INC.2004.3504
Istanza di proroga della carcerazione LDDS
23 settembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.3504
Data decisione, Autorità:
Fatti
23.09.2004, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga della carcerazione LDDS
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
Incarto n.
INC.2004.3504
Lugano
23 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione dell'8
settembre 2004 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
patr. dall'avv. __________
preso atto che con scritto 23
settembre 2004 la patrocinatrice della persona incarcerata ha rinunciato a
presentare osservazioni;
visti gli inc. GIAR
35.2004.2/3/4;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato incarcerato il
24 giugno 2004, a seguito di decisione del 21 giugno 2004 della SPI (artt. 13b
e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR
35.2004.1). __________ è stato sentito lo stesso giorno dal GIAR che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione ritenuto che
l'interessato non ha lasciato il territorio svizzero, nonostante che l'UFR con
decisione 15 gennaio 2003 (cresciuta in giudicato) gli abbia ordinato di
lasciare immediatamente la Svizzera, continuando a commettere reati e non
attenendosi all'obbligo di collaborare e meglio di procurarsi i documenti per
il rimpatrio e di collaborare affinché l'autorità possa ottenerli (doc. 7 inc.
35.2004.2).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza dell'8
settembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv.
2.
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2
prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 35.2004.4; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC,
e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto
tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Preso atto che la patrocinatrice
di __________ con scritto di data odierna ha rinunciato a presentare
osservazioni, non avendo la persona incarcerata dato risposta ai due scritti
del legale, né fornito in altro modo le necessarie informazioni.
4.
La decisione di questo giudice
che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una
serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse intenzione di
lasciar la Svizzera, come egli avesse violato il suo obbligo di collaborazione
e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (doc.
7, inc. GIAR 35.2004.2).
5.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che
l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione
della persona interessata. L'autorità, con scritto del 7 luglio 2004,
sollecitato il 7 settembre, richiedendo all'Ufficio federale dei rifugiati,
Divisione rimpatrio, sostegno in vista dell'esecuzione dell'allontanamento, ha
fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario è
manifesto come sia il comportamento del resistente (peraltro dichiarato) ad
impedire il corretto rientro: egli infatti, nel corso del verbale di polizia 30
agosto 2004, ha affermato di non aver compiuto alcun passo per l'ottenimento di
un documento di viaggio, di non aver contattato la propria ambasciata e di non
avere nessuna intenzione di collaborare per l'ottenimento di un lasciapassare.
Dette circostanze risultano pure dallo scritto 27 agosto 2004 della SPI
all'UFR. Con l'introduzione dell'art. 13f LDDS e la modifica dell'art. 13b cpv.
1.
lett. c. il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza
della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata
collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, pag. 4993).
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancor dati. Decisiva diviene dunque una valutazione della
protrazione richiesta nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, in particolare i reati (reiteratamente)
commessi, il rifiuto di __________ di collaborare e la modifica dell'art. 13b
cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art. 13f (mediante il quale il
legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un
peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la
protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di
proporzionalità.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di
legge,
decide:
1.
La decisione/istanza 8 settembre 2004 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è
accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 24 dicembre 2004, compreso.
2.
Non
si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (via fax e raccomandata):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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