INC.2004.39203
Proroga del carcere preventivo
4 marzo 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.39203
Data decisione, Autorità:
04.03.2005, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 19 cpv. 2 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
INC.2004.39203
Lugano
4 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 24 febbraio 2005
dal
Procuratore pubblico
Marco Villa, Lugano
nei confronti di
__________ __________
accusato
del reato di cui all’art. 19 cfr. 2 LFStup;
viste
le osservazioni 2/3 marzo 2005 dell'accusato (presentate per il tramite del
patrocinatore);
visto
l’inc. MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
I fatti relativi al presente procedimento sono stati
riassunti, recentemente, nell'ambito di decisione che accoglieva, ancorché
parzialmente, una prima richiesta di proroga (sentenza 3 gennaio 2005, GIAR 392.2004.2).
Per l'essenziale si può far riferimento a quanto
indicato in quella sede:
"A.
__________ è stato arrestato l’11 luglio 2004 a
Chiasso, valico ferroviario sul treno IC 251, con l’accusa di infrazione
aggravata alla LFStup per aver, senza essere autorizzato, in data
10/11.07.2004, importato, detenuto e trasportato in Svizzera un complessivo di
Kg. 7,96867 netti di cocaina (in pani ed ovuli) partendo a mezzo treno da
Utrect/NL con destinazione finale Milano, contro un asserito compenso di Euro 2500.
Il 12 luglio 2004 questo giudice ha confermato
l’arresto, considerata l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti
indizi di colpevolezza, rilevabili dal rapporto di polizia e dalle ammissioni
dell’accusato stesso e la presenza di preminenti motivi d’interesse pubblico,
quali: il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (v. inc. GIAR
392.2004.1, doc 4).
B.
Il 5 agosto 2004 il Procuratore pubblico ha trasmesso
alla competente Autorità olandese domanda di rogatoria internazionale urgente con
minuzioso elenco degli atti d’inchiesta da esperire (v. inc. MP __________ doc.
28), cui hanno fatto seguito richieste di complemento e di sollecito della
stessa (v. inc. MP __________ doc. 54, 63 e 75).
In data 16 e 18 agosto 2004 questo giudice ha approvato
le richieste del Procuratore pubblico di controllo, tramite tabulati
retroattivi in modalità roaming (comprensivi di IMEI, SMS in entrata ed uscita
e STANDORT), delle utenze telefoniche in uso all’accusato e a persone che lo
stesso __________ ha dichiarato essere coinvolte nel suo traffico di cocaina.
C.
Riassuntivamente __________ è accusato di aver
importato, detenuto e trasportato attraverso la Svizzera un quantitativo
ingente di cocaina rinvenuto, durante un ordinario controllo delle guardie di confine,
all’interno di due zaini depositati in una valigia in suo possesso, lo stesso
accusato poi avrebbe dovuto consegnare tale sostanza stupefacente ad una terza
persona che lo attendeva a Milano, destinazione finale del viaggio iniziato ad
Utrecht/NL, via Francoforte, Basilea per giungere infine al capoluogo lombardo."
B.
Come detto al considerando precedente, la decisione
del 3 gennaio 2005 prorogava di due mesi (fino all'11 marzo, compreso) la
detenzione preventiva cui é astretto __________.
In quella sede, questo giudice aveva ritenuto presenti
gravi e concreti indizi di colpevolezza (sentenza 3.01.2005, consid. 3.),
concreto pericolo di fuga (sentenza citata, consid. 4.) e bisogni
dell'istruzione, nella loro accezione di pericolo di collusione e inquinamento
delle prove (sentenza citata, considerando 5.).
In merito all'entità della proroga concessa, così ci
si esprimeva:
"6.
…
La richiesta di proroga è stata formulata per un
periodo di 4 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene "giustificato",
con particolare riferimento ai bisogni istruttori, "tenuto conto della
non ancora intervenuta evasione da parte della competente autorità olandese
della mia rogatoria del 05.08.2004 rispettivamente del presumibile tempo ancora
necessario per la conclusione dell’inchiesta".
Preliminarmente, con particolare riferimento alle
necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore pubblico deve
prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente
al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale
(acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è
allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di
trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102
CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire
la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo
di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli
accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità
locali:
"In
generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri
deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei
loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale
posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello
della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione
preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma
anche dai tempi d'inchiesta"
(cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc.
386.99.9).
Queste ultime considerazioni valgono, mutatis mutandi,
anche per chi compie, anche da solo, atti suscettibili di costituire reato, con
modalità transfrontaliere.
Quindi, allorquando il chiarimento dei fatti e delle
altre circostanze importanti per il giudizio, comporta accertamenti in via
rogatoriale, l'accusato deve sopportare l'usuale dilatamento dei tempi
d'inchiesta che ne deriva.
In concreto, una proroga del carcere preventivo si
giustifica. L'inchiesta è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami
dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto che l'acquisizione di
atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In merito
alla rogatoria urgente inoltrata in Olanda la cui evasione è già stata più
volte sollecitata dal magistrato inquirente, il principio di celerità è stato
rispettato, ritenuto che la stessa è stata inoltrata non appena il Procuratore
pubblico è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato
l'invio (dichiarazioni rese dall'accusato a verbale). Il fatto che la stessa
non sia stata ancora completamente evasa non appare dovuto a semplice inerzia
(visto anche il numero e la tipologia delle richieste) da parte dell'autorità
rogata, che sta concludendo l'attività richiesta (cfr. AI 76 inc. MP
__________) con prospettiva di prossima esecuzione/trasmissione.
Tuttavia, al momento attuale, una proroga di quattro
mesi del carcere preventivo appare eccessiva.
Una proroga di due mesi sembra essere sufficiente sia
per l’evasione della suddetta rogatoria, che dovrebbe comunque pervenire a
breve al magistrato inquirente (che può sempre sollecitare ed eventualmente
motivare gli eventuali intoppi ulteriori in ragione del suo obbligo di trattare
con priorità il caso, sollecitando l'evasione della rogatoria, essendo
l'imputato in detenzione - cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP), sia per la
conclusione dell’inchiesta.
Il termine di due mesi (a far tempo dall’11 gennaio
2005) appare, inoltre, rispettoso del principio di proporzionalità, in
considerazione della gravità del reato ascritto a __________ e del conseguente
rischio di pena.
Ovviamente, qualora, in conseguenza delle contestazioni
delle risultanze rogatoriali, se ne profilasse la necessità, permane facoltà
del Procuratore pubblico chiedere un’ulteriore proroga del carcere preventivo."
C.
Con l'istanza qui in discussione, il magistrato
inquirente chiede una nuova ed ulteriore proroga della carcerazione di
__________, per la durata di due mesi (Istanza 24 febbraio 2005, pag. 4).
Egli motiva la richiesta con il fatto che in data 4
febbraio 2005 sono stati recapitati al Ministero pubblico parte degli atti
raccolti (in esecuzione di richiesta rogatoriale) dalle autorità olandesi e vi
è stato, all'indirizzo di quell'autorità, un ulteriore sollecito per evasione
(o trasmissione) della totalità di quanto richiesto (Istanza, pag. 2). L'entità
della documentazione ricevuta, la necessità di traduzione e i tempi di visione
e analisi da parte degli inquirenti ai fini di prospettazione/contestazione
hanno imposto di fissare all'8 marzo 2005 la data della relativa audizione
dell'accusato. L'attualità dei gravi e concreti indizi di reato, così come del
pericolo di fuga, giustificano (sempre secondo il magistrato inquirente) il
mantenimento del carcere preventivo e, quindi, la concessione della proroga
richiesta che sarebbe ancora rispettosa del principio di proporzionalità
(Istanza, pag. 2 e 3).
D.
La difesa, con osservazioni del 2/3 marzo 2005, si
oppone alla concessione della proroga.
Innanzitutto segnala che si tratta di una seconda
proroga e che nella precedente decisione (del 3 gennaio 2005) il GIAR aveva
affermato che una proroga di quattro mesi appariva eccessiva (Osservazioni,
punto 1). Poi, sostiene (sostanzialmente ed in riferimento ai principi di
proporzionalità e celerità) inutilità degli atti ancora da esperire, vista la
"chiara, precisa ed univoca versione dei fatti presentata dal signor
__________ " (Osservazioni, punto 2, si veda anche il punto 3).
Le osservazioni (cfr. punti 4, 5, 6, in particolare)
non si esprimono sugli indizi di reato, ma asseriscono assenza del pericolo di
recidiva (non vi sarebbe il minimo indizio in tal senso), di quello di
collusione e inquinamento delle prove (l'accusato è in detenzione da otto mesi,
la rogatoria è stata in gran parte già eseguita), nonché del pericolo di fuga
(la possibilità che l'accusato lasci il paese non sarebbe sufficiente e non significa
ancora che egli non si presenterà al dibattimento e, inoltre, si potrebbe
imporre il versamento di una cauzione).
Da ultimo viene segnalata la durezza della
carcerazione preventiva per la lontananza di moglie, famigliari ed amici
(Osservazioni, punto 7).
E.
La visione dell'incarto MP 5482/2004, conferma che il
magistrato inquirente ha agito sollecitamente per ottenere evasione della
rogatoria in tempi brevi (AI 80, 81, 91, 92, 101), che documentazione copiosa e
in lingua olandese è pervenuta il 4 febbraio 2005 (AI 84 ed allegati) e ne è
stata ordinata, immediatamente, la traduzione (AI 88); questa è pervenuta agli
inquirenti il 17 febbraio 2005 (AI 100).
Nel contempo, sono stati acquisiti ulteriori elementi
d'inchiesta (analisi tabulati telefonici retroattivi: AI 98) ed è emersa una
difficoltà tecnica (assenza del programma e delle conoscenze di utilizzo) per
la lettura di dischetti trasmessi dalle autorità olandesi (AI 97).
Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
Considerato
Considerandi
1.
L'istanza, presentata prima del termine di scadenza
della detenzione preventiva stabilità con la decisione di proroga del 3 gennaio
2005.
(11 marzo 2005, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del
diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle
parti e già indicati nella precedente decisione, vengono qui brevemente
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo
di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto
della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102
Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001
)
3.
In merito all'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza e pericolo di fuga, si può far riferimento alla precedente
decisione, nulla di concreto essendo intervenuto (né le parti in qualche modo
lo sostengono) a modifica, o indebolimento, di quelle constatazioni:
"3.
Per quanto concerne i seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi
questo giudice, non occorrono grandi disquisizioni per confermarne l’esistenza
nel caso in esame.
Giova infatti rilevare che è stato lo stesso accusato
ad ammettere di avere importato, detenuto e trasportato in Ticino a suo dire
kg. 6 di cocaina (anziché Kg. 7,96867 netti) per aiutare un amico in
difficoltà, che si sarebbe rivolto a lui proprio perché si fidava del
__________ e sapeva che questi sarebbe comunque andato in Italia per
pianificare una futura vacanza in camper con la moglie (cfr. Al 18, verb.
Polizia 14/07/2004).
Si precisa che quest’ultima giustificazione del viaggio
appare, a giudizio di chi scrive, del tutto inverosimile. In un’epoca di
prenotazioni via Internet, “Rent a car” capillarmente diffusi ed agenzie
turistiche che conciliano le esigenze del cliente e questioni logistiche
pianificando ogni singolo dettaglio della vacanza (dalla riservazione di
alberghi e ristoranti in successione temporale che tiene conto dei Km da
percorrere tra una trasferta e l’altra, al più funzionale noleggio dell’auto,
fino ad arrivare alla stesura di una mappa con segnalati i punti di
rifornimento) risulta incomprensibile ed illogico recarsi personalmente nel
Paese da visitare per organizzare sul luogo la futura vacanza. L’accusato ha
infine sostenuto, dopo iniziali reticenze, che per effettuare questo viaggio
avrebbe ricevuto un compenso di Euro 2500 e che, “non essendo a conoscenza
dei prezzi pagati per i corrieri”, non è stato in grado di valutare se tale
cifra fosse appropriata al rischio corso (cfr. Al 18, verb. Polizia
14/07/2004).
4.
Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno della
richiesta di proroga, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117
Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
27.
maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere
accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …"
(Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino olandese senza alcun legame con
il territorio svizzero. Egli è confrontato con imputazioni di sicura gravità e
principalmente ammesse, con deferimento ad una Corte criminale e con un chiaro
rischio di pena da espiare. Circostanze queste che rendono concreto il pericolo
che __________, in caso di sua messa in libertà provvisoria, si dia alla fuga,
rifugiandosi nel proprio Paese d'origine, per non più ripresentarsi al momento
del pubblico dibattimento. Il rischio di fuga appare quindi probabile in modo
del tutto concreto e non può essere evitato, come affermato anche dal
magistrato inquirente, con misure meno incisive, quali il deposito di una
cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più
l’accusato alcuna valida autorizzazione per rimanere in Svizzera."
Situazione immutata e constatazioni ancora valide in
questa sede e, oggettivamente, rafforzate dalle motivazioni dell'accusato circa
la durezza del carcere preventivo che lo costringe lontano da familiari ed
amici, con (conseguentemente) ridotte possibilità di contatto.
Questa situazione, pur se soggettivamente la lamentela
è comprensibile, non può giovargli in questa sede, essendo conseguenza del suo
(presunto) agire.
4.
In merito a eventuali (ed attuali) pericoli di
collusione e inquinamento delle prove va detto che il magistrato inquirente non
li indica né li invoca a giustificazione della richiesta di proroga (cfr.
Istanza, pag. 2 e 3), limitandosi ad esporre (sotto il titolo "bisogni
dell'istruttoria") gli atti ancora da compiere per giungere alla
conclusione dell'inchiesta.
Ci si può pertanto esimere dall'analisi, ritenuto che
non si può più affermare, come avvenuto nell'ambito della precedente decisione
(sentenza 3 gennaio 2005, cons. 5), che pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove emergono in modo manifesto dall'incarto. Infatti, gran parte degli
atti richiesti per rogatoria alle autorità olandesi sono stati effettuati e non
è compito di questo giudice analizzarli nel dettaglio per determinare se il
loro contenuto, o le peculiarità di quelli che ancora potrebbero non essere
stati raccolti, permetta di riscontrare persistenza di tali rischi.
5.
a)
Indipendentemente da quanto espresso al considerando
che precede, l'analisi e la prospettazione degli atti ricevuti per rogatoria
appaiono come esigenze non prive di rilievo per l'inchiesta, visto l'obiettivo
della rogatoria (comprova, rispettivamente smentita, delle pregresse
dichiarazioni dell'accusato circa il suo ruolo nella vicenda, le modalità
d'azione ed i motivi dell'agire stesso - cfr. sentenza 3 gennaio 2005,
considerando D. e 3.). Contrariamente a quella che sembra essere l'opinione
della difesa la versione (ancorché univoca) fornita dall'accusato, non dispensa
il giudice dalla verifica delle circostanze di fatto del reato, siano esse
favorevoli o sfavorevoli all'accusato stesso (artt. 120 e 176 cpv. 1 CPP).
Pertanto, laddove gli accertamenti richiesti in via rogatoriale hanno lo scopo
di verificare tali circostanze (e la difesa non indica quali accertamenti costituiscano
ricerche in tutte le direzioni senza meta precisa), l'espletamento degli atti
in questione (e, successivamente, delle formalità di chiusura) non viola
l'obbligo di celerità ex art. 102 CPP.
b)
Valgono ancora, a questo proposito, e pienamente, le
considerazioni espresse nella precedente decisione di proroga al considerando
6.
e già integralmente riportate nella presente al considerando B. sui fatti, a
cui si rinvia.
c)
Per correttezza e completezza (ed alla luce di alcune
affermazioni sparse contenute nelle osservazioni della difesa), si impongono
alcune considerazioni, in connessione con la problematica del rispetto del
principio di celerità (nonché di proporzionalità in senso lato).
Innanzitutto, va detto che la conclusione di cui sopra
(cons. 5.a. e 5.b.) non comprende la problematica relativa alla lettura e
all'analisi dei DVD che sarebbe possibile solo a partire dalla seconda
settimana di maggio (AI 97). Infatti, non è scontato che i tempi (se si
preferisce il ritardo) in questione, dovuti all'assenza di un programma per la
lettura, rispettivamente di una persona in grado di utilizzarlo (per vacanze
e/o non meglio precisati impegni lavorativi), siano circostanze che debbano
essere sopportate dal detenuto (nell'eventualità di effettiva finalità probatoria
- e non solo di elemento circostanziale - per rapporto ai fatti oggetto
d'inchiesta dell'accertamento in questione). Comunque, la questione non si pone
in questa sede, ritenuto che lo stesso magistrato inquirente ha richiesto la
proroga per un periodo che esclude (per così dire) l'attesa del termine
menzionato dall'AI 97.
In secondo luogo, l'affermazione contenuta nella
precedente decisione secondo cui una proroga (allora) di quattro mesi "appare
eccessiva", non può essere letta in termini assoluti. La frase,
ripresa dalla difesa, inizia con la precisazione "al momento attuale"
e si riferisce al fatto che si attendeva espletamento e/o trasmissione degli
atti di rogatoria, sottointendendo che se tali atti non fossero pervenuti in
quel lasso di tempo, il problema della celerità si sarebbe posto in termini
diversi. Ciò detto, nella stessa decisione non si escludeva possibilità di
nuova proroga a seguito delle risultanze rogatoriali (rispettivamente della
loro contestazione/prospettazione).
Di regola, questo ufficio preferisce (quando sono dati
i presupposti di legge) concedere proroghe brevi (se del caso ripetute) mirate
in relazione agli atti d'inchiesta in corso, piuttosto che proroghe lunghe che
tengano conto di fatti ipotetici (che potrebbero emergere, per esempio, dalla
contestazione delle nuove prove assunte o dal deposito degli atti - per tutte:
sentenza 15.10.2003, GIAR 237.2003.5); si ritiene che tale modo di procedere
sia più rispettoso (rispettivamente imponga miglior rispetto) del principio di celerità.
d)
Da ultimo, e per quanto concerne la (pretesa)
violazione del principio di celerità e proporzionalità dovuto al "cercare
in tutte le direzioni senza alcuna meta precisa" (Osservazioni, punto
2), si è già detto che l'affermazione è troppo generica per essere considerata,
rispettivamente fondata. Nel contempo, sia la precedente decisione che
l'attuale hanno indicato chiaramente gli atti da esperire ritenuti necessari al
completamento dell'istruttoria. In futuro, qualora il magistrato inquirente dovesse
richiedere ulteriori proroghe, varrà lo stesso principio: egli dovrà motivarne
importanza e rilevanza per l'accertamento dei fatti. Dottrina e giurisprudenza
hanno sì affermato che la semplice circostanza che la raccolta delle prove non
sia ancora terminata non è sufficiente per giustificare una proroga del carcere
preventivo (Osservazioni, punto 8), ma precisano che tale circostanza non è
sufficiente "da sola" (allein: N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n.
701a) a giustificare la detenzione cautelare (e non può essere considerata
quale bisogno istruttorio ex art. 95 cpv. 2 CPP).Nel caso in esame, la
necessità di completare l'istruttoria è "accompagnata" dal concreto
pericolo di fuga (sentenza 23.09.2003, GIAR 121.2003.5).
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della
fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali
-, ecc.) e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La seconda questione è stata ampiamente trattata, e
risolta, al considerando precedente.
Per quanto concerne la prima, nel caso concreto il
carcere preventivo sofferto (circa 8 mesi) e quello ancora da soffrire è, a
giudizio di questo giudice, ancora rispettoso del principio di proporzionalità,
tenuto conto della gravità dei reati imputati a __________. Infatti,
l'inchiesta concerne un'infrazione alla LFStup in relazione a poco meno di 8 Kg
di cocaina con un grado di purezza medio del 59,75 % (AI 90). Trattasi, di
tutta evidenza, dell'ipotesi di infrazione aggravata per la quale la legge prevede,
quale pena, la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno (art. 19
cifra 2 e 19 cifra 1 cpv. 9 LFStup).
Inoltre, pur con le dovute riserve (comunque maggiori
nelle sedi di merito) nel raffronto con altri casi (DTF 123 IV 150), é notorio
che per infrazioni aggravate alla LFStup. in relazione a quantitativi come
quello qui in discussione, di regola vi è deferimento alle assise criminali e,
in caso di riconoscimento della colpevolezza e assenza di attenuanti
specifiche, le pene possono anche essere superiori ai tre anni (e da espiare);
ciò anche per il "semplice" trasportatore.
7.
In conclusione, l'istruttoria essendo ancora in corso
(con rispetto del principio di celerità) ed essendo, nel contempo, presenti in
capo a __________ gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché concreto
pericolo di fuga (non riducibile, nel caso in esame, mediante versamento
cauzionale neppure quantificato dall'istante stesso), la richiesta di proroga
del carcere preventivo di (ulteriori) due mesi, rispettosa del principio di
proporzionalità, è accolta.
P.Q.M.
richiamate le norme applicabili, ed in particolare gli
artt. 19 cifra 2 cpv. 2 LFStup, 95 ss, 102, 103, 284 CPP;
decide
1.
L'istanza
è accolta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di
(ulteriori) due mesi e verrà a scadere l’11 maggio 2005 (compreso).
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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