INC.2004.42002
Istanza di libertà provvisoria
11 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.42002
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
COMPETENZA DOPO RINVIO
art. 108 CPP-TI
art. 290 CPP-TI
RACCOMANDATA
telefono
fax
Funzionario
Incaricato
Via
Bossi 3
6900
Lugano
091 815 53 21
091
815 56 59
Repubblica
e Cantone
del
Ticino
Ufficio
dei Giudici
dell'istruzione
e dell'arresto
6900 Lugano
telefono
Incarto n.
INC.2004.42002
Vs. riferimento
Lugano
11 maggio 2005
Concerne__________, richieste
10 maggio 2005
Egregio Avvocato,
ricevo il suo scritto menzionato
a margine (erroneamente datato 2004) mediante il quale lei esplicitamente
chiede l’immediata scarcerazione di __________, rispettivamente impugna lo
scritto 10 maggio 2005 del Ministero pubblico che si dichiara incompetente a
statuire sull’istanza di libertà provvisoria.
Lo scritto in questione, ancorché
sommariamente (o punto) motivato, potrebbe anche essere considerato istanza di
libertà provvisoria.
È evidente, sia dalla precedente
richiesta da lei inoltrata al Ministero pubblico (e relative prese di posizione
di quest'ultima autorità e del presidente della CCRP), sia dal fatto che lo
scritto menzionato a margine si rivolge formalmente anche al TPC e alla CRP e,
per conoscenza, alla CCRP, che la questione della competenza per decidere in
merito al suo scritto è tutt’altro che scontata.
Per quanto concerne
quest’Ufficio, prendo posizione come segue.
La richiesta di immediata
scarcerazione, fondata unicamente sul dispositivo della sentenza 4 maggio 2005
della CCRP, è irricevibile per incompetenza di quest’Ufficio.
L’immediata scarcerazione, per
decadenza dei motivi che giustificano l’ordine di arresto, rispettivamente decorrenza
dei termini della carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità
giurisdizionalmente competente al momento in cui “l’evento” si verifica (se si
preferisce, al momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il
dispositivo della sentenza CCRP 4 maggio 2005 comportasse immediata
scarcerazione, spettava a tale autorità ordinarla contestualmente al suo
proprio dispositivo. Il GIAR ordina l’immediata scarcerazione allorquando non
conferma un arresto (art. 100 CPP), rispettivamente allorquando si esprime su
un’istanza di libertà provvisoria, se del caso, preavvisata negativamente dal
magistrato inquirente (108 cpv. 2 e 3 CPP) ma non ha competenza per ordinarla
desumendola dal dispositivo di una Corte del merito, tantomeno è autorità d'esecuzione
di decisioni altrui.
Per quanto concerne l’impugnativa
della decisione MP (di incompetenza ad esprimersi in materia di libertà
provvisoria) del 10 maggio 2005, va detto che la stessa, oltre che di dubbia
ricevibilità per carenza di motivazione, va comunque respinta in quanto, se c’è
una cosa certa, questa è che dopo l’emanazione dell’atto di accusa il
Procuratore pubblico non ha (in nessun caso tra tutti quelli previsti dal CPP)
alcuna competenza in materia di libertà provvisoria. Ora, nel caso in esame si
può forse argomentare abbondantemente sugli effetti della comunicazione del
dispositivo della sentenza CCRP, ma tra questi argomenti certo non vi può
essere quello che la procedura ritorna ad uno stadio precedente l'atto
d'accusa.
La questione della competenza è
di contro molto più controversa qualora si dovesse considerare il suo scritto
del 10 maggio 2005 quale istanza di libertà provvisoria.
In primo luogo, non ritengo
proponibile che il GIAR decida sulla sussistenza di indizi di reato, rispettivamente
sulla proporzionalità della detenzione cautelare senza tener conto delle
motivazioni del giudizio della CCRP (che, al contrario del GIAR, è giudice del
merito).Quindi appare del tutto logico che questo giudice non possa essere
considerato competente per decidere su un’istanza di libertà provvisoria,
perlomeno fino all’emanazione delle motivazioni (considerandi) della sentenza
CCRP. Inoltre ancora, e sebbene non spetti alla scrivente autorità esprimersi
sulla competenza di altre, è perlomeno dubbio che la CCRP possa declinare la
sua competenza ex art. 290 cpv.2 CPP (ed indicare quella del MP e del GIAR -
cfr. scritto 10 maggio 2005 presidente CCRP) per il semplice fatto di aver
comunicato il dispositivo della sentenza, sebbene questo sia immediatamente
esecutivo (art. 294 cpv. 4 CPP). Infatti, a giudizio di quest’Ufficio,
immediata esecutività non significa necessariamente crescita in giudicato,
rispettivamente che tra la comunicazione del dispositivo e la sentenza completa
(art. 294 cpv. 5 CPP) la Corte di cassazione non abbia più giurisdizione
sull’incarto e/o abbia già ritornato gli atti, per competenza, alla Corte di
prima istanza (cfr. per analogia N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. edizione, p.
413, nota 387; si veda anche, quale ulteriore argomento nel senso indicato,
l'art. 272 cpv. 1 PPF).
Quindi, in virtù di quanto sopra,
questo Ufficio ritiene di non essere, perlomeno al momento attuale e in assenza
delle motivazioni della decisione CCRP, competente per pronunciarsi
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10 maggio 2005. A questa
conclusione si giunge non solo per motivi “formali”, ma anche per semplici
considerazioni logiche. Infatti, qualora dovesse essere chiamato a decidere in
queste condizioni, e non potendo certo prescindere dalle considerazioni della
CCRP, questo Ufficio non potrebbe che constatare che l’annullamento parziale
con rinvio non ha indotto la CCRP a ordinare la scarcerazione e, quindi, che il
giudizio non ha comportato constatazione di decadenza degli indizi di reato né
rischio di violazione del principio di proporzionalità della detenzione
preventiva.
Abbondanzialmente, a mio
giudizio, è pure dubbio che il rinvio parziale da parte della CCRP al
giudice del merito corrisponda ad un “ritorno” dell’incarto allo stadio
dell’atto di accusa, ma nel rispetto del principio che ha voluto dare al GIAR
la competenza nel periodo che intercorre tra l'atto d'accusa e l'inizio del
dibattimento (evitare pre-giudizi da parte del Presidente della Corte, anche se
Fatti
il rinvio per nuova decisione "ai sensi dei considerandi" limita già
questo principio), al momento in cui è emessa sentenza integrale (comprensiva ,
quindi, delle motivazioni) questo ufficio è anche disposto ad riconoscersi
competente a ricevere e decidere una istanza di libertà provvisoria.
La presente decisione, che comunque concerne
questioni relative alla libertà personale, è impugnabile alla CRP ex art. 284
lit a CPP.
La CRP è pure autorità competente a dirimere
conflitti di competenza (art. 39 CPP), negativi e positivi, quale quello che
sembra manifestarsi a seguito della presente decisione e dello scritto 10
maggio 2005 del Presidente della CCRP, ancorché non sia nota la posizione del
TPC a cui analoga istanza sembrerebbe essere stata indirizzata.
P.Q.M.
visti gli art. 108, 290, 294, 39
CPP, 280 ss, 284 CPP ed ogni altra citata e applicabile, si
decide
1. Nella
misura in cui chiede una decisione di immediata scarcerazione di __________,
sulla base del dispositivo della sentenza 4 maggio 2004 della CCRP, la richiesta
è irricevibile per incompetenza di questo ufficio.
Considerandi
2.
Nella
misura in cui trattasi di una richiesta di messa in libertà provvisoria,
l’istanza 10 maggio 2005 è irricevibile per incompetenza di quest’ufficio.
3.
Nella
misura in cui si tratta di un reclamo contro la decisione del Ministero
pubblico 10 maggio 2005, lo stesso è respinto.
4.
Contro
la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione
dell’originale.
5.
Non
si prelevano tasse né spese.
6.
Intimazione:
C.p.c.:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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