INC.2004.20002
Accesso atti
13 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.20002
Data decisione, Autorità:
Fatti
13.08.2008, GIAR
Titolo:
Accesso atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 79 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.20002
Lugano
13 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 21/27
dicembre 2007 da
__________, __________
(patrocinato dallo studio
legale __________)
contro
lo scritto 18 dicembre 2007 del
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi che rifiuta l’accesso a documenti
acquisiti nella procedura di cui all’incarto MP NLP __________;
visto il
reclamo, i documenti allegati, il non luogo a procedere NLP __________ (del 10
dicembre 2007) e potendosi prescindere, per quanto si dirà in seguito, dal
richiedere osservazioni al magistrato inquirente ed alle altre parti (al
procedimento e/o interessate);
visto l’incarto GIAR 200.2004.1;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è denunciante costituito parte
civile nel procedimento penale sfociato nel NLP menzionato in epigrafe;
- la
procedura era in corso in quanto:
“Con decisioni del 16, rispettivamente 17 febbraio
2004, la CRP ha accolto (ex art 186 cpv. 4 CPP) due istanze presentate da __________
avverso altrettanti decreti di non luogo a procedere emanati dal Procuratore
pubblico (il 26 giugno 2000, rispettivamente il 1. ottobre 2002) nell'ambito
dei procedimenti menzionati in entrata della presente, conseguenti a sue
denunce contro ignoti per reati patrimoniali, in relazione con il patrimonio
del suo defunto padre e la gestione successiva alla morte di quest'ultimo (cfr.
CRP inc. 60.2000.220, 60.2002.306).
In sostanza, ed in entrambe le decisioni concernenti
praticamente lo stesso oggetto, la CRP ha ordinato la completazione delle informazioni
preliminari ai fini di verificare l'esistenza di un ingente patrimonio (del
padre del denunciante), chi ne ha e ne ha avuto la gestione e in base a quale
titolo (sentenza CRP 16 febbraio 2004, cons. 2.2), nonché l'esistenza di una
fondazione di famiglia di cui __________ sarebbe beneficiario, la composizione
dei suoi organi ed i motivi della riduzione della rendita mensile versata
(sentenza 17 febbraio 2004, cons. 3.2).”
(GIAR 6 luglio 2004, 200.2004.1)
- con decisione del 10 dicembre 2007 (NLP __________),
il magistrato inquirente ha posto fine alle informazioni preliminari decretando
un (ulteriore) non luogo a procedere;
- con scritto del 18 dicembre 2008 (doc. 1
allegato all’istanza), il magistrato inquirente ha respinto la richiesta
presentata il 17/18 dicembre 2007 da __________ nella misura in cui chiedeva
l’accesso a dei documenti prodotti (in busta chiusa) a seguito dell’ordine di
perquisizione e sequestro del 5 aprile 2004;
- mediante il reclamo oggetto della presente
(doc. 1, inc. GIAR 200.2007.2), __________ chiede che la decisione sia
annullata per carenza di motivazione, rispettivamente perché infondata e
limitativa dei diritti della parte civile sanciti dagli artt. 79 CPP, 29 CF e 6
CEDU; contestualmente, il reclamante chiede che al reclamo venga concesso
effetto sospensivo e segnala di aver introdotto istanza di promozione
dell’accusa (ex art. 186 CPP);
- con scritto del 24 dicembre 2007 (doc. 3, inc.
GIAR 200.2007.2), anticipato via telefax, il reclamante ha chiesto la
sospensione della procedura di reclamo “…essendo in corso un negoziato…”
con prospettiva di “…risolvere la causa civile e, quindi ritirare il reclamo
suddetto”;
- alla richiesta si dava seguito con ordinanza
del 3 gennaio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 200.2007.2), precisando che la
sospensione concerneva anche la richiesta di effetto sospensivo e l’intimazione
alle parti;
- la procedura è oggi ripresa a seguito di
comunicazione/richiesta del 4 agosto 2008, sollecitata da questo ufficio (doc.
6 e 5, inc. GIAR 200.2007.2);
-
ripresa la procedura occorre, in primo luogo, occuparsi della
ricevibilità del reclamo;
- nel caso in esame, se la ricevibilità in
ordine non sembra porre problemi particolari (ritenuto che lo scritto può
essere considerato quale decisione, indipendentemente dal fatto che non
menzioni le vie di ricorso), diversa è la questione inerente la ricevibilità
nel merito; infatti, questo ufficio (nell’ambito di un reclamo conseguente a
decisione relativa all’accesso agli atti della parte civile, a seguito di
istanza successiva al decreto di non luogo a procedere) ha già avuto modo di
affermare che:
“
- …omissis…
dopo l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere (come di un abbandono)
il Procuratore pubblico non ha più competenze giurisdizionali proprie e, di
conseguenza, non sono dati i rimedi di cui all'art. 280 ss. CPP;
-
il rifiuto di concedere
fotocopiatura degli atti dopo l'emanazione di una decisione di non luogo o di
abbandono non è decisione emanata in fase istruttoria o di indagini
preliminari, bensì in attesa della crescita in giudicato del relativo decreto;
il silenzio del CPP sulle competenze nel caso di simili decisioni non può
essere considerato quale vuoto legislativo (cfr. per il caso contrario CRP 30
luglio 2002, 60.2002.00174), spetta quindi (secondo questo giudice)
all'autorità competente in materia (art. 284 cpv. 1 lett. b CPP) di istanza di
promozione dell'accusa (o in materia di proposta d'accusa privato) concedere,
ancorché l'art. 19 CPP sembri non permetterlo) proroga del termine ex art. 186,
rispettivamente vegliare sull'eventuale rispetto del diritto di essere sentito
per le procedure di sua competenza;”
(GIAR 5 dicembre 2005, 200.91.2)
- la fattispecie riportata nella decisione
menzionata è praticamente identica a quella qui in esame (eccettuata la
richiesta di sospensione del termine per l’inoltro dell’istanza di promozione
dell’accusa) questo giudice non vede ragioni per modificare la propria
giurisprudenza in materia;
- nulla cambia alla conclusione di cui sopra, il
fatto che questo ufficio riconosca la propria competenza a trattare decisioni
in materia d’accesso agli atti (anche in sede d’informazioni preliminari)
allorquando la decisione impugnata (positiva o negativa che sia) è precedente o
contestuale al decreto di non luogo a procedere (GIAR 18 luglio 2008,
347.2007.2);
- inoltre, i documenti in questione (in
contenuto della busta prodotta chiusa) sono stati oggetto di una procedura ex
art. 164 CPP al termine della quale questo ufficio e, successivamente la CRP, hanno ammesso la perquisizione del contenuto della busta da parte dell’inquirente con
invito a decidere (dopo la perquisizione) se i documenti (o parte di questi)
dovessero essere restituiti o sequestrati e annessi agli atti (GIAR 6 luglio
2004, 200.2004.1, cons. 8; CRP 13 dicembre 2004, 60.2004.265, cons. 6);
- dalla
lettura del decreto di non luogo a procedere risulta che la busta è stata
aperta dal magistrato inquirente il 20 novembre 2006, richiusa il 5 dicembre
del 2007 e i documenti sono oggetto di restituzione (NLP pag. 5); la questione
a sapere se il contenuto della busta sia stato, dopo la perquisizione (a quanto
sembra conclusasi nel dicembre 2007), formalmente acquisito agli atti (e
dissequestrato con il non luogo), ovvero mai acquisito/sequestrato (con
constatazione di non utilità per l’inchiesta e restituzione in sede di non
luogo), è puramente accademica per quanto qui interessa; infatti, nel primo
caso questo giudice, per decidere in merito all’accesso, dovrebbe esprimersi
preliminarmente sulla utilità del mantenimento del sequestro dei documenti, ciò
che in presenza di un NLP non rientra nelle sue competenze (“Questo giudice
non ha comunque competenza per decidere sul mantenimento di un sequestro
parallelamente (ed in possibile contrasto) con la CRP, quando questa sia
chiamata in causa con un rimedio di diritto di portata più ampia di quello
astrattamente proponibile contro il dissequestro, e che per logica procedurale
deve contenerlo (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., GIAR
450.97.2, cons. 4 p.5). Questa incompetenza impedisce formale accoglimento del
reclam” GIAR 14 luglio 1998, GIAR 286.98.2), nel secondo,
dovrebbe constatare che il reclamo è privo d’oggetto in quanto la busta (e i
documenti) di cui si chiede visione non fanno parte degli atti;
- per tutte le ragioni esposte, pertanto, il
reclamo menzionato in epigrafe, e con esso la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo, devono essere dichiarati irricevibili per incompetenza
di questo ufficio;
- abbondanzialmente, si precisa pure che la
trasmissione al qui reclamante di altra documentazione relativa all’incarto
mediante lo stesso scritto qui impugnato non influisce minimamente sul
contenuto e sull’esito (a prescindere dal verificare se si tratta di un
semplice atto d’esecuzione, in quanto neppure notificato alle altre parti al
procedimento, o altro);
visti gli
artt. 79, 161 ss., 164, 186, 280 e 284 CPP, 29 CF,
decide
1.
Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, stabilita in FRS 250.-, e le spese di FRS 90.-,
sono a carico del reclamante.
3.
Intimazione (con copia del reclamo):
Copia per conoscenza:
- Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano.
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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