INC.2004.32804
Istanza di proroga della carcerazione LDDS
6 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.32804
Data decisione, Autorità:
Fatti
06.12.2004, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga della carcerazione LDDS
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
Incarto n.
INC.2004.32804
Lugano
6 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire
sull'istanza/decisione del 26 novembre 2004 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________________________
visti gli inc. GIAR
328.2004.1/2/3/4;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
_____________ è stato incarcerato
l'8 giugno 2004, a seguito di decisione del 4 giugno 2004 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento
(doc. 1 inc. GIAR 328.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal
GIAR che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero entro il 21 maggio 2004,
termine stabilito dall'UFR con decisione 26 marzo 2004 (con la quale è pure
stato negato effetto sospensivo ad un eventuale ricorso), continuando a
commettere reati e mantenendo nel centro CRS un comportamento insubordinato e rissoso, nonché omettendo di
intraprendere passi per preparare la partenza e procurarsi i documenti per il
rimpatrio (doc. 4 inc. 328.2004.1).
Considerandi
2.
Con sentenza 7 settembre 2004
questo giudice ha accolto la decisione/istanza del 23 agosto 2004 con la quale
la SPI – rilevando che l'autorità aveva compiuto tutti gli sforzi necessari a
mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS ed evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura – aveva
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento fosse prorogata di tre mesi, concedendo la proroga sino all’8 dicembre 2004
compreso.
3.
Con decisione/istanza del 26
novembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza
dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che
la carcerazione ai fini di allontanamento sia
prorogata di due mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 328.2004.4;
artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del
relativo regolamento). La SPI, rilevato che
l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione
della persona oggetto della misura.
4.
Preso atto che___________ per il
tramite del proprio patrocinatore, con lettera
2.
dicembre 2004 non si oppone all’istanza di proroga ulteriore formulata dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona.
5.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera come egli avesse
violato il suo obbligo di collaborazione e come la sua permanenza sul
territorio abbia comportato condanne penali (doc. 4, inc. GIAR 328.2004.1).
Lo stesso dicasi per la decisione
di proroga della carcerazione del 7 settembre 2004 (doc. 4, inc. GIAR
328.2004
).
6.
La decisione sull’eventuale nuova
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’ allontanamento esige ovviamente
un esame volto a determinare se i motivi che
avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione ed alla proroga del
7.
settembre 2004 mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione”
(art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di
collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua
partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei
documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas
Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul
Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
7.
Nel caso in esame, è evidente
che l'allontanamento non è ancora (stato)
possibile per la mancata collaborazione della persona interessata. L'autorità,
con scritti 13 e 28 ottobre 2004, ha sollecitato l'Ufficio federale dei
rifugiati, Divisone rimpatrio, al fine di ottenere sostegno in vista
dell'esecuzione dell' allontanamento, ha fatto
quanto in suo potere per permettere l' allontanamento.
Al contrario è manifesto come sia il comportamento
del resistente (peraltro dichiarato) ad impedire il corretto rientro: egli
infatti, durante un colloquio telefonico con un collaboratore dell’UFR avvenuto
il 1° novembre 2004, ha dimostrato la sua mancanza di volontà a voler rientrare
nel proprio paese d’origine e a voler collaborare con le autorità
all’ottenimento dei documenti di viaggio, rifiutandosi di volere compilare il
formulario di richiesta dei documenti presso la rappresentanza diplomatica
armena a Ginevra (cfr. doc. C allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4); si è poi
rifiutato, durante un colloquio telefonico avvenuto l’11 novembre 2004, di
parlare con l’esperto designato per lo svolgimento del test LINGUA (cfr. doc. F
allegato al doc. 1 inc. 328.2004.4);
Con l'introduzione dell'art. 13f
LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
8.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente) commessi, il rifiuto di ________________ di
collaborare e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo
art. 13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente
l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal
senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della
libertà), l’ulteriore protrazione è da considerare giustificata e rispettosa
del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La decisione/istanza 26 novembre 2004 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui
è astretto_____ alias _______ e __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto______ alias ________
e __________ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 7
febbraio 2005, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 15 (quindici)
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (via fax e raccomandata):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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