Lexipedia

Decisione

INC.2004.35303

Proroga del carcere preventivo

13 dicembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 14 giugno 2004 __________ è

stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente

ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________,

avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria

autostradale del Seelisberg.

Contro il correo __________ era

già pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di

Lugano con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto

danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.

Il 18 giugno 2004 il Procuratore

pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________

promuovendogli l’accusa per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, violazione del bando e furto d’uso “per

avere, dal 13 giugno 2004 al 14 giugno 2004, a Brusino, Arogno, Mendrisio e

Personico, in correità con terze persone, in almeno 7 occasioni, al fine di

appropriarsene, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, entrando

in case d’abitazione, previo scasso, sottratto diversi oggetti e valori, per un

importo complessivo non ancora quantificato“ (cfr. inc. GIAR 353.2004.1, doc.

1. p.1).

Il 26 giugno 2004 l'allora

giudice Franco Lardelli ha confermato l’arresto di __________, considerata

l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza,

rilevabili dal rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e

l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di

fuga, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva in relazione con la

condanna 20.12.2002 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona per

reati analoghi. (cfr. inc. GIAR, 353.2004.1, doc. 4, p. 3).

Inizialmente l’inchiesta ha

permesso di imputare a __________ una decina di furti commessi in banda e per

mestiere con i due correi, per una refurtiva valutata in circa CHF 40'000.-

(cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004, AI

147).

Per questo motivo, in data 2

settembre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di furto

aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (cfr. verbale 02.09.2004, AI

81, Inc. MP __________).

B.

Con istanza 5/26 novembre 2004,

il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo,

cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT)

interverrebbe il 14 dicembre 2004.

La richiesta è motivata con il

fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino

straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun

legame con la Svizzera – e di recidiva, viste le aggravanti del furto in banda

e per mestiere e la precedente condanna a 9 mesi di detenzione sospesa

condizionalmente per reati analoghi (furto aggravato siccome commesso in banda,

danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alla legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, circolazione

senza licenza di condurre).

Essendo presenti gravi indizi di

colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal

magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una

condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 139 cifra 3 CP)

nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della

concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena”, “ritenuto

che dovrà verosimilmente scontare i 9 mesi di carcere a cui è stato condannato

nel 2002” e “al fine di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di

complemento istruttorio di cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15

dicembre 2004, rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la

presenza al pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del

carcere preventivo a cui è astretto __________ scade il 14 dicembre prossimo”.

Il Procuratore pubblico termina

la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere

alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono

intervenute richieste di complemento istruttorio”.

C.

L’accusato, tramite il suo

patrocinatore, con osservazioni 6/7 dicembre 2004, evidenzia la propria fattiva

collaborazione ed un eccessivo protrarsi dell’istruttoria se confrontato con la

limitatezza dei casi di furto a lui imputabili.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga lo contesta integralmente poiché al 14 dicembre avrebbe già

praticamente scontato il residuo della condanna a nove mesi di detenzione

inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona nel 2002.

Osserva poi di non essere senza

fissa dimora ma di vivere in Romania con la famiglia dove avrebbe pure una

fidanzata e che in Italia, trasferitosi per cercare lavoro, soggiornerebbe

temporaneamente presso la sorella che vive a Torino.

Per quanto attiene al pericolo di

recidiva non sarebbe dato ritenuto il suo atteggiamento pentito e remissivo e

la piena collaborazione resa alle Autorità inquirenti “dimostrata sin

dall’inizio dell’arresto, sinonimo di ragionevolezza e di volontà tesa a

limitare le conseguenze negative degli atti illeciti commessi”.

Conclude, ritenendo non

rispettosa del principio di proporzionalità la proroga richiesta dal magistrato

inquirente, chiedendo in via principale il non accoglimento dell’istanza di

proroga del carcere preventivo ed in via subordinata una riduzione del periodo

richiesto.

Considerato

Considerandi

1.

Va ricordato alle parti che

l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale

23.

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio

secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2

arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti

motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione (nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio),

con particolare riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre

con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.

105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così

trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114

Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980.

pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., inc. 520.2001.5)";

2.

La legittimità dell’arresto già è

stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire

che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e

processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della

cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto

dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

2.1

I seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque

soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati:

le ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano ad un

numero di circa 10 furti commessi in banda e per mestiere con conseguenza,

seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno causato alle

numerose parti civili con il proprio illecito agire durante la primavera 2004

(Cfr. verbale MP 02.09.2004 AI 81, e il Rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria del 24 novembre 2004).

2.2

Per giustificare il protrarsi

della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,

se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al

perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è

cittadino rumeno senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad

esercitare legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della

quantità e dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non

si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare ed una revoca

della sospensione condizionale della pena di 9 mesi di detenzione inflittagli

dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il 20 dicembre 2002, per

cui nel 2002 era rimasto in carcere preventivo soltanto per due mesi e tre

settimane: sussiste quindi il rischio concreto che in tale prospettiva,

__________ si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile,

potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale

male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore

carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale pericolo non appare ovviabile

con misure sostitutive ed è in casu dato.

2.3

Il pericolo di recidiva deve

essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme

delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento

durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati

(LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale

ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,

Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente

ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati

commessi per mestiere e in banda con correi, con i quali si incontrava in

Italia, che nella primavera 2004 ha commesso ben 10 furti con scasso, che non è

nuovo a simili reati, che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente

esercitare un'attività lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze

personali e fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se

messo in libertà provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in

altri cantoni svizzeri, regioni a lui ben note.

2.4

Pure il principio di

proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga

richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si

limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio

invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto

della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento,

considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del

pubblico dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno

2004) e il formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di

richieste di complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura

formale dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità

(art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile

carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo

d’ufficio del trascorrere del tempo.

3.

Di conseguenza l’istanza di

proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10

giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento

istruttorio e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del

carcere preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili

complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese

giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei

ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i menzionati articoli

di legge,

decide:

1.

L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.

Di conseguenza il carcere

preventivo cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24

dicembre 2004, compreso.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster