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Decisione

INC.2004.3504

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

23 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

23.09.2004, GIAR

Titolo:

Istanza di proroga della carcerazione LDDS

PROROGA DELLA CARCERAZIONE

art. 13 let. b LDDS

Incarto n.

INC.2004.3504

Lugano

23 settembre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza/decisione dell'8

settembre 2004 della

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona

relativa alla proroga della carcerazione in vista

dell'allontanamento cui è astretto

__________

patr. dall'avv. __________

preso atto che con scritto 23

settembre 2004 la patrocinatrice della persona incarcerata ha rinunciato a

presentare osservazioni;

visti gli inc. GIAR

35.2004.2/3/4;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

1.

__________ è stato incarcerato il

24 giugno 2004, a seguito di decisione del 21 giugno 2004 della SPI (artt. 13b

e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR

35.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal GIAR che ha

confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che

l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero, nonostante che l'UFR con

decisione 15 gennaio 2003 (cresciuta in giudicato) gli abbia ordinato di

lasciare immediatamente la Svizzera, continuando a commettere reati e non

attenendosi all'obbligo di collaborare e meglio di procurarsi i documenti per

il rimpatrio e di collaborare affinché l'autorità possa ottenerli (doc. 7 inc.

35.2004.2).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza dell'8

settembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.

2.

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2

prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di

allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.

GIAR 35.2004.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC,

e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto

tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi

dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di

collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Preso atto che la patrocinatrice

di __________ con scritto di data odierna ha rinunciato a presentare

osservazioni, non avendo la persona incarcerata dato risposta ai due scritti

del legale, né fornito in altro modo le necessarie informazioni.

4.

La decisione di questo giudice

che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una

serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di

lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione

e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.

7, inc. GIAR 35.2004.2).

5.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

6.

Nel caso in esame, è evidente che

l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione

della persona interessata. L'autorità, con scritto del 7 luglio 2004,

sollecitato il 7 settembre, richiedendo all'Ufficio federale dei rifugiati,

Divisione rimpatrio, sostegno in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, ha

fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è

manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad

impedire il corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 30

agosto 2004, ha affermato di non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di

un documento di viaggio, di non aver contattato la propria ambasciata e di non

avere nessuna intenzione di collaborare per l'ottenimento di un lasciapassare.

Dette circostanze risultano pure dallo scritto 27 agosto 2004 della SPI

all'UFR. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv.

1.

lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza

della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata

collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).

7.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della

protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)

commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b

cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il

legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della

collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un

peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la

protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di

proporzionalità.

Per i quali motivi,

visti i menzionati articoli di

legge,

decide:

1.

La decisione/istanza 8 settembre 2004 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è

accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 24 dicembre 2004, compreso.

2.

Non

si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (via fax e raccomandata):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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