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Decisione

INC.2003.72706

Istanza di dissequestro

28 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il 16 giugno 2005 il Procuratore

pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________, __________ e __________

davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano (ACC __________);

-

con istanza di dissequestro 1°/4

luglio 2005 __________ ha chiesto a questo giudice la cancellazione

dell'iscrizione di blocco dei fondi di cui alle particelle n° __________, __________

e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita ai coniugi __________

per un importo di CHF 520'000.-- (Inc. GIAR 727.2003.4, doc. G allegato al doc.

1); la rimanenza del provento della vendita a favore di __________, una volta

pagati gli oneri ipotecari, i rimborsi per i sussidi cantonali e federali, la

TUI, le spese notarili a carico della C.E. connesse con la vendita del fondo,

le imposte comunali scoperte, rimborsato la sorella dell’importo di CHF

5'000.-- da lei speso a favore del qui istante durante la sua carcerazione e

pagati i debiti garantiti da pignoramento, ammonterebbe a CHF 15'220.55;

-

l’11 luglio 2005 il Procuratore

pubblico non si oppone alla richiesta di sblocco “a condizione che il valore

dell’interessenza riconducibile attualmente all’istante – e ora incorporato nei

suddetti fondi – possa venire traslata, senza svantaggio alcuno per le parti

civili, nell’importo di pertinenza di __________ che scaturirà dall’alienazione

dei mappali in parola e su cui graverebbe poi il sequestro confiscatorio”

in altre parole che si proceda alla vendita ad un prezzo di mercato con l’unica

deduzione delle poste connesse con tale vendita ad esclusione quindi della

tacitazione di crediti non connessi con le pratiche di alienazione;

-

le parti civili e i correi non

hanno presentato osservazioni;

-

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al

magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono

avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o

cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o

devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento

eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di

cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione

preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice

del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o

cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro

confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

-

in materia di sequestro, nel lasso

di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del

dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un

“vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è

ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in

tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua

competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di

dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima

dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte

ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc.

GIAR 268.1997.2);

-

questo giudice è dunque competente

ad esaminare l’istanza 1°/4 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo

l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

-

con lettere 3 e 12 agosto 2005

(Inc. GIAR 7272.2003.4, doc. 7 e 9) l’istante ha comunicato il disinteresse dei

signori __________ all’acquisto degli immobili e che di conseguenza “l’istanza

di dissequestro perdeva di valore”;

-

malgrado la procedura debba quindi

essere stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, questo giudice

ritiene di dovere ugualmente esprimere alcune considerazioni in vista di

possibili istanze di dissequestro future dei fondi in oggetto;

-

in concreto, essendo il blocco dei

fondi (o meglio delle interessenze di spettanza dell’istante) di natura

risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), la richiesta di sblocco ai fini della vendita

con conseguente sequestro del provento appare legittima anche nell’ottica di

una migliore copertura dei crediti delle parti civili;

-

per quanto attiene il prezzo

offerto dagli interessati (CHF 520'000.--), sebbene non sia stato contestato né

dal PP né dalle parti civili, non ne viene valutata l’adeguatezza visto l’esito

della presente istanza; comunque, in caso di accoglimento dell’istanza di

dissequestro, il provento della vendita dei fondi in oggetto avrebbe

sicuramente permesso di far fronte alle spese in stretta connessione con essi;

la rimanenza, in quanto proprietà comune della CE fu __________ e __________

(art. 602 e ss CCS), sarebbe stata posta sotto sequestro penale per quanto di

competenza del giudice del merito, ciò in mancanza di un contratto di divisione

ereditaria (art. 607 CCS e ss) che avrebbe permesso a questo giudice di

valutare dissequestri a favore dei singoli membri della comunione ereditaria,

non potendosi valutare altrimenti le interessenze dei vari membri della CE;

-

per quanto riguarda il pagamento

dell’importo di CHF 5'000.-- alla sorella del qui istante e dell’importo di CHF

22'518.90 a favore dell’UEF di Locarno, che ha pignorato i diritti del qui

istante sui fondi in questione per questo importo (cfr. doc. A e S

dell’istanza, DG 13224 del 3 agosto 2004) successivamente al blocco ordinato

dal Procuratore pubblico, la richiesta dell’istante difficilmente avrebbe

potuto essere accolta per i seguenti motivi; il credito di CHF 5'000.-- vantato

dalla sorella __________ non è infatti connesso con i fondi posti sotto

sequestro, o meglio con la possibilità di realizzo di tali fondi, e non

costituisce credito privilegiato nei confronti dei crediti delle parti civili;

per quanto riguarda poi il pagamento all’UEF di __________ dell’importo di CHF

22'518.90, sebbene vi sia un blocco dell’interessenza di __________ sul fondo

di cui alla particella n° __________ RFD di __________, di data 3 agosto 2004,

lo stesso è successivo a quello ordinato dal Procuratore pubblico sulla stessa

interessenza in data 18 febbraio 2004 e “le conflit entre deux droits

absolus concurrents sur le même objet est nécessairement résolu par la règle de

priorité dans le temps” (Denis Piotet, “Les effets civils de la

confiscation pénale”, ed. Staempfli, Berna, 1995, n° 261 e ss, e n° 270):

inoltre, tacitare tale credito con il provento residuo della vendita degli immobili

equivarrebbe a privilegiare i crediti vantati nella procedura esecutiva a

scapito di quelli delle parti civili nell’ambito del procedimento penale,

problematica che non rientra nella competenza di questo giudice;"

In secondo luogo aveva formulato (se si preferisce,

aggiunto) le seguenti considerazioni:

"2.

L'istanza qui in discussione è, nella sostanza,

identica alla precedente. Le differenze stanno da un lato nel prezzo di vendita

(a luglio concordato in FRS 520'000.-- e ora sceso a FRS 488'000.--) e nel

fatto che la bozza di contratto prodotta con l'istanza del luglio 2005 (doc. 2

G, inc. GIAR 727.2003.5) prevedeva la vendita delle tre particelle oggetto di

blocco a RFD di __________ (numeri __________, __________, __________), mentre

che l'offerta attualmente in discussione (se si preferisce, in fase di

realizzazione) è relativa alla sola part. n. __________ RFD di __________ (doc.

3, inc. GIAR 727.2003.5), senza che sia precisato se la mancata menzione degli

altri due mappali sia dovuta a dimenticanza o se la vendita attualmente in

discussione riguardi effettivamente il solo mappale n. __________.

Inoltre, con l'attuale istanza non è stata prodotta

una bozza di contratto di vendita che chiarisca (o risolva) le problematiche

sollevate nel precedente giudizio relative alla determinazione

dell'interessenza di __________ ed agli impegni cui si deve far fronte (in

quanto connessi alla vendita stessa e/o prioritari per rapporto alle finalità

del blocco ordinato dal magistrato inquirente).

3.

La richiesta di levata del blocco a RFD, per come è

presentata e per come formulato il nulla osta del Procuratore pubblico, è, di

fatto, una richiesta di sostituzione del blocco stesso con sequestro di valori

sostitutivi (in casu: liquidità). La levata del blocco può essere concessa solo

mediante condizione di contestuale sostituzione (o, nel caso specifico, di

impegno corrispondente da parte del notaio rogante) della parte spettante

all'accusato, previa deduzioni delle spese strettamente connesse all'immobile

ed alla sua vendita, rispettivamente alle iscrizioni anteriori al sequestro

penale (come peraltro già detto nella decisione del 29 settembre 2005). Ora,

sulla base dell'istanza e della documentazione allegata alla stessa, questo

giudice non è in grado di determinare tali condizioni, né di esprimersi in

merito alle stesse, non essendo nota l'interessenza dell'accusato sul provento

della vendita (trattandosi di CE non è possibile affermare sic et

sempliciter che si tratta di 1/3), né sugli importi che la diminuiscono e

che non possono essere oggetto del sequestro penale.

Non è sufficiente, nel caso in esame, far riferimento

alla bozza di rogito prodotta con l'istanza del luglio 2005, rispettivamente

porre sotto sequestro l'intero importo di spettanza della CE (operazione dubbia

dato che per le parti corrispondenti alle interessenze degli altri membri della

CE si tratterebbe di un sequestro senza titolo valido ex art. 161 ss. CPP,

ancorché se da loro "accettato" con la firma dell’atto di vendita che

conterrebbe tale condizione/obbligo un successivo dissequestro presupporrebbe

comunque la determinazione dell'interessenza) in attesa di successiva

divisione.

La bozza del luglio 2005 prevedeva la vendita dei tre

mappali concernenti la CE, l'attuale prospettiva sembra essere relativa ad uno

solo con conseguente ulteriore difficoltà per la determinazione

dell'interessenza, rispettivamente della corretta ripartizione tra coeredi (e

corrispondenti eventuali pagamenti).

Sempre in base alla bozza del luglio 2005, si può

ritenere che quanto debba essere prioritariamente pagato con il prezzo di

vendita, in quanto strettamente legato all'immobile (ufficio abitazioni,

ufficio sussidi cantonali, ipoteca, TUI e rogito), ammonti a ca. FRS 372'000.--

(senza calcolare gli ulteriori interessi maturati). La cifra disponibile

massima sarebbe quindi di ca. 116'000.-- (ammesso e non concesso che non vi

siano altri importi "prioritari") e l'UEF di __________ pretende, per

la cancellazione del pignoramento nei confronti del fratello dell'istante, FRS

40'000.-- sul prezzo di vendita per "…den Kufvertrag unterschreiben zu

lassen" (doc. R e G, inc. GIAR 727.2003.4). In virtù delle cifre sopra

esposte (ancorché calcolate sommariamente e non aggiornate) non è per nulla

certo che tale somma possa essere pagata (prioritariamente, come previsto dalla

bozza del luglio 2005) con la sola interessenza di __________.

4.

In virtù di quanto sopra, occorre concludere che

l'istanza non fornisce indicazioni sufficientemente chiare circa il valore

dell'interessenza oggetto del blocco imposto dall'autorità giudiziaria penale,

rispettivamente sul fatto che tale interessenza non venga intaccata dalle

condizioni di vendita e, di conseguenza, che l'importo che dovrà sostituire

(nella forma del sequestro) il blocco a RFD ordinato dal magistrato inquirente

il 17 febbraio 2004, sia equipollente (per non creare uno

"svantaggio" per le parti civili al procedimento penale -

Osservazioni PP, pag. 2).

Certo, non sfugge a questo giudice che l'entità

concreta (se si preferisce, in moneta) dell'interessenza dipende anche, se non

in gran parte, dal prezzo di vendita che potrebbe ulteriormente scendere (come

è già sceso), con conseguente interesse di tutti (quindi anche delle parti

civili) a far sì che ciò non accada. Tuttavia, ciò non autorizza questo giudice

(perlomeno in assenza di un consenso esplicito di tutte le parti) a consentire

che l'interessenza di pertinenza dell'accusato possa essere intaccata per

permettere la levata di altre limitazioni alla facoltà di disporre che concernono

l'interessenza di altri membri della CE (cfr. pignoramento da parte del

Betreibungsamt di __________ a carico di __________).

5.

In conclusione, e senza che sia necessario disquisire

più di tanto sull'aderenza del prezzo qui in discussione con il prezzo di

mercato (che, comunque, non può essere determinato in modo astratto, bensì

tenendo conto dell'effettiva domanda), l'istanza così come presentata non

permette di determinare le condizioni alle quali subordinare la levata del

blocco, tantomeno l'importo dell'interessenza di __________ che deve essere

sottoposta sostitutivamente a sequestro.

L'istanza, carente nella motivazione, deve quindi

essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP ex art. 284

lett. a)."

3.

Mediante l'attuale istanza, __________ chiarisce che

la vendita concerne le tre parcelle oggetto di blocco a RF, indica l'attuale

prezzo di vendita (FRS 550'000.-) e gli importi connessi al fondo ed alla

realizzazione della vendita delle particelle che i venditori debbono porre in

deduzione al prezzo globale di vendita, produce il contratto di divisione

ereditaria che indica suddivisione in tre parti uguali (una delle quali di sua

spettanza) del provento della vendita dei fondi in comunione, e produce la

bozza del rogito di vendita che contiene il mandato (e rispettivo impegno) del

notaio rogante l'atto a ricevere il prezzo di vendita, provvedere ai pagamenti

connessi al fondo ed all'atto notarile ed a riversare il saldo di pertinenza di

__________ (indicato nell'istanza, prudenzialmente, in FRS 38'020,40) a favore

dell'autorità penale.

4.

Come indicato nel cappello della presente decisione

non sono pervenute a questo giudice osservazioni particolari delle parti o del

Procuratore pubblico (autorità che ha ordinato il blocco e che è deputato in

sede dibattimentale a chiedere, se del caso, l'applicazione dell'art. 59 CP),

tantomeno opposizioni a che si consenta la sostituzione del blocco a RFD con il

"sequestro" del provento netto (di spettanza dell'istante) della

realizzazione dell'immobile. Di conseguenza, e ritenuto che il prezzo

concordato non appare eccessivamente basso o fuori mercato (peraltro risulta

superiore a quello spuntato nelle precedenti contrattazioni) e che tra le

deduzioni previste non ne emergono di manifestamente non connesse con

l'immobile e con l'atto di vendita, l'istanza può essere accolta, ma non nel

modo postulato (l'immediata cancellazione del blocco a RF); infatti, la

cancellazione del blocco potrà avvenire solo contestualmente all'iscrizione del

rogito e RF, ed ai fini unicamente di tale iscrizione, previa verifica di

conformità dello stesso con le condizioni indicate nella presente istanza.

Tale verifica, così come la comunicazione della levata

del blocco avverrà, per ovvi motivi, ad opera del Procuratore pubblico che

provvederà pure a fornire al notaio rogante gli estremi bancari per il

versamento della somma di spettanza dell'accusato istante.

5.

Viste la particolarità dell'istanza e l'esito della

stessa, non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

La presente decisione è impugnabile alla CRP, ritenuto

che concerne la materia indicata all'art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP:

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 138, 59 CPP, 161 ss., 280 ss.,284 CPP,

decide

1.

L'istanza è evasa ai sensi dei considerandi (in

particolare consid. 5).

L'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per

esecuzione.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese di giudizio; non si

assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione è impugnabile, entro 10 giorni

dalla notifica, presso la Camera dei ricorsi penali, Lugano.

4.

Intimazione

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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