INC.2004.17405
Proroga della carcerazione
3 gennaio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.17405
Data decisione, Autorità:
Fatti
03.01.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13b cpv. 2 LDDS
art. 13b cpv. 3 LDDS
Incarto n.
INC.2004.17405
Lugano
3 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza/decisione del 20
dicembre 2005 della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI), Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell’allontanamento cui é astretto
__________, __________, in detenzione a
Basilea
(patr. d’ufficio dal lic. iur. __________)
visti gli incarti GIAR 174.2004.3/4/5
e quello della SPI;
ritenuto e considerato
1.
__________ è stato incarcerato il
6 ottobre 2005, a seguito di decisione del 5 ottobre 2005 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantirne l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
174.2004.3). __________ è stato sentito il giorno stesso dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione "in quanto le
condizioni di cui all'art. 13 b lett. b e c LDDS sono date, vista l'assenza di
collaborazione ed il procedimento penale per LStup conclusosi con la condanna a
18 mesi (sent. Ass. 26.10.04) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico
(DTF 125 II 369). Ricordato inoltre che eventuali assicurazioni di voler
lasciare la Svizzera spontaneamente non possono giustificare la scarcerazione
in assenza dei documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF
2A.309/2004.) Nel contempo
l'autorità preposta all'allontanamento è invitata ad attivarsi per quanto di
sua competenza nel rispetto del principio di celerità)" (doc. 2 inc.
GIAR 174.2004.3).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 20
dicembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS) - cioè il 6 gennaio 2006 ex art. 10 LPAmm e non il 4 gennaio 2006
come erroneamente indicato nella decisione/istanza - , la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 429.2005.1; artt. 3 cpv. 2
lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, ed art. 1 del relativo
regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi
necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3
LDDS, ha evidenziato la mancanza di collaborazione da parte dello straniero, il
quale, ancora nel corso del verbale di polizia 14 dicembre 2005, ha ribadito di
essere cittadino della Costa d'Avorio, di non aver intrapreso alcuna pratica
per l'ottenimento dei documenti di viaggio e di non essere intenzionato a fare
rientro nel proprio Paese. La SPI ha rilevato inoltre che il 15 dicembre 2005,
giorno successivo al verbale di polizia, lo straniero ha tentato di aggredire
gli agenti di custodia presso le Carceri pretoriali di Mendrisio, come risulta
dall'allegato rapporto.
3.
Il patrocinatore di __________ in
sede di osservazioni si è opposto alla proroga della carcerazione, censurando
la violazione del principio di celerità da parte delle autorità preposte
all'allontanamento, le quali si sono attivate soltanto con scritto 19 dicembre
2005, quindi ad oltre due mesi dall'avvenuta incarcerazione, invitando l'UFM a
procedere all'identificazione dell'interessato.
4.
Sentito a verbale da questo
giudice in data 29 dicembre 2005, in presenza dell’interprete e del difensore
(doc. 6 inc. GIAR 174.2004.5), __________ ha ribadito di essere originario
della Costa d'Avorio e di chiamarsi __________, ha pure ammesso non aver fatto
nulla da quando si trova a Basilea per procurarsi i documenti di viaggio,
precisando comunque che se le autorità lo avessero condotto all'Ambasciata del
suo Paese, ciò che dal 6 ottobre 2005 non è avvenuto, egli non si sarebbe
comunque opposto.
5.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciare la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali per
reati tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico (doc. 2, inc. GIAR
174.2004
).
6.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
La detenzione (rispettivamente la
sua durata) deve rispettare il principio di proporzionalità (DTF 125 II 377
consid. 4; 122 II 148).
La detenzione è inoltre
subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza tardare quanto
necessario per l'esecuzione o l'allontanamento (art. 13 b cpv. 2 LDDS secondo
cui "va subito fatto il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento
o dell'espulsione", principio di diligenza o di celerità): le autorità
competenti sono quindi tenute a rispettare il principio di celerità e a
prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione avvenga il più rapidamente possibile (DTF
122.
II 148 ss.). Il principio di celerità è violato, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, quando le autorità non prendono alcuna disposizione
concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è
imputabile né al comportamento dell'interessato, né a quello delle autorità
estere (DTF 124 II 49, DTF 30.10.1997 in re K.B.2A.459/1997, DTF 2A.497/2003).
In ogni caso la mancata collaborazione dell'interessato non può giustificare
l'inazione delle autorità, le quali, per contro, devono utilizzare tutti i
mezzi a loro disposizione (presentazione alle Ambasciate d'origine,
organizzazione test lingua ecc.). In sostanza la detenzione può essere ordinata
e mantenuta soltanto se le autorità preposte all'allontanamento fa subito il
necessario per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS);
unicamente se è rispettata tale condizione si può affermare che la detenzione
ha quale scopo quello di assicurare l'allontanamento (A. Wurzburger, La jurisprudence
recente du Tribunal federal en matière des étrangers, en Revue de droit
administratif et de droit fiscal, settembre 1997, p. 65ss). Tali conclusioni
rimangono valide anche dopo la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS e
l'introduzione dell'art. 12f LDDS - mediante il quale il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà (FF 2003, 4990) -: dette modifiche non
hanno comportato né l'abrogazione dell'art. 13b cpv. 3 LDDS né un cambiamento
della giurisprudenza del Tribunale federale, che nelle recenti decisioni ha
confermato quella anteriore a dette modifiche (cfr. DTF 2A.686/2005 e DTF
2A.530.2005 nelle quali si fa riferimento alla DTF 124 II 49).
In conclusione, la violazione
dell'obbligo di diligenza/principio di celerità da parte delle autorità
preposte all'allontanamento può quindi condurre alla scarcerazione
dell'interessato.
Nella procedura di proroga della
carcerazione amministrativa il giudice deve esaminare se i motivi per la
detenzione sono tuttora dati (art. 13b cpv. 2 LDDS), se sussistono degli
ostacoli particolari che si oppongono all'allontanamento (art. 13b cpv. 2 LDDS)
e, riesaminare se le autorità hanno rispettato l'obbligo di celerità e fatto
tutto il possibile per l'attuazione dell'allontanamento (art. 13b cpv. 3 LDDS).
7.
In concreto, a prescindere dalla
collaborazione o meno dell'interessato - che peraltro nel corso dell'udienza
del 29 dicembre 2005, dopo aver ribadito di essere cittadino della Costa
d'Avorio e di chiamarsi __________, pur ammettendo di non avere fatto nulla da
quanto si trova in detenzione a Basilea per contattare le autorità del proprio
Paese al fine di ottenere un documento di viaggio, ha precisato che se le
autorità preposte all'allontanamento lo avessero condotto all'Ambasciata del
suo Paese, ciò che dal 6 ottobre 2005 non è avvenuto, egli non si sarebbe
comunque opposto - emerge che le autorità non hanno rispettato il disposto
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS.
Nel caso in esame questo giudice
ha deciso la carcerazione (tre mesi) in vista dell'allontanamento di __________
il 6 ottobre 2005. Giova ricordare che precedentemente, il 29.10.2004 (cfr.
rapporto di polizia 3.11.2004) ed il 20.4.2005 (cfr. rapporto di polizia
11.5
), lo straniero era stato sottoposto a due test lingua, dal primo era
emerso trattarsi di cittadino del Togo, dal secondo invece cittadino della
Costa d'Avorio, come peraltro da lui sostenuto (anche in Germania). Dalla
documentazione trasmessa dalle autorità tedesche ancora nel corso dell'estate
2005.
risulta che lo straniero aveva presentato domanda d'asilo anche in
Germania, presentandosi quale cittadino della Costa d'Avorio e dichiarando di
chiamarsi __________. Ciononostante le autorità competenti hanno preso contatto
con l'Ambasciata della Costa d'Avorio per il tramite dell'UFM soltanto nella seconda
metà del corrente mese.
In particolare, a far tempo dal 6
ottobre 2005 sono intervenuti i seguenti atti:
- in data 21 novembre 2005, a seguito della richiesta 19 novembre
2005.
volta a sapere se __________ ed altri due cittadini stranieri si
trovassero o meno in stato detentivo, la SPI ha comunicato all'UFM l'avvenuta
incarcerazione a Basilea dello straniero in vista dell'allontanamento;
- con scritto 6 dicembre 2005 il difensore di __________ ha chiesto
alla SPI informazioni su quanto intrapreso per accertare l'identità del
patrocinato, rispettivamente per ottenere i documenti necessari al rimpatrio;
- con lettera 12 dicembre 2005 la SPI ha comunicato al difensore di
__________ che quest'ultimo aveva depositato domanda di asilo sotto altre
generalità anche in Germania, sottacendo tale fatto alle autorità ed
ammettendolo soltanto nel corso dell'udienza 6.10.2005 dinanzi a questo giudice
e che un esperto incaricato dall'UFM lo avrebbe indicato come possibile
cittadino del Togo, precisando pure che la durata della carcerazione dipende
dalla disponibilità dell'interessato a prestare collaborazione per
l'ottenimento di un documento di viaggio: trattasi, vale la pena evidenziarlo,
di informazioni già note al legale, sia perché contenute nella decisione 5
ottobre 2005, rispettivamente in quella di questo giudice 6 ottobre 2005, sia
perché agli atti dell'incarto GIAR 174.2004.3 visionato dal legale presso
questo Ufficio (e peraltro incomplete, ritenuto che da un successivo test
lingua del 28.4.2005 è emerso che __________ è cittadino della Costa d'Avorio);
- sempre il 12 dicembre 2005 la SPI "allo scopo di
garantire il principio di celerità" (ad oltre due mesi dalla
carcerazione?) ha chiesto alla polizia di verbalizzare __________ circa la sue
vere generalità e la sua volontà a collaborare per l'ottenimento di documenti
di viaggio;
- il 14 dicembre 2005 __________ è stato sentito dalla Polizia
cantonale, in tale sede egli ha ribadito di essere cittadino della Costa d'Avorio,
di non voler tornare nel proprio Paese di origine e di non aver intrapreso
nulla per l'ottenimento dei documenti di viaggio, prendendo atto nel contempo
dell'intenzione della SPI di richiedere una proroga di tre mesi della
carcerazione;
- preso atto delle suddette dichiarazioni, con scritto del 19
dicembre 2005 la SPI ha invitato l'UFM a procedere all'identificazione
dell'interessato in vista del rilascio dei documenti;
- con fax 19 dicembre 2005 l'UFM, con riferimento ad un colloquio
telefonico di pari data, ha comunicato alla SPI "Nous prevoyons de
présenter le susnommé a l'Ambassade de Côte d'Ivoire a Berne pour une audition.
Nous domanderons a l'Ambassade de nous accorder une audience au cours du mois de janvier 2006. Dès que la date et
l'heure de cette audition seront connues, nous vous le ferons savoir" da
cui emerge che nel corso del gennaio 2006 __________ verrà presentato
all'Ambasciata della Costa d'Avorio a Berna per un'audizione.
In sostanza dal 6 ottobre 2005 al
19.
dicembre 2005 (l'interrogatorio da parte della polizia il 14 dicembre 2005
non potendosi considerare quale disposizione concreta in vista
dell'allontanamento), quindi per oltre due mesi, l'autorità preposta
all'allontanamento è rimasta del tutto inattiva - seppure nella decisione 6
ottobre 2005 questo giudice l'avesse espressamente invitata "ad
attivarsi per quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità"
-, né dagli atti emergono elementi per ritenere che ciò sia stato causato
dal comportamento delle autorità estere (ad esempio ritardo nel fornire
indicazioni o impossibilità di fissare un colloquio con l'interessato) o da
quello dell'interessato (ad esempio rifiuto di presentarsi ad un'audizione). In
tale contesto, poco importa che l'interessato non collabori per la propria
identificazione e per l'ottenimento dei documenti per il viaggio, dovendo le
autorità preposte comunque utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per
rendere possibile l'allontanamento indipendentemente dalla mancata
collaborazione dello straniero.
Alla luce di quanto precede, la
protrazione di tre mesi della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è
astretto __________ non può essere accordata, avendo le autorità preposte
all'allontanamento violato l'art. 13 b cpv. 3 LDDS, e meglio l'obbligo di
diligenza ed il principio di celerità. Una protrazione della carcerazione
sarebbe quindi contraria al principio di proporzionalità. Di conseguenza la
carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto __________ non potrà
protrarsi oltre il 6 gennaio 2006, data di scadenza del periodo di carcerazione
deciso da questo giudice con decisione 6 ottobre 2005 (inc. GIAR 174.2004.3).
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La
decisione/istanza 20 dicembre 2005 di proroga della carcerazione in attesa di
allontanamento cui è astretto
__________ è respinta.
2.
Non si
percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Intimazione (anticipata via
fax e per raccomandata) a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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