INC.2004.35303
Proroga del carcere preventivo
13 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.35303
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.35303
Lugano
13 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 25 novembre 2004 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________ detenuto c/o __________
(patr. dall'avv. __________)
accusato dei reati di furto
aggravato, sub. ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione
di domicilio, furto d'uso, violazione del bando, istigazione a grave
infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale ed istigazione ad
impedimento d'atti d'autorità di cui agli artt. 139 cifra 1 e 2, 144, 186 e
291 CP e 24 CP in relazione con gli artt. 90 cifra 2 e 94 LCS;
viste le osservazioni 6/7
dicembre 2004 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visti gli incarti MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il 14 giugno 2004 __________ è
stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente
ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________,
avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria
autostradale del Seelisberg.
Contro il correo __________ era
già pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di
Lugano con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto
danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.
Il 18 giugno 2004 il Procuratore
pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________
promuovendogli l’accusa per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, violazione del bando e furto d’uso “per
avere, dal 13 giugno 2004 al 14 giugno 2004, a Brusino, Arogno, Mendrisio e
Personico, in correità con terze persone, in almeno 7 occasioni, al fine di
appropriarsene, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, entrando
in case d’abitazione, previo scasso, sottratto diversi oggetti e valori, per un
importo complessivo non ancora quantificato“ (cfr. inc. GIAR 353.2004.1, doc.
1. p.1).
Il 26 giugno 2004 l'allora
giudice Franco Lardelli ha confermato l’arresto di __________, considerata
l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza,
rilevabili dal rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e
l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di
fuga, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di recidiva in relazione con la
condanna 20.12.2002 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona per
reati analoghi. (cfr. inc. GIAR, 353.2004.1, doc. 4, p. 3).
Inizialmente l’inchiesta ha
permesso di imputare a __________ una decina di furti commessi in banda e per
mestiere con i due correi, per una refurtiva valutata in circa CHF 40'000.-
(cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004, AI
147).
Per questo motivo, in data 2
settembre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di furto
aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (cfr. verbale 02.09.2004, AI
81, Inc. MP __________).
B.
Con istanza 5/26 novembre 2004,
il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo,
cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT)
interverrebbe il 14 dicembre 2004.
La richiesta è motivata con il
fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino
straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun
legame con la Svizzera – e di recidiva, viste le aggravanti del furto in banda
e per mestiere e la precedente condanna a 9 mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per reati analoghi (furto aggravato siccome commesso in banda,
danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, circolazione
senza licenza di condurre).
Essendo presenti gravi indizi di
colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal
magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una
condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 139 cifra 3 CP)
nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della
concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena”, “ritenuto
che dovrà verosimilmente scontare i 9 mesi di carcere a cui è stato condannato
nel 2002” e “al fine di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di
complemento istruttorio di cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15
dicembre 2004, rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la
presenza al pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del
carcere preventivo a cui è astretto __________ scade il 14 dicembre prossimo”.
Il Procuratore pubblico termina
la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere
alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono
intervenute richieste di complemento istruttorio”.
C.
L’accusato, tramite il suo
patrocinatore, con osservazioni 6/7 dicembre 2004, evidenzia la propria fattiva
collaborazione ed un eccessivo protrarsi dell’istruttoria se confrontato con la
limitatezza dei casi di furto a lui imputabili.
Per quanto riguarda il pericolo
di fuga lo contesta integralmente poiché al 14 dicembre avrebbe già
praticamente scontato il residuo della condanna a nove mesi di detenzione
inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona nel 2002.
Osserva poi di non essere senza
fissa dimora ma di vivere in Romania con la famiglia dove avrebbe pure una
fidanzata e che in Italia, trasferitosi per cercare lavoro, soggiornerebbe
temporaneamente presso la sorella che vive a Torino.
Per quanto attiene al pericolo di
recidiva non sarebbe dato ritenuto il suo atteggiamento pentito e remissivo e
la piena collaborazione resa alle Autorità inquirenti “dimostrata sin
dall’inizio dell’arresto, sinonimo di ragionevolezza e di volontà tesa a
limitare le conseguenze negative degli atti illeciti commessi”.
Conclude, ritenendo non
rispettosa del principio di proporzionalità la proroga richiesta dal magistrato
inquirente, chiedendo in via principale il non accoglimento dell’istanza di
proroga del carcere preventivo ed in via subordinata una riduzione del periodo
richiesto.
Considerato
Considerandi
1.
Va ricordato alle parti che
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale
23.
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti
motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni
dell’istruzione (nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio),
con particolare riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre
con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così
trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114
Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980.
pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)";
2.
La legittimità dell’arresto già è
stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire
che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e
processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della
cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto
dall’art. 102 cpv. 2 CPP.
2.1
I seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque
soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati:
le ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano ad un
numero di circa 10 furti commessi in banda e per mestiere con conseguenza,
seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno causato alle
numerose parti civili con il proprio illecito agire durante la primavera 2004
(Cfr. verbale MP 02.09.2004 AI 81, e il Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria del 24 novembre 2004).
2.2
Per giustificare il protrarsi
della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,
se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al
perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è
cittadino rumeno senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad
esercitare legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della
quantità e dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non
si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare ed una revoca
della sospensione condizionale della pena di 9 mesi di detenzione inflittagli
dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il 20 dicembre 2002, per
cui nel 2002 era rimasto in carcere preventivo soltanto per due mesi e tre
settimane: sussiste quindi il rischio concreto che in tale prospettiva,
__________ si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile,
potendosi presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale
male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore
carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale pericolo non appare ovviabile
con misure sostitutive ed è in casu dato.
2.3
Il pericolo di recidiva deve
essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme
delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento
durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati
(LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale
ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,
Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente
ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati
commessi per mestiere e in banda con correi, con i quali si incontrava in
Italia, che nella primavera 2004 ha commesso ben 10 furti con scasso, che non è
nuovo a simili reati, che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente
esercitare un'attività lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze
personali e fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se
messo in libertà provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in
altri cantoni svizzeri, regioni a lui ben note.
2.4
Pure il principio di
proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga
richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si
limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio
invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto
della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento,
considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del
pubblico dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno
2004) e il formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di
richieste di complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura
formale dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità
(art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile
carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo
d’ufficio del trascorrere del tempo.
3.
Di conseguenza l’istanza di
proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10
giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento
istruttorio e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del
carcere preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili
complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese
giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i menzionati articoli
di legge,
decide:
1.
L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere
preventivo cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24
dicembre 2004, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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