INC.2004.4904
proroga del carcere preventivo
15 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2004.4904
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, GIAR
Titolo:
proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 111 CPS
art. 112 CPS
Incarto n.
INC.2004.4904
15 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del
carcere preventivo presentata il 10 novembre 2004 dal
_PP1
nei
confronti di
_RECL1
attualmente detenuto c/o PCT La Stampa
(patrocinato
dall'_DIFU1);
accusato dei reati di cui all'art. 112 CP,
subordinatamente 111 CP, nonché 19a LFStup.;
viste le osservazioni 12/15 novembre 2004
dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che
-
___ è stato fermato/arrestato tra
la sera del 31 gennaio 2004 e la mattina del 1. febbraio 2004, in quanto
presentatosi al posto di polizia di __________ a dichiarare di aver tolto la
vita ad entrambi i suoi genitori (doc. 2, inc. GIAR 49.2004.1);
-
l'arresto è stato confermato da
questo giudice, in data 1. febbraio 2004, per la presenza di gravi indizi di
reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 3. inc. GIAR
49.2004.1);
-
con decisione 27 luglio 2004 (inc.
GIAR 49.2004.2 e correzione di data del 28.07.2004), questo giudice ha
prorogato il carcere preventivo, cui è astretto_RECL1 fino al 30 novembre 2004
compreso, ritenuto che l'amministrazione delle prove era ancora in corso (senza
violazione del principio di cui all'art. 102 cpv. 1 CPP) e si era in presenza
di un concreto pericolo di recidiva;
-
con l'istanza qui in discussione,
il magistrato inquirente chiede ulteriore proroga di un mese per completare
l'istruttoria (completazione degli accertamenti di polizia scientifica,
interrogatorio conclusivo dell'accusato e tempo necessario per le formalità di
chiusura della fase predibattimentale); a suo giudizio è ancora presente il
rischio di recidiva e la durata del carcere preventivo (subito e ancora da
subire) sarebbe ancora rispettosa del principio di proporzionalità, alla luce
della gravità dei reati e del conseguente rischio di pena;
-
_RECL1 tramite il difensore (Osservazioni
del 12/15 novembre 2004) comunica di non opporsi alla proroga richiesta,
riservandosi determinate obiezioni per la fase del merito;
-
Fatti
i principi e reggono la materia,
pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, e l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001
in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'esistenza a carico dell'accusato
di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di
contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e
considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del
merito) basta far riferimento, come alla precedente decisione di proroga ed in
assenza di elementi particolari (contrastanti) forniti dal seguito delle
indagini, alle ripetute ammissioni dell'accusato (cfr. AI 9, 43, 123, 172), in
uno con i riscontri oggettivi (AI 1, 37, 38), per confermare l'esistenza, in capo
a_RECL1 di gravi indizi in relazione ai reati ascritti;
-
permane il pericolo di recidiva
così come individuato ed evidenziato nella precedente decisione:
"a mente di questo giudice il
pericolo di recidiva è dato e concreto; le conclusioni peritali sono chiare (e
neppure contestate dalla difesa), l'accusato presenta una "sintomatologia
psicopatologica" (non necessariamente una schizofrenia paranoide come
sarebbe stato diagnosticato dai medici curanti - AI 183, pag. 39 ss.) e stimoli
ambientali insignificanti (oggettivamente ma non soggettivamente) possono dar
luogo, in una reazione definita "a corto circuito", a
comportamenti aggressivi imprevedibili; questa situazione (o patologia) rende
l'accusato (sempre secondo la perizia) gravemente pericoloso per la sicurezza
pubblica (AI 183, pag. 60); a queste conclusioni del perito (peraltro
incontestate dalla difesa) si possono aggiungere, la storia clinica
dell'accusato, così come emerge dalle cartelle raccolte presso varie cliniche e
medici (agli atti in una scatola senza numerazione), l'opinione dei medici
curanti che propendono per una "schizofrenia paranoide" (AI 122),
rispettivamente alcune dichiarazioni dell'accusato stesso che potrebbero
indicare incapacità di gestire determinate pulsioni (cfr. per tutte Verbale 6
febbraio 2004, pag. 5);" (sentenza
27 luglio 2004)
-
gli atti indicati quali necessari
per la completazione dell'istruttoria, appaiono effettivamente tali; neppure la
difesa segnala situazioni di ritardo ingiustificate che potrebbero configurare violazione
del principio di proporzionalità inteso quale valutazione delle modalità
(soprattutto temporali) di conduzione/durata dell'istruttoria precisate
nell'art. 102 cpv. 1 CPP;
-
anche per rapporto al rischio di
pena (trattasi di una fattispecie con duplice decesso) la durata del carcere
preventivo appare rispettosa della proporzionalità; e ciò, anche tenendo conto
del grado di scemata responsabilità indicato dal perito in capo al qui
accusato;
-
la proroga può quindi essere
concessa, con la precisazione e trattandosi della richiesta di un mese, la
stessa verrà a scadenza il 30 dicembre 2004 (art. 19 cpv. 2 CPP) e non il 31
dicembre 2004 (data forse indirettamente indotta dall'errata indicazione da
parte di questo giudice nella precedente sentenza e oggetto di correzione in
data 28 luglio 2004);
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
112, 111 CP, artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è
astretto è prorogato sino al giorno 30 dicembre 2004, compreso.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro
la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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