INC.2004.37503
Proroga del carcere preventivo
13 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.37503
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.37503
Lugano
13 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 25 novembre 2004 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________, detenuto c/o __________
(patr. dall'avv. __________)
accusato dei reati di furto
aggravato, sub. ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione
di domicilio, ripetuto furto d'uso, ripetuta entrata illegale di cui agli
artt. 139 cifra 1, 2 e 3, 144 e 186 CP, 94 LCS e 23 LFDDS;
viste le osservazioni 6/7
dicembre 2004 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visti gli incarti MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
Il 14 giugno 2004 __________ è
stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente
ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________,
avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria
autostradale del Seelisberg.
Contro il correo __________ era
già pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di
Lugano con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento
e ripetuta violazione di domicilio.
Il 25 giugno 2004 il Procuratore
pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________
promuovendogli l’accusa per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, entrata illegale e furto d’uso “per avere, da
dicembre 2003 al 14 giugno 2004, a Rancate, Riva S. Vitale, Brusino, Personico
e altre località del cantone Ticino, in correità con __________ e __________,
in diverse occasioni, al fine di appropriarsene, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, entrando in case d’abitazione, previo scasso,
sottratto diversi oggetti e valori, per un importo complessivo non ancora
quantificato“ (cfr. inc. GIAR 375.2004.2, doc. 1. p.1).
Il 26 giugno 2004 la giudice
Ursula Züblin ha confermato l’arresto di __________, considerata l’esistenza a
carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal
rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e l’esistenza di
preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, i bisogni
dell’istruzione e il pericolo di recidiva. (cfr. inc. GIAR, 375.2004.2, doc. 3,
p. 4).
Inizialmente l’inchiesta aveva
per oggetto alcuni furti, il cui numero si è ampliato a seguito dell’inchiesta
di Polizia fino a raggiungere circa 80 furti attribuibili all’accusato e
commessi in più cantoni svizzeri (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria del 24 novembre 2004, AI 147).
Per questo motivo, in data 2
settembre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di furto
aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (cfr. verbale 02.09.2004, AI
80, Inc. MP __________).
B.
Con istanza 25/26 novembre 2004,
il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo,
cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT)
interverrebbe il 14 dicembre 2004.
La richiesta è motivata con il
fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino
straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun
legame con la Svizzera – e di recidiva, visto l’importante numero di furti a
cui ha preso parte.
Essendo presenti gravi indizi di
colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal
magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una
condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 139 cifra 3 CP)
nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della
concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena” e “al fine
di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di complemento istruttorio di
cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15 dicembre 2004,
rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la presenza al
pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del carcere
preventivo a cui è astretto __________ scade il 14 dicembre prossimo”.
Il Procuratore pubblico termina
la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere
alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono
intervenute richieste di complemento istruttorio”.
C.
L’accusato, tramite il suo
patrocinatore, con osservazioni 6/7 dicembre 2004, senza entrare nel merito
delle singole imputazioni e delle aggravanti evocate dal Procuratore pubblico o
da eventuali attenuanti – sulle quali se del caso intende esprimersi al
dibattimento – evidenzia la propria collaborazione all’inchiesta e non si
oppone all’istanza del magistrato inquirente ma ne chiede una sua
riconsiderazione dal profilo temporale ritenendo i due mesi richiesti dal
magistrato inquirente non rispettosi del principio di proporzionalità.
Evidenzia come non si possa
escludere a priori che gli venga inflitta una pena contenuta nei termini per
concedere la sospensione condizionale vista la sua collaborazione e la sua
incensuratezza, ritiene prevedibile che non giungano domande di complemento
istruttorio e osserva che il Procuratore pubblico avrebbe senz’altro potuto
ordinare il deposito degli atti qualche giorno prima del 25 novembre 2004 “in
modo che l’ultimo giorno non risultasse cadere proprio la vigilia della
scadenza della carcerazione preventiva”.
Considerato
Considerandi
1.
Va ricordato alle parti che
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale
23.
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP,
quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti
motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione
(nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio), con particolare
riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre con riferimento
al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95
cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente
la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato
codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283
cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980.
pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)";
2.
La legittimità dell’arresto già è
stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire
che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e
processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della
cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto
dall’art. 102 cpv. 2 CPP.
2.1
I seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque
soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati:
le ampie ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano
ad un numero di circa 80 furti commessi in banda e per mestiere con
conseguenza, seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno
causato alle numerose parti civili con il proprio illecito agire a far tempo da
fine 2003 a giugno 2004 (Cfr. verbale MP 02.09.2004 AI 80, p. 2 e 3 e il
Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004). Gli
accertamenti della Polizia, con l’ausilio delle analisi della Polizia
scientifica, hanno pure permesso di evidenziare illeciti sottaciuti da
__________ al momento del suo arresto e, in seguito a contestazione, ammessi
dall’accusato stesso.
2.2
Per giustificare il protrarsi
della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,
se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al
perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è cittadino
moldavo senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad esercitare
legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della quantità e
dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non si può
escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare: sussiste quindi il
rischio concreto che in tale prospettiva, __________ si dia alla latitanza, in
altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di
una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante
dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale
pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive ed è in casu dato.
2.3
Il pericolo di recidiva deve
essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme
delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento
durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati
(LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale
ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,
Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente
ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati
commessi per mestiere e in banda con correi, con i quali si incontrava in
Italia, che da dicembre 2003 al giugno 2004 ha commesso ben circa 80 furti, che
è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare un'attività
lavorativa nel nostro Paese, che deve ancora saldare un debito con i passatori
che lo hanno portato in Italia per il quale teme di correre qualche rischio
(cfr. verbale MP 02.09.2004, AI 80, p. 3); le suddette circostanze personali e
fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà
provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in altri cantoni
svizzeri, regioni a lui ben note.
2.4
Pure il principio di
proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga
richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si
limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio
invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto
della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento,
considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del
pubblico dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno
2004) e il formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di richieste
di complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura formale
dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità (art.
102.
cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile carcerazione
preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del
trascorrere del tempo.
3.
Di conseguenza l’istanza di
proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10
giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento istruttorio
e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del carcere
preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili
complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese
giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i menzionati articoli
di legge,
decide:
1.
L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo
cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24
dicembre 2004, compreso.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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