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Decisione

INC.2004.40407

proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento

17 marzo 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.

I fatti che preludono alla

presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (15

novembre 2004, GIAR 404.2004.6), cui si può far riferimento:

"1.

__________ è stato incarcerato il 18 agosto 2004, a

seguito di decisione 13 agosto 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo

scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 328.2004.1). __________

è stato sentito il giorno successivo dall'allora GIAR Lardelli che ha confermato

legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:

"dagli atti risulta

l'esistenza di concreti indizi che fanno temere che il comparente intenda

sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non ha lasciato la Svizzera

come a decisione del 26 marzo 2004, ha declinato generalità diverse e false,

restando in Svizzera anche dopo il 7 giugno 2004 (data alla quale gli è stato

ricordato di lasciare immediatamente la Svizzera) e continuando a commettere

reati (vendita di bolas di cocaina), quindi con esposizione a serio pericolo

della salute altrui (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. b e c LDDS, con riferimento

all'art. 13a lett. e LDDS)"

(inc. GIAR 404.2004.3,

doc. 3)

L'istanza di scarcerazione inoltrata il 23 settembre

2004 da __________ è stata, sentito l'interessato nel corso dell'udienza 30

settembre 2004, respinta da questo giudice con decisione 1. ottobre 2004,

ritenuto che "I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato

la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora

validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione

dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a

LDDS" (consid. 7, inc. GIAR 404.2004.5 doc. 10).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 5 novembre 2004 (se si

preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase),

approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la

SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia

prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 404.2004.6;

artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del

relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli

sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv.

3.

LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona

oggetto della misura e la persistenza a voler celare la sua vera origine,

impedendo in tal modo all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento

dei documenti di viaggio necessari all'espatrio."

2.

In diritto, e non senza

riferimento alla decisione di incarcerazione, le precedenti decisioni si

esprimeva come segue:

"6.

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una

decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale

competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare

l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo

stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene

all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e

cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un

pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della

detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si

oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso

dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di

sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che

le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della

carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o

effettivi.

Per la messa in detenzione (così come per la proroga

della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in

particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché

momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità)

sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di

detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre

2001).

Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art.

13.

f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha

inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello

straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per

quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa

indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18

maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il

rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini,

sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di

fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati

che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio

maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità (DTF 122 II 49 con

rif.; 122 II 148 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ

et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).

7.

I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato

la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora

validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione

dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato

possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata

collaborazione della persona interessata. In particolare, __________ ha sempre

dichiarato di essere cittadino del Botswana, tuttavia l'esame LINGUA

sembrerebbe indicare cittadinanza nigeriana (scritto 23.9.2004 della Divisione

rimpatrio), a conferma di dubbi precedenti, basati comunque anche su altri

elementi, segnatamente la circostanza che l'istante abbia fornito differenti

generalità e differenti date di nascita (cfr. decisione 26 marzo 2004

dell'UFR). A ciò si aggiunge che lo stesso, nel corso del verbale 15 luglio

2004, ha sostenuto di avere telefonato a conoscenti residenti in Botswana

affinché gli trasmettessero i documenti di identità o altro documento per poter

rimpatriare, senza tuttavia produrre alcuna prova in tal senso e che

successivamente egli non ha intrapreso alcun passo per l'ottenimento dei

documenti necessari per il rimpatrio, come confermato anche dinnanzi a questo

giudice nel corso dell'udienza del 30 settembre 2004. A tale ultimo proposito

non può giovare all'istante sostenere che ciò gli sarebbe (sarebbe stato)

impossibile in quanto analfabeta: tale circostanza non gli preclude, infatti,

di contattare telefonicamente i suoi parenti nel paese d'origine e/o la propria

ambasciata in Svizzera. Giova infine rilevare che l'interessato ha dichiarato

di non voler rientrare in Botswana (cfr. verbale GIAR 30 settembre 2004).

Va inoltre rilevato che il 15 luglio 2004 __________ è

stato arrestato e successivamente condannato con decreto 18 agosto 2004 (DA

2718/2004) - oltre che per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup -

anche per infrazione alla LStup - segnatamente per avere venduto nel periodo

aprile 2004 - luglio 2004 almeno 90 bolas di cocaina del peso stimato di

0.

/0.5 gr -, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute

pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato per ammissione dello stesso

istante, commesso anche dopo il 7 giugno 2004, data in cui era stato avvertito

che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (cfr. verbale Pol. 7 giugno

2004; verbale GIAR 19 agosto 2004 e 30 settembre 2004).

In siffatte circostanze e alla luce della succitata

giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che

l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il principio di celerità.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto

quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per

oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello

delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit.,

p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la

decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento

di __________ è del 19 agosto 2004, dette autorità hanno infatti sollecitato

l'intervento della Divisione di rimpatri per l'identificazione dell'istante

(cfr. scritto 14 settembre 2004), peraltro già sottoposto all'esame LINGUA

(cfr. e-mail 30 settembre 2004 Divisione rimpatrio), ciò al fine di presentarlo

alla rappresentanza del suo Paese di origine e quindi ottenere un rilascio di

un lasciapassare. Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una

fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente

giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario

più tempo per l'accertamento della sua reale identità e del suo luogo

d'origine, nonché per la successiva messa in contatto con le competenti

rappresentanze estere in vista dell'ottenimento di documenti validi. "

(sentenza GIAR

1.

ottobre 2004, GIAR 404.2004.5)

e

"5.

Nel periodo successivo al 1. ottobre 2004, con scritto

25.

ottobre 2004 la missione permanente del Botswana presso le Nazioni Unite a

Ginevra ha informato la patrocinatrice di __________ che il suo assistito non è

cittadino del Botswana - ciò che peraltro era risultato anche dal test Lingua

esperito nel gennaio 2004 - ed il 4 novembre 2004 - su richiesta della SPI 18

ottobre 2004, sollecitata il 28 ottobre 2004 - si è proceduto all'audizione

dell'interessato, il quale, pur dichiarandosi disposto a collaborare, ha

ribadito di essere cittadino del Botswana.

In siffatte circostanze appare difficile rimproverare

all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex art. 13b cpv. 3

LDDS, così come difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo da parte delle

autorità del Botswana in quanto la non conoscenza della lingua è stata

accertata non soltanto mediante l'esame LINGUA da parte dall'autorità elvetica,

ma anche dal Console del Botswana - nel corso di un colloquio telefonico (cfr.

scritto 28.10.2004 della SPI) - e, comunque, __________ non è stato in grado di

fornire alcun elemento per permettere di raggiungere ed identificare i genitori

che vivrebbero in Botswana a Kaya Village, anzi non esisterebbe nessuna

località in Botswana così chiamata, né tantomeno ha fornito dettagli sul

Botswana (cfr. scritto 25.10.2004 della missione permanente del Botswana).

L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora

presente e con essa uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art.

13b cpv. 1 lett. c LDDS; DTF 122 II 51).

6.

Di principio la carcerazione non risponde più a

criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o non

ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1

CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).

Nel caso in esame, il problema potrebbe porsi proprio

in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per l'autorità di procurare un

documento di viaggio. Tuttavia:

"Mais, inversement, les mesures de contrainte ne

sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est difficile parce que

l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour obtenir les papiers

nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant bien entendu qu'il

existe une cause de détention). Cette considération vaut nottament pour les

étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en cachant ou en

détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les autorités par

des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En effet, les

mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de telles personnes.

Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la loi voulait tout

particulièrement viser" (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en

matière de police des étrangers, in Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag.

330)

La recente modifica dell'art. 13b cpv. 1

lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di considerazioni, contenute anche in DTF

121.

II 59.

__________ ha affermato (ancora davanti a

questo giudice il 30 settembre 2004; cfr. verbale GIAR, pag. 2), di aver

telefonato ad un conoscente - di cui avrebbe successivamente perso il numero)

in Botswana chiedendogli di avvertire i suoi genitori affinché gli

trasmettessero i documenti di identità, senza fornire alcuna prova in tal senso

(verbale polizia 7.6.2004 e 15.7.2004 e udienza GIAR 30.9.2004). Quindi egli ha

affermato di sapere dove si trovano e/o dove sono comunque reperibili i

documenti di identità, asserendo pure di aver cercato di farseli inviare senza

tuttavia corroborare in alcun modo tale asserzione, né tantomeno fornire alle

autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedervi loro.

La proroga è, quindi, ancora rispettosa del

principio di proporzionalità.

7.

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono

ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della (originaria)

incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero

nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per

l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere,

bensì allo straniero stesso, la protrazione è quindi giustificata."

(sentenza 15

novembre 2004, GIAR 404.2004.6)

3.

Ancora oggi l'autorità competente

lamenta la totale assenza di collaborazione di __________, collaborazione che

sarebbe di estrema importanza per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il 19

gennaio 2005 si è provveduto nuovamente a sentire l'interessato, ma senza esito

alcuno dato il persistente rifiuto di collaborare opposto da quest'ultimo

all'autorità amministrativa; con scritto 3 febbraio 2005 la SPI ha sollecitato

l'UFR a comunicare l'esito degli esami dattiloscopici richiesti ai vari Paesi

europei, rispettivamente se l'interessato fosse stato nel frattempo

identificato e se fosse possibile ottenere un documento di viaggio a suo

favore.

Con la decisione/richiesta

sottoposta al vaglio di questo ufficio giudiziario si ordina/chiede una proroga

della carcerazione di ulteriori due mesi.

4.

In sede di osservazioni (14

febbraio 2005) la difesa di __________ si oppone alla proroga della carcerazione.

Contesta innanzitutto che le Autorità competenti abbiano compiuto tutti gli

sforzi necessari per mettere in atto l'allontanamento dello straniero in

ossequio dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ritenuto che le stesse sono rimaste

inattive sino al 19 gennaio 2005. In secondo luogo, un ulteriore proroga della

carcerazione violerebbe il principio di proporzionalità: dagli atti risulta che

__________ si rifiuta di collaborare con le autorità e che queste ultime "non

intendono agire per rendere l'allontanamento attuabile poiché a loro dire la

mancata collaborazione dello straniero impedisce all'autorità qualsiasi

tentativo volto al procacciamento dei documenti di viaggio necessari per

l'espatrio", circostanze queste che dimostrerebbero che

l'allontanamento è impossibile e comunque non ragionevolmente attuabile entro

il termine di proroga richiesto.

5.

In data 15 febbraio 2005, su

richiesta di questo giudice, la SPI ha trasmesso il fax 10 febbraio 2005

dell'UFR da cui risulta che non è ancora giunta risposta da Olanda e Gran

Bretagna in merito agli esami dattiloscopici e che comunque a breve è previsto

l'arrivo in Svizzera di una delegazione di esperti dalla Nigeria, come già

comunicato con scritto 25 gennaio 2005 (mai trasmesso a questo ufficio) con il

compito di "Herkunftsabklärungen durchzuführen", delegazione

che potrebbe incontrare __________.

Richiesta di presentare eventuali

osservazioni al suddetto scritto, la difesa di __________, con scritto 16

febbraio 2005 si è sostanzialmente riconfermata nelle allegazioni di cui allo

scritto 14 febbraio 2005.

6.

Risulta inoltre che in data 2

marzo 2005, __________ è stato interpellato da una delegazione d'esperti

proveniente dalla Nigeria e riconosciuto quale cittadino di quel paese

(Osservazioni 9 marzo 2005 SPI a TRAM, pag. 2 e 4; telefax DFGP/SPI 7 marzo

2005; telefax SPI/Pol Cant 8 marzo 2005). Questo riconoscimento prelude al

rilascio di un documento di viaggio ETC, da parte delle autorità nigeriane, che

dovrebbe avvenire nelle prossime settimane (espletate alcune formalità).

In sede di udienza (17 marzo

2005) __________ ha ribadito di essere cittadino del Botswana, di non avere

intenzione di rientrare al proprio paese ma di aver comunque l'intenzione di

lasciare la Svizzera non appena verrà rilasciato. Ha inoltre ribadito di non

essere in grado, in alcun modo, di procurarsi i documenti. Inoltre ha

dichiarato di nulla sapere circa il fatto che le autorità del Botswana non lo

riconoscono come loro cittadino e contesta che una delegazione di esperti

nigeriani, da lui incontrata a Berna ma senza sapere chi fossero e senza aver

avuto reale possibilità di esprimersi, abbia potuto ritenerlo cittadino

nigeriano con conseguente possibilità di rilascio di un documento di viaggio

per quel paese (cfr. verbale udienza 17.3.2005).

Al termine dell'udienza, ritenuto

che per le note ragioni si è già oltre il termine formale della precedente

incarcerazione, questo giudice ha immediatamente deciso in merito alla proroga,

accogliendola e rinviando alla presente per le motivazioni.

7.

Le obiezioni sollevate dalla

difesa di __________ non meritano tutela.

Le condizioni di legge per la

carcerazione sono ancora presenti così come accertate nella decisione del 15

novembre 2004. Solo resta da valutare se la protrazione di ulteriori due mesi

sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

Allorquando lo stallo della

situazione è dovuto esclusivamente all'atteggiamento (volontario e palese)

della persona incarcerata, la proporzionalità non può dirsi automaticamente

lesa dal trascorrere del tempo in virtù dell'obbligo di collaborare previsto

dalla legge, obbligo sanzionato duramente dalla modifica legislativa del 23

dicembre 2003; in caso contrario si priverebbero di reale effetto le norme in

questione. In virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non potrebbe essere

definito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di __________,

impossibile in tempi prevedibili. Inoltre, occorre pure considerare che

__________ non è sottoposto a procedura di allontanamento per il "semplice"

rifiuto della concessione dell'asilo, bensì anche in quanto oggetto di

un'espulsione penale per reati contro la salute pubblica (LFStup) di una certa

gravità. Da ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di

voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 19.01.2005) non

può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti

di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.

2.

).

Comunque, e per quanto concerne

il caso specifico, i recenti sviluppi (riconoscimento da parte della

delegazione nigeriana e conseguente possibilità d'ottenimento di un documento

di viaggio) non solo dimostrano che l'autorità non è stata inattiva ma rendono

anche ragionevolmente prevedibile (quindi possibile) l'allontanamento nei

termini di detenzione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La

decisione/istanza 8 febbraio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento

cui è astretto __________ __________ (alias __________

__________ e __________ __________ e __________), è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ __________ (alias __________ __________ e

__________ __________ e __________) è

prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 18

aprile 2005, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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