INC.2004.3603
Sequestro e dissequestro
12 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.3603
Data decisione, Autorità:
Fatti
12.09.2005, GIAR
Titolo:
Sequestro e dissequestro
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.3603
Lugano
12 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di dissequestro
presentata il 25 agosto 2005 (qui trasmessa per competenza con lettera 5/6
settembre 2005 dal TPC) da
__________
intesa ad ottenere -
nell'ambito del procedimento penale contro l'istante per titolo di infrazione
aggravata, infrazione e contravvenzione alla LStup di cui all'ACC __________
- il dissequestro del conto n. __________ presso la Banca __________ di __________
nella titolarità di __________;
viste le osservazioni 8/9
settembre 2005 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti
dell'inc. TPC __________ (ACC __________);
ritenuto e considerato,
in fatto e in
diritto:
che:
-
nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di
infrazione aggravata, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro degli averi
depositati (fr. 23'291.45) sul conto n. __________ presso la Banca __________
di __________ nella titolarità di __________, società (ora sciolta) facente
capo all'accusato che gestiva il commercio di canapa; l'accusato ha dichiarato
di aver utilizzato il suddetto conto per versarvi il provento del suddetto
commercio (cfr. verb. PP 25.3.2004 AI 34);
-
nel corso dell’inchiesta, il Procuratore pubblico ha dissequestrato a
favore dell'accusato gli averi depositati sul conto di risparmio n. __________
(__________) presso la __________ di __________, e meglio l'importo di circa fr.
20'600.--, per far fronte alle spese fisse mensili (cfr. istanze 24.09.2003 e
25.03.2005 e decisione dissequestro 31.03.2004, AI 21, 34 e 36), nonché di vari
oggetti (PC, torre computer, telefono cellulare, cfr. AI 22 e 26);
-
con istanza 25 agosto/6 settembre 2005, __________ chiede il
dissequestro del conto n. __________ presso la Banca __________ di __________,
sostenendo che nel corso del corrente anno la sua situazione economica si è
aggravata e non gli permette di far fronte alle spese fisse mensili (cassa
malati, alimenti moglie, AVS);
-
con osservazioni 8 settembre 2005, il Procuratore pubblico si è
pronunciato per la reiezione dell'istanza, ritenuto che quanto depositato sul
conto n. __________ presso la Banca __________ di __________ è provento di
reato; ha pure precisato di aver già, con decisione 31 marzo 2004,
dissequestrato a favore dell'accusato il conto presso la __________;
-
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il
sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione
del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in
quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua
qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le
necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato
requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice
prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle
prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o
devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p.
359);
-
in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra
l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002
in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha
colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto
dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di
conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque
e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo
l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un
chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr.
decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-
questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 25 agosto/6
settembre 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto
d’accusa e prima dell'apertura del dibattimento (cfr. decisione 13.11.2003,
doc. 3, inc. GIAR 551.2003.3);
-
gli averi sequestrati, per esplicita ammissione dell’accusato (cfr. verb.
PP 25.03.2004, AI 34), sono provento di reato; entra dunque in considerazione
il sequestro confiscatorio;
-
non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un
dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora sotto sequestro, dovendo
essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato
requirente e del giudice del merito.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare quelle citate,
decide:
1.
L’istanza è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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