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Decisione

INC.2004.37503

Proroga del carcere preventivo

13 dicembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 14 giugno 2004 __________ è

stato arrestato dagli agenti di Polizia del canton Nidwaldo poiché, unitamente

ai correi __________ e __________, a bordo di un’automobile marca __________,

avevano forzato un blocco stradale di Polizia posto all’uscita della galleria

autostradale del Seelisberg.

Contro il correo __________ era

già pendente un ordine d’arresto 19 febbraio 2004 del Ministero pubblico di

Lugano con l’accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento

e ripetuta violazione di domicilio.

Il 25 giugno 2004 il Procuratore

pubblico Moreno Capella ha chiesto la conferma dell’arresto per __________

promuovendogli l’accusa per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, entrata illegale e furto d’uso “per avere, da

dicembre 2003 al 14 giugno 2004, a Rancate, Riva S. Vitale, Brusino, Personico

e altre località del cantone Ticino, in correità con __________ e __________,

in diverse occasioni, al fine di appropriarsene, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, entrando in case d’abitazione, previo scasso,

sottratto diversi oggetti e valori, per un importo complessivo non ancora

quantificato“ (cfr. inc. GIAR 375.2004.2, doc. 1. p.1).

Il 26 giugno 2004 la giudice

Ursula Züblin ha confermato l’arresto di __________, considerata l’esistenza a

carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal

rapporto di Polizia e dalle ammissioni dell’accusato stesso, e l’esistenza di

preminenti motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, i bisogni

dell’istruzione e il pericolo di recidiva. (cfr. inc. GIAR, 375.2004.2, doc. 3,

p. 4).

Inizialmente l’inchiesta aveva

per oggetto alcuni furti, il cui numero si è ampliato a seguito dell’inchiesta

di Polizia fino a raggiungere circa 80 furti attribuibili all’accusato e

commessi in più cantoni svizzeri (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria del 24 novembre 2004, AI 147).

Per questo motivo, in data 2

settembre 2004 a __________ è stata estesa l’accusa per il reato di furto

aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (cfr. verbale 02.09.2004, AI

80, Inc. MP __________).

B.

Con istanza 25/26 novembre 2004,

il magistrato inquirente chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo,

cui è astretto __________, la cui scadenza (ex art. 102 cpv. 2 CPPT)

interverrebbe il 14 dicembre 2004.

La richiesta è motivata con il

fatto che esistono tuttora pericolo di fuga – trattandosi di cittadino

straniero senza fissa dimora residente illegalmente in Italia e senza nessun

legame con la Svizzera – e di recidiva, visto l’importante numero di furti a

cui ha preso parte.

Essendo presenti gravi indizi di

colpevolezza, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal

magistrato inquirente il quale ritiene “decisamente date le premesse per una

condanna superiore ai sei mesi previsti dalla legge (art. 139 cifra 3 CP)

nonché gli elementi per una prognosi negativa nell’ambito dell’esame della

concessione o meno della sospensione condizionale alla nuova pena” e “al fine

di poter dar seguito ad un’eventuale richiesta di complemento istruttorio di

cui si avrà conoscenza al più tardi il giorno 14/15 dicembre 2004,

rispettivamente per garantire aldilà di qualsiasi imprevisto la presenza al

pubblico dibattimento dell’accusato, considerato che il termine del carcere

preventivo a cui è astretto __________ scade il 14 dicembre prossimo”.

Il Procuratore pubblico termina

la sua istanza affermando che “sarà dovere dello scrivente magistrato procedere

alla chiusura formale dell’inchiesta non appena avuta conferma che non sono

intervenute richieste di complemento istruttorio”.

C.

L’accusato, tramite il suo

patrocinatore, con osservazioni 6/7 dicembre 2004, senza entrare nel merito

delle singole imputazioni e delle aggravanti evocate dal Procuratore pubblico o

da eventuali attenuanti – sulle quali se del caso intende esprimersi al

dibattimento – evidenzia la propria collaborazione all’inchiesta e non si

oppone all’istanza del magistrato inquirente ma ne chiede una sua

riconsiderazione dal profilo temporale ritenendo i due mesi richiesti dal

magistrato inquirente non rispettosi del principio di proporzionalità.

Evidenzia come non si possa

escludere a priori che gli venga inflitta una pena contenuta nei termini per

concedere la sospensione condizionale vista la sua collaborazione e la sua

incensuratezza, ritiene prevedibile che non giungano domande di complemento

istruttorio e osserva che il Procuratore pubblico avrebbe senz’altro potuto

ordinare il deposito degli atti qualche giorno prima del 25 novembre 2004 “in

modo che l’ultimo giorno non risultasse cadere proprio la vigilia della

scadenza della carcerazione preventiva”.

Considerato

Considerandi

1.

Va ricordato alle parti che

l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale

23.

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio

secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2

arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti

motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione

(nell’eventualità di un’istanza di complemento istruttorio), con particolare

riguardo al pericolo di fuga e di recidiva. Si aggiunge, sempre con riferimento

al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95

cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente

la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283

cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980.

pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., inc. 520.2001.5)";

2.

La legittimità dell’arresto già è

stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto; si deve ora ribadire

che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e

processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della

cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto

dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

2.1

I seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ (non contestati dalla difesa, ma comunque

soggetti a verifica d’ufficio da parte di questo giudice) sono senz’altro dati:

le ampie ammissioni fatte dall’accusato e le risultanze dell’inchiesta portano

ad un numero di circa 80 furti commessi in banda e per mestiere con

conseguenza, seppure in parte contestata la refurtiva, di un consistente danno

causato alle numerose parti civili con il proprio illecito agire a far tempo da

fine 2003 a giugno 2004 (Cfr. verbale MP 02.09.2004 AI 80, p. 2 e 3 e il

Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 24 novembre 2004). Gli

accertamenti della Polizia, con l’ausilio delle analisi della Polizia

scientifica, hanno pure permesso di evidenziare illeciti sottaciuti da

__________ al momento del suo arresto e, in seguito a contestazione, ammessi

dall’accusato stesso.

2.2

Per giustificare il protrarsi

della carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato,

se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al

perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); __________ è cittadino

moldavo senza lavoro (e comunque impossibilitato a soggiornare e ad esercitare

legalmente attività lucrativa in Svizzera), tenuto conto della quantità e

dell'entità dei furti commessi dall'accusato e della prognosi, non si può

escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare: sussiste quindi il

rischio concreto che in tale prospettiva, __________ si dia alla latitanza, in

altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le conseguenze di

una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante

dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292), tale

pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive ed è in casu dato.

2.3

Il pericolo di recidiva deve

essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme

delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento

durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati

(LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale

ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse,

Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero che l'accusato ha sostanzialmente

ammesso i reati addebitatigli è altrettanto vero che i reati sono stati

commessi per mestiere e in banda con correi, con i quali si incontrava in

Italia, che da dicembre 2003 al giugno 2004 ha commesso ben circa 80 furti, che

è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare un'attività

lavorativa nel nostro Paese, che deve ancora saldare un debito con i passatori

che lo hanno portato in Italia per il quale teme di correre qualche rischio

(cfr. verbale MP 02.09.2004, AI 80, p. 3); le suddette circostanze personali e

fattuali rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà

provvisoria, riprenda a commettere furti, sia in Ticino che in altri cantoni

svizzeri, regioni a lui ben note.

2.4

Pure il principio di

proporzionalità è di per sé rispettato – seppur non per la durata della proroga

richiesta: 2 mesi appaiono infatti eccessivi per rapporto alle esigenze che si

limitano sostanzialmente alla valutazione di istanze di complemento istruttorio

invero assai improbabili e alla chiusura formale dell’inchiesta – tenuto conto

della probabile pena che gli verrà inflitta al pubblico dibattimento,

considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del

pubblico dibattimento, ritenuta la data dell'arresto dell'accusato (14 giugno

2004) e il formale impegno del magistrato inquirente che in assenza di richieste

di complemento istruttorio dalle parti procederà alla chiusura formale

dell’inchiesta già il 14 dicembre. L’attenzione ai precetti di celerità (art.

102.

cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) vuole contenimento della possibile carcerazione

preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del

trascorrere del tempo.

3.

Di conseguenza l’istanza di

proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di 10

giorni, tempo sufficiente per analizzare un'eventuale istanza di complemento istruttorio

e per inoltrare, se del caso, un’ulteriore istanza di proroga del carcere

preventivo in caso di necessità di istruire eventuali ma improbabili

complementi d’inchiesta. La presente decisione è esente da tassa e spese

giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), impugnabile alla Camera dei

ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 let. a CPPT).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i menzionati articoli

di legge,

decide:

1.

L’istanza del Procuratore pubblico è parzialmente accolta.

Di conseguenza il carcere preventivo

cui è astretto __________, è prorogato di 10 giorni e cioè fino al 24

dicembre 2004, compreso.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax e per raccomandata):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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