Lexipedia

Decisione

INC.2004.32804

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

6 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

06.12.2004, GIAR

Titolo:

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 let. b LDDS

Incarto n.

INC.2004.32804

Lugano

6 dicembre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire

sull'istanza/decisione del 26 novembre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________________________

visti gli inc. GIAR

328.2004.1/2/3/4;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

_____________ è stato incarcerato

l'8 giugno 2004, a seguito di decisione del 4 giugno 2004 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento

(doc. 1 inc. GIAR 328.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal

GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 21 maggio 2004,

termine stabilito dall'UFR con decisione 26 marzo 2004 (con la quale è pure

stato negato effetto sospensivo ad un eventuale ricorso), continuando a

commettere reati e mantenendo nel centro CRS un comportamento insubordinato e rissoso, nonché omettendo di

intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il

rimpatrio (doc. 4 inc. 328.2004.1).

Considerandi

2.

Con sentenza 7 settembre 2004

questo giudice ha accolto la decisione/istanza del 23 agosto 2004 con la quale

la SPI – rilevando che l'autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a

mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS ed evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura – aveva

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino all’8 dicembre 2004

compreso.

3.

Con decisione/istanza del 26

novembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza

dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che

la carcerazione ai fini di allontanamento sia

prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 328.2004.4;

artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del

relativo regolamento). La SPI, rilevato che

l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione

della persona oggetto della misura.

4.

Preso atto che___________ per il

tramite del proprio patrocinatore, con lettera

2.

dicembre 2004 non si oppone all’istanza di proroga ulteriore formulata dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona.

5.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera come egli avesse

violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul

territorio abbia comportato condanne penali (doc. 4, inc. GIAR 328.2004.1).

Lo stesso dicasi per la decisione

di proroga della carcerazione del 7 settembre 2004 (doc. 4, inc. GIAR

328.2004

).

6.

La decisione sull’eventuale nuova

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’ allontanamento esige ovviamente

un esame volto a determinare se i motivi che

avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del

7.

settembre 2004 mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione

dell’allontanamento o dell’espulsione”

(art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di

collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua

partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei

documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas

Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit

d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul

Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

7.

Nel caso in esame, è evidente

che l'allontanamento non è ancora (stato)

possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità,

con scritti 13 e 28 ottobre 2004, ha sollecitato l'Ufficio federale dei

rifugiati, Divisone rimpatrio, al fine di ottenere sostegno in vista

dell'esecuzione dell' allontanamento, ha fatto

quanto in suo potere per permettere l' allontanamento.

Al contrario è manifesto come sia il comportamento

del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli

infatti, durante un colloquio telefonico con un collaboratore dell’UFR avvenuto

il 1° novembre 2004, ha dimostrato la sua mancanza di volontà a voler rientrare

nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità

all’ottenimento dei documenti di viaggio, rifiutandosi di volere compilare il

formulario di richiesta dei documenti presso la rappresentanza diplomatica

armena a Ginevra (cfr. doc. C allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4); si è poi

rifiutato, durante un colloquio telefonico avvenuto l’11 novembre 2004, di

parlare con l’esperto designato per lo svolgimento del test LINGUA (cfr. doc. F

allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4);

Con l'introduzione dell'art. 13f

LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

8.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di ________________ di

collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo

art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente

l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal

senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della

libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa

del principio di proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La decisione/istanza 26 novembre 2004 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui

è astretto_____ alias _______ e __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto______ alias ________

e __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 7

febbraio 2005, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 15 (quindici)

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (via fax e raccomandata):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster