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Decisione

INC.2004.42003

Istanza di libertà provvisoria

23 maggio 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato posto in arresto a Lugano il 24

luglio 2004, siccome prevenuto per infrazione alla LFStup (aggravata, sub

semplice), furto (tentato e consumato), sottrazione di cose requisite o

sequestrate (tentata e consumata) e danneggiamento, in relazione alla

scomparsa/presa di possesso di un imprecisato quantitativo di canapa (ma,

comunque, nell'ordine del migliaio di Kg) presso la __________ di __________

(fatti dell'autunno 2003) dove era stata stoccata dagli inquirenti a seguito di

precedenti sequestri (doc. 1 e 6, inc. GIAR 420.2004.1).

__________ era giunto a __________ il giorno 23 luglio

2004 in quanto estradato dalla __________ dove era stato arrestato il 20 marzo

2004 (doc. 3, inc. GIAR 420.2004.1; Assise criminali di Bellinzona 2 settembre

2004, pag. 2; AI 52 nella traduzione italiana).

B.

Giudicato da una Corte di merito il 2 settembre 2004, __________

é stato ritenuto autore colpevole di ripetuto furto tentato e di furto

consumato, nonché di infrazione alla LFStup e danneggiamento, con conseguente

condanna ad una pena di due anni e nove mesi di reclusione, espulsione dal

territorio svizzero per sette anni e revoca (con esecuzione subordinata

all'autorizzazione dello stato estradante) della sospensione di una precedente

condanna a diciotto mesi di detenzione ed all'espulsione dal territorio

svizzero per tre anni (cfr. Assise criminali di Bellinzona 2 settembre 2004,

pag. 97 e ss.).

La Corte di merito ha, invece, prosciolto __________

dall'accusa di sottrazione di cose requisite o sequestrate.

La Corte di cassazione e revisione penale, con

giudizio del 4 maggio 2005 ed accogliendo un ricorso del condannato, ha

prosciolto __________ dalle accuse di furto, confermato la condanna per

danneggiamento e annullato la condanna per infrazione alla LFStup senza

proscioglimento, bensì con rinvio ad altra Corte d'assise per nuovo giudizio e

ricommisurazione della pena (CCRP 4 maggio 2005, pag. 21).

C.

Il 10 maggio 2005, quindi nel periodo intercorrente

tra la comunicazione del dispositivo e quella delle motivazioni/considerandi da

parte della CCRP (art. 294 CPP), la difesa di __________ ha inoltrato a questo ufficio

(ma anche ad altri) una richiesta di immediata scarcerazione, forse

interpretabile anche quale istanza di libertà provvisoria, ed un reclamo contro

il diniego di competenza opposto dal Ministero pubblico ad analoga richiesta

datata 6 maggio 2005 (cfr. inc. GIAR 420.2004.2).

La richiesta, l'istanza (se tale doveva essere

considerata) ed il reclamo, sono stati evasi (negativamente) con decisione

formale dell'11 maggio 2005 (doc. 3, inc. GIAR 420.2004.2). Per le motivazioni

si rinvia alla citata decisione.

D.

Con scritto del 12 maggio 2005, a seguito della

notifica (da parte della CCRP) delle motivazioni della sentenza, __________ ha

presentato nuova ed ulteriore istanza di immediata scarcerazione e/o messa in

libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 420.2004.3).

A suo dire, il proscioglimento dalle accuse di furto e

l'annullamento di quelle relative alla LFStup, con conferma di condanna

unicamente per il reato di danneggiamento rendono sproporzionato il perdurare

del carcere preventivo (Istanza, pag. 1).

Inoltre, sempre a suo dire, il (motivo del) rinvio

ordinato dalla CCRP non giustifica il mantenimento del carcere preventivo per

pericolo di inquinamento delle prove (Istanza, pag. 2 seconda parte), non è

dato pericolo di recidiva (ibidem), e non è neppure dato pericolo di

fuga vista la residenza in Ticino della compagna e dei figli (Istanza, pag. 3).

Da ultimo, come già accennato, l'istante chiede

immediata scarcerazione in quanto la richiesta sarebbe pendente da diversi

giorni e l'assenza di decisione in tempi ragionevoli sarebbe già di per sé

lesiva del principio di proporzionalità (Istanza, pag. 2 prima parte).

E.

Il Procuratore pubblico chiede la reiezione dell'istanza.

Dopo aver brevemente richiamato l'iter processuale

delle accuse formulate ad __________ (con l'atto d'accusa) e comunicato che

contro il proscioglimento per il titolo di furto verrà presentato ricorso al

Tribunale federale (doc. 4, inc. GIAR 420.2004.3), il magistrato requirente

afferma che gravi indizi di reato sono desumibili dalla sentenza di primo

grado, che ha prosciolto l'accusato unicamente dall'ipotesi di reato di cui

all'art. 289 CP (Osservazioni, pag. 2). Il carattere di stupefacente della

canapa oggetto delle imputazioni è desumibile, sempre secondo il Procuratore

pubblico, dagli accertamenti della Corte delle assise criminali, ritenuto che

su questo punto la CCRP si è limitata al rinvio per nuovo giudizio (ibidem).

Anche l'ipotesi di furto rimane, a dire del magistrato

requirente, ancora fortemente indiziata in base agli accertamenti della prima istanza

di merito e del preannunciato ricorso al TF.

In capo ad __________ sussisterebbe, inoltre, pericolo

concreto di fuga (assenza di valido titolo per rimanere sul territorio

svizzero, precedente latitanza), non limitabile con misure sostitutive (ibidem).

Il carcere preventivo sofferto dall'accusato (14 mesi)

è, sempre secondo il Procuratore pubblico, rispettoso del principio di

proporzionalità, se si considera l'eventualità di un accoglimento, da parte del

TF, del ricorso da parte dell'accusa in relazione al proscioglimento per le

ipotesi di furto.

Da ultimo, il Procuratore pubblico segnala come

all'istante sia stato recentemente notificato un ordine d'arresto

internazionale emesso dalle autorità italiane.

F.

Mediante scritto del 17/18 maggio 2005, la presidente

del TPC comunica che, anche in considerazione del fatto che le motivazioni

della sentenza CCRP sono appena state trasmesse, il caso (per nuovo

dibattimento) non è ancora stato assegnato. Comunque, visto lo stato di

detenzione di __________, si precisa che verrà fatto il possibile per

aggiornare il nuovo dibattimento non oltre il mese di luglio, eventualmente

inizio agosto (doc. 8, inc. GIAR 420.2004.3).

G.

All'istante è stato assegnato un termine per

presentare eventuali controsservazioni a quelle del magistrato requirente (doc.

5, inc. GIAR 420.2004.3).

Con scritto del 19/20 maggio 2005, la difesa rileva

che la recente notifica di un ordine di arresto a fini estradizionali (a suo

dire provvidenziale in quanto l'ordine sarebbe stato emesso da oltre due anni)

può aver influsso, in questa sede, solo ad ulteriore conferma dell'inesistenza

di un pericolo di fuga (doc. 9, inc. GIAR 420.2004.3).

Inoltre, viene ribadito il fatto che __________ è, ad

oggi, "colpevole" solo di danneggiamento e contestato che il ricorso

al TF sulla questione del furto (per la quale __________ è stato prosciolto

dalla CCRP) possa in qualche modo essere considerata in questa sede

(Controsservazioni, pag. 2).

La difesa, da ultimo, segnala come __________ sia in

detenzione preventiva da oltre dieci mesi, circostanza sulla quale il

magistrato requirente è silente (Controsservazioni, pag. 2).

H.

Con lettera del 17 maggio 2005, questo giudice ha

chiesto al magistrato requirente di confermare se la canapa oggetto delle

indagini e dei fatti imputati ad __________ è (immediatamente) disponibile per

le incombenze della Corte del merito così come disposto dal rinvio della CCRP

(cfr. CCRP 4 maggio 2005, cons. 2 h.). Con scritto del 17 maggio 2005, il

Procuratore generale ha trasmesso una dichiarazione della polizia giudiziaria

secondo cui la canapa prelevata dalla __________ di __________ "e poi

recuperata in val __________ il 29 ottobre 2003, si trova tuttora depositata in

luogo sicuro la cui ubicazione è considerata riservata. Il tutto a disposizione

della Polizia e dell'Autorità" (doc. 7, inc. GIAR 420.2004.3).

Considerandi

1.

Sebbene la situazione di detenzione attuale

dell'istante, così come la decisione emanata da questo ufficio il 12 maggio

2005, possano far ritenere palese (rispettivamente già accertate) la

legittimazione di __________ a postulare la messa in libertà e la competenza di

questo giudice, alcune precisazioni si impongono, a scanso di equivoci, anche

alla luce di alcune affermazioni contenute sia nell'istanza di libertà, sia

nelle osservazioni del Procuratore pubblico.

La decisione della CCRP ha confermato il proscioglimento

di __________ per il reato di cui all'art. 289 CP e la condanna per il reato di

cui all'art. 144 cpv. 3 CP. Inoltre, ha prosciolto __________ dalle accuse di

furto.

Su questi punti (se si preferisce, imputazioni) non vi

è "ritorno" alla situazione post-atto d'accusa e pre-dibattimento: la

sentenza CCRP è esecutiva (sin dalla notifica del dispositivo - art. 294 cpv. 4

CPP) ed il ricorso al TF è ricorso straordinario, di mero diritto, senza

effetto sospensivo (artt. 268 ss., 269, 272 cpv. 7, 277ter PPF). Qualora

dovesse essere concesso tale effetto all'eventuale ricorso (quindi con

eventuale sospensione dell'esecutività della decisione della CCRP), ciò non

farebbe ritornare (in relazione a queste imputazioni) necessariamente il

procedimento allo stadio tra l'atto d'accusa e l'apertura del dibattimento, con

conseguente (perlomeno) dubbia competenza di questo giudice (cfr., per es.,

art. 290 CPP).

Solo la questione dell'eventuale infrazione alla

LFStup, a seguito di annullamento e rinvio ad altra Corte delle assise

criminali può essere considerata quale "ritorno" alla fase tra l'atto

d'accusa e l'apertura del dibattimento.

Quindi, nella misura in cui l'istanza di libertà

provvisoria concerne il mantenimento della detenzione in relazione allo

svolgimento del nuovo processo, la stessa è ricevibile. L'esame delle

condizioni della detenzione cautelare da parte di questo giudice dovrà fondarsi

unicamente su questa ipotesi di reato e non anche su quella di furto (reato per

il quale __________ risulta prosciolto da una Corte di merito), ancorché

perlomeno nella valutazione della proporzionalità della detenzione, non si

potrà non considerare in qualche modo il fatto che per il danneggiamento la

condanna è stata confermata e dovrà essere scontata o imputata in sede di nuovo

giudizio (cfr. sentenza Assise criminali, n. 10 del dispositivo - pag. 103-,

sentenza CCRP, dispositivo n. 1 b.).

2.

Il fatto che un'istanza di libertà provvisoria (invero

una richiesta di immediata scarcerazione priva di ulteriori motivazioni) sia

stata inoltrata il 6 maggio 2005 al Ministero pubblico e da lì sia sorto un

conflitto negativo di competenza (poi risoltosi senza necessità d'intervento

della CRP), non comporta immediata scarcerazione in questa sede. In primo

luogo, non si comprende da cosa l'istante deduca che in presenza di un

effettivo conflitto di competenza l'istanza debba essere accolta prima ancora

che l'autorità preposta a dirimere il conflitto si pronunci; in secondo luogo,

per le istanze di libertà provvisoria inoltrate dopo l'emanazione dell'atto

d'accusa, il codice di rito non impone termini specifici per la loro evasione;

in terzo luogo, e abbondanzialmente, questo ufficio ha ricevuto

un'istanza/reclamo il 10 maggio 2005 ed ha deciso, su tutte le questioni, il

giorno successivo (inc. GIAR 420.2004.2) e con motivazioni che ritiene fondate

e che non ha alcuna ragione di modificare rivedere in questa sede.

Pertanto, la precedente istanza è già stata decisa e

qui ci si occupa (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina,

Commento al CPP, n. 9 ad art. 108) dell'istanza presentata il 12 maggio 2005,

verificando (come segnalato dalla difesa - Istanza, pag. 2 terzo capoverso) se

ai fini del nuovo dibattimento vi sono ancora i presupposti per il mantenimento

della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione

intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di

fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di reato,

questo giudice non può non tener conto di quanto accertato e considerato dai

giudici del merito (come peraltro la nuova Corte: cfr. per analogia art. 277

cpv. 2 PPF).

E allora, occorre constatare che il rinvio

(conseguente all'annullamento del relativo dispositivo della sentenza di primo

grado del 2 settembre 2004) concerne unicamente l'imputazione di infrazione

aggravata alla LFStup e che la nuova Corte dovrà decidere "nel senso

dei considerandi" (sentenza CCRP 4 maggio 2005, dispositivo n. 1 b.).

Potrebbe bastare questa constatazione (di non proscioglimento), in uno con il

fatto che il dispositivo della sentenza della CCRP non ha disposto la

scarcerazione di __________ (art. 106 CPP), per affermare che sono ancora

presenti gravi e sufficienti indizi del reato ascritto all'istante.

Comunque, al di là di questa constatazione, risulta

evidente anche dai considerandi della sentenza (della CCRP) che il carattere di

stupefacente dei circa 1000 Kg di canapa, prelevati dall'accusato (e dai

correi) ad __________, è fortemente indiziato. Gli indizi, in tal senso,

ritenuti nel giudizio di prima istanza non sono stati giudicati arbitrari dalla

CCRP (sentenza CCRP, cons. da 2 c. a 2 e.), ma solo insufficienti a fugare

"ogni ragionevole dubbio" che al momento del prelevamento dal __________

la canapa in questione (o parte di essa) avesse ancora un tenore di THC

superiore allo 0.3%; da qui la necessità di procedere ad una analisi (o,

meglio, perizia, "la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista",

sentenza CCRP pag. 13) per determinare il tasso di THC attuale e, se inferiore

al 0,3%, quello al 26/27 ottobre 2005 (sentenza CCRP, cons. 2 h.).

Di particolare rilevanza risulta essere il fatto che

al momento dei sequestri nell'ambito dell'operazione __________, la canapa in

questione aveva un tasso di THC compreso tra il 2,8% ed il 19,7% (sentenza

CCRP, pag. 12). La stessa CCRP l'ha considerata fuori commercio in quanto

stupefacente, laddove ha analizzato il reato di furto (sentenza CCRP, cons. 3a.

e 3c.), pur nell' "ipotesi in cui fosse accertato un tenore di THC

superiore allo 0,3%" (sentenza citata, cons. 3).

In virtù di tutto quanto sopra riportato è evidente

che il carattere di stupefacente della canapa prelevata ad __________

dall'accusato e dai correi è tutt'altro che escluso, anzi fortemente indiziato.

Quindi, sono (ancora) dati, in capo ad __________,

gravi indizi di reato per l'infrazione LFStup, sulla quale la nuova Corte dovrà

pronunciarsi.

Va ancora detto che il fatto che la canapa prelevata

con l'operazione oggetto d'inchiesta sia ancora presente, ed a disposizione

dell'autorità (dispositivo n. 17 Assise criminali 2.09.2004, e documenti

menzionati al considerando H. della presente), rende possibile l'accertamento

menzionato dalla Corte di cassazione.

4.

Di principio:

"Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica

e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo

possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

(sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR 529.2001.2)

Dopo i fatti, __________ (cittadino __________) si è

reso latitante ed è stato arrestato all'estero ed estradato, allorquando si celava

sotto false generalità (AI 7, Acc. __________).

La latitanza è avvenuta indipendentemente dai legami

affettivi che egli, ora, afferma di avere in Ticino per sostenere l'assenza di

tale pericolo (Istanza, pag. 3).

Va, inoltre, considerato il fatto che l'accusato è già

stato oggetto di un'espulsione dalla Svizzera e che con la sentenza del 2

settembre 2004 anche la sospensione della pena accessoria gli è stata revocata

(rimanendo sospesa l'esecuzione per motivi legati alla procedura di

estradizione) ed è stato condannato ad ulteriori 7 (sette) anni di espulsione.

Queste circostanze evidenziano, innanzitutto, l'assenza di legami particolari

con il territorio svizzero, meritevoli di particolare protezione, in secondo

luogo il rinvio per nuova commisurazione della pena non può far dimenticare

che, comunque, una parte della sentenza (danneggiamento) è stata confermata e

che tale condanna potrebbe già da sola condurre ad una pena accessoria da

scontare (per un crimine con pena edittale fino a cinque anni di reclusione -

cfr. 144 cpv. 3 CP; cfr. pure M. Luvini, I presupposti materiali del carcere

preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292,

note 31 e 32), con buona pace dei legami pretesi con il territorio svizzero.

__________, quindi, non può vantare particolari legami

(personali e/o professionali) con il territorio svizzero che possano essere

considerati sufficientemente forti da scongiurare il pericolo di una nuova

latitanza.

I fatti oggetto del rinvio e, a questo stadio

indiziati, sono gravi e il rischio di una pena da espiare non di lieve entità è

concreto ancorché dipenda, in buona sostanza, dall'accertamento (della

percentuale di THC al momento dei fatti) cui è chiamata la nuova Corte. Quest'elemento,

pur non essendo, da solo, determinante, deve essere attentamente considerato in

particolare quando se ne aggiungono altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ

1981.

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Inoltre, non si può

dimenticare la volontà dell'autore (cfr. verbali citati in sentenza Assise

criminali, pag. 42 e 44) che può essere punita anche qualora l'oggetto del

reato risulti non corrispondente a ciò che egli riteneva (art. 23 CP; cfr. per

caso relativo a stupefacente: Favre, Pellet, Stoudmann, CP annoté, 2004, nota

1.8

ad art. 23).

A quanto sopra si può aggiungere il fatto che,

attualmente, __________ risulta essere oggetto di una procedura estradizionale;

anche il rischio (di consegna a stato terzo), derivante da tale procedura può

essere elemento ulteriore per fargli preferire la fuga alla permanenza (e ciò

indipendentemente dal fatto che al momento attuale la procedura di

estradizione, comunque gestita dalle autorità federali, sembra essere

assistita, anch'essa, da misura cautelare).

Alla luce di tutti questi elementi, il pericolo di fuga

è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

585) e non appare limitabile da misure sostitutive quali quelle proposte

dall'accusato (deposito documenti, firma in polizia e obbligo di residenza),

già per il solo fatto che egli non è cittadino svizzero.

5.

Ritenuta l'esistenza di un pericolo di fuga, non è

necessario approfondire più di tanto l'eventuale presenza di un pericolo di

collusione e/o inquinamento delle prove, rispettivamente di un pericolo di

recidiva (non segnalati neppure dal magistrato requirente).

6.

Anche nella valutazione della proporzionalità della

durata del carcere preventivo non si può prescindere totalmente dalle

determinazioni dei giudici di merito. L'ovvio rinvio della commisurazione della

pena alla nuova Corte (che dovrà pronunciarsi previo accertamento sulla qualità

di stupefacente della canapa prelevata) ha fatto sì che la CCRP non esaminasse,

in concreto, la pena comminata (nel caso del qui istante due anni e nove mesi,

oltre all'espulsione), ma si limitasse a rilevare che, comunque, le

argomentazioni di __________ non erano significative in merito ad un eventuale

arbitrio (sentenza CCRP 4 maggio 2005, cons. 5).

Dal canto suo, la Corte di prima istanza ha precisato

come, nella commisurazione della pena, poco peso abbiano avuto sia

l'accertamento del concorso ideale tra più reati, sia i due tentativi di furto

ed il furto compiuto (sentenza Assise correzionali 2 settembre 2004, cons. 9,

pag. 87), se non quale elemento dell'intensità della volontà delittuosa.

Inoltre, e per quanto concerne in modo più specifico il solo __________, è

stato evidenziato il suo ruolo di organizzatore dell'operazione e reclutatore

degli uomini necessari (che hanno agito dietro sue istruzioni e comando:

sentenza, pag. 88), nonché il fatto che egli abbia delinquito durante il

periodo di prova di una precedente condanna, ma anche la sua difficile

situazione finanziaria, il fatto che abbia reclutato "dilettanti"

nonché l'età (sentenza citata, pag. 89).

Quanto appena richiamato evidenzia come in caso di

condanna per l'ipotesi di infrazione alla LFStup, l'entità della pena con la

quale l'accusato istante rischia di essere confrontato non è certamente

inferiore o pari al carcere preventivo già sofferto e ancora da soffrire in

attesa del nuovo dibattimento, che sarebbe di circa dodici mesi,

rispettivamente quindici se si considera anche la detenzione in attesa

dell'estradizione alla Svizzera (contra: M. Luvini, I presupposti materiali del

carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag.

296.

e nota 54).

Da ultimo, e per quanto concerne il rischio di revoca

della sospensione condizionale della pena comminata in procedimento precedente

(diciotto mesi) che potrebbe aggiungersi alla pena da commisurare da parte

della nuova Corte, nessuno ha segnalato richiesta di estensione

dell'estradizione e questa non risulta dall'incarto ricevuto da questo ufficio

(né negli atti dell'Acc. __________, né nel classatore relativo agli atti

successivi all'atto d'accusa). Di conseguenza e anche avendo presente che la

revoca potrebbe avvenire non solo in caso di condanna per infrazione alla

LFStup, ma anche qualora la nuova Corte dovesse ricommisurare la pena

unicamente tenendo conto della confermata condanna per danneggiamento, è

alquanto aleatorio esprimersi in questa sede sulla questione, dato che le

autorità competenti non hanno fornito indicazioni circa le loro intenzioni (e

le possibilità di esito delle stesse).

7.

In conclusione, nei confronti di __________ sono

ancora presenti gravi indizi del reato di infrazione alla LFStup in relazione

con il prelevamento e il possesso di ca. 1000 Kg di canapa destinata alla messa

in circolazione (oltre che condanna per danneggiamento) e concreto pericolo di

fuga. Il mantenimento della detenzione cautelare, ancora rispettoso del

principio di proporzionalità, è pertanto giustificato.

L'istanza di libertà provvisoria del 12 maggio 2005

viene pertanto respinta con la presente decisione impugnabile davanti alla CRP.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

95.

ss., 106, 108, 280 ss. 282, 284 e contrario, 290, 294 CPP, 268 ss. PPF, 29

CF, 5 CEDU, 19 LFStup, ed ogni altra citata ed applicabile,

decide

1.

L'istanza

di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro

la presente è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello

entro 10 (dieci) giorni dalla sua notifica.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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