INC.2004.40407
proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
17 marzo 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.40407
Data decisione, Autorità:
17.03.2005, GIAR
Titolo:
proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento
OBBLIGO DI UDIENZA
art. 13 let. b LDDS
art. 13 let. c LDDS
Incarto n.
INC.2004.40407(a)
Lugano
17 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza/decisione dell'8
febbraio 2005 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________, __________
alias __________ __________ e __________ __________
(patr.
d'ufficio dall'avv. __________, __________);
preso atto che delle osservazioni
14 febbraio 2005 e 15 febbraio 2005 della patrocinatrice della persona
incarcerata;
richiamata la decisione del TRAM
14 marzo 2005 (52.2005.69);
visti gli inc. GIAR
404.2004.3/4/5/6/7;
proceduto all'audizione di
__________ il 17 marzo 2005;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
I fatti che preludono alla
presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (15
novembre 2004, GIAR 404.2004.6), cui si può far riferimento:
"1.
__________ è stato incarcerato il 18 agosto 2004, a
seguito di decisione 13 agosto 2004 della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo
scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 328.2004.1). __________
è stato sentito il giorno successivo dall'allora GIAR Lardelli che ha confermato
legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni:
"dagli atti risulta
l'esistenza di concreti indizi che fanno temere che il comparente intenda
sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non ha lasciato la Svizzera
come a decisione del 26 marzo 2004, ha declinato generalità diverse e false,
restando in Svizzera anche dopo il 7 giugno 2004 (data alla quale gli è stato
ricordato di lasciare immediatamente la Svizzera) e continuando a commettere
reati (vendita di bolas di cocaina), quindi con esposizione a serio pericolo
della salute altrui (cfr. art. 13b cpv. 1 lett. b e c LDDS, con riferimento
all'art. 13a lett. e LDDS)"
(inc. GIAR 404.2004.3,
doc. 3)
L'istanza di scarcerazione inoltrata il 23 settembre
2004 da __________ è stata, sentito l'interessato nel corso dell'udienza 30
settembre 2004, respinta da questo giudice con decisione 1. ottobre 2004,
ritenuto che "I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato
la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora
validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione
dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a
LDDS" (consid. 7, inc. GIAR 404.2004.5 doc. 10).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 5 novembre 2004 (se si
preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase),
approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la
SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia
prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 404.2004.6;
artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del
relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli
sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv.
3.
LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona
oggetto della misura e la persistenza a voler celare la sua vera origine,
impedendo in tal modo all'autorità qualsiasi tentativo volto all'ottenimento
dei documenti di viaggio necessari all'espatrio."
2.
In diritto, e non senza
riferimento alla decisione di incarcerazione, le precedenti decisioni si
esprimeva come segue:
"6.
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una
decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale
competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare
l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo
stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene
all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e
cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un
pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della
detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si
oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso
dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di
sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che
le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della
carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o
effettivi.
Per la messa in detenzione (così come per la proroga
della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in
particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché
momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità)
sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di
detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre
2001).
Va inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art.
13.
f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha
inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello
straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per
quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa
indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18
maggio 2004).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il
rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini,
sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di
fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati
che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio
maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administrativ
et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic, settembre 1997, n. 4).
7.
I motivi che in data 19 agosto 2004 avevano determinato
la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora
validi, né, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'esecuzione
dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato
possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata
collaborazione della persona interessata. In particolare, __________ ha sempre
dichiarato di essere cittadino del Botswana, tuttavia l'esame LINGUA
sembrerebbe indicare cittadinanza nigeriana (scritto 23.9.2004 della Divisione
rimpatrio), a conferma di dubbi precedenti, basati comunque anche su altri
elementi, segnatamente la circostanza che l'istante abbia fornito differenti
generalità e differenti date di nascita (cfr. decisione 26 marzo 2004
dell'UFR). A ciò si aggiunge che lo stesso, nel corso del verbale 15 luglio
2004, ha sostenuto di avere telefonato a conoscenti residenti in Botswana
affinché gli trasmettessero i documenti di identità o altro documento per poter
rimpatriare, senza tuttavia produrre alcuna prova in tal senso e che
successivamente egli non ha intrapreso alcun passo per l'ottenimento dei
documenti necessari per il rimpatrio, come confermato anche dinnanzi a questo
giudice nel corso dell'udienza del 30 settembre 2004. A tale ultimo proposito
non può giovare all'istante sostenere che ciò gli sarebbe (sarebbe stato)
impossibile in quanto analfabeta: tale circostanza non gli preclude, infatti,
di contattare telefonicamente i suoi parenti nel paese d'origine e/o la propria
ambasciata in Svizzera. Giova infine rilevare che l'interessato ha dichiarato
di non voler rientrare in Botswana (cfr. verbale GIAR 30 settembre 2004).
Va inoltre rilevato che il 15 luglio 2004 __________ è
stato arrestato e successivamente condannato con decreto 18 agosto 2004 (DA
2718/2004) - oltre che per infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup -
anche per infrazione alla LStup - segnatamente per avere venduto nel periodo
aprile 2004 - luglio 2004 almeno 90 bolas di cocaina del peso stimato di
0.
/0.5 gr -, quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute
pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato per ammissione dello stesso
istante, commesso anche dopo il 7 giugno 2004, data in cui era stato avvertito
che doveva lasciare immediatamente la Svizzera (cfr. verbale Pol. 7 giugno
2004; verbale GIAR 19 agosto 2004 e 30 settembre 2004).
In siffatte circostanze e alla luce della succitata
giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che
l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il principio di celerità.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto
quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per
oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello
delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit.,
p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la
decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento
di __________ è del 19 agosto 2004, dette autorità hanno infatti sollecitato
l'intervento della Divisione di rimpatri per l'identificazione dell'istante
(cfr. scritto 14 settembre 2004), peraltro già sottoposto all'esame LINGUA
(cfr. e-mail 30 settembre 2004 Divisione rimpatrio), ciò al fine di presentarlo
alla rappresentanza del suo Paese di origine e quindi ottenere un rilascio di
un lasciapassare. Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una
fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente
giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario
più tempo per l'accertamento della sua reale identità e del suo luogo
d'origine, nonché per la successiva messa in contatto con le competenti
rappresentanze estere in vista dell'ottenimento di documenti validi. "
(sentenza GIAR
1.
ottobre 2004, GIAR 404.2004.5)
e
"5.
Nel periodo successivo al 1. ottobre 2004, con scritto
25.
ottobre 2004 la missione permanente del Botswana presso le Nazioni Unite a
Ginevra ha informato la patrocinatrice di __________ che il suo assistito non è
cittadino del Botswana - ciò che peraltro era risultato anche dal test Lingua
esperito nel gennaio 2004 - ed il 4 novembre 2004 - su richiesta della SPI 18
ottobre 2004, sollecitata il 28 ottobre 2004 - si è proceduto all'audizione
dell'interessato, il quale, pur dichiarandosi disposto a collaborare, ha
ribadito di essere cittadino del Botswana.
In siffatte circostanze appare difficile rimproverare
all'autorità amministrativa una violazione dei suoi obblighi ex art. 13b cpv. 3
LDDS, così come difficile ipotizzare una sorta di ostruzionismo da parte delle
autorità del Botswana in quanto la non conoscenza della lingua è stata
accertata non soltanto mediante l'esame LINGUA da parte dall'autorità elvetica,
ma anche dal Console del Botswana - nel corso di un colloquio telefonico (cfr.
scritto 28.10.2004 della SPI) - e, comunque, __________ non è stato in grado di
fornire alcun elemento per permettere di raggiungere ed identificare i genitori
che vivrebbero in Botswana a Kaya Village, anzi non esisterebbe nessuna
località in Botswana così chiamata, né tantomeno ha fornito dettagli sul
Botswana (cfr. scritto 25.10.2004 della missione permanente del Botswana).
L'assenza di collaborazione sembra, quindi, tuttora
presente e con essa uno dei motivi atti a giustificare la carcerazione (art.
13b cpv. 1 lett. c LDDS; DTF 122 II 51).
6.
Di principio la carcerazione non risponde più a
criterio di proporzionalità se l'allontanamento è impossibile o non
ragionevolmente prevedibile entro il termine di detenzione (art. 5 cifra 1
CEDU; art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).
Nel caso in esame, il problema potrebbe porsi proprio
in questi termini, vista la difficoltà oggettiva per l'autorità di procurare un
documento di viaggio. Tuttavia:
"Mais, inversement, les mesures de contrainte ne
sont pas inadmissibles du seul fait que le renvoi est difficile parce que
l'étranger ne collabore pas aux démarches voulues pour obtenir les papiers
nécessaires au retour dans son pays d'origine (pour autant bien entendu qu'il
existe une cause de détention). Cette considération vaut nottament pour les
étrangers qui s'opposent par tous moyens à leur renvoi, en cachant ou en
détruisant leurs papiers d'identité et en cherchant à égarer les autorités par
des déclarations inexactes sur leur identité et leur origine. En effet, les
mesures de contrainte doivent également permettre le renvoi de telles personnes.
Sinon, un prime injustifiée serait donnée au étrangers que la loi voulait tout
particulièrement viser" (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en
matière de police des étrangers, in Revue Genevoise de Droit Public, 1997, pag.
330)
La recente modifica dell'art. 13b cpv. 1
lett. c. LDDS), rafforza questo tipo di considerazioni, contenute anche in DTF
121.
II 59.
__________ ha affermato (ancora davanti a
questo giudice il 30 settembre 2004; cfr. verbale GIAR, pag. 2), di aver
telefonato ad un conoscente - di cui avrebbe successivamente perso il numero)
in Botswana chiedendogli di avvertire i suoi genitori affinché gli
trasmettessero i documenti di identità, senza fornire alcuna prova in tal senso
(verbale polizia 7.6.2004 e 15.7.2004 e udienza GIAR 30.9.2004). Quindi egli ha
affermato di sapere dove si trovano e/o dove sono comunque reperibili i
documenti di identità, asserendo pure di aver cercato di farseli inviare senza
tuttavia corroborare in alcun modo tale asserzione, né tantomeno fornire alle
autorità le necessarie indicazioni perché possano provvedervi loro.
La proroga è, quindi, ancora rispettosa del
principio di proporzionalità.
7.
In conclusione, i motivi per la carcerazione sono
ancora dati.
Se si considerano i motivi primi della (originaria)
incarcerazione, la non positiva evoluzione dell’atteggiamento dello straniero
nei trascorsi mesi di carcerazione, l’esistenza di particolari difficoltà per
l’ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità svizzere,
bensì allo straniero stesso, la protrazione è quindi giustificata."
(sentenza 15
novembre 2004, GIAR 404.2004.6)
3.
Ancora oggi l'autorità competente
lamenta la totale assenza di collaborazione di __________, collaborazione che
sarebbe di estrema importanza per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il 19
gennaio 2005 si è provveduto nuovamente a sentire l'interessato, ma senza esito
alcuno dato il persistente rifiuto di collaborare opposto da quest'ultimo
all'autorità amministrativa; con scritto 3 febbraio 2005 la SPI ha sollecitato
l'UFR a comunicare l'esito degli esami dattiloscopici richiesti ai vari Paesi
europei, rispettivamente se l'interessato fosse stato nel frattempo
identificato e se fosse possibile ottenere un documento di viaggio a suo
favore.
Con la decisione/richiesta
sottoposta al vaglio di questo ufficio giudiziario si ordina/chiede una proroga
della carcerazione di ulteriori due mesi.
4.
In sede di osservazioni (14
febbraio 2005) la difesa di __________ si oppone alla proroga della carcerazione.
Contesta innanzitutto che le Autorità competenti abbiano compiuto tutti gli
sforzi necessari per mettere in atto l'allontanamento dello straniero in
ossequio dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ritenuto che le stesse sono rimaste
inattive sino al 19 gennaio 2005. In secondo luogo, un ulteriore proroga della
carcerazione violerebbe il principio di proporzionalità: dagli atti risulta che
__________ si rifiuta di collaborare con le autorità e che queste ultime "non
intendono agire per rendere l'allontanamento attuabile poiché a loro dire la
mancata collaborazione dello straniero impedisce all'autorità qualsiasi
tentativo volto al procacciamento dei documenti di viaggio necessari per
l'espatrio", circostanze queste che dimostrerebbero che
l'allontanamento è impossibile e comunque non ragionevolmente attuabile entro
il termine di proroga richiesto.
5.
In data 15 febbraio 2005, su
richiesta di questo giudice, la SPI ha trasmesso il fax 10 febbraio 2005
dell'UFR da cui risulta che non è ancora giunta risposta da Olanda e Gran
Bretagna in merito agli esami dattiloscopici e che comunque a breve è previsto
l'arrivo in Svizzera di una delegazione di esperti dalla Nigeria, come già
comunicato con scritto 25 gennaio 2005 (mai trasmesso a questo ufficio) con il
compito di "Herkunftsabklärungen durchzuführen", delegazione
che potrebbe incontrare __________.
Richiesta di presentare eventuali
osservazioni al suddetto scritto, la difesa di __________, con scritto 16
febbraio 2005 si è sostanzialmente riconfermata nelle allegazioni di cui allo
scritto 14 febbraio 2005.
6.
Risulta inoltre che in data 2
marzo 2005, __________ è stato interpellato da una delegazione d'esperti
proveniente dalla Nigeria e riconosciuto quale cittadino di quel paese
(Osservazioni 9 marzo 2005 SPI a TRAM, pag. 2 e 4; telefax DFGP/SPI 7 marzo
2005; telefax SPI/Pol Cant 8 marzo 2005). Questo riconoscimento prelude al
rilascio di un documento di viaggio ETC, da parte delle autorità nigeriane, che
dovrebbe avvenire nelle prossime settimane (espletate alcune formalità).
In sede di udienza (17 marzo
2005) __________ ha ribadito di essere cittadino del Botswana, di non avere
intenzione di rientrare al proprio paese ma di aver comunque l'intenzione di
lasciare la Svizzera non appena verrà rilasciato. Ha inoltre ribadito di non
essere in grado, in alcun modo, di procurarsi i documenti. Inoltre ha
dichiarato di nulla sapere circa il fatto che le autorità del Botswana non lo
riconoscono come loro cittadino e contesta che una delegazione di esperti
nigeriani, da lui incontrata a Berna ma senza sapere chi fossero e senza aver
avuto reale possibilità di esprimersi, abbia potuto ritenerlo cittadino
nigeriano con conseguente possibilità di rilascio di un documento di viaggio
per quel paese (cfr. verbale udienza 17.3.2005).
Al termine dell'udienza, ritenuto
che per le note ragioni si è già oltre il termine formale della precedente
incarcerazione, questo giudice ha immediatamente deciso in merito alla proroga,
accogliendola e rinviando alla presente per le motivazioni.
7.
Le obiezioni sollevate dalla
difesa di __________ non meritano tutela.
Le condizioni di legge per la
carcerazione sono ancora presenti così come accertate nella decisione del 15
novembre 2004. Solo resta da valutare se la protrazione di ulteriori due mesi
sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
Allorquando lo stallo della
situazione è dovuto esclusivamente all'atteggiamento (volontario e palese)
della persona incarcerata, la proporzionalità non può dirsi automaticamente
lesa dal trascorrere del tempo in virtù dell'obbligo di collaborare previsto
dalla legge, obbligo sanzionato duramente dalla modifica legislativa del 23
dicembre 2003; in caso contrario si priverebbero di reale effetto le norme in
questione. In virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non potrebbe essere
definito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di __________,
impossibile in tempi prevedibili. Inoltre, occorre pure considerare che
__________ non è sottoposto a procedura di allontanamento per il "semplice"
rifiuto della concessione dell'asilo, bensì anche in quanto oggetto di
un'espulsione penale per reati contro la salute pubblica (LFStup) di una certa
gravità. Da ultimo, giova precisare che l'assicurazione dell'interessato di
voler abbandonare spontaneamente la Svizzera (cfr. verb. Pol. 19.01.2005) non
può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario possesso di documenti
di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF 2A.309/2004 consid.
2.
).
Comunque, e per quanto concerne
il caso specifico, i recenti sviluppi (riconoscimento da parte della
delegazione nigeriana e conseguente possibilità d'ottenimento di un documento
di viaggio) non solo dimostrano che l'autorità non è stata inattiva ma rendono
anche ragionevolmente prevedibile (quindi possibile) l'allontanamento nei
termini di detenzione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La
decisione/istanza 8 febbraio 2005 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento
cui è astretto __________ __________ (alias __________
__________ e __________ __________ e __________), è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ __________ (alias __________ __________ e
__________ __________ e __________) è
prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il giorno 18
aprile 2005, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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