INC.2004.25804
Proroga carcerazione in vista di allontanamento
10 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.25804
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, GIAR
Titolo:
Proroga carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 LDDS
Incarto n.
INC.2004.25804
Lugano
10 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza/decisione del 21 ottobre
2004 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
relativa alla (seconda) proroga della carcerazione in
vista di allontanamento cui è astretto
_ACCU1 __________
(rappr. dall' ___________DIFU1 __________)
viste le osservazioni del
patrocinatore della persona incarcerata (4/5 novembre 2004);
visti gli inc. GIAR
258.2004.1/2/3/4;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
_________ è stato incarcerato l'11
maggio 2004, a seguito di decisione del 6 maggio 2004 della SPI (artt. 13b e
13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
258.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno da questo giudice che
ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione (doc. 2 inc.
258.2004.1).
Con decisione del 15 luglio 2004,
la SPI ha ordinato la proroga di tre mesi della carcerazione in vista
dell'allontanamento, cui è astretto ______; la proroga è stata confermata da
questo giudice (fino all'11 novembre compreso) con decisione del 3 agosto 2004
(doc. 5, inc. GIAR 258.2004.3).
2.
Con ulteriore decisione dl 21
ottobre 2004, la SPI ha deciso una ulteriore proroga della carcerazione, questa
volta di due mesi. A motivazione della decisione indica le ripetute richieste
(10 e 30 settembre, nonché 18 ottobre 2004) indirizzate all'UFR ai fini di un
costante sostegno per l'allontanamento e la persistenza di _____ a non
adoperarsi per l'ottenimento dei documenti e celare la sua vera origine
impedendo così all'autorità preposta di provvedere all'ottenimento di un
documento di viaggio. Tale atteggiamento sarebbe stato ancora manifestato
durante un colloquio telefonico tra __________ e un funzionario del DFGP (cfr. doc.
2, inc. GIAR 258.2004.4).
3.
In sede di osservazioni, il
patrocinatore di __________ si oppone alla proroga. Segnala lo stato di salute
precario della persona incarcerata contesta l'assenza di collaborazione e
chiede se un solo colloquio telefonico in sei mesi d'incarcerazione soddisfi le
esigenze dell'art. 13b LDDS (doc. 5, inc. GIAR 258.2004.4).
4.
Per i fatti essenziali e le
conclusioni in diritto, si può innanzitutto far capo a quanto detto nella
precedente decisione:
"
4.
La decisione di questo giudice che accertava legalità
ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che
indicavano come lo straniero non avesse intenzione di lasciar la Svizzera e
come egli aveva violato il suo obbligo di collaborazione, fornendo
(verosimilmente) false generalità.
Infatti, dalla documentazione che chiedeva conferma
della carcerazione emergeva che a __________ non risultano risiedere le persone
da lui indicate quali genitori, che non conosce i quartieri di quella cittadina
e non conosce l'ucraino, bensì il russo ed il moldavo. Egli ha, inoltre,
affermato di aver cercato di recuperare il passaporto che si troverebbe presso
Fatti
i genitori; anche volendo prescindere da quanto appena detto circa il luogo di
residenza (indicato) dei genitori stessi, non ha in alcun modo documentato o
reso verosimile il suo dire. Da ultimo, ancora davanti a questo giudice, ha
manifestato poco interesse (per non dire altro) per un rientro in patria (doc.
1 e 2, inc. GIAR 258.2004.1).
5.
La decisione sull’eventle proroga della carcerazione in
vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a
determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione
mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della
carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono
considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto
ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non
è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona
interessata. L'esame LINGUA sebbene non ancora definitivo, sembrerebbe indicare
cittadinanza moldava (scritto 14.07.2004 UFR) a conferma dei dubbi precedenti,
basati comunque anche su altri elementi (non individzione dei genitori in base
ai dati indicati e non conoscenza della città). Il fatto che il padre sia di origini
moldave non dovrebbe giustificare più di tanto la non conoscenza della lingua
del luogo dove si è nati e cresciuti, ma soprattutto non giustifica la non
conoscenza dei luoghi e il mancato riscontro della residenza dei genitori.
Non da ultimo, lo stesso __________ avrebbe dichiarato
al funzionario UFR di non intendere collaborare.
7.
Nulla emerge dall'incarto a sostegno dell'affermazione
della difesa secondo cui l'autorità preposta non avrebbe fatto quanto in suo
potere per permettere l'ottenimento dei documenti di viaggio. Al contrario, è
manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) a
impedire il corretto rientro. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la
modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare
ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo
dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la
privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo
di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono
ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione
richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi della (originaria)
incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero
nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per
l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere,
bensì allo straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi
giustificata."
(sentenza 3
agosto 2004, GIAR 258.2004.3)
5.
Nel periodo di proroga,
l'autorità cantonale ha sollecitato più volte la Divisione rimpatrio dell'UFR,
ai fini dell'organizzazione del rimpatrio stesso (doc. 2, inc. GIAR
258.2004.4). Questo ufficio ha comunicato l'impossibilità di procedere ad un rimpatrio
in __________ dato che tutto indica altra nazionalità e l'ottenimento dei
documenti di viaggio implica la corretta identificazione della persona da
allontanare che, nel caso specifico si rifiuta di collaborare in merito,
rispettivamente persite ad affermare l'identità già dichiarata e che non ha
trovato riscontri positivi.
In questa situazione è difficile
rimproverare all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex
art. 13b cpv. 3 LDDS. È altrettanto difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo
da parte delle autorità ucraine in quanto la non conoscenza dei luoghi e della
lingua è accertabile (e accertata) dall'autorità elvetica e comunque __________
non ha fornito alcun elemento oltre per permettere il raggiungimento e
l'identificazione dei genitori che vivrebbero ma che le autorità di quel paese
dichiarano non residenti. L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora
presente e con essa, uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art.
13b cpv. 1 lett. c. LDDS; DTF 122 II 51).
6.
Di principio la carcerazione non
risponde più a criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o
non ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1
CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).
Nel caso in esame, il problema
potrebbe porsi proprio in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per
l'autorità di procurare un documento di viaggio. Tuttavia:
"Mais, inversement,
les mesures de contrainte ne sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est
difficile parce que l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour
obtenir les papiers nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant
bien entendu qu'il existe une cause di détention). Cette considération vaut
nottament pour les étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en
cachant ou en détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les
autorités par des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En
effet, les mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de
telles personnes. Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la
loi voulait tout particulièrement viser" (A.
Wurzburger, La jurispruce récente du TF en matière de police des étrangers, in
Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag. 330)
La recente
modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di
considerazioni, contenute anche in DTF 129 II 59.
Nel caso in
esame, non va dimenticato che oltre al (fondato) sospetto di aver fornito falsa
identità, __________ ha affermato che i suoi documenti d'identità sono presso i
genitori (ancora davanti a questo giudice l'11 maggio 2004; cfr. verbale GIAR,
pag. 3) e che già il 9 febbraio 2004 (verbale di polizia) ha affermato di
volersi mettere in contatto personalmente con un amico (di cui si è rifiutato
di fornire dati e numero di telefono) per chiedere la trasmissione del
passaporto (verbale polizia 9 febbraio 2004). Quindi egli ha affermato di avere
il passaporto, di sapere dove si trova, di essere in grado in qualche modo di
farselo inviare ma nulla di tutto questo è stato fatto, né sono state fornite
all'autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedere loro.
La proroga è,
quindi, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si
considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva
evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di
carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei
documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo
straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi giustificata.
Per i qli motivi,
visti i menzionati articoli di
legge
decide:
1. La decisione/istanza 21 ottobre
2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è
astretto __________ è accolta.
Di
conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto
__________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 11
gennaio 2005, compreso.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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