INC.2004.46003
Proroga del carcere preventivo
3 febbraio 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.46003
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2004.46003
Lugano
3 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire
sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 13/14 gennaio
2005 dal
Procuratore pubblico
Luca Maghetti, MP Lugano
nei confronti di
__________, __________, attualmente c/o __________, __________
(rappr. dall'avv.
__________, __________)
accusato di omicidio intenzionale mancato sub.
esposizione a pericolo della vita altrui, furto, danneggiamento, abuso di
impianti di telecomunicazioni, coazione, minaccia, pornografia, violazione di
domicilio, disobbedienza a decisioni dell'autorità; infrazioni alla LCStr
(veicoli a motore senza licenza di circolazione, abuso delle licenze o targhe)
e contravvenzione alla LFStup;
ritenuto che la difesa non ha presentato osservazioni;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 12
agosto 2004 dalla Polizia cantonale per titolo di violazione di domicilio e
disobbedienza a decisione dell’autorità per avere trasgredito la decisione del
PP Moreno Capella che gli vietava di avvicinarsi a __________ e __________, il
13 agosto __________, ex amico dell’accusato, ha denunciato alla Polizia il
taglio del tubo flessibile del freno anteriore destro della propria autovettura
che si trovava posteggiata all’esterno della propria abitazione a __________
nelle immediate vicinanze di quella di __________ e il 13 agosto il PP Luca
Maghetti ha richiesto la conferma dell’arresto di __________ promuovendo
l’accusa nei suoi confronti per i reati di esposizione a pericolo della vita
altrui, danneggiamento, violazione di domicilio e disobbedienza a decisioni dell’autorità
(doc. 1-5 inc. GIAR 460.2004.1);
-
il 13 agosto 2004 l'arresto di
__________ è stato confermato dall’allora giudice Franco Lardelli ritenuti
presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie
(doc. 8 inc. GIAR 460.2004.1);
-
l’8 settembre 2004 il magistrato
inquirente, tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta, ha esteso a
__________ l’accusa per titolo di mancato omicidio intenzionale;
-
il 10 dicembre 2004 __________ ha
inoltrato al magistrato inquirente un’istanza di libertà provvisoria (doc. 1
inc. GIAR 460.2004.2) che è stata preavvisata negativamente da quest’ultimo e
che è stata respinta da questo giudice con decisione 20 dicembre 2004 (doc. 5
inc. GIAR 460.2004.2);
-
il 22 dicembre 2004 il magistrato
inquirente ha proceduto al deposito degli atti sino al 10 gennaio 2005 (AI
163), con fax 10 gennaio 2005 (AI 165) – allo scadere quindi del termine
fissato dal magistrato inquirente – la difesa ha inoltrato, invero senza
particolari motivazioni, richiesta di proroga del termine per il deposito degli
atti e con fax 11 gennaio 2005 (AI 166), sempre senza alcuna motivazione, che
la proroga fosse di 2 settimane, nello stesso fax la difesa comunicava al
magistrato inquirente che non si sarebbe opposta ad una proroga del carcere
preventivo;
-
approssimandosi con la concessione
della proroga per il deposito atti, e nell'eventualità che la difesa proponesse
dei complementi istruttori, il termine di scadenza della detenzione ex art. 102
cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di
2 (due) mesi (Istanza 13/14 gennaio 2005), allo scopo di potere dare seguito
agli eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa (Istanza, pag. 1 in
basso);
-
a mente del magistrato inquirente,
che si rifà integralmente al preavviso negativo 16 dicembre 2004 per quanto
riguarda i motivi del mantenimento dell’arresto, la proroga richiesta è
rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di
gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva (Istanza, pag. 2 in alto);
-
la difesa non ha ritenuto di
presentare osservazioni a questo giudice;
-
l'istanza, presentata
dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla
scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia,
pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente
richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla
richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una
verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:
la proroga) della carcerazione preventiva;
-
nel caso in esame, con riferimento
alla decisione 20 dicembre 2004 di questo giudice con la quale è stata respinta
l’istanza di libertà provvisoria, non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto scritto nella decisione
citata (doc. 5 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 6 e 7, punto 2.1.3.):
"In relazione al taglio del tubo dei
freni dell’automobile di __________ particolarmente indizianti per la presenza
di __________ sui luoghi e sul possibile movente risultano i seguenti elementi.
__________ e la sua convivente __________
hanno passato la serata dell’11 agosto 2004 a casa di __________ e della
compagna __________ rientrando al proprio domicilio verso mezzanotte.
__________ ha dichiarato di non essere
riuscita a prendere sonno e di avere intravisto verso le ore 00.15 – 00.20 del
12 agosto, attraverso la porta finestra la sagoma di una persona in giardino.
Svegliato il convivente entrambi si sarebbero spostati nel salone, dalla cui
finestra __________ ha dichiarato di avere riconosciuto __________ come l’uomo
che era penetrato nel suo giardino (cfr. verbali di Polizia 13 e 27 agosto 2004
di __________, e 13 settembre 2004 di __________, allegati 1.25, 1.26 e 1.27 al
rapporto di Polizia 30 novembre 2004).
Il teste __________ ha dichiarato a
verbale 17 settembre 2004 (cfr. allegato 1.24 al Rapporto di Polizia 30
novembre 2004) di avere notato __________, verso le ore 00.15 – 00.30 del 12
agosto a bordo della sua automobile __________ – che a suo dire conosce bene e
di cui sa che il numero di targa inizia con il numero __________ – in zona via
__________ a Massagno svoltare in direzione delle Cinque Vie/Breganzona. Gli
indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato
nei tempi critici tra le 00.00 e le 00.30 del 12 agosto 2004 essendosi limitato
a dichiarare che a quell’ora si trovava al suo domicilio da solo a guardare la
televisione.
Del
resto non mancano gli elementi a sostegno della tesi che __________ possa avere
provato dei sentimenti di vendetta o di negazione nei confronti di __________.
__________ – ex amico del __________ in
quanto quest’ultimo e la __________ erano stati testimoni alle sue nozze – è il
vicino di casa di __________ al quale ha presentato la __________ con cui è
sempre stato buon amico, dettaglio che ha sempre alimentato la gelosia di
__________ (cfr. verbale 26 agosto 2004 di __________, p. 3, allegato 1.44 al
rapporto di Polizia 30 novembre 2004) e che, non da ultimo, ha chiamato la
Polizia e avvisato __________ in occasione dell’incursione notturna del 12
agosto 2004 di __________ nel giardino comune delle abitazioni __________.
Numerose testimonianze agli atti
escludono poi che __________ possa avere altri nemici. La ex moglie e la ex
fidanzata lo hanno descritto positivamente ed hanno dichiarato di mantenere con
__________ ottimi rapporti ancora attualmente, lo stesso dicasi per il datore
di lavoro ed i colleghi (cfr. verbale di Polizia di __________ del 28 ottobre
2004, verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004 e verbale di Polizia
di __________ del 22 ottobre 2004, di cui agli allegati 1.35, 1.42 e 1.31 al
rapporto di Polizia del 30 novembre 2004).
Per quanto riguarda la dolosità del danno
riportato ai freni dell’automobile di __________, il 18 agosto 2004 il PP Luca
Maghetti ha ordinato una perizia tecnica con lo scopo di accertare lo stato
generale dell’impianto frenante della vettura __________, targata TI __________
di __________, la presenza di alterazioni dello stesso e le possibili cause
nonché, in caso di alterazioni riscontrate, di esprimersi sulle manifestazioni
e conseguenze delle stesse.
Il 30 agosto 2004 il perito (ingegnere
diplomato in tecniche d’auto __________) ha rilasciato la propria perizia sul
veicolo di __________ (cfr. AI 53) concludendo che in condizioni normali il
veicolo avrebbe avuto una discreta efficacia frenante ma che allo stato attuale
la vettura frenava con un solo circuito (ruota anteriore destra e posteriore
sinistra) poiché il tubo flessibile del freno anteriore era stato intagliato
con una lama. Di conseguenza la frenata del veicolo avrebbe avuto un’efficacia
ridotta di almeno il 50% (con conseguente raddoppio dello spazio di frenata) e
l’attivazione dei freni avrebbe richiesto un corsa del pedale assai più lunga
rispetto alla norma.
Il perito ha chiaramente concluso che le
alterazioni riscontrate al tubo flessibile del freno sono state effettuate con
una lama e che la tipologia del taglio denota un atto intenzionale (cfr. AI 53,
p. 23, punto 4.5).
Si aggiunga che
__________ è persona cognita in meccanica come ha lui stesso ammesso al
magistrato inquirente (cfr. verbale di __________ dell’8 settembre 2004 a p. 6
e 7);
-
è dato e permane, inoltre e
manifestamente, pericolo di recidiva come già evidenziato nella decisione 20
dicembre 2004 (doc. 5, inc. GIAR 460.2004.2, pag. 8 e 9, punto 2.2.) menzionata
al punto precedente:
"il pericolo di recidiva deve essere
concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle
circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante
l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (LUVINI,
I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese,
REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich
2001, n. 1479/1483).
Per quanto riguarda i precedenti che
hanno interessato Magistratura e Polizia iniziano nel 1986 quando ancora
__________ era minorenne (fatti ammessi da __________ al Magistrato dei
minorenni). La perizia psichiatrica (AI 147), a p. 7 e 8 li ripercorre
riassuntivamente e vengono qui di seguito ripresi per quanto utili alla
presente decisione:
-
il 19 giugno 1986, incappucciato,
minacciò una donna con un coltello tascabile intimandole di seguirlo, alle
grida della vittima si diede alla fuga;
-
il 31 luglio 1986 inviò una lettera
firmata “cane pazzo” ad una donna alla quale aveva precedentemente sottratto
una parte del costume da bagno dallo stenditoio, invitandola a presentarsi in
un luogo stabilito e minacciandola che in caso non si fosse presentata sarebbe
potuto accadere qualcosa di grave a lei ed alla di lei figlia. La donna si
sarebbe dovuta presentare abbigliata in modo sexi;
-
il 16 agosto 1986 la stessa donna,
nottetempo, uditi dei rumori provenienti dal solaio di casa sua, chiamò la
Polizia la quale identificò il __________ come autore del furto di indumenti
intimi;
-
il 9 settembre 1986, nello stesso
luogo delle minacce del 19 giugno precedente, seguì la stessa vittima;
-
il 20 ottobre 1994 al mattino, in
un posteggio, sequestrò una giovane donna tappandole la bocca con uno straccio
imbevuto di benzina, chiudendola nel bagagliaio dell’automobile e portandola in
un bosco dove la baciò sulla bocca, sul viso, le toccò i seni le tagliò e
strappò gli indumenti intimi, le leccò i genitali e le penetrò la vagina con le
dita. Poi la richiuse nel bagagliaio, legandola, dirigendosi in un’altra direzione.
La vittima riuscì a fuggire durante una sosta del veicolo nel traffico
cittadino. Nell’ambito dell’inchiesta condotta nel Canto San Gallo si scoprì
quella che oggi può essere descritta come un’analogia con il comportamento di
__________ attualmente al vaglio degli inquirenti e cioè che __________ anche
allora sottrasse diversi oggetti presso il datore di lavoro dell’epoca;
-
nel 2002 fu condannato dal
Ministero pubblico di Lugano a 5 giorni di detenzione per truffa per avere
effettuato vari rifornimenti di carburante servendosi di tessere destinate a
rifornire veicoli del datore di lavoro;
-
nel luglio 2002 ha ammesso di avere
circolato a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata munita di targhe
rubate e sprovvista di copertura assicurativa mentre seguiva la sua ex
convivente.
Con riferimento a fatti più recenti ed
oggetto del procedimento penale in corso, quali ad esempio i furti, sono negati
dall’accusato nonostante la presenza di chiari indizi – quali ad esempio il
ritrovamento di refurtiva nel suo veicolo o nella cantina del suo domicilio –
non sapendo a volte spiegarsi la presenza di tale refurtiva e sostenendo per il
resto che gli oggetti dichiarati rubati gli sarebbero stato regalati o
dimenticati nel suo appartamento o, per quanto riguarda la refurtiva in danno
dell’ex datore di lavoro, che si tratterebbe di merce scartata e destinata ad
essere buttata via quando in realtà si tratta di oggetti perlopiù ancora
imballati dal fornitore (e non si ritiene di dovere entrare nel merito
esaminando fantasiosi diritti di ritenzione o compensazioni neppure mai
annunciate al presunto debitore).
Per quanto riguarda la figura
dell’accusato il perito psichiatrico ha avuto modo di appurare che “non vi sono
segni di rimorso per i danni arrecati nel passato ... bensì una specie di
razionalizzazione e attribuzione delle colpe ad altri, mentendo anche di fronte
all’evidenza” (AI 147, p. 11). Il perito ha definito il quadro diagnostico di
__________ come “psicopatico con delirio erotomaniaco” o, come seconda versione
“stalker con disturbo di personalità dissociale, borderline e narcisistica”.
Ciò che preoccupa è che il clinico ritiene alto il rischio di recidiva.
“Trattasi di un soggetto a rischio che può serbare rancore per un lungo periodo
e tornare a truffare, rubare, molestare, minacciare e aggredire anche senza
seni premonitori, molto capace a criptare le proprie intenzioni e danneggiare
seriamente il prossimo, soprattutto il più debole. Una preoccupazione
supplementare è rappresentata dai segni indicanti la devianza sessuale; di
conseguenza sono possibili anche delitti a sfondo sessuale” (AI 147, p. 15)
Sulla personalità dell’accusato e sui
precedenti già si è detto, per quanto riguarda il suo comportamento durante
l’istruttoria e la modalità di commissione dei reati si sottolinea la
preoccupante ripetizione nel tempo di atti dello stesso genere (modalità,
scelta delle vittime e motivazioni) che prendono la forma di un climax
ascendente che non può essere sottovalutato, come non può essere sottovalutata
la tendenza revisionista di __________ (cfr. a questo proposito a titolo
esemplificativo la descrizione dei gravi fatti del 1994 fatta dall’accusato al
magistrato inquirente nel verbale 27 agosto 2004 a p. 2) che non sembra
purtroppo a questo giudice essere una mera tecnica difensiva bensì una cattiva
e pericolosa elaborazione del passato che ci riporta a quanto descritto nella
perizia psichiatrica"
-
nel caso in esame appare evidente
a questo giudice che le tre settimane di deposito atti (termine superiore al
minimo legale per tenere conto delle feste natalizie e di fine anno) fissate il
22 dicembre 2004 erano più che sufficienti alla difesa – che ha peraltro
partecipato a tutti i verbali davanti al magistrato inquirente, che sicuramente
disponeva in copia di gran parte dell’incarto penale e che ha persino
introdotto un’istanza di libertà provvisoria il 10 dicembre 2004 dove prevedeva
un imminente deposito atti (doc. 1 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 1) – per avere un
quadro completo dell’incarto e decidere se del caso, previo colloquio con il
suo assistito, se proporre o meno complementi istruttori, mal si comprende
quindi non solo la non motivata richiesta di proroga di due settimane, ma anche
la concessione di una tale proroga da parte del magistrato inquirente che, in
ossequio del principio di celerità ed in assenza di motivi gravi quali ad
esempio una malattia del difensore, avrebbe dovuto, ammesso e non concesso che
ve ne fosse la necessità, concedere una proroga del deposito atti assai più
contenuta;
-
indipendentemente comunque dalle
osservazioni del punto precedente la durata della proroga richiesta non è
completamente rispettosa del principio di proporzionalità, benché sia evidente
che i testi richiesti dalla difesa, in particolare lo psicologo __________ che
ha seguito per lungo tempo l’accusato, vadano sentiti, mal si comprende il
motivo per cui gli interrogatori (che sono rimasti tre) siano stati fissati dal
magistrato inquirente soltanto il 3 febbraio 2005 – con il pericolo che qualche
teste, con il passare del tempo, risulti irreperibile – e per quale motivo
vengano previsti solo nella settimana tra il 14 ed il 18 febbraio 2005, più
precisamente il 15 ed il 16 febbraio, quando la difesa ha reso note le sue
intenzioni di complemento già il 25 gennaio 2005, motivandole con fax 27
gennaio: un’attesa di 21 giorni in questo stadio del procedimento penale con
l’accusato in detenzione da quasi sei mesi appare a questo giudice veramente
eccessiva;
-
fermo restando che gli atti
istruttori residui potranno essere compiuti (in mancanza di gravi impedimenti
quali ad esempio l’assenza di un teste) nel termine dei 6 mesi di carcere
preventivo (e cioè entro il 12 febbraio prossimo), una proroga del carcere
preventivo va accolta nella misura in cui serva per l’ulteriore deposito atti
ed eventualmente per decidere su ipotetiche richieste di complementi istruttori
che le parti intendano presentare;
-
in conclusione, constatata
l'esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di recidiva, nonché
rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da
soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa
una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre settimane
e cioè sino a sabato 5 marzo compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3
(tre) settimane e verrà a scadere il 5 marzo 2005 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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