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Decisione

INC.2004.4904

proroga del carcere preventivo

15 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e reggono la materia,

pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad

esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, e l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001

in re G., inc. 520.2001.5)

-

l'esistenza a carico dell'accusato

di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di

contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e

considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del

merito) basta far riferimento, come alla precedente decisione di proroga ed in

assenza di elementi particolari (contrastanti) forniti dal seguito delle

indagini, alle ripetute ammissioni dell'accusato (cfr. AI 9, 43, 123, 172), in

uno con i riscontri oggettivi (AI 1, 37, 38), per confermare l'esistenza, in capo

a_RECL1 di gravi indizi in relazione ai reati ascritti;

-

permane il pericolo di recidiva

così come individuato ed evidenziato nella precedente decisione:

"a mente di questo giudice il

pericolo di recidiva è dato e concreto; le conclusioni peritali sono chiare (e

neppure contestate dalla difesa), l'accusato presenta una "sintomatologia

psicopatologica" (non necessariamente una schizofrenia paranoide come

sarebbe stato diagnosticato dai medici curanti - AI 183, pag. 39 ss.) e stimoli

ambientali insignificanti (oggettivamente ma non soggettivamente) possono dar

luogo, in una reazione definita "a corto circuito", a

comportamenti aggressivi imprevedibili; questa situazione (o patologia) rende

l'accusato (sempre secondo la perizia) gravemente pericoloso per la sicurezza

pubblica (AI 183, pag. 60); a queste conclusioni del perito (peraltro

incontestate dalla difesa) si possono aggiungere, la storia clinica

dell'accusato, così come emerge dalle cartelle raccolte presso varie cliniche e

medici (agli atti in una scatola senza numerazione), l'opinione dei medici

curanti che propendono per una "schizofrenia paranoide" (AI 122),

rispettivamente alcune dichiarazioni dell'accusato stesso che potrebbero

indicare incapacità di gestire determinate pulsioni (cfr. per tutte Verbale 6

febbraio 2004, pag. 5);" (sentenza

27 luglio 2004)

-

gli atti indicati quali necessari

per la completazione dell'istruttoria, appaiono effettivamente tali; neppure la

difesa segnala situazioni di ritardo ingiustificate che potrebbero configurare violazione

del principio di proporzionalità inteso quale valutazione delle modalità

(soprattutto temporali) di conduzione/durata dell'istruttoria precisate

nell'art. 102 cpv. 1 CPP;

-

anche per rapporto al rischio di

pena (trattasi di una fattispecie con duplice decesso) la durata del carcere

preventivo appare rispettosa della proporzionalità; e ciò, anche tenendo conto

del grado di scemata responsabilità indicato dal perito in capo al qui

accusato;

-

la proroga può quindi essere

concessa, con la precisazione e trattandosi della richiesta di un mese, la

stessa verrà a scadenza il 30 dicembre 2004 (art. 19 cpv. 2 CPP) e non il 31

dicembre 2004 (data forse indirettamente indotta dall'errata indicazione da

parte di questo giudice nella precedente sentenza e oggetto di correzione in

data 28 luglio 2004);

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

112, 111 CP, artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è

astretto è prorogato sino al giorno 30 dicembre 2004, compreso.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro

la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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