INC.2004.39503
proroga del carcere preventivo
4 gennaio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.39503
Data decisione, Autorità:
04.01.2005, GIAR
Titolo:
proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 19 cpv. 2 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
INC.2004.39503
Lugano
4 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 16 dicembre 2004 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico
di Lugano
nei confronti di
____________________
(rappr. dal __________
accusato dei reati di cui agli
artt. 19 cfr. 2, subordinatamente cifra 1, e 19a LFStup, 23 LDDS;
viste le osservazioni 28/29
dicembre 2004 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visti gli inc. MP __________
__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 12 luglio 2004 (doc. 2, inc. GIAR
395.2004.1);
-
il 13 luglio gli è stata formalmente promossa l'accusa, per i
titoli di reato indicati nel cappello della presente, ed è stata richiesta la
conferma dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 395.2004.1);
-
questo giudice ha confermato la misura cautelare, constatata la
presenza di gravi indizi di reato nonché concreto pericolo di fuga e concrete
necessità istruttorie (doc. 4, inc. GIAR 395.2004.1);
-
l'istruttoria è poi proseguita, così come emerge in particolare
dall'elenco atti dell'inc. MP __________ nonché dal Rapporto di polizia
giudiziaria del 10 dicembre 2004 relativo all'inchiesta nei confronti di
__________ e __________ (cfr. pagine 11 a 22);
-
con l'istanza qui in discussione si chiede la proroga di un mese
del carcere preventivo cui è astretto l'accusato (doc. 1, inc. GIAR
395.2004.3);
-
il magistrato inquirente, dopo aver esposto gli indizi di reato a
carico di __________ in relazione a varie azioni costitutive di reato (commesse
prevalentemente in correità con __________) per un quantitativo di eroina
superiore a 2 Kg (ancorché dall'elenco atti non risulta formale estensione
dell'accusa per rapporto all'ipotesi formulata contestualmente all'arresto),
sostiene presenza di concreto pericolo di fuga (cittadinanza straniera e
prospettiva di pena), bisogni dell'istruzione (interrogatorio di due persone e
formalità di chiusura dell'istruttoria), nonché di concreto pericolo di
recidiva (assenza di scrupoli da parte di persona già condannata);
-
la difesa, con osservazioni del 28/29 dicembre 2004 (doc. 3, inc.
GIAR 395.2004.3), contesta l'esistenza di gravi inizi di reato per i
quantitativi indicati dal Procuratore pubblico (le sue ammissioni sarebbero
riferite a quantitativi nettamente inferiori - cfr. Osservazioni, punto 3 a.),
la presenza di un concreto pericolo di fuga (per la collaborazione offerta, la
cessazione del consumo), di un pericolo di recidiva (lo spaccio, anche quello
che ha condotto a precedenti condanne, era legato al consumo ora cessato) e
l'esistenza di concrete necessità istruttorie (la fattispecie è stata chiarita
e disposto il deposito degli atti); pure contestata e la proporzionalità della
proroga per rapporto alla pena previsibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto
della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102
Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
per quanto concerne i seri e concreti indizi di colpevolezza a
carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, la
loro presenza/esistenza è data, nel caso in esame, e non solo per i
quantitativi ammessi, come indicato dalla difesa (che comunque già concernono quantitativi
superiori ai 200 grammi - cfr. Verbale PP 30.07.2004); vi sono agli atti
dichiarazioni di terzi che affermano di aver acquistato da __________, mentre
l'accusato non li ha menzionati nelle sue ammissioni ed ha negato i fatti in
sede di confronto (cfr. __________ 17.06.2004, __________ 16.07.2004, confronto
__________ /__________ 2.11.2004), nonché dichiarazioni, sempre di terze
persone, che affermano costante frequente compresenza di __________ e
__________, con il primo che dava l'impressione di essere colui che tra i due
"comandava" (__________8.11.2004); a quanto sopra si aggiunga che lo
stesso accusato ha affermato di aver più volte risposto a telefonate di
acquirenti, concordando consegne (quindi quantitativi e prezzi) in gran parte
effettuate poi concretamente da __________ (Verbale PP 30.07.2004, pag. 2;
Verbale PP 2.11.2004, pag. 2 e 5), il che induce a pensare che egli conoscesse
perlomeno prezzi praticati, quantitativi disponibili e disponibilità a
effettuare consegne da parte di __________; non da ultimo, risulta pure che
egli partecipava alle operazioni di taglio dello stupefacente (Verbale PP
30.07.2004, pag. 3), ha "passato" a __________ suoi
"vecchi" clienti (Verbale PP 2.11.2004, pag. 6) e conosceva l'entità
degli acquisti a Zurigo (Verbale PP 2.11.2004, pag. 5); da tutto quanto
indicato (in parte confermato dai controlli telefonici posti in essere nei
confronti di __________ - cfr. AI 5 e 11) non si può che concludere per la
presenza di seri e concreti indizi di correità per l'intera attività svolta da
__________;
-
pacifica l'esistenza di indizi in relazione all'infrazione alla
LDDS (Verbale PG 13.07.2004; Verbale GIAR 13.07.2004, pag. 2);
-
il pericolo di fuga e quello di recidiva emergono in modo
concreto dall'incarto prodotto;
-
sebbene la gravità della pena presumibile (qui certamente non
indifferente e probabilmente oltre il limite per la concessione della
sospensione, qualora le accuse trovassero conferma) non basti, da sola, a
motivare la carcerazione, nel caso in esame, il rischio in questione associato
all'assenza di legami famigliari importanti, rispettivamente professionali in
Svizzera, paese nel quale è entrato ed ha soggiornato irregolarmente, fanno sì
che una sua futura permanenza, in Svizzera ai fini del reinserimento e/o del
collocamento, appare improbabile; il fatto che abbia deciso di smettere con il
consumo di stupefacenti (comunque solo durante la detenzione) non è in alcun
modo indice i volontà di rimanere a disposizione per il seguito dell'inchiesta
e l'eventuale dibattimento; la situazione personale dell'accusato rende la fuga
non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;
SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701),
ritenuto, inoltre che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata
"Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …"
(Schmid, ibidem);
-
abbondanzialmente, dall'incarto emerge anche la presenza di un
pericolo di recidiva; __________ ha già subito condanna, per infrazioni aggravata
alla LFStup, nel 1999 da parte della magistratura dei Minorenni (AI 34) e nel
novembre 2003 è stato perlomeno inchiestato (l'esito del procedimento non è
desumibile dal casellario prodotto - cfr. doc. 3 inc. GIAR 395.2004.1) nella
svizzera tedesca per lo stesso tipo di reato; le precedenti disavventure
giudiziarie non sembrano averlo trattenuto dal dedicarsi a traffici che anzi,
alla luce degli indizi della presente inchiesta, sembrano essersi intensificati
e commessi previa entrata e soggiorno illegale in Svizzera, dimostrando così
un'assenza di scrupoli che non può essere qui trascurata a fronte della
cessazione del consumo in carcere;
-
visto l'accertamento dell'esistenza di pericolo di fuga e di
recidiva, ci si può esimere dall'analizzare se siano presenti, a
giustificazione della carcerazione preventiva, necessità istruttorie (concreto
pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove) che, invero neppure sono
state chiaramente circostanziate dal magistrato inquirente ("Die Tatsache allein, dass noch nicht alle
Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder
dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht", N. Schmid, op. cit., no. 701a) cui spetta tale incombenza
(anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del
contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP
1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza (GIAR 4 aprile 2002 in re C.); di certo
non possono costituire valide necessità istruttorie, ai sensi degli artt. 95
ss. CPP, le eventuali conseguenze della solo recente "congiunzione"
di incarti connessi fin dall'inizio dell'istruttoria (art. 36 cpv. 1 CPP);
-
stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o
proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre
ora valutare se la proroga richiesta (un mese) è rispettosa del principio di
proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto
tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità
dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102
CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità);
-
nel caso in esame, alla luce dell'istruttoria (cfr. elenco AI e
Rapporto di polizia del 10.12.2004, in particolare pagg. 18 a 22) e
dell'attuale fase (conclusiva) della stessa (anche se non vi è traccia, nella
documentazione trasmessa a questo giudice, del fatto che il deposito degli atti
sia già avvenuto), tenuto conto che il rischio di pena, sempre in caso di
conferma delle accuse, è ben superiore ai 6/7 mesi (cfr. art. 19 ultimo cpv.
della cifra 1 in relazione con la cifra 2), la proroga richiesta, e concessa, è
rispettosa del principio di proporzionalità.
P.Q.M
richiamate le norme applicabili,
ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 cpv. 2 LFStup, 95 ss, 102, 103, 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di un mese e verrà a scadere il 12 febbraio 2005 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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