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Decisione

INC.2004.39202

Proroga del carcere preventivo

3 gennaio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato l’11

luglio 2004 a Chiasso, valico ferroviario sul treno __________, con l’accusa di

infrazione aggravata alla LFStup per aver, senza essere autorizzato, in data

10/11.07.2004, importato, detenuto e trasportato in Svizzera un complessivo di

Kg. 7,96867 netti di cocaina (in pani ed ovuli) partendo a mezzo treno da Utrect/NL

con destinazione finale Milano, contro un asserito compenso di Euro 2500 (AI 1,

2).

Il 12 luglio 2004 questo giudice

ha confermato l’arresto, considerata l’esistenza a carico dell’accusato di

gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal rapporto di polizia e

dalle ammissioni dell’accusato stesso, e la presenza di preminenti motivi

d’interesse pubblico, quali: il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione

(v. inc. GIAR 392.2004.1, doc. 4).

B.

Il 5 agosto 2004 il Procuratore

pubblico ha trasmesso alla competente Autorità olandese domanda di rogatoria

internazionale urgente con minuzioso elenco degli atti d’inchiesta da esperire

(v. inc. MP __________ doc. 28), cui hanno fatto seguito richieste di

complemento e solleciti (v. inc. MP __________ doc. 54, 63 e 75).

In data 16 e 18 agosto 2004

questo giudice ha approvato le richieste del Procuratore pubblico di controllo,

tramite tabulati retroattivi in modalità roaming (comprensivi di IMEI, SMS in

entrata ed uscita e STANDORT), delle utenze telefoniche in uso all’accusato e a

persone che lo stesso __________ ha dichiarato essere coinvolte nel suo

traffico di cocaina.

C.

Riassuntivamente __________ è

accusato di aver importato, detenuto e trasportato attraverso la Svizzera un

quantitativo ingente di cocaina rinvenuto, durante un ordinario controllo delle

guardie di confine, all’interno di due zaini depositati in una valigia in suo

possesso, lo stesso accusato poi avrebbe dovuto consegnare tale sostanza

stupefacente ad una terza persona che lo attendeva a Milano (cfr. verbale GIAR

12 luglio 2004), destinazione finale del viaggio iniziato ad Utrecht/NL, via

Francoforte, Basilea per giungere infine al capoluogo lombardo.

D.

Con la richiesta qui in

discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga del carcere preventivo

di quattro mesi, cioè fino all’11 maggio 2005 compreso, in attesa cioè che

venga evasa la rogatoria internazionale urgente da lui richiesta (della quale

attualmente non si conosce con precisione il momento dell’evasione) al fine di poter

contestare all’accusato tutte le risultanze della predetta rogatoria “a

comprova rispettivamente smentita delle pregresse sue dichiarazioni. Se le

risultanze rogatoriali confermassero le dichiarazioni da lui rese l’inchiesta

potrebbe allora concludersi in tempi brevi una volta eseguito il deposito atti

e riservati eventuali complementi d’inchiesta da parte della difesa. Se invece

gli esiti rogatoriali dovessero differenziarsi dalle dichiarazioni

dell’accusato l’inchiesta potrebbe prendere una differente direzione al momento

non nota né immaginabile”. Il magistrato inquirente precisa poi che la

proroga di quattro mesi si giustifica anche in considerazione dei gravi indizi

di colpevolezza, come pure del pericolo di fuga “sicuramente dato in quanto

trattasi di cittadino olandese senza alcun legame con il nostro territorio. […]

Visto la gravità del reato a lui imputato con un chiaro rischio di una pena da

espiare ne deriva come misure sostitutive all’arresto non siano assolutamente

ipotizzabili”.

Il Procuratore pubblico ritiene

infine che, nonostante la confessione e la collaborazione dell’accusato, la

pena che gli sarà comminata sarà comunque di una certa importanza, pertanto il

carcere preventivo sofferto e quello ancora da soffrire fino al giorno del pubblico

dibattimento, che si svolgerà dinanzi ad una Corte delle Assise Criminali,

resta sicuramente rispettoso del principio di proporzionalità.

E.

In sede di osservazioni la difesa

di __________ non prende posizione in modo chiaro sulla richiesta di proroga,

confidando in "una verifica approfondita dei motivi che giustificano il

mantenimento della detenzione" da parte del giudice.

Tuttavia, sostanzialmente vi si

oppone (ritenendola "al limite della proporzionalità"),

evidenziando che “il pericolo di fuga potrebbe essere evitato con adeguate

misure sostitutive meno incisive”, che, in merito alle esigenze

istruttorie, “dai pochi verbali d’interrogatorio rilasciati dal signor

__________, il quale ha sempre sostenuto la medesima versione dei fatti,

risulta che la fattispecie è semplice e chiara”, che “sono ormai ben

cinque mesi che l’accusato attende qualsivoglia novità”, che non vi sono

elementi che permettano di valutare quando verrà evasa la rogatoria

internazionale e che comunque dette eventuali risultanze “non apporterebbero

nulla di rilevante ai presunti reati che l’accusato avrebbe commesso in

Svizzera” ed, infine, che, “considerato lo stato in cui si trova

l’inchiesta nonché il lungo tempo già trascorso dal giorno dell’arresto, si può

tranquillamente affermare che non vi è alcun rischio di collusione”.

Delle ulteriori allegazioni del

magistrato e della difesa si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L'istanza, presentata prima del

termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (11

gennaio 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto

di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che

reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne i seri e

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti

che deve porsi questo giudice, non occorrono grandi disquisizioni per

confermarne l’esistenza nel caso in esame.

Giova infatti rilevare che è

stato lo stesso accusato ad ammettere di avere importato, detenuto e

trasportato in Ticino a suo dire kg. 6 di cocaina (anziché Kg. 7,96867 netti)

per aiutare un amico in difficoltà, che si sarebbe rivolto a lui proprio perché

si fidava del __________ e sapeva che questi sarebbe comunque andato in Italia

per pianificare una futura vacanza in camper con la moglie (cfr. verb. Polizia

14/07/2004).

L’accusato ha, inoltre, ammesso che per effettuare

questo viaggio avrebbe ricevuto un compenso indicato inizialmente in Euro 1'500.-

(Verbale Polizia 11/07/2004, pag. 2) e poi in Euro 2500, somma che, “non

essendo a conoscenza dei prezzi pagati per i corrieri”, non è stato in

grado di valutare se appropriata al rischio corso (cfr. verb. Polizia

14/07/2004, pag. 9).

4.

Il magistrato inquirente invoca

pure, a sostegno della richiesta di proroga, l'esistenza di un concreto

pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem), rispettivamente il fatto che

l'accusato possa (__________di fuga) essere oggetto di procedura estradizionale

o perseguimento (sostitutivo) all'estero (DTF 18 dicembre 1979 in re G.).

L'accusato è cittadino olandese

senza alcun legame con il territorio svizzero. Egli è confrontato con

imputazioni di sicura gravità (in gran parte ammesse), con concreta probabilità

di deferimento ad una Corte criminale e chiaro rischio di pena da espiare.

Circostanze queste che rendono concreto il pericolo che __________, in caso di

sua messa in libertà provvisoria, si dia alla fuga, rifugiandosi nel proprio

Paese d'origine, per non più ripresentarsi per il seguito dell'inchiesta e/o al

momento del pubblico dibattimento. Il rischio di fuga appare quindi probabile

in modo del tutto concreto e non può essere evitato, come affermato anche dal

magistrato inquirente, con misure meno incisive, quali il deposito di una

cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più

l’accusato alcuna valida autorizzazione per rimanere in Svizzera.

5.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen

dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage

verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa

pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,

l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

Non vi sono molte parole da

spendere sulle esigenze istruttorie ancora aperte: come spiega il magistrato

inquirente (v. istanza p. 2) la rogatoria internazionale urgente da lui

richiesta deve ancora essere evasa e solo allora si potranno contestare

all’accusato le relative risultanze, che influenzeranno il successivo sviluppo

ed esito dell’inchiesta.

Sebbene nella propria istanza il

Procuratore pubblico non si soffermi ad indicare e giustificare il pericolo di

collusione e di inquinamento, emerge in modo manifesto dall'incarto una

convergenza d’interessi tra l’accusato e le persone oggetto di accertamento rogatoriale.

E ciò sia in relazione a quelle che quest’ultimo ha dichiarato essere coinvolte

nel suo traffico di cocaina, sia in relazione a quelle che possono riferire

sulle sue attività professionali e sui suoi movimenti. È dunque opportuno

evitare di porre l’accusato in libertà provvisoria nell’attesa dell’evasione

della rogatoria internazionale per scongiurare il pericolo di pregiudicare la

sincerità e l’attendibilità delle raccolta di tali mezzi di prova, così come

delle successive contestazioni all'accusato delle risultanze della rogatoria.

Non priva di significato, in

questo ambito, è la constatazione del fatto che la moglie dell'accusato ha

fornito due versioni diverse di determinati fatti, la seconda (aderente a

quella dell'accusato) dopo aver rifiutato il confronto con il marito (cfr.

verbale Polizia __________ 28/07/2004; verbale PP __________ 28/07/2004; AI 24

e 27).

A ciò si aggiunga che l'iniziale

giustificazione del viaggio appare, a giudizio di chi scrive, del tutto

inverosimile. In un’epoca di prenotazioni via Internet, “Rent a car”

capillarmente diffusi ed agenzie turistiche che conciliano l’esigenze del

cliente e questioni logistiche pianificando ogni singolo dettaglio della

vacanza (dalla riservazione di alberghi e ristoranti in successione temporale

che tiene conto dei Km da percorrere tra una trasferta e l’altra, al più

funzionale noleggio dell’auto, fino ad arrivare alla stesura di una mappa con

segnalati i punti di rifornimento) risulta incomprensibile ed illogico recarsi

personalmente nel Paese da visitare per organizzare sul luogo la futura

vacanza.

Alla luce di quanto sopra, si

ritiene che ancora perdurino i bisogni dell’istruzione (pericolo di collusione

ed inquinamento delle prove), così come già riscontrati da questo giudice al

tempo della conferma dell’arresto (Al 4 inc. MP __________).

6.

Stabilito che gli elementi di

legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e

sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e

bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare

se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità,

ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione

sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio

della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui

l'inchiesta deve procedere con celerità).

La richiesta di proroga è stata

formulata per un periodo di 4 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene

"giustificato", con particolare riferimento ai bisogni

istruttori, "tenuto conto della non ancora intervenuta evasione da

parte della competente autorità olandese della mia rogatoria del 05.08.2004

rispettivamente del presumibile tempo ancora necessario per la conclusione

dell’inchiesta".

Preliminarmente, con particolare

riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore

pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta,

e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale

(acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è

allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di

trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102

CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire

la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo

di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli

accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità

locali:

"In generale, se vige il principio per il quale chi delinque

in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità

istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente

legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti

nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata

della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove

ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta"

(cfr.

decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

Queste ultime considerazioni

valgono, mutatis mutandi, anche per chi compie, anche da solo, atti

suscettibili di costituire reato, con modalità transfrontaliere.

Quindi, allorquando il

chiarimento dei fatti e delle altre circostanze importanti per il giudizio, comporta

accertamenti in via rogatoriale, l'accusato deve sopportare l'usuale

dilatamento dei tempi d'inchiesta che ne deriva.

In concreto, una proroga del

carcere preventivo si giustifica. L'inchiesta è stata, sino ad ora, condotta

nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto

che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un

certo tempo. In merito alla rogatoria urgente inoltrata in Olanda la cui

evasione è già stata più volte sollecitata dal magistrato inquirente, il

principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che la stessa è stata

inoltrata non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle

informazioni che ne hanno giustificato l'invio (dichiarazioni rese

dall'accusato a verbale). Il fatto che la stessa non sia stata ancora

completamente evasa non appare dovuto a semplice inerzia (visto anche il numero

e la tipologia delle richieste) da parte dell'autorità rogata, che sta

concludendo l'attività richiesta (cfr. AI 76 inc. MP __________) con

prospettiva di prossima esecuzione/trasmissione.

Tuttavia, al momento attuale, una

proroga di quattro mesi del carcere preventivo appare eccessiva.

Una proroga di due mesi sembra

essere sufficiente sia per l’evasione della suddetta rogatoria, che dovrebbe

comunque pervenire a breve al magistrato inquirente (che può sempre sollecitare

ed eventualmente motivare gli eventuali intoppi ulteriori in ragione del suo

obbligo di trattare con priorità il caso, sollecitando l'evasione della

rogatoria, essendo l'imputato in detenzione - cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3

CPP), sia per la conclusione dell’inchiesta.

Il termine di due mesi (a far

tempo dall’11 gennaio 2005) appare, inoltre, rispettoso del principio di

proporzionalità, in considerazione della gravità del reato ascritto a

__________ e del conseguente rischio di pena.

Ovviamente, qualora, in

conseguenza delle contestazioni delle risultanze rogatoriali, se ne profilasse

la necessità, permane facoltà del Procuratore pubblico chiedere un’ulteriore proroga

del carcere preventivo.

P.Q.M.

richiamate le norme applicabili,

ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 cpv. 2 LFStup, 95 ss, 102, 103, 284 CPP;

decide

1.

L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di due mesi e verrà a scadere l’11 marzo 2005 (compreso).

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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