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Decisione

INC.2004.25804

Proroga carcerazione in vista di allontanamento

10 novembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori; anche volendo prescindere da quanto appena detto circa il luogo di

residenza (indicato) dei genitori stessi, non ha in alcun modo documentato o

reso verosimile il suo dire. Da ultimo, ancora davanti a questo giudice, ha

manifestato poco interesse (per non dire altro) per un rientro in patria (doc.

1 e 2, inc. GIAR 258.2004.1).

5.

La decisione sull’eventle proroga della carcerazione in

vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a

determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione

mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della

carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono

considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto

ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che l'allontanamento non

è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona

interessata. L'esame LINGUA sebbene non ancora definitivo, sembrerebbe indicare

cittadinanza moldava (scritto 14.07.2004 UFR) a conferma dei dubbi precedenti,

basati comunque anche su altri elementi (non individzione dei genitori in base

ai dati indicati e non conoscenza della città). Il fatto che il padre sia di origini

moldave non dovrebbe giustificare più di tanto la non conoscenza della lingua

del luogo dove si è nati e cresciuti, ma soprattutto non giustifica la non

conoscenza dei luoghi e il mancato riscontro della residenza dei genitori.

Non da ultimo, lo stesso __________ avrebbe dichiarato

al funzionario UFR di non intendere collaborare.

7.

Nulla emerge dall'incarto a sostegno dell'affermazione

della difesa secondo cui l'autorità preposta non avrebbe fatto quanto in suo

potere per permettere l'ottenimento dei documenti di viaggio. Al contrario, è

manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) a

impedire il corretto rientro. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la

modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare

ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo

dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto concerne la

privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo

di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono

ancora dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione

richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi della (originaria)

incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero

nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per

l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere,

bensì allo straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi

giustificata."

(sentenza 3

agosto 2004, GIAR 258.2004.3)

5.

Nel periodo di proroga,

l'autorità cantonale ha sollecitato più volte la Divisione rimpatrio dell'UFR,

ai fini dell'organizzazione del rimpatrio stesso (doc. 2, inc. GIAR

258.2004.4). Questo ufficio ha comunicato l'impossibilità di procedere ad un rimpatrio

in __________ dato che tutto indica altra nazionalità e l'ottenimento dei

documenti di viaggio implica la corretta identificazione della persona da

allontanare che, nel caso specifico si rifiuta di collaborare in merito,

rispettivamente persite ad affermare l'identità già dichiarata e che non ha

trovato riscontri positivi.

In questa situazione è difficile

rimproverare all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex

art. 13b cpv. 3 LDDS. È altrettanto difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo

da parte delle autorità ucraine in quanto la non conoscenza dei luoghi e della

lingua è accertabile (e accertata) dall'autorità elvetica e comunque __________

non ha fornito alcun elemento oltre per permettere il raggiungimento e

l'identificazione dei genitori che vivrebbero ma che le autorità di quel paese

dichiarano non residenti. L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora

presente e con essa, uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art.

13b cpv. 1 lett. c. LDDS; DTF 122 II 51).

6.

Di principio la carcerazione non

risponde più a criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o

non ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1

CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).

Nel caso in esame, il problema

potrebbe porsi proprio in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per

l'autorità di procurare un documento di viaggio. Tuttavia:

"Mais, inversement,

les mesures de contrainte ne sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est

difficile parce que l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour

obtenir les papiers nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant

bien entendu qu'il existe une cause di détention). Cette considération vaut

nottament pour les étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en

cachant ou en détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les

autorités par des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En

effet, les mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de

telles personnes. Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la

loi voulait tout particulièrement viser" (A.

Wurzburger, La jurispruce récente du TF en matière de police des étrangers, in

Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag. 330)

La recente

modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di

considerazioni, contenute anche in DTF 129 II 59.

Nel caso in

esame, non va dimenticato che oltre al (fondato) sospetto di aver fornito falsa

identità, __________ ha affermato che i suoi documenti d'identità sono presso i

genitori (ancora davanti a questo giudice l'11 maggio 2004; cfr. verbale GIAR,

pag. 3) e che già il 9 febbraio 2004 (verbale di polizia) ha affermato di

volersi mettere in contatto personalmente con un amico (di cui si è rifiutato

di fornire dati e numero di telefono) per chiedere la trasmissione del

passaporto (verbale polizia 9 febbraio 2004). Quindi egli ha affermato di avere

il passaporto, di sapere dove si trova, di essere in grado in qualche modo di

farselo inviare ma nulla di tutto questo è stato fatto, né sono state fornite

all'autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedere loro.

La proroga è,

quindi, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati.

Se si

considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva

evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di

carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei

documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo

straniero stesso, la protrazione ha da considerarsi giustificata.

Per i qli motivi,

visti i menzionati articoli di

legge

decide:

1. La decisione/istanza 21 ottobre

2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è

astretto __________ è accolta.

Di

conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto

__________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 11

gennaio 2005, compreso.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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