INC.2004.35103
Proroga del carcere preventivo
13 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.35103
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.35103
Lugano
13 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 25 novembre 2004 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________, detenuto c/o __________
(patr. dall'avv. __________, __________)
accusato dei reati di furto
aggravato, sub. furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio,
ripetuta violazione del bando, incendio intenzionale aggravato, sub.
semplice, impedimento di atti d'autorità, infrazione grave alla legge
federale sulla circolazione stradale, ripetuto furto d'uso di cui agli artt.
139 cifra 1, 2 e 3, 144, 186, 221 cpv. 1 e 2, 286 e 291 CP e 90 cifra 2 e 94
LCS;
viste le osservazioni 2/6
dicembre 2004 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visti gli incarti MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il 14 giugno 2004 __________ è
stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente
ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________,
avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria
autostradale del Seelisberg.
Contro __________ era già
pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di Lugano
con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e
ripetuta violazione di domicilio.
Il 17 giugno il Procuratore
pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________
promuovendogli l’accusa per i reato di furto, subordinatamente furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta violazione
del bando e furto d’uso “per avere, dal luglio 2003 al giugno 2004, in diverse
località del cantone Ticino, in correità con terze persone, in almeno 16
occasioni, alfine di appropriarsene, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, entrando in case d’abitazione, previo scasso, sottratto
diversi oggetti e valori, per un importo complessivo di oltre fr. 50'000.-“
(cfr. inc. GIAR 351.2004.1, doc. 1. p.1).
Il 17 giugno 2004 l’allora
giudice Franco Lardelli ha confermato l’arresto di __________, considerata
l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza,
rilevabili dal rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e
l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di
fuga, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva avendo l’accusato
precedenti specifici. (cfr. inc. GIAR, 351.2004.1, doc. 5, p. 3).
Inizialmente l’inchiesta aveva
per oggetto 16 furti, numero che si è ampliato a seguito dell’inchiesta di
Polizia fino a raggiungere gli oltre 100 furti attribuibili all’accusato e
commessi in più cantoni svizzeri (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria del 24 novembre 2004, AI 147).
Successivamente, in data 8
ottobre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di incendio
intenzionale di cui all’art. 221 cpv. 1 e 2 CP per avere dato fuoco, il 20
luglio 2004, alla cella in cui si trovava detenuto presso il posto di Polizia
di Mendrisio (cfr. verbale 08.10.2004, AI 12, Inc. MP __________), mentre che
in data 18 ottobre 2004 gli è stata nuovamente estesa l’accusa per i reati di
infrazione grave alla legge federale sulla circolazione stradale (art. 90 cifra
2 LCS) per avere forzato il blocco di Polizia in località Beckenried (NW) il 14
giugno 2004, quando poi è stato arrestato.(cfr. verbale 18.10.2004, AI 6, p. 3,
inc. MP __________), accusa ulteriormente estesa in relazione agli stessi fatti
del giorno dell’arresto per i reati di impedimento di atti di autorità (cfr.
verbale 15.11.2004, AI 17, p. 2, inc. MP __________).
B.
Con istanza 25/26 novembre 2004,
il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo,
cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT)
interverrebbe il 14 dicembre 2004.
La richiesta è motivata con il
fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino
straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun
legame con la Svizzera – e di recidiva, essendo già stato condannato per
analoghi reati dal Ministero Pubblico di Lugano ad una pena di 45 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente con un periodo di prova di anni 2.
Essendo presenti gravi indizi di
colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal
magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una
condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 1398 cifra 3 CP)
nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della
concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena” e “al fine
di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di complemento istruttorio di
cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15 dicembre 2004,
rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la presenza al
pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del carcere
preventivo a cui è astretto Iura scade il 14 dicembre prossimo”.
Il Procuratore pubblico termina
la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere
alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono
intervenute richieste di complemento istruttorio”.
C.
L’accusato, tramite il suo
patrocinatore, con osservazioni 2/6 dicembre 2004, non si oppone all’istanza
del magistrato inquirente “opponendo quantunque delle riserve che farà valere
al momento opportuno in punto alle contestazioni di merito colà addebitategli”.
Considerato
Considerandi
1.
Va ricordato alle parti che
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale
23.
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti
motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni
dell’istruzione (nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio),
con particolare riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre
con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così
trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114
Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980.
pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)";
2.
La legittimità dell’arresto già è
stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire
che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e
processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della
cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto
dall’art. 102 cpv. 2 CPP.
2.1
I seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque
soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati:
le ampie ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano
ad un numero di oltre 100 furti commessi in banda e per mestiere con
conseguenza, seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno
causato alle numerose parti civili con il proprio illecito agire a far tempo
dal dicembre 2002 a giugno 2004 (Cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria del 24 novembre 2004). Gli accertamenti della Polizia, con
l’ausilio delle analisi della Polizia scientifica, hanno pure permesso di
evidenziare illeciti sottaciuti da Iura al momento del suo arresto e, in
seguito a contestazione, perlopiù ammessi dall’accusato stesso.
2.2
Per giustificare il protrarsi
della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,
se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al
perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della
pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è
cittadino moldavo senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad
esercitare legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della
quantità e dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non
si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare: sussiste quindi
il rischio concreto che in tale prospettiva, __________ si dia alla latitanza,
in altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze
di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello
derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292),
tale pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive ed è in casu dato.
2.3
Il pericolo di recidiva deve
essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme
delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento
durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati
(LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale
ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,
Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente
ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati
commessi per mestiere e in banda con correi non sempre uguali, con i quali si
incontrava in Italia, che da dicembre 2002 al giugno 2004 ha commesso oltre 100
furti, che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare
un'attività lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze personali e
fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà
provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in altri cantoni
svizzeri, regioni a lui ben note.
2.4
Pure il principio di
proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga
richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si
limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio
invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto
della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento, considerato
il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico
dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno 2004) e il
formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di richieste di
complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura formale
dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità (art.
102.
cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile carcerazione
preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del
trascorrere del tempo.
3.
Di conseguenza l’istanza di
proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10
giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento
istruttorio e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del
carcere preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili
complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese
giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i menzionati articoli
di legge,
decide:
1.
L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere
preventivo cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24
dicembre 2004, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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