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Decisione

INC.2004.50503

istanza di libertà provvisoria

2 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti alle

parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrisponte all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico

(REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della

libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di

diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento

di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali -

nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102

Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi

con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera

dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G.,

inc. 520.2001.5)";

-

l'esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza è senz'altro data e neppure contestata dalla difesa: l'accusato è

reo confesso, egli ha infatti ammesso di avere, nel periodo gennaio 2004/8

settembre 2004, ripetutamente venduto, offerto gratuitamente e procurato a

terzi un ingente quantitativo di cocaina, di avere, nello stesso periodo di

tempo, personalmente consumato almeno 250 grammi di cocaina, nonché di avere

svolto attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di

Polizia degli stranieri; lo stesso atto d'accusa può del resto essere

utilizzato quale accertamento degli indizi di reato, in assenza di elementi

contrari (DTF 19 giugno 1997 in re V.,1P.306/1997);

-

ricordato che per giustificare carcerazione

preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità, e meglio, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si

sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla

(eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile non basta,

da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69); è cittadino __________ senza lavoro (e

comunque impossibilitato ad esercitare legalmente attività lucrativa in

Svizzera), tenuto conto dell'entità del traffico messo in atto dall'accusato,

non si può escludere la condanna ad una pena detentiva da espiare: sussiste

quindi il rischio concreto che in tale prospettiva, l'istante si dia alla

latitanza, in altre parole si renda irreperibile, potendosi presumere che le

conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a

quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p.

292), tale pericolo non appare ovviabile con misure sostitutive, così come

quello di recidiva, che in casu, contrariamente a quanto sostenuto

dall'istante, è pure dato;

-

il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF

105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra

cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la

sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le

modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere

preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ,

Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483): se è ben vero

che l'accusato ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli e che

nell'istanza in esame egli sostiene di essersi pentito e che è sua ferma

intenzione per il futuro trovare al più presto un lavoro e staccarsi dagli

ambienti che lo hanno portato ad infrangere la legge (p. 3), è altrettanto vero

che i reati sono stati commessi nell'ambiente della prostituzione, notoriamente

criminogeno, che lo stesso è consumatore di cocaina (consumi ammessi per oltre

250 grammi nell'arco di 8 mesi), che dal gennaio 2004 al settembre 2004 ha

spacciato ripetutamente ingenti quantitativi di cocaina (almeno 360 grammi),

che è senza lavoro, né, come detto, potrebbe legalmente esercitare un'attività

lavorativa nel nostro Paese; le suddette circostanze personali e fattuali

rendono quindi concreto il rischio che l'accusato, se messo in libertà

provvisoria, riprenda a consumare cocaina rispettivamente a spacciarla;

-

l'istanza di libertà provvisoria presentata da è

respinta in quanto sussistono concreto pericolo di fuga e di recidiva e non

sono date (o applicabili) misure sostitutive idonee a ridurre tali pericoli;

-

pure il principio di proporzionalità è salvo,

tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima

del pubblico dibattimento, considerando la data dell'arresto dell'accusato (9

settembre 2004) ed i termini per l'aggiornamento del dibattimento e ciò avuto

riguardo della gravità dei reati che vengono imputati all'accusato con l'atto

di accusa 29 novembre 2004;

-

in conclusione, l’istanza in discussione si

appalesa infondata e come tale deve essere respinta, con la presente decisione,

esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario),

suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1

lett. a CPP).

P.Q.M.

visti gli artt. 19

cifra 2 e 19° cifra 1 Lstup, 23 cpv. 6 LDDS, 95 ss, 96, 102, 108, 282 e 284

CPP,

decide

1.

L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano

entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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