets civils de la
confiscation pénale”, ed. Staempfli, Berna, 1995, n° 261 e ss, e n° 270):
inoltre, tacitare tale credito con il provento residuo della vendita degli
immobili equivarrebbe a privilegiare i crediti vantati nella procedura
esecutiva a scapito di quelli delle parti civili nell’ambito del procedimento
penale, problematica che non rientra nella competenza di questo giudice;"
Il contenuto della decisione riportata è qui ribadito,
sia per quanto concerne le questioni di legittimità e competenza, sia per quanto
concerne quelle di merito.
2.
L'istanza qui in discussione è, nella sostanza,
identica alla precedente. Le differenze stanno da un lato nel prezzo di vendita
(a luglio concordato in FRS 520'000.-- e ora sceso a FRS 488'000.--) e nel
fatto che la bozza di contratto prodotta con l'istanza del luglio 2005 (doc. 2
G, inc. GIAR 727.2003.5) prevedeva la vendita delle tre particelle oggetto di
blocco a RFD di __________ (numeri __________, __________, __________), mentre
che l'offerta attualmente in discussione (se si preferisce, in fase di
realizzazione) è relativa alla sola part. n. __________ RFD di __________ (doc.
3, inc. GIAR 727.2003.5), senza che sia precisato se la mancata menzione degli
altri due mappali sia dovuta a dimenticanza o se la vendita attualmente in
discussione riguardi effettivamente il solo mappale n. __________.
Inoltre, con l'attuale istanza non è stata prodotta
una bozza di contratto di vendita che chiarisca (o risolva) le problematiche
sollevate nel precedente giudizio relative alla determinazione
dell'interessenza di __________ ed agli impegni cui si deve far fronte (in
quanto connessi alla vendita stessa e/o prioritari per rapporto alle finalità
del blocco ordinato dal magistrato inquirente).
3.
La richiesta di levata del blocco a RFD, per come è
presentata e per come formulato il nulla osta del Procuratore pubblico, è, di
fatto, una richiesta di sostituzione del blocco stesso con sequestro di valori
sostitutivi (in casu: liquidità). La levata del blocco può essere concessa solo
mediante condizione di contestuale sostituzione (o, nel caso specifico, di
impegno corrispondente da parte del notaio rogante) della parte spettante
all'accusato, previa deduzioni delle spese strettamente connesse all'immobile
ed alla sua vendita, rispettivamente alle iscrizioni anteriori al sequestro
penale (come peraltro già detto nella decisione del 29 settembre 2005). Ora,
sulla base dell'istanza e della documentazione allegata alla stessa, questo
giudice non è in grado di determinare tali condizioni, né di esprimersi in
merito alle stesse, non essendo nota l'interessenza dell'accusato sul provento
della vendita (trattandosi di CE non è possibile affermare sic et
sempliciter che si tratta di 1/3), né sugli importi che la diminuiscono e
che non possono essere oggetto del sequestro penale.
Non è sufficiente, nel caso in esame, far riferimento
alla bozza di rogito prodotta con l'istanza del luglio 2005, rispettivamente
porre sotto sequestro l'intero importo di spettanza della CE (operazione dubbia
dato che per le parti corrispondenti alle interessenze degli altri membri della
CE si tratterebbe di un sequestro senza titolo valido ex art. 161 ss. CPP,
ancorché se da loro "accettato" con la firma dell’atto di vendita che
conterrebbe tale condizione/obbligo un successivo dissequestro presupporrebbe
comunque la determinazione dell'interessenza) in attesa di successiva
divisione.
La bozza del luglio 2005 prevedeva la vendita dei tre
mappali concernenti la CE, l'attuale prospettiva sembra essere relativa ad uno
solo con conseguente ulteriore difficoltà per la determinazione
dell'interessenza, rispettivamente della corretta ripartizione tra coeredi (e
corrispondenti eventuali pagamenti).
Sempre in base alla bozza del luglio 2005, si può
ritenere che quanto debba essere prioritariamente pagato con il prezzo di
vendita, in quanto strettamente legato all'immobile (ufficio abitazioni,
ufficio sussidi cantonali, ipoteca, TUI e rogito), ammonti a ca. FRS 372'000.--
(senza calcolare gli ulteriori interessi maturati). La cifra disponibile
massima sarebbe quindi di ca. 116'000.-- (ammesso e non concesso che non vi
siano altri importi "prioritari") e l'UEF di __________ pretende, per
la cancellazione del pignoramento nei confronti del fratello dell'istante, FRS
40'000.-- sul prezzo di vendita per "…den Kufvertrag unterschreiben zu
lassen" (doc. R e G, inc. GIAR 727.2003.4). In virtù delle cifre sopra
esposte (ancorché calcolate sommariamente e non aggiornate) non è per nulla
certo che tale somma possa essere pagata (prioritariamente, come previsto dalla
bozza del luglio 2005) con la sola interessenza di __________.
4.
In virtù di quanto sopra, occorre concludere che
l'istanza non fornisce indicazioni sufficientemente chiare circa il valore
dell'interessenza oggetto del blocco imposto dall'autorità giudiziaria penale,
rispettivamente sul fatto che tale interessenza non venga intaccata dalle
condizioni di vendita e, di conseguenza, che l'importo che dovrà sostituire
(nella forma del sequestro) il blocco a RFD ordinato dal magistrato inquirente
il 17 febbraio 2004, sia equipollente (per non creare uno
"svantaggio" per le parti civili al procedimento penale -
Osservazioni PP, pag. 2).
Certo, non sfugge a questo giudice che l'entità
concreta (se si preferisce, in moneta) dell'interessenza dipende anche, se non
in gran parte, dal prezzo di vendita che potrebbe ulteriormente scendere (come
è già sceso), con conseguente interesse di tutti (quindi anche delle parti
civili) a far sì che ciò non accada. Tuttavia, ciò non autorizza questo giudice
(perlomeno in assenza di un consenso esplicito di tutte le parti) a consentire
che l'interessenza di pertinenza dell'accusato possa essere intaccata per
permettere la levata di altre limitazioni alla facoltà di disporre che
concernono l'interessenza di altri membri della CE (cfr. pignoramento da parte
del Betreibungsamt di __________ a carico di __________).
5.
In conclusione, e senza che sia necessario disquisire
più di tanto sull'aderenza del prezzo qui in discussione con il prezzo di
mercato (che, comunque, non può essere determinato in modo astratto, bensì
tenendo conto dell'effettiva domanda), l'istanza così come presentata non
permette di determinare le condizioni alle quali subordinare la levata del
blocco, tantomeno l'importo dell'interessenza di __________ che deve essere
sottoposta sostitutivamente a sequestro.
L'istanza, carente nella motivazione, deve quindi
essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP ex art. 284
lett. a).
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Resta, ovviamente, aperta la possibilità per l'istante
di presentare nuova istanza debitamente motivata, in particolare sulle
interessenze e sugli importi strettamente connessi con l'immobile e da versare
prioritariamente.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
148, 251, 59 CP, 161 e ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
L'istanza è respinta.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 250.-- e le
spese, limitate a FRS 1'500.--, sono a carico dell'istante.
3.
Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei
Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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