INC.2004.40405
istanza di scarcerazione
1 ottobre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.40405
Data decisione, Autorità:
01.10.2004, GIAR
Titolo:
istanza di scarcerazione
SCARCERAZIONE
art. 13b LDDS
art. 13c LDDS
art. 13f LDDS
Incarto n.
INC.2004.40405
Lugano
1 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire
sull'istanza di scarcerazione presentata il 23 settembre 2004 da
patr.
d'ufficio dall'
a seguito
della carcerazione in vista si allontanamento ordinata il 13 agosto 2004
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, confermata da questo ufficio
il 19 agosto 2004;
preso atto delle
osservazioni 27 settembre 2004 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(in seguito SPI), concludenti per la reiezione dell'istanza di scarcerazione;
viste le
contro-osservazioni 28 settembre 2004 della patrocinatrice dell'istante;
sentito
l'incarcerato, nel corso dell'udienza 30 settembre 2004, il quale conferma
l'istanza di scarcerazione;
letti ed
esaminati gli atti, segnatamente l’incarto messo a disposizione
dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
ritenuto e considerato:
in fatto e in
diritto:
1.
In data 19 agosto 2004 l'allora
GIAR Franco Lardelli aveva mantenuto la carcerazione in vista di allontanamento
di __________ con le seguenti motivazioni:
"
-
dagli atti risulta l'esistenza
di concreti indizi che fanno temere che il comparente intenda sottrarsi
all'espulsione, in particolare perché non ha lasciato la Svizzera come a decisione del 26 marzo
2004, ha declinato generalità diverse e false, restando in Svizzera anche dopo il 7 giugno 2004 (data
alla quale gli è stato ricordato di lasciare immediatamente la Svizzera) e continuando a commettere
reati (vendita di bolas di cocaina), quindi con esposizione a serio pericolo
della salute altrui (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. b e c LDDS, con riferimento
all'art. 13a lett. e LDDS)"
2.
Con istanza 23 settembre 2004,
l’incarcerato chiede di essere scarcerato. A suo dire, essendo egli privo dei
documenti necessari per il rimpatrio ed impossibilitato a procurarseli, in
quanto analfabeta, e quindi senza possibilità di mettersi in contatto con la
madre, unica sua parente, per farsi mandare un documento comprovante la sua
identità, poiché lei pure analfabeta e abitante in un piccolo villaggio del
Botswana, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inattuabile ai sensi
dell'art. 13c cpv. 5 LDDS. Inoltre, sino ad ora, le autorità non avrebbero
intrapreso alcuna pratica per rendere possibile tale esecuzione, in particolare
non risulterebbe abbiano preso contatto con l'ambasciata del Botswana o
richiesto informazioni all'Interpol o, ancora, sottoposto l'istante ad un test
sulle sue conoscenze linguistiche o geografiche. La detenzione sarebbe quindi
contraria al principio di proporzionalità.
3.
La SPI, con osservazioni del 27
settembre 2004, si oppone all’istanza. Ricordata la giurisprudenza in materia,
rileva che l’incarcerato è stato arrestato per infrazione aggravata sub
semplice alla LStup, ha fornito informazioni inveritiere alle autorità
(generalità e date di nascita diverse e provenienza), non ha collaborato con le
autorità, le quali hanno comunque rispettato il principio di celerità
sottopendolo all'esame LINGUA, esame dal quale sono emersi forti indizi che lo
stesso sia cittadino nigeriano e non del Botswana come da lui sostenuto.
Discenderebbe dalle suddette circostanze che le difficoltà nell'attuare il
rimpatrio di __________ sarebbero da ricondurre all'atteggiamento dello stesso,
segnatamente al suo rifiuto di collaborare per l'accertamento della sua
origine, nonché l'esistenza di "seri e convergenti indizi che fanno
ritenere (…) la presenza di un rischio estremamente elevato che l'interessato,
se posto in libertà, si dia alla clandestinità per evitare l'espulsione dal
territorio svizzero".
In sede di contro osservazioni la
patrocinatrice dell'incarcerato si è riconfermata nella primitiva istanza. Dopo
aver contestato che il suo cliente abbia fornito false indicazioni in merito
alle sue generalità ed alla sua provenienza, nonché omesso di collaborare con
le autorità, ribadisce la violazione del principio di celerità da parte delle
autorità (che sarebbero intervenute soltanto dopo 27 giorni). Di conseguenza "nella
fattispecie vi sarebbe una violazione del principio di proporzionalità e del
principio di adeguatezza a voler mantenere in carcere in vista di
allontanamento l'istante poiché non vi è alcuna possibilità che
l'allontanamento sia eseguito". Contesta inoltre l'esistenza del
pericolo di fuga e di quello di recidiva.
Delle ulteriori rispettive
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
4.
Durante l’udienza del 30
settembre 2004, l’incarcerato ha confermato la propria istanza; mentre la SPI,
rappresentata dall'avv. Gemnetti, ha confermato
la propria opposizione alla suddetta istanza e ha prodotto copia dell'e-mail 30
settembre 2004 di __________ della Divisione rimpatrio con precisazioni in
merito al test LINGUA cui è stato sottoposto __________ e della sentenza DTF
2A.309/2004 del 1° giugno 2004.
5.
L'istanza, presentata da
__________, detenuto in attesa dell'allontanamento, a questo giudice nei
termini di cui all'art. 13c cpv. 4 LDDS, è ricevibile (art. 13c LDDS e 4, 5 e
28 LALMC).
6.
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125
II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento
o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la
carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La
detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza
ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o
dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a
LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a
mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è
inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va inoltre ricordato che con
l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c
LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della
collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso
notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata
collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF
2A.278/2004 del 18 maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole
ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità
(DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fdéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de
droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
7.
Fatti
I motivi che in data 19 agosto
2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di
__________ restano tuttora validi, né, contrariamente a quanto sostenuto
dall'istante, l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi
dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. In
particolare, __________ ha sempre dichiarato di essere cittadino del Botswana,
tuttavia l'esame LINGUA sembrerebbe indicare cittadinanza nigeriana (scritto
23.9.2004 della Divisione rimpatrio), a conferma di dubbi precedenti, basati
comunque anche su altri elementi, segnatamente la circostanza che l'istante
abbia fornito differenti generalità e differenti date di nascita (cfr.
decisione 26 marzo 2004 dell'UFR). A ciò si aggiunge che lo stesso, nel corso
del verbale 15 luglio 2004, ha sostenuto di
avere telefonato a conoscenti residenti in Botswana affinché gli trasmettessero
i documenti di identità o altro documento per poter rimpatriare, senza tuttavia
produrre alcuna prova in tal senso e che successivamente egli non ha intrapreso
alcun passo per l'ottenimento dei documenti necessari per il rimpatrio, come
confermato anche dinnanzi a questo giudice nel corso dell'udienza del 30
settembre 2004. A tale ultimo proposito non può giovare all'istante sostenere
che ciò gli sarebbe (sarebbe stato) impossibile in quanto analfabeta: tale
circostanza non gli preclude, infatti, di contattare telefonicamente i suoi
parenti nel paese d'origine e/o la propria ambasciata in Svizzera. Giova infine rilevare che
l'interessato ha dichiarato di non voler rientrare in Botswana (cfr. verbale GIAR 30 settembre 2004).
Va inoltre rilevato che il 15
luglio 2004 __________ è stato arrestato e successivamente condannato con
Considerandi
decreto 18 agosto 2004 (DA __________) - oltre che per infrazione alla LDDS e
contravvenzione alla LStup - anche per infrazione alla LStup - segnatamente per
avere venduto nel periodo aprile 2004 - luglio 2004 almeno 90 bolas di cocaina
del peso stimato di 0.4/0.5 gr -, quindi per un reato tale da mettere in
pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato per
ammissione dello stesso istante, commesso anche dopo il 7 giugno 2004, data in
cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (cfr. verbale Pol. 7 giugno 2004; verbale GIAR 19 agosto 2004 e 30 settembre 2004).
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 19 agosto 2004, dette autorità hanno
infatti sollecitato l'intervento della Divisione di rimpatri per
l'identificazione dell'istante (cfr. scritto 14 settembre 2004), peraltro già
sottoposto all'esame LINGUA (cfr. e-mail 30 settembre 2004 Divisione
rimpatrio), ciò al fine di presentarlo alla rappresentanza del suo Paese di
origine e quindi ottenere un rilascio di un lasciapassare. Occorre inoltre
tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte
dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in
libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento
della sua reale identità e del suo luogo d'origine, nonché per la successiva
messa in contatto con le competenti rappresentanze estere in vista
dell'ottenimento di documenti validi.
7.
In virtù di quanto precede
l'istanza di scarcerazione deve essere respinta, dovendosi confermare la
legalità e l’adeguatezza della carcerazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. L'istanza di scarcerazione è respinta.
La
carcerazione di __________ è mantenuta a norma di legge.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione (anticipata
via fax e raccomandata):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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