INC.2004.40406
proroga carcerazione in vista dell'allontanamento
15 novembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.40406
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, GIAR
Titolo:
proroga carcerazione in vista dell'allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
art. 13 let. c LDDS
art. 13 let. f LDDS
Incarto n.
INC.2004.40406
Lugano
15 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza/decisione del 5 novembre
2004 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
_ACCU1
(patr.
d'ufficio dall' avv._DIFU1 Lugano);
viste le osservazioni della
patrocinatrice della persona incarcerata (8 novembre 2004);
visti gli inc. GIAR 404.
2004.3/4/5/6;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
____ è stato incarcerato il 18
agosto 2004, a seguito di decisione 13 agosto 2004 della SPI (artt. 13b e 13f
LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 328.2004.1).
è stato sentito il giorno successivo dall'allora GIAR Lardelli che ha
confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti
motivazioni:
"
- dagli atti risulta l'esistenza
di concreti indizi che fanno temere che il comparente intenda sottrarsi
all'espulsione, in particolare perché non ha lasciato la Svizzera come a
decisione del 26 marzo 2004, ha declinato generalità diverse e false, restando
in Svizzera anche dopo il 7 giugno 2004 (data alla quale gli è stato ricordato
di lasciare immediatamente la Svizzera) e continuando a commettere reati
(vendita di bolas di cocaina), quindi con esposizione a serio pericolo della
salute altrui (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. b e c LDDS, con riferimento all'art.
13a lett. e LDDS)"
(inc. GIAR 404.2004.3, doc. 3)
L'istanza di scarcerazione
inoltrata il 23 settembre 2004 da è stata, sentito l'interessato nel corso
dell'udienza 30 settembre 2004, respinta da questo giudice con decisione 1.
ottobre 2004, ritenuto che "I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano
determinato la decisione di conferma della carcerazione di restano tuttora
validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione
dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a
LDDS" (consid. 7, inc. GIAR 404.2004.5 doc. 10).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 5
novembre 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima
frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di
allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc.
GIAR 404.2004.6; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione
LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha
compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi
dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di
collaborazione della persona oggetto della misura e la persistenza a voler
celare la sua vera origine, impedendo in tal modo all'autorità qualsiasi
tentativo volto all'ottenimento dei documenti di viaggio necessari
all'espatrio.
3.
Con osservazioni 8 novembre 2004
la patrocinatrice dell'incarcerato si è rimessa al giudizio di questo giudice,
osservando unicamente che nel caso in esame sarebbe evidente l'impossibilità di
procedere all'allontanamento e di conseguenza vi sarebbe da chiedersi se la
proroga di ulteriori tre mesi della carcerazione non costituisca già di per sé una
violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e di celerità.
4.
Per i fatti essenziali e le
conclusioni in diritto si può innanzitutto far capo a quanto detto nella
decisione 1. ottobre 2004 statuendo sull'istanza di scarcerazione:
"
6.
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata
una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità
cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di
assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno
temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché
non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8
cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno
temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la
durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari
ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con
il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere
prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla
condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per
l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148).
Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo
della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.
Per la messa in detenzione (così come per la proroga
della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in
particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché
momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità)
sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di
detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre
2001).
Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art.
13.
f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha
inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello
straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per
quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa
indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18
maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il
rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul
viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga,
così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che
mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio
maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fdéral
en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ
et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).
7.
I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano
determinato la decisione di conferma della carcerazione di restano tuttora
validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione
dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a
LDDS.
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato
possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata
collaborazione della persona interessata. In particolare, ha sempre dichiarato
di essere cittadino del Botswana, tuttavia l'esame LINGUA sembrerebbe indicare
cittadinanza nigeriana (scritto 23.9.2004 della Divisione rimpatrio), a
conferma di dubbi precedenti, basati comunque anche su altri elementi,
segnatamente la circostanza che l'istante abbia fornito differenti generalità e
differenti date di nascita (cfr. decisione 26 marzo 2004 dell'UFR). A ciò si
aggiunge che lo stesso, nel corso del verbale 15 luglio 2004, ha sostenuto di
avere telefonato a conoscenti residenti in Botswana affinché gli trasmettessero
i documenti di identità o altro documento per poter rimpatriare, senza tuttavia
produrre alcuna prova in tal senso e che successivamente egli non ha intrapreso
alcun passo per l'ottenimento dei documenti necessari per il rimpatrio, come
confermato anche dinnanzi a questo giudice nel corso del'udienza del 30
settembre 2004. A tale ultimo proposito non può giovare all'istante sostenere
che ciò gli sarebbe (sarebbe stato) impossibile in quanto analfabeta: tale
circostanza non gli preclude, infatti, di contattare telefonicamente i suoi
parenti nel paese d'origine e/o la propria ambasciata in Svizzera. Giova infine
rilevare che l'interessato ha dichiarato di non voler rientrare in Botswana
(cfr. verbale GIAR 30 settembre 2004).
Va inoltre rilevato che il 15 luglio 2004 è stato
arrestato e successivamente condannato con decreto 18 agosto 2004 (DA
2718/2004) - oltre che per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup -
anche per infrazione alla LStup - segnatamente per avere venduto nel periodo
aprile 2004 - luglio 2004 almeno 90 bolas di cocaina del peso stimato di
0.
/0.5 gr -, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute
pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato per ammissione dello stesso
istante, commesso anche dopo il 7 giugno 2004, data in cui era stato avvertito
che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (cfr. verbale Pol. 7 giugno
2004; verbale GIAR 19 agosto 2004 e 30 settembre 2004).
In siffatte circostanze e alla luce della succitata
giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che
l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il principio di celerità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto
quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per
oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello
delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit.,
p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la
decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento
di è del 19 agosto 2004, dette autorità hanno infatti sollecitato l'intervento
della Divisione di rimpatri per l'identificazione dell'istante (cfr. scritto 14
settembre 2004), peraltro già sottoposto all'esame LINGUA (cfr. e-mail 30
settembre 2004 Divisione rimpatrio), ciò al fine di presentarlo alla
rappresentanza del suo Paese di origine e quindi ottenere un rilascio di un
lasciapassare. Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una
fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente
giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario
più tempo per l'accertamento della sua reale identità e del suo luogo
d'origine, nonché per la successiva messa in contatto con le competenti
rappresentanze estere in vista dell'ottenimento di documenti validi.
7.
In virtù di quanto precede l'istanza di scarcerazione
deve essere respinta, dovendosi confermare la legalità e l’adeguatezza della
carcerazione."
(sentenza GIAR
1.
ottobre 2004, GIAR 404.2004.5)
5.
Nel periodo successivo al 1.
ottobre 2004, con scritto 25 ottobre 2004 la missione permanente del Botswana
presso le Nazioni Unite a Ginevra ha informato la patrocinatrice di che il suo
assistito non è cittadino del Botswana - ciò che peraltro era risultato anche
dal test Lingua esperito nel gennaio 2004 - ed il 4 novembre 2004 - su
richiesta della SPI 18 ottobre 2004, sollecitata il 28 ottobre 2004 - si è
proceduto all'audizione dell'interessato, il quale, pur dichiarandosi disposto
a collaborare, ha ribadito di essere cittadino del Botswana.
In siffatte circostanze appare
difficile rimproverare all'autorità amministrativa una violazione dei suoi
obblighi ex art. 13b cpv. 3 LDDS, così come difficile ipotizzare una sorta di
ostruzionismo da parte delle autorità del Botswana in quanto la non conoscenza
della lingua è stata accertata non soltanto mediante l'esame LINGUA da parte
dall'autorità elvetica, ma anche dal Console del Botswana - nel corso di un
colloquio telefonico (cfr. scritto 28.10.2004 della SPI) - e, comunque, non è
stato in grado di fornire alcun elemento per permettere di raggiungere ed
identificare i genitori che vivrebbero in Botswana a Kaya Village, anzi non
esisterebbe nessuna località in Botswana così chiamata, né tantomeno ha fornito
dettagli sul Botswana (cfr. scritto 25.10.2004 della missione permanente del
Botswana).
L'assenza di collaborazione
sembra, quindi, tuttora presente e con essa uno dei motivi atti a giustificare
la carcerazione (art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS; DTF 122 II 51).
6.
Di principio la carcerazione non
risponde più a criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o
non ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1
CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).
Nel caso in esame, il problema
potrebbe porsi proprio in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per
l'autorità di procurare un documento di viaggio. Tuttavia:
"Mais, inversement,
les mesures de contrainte ne sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi
est difficile parce que l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour
obtenir les papiers nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant
bien entendu qu'il existe une cause di détention). Cette considération vaut
nottament pour les étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en
cachant ou en détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les
autorités par des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En
effet, les mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de
telles personnes. Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la
loi voulait tout particulièrement viser" (A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers,
in Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag. 330)
La recente
modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di
considerazioni, contenute anche in DTF 121 II 59.
ha affermato
(ancora davanti a questo giudice il 30 settembre 2004; cfr. verbale GIAR, pag.
2), di aver telefonato ad un conoscente - di cui avrebbe successivamente perso
il numero) in Botswana chiedendogli di avvertire i suoi genitori affinché gli
trasmettessero i documenti di identità, senza fornire alcuna prova in tal senso
(verbale polizia 7.6.2004 e 15.7.2004 e udienza GIAR 30.9.2004). Quindi egli ha
affermato di sapere dove si trovano e/o dove sono comunque reperibili i
documenti di identità, asserendo pure di aver cercato di farseli inviare senza
tuttavia corroborare in alcun modo tale asserzione, né tantomeno fornire alle
autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedervi loro.
La proroga è,
quindi, ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
7.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si
considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva
evoluzione dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,
l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di
viaggio non imputabili alle autorità svizzere, bensì allo straniero stesso, la
protrazione è quindi giustificata.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La
decisione/istanza 5 novembre 2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento
cui è astretto_ACCU1 è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno
18 febbraio 2005, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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