INC.2003.72706
Istanza di dissequestro
28 marzo 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2003.72706
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro
DISSEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2003.72706
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sull'istanza di dissequestro/revoca del blocco RFD presentata il
23 febbraio 2006 da
__________, __________
(rappr.
dall'Avv. __________, __________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a
carico di __________ di cui all'ACC __________ - lo sblocco (dissequestro)
dei fondi di cui alle particelle n. __________, __________ e __________ RFD
di __________ al fine di permetterne la vendita utilizzando l’interessenza di
__________ quale risarcimento parziale a favore delle parti civili nel
procedimento penale che lo riguarda;
preso atto che tutte le parti a cui l'istanza è stata
intimata (cfr. doc. 4, inc. GIAR 727.2003.6) non hanno presentato osservazioni
nel termine assegnato;
per completezza uno scritto è pervenuto dalla parte
civile __________, ma concerne in realtà altro oggetto;
visto l'incarto MP relativo all'ACC __________;
visti e richiamati gli incarti GIAR 727.2004.4/5;
in fatto ed in diritto:
1.
__________, accusato nell'ambito del procedimento
penale sfociato nel rinvio a giudizio (mediante atto d'accusa) del 16 giugno
2005 (ACC __________ e relativo inc. MP), aveva già inoltrato, in due
occasioni, analoghe istanze nel luglio 2005 (cfr. inc. GIAR 727.2003.4) e nel
dicembre 2005 (cfr. inc. GIAR 727.2003.5).
2.
Con decisione del 16 gennaio 2006, questo ufficio
aveva in primo luogo ribadito il contenuto della precedente decisione del 29
settembre 2005, che precisava quanto segue:
"
-
nell'ambito del procedimento
penale a carico di __________, __________ e __________ per titolo di truffa per
mestiere e ripetuta falsità in documenti (fatti avvenuti per quanto riguarda il
qui istante nel periodo giugno 2002 - novembre 2003), il Procuratore pubblico
ha tra l'altro disposto, il 17 febbraio 2004, il sequestro, con iscrizione a
registro fondiario dell’interessenza di pertinenza di __________, dei fondi n° __________,
__________ e __________ RFD di __________ (proprietà in regime comunione
ereditaria con i fratelli __________ e __________ nata __________) e ciò “allo
scopo di assicurare allo Stato la confisca di valori patrimoniali a titolo di
risarcimento compensatorio, rispettivamente la loro assegnazione alle parti
lese” (Inc. ACC __________, AI 6.32);
-
Fatti
il 16 giugno 2005 il Procuratore
pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________, __________ e __________
davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano (ACC __________);
-
con istanza di dissequestro 1°/4
luglio 2005 __________ ha chiesto a questo giudice la cancellazione
dell'iscrizione di blocco dei fondi di cui alle particelle n° __________, __________
e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita ai coniugi __________
per un importo di CHF 520'000.-- (Inc. GIAR 727.2003.4, doc. G allegato al doc.
1); la rimanenza del provento della vendita a favore di __________, una volta
pagati gli oneri ipotecari, i rimborsi per i sussidi cantonali e federali, la
TUI, le spese notarili a carico della C.E. connesse con la vendita del fondo,
le imposte comunali scoperte, rimborsato la sorella dell’importo di CHF
5'000.-- da lei speso a favore del qui istante durante la sua carcerazione e
pagati i debiti garantiti da pignoramento, ammonterebbe a CHF 15'220.55;
-
l’11 luglio 2005 il Procuratore
pubblico non si oppone alla richiesta di sblocco “a condizione che il valore
dell’interessenza riconducibile attualmente all’istante – e ora incorporato nei
suddetti fondi – possa venire traslata, senza svantaggio alcuno per le parti
civili, nell’importo di pertinenza di __________ che scaturirà dall’alienazione
dei mappali in parola e su cui graverebbe poi il sequestro confiscatorio”
in altre parole che si proceda alla vendita ad un prezzo di mercato con l’unica
deduzione delle poste connesse con tale vendita ad esclusione quindi della
tacitazione di crediti non connessi con le pratiche di alienazione;
-
le parti civili e i correi non
hanno presentato osservazioni;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al
magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono
avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o
cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o
devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento
eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di
cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione
preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice
del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o
cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro
confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);
-
in materia di sequestro, nel lasso
di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del
dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un
“vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è
ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in
tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua
competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di
dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima
dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte
ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc.
GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente
ad esaminare l’istanza 1°/4 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;
-
con lettere 3 e 12 agosto 2005
(Inc. GIAR 7272.2003.4, doc. 7 e 9) l’istante ha comunicato il disinteresse dei
signori __________ all’acquisto degli immobili e che di conseguenza “l’istanza
di dissequestro perdeva di valore”;
-
malgrado la procedura debba quindi
essere stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, questo giudice
ritiene di dovere ugualmente esprimere alcune considerazioni in vista di
possibili istanze di dissequestro future dei fondi in oggetto;
-
in concreto, essendo il blocco dei
fondi (o meglio delle interessenze di spettanza dell’istante) di natura
risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), la richiesta di sblocco ai fini della vendita
con conseguente sequestro del provento appare legittima anche nell’ottica di
una migliore copertura dei crediti delle parti civili;
-
per quanto attiene il prezzo
offerto dagli interessati (CHF 520'000.--), sebbene non sia stato contestato né
dal PP né dalle parti civili, non ne viene valutata l’adeguatezza visto l’esito
della presente istanza; comunque, in caso di accoglimento dell’istanza di
dissequestro, il provento della vendita dei fondi in oggetto avrebbe
sicuramente permesso di far fronte alle spese in stretta connessione con essi;
la rimanenza, in quanto proprietà comune della CE fu __________ e __________
(art. 602 e ss CCS), sarebbe stata posta sotto sequestro penale per quanto di
competenza del giudice del merito, ciò in mancanza di un contratto di divisione
ereditaria (art. 607 CCS e ss) che avrebbe permesso a questo giudice di
valutare dissequestri a favore dei singoli membri della comunione ereditaria,
non potendosi valutare altrimenti le interessenze dei vari membri della CE;
-
per quanto riguarda il pagamento
dell’importo di CHF 5'000.-- alla sorella del qui istante e dell’importo di CHF
22'518.90 a favore dell’UEF di Locarno, che ha pignorato i diritti del qui
istante sui fondi in questione per questo importo (cfr. doc. A e S
dell’istanza, DG 13224 del 3 agosto 2004) successivamente al blocco ordinato
dal Procuratore pubblico, la richiesta dell’istante difficilmente avrebbe
potuto essere accolta per i seguenti motivi; il credito di CHF 5'000.-- vantato
dalla sorella __________ non è infatti connesso con i fondi posti sotto
sequestro, o meglio con la possibilità di realizzo di tali fondi, e non
costituisce credito privilegiato nei confronti dei crediti delle parti civili;
per quanto riguarda poi il pagamento all’UEF di __________ dell’importo di CHF
22'518.90, sebbene vi sia un blocco dell’interessenza di __________ sul fondo
di cui alla particella n° __________ RFD di __________, di data 3 agosto 2004,
lo stesso è successivo a quello ordinato dal Procuratore pubblico sulla stessa
interessenza in data 18 febbraio 2004 e “le conflit entre deux droits
absolus concurrents sur le même objet est nécessairement résolu par la règle de
priorité dans le temps” (Denis Piotet, “Les effets civils de la
confiscation pénale”, ed. Staempfli, Berna, 1995, n° 261 e ss, e n° 270):
inoltre, tacitare tale credito con il provento residuo della vendita degli immobili
equivarrebbe a privilegiare i crediti vantati nella procedura esecutiva a
scapito di quelli delle parti civili nell’ambito del procedimento penale,
problematica che non rientra nella competenza di questo giudice;"
In secondo luogo aveva formulato (se si preferisce,
aggiunto) le seguenti considerazioni:
"2.
L'istanza qui in discussione è, nella sostanza,
identica alla precedente. Le differenze stanno da un lato nel prezzo di vendita
(a luglio concordato in FRS 520'000.-- e ora sceso a FRS 488'000.--) e nel
fatto che la bozza di contratto prodotta con l'istanza del luglio 2005 (doc. 2
G, inc. GIAR 727.2003.5) prevedeva la vendita delle tre particelle oggetto di
blocco a RFD di __________ (numeri __________, __________, __________), mentre
che l'offerta attualmente in discussione (se si preferisce, in fase di
realizzazione) è relativa alla sola part. n. __________ RFD di __________ (doc.
3, inc. GIAR 727.2003.5), senza che sia precisato se la mancata menzione degli
altri due mappali sia dovuta a dimenticanza o se la vendita attualmente in
discussione riguardi effettivamente il solo mappale n. __________.
Inoltre, con l'attuale istanza non è stata prodotta
una bozza di contratto di vendita che chiarisca (o risolva) le problematiche
sollevate nel precedente giudizio relative alla determinazione
dell'interessenza di __________ ed agli impegni cui si deve far fronte (in
quanto connessi alla vendita stessa e/o prioritari per rapporto alle finalità
del blocco ordinato dal magistrato inquirente).
3.
La richiesta di levata del blocco a RFD, per come è
presentata e per come formulato il nulla osta del Procuratore pubblico, è, di
fatto, una richiesta di sostituzione del blocco stesso con sequestro di valori
sostitutivi (in casu: liquidità). La levata del blocco può essere concessa solo
mediante condizione di contestuale sostituzione (o, nel caso specifico, di
impegno corrispondente da parte del notaio rogante) della parte spettante
all'accusato, previa deduzioni delle spese strettamente connesse all'immobile
ed alla sua vendita, rispettivamente alle iscrizioni anteriori al sequestro
penale (come peraltro già detto nella decisione del 29 settembre 2005). Ora,
sulla base dell'istanza e della documentazione allegata alla stessa, questo
giudice non è in grado di determinare tali condizioni, né di esprimersi in
merito alle stesse, non essendo nota l'interessenza dell'accusato sul provento
della vendita (trattandosi di CE non è possibile affermare sic et
sempliciter che si tratta di 1/3), né sugli importi che la diminuiscono e
che non possono essere oggetto del sequestro penale.
Non è sufficiente, nel caso in esame, far riferimento
alla bozza di rogito prodotta con l'istanza del luglio 2005, rispettivamente
porre sotto sequestro l'intero importo di spettanza della CE (operazione dubbia
dato che per le parti corrispondenti alle interessenze degli altri membri della
CE si tratterebbe di un sequestro senza titolo valido ex art. 161 ss. CPP,
ancorché se da loro "accettato" con la firma dell’atto di vendita che
conterrebbe tale condizione/obbligo un successivo dissequestro presupporrebbe
comunque la determinazione dell'interessenza) in attesa di successiva
divisione.
La bozza del luglio 2005 prevedeva la vendita dei tre
mappali concernenti la CE, l'attuale prospettiva sembra essere relativa ad uno
solo con conseguente ulteriore difficoltà per la determinazione
dell'interessenza, rispettivamente della corretta ripartizione tra coeredi (e
corrispondenti eventuali pagamenti).
Sempre in base alla bozza del luglio 2005, si può
ritenere che quanto debba essere prioritariamente pagato con il prezzo di
vendita, in quanto strettamente legato all'immobile (ufficio abitazioni,
ufficio sussidi cantonali, ipoteca, TUI e rogito), ammonti a ca. FRS 372'000.--
(senza calcolare gli ulteriori interessi maturati). La cifra disponibile
massima sarebbe quindi di ca. 116'000.-- (ammesso e non concesso che non vi
siano altri importi "prioritari") e l'UEF di __________ pretende, per
la cancellazione del pignoramento nei confronti del fratello dell'istante, FRS
40'000.-- sul prezzo di vendita per "…den Kufvertrag unterschreiben zu
lassen" (doc. R e G, inc. GIAR 727.2003.4). In virtù delle cifre sopra
esposte (ancorché calcolate sommariamente e non aggiornate) non è per nulla
certo che tale somma possa essere pagata (prioritariamente, come previsto dalla
bozza del luglio 2005) con la sola interessenza di __________.
4.
In virtù di quanto sopra, occorre concludere che
l'istanza non fornisce indicazioni sufficientemente chiare circa il valore
dell'interessenza oggetto del blocco imposto dall'autorità giudiziaria penale,
rispettivamente sul fatto che tale interessenza non venga intaccata dalle
condizioni di vendita e, di conseguenza, che l'importo che dovrà sostituire
(nella forma del sequestro) il blocco a RFD ordinato dal magistrato inquirente
il 17 febbraio 2004, sia equipollente (per non creare uno
"svantaggio" per le parti civili al procedimento penale -
Osservazioni PP, pag. 2).
Certo, non sfugge a questo giudice che l'entità
concreta (se si preferisce, in moneta) dell'interessenza dipende anche, se non
in gran parte, dal prezzo di vendita che potrebbe ulteriormente scendere (come
è già sceso), con conseguente interesse di tutti (quindi anche delle parti
civili) a far sì che ciò non accada. Tuttavia, ciò non autorizza questo giudice
(perlomeno in assenza di un consenso esplicito di tutte le parti) a consentire
che l'interessenza di pertinenza dell'accusato possa essere intaccata per
permettere la levata di altre limitazioni alla facoltà di disporre che concernono
l'interessenza di altri membri della CE (cfr. pignoramento da parte del
Betreibungsamt di __________ a carico di __________).
5.
In conclusione, e senza che sia necessario disquisire
più di tanto sull'aderenza del prezzo qui in discussione con il prezzo di
mercato (che, comunque, non può essere determinato in modo astratto, bensì
tenendo conto dell'effettiva domanda), l'istanza così come presentata non
permette di determinare le condizioni alle quali subordinare la levata del
blocco, tantomeno l'importo dell'interessenza di __________ che deve essere
sottoposta sostitutivamente a sequestro.
L'istanza, carente nella motivazione, deve quindi
essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP ex art. 284
lett. a)."
3.
Mediante l'attuale istanza, __________ chiarisce che
la vendita concerne le tre parcelle oggetto di blocco a RF, indica l'attuale
prezzo di vendita (FRS 550'000.-) e gli importi connessi al fondo ed alla
realizzazione della vendita delle particelle che i venditori debbono porre in
deduzione al prezzo globale di vendita, produce il contratto di divisione
ereditaria che indica suddivisione in tre parti uguali (una delle quali di sua
spettanza) del provento della vendita dei fondi in comunione, e produce la
bozza del rogito di vendita che contiene il mandato (e rispettivo impegno) del
notaio rogante l'atto a ricevere il prezzo di vendita, provvedere ai pagamenti
connessi al fondo ed all'atto notarile ed a riversare il saldo di pertinenza di
__________ (indicato nell'istanza, prudenzialmente, in FRS 38'020,40) a favore
dell'autorità penale.
4.
Come indicato nel cappello della presente decisione
non sono pervenute a questo giudice osservazioni particolari delle parti o del
Procuratore pubblico (autorità che ha ordinato il blocco e che è deputato in
sede dibattimentale a chiedere, se del caso, l'applicazione dell'art. 59 CP),
tantomeno opposizioni a che si consenta la sostituzione del blocco a RFD con il
"sequestro" del provento netto (di spettanza dell'istante) della
realizzazione dell'immobile. Di conseguenza, e ritenuto che il prezzo
concordato non appare eccessivamente basso o fuori mercato (peraltro risulta
superiore a quello spuntato nelle precedenti contrattazioni) e che tra le
deduzioni previste non ne emergono di manifestamente non connesse con
l'immobile e con l'atto di vendita, l'istanza può essere accolta, ma non nel
modo postulato (l'immediata cancellazione del blocco a RF); infatti, la
cancellazione del blocco potrà avvenire solo contestualmente all'iscrizione del
rogito e RF, ed ai fini unicamente di tale iscrizione, previa verifica di
conformità dello stesso con le condizioni indicate nella presente istanza.
Tale verifica, così come la comunicazione della levata
del blocco avverrà, per ovvi motivi, ad opera del Procuratore pubblico che
provvederà pure a fornire al notaio rogante gli estremi bancari per il
versamento della somma di spettanza dell'accusato istante.
5.
Viste la particolarità dell'istanza e l'esito della
stessa, non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
La presente decisione è impugnabile alla CRP, ritenuto
che concerne la materia indicata all'art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP:
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 138, 59 CPP, 161 ss., 280 ss.,284 CPP,
decide
1.
L'istanza è evasa ai sensi dei considerandi (in
particolare consid. 5).
L'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per
esecuzione.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese di giudizio; non si
assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione è impugnabile, entro 10 giorni
dalla notifica, presso la Camera dei ricorsi penali, Lugano.
4.
Intimazione
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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