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Decisione

INC.2004.46003

Proroga del carcere preventivo

3 febbraio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia,

pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente

richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla

richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una

verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce:

la proroga) della carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame, con riferimento

alla decisione 20 dicembre 2004 di questo giudice con la quale è stata respinta

l’istanza di libertà provvisoria, non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto scritto nella decisione

citata (doc. 5 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 6 e 7, punto 2.1.3.):

"In relazione al taglio del tubo dei

freni dell’automobile di __________ particolarmente indizianti per la presenza

di __________ sui luoghi e sul possibile movente risultano i seguenti elementi.

__________ e la sua convivente __________

hanno passato la serata dell’11 agosto 2004 a casa di __________ e della

compagna __________ rientrando al proprio domicilio verso mezzanotte.

__________ ha dichiarato di non essere

riuscita a prendere sonno e di avere intravisto verso le ore 00.15 – 00.20 del

12 agosto, attraverso la porta finestra la sagoma di una persona in giardino.

Svegliato il convivente entrambi si sarebbero spostati nel salone, dalla cui

finestra __________ ha dichiarato di avere riconosciuto __________ come l’uomo

che era penetrato nel suo giardino (cfr. verbali di Polizia 13 e 27 agosto 2004

di __________, e 13 settembre 2004 di __________, allegati 1.25, 1.26 e 1.27 al

rapporto di Polizia 30 novembre 2004).

Il teste __________ ha dichiarato a

verbale 17 settembre 2004 (cfr. allegato 1.24 al Rapporto di Polizia 30

novembre 2004) di avere notato __________, verso le ore 00.15 – 00.30 del 12

agosto a bordo della sua automobile __________ – che a suo dire conosce bene e

di cui sa che il numero di targa inizia con il numero __________ – in zona via

__________ a Massagno svoltare in direzione delle Cinque Vie/Breganzona. Gli

indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato

nei tempi critici tra le 00.00 e le 00.30 del 12 agosto 2004 essendosi limitato

a dichiarare che a quell’ora si trovava al suo domicilio da solo a guardare la

televisione.

Del

resto non mancano gli elementi a sostegno della tesi che __________ possa avere

provato dei sentimenti di vendetta o di negazione nei confronti di __________.

__________ – ex amico del __________ in

quanto quest’ultimo e la __________ erano stati testimoni alle sue nozze – è il

vicino di casa di __________ al quale ha presentato la __________ con cui è

sempre stato buon amico, dettaglio che ha sempre alimentato la gelosia di

__________ (cfr. verbale 26 agosto 2004 di __________, p. 3, allegato 1.44 al

rapporto di Polizia 30 novembre 2004) e che, non da ultimo, ha chiamato la

Polizia e avvisato __________ in occasione dell’incursione notturna del 12

agosto 2004 di __________ nel giardino comune delle abitazioni __________.

Numerose testimonianze agli atti

escludono poi che __________ possa avere altri nemici. La ex moglie e la ex

fidanzata lo hanno descritto positivamente ed hanno dichiarato di mantenere con

__________ ottimi rapporti ancora attualmente, lo stesso dicasi per il datore

di lavoro ed i colleghi (cfr. verbale di Polizia di __________ del 28 ottobre

2004, verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004 e verbale di Polizia

di __________ del 22 ottobre 2004, di cui agli allegati 1.35, 1.42 e 1.31 al

rapporto di Polizia del 30 novembre 2004).

Per quanto riguarda la dolosità del danno

riportato ai freni dell’automobile di __________, il 18 agosto 2004 il PP Luca

Maghetti ha ordinato una perizia tecnica con lo scopo di accertare lo stato

generale dell’impianto frenante della vettura __________, targata TI __________

di __________, la presenza di alterazioni dello stesso e le possibili cause

nonché, in caso di alterazioni riscontrate, di esprimersi sulle manifestazioni

e conseguenze delle stesse.

Il 30 agosto 2004 il perito (ingegnere

diplomato in tecniche d’auto __________) ha rilasciato la propria perizia sul

veicolo di __________ (cfr. AI 53) concludendo che in condizioni normali il

veicolo avrebbe avuto una discreta efficacia frenante ma che allo stato attuale

la vettura frenava con un solo circuito (ruota anteriore destra e posteriore

sinistra) poiché il tubo flessibile del freno anteriore era stato intagliato

con una lama. Di conseguenza la frenata del veicolo avrebbe avuto un’efficacia

ridotta di almeno il 50% (con conseguente raddoppio dello spazio di frenata) e

l’attivazione dei freni avrebbe richiesto un corsa del pedale assai più lunga

rispetto alla norma.

Il perito ha chiaramente concluso che le

alterazioni riscontrate al tubo flessibile del freno sono state effettuate con

una lama e che la tipologia del taglio denota un atto intenzionale (cfr. AI 53,

p. 23, punto 4.5).

Si aggiunga che

__________ è persona cognita in meccanica come ha lui stesso ammesso al

magistrato inquirente (cfr. verbale di __________ dell’8 settembre 2004 a p. 6

e 7);

-

è dato e permane, inoltre e

manifestamente, pericolo di recidiva come già evidenziato nella decisione 20

dicembre 2004 (doc. 5, inc. GIAR 460.2004.2, pag. 8 e 9, punto 2.2.) menzionata

al punto precedente:

"il pericolo di recidiva deve essere

concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle

circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante

l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (LUVINI,

I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese,

REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich

2001, n. 1479/1483).

Per quanto riguarda i precedenti che

hanno interessato Magistratura e Polizia iniziano nel 1986 quando ancora

__________ era minorenne (fatti ammessi da __________ al Magistrato dei

minorenni). La perizia psichiatrica (AI 147), a p. 7 e 8 li ripercorre

riassuntivamente e vengono qui di seguito ripresi per quanto utili alla

presente decisione:

-

il 19 giugno 1986, incappucciato,

minacciò una donna con un coltello tascabile intimandole di seguirlo, alle

grida della vittima si diede alla fuga;

-

il 31 luglio 1986 inviò una lettera

firmata “cane pazzo” ad una donna alla quale aveva precedentemente sottratto

una parte del costume da bagno dallo stenditoio, invitandola a presentarsi in

un luogo stabilito e minacciandola che in caso non si fosse presentata sarebbe

potuto accadere qualcosa di grave a lei ed alla di lei figlia. La donna si

sarebbe dovuta presentare abbigliata in modo sexi;

-

il 16 agosto 1986 la stessa donna,

nottetempo, uditi dei rumori provenienti dal solaio di casa sua, chiamò la

Polizia la quale identificò il __________ come autore del furto di indumenti

intimi;

-

il 9 settembre 1986, nello stesso

luogo delle minacce del 19 giugno precedente, seguì la stessa vittima;

-

il 20 ottobre 1994 al mattino, in

un posteggio, sequestrò una giovane donna tappandole la bocca con uno straccio

imbevuto di benzina, chiudendola nel bagagliaio dell’automobile e portandola in

un bosco dove la baciò sulla bocca, sul viso, le toccò i seni le tagliò e

strappò gli indumenti intimi, le leccò i genitali e le penetrò la vagina con le

dita. Poi la richiuse nel bagagliaio, legandola, dirigendosi in un’altra direzione.

La vittima riuscì a fuggire durante una sosta del veicolo nel traffico

cittadino. Nell’ambito dell’inchiesta condotta nel Canto San Gallo si scoprì

quella che oggi può essere descritta come un’analogia con il comportamento di

__________ attualmente al vaglio degli inquirenti e cioè che __________ anche

allora sottrasse diversi oggetti presso il datore di lavoro dell’epoca;

-

nel 2002 fu condannato dal

Ministero pubblico di Lugano a 5 giorni di detenzione per truffa per avere

effettuato vari rifornimenti di carburante servendosi di tessere destinate a

rifornire veicoli del datore di lavoro;

-

nel luglio 2002 ha ammesso di avere

circolato a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata munita di targhe

rubate e sprovvista di copertura assicurativa mentre seguiva la sua ex

convivente.

Con riferimento a fatti più recenti ed

oggetto del procedimento penale in corso, quali ad esempio i furti, sono negati

dall’accusato nonostante la presenza di chiari indizi – quali ad esempio il

ritrovamento di refurtiva nel suo veicolo o nella cantina del suo domicilio –

non sapendo a volte spiegarsi la presenza di tale refurtiva e sostenendo per il

resto che gli oggetti dichiarati rubati gli sarebbero stato regalati o

dimenticati nel suo appartamento o, per quanto riguarda la refurtiva in danno

dell’ex datore di lavoro, che si tratterebbe di merce scartata e destinata ad

essere buttata via quando in realtà si tratta di oggetti perlopiù ancora

imballati dal fornitore (e non si ritiene di dovere entrare nel merito

esaminando fantasiosi diritti di ritenzione o compensazioni neppure mai

annunciate al presunto debitore).

Per quanto riguarda la figura

dell’accusato il perito psichiatrico ha avuto modo di appurare che “non vi sono

segni di rimorso per i danni arrecati nel passato ... bensì una specie di

razionalizzazione e attribuzione delle colpe ad altri, mentendo anche di fronte

all’evidenza” (AI 147, p. 11). Il perito ha definito il quadro diagnostico di

__________ come “psicopatico con delirio erotomaniaco” o, come seconda versione

“stalker con disturbo di personalità dissociale, borderline e narcisistica”.

Ciò che preoccupa è che il clinico ritiene alto il rischio di recidiva.

“Trattasi di un soggetto a rischio che può serbare rancore per un lungo periodo

e tornare a truffare, rubare, molestare, minacciare e aggredire anche senza

seni premonitori, molto capace a criptare le proprie intenzioni e danneggiare

seriamente il prossimo, soprattutto il più debole. Una preoccupazione

supplementare è rappresentata dai segni indicanti la devianza sessuale; di

conseguenza sono possibili anche delitti a sfondo sessuale” (AI 147, p. 15)

Sulla personalità dell’accusato e sui

precedenti già si è detto, per quanto riguarda il suo comportamento durante

l’istruttoria e la modalità di commissione dei reati si sottolinea la

preoccupante ripetizione nel tempo di atti dello stesso genere (modalità,

scelta delle vittime e motivazioni) che prendono la forma di un climax

ascendente che non può essere sottovalutato, come non può essere sottovalutata

la tendenza revisionista di __________ (cfr. a questo proposito a titolo

esemplificativo la descrizione dei gravi fatti del 1994 fatta dall’accusato al

magistrato inquirente nel verbale 27 agosto 2004 a p. 2) che non sembra

purtroppo a questo giudice essere una mera tecnica difensiva bensì una cattiva

e pericolosa elaborazione del passato che ci riporta a quanto descritto nella

perizia psichiatrica"

-

nel caso in esame appare evidente

a questo giudice che le tre settimane di deposito atti (termine superiore al

minimo legale per tenere conto delle feste natalizie e di fine anno) fissate il

22 dicembre 2004 erano più che sufficienti alla difesa – che ha peraltro

partecipato a tutti i verbali davanti al magistrato inquirente, che sicuramente

disponeva in copia di gran parte dell’incarto penale e che ha persino

introdotto un’istanza di libertà provvisoria il 10 dicembre 2004 dove prevedeva

un imminente deposito atti (doc. 1 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 1) – per avere un

quadro completo dell’incarto e decidere se del caso, previo colloquio con il

suo assistito, se proporre o meno complementi istruttori, mal si comprende

quindi non solo la non motivata richiesta di proroga di due settimane, ma anche

la concessione di una tale proroga da parte del magistrato inquirente che, in

ossequio del principio di celerità ed in assenza di motivi gravi quali ad

esempio una malattia del difensore, avrebbe dovuto, ammesso e non concesso che

ve ne fosse la necessità, concedere una proroga del deposito atti assai più

contenuta;

-

indipendentemente comunque dalle

osservazioni del punto precedente la durata della proroga richiesta non è

completamente rispettosa del principio di proporzionalità, benché sia evidente

che i testi richiesti dalla difesa, in particolare lo psicologo __________ che

ha seguito per lungo tempo l’accusato, vadano sentiti, mal si comprende il

motivo per cui gli interrogatori (che sono rimasti tre) siano stati fissati dal

magistrato inquirente soltanto il 3 febbraio 2005 – con il pericolo che qualche

teste, con il passare del tempo, risulti irreperibile – e per quale motivo

vengano previsti solo nella settimana tra il 14 ed il 18 febbraio 2005, più

precisamente il 15 ed il 16 febbraio, quando la difesa ha reso note le sue

intenzioni di complemento già il 25 gennaio 2005, motivandole con fax 27

gennaio: un’attesa di 21 giorni in questo stadio del procedimento penale con

l’accusato in detenzione da quasi sei mesi appare a questo giudice veramente

eccessiva;

-

fermo restando che gli atti

istruttori residui potranno essere compiuti (in mancanza di gravi impedimenti

quali ad esempio l’assenza di un teste) nel termine dei 6 mesi di carcere

preventivo (e cioè entro il 12 febbraio prossimo), una proroga del carcere

preventivo va accolta nella misura in cui serva per l’ulteriore deposito atti

ed eventualmente per decidere su ipotetiche richieste di complementi istruttori

che le parti intendano presentare;

-

in conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di recidiva, nonché

rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da

soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa

una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre settimane

e cioè sino a sabato 5 marzo compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3

(tre) settimane e verrà a scadere il 5 marzo 2005 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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