INC.2004.3303
Ispezione atti
20 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.3303
Data decisione, Autorità:
20.09.2005, GIAR
Titolo:
Ispezione atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 196 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.3303
Lugano
20 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20
settembre 2005 da
__________
contro
la decisione 12 settembre 2005 del procuratore pubblico Maria
Galliani che rifiuta una proroga del deposito degli atti di cui all'inc. MP __________;
posto che per l'emanazione della
presente decisione (come meglio precisato nei considerandi) non è necessario
assegnare al magistrato inquirente un termine per presentare osservazioni;
visto, per quanto necessario,
l'inc. MP __________;
considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
in data 12 gennaio 2004 il Procuratore pubblico, preso atto delle
dichiarazioni da lui rese nel corso del verbale di polizia 25 gennaio 1999, ha
promosso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di riciclaggio di
denaro, "per avere, in correità con __________, a __________ e __________,
nel periodo 16 novembre / 27 novembre 1998, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali per almeno complessivi ca. CHF 153'690.-, che sapeva o doveva
presumere dalle circostanze, provenire da un crimine ed in particolare da
traffici internazionali di stupefacenti (in caso cocaina), ricevendo in
compenso da __________ la somma di almeno fr. 1'029,90 (fr. 900.- in contanti e
fr. 129,90 quale differenza sulle operazioni di cambio);
-
con decisione 26 gennaio 2004 questo giudice, viste le istanze 21
gennaio 2004 della __________ e 23 gennaio 2004 del magistrato inquirente, ha
nominato a __________ un difensore d'ufficio (cfr. inc. GIAR 33.2004.3 doc. 1,
Fatti
2 e 3);
-
in data 31 agosto 2005 il magistrato inquirente ha proceduto al
deposito degli atti (ex art. 196 cpv. 4 CPP) fissando il temine al 19 settembre
2005 (AI 10);
-
con scritto 9 settembre 2005 (anticipato via fax) la difesa ha
chiesto una proroga di 15 giorni del suddetto termine, "in quanto sono
oberata di lavoro (sono appena rientrata dalle vacanze)"; in pari data
il Ministero pubblico ha comunicato telefonicamente al difensore che una
proroga non sarebbe stata concessa approsimandosi il termine di prescrizione (cfr.
doc. 2 allegato al reclamo);
-
con scritto 12 settembre 2005, il Procuratore pubblico ha
respinto la richiesta di proroga (in considerazione della prossimità dei
termini di prescrizione), rilevando nel contempo che, trattandosi di incarto
poco voluminoso, "la mia segretaria è a disposizione per eventualmente
fotocopiare gli atti istruttori di cui Lei dovesse necessitare";
-
in data 16 settembre 2004 la difesa ha preso visione dell'incarto
e si è fatta rilasciare fotocopie di alcuni atti istruttori;
-
con reclamo 19 settembre 2005, oggetto della presente, la difesa
ribadisce la propria richiesta di proroga, evidenziando che il rifiuto sarebbe
lesivo dei diritti della difesa, tenuto conto dell'art. 196 cpv. 1 CPP, del
fatto che la difesa non ha avuto modo di partecipare all'istruttoria essendo la
nomina intervenuta successivamente, nonché della particolare complessità
dell'incarto; evidenzia inoltre di avere inoltrato in pari data richiesta di
complementi istruttori e chiede che al gravame venga concesso l'effetto
sospensivo;
-
__________, accusato e destinatario della decisione impugnata è
certamente legittimato al reclamo;
-
giusta l'art. 196 CPP, il termine per il deposito degli atti non
deve essere inferiore ai quindici giorni; il termine è prorogabile e il codice
di rito non indica i motivi particolari che giustificano una proroga (o un
termine più lungo), quindi lascia una certa libertà al magistrato inquirente;
questo giudice ritiene, pertanto, di dover intervenire unicamente laddove si
verifica un abuso di diritto manifesto, una violazione della buona fede e/o una
limitazione di fatto dei diritti delle parti;
-
nel caso in esame, non emerge dagli atti che la decisione
impugnata configuri una delle caratteristiche di cui al considerando che
precede;
-
infatti, in data 16 settembre 2005 il difensore, peraltro
nominato sin dal gennaio 2004, ha visionato gli atti ed il 19 settembre 2005 ha
presentato (oltre al presente gravame) istanza di complementi istruttori,
l'incarto non appare del resto né voluminoso né particolarmente complesso ed
inoltre, "il sovraccarico di lavoro arretrato, causa assenza per
vacanze" non costituisce certo un motivo atto a giustificare una
proroga del termine, tanto più in prossimità della prescrizione;
-
tenuto conto di quanto sopra, soprattutto del
fatto che l'accesso all'incarto è comunque avvenuto (il 16 settembre 2005) con
contestuale consegna delle fotocopie richieste, la decisione del magistrato
inquirente non lede il diritto dell'accusato di fruire delle facilità
necessarie per un corretto esercizio del diritto di difesa (cfr. Piquerez, op. cit.,
n. 1249 ss);
-
in conclusione, il reclamo deve essere respinto
con la presente decisione, definitiva a livello cantonale, rendendo così priva
di oggetto la richiesta di effetto sospensivo; tasse e spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.196, 280
e 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di FRS 200.- e le
spese di FRS 30.- sono a carico del reclamante.
3.
La presente decisione è definitiva (a livello
cantonale).
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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