INC.2004.11604
Istanza di libertà provvisoria
3 gennaio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.11604
Data decisione, Autorità:
03.01.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 139 CPS
art. 19 let. a LSTUP
Incarto n.
INC.2004.11604
Lugano
3 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 28/29 dicembre 2004 da
__________
rappr. dal __________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 30 dicembre 2004 dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano;
viste le osservazioni della
difesa dell'accusato (31 dicembre 2004);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
16 novembre 2004 con l'accusa di ripetuto furto, nonché di contravvenzione alla
LFStup (art. 139 CP e 19a LStup).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo da questo giudice che ha ritenuto presenti, oltre a gravi
indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di fuga (doc. 1 e 3, inc.
GIAR 116.2004.2).
B.
__________ era già stato
arrestato il 9 marzo 2004 con l'accusa di ripetuto furto consumato e tentato,
ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Già in
quell'occasione il GIAR aveva confermato l'arresto (inc. GIAR 116.2004.1).
L'accusato era stato scarcerato
il 15 marzo 2004 e dal rapporto di polizia giudiziaria 14 dicembre 2004 risulta
che lo stesso aveva riconosciuto sei distinti furti.
C.
A seguito dell'attuale arresto -
avvenuto nell'ambito dell'inchiesta __________ che ha coinvolto numerose
persone (di cui una quindicina arrestate) e che include, oltre ai reati
addebitati al qui istante anche quelli di ricettazione e di infrazione
aggravata sub. semplice alla LStup - __________ ha ammesso di aver
commesso/tentato di commettere, sia da solo che in correità con terzi,
complessivi 24 furti nell'arco di poco più di un mese e mezzo (cfr. verb. PP
10.12.2004 e Pol. 13.12.2004).
D.
Con l'istanza qui in discussione,
__________, per il tramite del difensore d'ufficio, chiede di essere
immediatamente posto in libertà provvisoria. L'istante non contesta l'esistenza
di seri e concreti indizi di colpevolezza, ma ritiene che non sarebbero più
dati bisogni istruttori né pericolo di collusione - essendo l'inchiesta a suo
carico ormai conclusa, rispettivamente avendogli il magistrato inquirente
concesso colloqui liberi con il difensore e con la madre - e neppure concreto
pericolo di recidiva, ritenuto che il carcere sino ad ora sofferto "non
può che aver sull'accusato un forte effetto deterrente", come peraltro
dimostrerebbero le sue dichiarazioni al termine del verbale PP 10 dicembre 2004
"è mia ferma intenzione smetterla definitivamente con questa vita e
trovarmi un lavoro". In siffatte circostanze il mantenimento della
carcerazione preventiva non sarebbe più rispettoso del principio di
proporzionalità.
E.
Il magistrato inquirente
preavvisa negativamente la richiesta (30 dicembre 2004). Ricordato che
__________ ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli, il Procuratore
pubblico evidenzia che sono tuttora dati bisogni istruttori e pericolo di
collusione, ritenuto che si deve ancora procedere alla contestazione delle
risultanze acquisite all'incarto e del verbale di polizia 13 dicembre 2004,
verbale già fissato per il 4 gennaio 2005, e che, a dipendenza delle risposte
dell'accusato, non è possibile escludere che si dovrà procedere ad ulteriori
confronti sia con i correi che con le parti lese, rispettivamente che la
concessione di colloqui liberi con il difensore e con la madre non esclude
l'esistenza di un pericolo di collusione con altre persone coinvolte
nell'inchiesta. Sarebbe pure dato un concreto pericolo di recidiva: dopo aver
ricordato che l'accusato ha già un precedente (seppure datato) per reati
analoghi, il Procuratore pubblico evidenzia che egli è stato arrestato per
ripetuto furto nel marzo 2004 e dopo pochi mesi ha ripreso a commettere furti
(ben 24 nell'arco di poco più di un mese e mezzo) da solo o in correità con uno
o l'altro dei suoi correi. Da ultimo, evidenzia che il carcere preventivo sin
qui sofferto e quello ancora da soffrire sarebbe proporzionato e giustificato.
F.
Con osservazioni 1 gennaio 2005
la difesa si riconferma sostanzialmente nella primitiva istanza, rilevando nel
contempo di essere in procinto di presentare una domanda LAPS.
Delle ulteriori argomentazioni si
dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei
considerandi in diritto.
E considerato
Considerandi
1.
__________, accusato e detenuto,
è certamente legittimato all'inoltro della presente istanza.
Il preavviso negativo,
consegnato, unitamente all'incarto, a questo ufficio il 30 dicembre 2004, è
tempestivo.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001
)
3.
Sufficienti presupposti di legge,
come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella
situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare
il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
3.1
I seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa,
ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro dati.
Basti qui rilevare che l'accusato
è sostanzialmente reo confesso: in particolare ha ammesso di avere a far tempo
da fine settembre 2004 e fino al suo arresto (16 novembre 2004) in 24 occasioni
commesso o tentato di commettere 24 furti da solo o in correità con terze
persone, tra cui __________, __________, __________, __________, __________,
__________ ed __________ a __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, rispettivamente di
fare saltuariamente uso di sostanze stupefacenti (cfr. verb. PP 10.12.2004;
verb. Pol. 13.12.2004).
3.2
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in
corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass
noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht
werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt
nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento
e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di
pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
In concreto, l'istruttoria,
contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, non è affatto terminata. Il
Procuratore pubblico deve infatti ancora procedere alla contestazione ad
__________ di tutte le risultanze acquisite all'incarto, nonché delle
dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del verbale di polizia del 13
dicembre 2004, interrogatorio già fissato per il 4 gennaio 2005,
successivamente, a dipendenza delle risposte del qui istante, si dovrà
procedere alla verifica delle sue dichiarazioni con quelle di tutte le altre
persone coinvolte ed in caso di discrepanze a tutta una serie di confronti sia
con i correi sia con le parti lese in relazione alla refurtiva denunciata.
Si tratta di passi d'inchiesta
che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a
salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli
stessi accusati: se è ben vero che egli ha sostanzialmente ammesso la
commissione tentata o consumata, da solo o in correità con terzi, di oltre 20
furti, è altrettanto vero che, come rilevato sopra, l'inchiesta __________ ha
coinvolto numerose persone, di cui una quindicina sono state arrestate (quattro
si trovano ancora in detenzione preventiva) ciò che non permette di escludere
rischi collusivi con le altre persone coinvolte nell'inchiesta. La concessione
da parte del magistrato inquirente di colloqui liberi all'accusato con il
difensore, rispettivamente con la madre, non significa assenza di rischi
collusivi con le altre persone interessate all'inchiesta. Visto il numero di
persone coinvolte, la misura sostitutiva proposta, cioè il divieto di
frequentare determinate persone e/o ambienti appare, allo stadio attuale
dell'inchiesta, difficilmente attuabile e comunque non sufficiente ad ovviare
al pericolo di collusione.
Il fatto che i suddetti atti
istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo
del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, sin
qui condotta in modo celere e preciso - l'istante è stato più volte sentito
dagli inquirenti da ultimo il 15 dicembre 2004 ed un ulteriore verbale dinanzi
al Procuratore pubblico è già stato fissato per il 4 gennaio 2005 - procede
parallelamente anche nei confronti di numerose altre persone e che pertanto gli
atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta
dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente,
che ha peraltro già fissato la data per il verbale di contestazione, è comunque
invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi - agli
accertamenti che dovessero risultare necessari successivamente al suddetto
verbale (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
3.3
In casu è pure dato,
contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, concreto pericolo di recidiva.
A tale proposito giova
preliminarmente ricordare che il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF
105.
Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra
cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la
sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le
modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere
preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ,
Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).
In concreto, a sostegno
dell'esistenza di tale rischio depone l'esistenza di precedenti specifici. In
particolare, __________ è stato arrestato nel marzo 2004 con contestuale
promozione dell'accusa per i reati di furto, danneggiamento e violazione di
domicilio: nell'ambito di tale inchiesta egli ha ammesso la commissione di sei
furti ed è rimasto in stato di detenzione preventiva circa 1 settimana. Tale
esperienza non sembra essergli servita quale monito, ritenuto che pochi mesi
dopo egli ha ricominciato a delinquere: in particolare in un arco di tempo
piuttosto breve - circa 1 mese e mezzo - egli ha commesso/tentato di commettere
oltre 20 furti - per i quali è sostanzialmente reo confesso -, significativo che,
a dipendenza del caso, egli operasse da solo o con l'uno o l'altro dei suoi
correi e che l'ultimo furto risalga al giorno precedente all'arresto cioè il 15
novembre 2004, ciò a dimostrazione della sua continua disponibilità a
delinquere. Non va del resto dimenticato che già nel 1996, __________ era stato
condannato a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni per titolo di tentato furto, appropriazione semplice di lieve
entità e danneggiamento (DAP __________).
In siffatte circostanze e tenuto
conto del fatto che l'istante è senza lavoro e senza mezzi - egli è "in
procinto" di inoltrare domanda LAPS -, la sua messa in libertà rende
concreto il rischio che lo stesso riprenda a delinquere. Le dichiarazioni di
buoni intenti formulate da __________ al termine del verbale PP 10 dicembre
2004, rispettivamente contenute nell'istanza qui in discussione, non permettono
di sovvertire siffatta conclusione e, visti i precedenti, appaiono del resto
difficilmente credibili. Né giova all'istante richiamare la giurisprudenza di
cui al Rep. 1998 n. 103, trattandosi di diversa fattispecie.
4.
In concreto sono quindi date le
condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di
colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di recidiva
-.
Visto il lasso di tempo
intercorso fra l'arresto e l'istanza di libertà provvisoria ora in esame (circa
1.
mese e mezzo), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto ed
ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine
nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio di
proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il
magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in
detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19a
LFStup, 139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1.
L'istanza è
respinta.
2.
Non si
percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione
(anticipata via fax):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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