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Decisione

INC.2004.3303

Ispezione atti

20 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 e 3);

-

in data 31 agosto 2005 il magistrato inquirente ha proceduto al

deposito degli atti (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine al 19 settembre

2005 (AI 10);

-

con scritto 9 settembre 2005 (anticipato via fax) la difesa ha

chiesto una proroga di 15 giorni del suddetto termine, "in quanto sono

oberata di lavoro (sono appena rientrata dalle vacanze)"; in pari data

il Ministero pubblico ha comunicato telefonicamente al difensore che una

proroga non sarebbe stata concessa approsimandosi il termine di prescrizione (cfr.

doc. 2 allegato al reclamo);

-

con scritto 12 settembre 2005, il Procuratore pubblico ha

respinto la richiesta di proroga (in considerazione della prossimità dei

termini di prescrizione), rilevando nel contempo che, trattandosi di incarto

poco voluminoso, "la mia segretaria è a disposizione per eventualmente

fotocopiare gli atti istruttori di cui Lei dovesse necessitare";

-

in data 16 settembre 2004 la difesa ha preso visione dell'incarto

e si è fatta rilasciare fotocopie di alcuni atti istruttori;

-

con reclamo 19 settembre 2005, oggetto della presente, la difesa

ribadisce la propria richiesta di proroga, evidenziando che il rifiuto sarebbe

lesivo dei diritti della difesa, tenuto conto dell'art. 196 cpv. 1 CPP, del

fatto che la difesa non ha avuto modo di partecipare all'istruttoria essendo la

nomina intervenuta successivamente, nonché della particolare complessità

dell'incarto; evidenzia inoltre di avere inoltrato in pari data richiesta di

complementi istruttori e chiede che al gravame venga concesso l'effetto

sospensivo;

-

__________, accusato e destinatario della decisione impugnata è

certamente legittimato al reclamo;

-

giusta l'art. 196 CPP, il termine per il deposito degli atti non

deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice

di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un

termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente;

questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si

verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una

limitazione di fatto dei diritti delle parti;

-

nel caso in esame, non emerge dagli atti che la decisione

impugnata configuri una delle caratteristiche di cui al considerando che

precede;

-

infatti, in data 16 settembre 2005 il difensore, peraltro

nominato sin dal gennaio 2004, ha visionato gli atti ed il 19 settembre 2005 ha

presentato (oltre al presente gravame) istanza di complementi istruttori,

l'incarto non appare del resto né voluminoso né particolarmente complesso ed

inoltre, "il sovraccarico di lavoro arretrato, causa assenza per

vacanze" non costituisce certo un motivo atto a giustificare una

proroga del termine, tanto più in prossimità della prescrizione;

-

tenuto conto di quanto sopra, soprattutto del

fatto che l'accesso all'incarto è comunque avvenuto (il 16 settembre 2005) con

contestuale consegna delle fotocopie richieste, la decisione del magistrato

inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire delle facilità

necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr. Piquerez, op. cit.,

n. 1249 ss);

-

in conclusione, il reclamo deve essere respinto

con la presente decisione, definitiva a livello cantonale, rendendo così priva

di oggetto la richiesta di effetto sospensivo; tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.196, 280

e 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di FRS 200.- e le

spese di FRS 30.- sono a carico del reclamante.

3.

La presente decisione è definitiva (a livello

cantonale).

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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