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Decisione

INC.2004.17405

Proroga della carcerazione

3 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

03.01.2006, GIAR

Titolo:

Proroga della carcerazione

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13b cpv. 2 LDDS

art. 13b cpv. 3 LDDS

Incarto n.

INC.2004.17405

Lugano

3 gennaio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull’istanza/decisione del 20

dicembre 2005 della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI), Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell’allontanamento cui é astretto

__________, __________, in detenzione a

Basilea

(patr. d’ufficio dal lic. iur. __________)

visti gli incarti GIAR 174.2004.3/4/5

e quello della SPI;

ritenuto e considerato

1.

__________ è stato incarcerato il

6 ottobre 2005, a seguito di decisione del 5 ottobre 2005 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

174.2004.3). __________ è stato sentito il giorno stesso dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione "in quanto le

condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c LDDS sono date, vista l'assenza di

collaborazione ed il procedimento penale per LStup conclusosi con la condanna a

18 mesi (sent. Ass. 26.10.04) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico

(DTF 125 II 369). Ricordato inoltre che eventuali assicurazioni di voler

lasciare la Svizzera spontaneamente non possono giustificare la scarcerazione

in assenza dei documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF

2A.309/2004.) Nel contempo

l'autorità preposta all'allontanamento è invitata ad attivarsi per quanto di

sua competenza nel rispetto del principio di celerità)" (doc. 2 inc.

GIAR 174.2004.3).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 20

dicembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima

frase LDDS) - cioè il 6 gennaio 2006 ex art. 10 LPAmm e non il 4 gennaio 2006

come erroneamente indicato nella decisione/istanza - , la SPI ha

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di

tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 429.2005.1; artt. 3 cpv. 2

lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, ed art. 1 del relativo

regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi

necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3

LDDS, ha evidenziato la mancanza di collaborazione da parte dello straniero, il

quale, ancora nel corso del verbale di polizia 14 dicembre 2005, ha ribadito di

essere cittadino della Costa d'Avorio, di non aver intrapreso alcuna pratica

per l'ottenimento dei documenti di viaggio e di non essere intenzionato a fare

rientro nel proprio Paese. La SPI ha rilevato inoltre che il 15 dicembre 2005,

giorno successivo al verbale di polizia, lo straniero ha tentato di aggredire

gli agenti di custodia presso le Carceri pretoriali di Mendrisio, come risulta

dall'allegato rapporto.

3.

Il patrocinatore di __________ in

sede di osservazioni si è opposto alla proroga della carcerazione, censurando

la violazione del principio di celerità da parte delle autorità preposte

all'allontanamento, le quali si sono attivate soltanto con scritto 19 dicembre

2005, quindi ad oltre due mesi dall'avvenuta incarcerazione, invitando l'UFM a

procedere all'identificazione dell'interessato.

4.

Sentito a verbale da questo

giudice in data 29 dicembre 2005, in presenza dell’interprete e del difensore

(doc. 6 inc. GIAR 174.2004.5), __________ ha ribadito di essere originario

della Costa d'Avorio e di chiamarsi __________, ha pure ammesso non aver fatto

nulla da quando si trova a Basilea per procurarsi i documenti di viaggio,

precisando comunque che se le autorità lo avessero condotto all'Ambasciata del

suo Paese, ciò che dal 6 ottobre 2005 non è avvenuto, egli non si sarebbe

comunque opposto.

5.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali per

reati tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico (doc. 2, inc. GIAR

174.2004

).

6.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

La detenzione (rispettivamente la

sua durata) deve rispettare il principio di proporzionalità (DTF 125 II 377

consid. 4; 122 II 148).

La detenzione è inoltre

subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza tardare quanto

necessario per l'esecuzione o l'allontanamento (art. 13 b cpv. 2 LDDS secondo

cui "va subito fatto il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento

o dell'espulsione", principio di diligenza o di celerità): le autorità

competenti sono quindi tenute a rispettare il principio di celerità e a

prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione avvenga il più rapidamente possibile (DTF

122.

II 148 ss.). Il principio di celerità è violato, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, quando le autorità non prendono alcuna disposizione

concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è

imputabile né al comportamento dell'interessato, né a quello delle autorità

estere (DTF 124 II 49, DTF 30.10.1997 in re K.B.2A.459/1997, DTF 2A.497/2003).

In ogni caso la mancata collaborazione dell'interessato non può giustificare

l'inazione delle autorità, le quali, per contro, devono utilizzare tutti i

mezzi a loro disposizione (presentazione alle Ambasciate d'origine,

organizzazione test lingua ecc.). In sostanza la detenzione può essere ordinata

e mantenuta soltanto se le autorità preposte all'allontanamento fa subito il

necessario per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS);

unicamente se è rispettata tale condizione si può affermare che la detenzione

ha quale scopo quello di assicurare l'allontanamento (A. Wurzburger, La jurisprudence

recente du Tribunal federal en matière des étrangers, en Revue de droit

administratif et de droit fiscal, settembre 1997, p. 65ss). Tali conclusioni

rimangono valide anche dopo la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS e

l'introduzione dell'art. 12f LDDS - mediante il quale il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà (FF 2003, 4990) -: dette modifiche non

hanno comportato né l'abrogazione dell'art. 13b cpv. 3 LDDS né un cambiamento

della giurisprudenza del Tribunale federale, che nelle recenti decisioni ha

confermato quella anteriore a dette modifiche (cfr. DTF 2A.686/2005 e DTF

2A.530.2005 nelle quali si fa riferimento alla DTF 124 II 49).

In conclusione, la violazione

dell'obbligo di diligenza/principio di celerità da parte delle autorità

preposte all'allontanamento può quindi condurre alla scarcerazione

dell'interessato.

Nella procedura di proroga della

carcerazione amministrativa il giudice deve esaminare se i motivi per la

detenzione sono tuttora dati (art. 13b cpv. 2 LDDS), se sussistono degli

ostacoli particolari che si oppongono all'allontanamento (art. 13b cpv. 2 LDDS)

e, riesaminare se le autorità hanno rispettato l'obbligo di celerità e fatto

tutto il possibile per l'attuazione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS).

7.

In concreto, a prescindere dalla

collaborazione o meno dell'interessato - che peraltro nel corso dell'udienza

del 29 dicembre 2005, dopo aver ribadito di essere cittadino della Costa

d'Avorio e di chiamarsi __________, pur ammettendo di non avere fatto nulla da

quanto si trova in detenzione a Basilea per contattare le autorità del proprio

Paese al fine di ottenere un documento di viaggio, ha precisato che se le

autorità preposte all'allontanamento lo avessero condotto all'Ambasciata del

suo Paese, ciò che dal 6 ottobre 2005 non è avvenuto, egli non si sarebbe

comunque opposto - emerge che le autorità non hanno rispettato il disposto

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS.

Nel caso in esame questo giudice

ha deciso la carcerazione (tre mesi) in vista dell'allontanamento di __________

il 6 ottobre 2005. Giova ricordare che precedentemente, il 29.10.2004 (cfr.

rapporto di polizia 3.11.2004) ed il 20.4.2005 (cfr. rapporto di polizia

11.5

), lo straniero era stato sottoposto a due test lingua, dal primo era

emerso trattarsi di cittadino del Togo, dal secondo invece cittadino della

Costa d'Avorio, come peraltro da lui sostenuto (anche in Germania). Dalla

documentazione trasmessa dalle autorità tedesche ancora nel corso dell'estate

2005.

risulta che lo straniero aveva presentato domanda d'asilo anche in

Germania, presentandosi quale cittadino della Costa d'Avorio e dichiarando di

chiamarsi __________. Ciononostante le autorità competenti hanno preso contatto

con l'Ambasciata della Costa d'Avorio per il tramite dell'UFM soltanto nella seconda

metà del corrente mese.

In particolare, a far tempo dal 6

ottobre 2005 sono intervenuti i seguenti atti:

- in data 21 novembre 2005, a seguito della richiesta 19 novembre

2005.

volta a sapere se __________ ed altri due cittadini stranieri si

trovassero o meno in stato detentivo, la SPI ha comunicato all'UFM l'avvenuta

incarcerazione a Basilea dello straniero in vista dell'allontanamento;

- con scritto 6 dicembre 2005 il difensore di __________ ha chiesto

alla SPI informazioni su quanto intrapreso per accertare l'identità del

patrocinato, rispettivamente per ottenere i documenti necessari al rimpatrio;

- con lettera 12 dicembre 2005 la SPI ha comunicato al difensore di

__________ che quest'ultimo aveva depositato domanda di asilo sotto altre

generalità anche in Germania, sottacendo tale fatto alle autorità ed

ammettendolo soltanto nel corso dell'udienza 6.10.2005 dinanzi a questo giudice

e che un esperto incaricato dall'UFM lo avrebbe indicato come possibile

cittadino del Togo, precisando pure che la durata della carcerazione dipende

dalla disponibilità dell'interessato a prestare collaborazione per

l'ottenimento di un documento di viaggio: trattasi, vale la pena evidenziarlo,

di informazioni già note al legale, sia perché contenute nella decisione 5

ottobre 2005, rispettivamente in quella di questo giudice 6 ottobre 2005, sia

perché agli atti dell'incarto GIAR 174.2004.3 visionato dal legale presso

questo Ufficio (e peraltro incomplete, ritenuto che da un successivo test

lingua del 28.4.2005 è emerso che __________ è cittadino della Costa d'Avorio);

- sempre il 12 dicembre 2005 la SPI "allo scopo di

garantire il principio di celerità" (ad oltre due mesi dalla

carcerazione?) ha chiesto alla polizia di verbalizzare __________ circa la sue

vere generalità e la sua volontà a collaborare per l'ottenimento di documenti

di viaggio;

- il 14 dicembre 2005 __________ è stato sentito dalla Polizia

cantonale, in tale sede egli ha ribadito di essere cittadino della Costa d'Avorio,

di non voler tornare nel proprio Paese di origine e di non aver intrapreso

nulla per l'ottenimento dei documenti di viaggio, prendendo atto nel contempo

dell'intenzione della SPI di richiedere una proroga di tre mesi della

carcerazione;

- preso atto delle suddette dichiarazioni, con scritto del 19

dicembre 2005 la SPI ha invitato l'UFM a procedere all'identificazione

dell'interessato in vista del rilascio dei documenti;

- con fax 19 dicembre 2005 l'UFM, con riferimento ad un colloquio

telefonico di pari data, ha comunicato alla SPI "Nous prevoyons de

présenter le susnommé a l'Ambassade de Côte d'Ivoire a Berne pour une audition.

Nous domanderons a l'Ambassade de nous accorder une audience au cours du mois de janvier 2006. Dès que la date et

l'heure de cette audition seront connues, nous vous le ferons savoir" da

cui emerge che nel corso del gennaio 2006 __________ verrà presentato

all'Ambasciata della Costa d'Avorio a Berna per un'audizione.

In sostanza dal 6 ottobre 2005 al

19.

dicembre 2005 (l'interrogatorio da parte della polizia il 14 dicembre 2005

non potendosi considerare quale disposizione concreta in vista

dell'allontanamento), quindi per oltre due mesi, l'autorità preposta

all'allontanamento è rimasta del tutto inattiva - seppure nella decisione 6

ottobre 2005 questo giudice l'avesse espressamente invitata "ad

attivarsi per quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità"

-, né dagli atti emergono elementi per ritenere che ciò sia stato causato

dal comportamento delle autorità estere (ad esempio ritardo nel fornire

indicazioni o impossibilità di fissare un colloquio con l'interessato) o da

quello dell'interessato (ad esempio rifiuto di presentarsi ad un'audizione). In

tale contesto, poco importa che l'interessato non collabori per la propria

identificazione e per l'ottenimento dei documenti per il viaggio, dovendo le

autorità preposte comunque utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per

rendere possibile l'allontanamento indipendentemente dalla mancata

collaborazione dello straniero.

Alla luce di quanto precede, la

protrazione di tre mesi della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è

astretto __________ non può essere accordata, avendo le autorità preposte

all'allontanamento violato l'art. 13 b cpv. 3 LDDS, e meglio l'obbligo di

diligenza ed il principio di celerità. Una protrazione della carcerazione

sarebbe quindi contraria al principio di proporzionalità. Di conseguenza la

carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto __________ non potrà

protrarsi oltre il 6 gennaio 2006, data di scadenza del periodo di carcerazione

deciso da questo giudice con decisione 6 ottobre 2005 (inc. GIAR 174.2004.3).

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La

decisione/istanza 20 dicembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di

allontanamento cui è astretto

__________ è respinta.

2.

Non si

percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Intimazione (anticipata via

fax e per raccomandata) a:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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